Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 6 luglio 2005
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
(GU n. 166 del 19-7-2005)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle
attivita' produttive, il Ministro della salute e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 38 del predetto decreto legislativo, che prevede l'emanazione di un
decreto per la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali nel
rispetto dei quali le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto
previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574;
Visto in particolare il comma 3, lettera a) dell'art. 38, che prevede la
definizione di modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge n.
574 del 1996;
Considerato che quanto disciplinato nel presente decreto concerne l'intero ciclo
(produzione, raccolta, stoccaggio, trasporto e spandimento) dell'utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide;
Ritenuto che la corretta utilizzazione delle acque di vegetazione concorre alla
tutela dei corpi idrici ed in particolare al raggiungimento o al mantenimento
degli obiettivi di qualita' di cui al citato decreto legislativo n. 152 del
1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 marzo
2005, sullo schema di provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed
integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai
sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574, disciplinando in particolare le
modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere
praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze
nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle
caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e
che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed
urbanistiche.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente decreto e' esclusa ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dal
campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n.
20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del
Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 38/1998.
Art. 2.
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo
n. 152 del 1999 e all'art. 1 della legge n. 574 del 1996, ai fini del presente
decreto si intende per:
a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il
procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
b) sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee
per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui
si effettua lo spandimento;
c) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di
sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
uno o piu' siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale
periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2;
d) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse
umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente
spandimento;
e) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto
dell'anno successivo;
f) frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attivita' di
trasformazione e valorizzazione agricola con le modalita' indicate all'art. 28,
comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 1999, ad esclusione dei
frantoi di tipo cooperativo e associativo;
g) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di
spandimento.
Art. 3.
Comunicazione preventiva
1. La comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 e'
disciplinata dalle regioni entro i termini previsti dall'art. 38, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 1999 nel rispetto di quanto segue:
a) i contenuti sono conformi almeno a quanto riportato nell'allegato 1 al
presente decreto e comprendono una relazione tecnica conforme all'allegato 2;
b) l'invio della comunicazione, che perviene al sindaco almeno trenta giorni
prima dell'inizio dello spandimento, deve avvenire ogni anno.
2. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo
spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide e' tenuto a
presentare la comunicazione di cui al comma 1.
3. Per gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve contenere i
dati di cui all'allegato 1, lettere B e C, mentre i dati di cui alla lettera D
devono essere comunicati solo in caso di loro variazione. Deve altresi' essere
comunicata l'eventuale variazione dei dati di cui all'allegato 2.
4. Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di
cui al comma 1, ovvero dei risultati dei controlli di cui all'art. 7, puo'
impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni ivi inclusa la
riduzione dei limiti di accettabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
legge n. 574 del 1996.
5. Le regioni che dispongono del piano di spandimento delle acque di vegetazione
di cui all'art. 7 della legge n. 574 del 1996 possono prevedere semplificazioni
per la comunicazione, che deve essere effettuata dai frantoi operativi prima
dell'entrata in vigore del presente decreto il cui quantitativo medio di olio
prodotto nelle ultime quattro campagne olearie sia uguale o inferiore a 20 t;
nell'ipotesi in cui il frantoio sia operativo da meno di quattro campagne, la
media va riferita a quelle svolte; ovvero per i nuovi frantoi, che entrano in
esercizio successivamente all'emanazione del presente decreto, con riferimento
per i primi quattro anni ad una capacita' di lavorazione effettiva uguale o
inferiore a 4 t di olive nelle otto ore. L'esonero, di cui all'art. 38 del
decreto legislativo n. 152 del 1999, puo' essere previsto dalle regioni per
frantoi aventi una capacita' di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 t
di olive nelle otto ore.
Art. 4.
Esclusione di talune categorie di terreni
1. Fatti salvi il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad usi
agricoli e le esclusioni di cui all'art. 5 della legge n. 574 del 1996, le acque
di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrano i seguenti
casi:
a) distanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle
sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli
strumenti di pianificazione;
b) distanza inferiore ai dieci metri dall'inizio dell'arenile per le acque
marino costiere e lacuali;
c) terreni con pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione idraulico
agraria;
d) boschi;
e) giardini ed aree di uso pubblico;
f) aree di cava.
2. Le regioni possono stabilire ulteriori divieti in prossimita' di strade
pubbliche, a meno di immediato interramento, o in ottemperanza a strumenti di
pianificazione di bacino o piani di tutela regionale, nonche' per riposo
temporaneo di siti ove le acque di vegetazione e le sanse umide siano state
distribuite per diversi anni consecutivi.
3. Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui spandere di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 574 del 1996, deve fare
riferimento a condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti in rapporto al
carico idraulico consentito, consistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della
legge n. 574 del 1996, in cinquanta ovvero ottanta metri cubi di acqua per
ettaro rispettivamente per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e da
frantoi a ciclo continuo.
Art. 5.
Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione
1. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e'
vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o
con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a contenere le
acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo e' impedito da
motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
3. Ai fini delle tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e
dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e alla legge n. 574
del 1996, il criterio guida per la fissazione da parte delle regioni del periodo
di stoccaggio delle acque di vegetazione e' quello di impedire gli spandimenti
fino a quando perdurano le piogge e fino a quando i terreni si presentano saturi
d'acqua.
4. Le regioni definiscono la capacita' dei contenitori di stoccaggio delle acque
di vegetazione alla quale si deve fare riferimento nella comunicazione di cui
all'art. 3 come sommatoria dei seguenti elementi:
a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle
olive, prodotte in trenta giorni sulla base della potenzialita' effettiva di
lavorazione del frantoio nelle otto ore;
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque
se non si dispone di coperture adeguate;
c) franco di sicurezza di almeno dieci centimetri.
5. Le regioni, ai fini del calcolo della capacita' minima dei contenitori di
stoccaggio delle acque di vegetazione, possono stabilire valori diversi rispetto
a quelli di cui al comma 4 sulla base di condizioni climatiche, pedologiche,
agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico.
6. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione
devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel
caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede
esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente
dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il
suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilita' K>1*10-7cm/s, il
fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su
un adeguato strato di argilla di riporto.
7. Nelle fasi di trasferimento e stoccaggio delle acque di vegetazione, le
regioni individuano gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le
emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.
8. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni
di cui ai precedenti commi entro due anni. Per i frantoi collocati in aree
urbanizzate le regioni possono prevedere termini diversi di adeguamento comunque
non superiori a tre anni.
9. Le regioni definiscono con propri provvedimenti, entro i termini previsti
dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, gli adempimenti
concernenti il trasporto necessari a garantire un adeguato controllo sulla
movimentazione delle acque di vegetazione, prevedendo almeno che vengano fornite
le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di
vegetazione trasportate e del legale rappresentate dello stesso;
b) la quantita' delle acque trasportate;
c) la identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di
spandimento;
e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del
frantoio da cui originano le acque trasportate.
10. Le regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della
documentazione di cui al comma 9, nonche' le forme di semplificazione della
documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato dal personale
dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento; stabiliscono
altresi' le modalita' da seguire in caso di conferimento delle acque di
vegetazione ad un contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.
Art. 6.
Stoccaggio e trasporto delle sanse umide
1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle
condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e con gli accorgimenti tecnici e
gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.
2. I contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente
impermeabilizzati e coperti al fine di evitare fenomeni di percolazione e
infiltrazione.
3. Le regioni possono stabilire ulteriori specifiche caratteristiche dei
contenitori destinati allo stoccaggio delle sanse umide.
4. Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato con le modalita'
indicate dall'art. 5 commi 9 e 10.
Art. 7.
Controlli e relazioni periodiche
1. Le regioni stabiliscono un numero minimo di controlli in campo da parte
dell'autorita' competente, che fornisce anche supporto tecnico finalizzato
all'espletamento delle attivita' di cui all'art. 3. I controlli sulle attivita'
di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi. Il legale
rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale
responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni
richieste ed a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati
dall'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.
2. Ogni anno entro il 31 ottobre l'autorita' che riceve la comunicazione ai
sensi dell'art. 3 trasmette alla regione un estratto informatizzato di ciascuna
comunicazione e una relazione contenente i dati dell'allegato 1, i dati
dell'allegato 2, lettera A, punti 3.4 e 4 e le informazioni acquisite ai sensi
dell'art. 5, comma 9, relative all'anno precedente.
3. Le regioni con cadenza triennale, a partire dalla data di emanazione del
presente decreto, entro il 31 marzo, trasmettono al Ministero delle politiche
agricole e forestali una relazione sull'applicazione della legge n. 574 del
1996, basata sui dati di cui all'allegato 3.
4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che si avvale dell'APAT, trasmette,
ogni tre anni, al Parlamento entro il 31 dicembre la relazione prevista ai sensi
dell'art. 9 della legge n. 574 del 1996.
Art. 8.
Inosservanza delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica
1. Il mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche comporta la
limitazione o la sospensione dello spandimento da parte del sindaco.
2. Le regioni prevedono l'adozione di sanzioni anche interdittive secondo la
gravita' delle violazioni per le ipotesi di inosservanza delle norme tecniche
stabilite dalle medesime o delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 3,
comma 4.
Art. 9.
Disposizioni di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del
presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di
attuazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 luglio 2005
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Allegato 1
NOTIZIE E DATI DA INSERIRE NELLA COMUNICAZIONE
A. Parte generale.
La comunicazione ha la finalita' di rendere disponibili alle amministrazioni
competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di
utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonche' di assolvere a
piu' generali finalita' di monitoraggio ambientale, e per il primo spandimento,
comprende:
a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si
impegna a rispettare:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2) le disposizioni di cui al presente decreto;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e
comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;
b) la relazione tecnica di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 riportante
almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente decreto relativi
ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito
agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.
c) la dichiarazione, a firma del titolare del sito di spandimento, che e' a
conoscenza e si impegna a rispettare:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2) le disposizioni di cui al presente decreto;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e
comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
B. Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche del frantoio.
B.1 Nominativo del legale rappresentante.
B.2 Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax.
B.3 Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo
a tre fasi).
B.4 t di olive molibili in otto ore (potenzialita' produttiva).
B.5 Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide in m3.
B.6 Giorni di durata prevedibile della campagna oleicola.
B.7 Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in
m3.
C. Dati relativi ai siti di spandimento.
C.1 Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento.
C.2 Quantita' totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3 che
si prevede di spandere nel sito.
C.3 Nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento.
C.4 Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed
are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso.
C.5 Numero di anni per i quali e' previsto l'utilizzo del sito richiamato in
allegato 2.
D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio.
D.1 Titolare del contenitore di stoccaggio.
D.2 Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione
recepibili espresso in m3.
D.3 Localizzazione (indirizzo, comune, provincia).
D.4 Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato;
presenza o assenza di copertura).
Allegato 2
NOTIZIE E DATI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE
A, LETTERA B), CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA COMUNICAZIONE.
A. Sito oggetto dello spandimento.
Titolare del sito di spandimento.
Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle).
Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.
1. Pedologia.
1.1 pH.
1.2 Stima della capacita' di accettazione delle piogge (fare riferimento alla
«Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro
qualita» dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di
Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»).
1.3 Stima della conducibilita' idraulica satura (stesso riferimento e stesse
esclusioni del punto precedente).
2. Geomorfologia.
2.1 Specificare se il terreno e' in pendenza o pianeggiante e descrivere
dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove
presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.
3. Idrologia.
3.1 Ove presente falda temporanea specificare la sua profondita'.
3.2 Profondita' della prima falda permanente.
3.3 Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione
della loro denominazione.
3.4 Bacino idrografico di riferimento.
4. Agroambiente.
4.1 Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee,
specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali.
4.2 Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.
B. Trasporto e spandimento.
1.1 Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguira' il
trasporto.
1.2 Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguira' lo spandimento
per l'utilizzo agronomico.
1.3 Capacita' e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il
trasporto.
1.4 Modalita' di spandimento.
C. Cartografia.
1. Corografia scala 1:25.000 o di maggiore dettaglio riportante:
a) l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso;
b) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree
di rispetto;
c) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di
rispetto.
2. Estratto di mappa catastale riportante:
a) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito
circolate in rosso;
b) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di
ciascun sito come indicate nella relazione.
Allegato 3
SCHEMA DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 3
Dati generali.
Numero delle comunicazioni ricevute in totale; quantita' totale di acque di
vegetazione e di sanse umide, espresse in m3, per le quali e' stata effettuata
comunicazione; superficie complessiva dei terreni di spandimento riportati nelle
comunicazioni nonche' dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.
Per ogni bacino idrografico di recepimento, quantita' delle acque di vegetazione
e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento distinta per tipologia di
frantoio di provenienza (ciclo continuo o pressione) ed espressa in m3, nonche'
superficie complessiva dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.
Monitoraggio delle acque.
Per l'attivita' di monitoraggio delle acque verso cui drenano i terreni sui
quali si svolgono le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e delle sanse umide si fa riferimento al monitoraggio avviato ai
sensi del decreto legislativo n. 152/99. La relazione, da redigere in forma
sintetica, deve contenere le informazioni sullo stato di qualita' dei corpi
idrici superficiali e sotterranei interessati relativamente almeno ai seguenti
parametri: BOD5, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno
disciolto, fosforo totale, ortofosfato, Escherichia coli. Qualora i corpi idrici
siano classificati come significativi, la relazione deve contenere i codici di
identificazione di cui alle schede del decreto ministeriale 19 agosto 2003
relativo alle «Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di
qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque».
Monitoraggio del suolo.
La regione con piu' di cinquanta frantoi individua da uno a quattro
differenti terreni rappresentativi della natura dei suoli regionali oggetto di
spandimento di acque di vegetazione e di sanse umide; su di essi lo spandimento
viene praticato ogni anno e viene eseguito un monitoraggio triennale rendendo
disponibili i valori della salinita', pH e Carbonio organico rilevati secondo le
modalita' previste dal decreto ministeriale 13 settembre 1999, n. 185, recante
«Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo».
Monitoraggio di altre risorse ambientali.
Ove siano osservati o rilevati cambiamenti o peggioramenti delle precedenti
condizioni del sito di spandimento imputabili all'utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione e delle sanse umide, la regione descrive tipo, intensita',
diffusione e criterio di attribuzione allo spandimento delle acque e delle sanse
predette.
Sanzioni amministrative irrogate.
Le regioni acquisiscono i dati delle ispezioni effettuate dagli organi
preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonche'
informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.