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Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge Regionale 23 giugno 2005, n. 13

Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29-6-2005)
 



IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:



CAPO I
Finalita’

ARTICOLO 1
(Finalita’ e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche, tutela l’uso delle acque superficiali e sotterranee, ancorche’ non estratte dal sottosuolo, quali risorse pubbliche da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarieta’.
2. La presente legge disciplina l’organizzazione del settore idrico secondo i principi di precauzione, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo delle risorse idriche, considerando il diritto all’acqua come diritto inalienabile dell’uomo a carattere universale. La presente legge considera altresi’ prioritario l’uso dell’acqua per il consumo umano e assicura una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicita’.
3. Ai fini dei principi di cui ai commi 1 e 2, la presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civile, di fognatura e depurazione di acque reflue;
b) disciplina la cooperazione fra gli enti locali compresi in ciascun ambito territoriale ottimale;
c) detta i criteri e gli indirizzi per la gestione del servizio idrico integrato e stabilisce le procedure per l’organizzazione del servizio medesimo;
d) prevede misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi di acqua potabile in ciascun ambito territoriale ottimale.


CAPO II
Ambiti territoriali ottimali

ARTICOLO 2
(Ambiti territoriali ottimali)
1. In applicazione dei criteri indicati dall’articolo 8 della legge 36/1994, il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e’ suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali:
a) Ambito territoriale ottimale, denominato "Occidentale", comprendente il territorio della Provincia di Pordenone;
b) Ambito territoriale ottimale, denominato "Centrale", comprendente il territorio della Provincia di Udine;
c) Ambito territoriale ottimale, denominato "Orientale goriziano", comprendente il territorio della Provincia di Gorizia;
d) Ambito territoriale ottimale, denominato "Orientale triestino" comprendente il territorio della Provincia di Trieste.
2. Le delimitazioni di cui al comma 1 possono essere modificate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di ottimizzare la gestione del servizio o armonizzare le
dimensioni degli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale, sentite le Autorita’ di bacino e le Autorita’ d’ambito interessate.
3. Le Autorita’ di bacino e le Autorita’ d’ambito devono esprimere i propri pareri entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere.


ARTICOLO 3
(Ambito territoriale ottimale regionale)
1. Al fine di assicurare la piu’ razionale organizzazione territoriale e del servizio idrico integrato, nonche’ la migliore e piu’ proficua utilizzazione delle risorse, la Giunta regionale costituisce un unico Ambito territoriale ottimale regionale, comprendente gli ambiti di cui all’articolo 2, sulla base delle risultanze dell’attivita’ svolta dalle Autorita’ d’ambito, sentite le Autorita’ di bacino e la Commissione consiliare competente, e tenuto conto della relazione annuale dell’Autorita’ di vigilanza di cui all’articolo 19, comma 2, lettera k).
2. La costituzione di un unico Ambito territoriale ottimale regionale avviene a decorrere dal quinto anno successivo alla data dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte di almeno tre Autorita’ d’ambito di cui all’articolo 2, comma 1.


ARTICOLO 4
(Ambito territoriale ottimale interregionale)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione e’ autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i Comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, supplemento ordinario.
2. L’accordo di cui al comma 1 e’ stipulato su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con i Comuni interessati.
3. Il mancato raggiungimento di un’intesa con tutti i Comuni interessati non preclude la conclusione dell’accordo volto alla costituzione dell’Ambito territoriale ottimale interregionale. I Comuni che non aderiscono all’intesa vengono inclusi nell’Ambito territoriale ottimale denominato “Occidentale”.
4. Nell’Ambito territoriale ottimale interregionale il servizio idrico integrato e’ organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita’, mediante una delle forme di cooperazione di cui all’articolo 8, comma 1.


