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Provvedimento 2 ottobre 2006

 

Agenzia delle Entrate. Comunicazioni all'anagrafe tributaria relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.

 

(GU n. 247 del 23-10-2006)

 

 
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:
1. Utenze oggetto di comunicazione.
1.1. I dati e le notizie relativi ai contratti di cui all'art. 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, integrati con le informazioni previste dall'art. 7, quinto comma, ultimo periodo, dello stesso decreto, sono trasmessi all'anagrafe tributaria secondo le modalita' e le specifiche tecniche stabilite nel presente provvedimento.
1.2. Le comunicazioni in via telematica all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti per utenze di servizi idrici e del gas, previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2002 per le utenze non domestiche e ad uso non pubblico, sono estese alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 7, undicesimo comma del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.


2. Contenuto delle comunicazioni.
2.1. Le comunicazioni che hanno ad oggetto i contratti di cui al punto precedente stipulati a decorrere dal 1° aprile 2005, devono contenere anche i dati catastali, come definiti nel provvedimento del 16 marzo 2005 del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Direttore dell'Agenzia del territorio, identificativi degli immobili presso cui sono attivate le utenze.
2.2. Per i contratti gia' in essere alla predetta data del 1° aprile 2005, i dati catastali degli immobili sono trasmessi dai soggetti obbligati alle comunicazioni solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
2.3. Restano ferme le disposizioni in materia di comunicazione dei dati relativi ai consumi per le utenze disciplinate dal presente provvedimento.
2.4. Gli archivi contenenti le informazioni sono predisposti e inviati all'anagrafe tributaria, secondo il formato descritto negli allegati tecnici A, B e C al presente provvedimento, distintamente per ciascuna tipologia di comunicazione.
2.5. Le comunicazioni possono essere sostituite, in caso di esito negativo del controllo di qualita' da parte dell'Agenzia delle entrate, attraverso la procedura descritta nel punto 4 del presente provvedimento.


3. Modalita' di trasmissione.
3.1. I soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di cui al punto 2, utilizzano il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
3.2. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati nel punto 1, degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.


4. Modalita' della trasmissione sostitutiva.
4.1. L'Agenzia delle entrate, a seguito del controllo della qualita' dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione sostitutiva della precedente.
4.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite la procedura di annullamento del file precedente, prevista in ambiente Entratel o Internet di cui al punto 3.


5. Termini.
5.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
5.2. Per l'anno 2005 le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio 2007.


6. Trattamento dei dati.
6.1. I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
6.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessita', riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante analisi selettive che consentono l'individuazione del contribuente in caso di avvio delle attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.


7. Sicurezza dei dati.
7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 1, e' garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e' garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.


8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
8.1. Il garante per la protezione dei dati personali, consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006.


9. Ricevute.
9.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.
9.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
9.3. Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
9.4. Gli esiti, di cui al precedente punto 9.3., sono comunicati per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, che e' tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nell'ipotesi di cui alla lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.


Motivazioni.
L'integrazione dei dati e notizie relativi ai contratti di somministrazione elettrica, idrica e del gas con i dati catastali relativi agli immobili presso cui sono attive le utenze, prevista dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, risponde all'esigenza di una maggiore proficuita' delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione nel settore immobiliare.
In particolare, l'inserimento dei dati catastali e' limitato a quelli necessari per individuare l'immobile in modo da consentire una piu' efficace selezione, nonche' l'accesso al sistema informativo del catasto per le ulteriori informazioni utili.
Allo stesso tempo, si realizza l'allineamento dei dati relativi alle utenze. In particolare, per quelle relative all'acqua e al gas, i dati finora richiesti erano riferiti solo all'area «business»; con il provvedimento, in analogia alle utenze elettriche, vengono comprese anche le utenze domestiche.
I dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, con riferimento all'identificazione ed all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei dati e' garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.
La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare, nel rispetto dei principi di necessita' e proporzionalita', solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.


Riferimenti normativi.
a) attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12; statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
b) organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate: decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001; regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
c) disciplina normativa di riferimento: legge 30 dicembre 2004, n. 311; decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, art. 154, comma 4; decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; decreto interministeriale del 27 giugno 2000: comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e societa', dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni; provvedimento dei Direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio del 16 marzo 2005: comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizi idrici e del gas; provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2002: modalita' e termini della trasmissione telematica all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita' di dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico; decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti.

Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara


Allegati omessi