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Regione Toscana
Legge Regionale n. 21 del 01 febbraio 2005


Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

(B.U.R. Toscana n. 8 del 7 febbraio 2005)
 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:




ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 35 della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “cinque” e la parola: “triennio” è sostituita dalla parola: “quinquennio”.


ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 37 della l.r. 38/2004

1. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004, le parole: “la capacità” sono sostituite dalle parole: “il volume”.


2. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004 è abrogato.


ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 49 della l.r. 38/2004

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 38/2004 è abrogata.

 


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.



Firenze, 1 febbraio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.01.2005.