ARTICOLO 5
(Zone territoriali omogenee)
1. Al fine di garantire un’adeguata rappresentanza alle specificita’ territoriali con particolare riguardo alle peculiarita’ idrogeologiche, nonche’ per assicurare una maggiore funzionalita’ all’azione dell’Autorita’ d’ambito, i
Comuni, all’interno della medesima Autorita’ d’ambito, possono costituire Zone territoriali omogenee.
2. I sindaci dei Comuni costituenti Zone territoriali omogenee, o i loro delegati, si riuniscono in assemblea per nominare tra gli stessi il rappresentante della Zona nell’Autorita’ d’ambito.
3. Le assemblee dei sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all’articolo 12, comma 2; formulano, inoltre, valutazioni sulla qualita’ delle acque in riferimento al proprio territorio.
4. All’interno dei contratti di servizio di cui all’articolo 24, comma 1, l’assemblea dei sindaci della Zona territoriale omogenea, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, propone l’inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarita’ territoriali tra le quali le zone montane e delle risorgive.


ARTICOLO 6
(Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali)
1. Il trasferimento di risorse idriche che intercorre tra ambiti territoriali ottimali e’ disciplinato dalla Giunta regionale, fatte salve le competenze delle Autorita’ di bacino in tema di programmazione dell’uso della risorsa. A tal fine la Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati.
2. Nell’esercizio di tale competenza la Giunta regionale tiene conto degli aspetti idrologici, ambientali ed economico-finanziari, valutando la completa sostenibilita’ e fattibilita’ dei trasferimenti, d’intesa con le Autorita’ di bacino e le Autorita’ d’ambito interessate.
3. Il prezzo dell’acqua trasferita e’ definito in modo concordato sulla base di parametri e indici obiettivi desunti dalla tariffa applicata nell’Ambito territoriale ottimale di riferimento di captazione.
4. Sono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro Ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione. La gestione delle suddette derivazioni e’ riservata al soggetto derivatore senza necessita’ di convenzione.


CAPO III
Cooperazione internazionale

ARTICOLO 7
(Cooperazione internazionale)
1. La Regione nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, puo’ concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle risorse idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, anche ai fini di un reciproco supporto in caso di emergenze ambientali. In tali ipotesi la Regione da’ tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti.


CAPO IV
Autorita’ d’ambito

ARTICOLO 8
(Forme e modi della cooperazione)
1. I Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita’, mediante una delle seguenti forme di cooperazione:
a) convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
b) consorzio di funzioni di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 267/2000.
2. Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b).


ARTICOLO 9
(Costituzione dell’Autorita’ d’ambito)
1. Fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 4, al fine di garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell’Autorita’ d’ambito e di individuare la forma di cooperazione, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede una conferenza d’Ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell’Ambito.
2. La rappresentanza in seno alla conferenza d’Ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, dei Comuni ricadenti nell’Ambito, ed e’ determinata come segue:
a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali, riferiti all’anno precedente;
b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.
3. A maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, la conferenza d’Ambito puo’ determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.
4. La conferenza d’Ambito e’ validamente convocata quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma
1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.
5. La conferenza d’Ambito individua la forma di cooperazione sulla base del voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.
6. Qualora la decisione della conferenza d’Ambito di cui al comma 5 non sia intervenuta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la forma di cooperazione dell’Ambito e’ quella prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera b).
7. Entro trenta giorni dall’individuazione della forma di cooperazione ovvero dal decorso del termine di cui al comma 6, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale predispone l’atto convenzionale per la cooperazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b). Detto atto convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni da ciascun ente locale, nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando altresi’ il soggetto autorizzato alla stipula del medesimo. L’atto convenzionale viene stipulato nei successivi trenta giorni.
8. Entro i successivi trenta giorni, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, convoca l’Assemblea dell’Autorita’ d’ambito per l’elezione degli organi della medesima. Assicura, altresi’, con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell’Autorita’ d’ambito.


ARTICOLO 10
(Costituzione obbligatoria dell’Autorita’ d’ambito)

1. Decorso inutilmente l’ultimo termine di cui all’articolo 9, comma 7, la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, nomina un Commissario il quale provvede in via sostitutiva all’adozione degli atti e le cui funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell’Autorita’ d’ambito.
2. Gli oneri conseguenti all’attivita’ del Commissario sono posti a carico del bilancio dell’ente inadempiente.


ARTICOLO 11
(Ordinamento dell’Autorita’ d’ambito)
1. L’ordinamento e il funzionamento dell’Autorita’ d’ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), nonche’ dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione fra enti locali di cui al decreto legislativo 267/2000.
2. Nel caso in cui l’Autorita’ d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera a), nella convenzione e’ indicato l’ente locale responsabile del coordinamento.
3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), gli organi dell’Autorita’ sono:
a) l’Assemblea d’ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell’Ambito, nonche’ dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell’Autorita’ d’ambito, eletto dall’Assemblea fra i suoi componenti;
c) il Direttore, con responsabilita’ organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorita’.
4. E’ facolta’ dell’Autorita’ d'ambito, istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), prevedere un Comitato istituzionale, composto complessivamente da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti, presieduto dal Presidente dell' Autorita’. Del Comitato fanno parte di diritto i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee.
5. Nel caso in cui l’Autorita’ d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera b), gli organi dell’Autorita’ sono:
a) l’Assemblea d’ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell’Ambito, nonche’ dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall’Assemblea fra i suoi componenti;
c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell’Autorita’ e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea fra i suoi componenti;
d) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 234 del decreto legislativo 267/2000, e successive modifiche;
e) il Direttore, con responsabilita’ organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorita’.
6. L’incarico di Presidente o di componente del Comitato istituzionale, nel caso l’Autorita’ d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera a), e l’incarico di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione, nel caso l’Autorita’ d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera b), e’ incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato.
7. Gli atti di cui al comma 1 regolano le modalita’ per il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, dai Comuni alla forma di cooperazione, prevedendo modalita’ atte a definire gli eventuali profili successori.
8. Le quote di partecipazione degli enti locali in seno all’Assemblea sono determinate come segue:
a) alla Provincia una quota pari all’1 per cento;
b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99 per cento ripartita fra gli stessi.
9. La rappresentanza dei Comuni e’ determinata come segue:
a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli uffici comunali;
b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.
10. Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima.
11. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione negli atti di cui all’articolo 8 sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10 per cento.
12. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza di cui al comma 9 che di numero degli enti, l’Assemblea d’ambito puo’ determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.
13. Per l’espletamento delle proprie funzioni e attivita’ l’Autorita’ d’ambito si dota di una struttura tecnico - operativa alle dipendenze del Direttore; puo’, inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all’Ambito nonche’ dei Consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine.
14. La gestione contabile dell’Autorita’ si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.


ARTICOLO 12
(Funzioni dell’Autorita’ d’ambito)
1. L’Autorita’ d’ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attivita’ di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attivita’ di gestione. Essa e’ dotata di personalita’ giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.
2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell’Autorita’ d’ambito attengono in particolare:
a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d’Ambito;
b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti;
c) alla definizione dei contenuti e all’approvazione dei contratti di servizio per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;
d) all’espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all’instaurazione dei relativi rapporti;
e) all’organizzazione dell’attivita’ di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
f) all’adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 2. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonche’ i proventi da tariffa;
g) all’aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera f), a seguito di una specifica attivita’ di controllo di gestione e di qualita’;
h) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e di quanto stabilito dall’articolo 25 della presente legge.
3. Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma 2 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all’articolo 11, commi 8 e 9, che in termini di numero degli enti cosi’ come previsto dall’articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a).
4. In particolare, i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all’articolo 5 esprimono il voto dei Comuni ricadenti nelle Zone stesse sia in termini di rappresentanza di cui all’articolo 11, comma 10, che in termini di numero degli enti di cui all’articolo 5, comma 2.
5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), devono conformarsi ai contenuti degli strumenti di programmazione regionale di settore, nonche’ agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provinciali di cui all’articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche.
6. L’Autorita’ d’ambito, predisponendo un ufficio apposito, svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione, le quali hanno per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonche’ la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell’utenza.
7. Il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata di cui al comma 2, lettera f), devono prevedere misure volte alla riduzione degli sprechi di acqua potabile di almeno il 10 per cento entro il 31 dicembre 2010.
8. In relazione all’avvenuto svolgimento delle funzioni di programmazione e organizzazione di cui al comma 2, l’Autorita’ d’ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel proprio territorio di competenza.
9. L’Autorita’ d’ambito puo’ istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell’acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell’1 per cento.
10. L’Autorita’ d’ambito promuove attivita’ culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.


ARTICOLO 13
(Spese di funzionamento dell’Autorita’ d’ambito)
1. Fino all’operativita’ della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 36/1994, le spese di funzionamento dell’Autorita’ d’ambito gravano in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.
2. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l’avvio dell’attivita’, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle Autorita’ d’ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo per le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalita’ stabiliti con regolamento ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.


CAPO V
Funzioni regionali

ARTICOLO 14
(Funzioni regionali)
1. La Regione esercita funzioni di tutela e di risanamento delle risorse idriche, nonche’ di programmazione e indirizzo sulla gestione e sull’utilizzo delle medesime; esercita, inoltre, funzioni di coordinamento e controllo
sull’attivita’ dell’Autorita’ d’ambito in attuazione dei principi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2. La Regione esercita, altresi’, funzioni di indirizzo, verifica e controllo del raggiungimento delle finalita’ di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), e promuove attivita’ di educazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla base delle proposte e degli indirizzi elaborati dai forum di Agenda 21 locale promossi nella Regione.
2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate sulla base degli strumenti di programmazione regionale, dei contenuti del Piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modifiche, e di quelli del Piano degli acquedotti, nonche’ sulla base degli altri strumenti di programmazione regionale di settore e dell’Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" del giugno 2003.
3. La Regione, inoltre, definisce criteri e indirizzi sia per l’attivita’ di ricognizione delle opere di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), che per la predisposizione del programma degli interventi e del piano finanziario di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f), nei tempi e con le modalita’ stabiliti dall’articolo 15, comma 1.
4. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze tra i presidenti delle Autorita’ d’ambito e, in relazione alle loro competenze, le Autorita’ di bacino, al fine di conseguire l’obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatorie e l’azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.
5. L’Autorita’ d’ambito trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
6. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 36/1994, la Regione esercita poteri sostitutivi e provvede agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarita’, inadempienze e in qualsiasi altro caso la
gestione del servizio idrico non possa essere proseguita, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all’articolo 24, comma 2.


CAPO VI
Organizzazione del servizio idrico integrato

ARTICOLO 15
(Adempimenti per l’organizzazione del servizio idrico integrato)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana i criteri e gli indirizzi per effettuare in modo omogeneo, organico e coordinato la ricognizione delle opere di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), e la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario, e del connesso modello gestionale e organizzativo.
2. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f), l’Autorita’ d’ambito, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, opera la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.
3. Entro dodici mesi dalla sua costituzione, l’Autorita’ d’ambito, sulla base della ricognizione delle opere effettuata, approva il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e il connesso modello gestionale e
organizzativo, individuando altresi’ le risorse finanziarie da destinare all’attuazione del programma medesimo.


ARTICOLO 16
(Prima attivazione del servizio idrico integrato)
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l’Autorita’ d’ambito:
a) individua le gestioni esistenti per le quali puo’ essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 36/1994, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 267/2000;
b) determina il superamento delle gestioni in economia e di quelle non rispondenti a quanto stabilito dall’articolo 17, le quali confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore
individuato attraverso le modalita’ di cui all’articolo 23;
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lettere a) e b) in particolare secondo principi di contenimento della stessa;
d) elabora indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati.

ARTICOLO 17
(Salvaguardia delle gestioni esistenti)
1. Al fine di garantire la salvaguardia dei soggetti gestori, la salvaguardia e’ concessa, sulla base dei criteri fissati nel presente articolo, unicamente a gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicita’. La salvaguardia non deve determinare diseconomie di scala o lievitazione di costi pregiudizievoli all’economicita’ della gestione del servizio idrico integrato, nonche’ significative differenziazioni delle tariffe applicate nell’Ambito.
2. Le gestioni esistenti a cui e’ stata concessa la salvaguardia devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato nei casi individuati dall’Autorita’ d’ambito.


CAPO VII
Qualita’ dei servizi e forme di garanzia per i consumatori

ARTICOLO 18
(Autorita’ regionale per la vigilanza sui servizi idrici)
1. Al fine di concorrere a garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all’applicazione delle tariffe, nonche’ alla tutela degli utenti e dei consumatori, e’ istituita l’Autorita’ regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata "Autorita’ per la vigilanza".
2. L’Autorita’ per la vigilanza e’ organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione e’ valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui sopra, nelle prime tre votazioni, la designazione e’ effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed e’ valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri regionali. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalita’ e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettivita’.
4. Il titolare dell’Autorita’ per la vigilanza dura in carica cinque anni e puo’ essere rinnovato una sola volta. Ad esso e’ attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell’articolo 21 della legge 36/1994.
5. Non possono essere nominati titolari dell’Autorita’ per la vigilanza:
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e dei Consigli di Comuni, Province e Comunita’ montane della regione, nonche’ dipendenti di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Autorita’ d’ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.
6. A pena di decadenza, il titolare dell’Autorita’ per la vigilanza non puo’ esercitare alcuna attivita’ professionale o di consulenza in favore delle Autorita’ d’ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.
7. L’ufficio dell’Autorita’ per la vigilanza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente e, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima. Nell’organizzazione dell’ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
8. Per le funzioni di cui all’articolo 19, comma 2, l’Autorita’ per la vigilanza deve sentire il parere del soggetto nominato a tal fine dal forum di Agenda 21 regionale attivata in coordinamento con le Agende 21 locali.


ARTICOLO 19
(Compiti)
1. L’Autorita’ per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attivita’ di valutazione della qualita’ dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. L’Autorita’ per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) elabora standard relativi alla qualita’ del servizio comuni a tutte le Autorita’ d’ambito;
b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza dellecondizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
c) elabora atti di indirizzo per l’adozione della Carta del servizio pubblico di cui all’articolo 20;
d) effettua una valutazione comparata dell’attivita’ svolta da ciascuna Autorita’ d’ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;
e) segnala la necessita’ di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Autorita’ d’ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando cio’ sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
f) individua situazioni di criticita’ e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
g) definisce indicatori di produttivita’ per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;
h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;
i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualita’ del servizio reso all’utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualita’ dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle Autorita’ d’ambito, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all’articolo 21;
k) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull’attivita’ svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli enti locali, alle Autorita’ d’ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici e’ predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell’articolo 24, comma 7;
l) predispone, entro l’ultimo semestre di attivita’, una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.
3. L’Autorita’ per la vigilanza puo’ richiedere alle Autorita’ d’ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attivita’.
4. L’Autorita’ per la vigilanza collabora con il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell’articolo 21 della legge 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.
5. L’Autorita’ per la vigilanza propone alla Giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all’articolo 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi stessi, nonche’ con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati.
6. La relazione annuale dell’Autorita’ per la vigilanza e’ diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


ARTICOLO 20
(Carta del servizio pubblico)
1. Ciascuna Autorita’ d’ambito elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all’articolo 21, gli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico relative ai servizi idrici, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte del servizio sono redatte dal gestore in conformita’ ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dell’1 giugno 1999, e comunque agli atti previsti all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche’ agli indirizzi emanati dall’Autorita’ di vigilanza.
2. La Carta del servizio pubblico deve tutelare le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), ivi compreso il diritto ad un sistema di fatturazione dei consumi bilingue.
3. La convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 2, prevede l’obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta del servizio pubblico.


ARTICOLO 21
(Comitati consultivi degli utenti)
1. Le Autorita’ d’ambito costituiscono un Comitato consultivo degli utenti unico per ogni Ambito territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualita’ dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e attivita’ di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle finalita’ di cui all’articolo 1.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Autorita’ per la vigilanza di cui all’articolo 18, vengono individuati i criteri in ordine alle modalita’ di costituzione e al funzionamento del predetto Comitato.
3. Del Comitato consultivo degli utenti fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale e i rappresentanti dei lavoratori dei gestori dei servizi idrici.
4. All’interno del Comitato consultivo degli utenti e’ garantito l’uso delle lingue minoritarie presenti sul territorio regionale in forma scritta e orale.
5. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualita’ dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione all’accesso ai servizi;
c) segnala all’Autorita’ d’ambito e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all’Autorita’ per la vigilanza;
d) trasmette all’Autorita’ per la vigilanza informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all’erogazione del servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta del servizio pubblico prevista dall’articolo 20;
f) puo’ proporre quesiti e fare segnalazioni all’Autorita’ per la vigilanza.


