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Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
(GU n. 274 del 24-11-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma
6, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla data
di entrata in vigore;
Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi del citato articolo 1, comma 6,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 luglio 2006;
Acquisito il secondo parere della commissione VIII della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 agosto 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari
regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle
infrastrutture e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le
disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle
abrogate.
2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo
1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle
norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo
II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa
disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorita' di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data
di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma
6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui
al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle
autorita' di bacino dal 30 aprile 2006.
5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative
funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
soppressi.
6. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia
ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario.
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei commi 4 e
5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le
disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni
dell'intervento normativo proposto.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per il comma 6 dell'art. 1 della citata legge n. 308 del 2004 si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 170 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 170 (Norme transitorie). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 65,
limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino,
fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto,
continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di
bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, i
riferimenti in esso contenuti all'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono
intendersi riferiti all'art. 66 del presente decreto; i riferimenti alla legge
18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi riferiti alla sezione prima della
parte terza del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo
II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa
disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorita' di
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data
di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'art. 1, comma 6,
della legge n. 308 del 2004, definisce la relativa disciplina.
3. Ai fini dell'applicazione della Parte terza del presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 95, commi 4 e 5, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 99, comma 1, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 104, comma 4, si applica il
decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2, si applica il
decreto ministeriale 6 luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 114, comma 4, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 118, comma 2, continuano ad
applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale
19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 123, comma 2, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 146, comma 3, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 150, comma 2, all'affidamento
della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonche'
all'affidamento a societa' miste continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 22 novembre 2001, nonche' le circolari del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio del 6 dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154, comma 2, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 1° agosto 1996.
4. La Parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle
seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei
campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione
di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate
alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per
gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per
gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualita' per
gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualita' per
gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'allegato 11 della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli
scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'allegato
della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva
76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto
riguarda alcuni requisiti dell'allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di
adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'art.
101, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della Parte terza
del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'art. 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e dai decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui al-l'art. 112, le
attivita' di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della Parte terza del presente
decreto.
8. Dall'attuazione della Parte terza del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per
cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento e'
riservata alle attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della
Parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della
Parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e
gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art.
175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per
la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse
di cui all'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per
la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato
annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale
imballaggi di cui all'art. 224 con un contributo di pari importo a carico dei
consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi
all'entrata del bilanclo dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
14. In sede di prima applicazione, li termine di centottanta giorni di cui
all'art. 112, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della Parte terza
del presente decreto.».
- Gli articoli 159, 160 e 207 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 159 (Autorita' di vigilanza sulle risono idriche e sui rifiuti).».
«Art. 160 (Compiti e funzioni dell'Autorita' di vigilanza).».
«Art. 207 (Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti).».
- Si riporta il testo de1l'art. 224, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il raggiungimento degli
obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario
coordinamento dell'attivita' di raccolta differenziata, i produttori e gli
utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 221, comma 2,
partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito
denominato CONAI, che ha personalita' giuridica di diritto privato senza fine di
lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Parte quarta del
presente decreto, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel
presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di
settore, ai sensi dell'art. 221, comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro
quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo
approva di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, salvo motivate
osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni.
Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni
interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema
integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali
selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi
integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la
prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui
all'art. 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce
l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 223, i
soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori
economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale
CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di
recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale,
al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E alla
Parte quarta del presente decreto. Nella medesima misura e' ridotta la quota del
contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di
recupero;
f) garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i
consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di
informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i maggiori oneri per la
raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), nonche' gli
oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti
al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al
peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a
carico dei consorziati, con le modalita' individuate dallo statuto, anche in
base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato
contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'art.
222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui
all'art. 223 e i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), con
soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi, alla gestione
ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei
consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di cui all'art.
207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio,
gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui
all'art. 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono
alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di
distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti ditali
avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali,
dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province
italiane (PI) o con le Autorita' d'ambito al fine di
garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale tra
produttori, utilizzatori e pubbliche
amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio, di cui all'art. 221, comma 10, lettera b), da versare alle
competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza,
efficacia, economicita' e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonche'
sulla base della tariffa di cui all'art. 238, dalla data di entrata in vigore
della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle
esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' trasmesso all'Autorita' di cui
all'art. 207, che puo' richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i
successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono
esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa
cauzione.
8. Il contributo ambientale CONAI e' utilizzato in via prioritaria per il ritiro
degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed e'
attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui
all'art. 223 in proporzione diretta alla quantita' e qualita' dei rifiuti da
imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della quantita' e
tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Al fine della
ulteriore utilizzazione del contributo, il CONAI stipula, con i soggetti di cui
all'art. 223, accordi per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. E' fatto obbligo al
CONAI ed ai soggetti di cui all'art. 223 di adottare uno specifico sistema
contabile che distingua la quota del contributo ambientale CONAI utilizzata per
il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi primari, o comunque
conferiti al servizio pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e
terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie privata. Il CONAI
provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni
con i proventi dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota
del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far
fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di
contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni
conferitegli dal presente titolo.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del
medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con
finalita' ambientali previsti dalla Parte quarta del presente decreto o comunque
istituiti in applicazione del presente decreto.
10. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un
rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive.
11. Al consiglio di amministrazione del CONAI non possono partecipare gli
amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di
cariche direttive degli organismi di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a)
e c), e 223.
12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 3 e 5, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive puo' determinare con proprio decreto l'entita' dei maggiori
oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'art.
221, comma 10, lettera b), a carico dei produttori e degli utilizzatori, nonche'
le condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei
produttori. Qualora tali accordi siano conclusi dal CONAI e uno o piu' dei
soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c), o uno o piu' consorzi di
cui all'art. 223 non vi aderiscano o non concludano con le competenti
amministrazioni pubbliche, che lo richiedano, le convenzioni locali per il
ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite dall'accordo
concluso con il CONAI, il CONAI medesimo puo' subentrare a tali soggetti nella
conclusione delle convenzioni locali, se necessario per raggiungere gli
obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'art. 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma
generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'art. 225, il
CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, forme
particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all'art. 205, comma 1, entro i limiti massimi di
riciclaggio previsti dall'allegato E alla Parte quarta del presente decreto.».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Bonino, Ministro per le politiche europee
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Parisi, Ministro della difesa
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Turco, Ministro della salute
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella