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Decreto 30 giugno 2004
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo.
(GU n. 269 del 16-11-2004)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 40, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo
n. 152 del 1999, il quale prevede che le operazioni di svaso, sghiaiamento e
sfangamento degli invasi siano effettuate secondo un progetto di gestione
predisposto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e il
Ministro delegato della protezione civile;
Visto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001,
che trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la
Direzione generale della difesa, del suolo e gli uffici con compiti in materia
di gestione e tutela delle risorse idriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, con nota prot. n. DPC/CG/0014811 del 19 marzo 2004;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 29
aprile 2004;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto detta i criteri per la redazione del progetto di gestione
degli invasi di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli
obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo.
2. Per gli sbarramenti non soggetti alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e successive modifiche ed integrazioni, le
regioni stabiliscono, in relazione alle caratteristiche degli sbarramenti stessi
e dei corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere sottoposti agli
obblighi del presente decreto e quali norme siano da applicare. Le attivita' di
svaso, sfangamento e spurgo non devono comunque pregiudicare la qualita'
dell'acqua invasata e del corpo recettore.
3. In assenza della specifica disciplina regionale, decorso un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni seguenti si applicano
anche alle fattispecie del comma 2.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) «svaso»: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli
organi di scarico o di presa;
b) «sfangamento o sghiaiamento»: operazione per rimuovere il materiale
sedimentato nel serbatoio;
c) «spurgo»: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o
disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico, o,
eventualmente, di presa, il materiale solido sedimentato;
d) «asportazione di materiale a
bacino vuoto»: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento
e per la rimozione del materiale sedimentato;
e) «asportazione di materiale a bacino pieno»: operazione di sfangamento che
utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;
f) «organo di presa»: complesso di apparecchiature e strutture atte a
consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione dell'acqua
accumulata nell'invaso;
g) «organo di scarico o di sicurezza»: complesso di apparecchiature e strutture
atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a
valle dello sbarramento;
h) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: verifiche periodiche atte a
controllare la funzionalita' degli organi stessi, eseguite in ottemperanza alla
normativa vigente;
i) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello
sbarramento»: l'amministrazione di cui all'art. 89, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e l'amministrazione di cui all'art.
91, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle attribuzioni
previste da tali articoli;
l) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione o richiedente la
stessa oppure, se soggetto diverso, il gestore dello sbarramento.
Art. 3.
Progetto di gestione
1. Il progetto di gestione, predisposto dal gestore e approvato dalle regioni,
previo parere preventivo dell'amministrazione competente a vigilare sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, e' finalizzato a definire il quadro
previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le
attivita' di manutenzione dell'impianto, da eseguirsi anche per stralci, per
assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacita' utile,
propria dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il
funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonche' a definire i
provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la
prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle
dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nei piani di tutela
delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici
interessati. Copia del progetto deve essere conservata presso l'ufficio locale
del gestore a disposizione dell'autorita' preposta al controllo. Restano valide
in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1363 del 1959 e dalle successive disposizioni d'attuazione.
2. Il progetto di gestione contiene di norma le seguenti informazioni:
a) il volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio al momento della
redazione del progetto ed il volume medio di materiale solido che sedimenta in
un anno nel serbatoio;
b) le caratteristiche qualitative dei sedimenti sia fisiche, ricavate da analisi
di classificazione granulometrica, che chimiche, anche in termini di inquinanti
presenti, necessarie per ottenere, fra l'altro, informazioni sulla provenienza
del materiale solido sedimentato nel serbatoio, sulla erodibilita' dei suoli del
bacino idrografico sotteso dallo sbarramento e sulla influenza delle attivita'
antropiche che gravitano sul medesimo bacino idrografico, nonche', ove
necessario, il saggio biologico per evidenziare eventuali effetti tossici;
c) le caratteristiche qualitative, ricavate da analisi, di colonne d'acqua
sovrastanti il materiale depositato;
d) la quantita' e la qualita' del materiale solido in sospensione nelle acque
normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
e) quantita' e qualita' del materiale solido che si avrebbe in sospensione nel
corso d'acqua di valle in occasione di morbide in assenza dello sbarramento;
f) modalita' e tempi per il ripristino della capacita' utile del serbatoio; tali
attivita' devono comunque concludersi entro la scadenza della concessione.
Le indagini qualitative di cui alle lettere b), c) e d) devono essere effettuate
in conformita' alle disposizioni contenute nel titolo II, capi I e II, e negli
allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999. E' comunque obbligatoria la
ricerca degli inquinanti nei sedimenti di cui all'allegato 1 del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. Nel caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il progetto di
gestione indica anche:
a) il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio;
b) le modalita' di rimozione del materiale;
c) la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere;
d) le modalita' di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale rimosso, da
individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente destinato a ricevere
i materiali asportati, o altra sua riutilizzazione consentita considerando, tra
l'altro, in relazione alle sue caratteristiche di qualita', l'utilizzo per
colmate, l'ammendamento per terreni agricoli, l'utilizzo per riprofilare
porzioni della morfometria dell'alveo fluviale in relazione alle specifiche
caratteristiche della zona d'alveo interessata;
e) le aree di dislocazione del materiale rimosso che devono essere poste in
condizioni di sicurezza idraulica sia per quanto riguarda la stabilita' degli
ammassi, sia per quanto riguarda l'esposizione a fenomeni erosivi, sia in caso
di dislocazione in aree golenali, per quanto riguarda il verificarsi di piene
del fiume;
f) la verifica preventiva della fattibilita' delle soluzioni prescelte, secondo
i criteri definiti nello stesso progetto di gestione in relazione alle
specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata.
4. Nel caso di rilascio a valle dei sedimenti, il progetto di gestione indica
anche:
a) i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere
superati durante le attivita' di svaso, sfangamento e spurgo, compatibili con le
prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e con gli obiettivi di
qualita' dei corpi idrici con specifico riferimento agli usi potabili e alla
vita acquatica;
b) il programma operativo delle attivita' di svaso ovvero di spurgo del
serbatoio, che deve essere redatto tenendo conto dei cicli biologici delle
popolazioni ittiche, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e alle
prime fasi di sviluppo, in modo da minimizzare gli effetti negativi
sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle dello sbarramento, ove
necessario potranno essere previsti adeguati interventi di ripopolamento delle
specie ittiche, da porre a carico del gestore, per ripristinare le condizioni
ecologiche antecedenti le operazioni di spurgo;
c) il volume di materiale che, tramite corrente idrica carica di torbida, si
prevede di rimuovere dal serbatoio per ciascuna operazione di spurgo;
d) il volume d'acqua da rilasciare e la presunta portata media e massima nel
rispetto dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso progetto di
gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e del corso d'acqua di
valle, per ciascuna operazione di svaso ovvero di spurgo;
e) i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello
sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svaso ovvero di spurgo;
f) l'elenco dei comuni rivieraschi interessati posti a valle dello sbarramento e
compresi in una distanza prefissata nel progetto di gestione, misurata lungo
l'asta fluviale, nonche' quelli confinanti con l'invaso;
g) l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle operazioni
di svaso ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento, e delle misure adottate
per mitigarli, in relazione al rispetto degli obiettivi di qualita' nonche'
della salvaguardia delle popolazioni ed infrastrutture presenti a valle
dell'invaso e nelle sue immediate vicinanze, della vita acquatica e degli altri
usi della risorsa idrica, del regime idrologico nonche' della capacita' di
tollerare accumuli temporanei dei materiali di sedimentazione;
h) le azioni di prevenzione per non pregiudicare gli usi in atto a valle
dell'invaso.
5. Il progetto di gestione, ove possibile, in conformita' a quanto stabilito al
comma 4, prevede scenari per l'utilizzazione degli scarichi di fondo in
corrispondenza degli eventi di piena, in relazione alla possibilita' di
soddisfare le seguenti esigenze:
a) garantire comunque la
funzionalita' degli scarichi di fondo a fronte dei fenomeni di interrimento;
b) ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti;
c) modulare le condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti, ricorrendo alle
possibilita' di laminazione dell'invaso.
6. Il progetto di gestione deve essere periodicamente aggiornato dal gestore,
anche su richiesta dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento, sulla base della compatibilita' delle
operazioni di svaso, di sfangamento e di spurgo di ogni singolo impianto con il
conseguimento degli obiettivi di qualita' finali fissati dal decreto legislativo
n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' sulla base delle
nuove conoscenze acquisite in materia.
Art. 4.
Coordinamento delle operazioni
1. Le regioni, nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o
bacino idrografico, coordinano le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo
connesse con le attivita' di manutenzione degli impianti, al fine di ottimizzare
la gestione dei sedimenti.