CAPO VIII
Modalita’ di gestione del servizio

ARTICOLO 22
(Gestione delle reti e degli impianti)
1. Per il servizio idrico integrato, cosi’ come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all’esercizio del servizio non puo’ essere disgiunta dall’erogazione dello stesso.


ARTICOLO 23
(Forme di gestione del servizio idrico integrato)
1. Le Autorita’ d’ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nella forma prevista dall’articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 267/2000.
2. L’affidamento della gestione nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 267/2000 e’ consentito solo qualora non sia possibile, per motivazioni puntualmente evidenziate nel provvedimento con cui l’Autorita’ d’ambito delibera di procedere alla gara con procedure ad evidenza pubblica previste dall’articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 267/2000, procedere come indicato al comma 1.
3. Alle concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica si applica la disciplina prevista dall’articolo 113, comma 15 bis e successivi, del decreto legislativo 267/2000.
4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell’Ambito, di qualita’ di servizio prestato all’utenza e di risparmio nei costi di gestione, l’Autorita’ d’ambito puo’ organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo piu’ soggetti gestori. In tal caso, l’Autorita’ d’ambito individua il soggetto che svolge il compito del coordinamento del servizio.
5. Il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i Comuni di dimensione demografica inferiore a cinquemila abitanti al fine di assicurare il rispetto di adeguati e omogenei standard di servizio, definiti dai contratti stessi. I Comuni che si avvalgono di tale facolta’ sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’inclusione di detti standard nel bando ovvero prima della stipulazione del contratto di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard, nel territorio dei Comuni di cui al presente comma, l’Autorita’ d’ambito provvede alla revoca dell’affidamento in corso sull’intero Ambito.


ARTICOLO 24
(Rapporti fra Autorita’ d’ambito e soggetti gestori)
1. I rapporti fra Autorita’ d’ambito e soggetti gestori di ciascun Ambito sono regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare.
2. Detto contratto di servizio e’ stipulato sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare, che dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le Autorita’ d’ambito predispongono i contratti di servizio e i relativi disciplinari sulla base delle previsioni contenute negli atti di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f).
4. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un Commissario, qualora non si sia pervenuti alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti gestori entro dodici mesi dalla data di costituzione dell’Autorita’ d’ambito.
5. Con la stipulazione del contratto di servizio di cui al comma 1, l’Autorita’ subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
6. Le Autorita’ d’ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nei contratti di servizio con i gestori del servizio idrico integrato le attivita’ realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.
7. Per le finalita’ di cui all’articolo 12, comma 6, nei tempi e con le modalita’ stabiliti nella convenzione tipo, il gestore fornisce periodicamente alle Autorita’ d’ambito i dati e le informazioni necessari, che devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall’Autorita’ per la vigilanza di cui all’articolo 18.
8. I bilanci del gestore sono certificati da societa’ di revisione iscritte nell’Albo speciale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, qualora il gestore abbia ricavi derivanti dall’attivita’ caratteristica, superiori ai 7 milioni di euro annui come desunti dal conto economico dell’ultimo bilancio sociale approvato.


ARTICOLO 25
(Tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa e’ determinata dall’Autorita’ d’ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996. Essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate all’articolo 13, comma 2, della legge 36/1994.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa idrica, l’Autorita’ d’ambito puo’ articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, nonche’ per fasce progressive di consumo.
3. Nell’affermare i principi di cui all’articolo 1, comma 2, e nel perseguire l’obiettivo della riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi d’acqua, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d), l’Autorita’ d’ambito deve assicurare agevolazioni tariffarie per i consumi domestici essenziali fino a 6 metri cubi al mese per singola utenza, e maggiorazioni tariffarie per i consumi superiori ai 15 metri cubi al mese.
4. Nel caso di condomini serviti da unico contatore la determinazione delle tariffe di cui al comma 3 sara’ rappresentata dai consumi risultanti dal prodotto del numero delle unita’ abitative per i quantitativi di cui al medesimo comma 3.
5. In particolare l’Autorita’ articola opportunamente le tariffe, tenendo conto delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), coerentemente con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.
6. Coloro che si avvalgono della facolta’ di cui all’articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), non sono tenuti a corrispondere la quota di tariffa relativa al servizio di captazione ma solo alla corresponsione della quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.
7. Ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, per le utenze idriche che si approvvigionano da pozzi destinati a uso domestico, il consumo di acqua e’ determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.
8. Al fine di evitare situazioni di tariffazioni aggiuntive del servizio di pubblica fognatura e di depurazione, gli utenti tenuti all’obbligo di versamento del relativo corrispettivo sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.


