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Decreto 30 giugno 2004

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo.

(GU n. 269 del 16-11-2004)
 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 40, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, il quale prevede che le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi siano effettuate secondo un progetto di gestione predisposto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della protezione civile;
Visto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001, che trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. DPC/CG/0014811 del 19 marzo 2004;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 29 aprile 2004;


Decreta:
 

Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo.
2. Per gli sbarramenti non soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e successive modifiche ed integrazioni, le regioni stabiliscono, in relazione alle caratteristiche degli sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi del presente decreto e quali norme siano da applicare. Le attivita' di svaso, sfangamento e spurgo non devono comunque pregiudicare la qualita' dell'acqua invasata e del corpo recettore.
3. In assenza della specifica disciplina regionale, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni seguenti si applicano anche alle fattispecie del comma 2.


Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) «svaso»: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa;
b) «sfangamento o sghiaiamento»: operazione per rimuovere il materiale sedimentato nel serbatoio;
c) «spurgo»: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico, o, eventualmente, di presa, il materiale solido sedimentato;

d) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
e) «asportazione di materiale a bacino pieno»: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;
f) «organo di presa»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione dell'acqua accumulata nell'invaso;
g) «organo di scarico o di sicurezza»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
h) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: verifiche periodiche atte a controllare la funzionalita' degli organi stessi, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
i) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione di cui all'art. 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e l'amministrazione di cui all'art. 91, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali articoli;
l) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione o richiedente la stessa oppure, se soggetto diverso, il gestore dello sbarramento.


Art. 3.
Progetto di gestione

1. Il progetto di gestione, predisposto dal gestore e approvato dalle regioni, previo parere preventivo dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, e' finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attivita' di manutenzione dell'impianto, da eseguirsi anche per stralci, per assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacita' utile, propria dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonche' a definire i provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici interessati. Copia del progetto deve essere conservata presso l'ufficio locale del gestore a disposizione dell'autorita' preposta al controllo. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e dalle successive disposizioni d'attuazione.
2. Il progetto di gestione contiene di norma le seguenti informazioni:
a) il volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio al momento della redazione del progetto ed il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio;
b) le caratteristiche qualitative dei sedimenti sia fisiche, ricavate da analisi di classificazione granulometrica, che chimiche, anche in termini di inquinanti presenti, necessarie per ottenere, fra l'altro, informazioni sulla provenienza del materiale solido sedimentato nel serbatoio, sulla erodibilita' dei suoli del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento e sulla influenza delle attivita' antropiche che gravitano sul medesimo bacino idrografico, nonche', ove necessario, il saggio biologico per evidenziare eventuali effetti tossici;
c) le caratteristiche qualitative, ricavate da analisi, di colonne d'acqua sovrastanti il materiale depositato;
d) la quantita' e la qualita' del materiale solido in sospensione nelle acque normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
e) quantita' e qualita' del materiale solido che si avrebbe in sospensione nel corso d'acqua di valle in occasione di morbide in assenza dello sbarramento;
f) modalita' e tempi per il ripristino della capacita' utile del serbatoio; tali attivita' devono comunque concludersi entro la scadenza della concessione.
Le indagini qualitative di cui alle lettere b), c) e d) devono essere effettuate in conformita' alle disposizioni contenute nel titolo II, capi I e II, e negli allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999. E' comunque obbligatoria la ricerca degli inquinanti nei sedimenti di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. Nel caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il progetto di gestione indica anche:
a) il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio;
b) le modalita' di rimozione del materiale;
c) la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere;
d) le modalita' di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale rimosso, da individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente destinato a ricevere i materiali asportati, o altra sua riutilizzazione consentita considerando, tra l'altro, in relazione alle sue caratteristiche di qualita', l'utilizzo per colmate, l'ammendamento per terreni agricoli, l'utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria dell'alveo fluviale in relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata;
e) le aree di dislocazione del materiale rimosso che devono essere poste in condizioni di sicurezza idraulica sia per quanto riguarda la stabilita' degli ammassi, sia per quanto riguarda l'esposizione a fenomeni erosivi, sia in caso di dislocazione in aree golenali, per quanto riguarda il verificarsi di piene del fiume;
f) la verifica preventiva della fattibilita' delle soluzioni prescelte, secondo i criteri definiti nello stesso progetto di gestione in relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata.
4. Nel caso di rilascio a valle dei sedimenti, il progetto di gestione indica anche:
a) i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le attivita' di svaso, sfangamento e spurgo, compatibili con le prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e con gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica;
b) il programma operativo delle attivita' di svaso ovvero di spurgo del serbatoio, che deve essere redatto tenendo conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e alle prime fasi di sviluppo, in modo da minimizzare gli effetti negativi sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle dello sbarramento, ove necessario potranno essere previsti adeguati interventi di ripopolamento delle specie ittiche, da porre a carico del gestore, per ripristinare le condizioni ecologiche antecedenti le operazioni di spurgo;
c) il volume di materiale che, tramite corrente idrica carica di torbida, si prevede di rimuovere dal serbatoio per ciascuna operazione di spurgo;
d) il volume d'acqua da rilasciare e la presunta portata media e massima nel rispetto dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso progetto di gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e del corso d'acqua di valle, per ciascuna operazione di svaso ovvero di spurgo;
e) i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svaso ovvero di spurgo;
f) l'elenco dei comuni rivieraschi interessati posti a valle dello sbarramento e compresi in una distanza prefissata nel progetto di gestione, misurata lungo l'asta fluviale, nonche' quelli confinanti con l'invaso;
g) l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle operazioni di svaso ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento, e delle misure adottate per mitigarli, in relazione al rispetto degli obiettivi di qualita' nonche' della salvaguardia delle popolazioni ed infrastrutture presenti a valle dell'invaso e nelle sue immediate vicinanze, della vita acquatica e degli altri usi della risorsa idrica, del regime idrologico nonche' della capacita' di tollerare accumuli temporanei dei materiali di sedimentazione;
h) le azioni di prevenzione per non pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso.
5. Il progetto di gestione, ove possibile, in conformita' a quanto stabilito al comma 4, prevede scenari per l'utilizzazione degli scarichi di fondo in corrispondenza degli eventi di piena, in relazione alla possibilita' di soddisfare le seguenti esigenze:

a) garantire comunque la funzionalita' degli scarichi di fondo a fronte dei fenomeni di interrimento;
b) ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti;
c) modulare le condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti, ricorrendo alle possibilita' di laminazione dell'invaso.
6. Il progetto di gestione deve essere periodicamente aggiornato dal gestore, anche su richiesta dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla base della compatibilita' delle operazioni di svaso, di sfangamento e di spurgo di ogni singolo impianto con il conseguimento degli obiettivi di qualita' finali fissati dal decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' sulla base delle nuove conoscenze acquisite in materia.


Art. 4.
Coordinamento delle operazioni

1. Le regioni, nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o bacino idrografico, coordinano le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attivita' di manutenzione degli impianti, al fine di ottimizzare la gestione dei sedimenti.


Art. 5.
Esecuzione delle operazioni e comunicazioni

1. Almeno quattro mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo il gestore ne da' comunicazione all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Dipartimento nazionale della protezione civile all'Autorita' di Bacino, alle regioni e agli enti locali interessati, fornendo un programma di sintesi delle attivita' previste.
2. Gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati, nonche' pubblicati per estratto su almeno un quotidiano a diffusione locale. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite dalle regioni.


Art. 6.
Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di applicazione del regolamento

1. I fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione, prescritti con circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987, relativi ai nuovi impianti devono essere corredati dal progetto di gestione di cui all'art. 3. Al fine di integrare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione gia' redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori sono tenuti a redigere il relativo progetto di gestione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 7.
Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli organi di scarico

1. Le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per le manovre:
a) necessarie a garantire il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati in occasione di eventi di piena;
b) di emergenza per la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumita';
c) effettuate per speciali motivi di pubblico interesse, su disposizione dell'autorita' competente;
d) effettuate per l'accertamento della funzionalita' degli organi di scarico, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, su disposizione dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalita' di cui al comma 1 e' comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico;
b) le manovre di apertura debbono avvenire in modo graduale al fine di evitare repentine modificazioni del regime idrologico e della qualita' delle acque;
c) contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento, ove tecnicamente possibile, dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti;

d) le prove di funzionamento non possono essere eseguite durante regimi di magra eccezionali del corpo idrico, ad eccezione dei casi di motivata necessita', secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente eventualmente indicate dalle regioni;
e) le prove di funzionamento devono essere eseguite avendo cura che lo scarico di fondo sia preferibilmente sotto pressione.


Art. 8.
Tutela della qualita' delle acque invasate

1. Nell'ambito del piano di tutela previsto dal decreto legislativo n. 152 del 1999 per i corpi idrici significativi, le regioni prevedono misure per la tutela delle acque invasate e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento. Nel piano di tutela e' altresi' riportata una descrizione qualitativa e quantitativa delle attivita' antropiche che influenzano la qualita' delle acque e sono stabilite le modalita' per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo.
2. Le regioni fissano, nell'ambito del piano di tutela, in funzione degli obiettivi di qualita' definiti per gli specifici corpi idrici, i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, in modo da consentire le operazioni medesime senza arrecare danni irreversibili al corpo recettore.
3. Il gestore ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di attuare tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento ed il corretto uso del serbatoio in relazione alle finalita' per le quali e' stata concessa l'utilizzazione dell'acqua pubblica.
4. Nel rispetto del comune interesse al mantenimento ed al ripristino della capacita' utile propria dell'invaso, l'amministrazione concedente, il concessionario e gli altri soggetti interessati possono stipulare apposite intese finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti e a consentire la migliore attuazione del progetto di gestione, con particolare riguardo allo sfangamento del bacino.


Art. 9.
Responsabilita' e danno ambientale

1. Il gestore e il concessionario sono responsabili per i danni causati dall'apertura degli organi di scarico e sono tenuti ad eseguire, a proprie spese, gli interventi prescritti dalle regioni e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle rispettive competenze, con provvedimento motivato, per eliminare il danno e prevenirne la futura insorgenza.
 


Art. 10.
Inosservanza al progetto di gestione

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 1999, in caso di inosservanza del progetto di gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del medesimo decreto legislativo o delle prescrizioni eventualmente stabilite in sede di approvazione, le regioni procedono, secondo la gravita' della violazione, alla diffida del responsabile o alla revoca dell'approvazione.


Art. 11.
Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze alle regioni a statuto speciale e alle province auotonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 36.