Art. 5.
Esecuzione delle operazioni e comunicazioni
1. Almeno quattro mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso,
sfangamento o spurgo il gestore ne da' comunicazione all'amministrazione
competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Dipartimento nazionale
della protezione civile all'Autorita' di Bacino, alle regioni e agli enti locali
interessati, fornendo un programma di sintesi delle attivita' previste.
2. Gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti
interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele
da adottare sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati, nonche'
pubblicati per estratto su almeno un quotidiano a diffusione locale. Le
operazioni di svaso, sfangamento e spurgo devono essere effettuate nel rispetto
di quanto indicato nel progetto di gestione, approvato ai sensi dell'art. 40,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999, e nel rispetto delle eventuali
prescrizioni stabilite dalle regioni.
Art. 6.
Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di applicazione del
regolamento
1. I fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione, prescritti con
circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987, relativi
ai nuovi impianti devono essere corredati dal progetto di gestione di cui
all'art. 3. Al fine di integrare i fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione gia' redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori
sono tenuti a redigere il relativo progetto di gestione entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli organi di scarico
1. Le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per le
manovre:
a) necessarie a garantire il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati in
occasione di eventi di piena;
b) di emergenza per la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumita';
c) effettuate per speciali motivi di pubblico interesse, su disposizione dell'autorita'
competente;
d) effettuate per l'accertamento della funzionalita' degli organi di scarico, ai
sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959,
su disposizione dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalita' di cui al comma 1 e' comunque
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necessario al controllo
dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico;
b) le manovre di apertura debbono avvenire in modo graduale al fine di evitare
repentine modificazioni del regime idrologico e della qualita' delle acque;
c) contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al
corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento, ove tecnicamente
possibile, dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti;
d) le prove di funzionamento non
possono essere eseguite durante regimi di magra eccezionali del corpo idrico, ad
eccezione dei casi di motivata necessita', secondo le prescrizioni a tutela
dell'ambiente eventualmente indicate dalle regioni;
e) le prove di funzionamento devono essere eseguite avendo cura che lo scarico
di fondo sia preferibilmente sotto pressione.
Art. 8.
Tutela della qualita' delle acque invasate
1. Nell'ambito del piano di tutela previsto dal decreto legislativo n. 152 del
1999 per i corpi idrici significativi, le regioni prevedono misure per la tutela
delle acque invasate e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e
a valle dello sbarramento. Nel piano di tutela e' altresi' riportata una
descrizione qualitativa e quantitativa delle attivita' antropiche che
influenzano la qualita' delle acque e sono stabilite le modalita' per il
controllo prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo.
2. Le regioni fissano, nell'ambito del piano di tutela, in funzione degli
obiettivi di qualita' definiti per gli specifici corpi idrici, i livelli e la
persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le
operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, in modo da consentire le operazioni
medesime senza arrecare danni irreversibili al corpo recettore.
3. Il gestore ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di attuare
tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la sicurezza dello
sbarramento ed il corretto uso del serbatoio in relazione alle finalita' per le
quali e' stata concessa l'utilizzazione dell'acqua pubblica.
4. Nel rispetto del comune interesse al mantenimento ed al ripristino della
capacita' utile propria dell'invaso, l'amministrazione concedente, il
concessionario e gli altri soggetti interessati possono stipulare apposite
intese finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti e a consentire la migliore
attuazione del progetto di gestione, con particolare riguardo allo sfangamento
del bacino.
Art. 9.
Responsabilita' e danno ambientale
1. Il gestore e il concessionario sono responsabili per i danni causati
dall'apertura degli organi di scarico e sono tenuti ad eseguire, a proprie
spese, gli interventi prescritti dalle regioni e dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, in relazione alle rispettive competenze, con
provvedimento motivato, per eliminare il danno e prevenirne la futura
insorgenza.
Art. 10.
Inosservanza al progetto di gestione
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54, comma 10,
del decreto legislativo n. 152 del 1999, in caso di inosservanza del progetto di
gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del medesimo decreto
legislativo o delle prescrizioni eventualmente stabilite in sede di
approvazione, le regioni procedono, secondo la gravita' della violazione, alla
diffida del responsabile o alla revoca dell'approvazione.
Art. 11.
Disposizioni di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze alle regioni a statuto speciale e alle
province auotonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del
presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per i
relativi adempimenti e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 36.