ARTICOLO 26
(Fondo regionale per il servizio idrico integrato)
1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 25, comma 5, e’ costituito il "Fondo regionale per il servizio idrico integrato". Tale Fondo di compensazione integrativo ha funzione perequativa della tariffa ed e’ gestito secondo criteri di solidarieta’.
2. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a carico di detto Fondo contributi alle Autorita’ d’ambito per consentire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della tariffa secondo i principi di cui
all’articolo 25, commi 2 e 5.
3. Le modalita’ e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento, da approvarsi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000.


ARTICOLO 27
(Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato)
1. Per contribuire allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato, e in particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della depurazione, e’ costituito il “Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato”.
2. L'Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a carico di detto Fondo contributi alle Autorita’ d’ambito per le finalita’ di cui al comma 1.
3. Le modalita’ e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, previo parere della competente Commissione consiliare.


CAPO IX
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

ARTICOLO 28
(Personale)
1. La Regione provvede a disciplinare le forme e le modalita’ per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 36/1994.
2. L'Autorita’ d’ambito trasferisce il personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dalla stessa Autorita’ d’ambito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f).
3. Il personale dipendente dagli enti locali che svolge mansioni anche in via non esclusiva nell'ambito del servizio idrico integrato svolto in economia dagli enti locali medesimi ha facolta’ di optare per l'assegnazione al gestore o per rimanere in carico all'ente locale di appartenenza. Il personale che non intenda essere trasferito e’ tenuto a presentare domanda motivata all'ente locale entro il termine determinato dallo stesso ente locale.
4. Il personale non trasferito e’ reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalita’ ovvero mediante attivazione di processi di riqualificazione professionale.
5. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore e dagli accordi collettivi vigenti al momento del trasferimento.
6. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di trasferimento del personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore.


ARTICOLO 29
(Opere e impianti di competenza regionale)
1. Le opere e gli impianti di competenza regionale destinati all’esercizio di uno o piu’ servizi indicati nell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994, sono trasferiti, unitamente alle pertinenze relative, anche in deroga ad altre disposizioni di legge regionali, agli enti locali nel cui territorio si trovi l’opera o l’impianto. Gli enti locali di cui sopra possono subentrare alle concessioni in essere.
2. Il trasferimento viene disposto, previa ricognizione da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Nelle more dell’attuazione del comma 1, per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), prorogato fino all’11 ottobre 2005 dall’articolo 4, comma 8, della legge regionale 19/2004, e’ ulteriormente prorogato fino all’11 ottobre 2006. Nel periodo cosi’ prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuera’ a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.


ARTICOLO 30
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, i Comuni continuano ad espletare le attivita’ ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L’Autorita’ d’ambito stabilisce con delibera
il trasferimento dell’esercizio di dette attivita’ dai Comuni all’Autorita’ medesima.
2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici nascenti dagli atti assunti dagli enti locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale denominato "Orientale goriziano", in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 1998, n. 1045 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali).
3. Al fine di garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile nelle zone sprovviste di rete acquedottistica, nel rispetto degli standard di qualita’ delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche, nonche’ al fine di garantire la tutela qualitativa e quantitativa della falda acquifera, la Regione, ad avvenuta adozione del Piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 152/1999, emana ulteriori norme finalizzate alla disciplina delle derivazioni da pozzi privati per uso domestico, sentito il parere delle Autorita’ d’ambito, tenuto conto delle disposizioni di cui al regio decreto 1775/1933.
4. L’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici, previo parere delle Autorita’ d’ambito, ed e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nelle more dell’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti la Giunta regionale e’ autorizzata ad emanare apposite direttive per l’adeguamento dei fabbisogni idrici degli acquedotti alle effettive necessita’ derivanti dal bacino di utenza.
5. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia provvede a garantire periodicamente il monitoraggio di corpi idrici sotterranei e superficiali utilizzati per uso potabile, mediante controlli su stazioni rappresentative dei medesimi, al fine della verifica della qualita’ delle acque destinate a tale uso.


ARTICOLO 31
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 (Norme per agevolare la costruzione, l’ampliamento e il completamento di acquedotti e fognature);
b) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);
c) legge regionale 8 marzo 1977, n. 14 (Interpretazione autentica dell’articolo 6 e rifinanziamento dell’ articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente “Interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie”);
d) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76 (Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognari, ai fini dell’individuazione dei piu’ idonei trattamenti depurativi);
e) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 (Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonche’ delle opere pubbliche di cui all’ articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 concernente “Interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie”);
f) legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 (Norme regionali in materia di tutela delle acque dall’inquinamento), ad esclusione degli articoli 8, 9 e 15, primo comma, lettera b);
g) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4 (Contributi regionali per la costruzione e l’ammodernamento di impianti igienico - sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319);
h) legge regionale 2 agosto 1982, n. 49 (Interventi regionali per la progettazione di opere igienico - sanitarie);
i) legge regionale 23 agosto 1982, n. 64 (Modifica della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4, recante “Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319”);
j) legge regionale 14 aprile 1983, n. 27 (Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1982, n. 68, in materia di calamita’ naturali, 29 dicembre 1976, n. 68 e 8 marzo 1977, n. 14, in materia di opere igienico - sanitarie);
k) articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 (modificativo della legge regionale 27/1983);
l) articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);
m) articolo 50 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
n) legge regionale 18 luglio 1991, n. 28 (Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano).
2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti amministrativi in corso fino ad esaurimento degli stessi.


ARTICOLO 32
(Norme finanziarie)
1. Per le finalita’ previste dall’articolo 13, comma 2, e’ autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unita’ previsionale di base 3.2.340.2.2333, denominata <<Organizzazione del servizio idrico integrato>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.2 - spese d’investimento - con
riferimento al capitolo 2275 (2.1.238.3.10.16) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione
<<Contributo straordinario alle Autorita’ d’ambito per le spese di funzionamento, al fine di garantire l’avvio dell’attivita’>> e con lo stanziamento di 250.000 euro per l’anno 2005.
2. Per le finalita’ previste dall’articolo 18 e’ autorizzata la spesa di 90.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unita’ previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2276 (2.1.220.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione <<Spese per l’istituzione e il funzionamento dell’Autorita’ regionale per la vigilanza sui servizi idrici>> e con lo stanziamento di 90.000 euro per l’anno 2005.
3. Per le finalita’ previste dall’articolo 26 e’ autorizzata la spesa di 410.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unita’ previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 2279 (2.1.234.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione <<Fondo regionale per il servizio idrico integrato>> e con lo stanziamento di 410.000 euro per l’anno 2005.
4. Per le finalita’ previste dall'articolo 27 e’ autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita’ previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2281 (2.1.234.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento (n. 278) con la denominazione <<Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2005.
5. Per le finalita’ previste dall'articolo 29, comma 3, e’ autorizzata la spesa di 284.051,28 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita’ previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 284.051,28 euro per l'anno 2005.
6. All’onere complessivo di 750.000 euro per l’anno 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unita’ previsionale di base 3.2.250.2.1343
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 36).
7. All'onere complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita’ previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
8. All'onere complessivo di 284.051,28 euro per l'anno 2005, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

UPB         3.1.340.1.63         capitolo 2241         euro         279.000,00
UPB         3.1.340.1.77         capitolo 2200         euro         4.500,00
UPB         5.2.340.1.1406      capitolo 9460         euro         551,28

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.


ARTICOLO 33
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della legge 36/1994.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi’ 23 giugno 2005.