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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile - Ulteriori disposizioni per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.
(Ordinanza n. 3190).
(Pubblicata su GU n. 80 del 5-4-2002)
Il Ministro dell'Interno delegato per il
coordinamento della Protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2001, con il quale vengono delegate le funzioni del coordinamento
della Protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro
dell'interno;
Viste le precedenti ordinanze n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048
del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, con
le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare
lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in
materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione
siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
gennaio 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo
stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali,
speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio
della Regione siciliana risulta tutt'ora in gran parte ancora incentrato sullo
smaltimento in discarica;
Considerato che per limitare lo smaltimento in discarica dei
rifiuti urbani e' necessario conseguire in tempi brevi, sia pure
progressivamente, almeno gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e
riciclaggio stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, ed avviare la produzione e
l'utilizzo della frazione residuale dei
rifiuti a valle della raccolta differenziata;
Considerato che il recupero dai rifiuti di materiali e di energia
costituisce la fase piu' significativa nella gestione integrata dei rifiuti per
il superamento della situazione di emergenza nel settore rifiuti nella Regione
siciliana;
Rilevato che le ordinanze con le quali, a partire dall'ordinanza
n. 2983 del 31 maggio 1989, non hanno ancora prodotto significativi e
risolutivi interventi atti a promuovere la fase piu' significativa nella
gestione integrata dei rifiuti, costituita dal recupero di materiali e di
energie dai rifiuti e comunque dalla riduzione del conferimento nelle
discariche;
Considerato che la situazione di emergenza potra' essere avviata a
risoluzione solo se andra' impostata, realizzata ed avviata a gestione la fase
trattamento, valorizzazione e recupero di materiali e di energie dai rifiuti,
in particolare attraverso il recupero dei materiali con la raccolta
differenziata e quello contestuale dell'energia con la termovalorizzazione;
Tenuto conto che per conseguire l'obiettivo di gestione integrata
di rifiuti urbani risulta indispensabile attribuire specifici poteri al
commissario delegato per attuare, a livello di ambito territoriale, una
gestione unitaria di rifiuti urbani e il contestuale recupero di materiali e di
energie;
Considerato che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati
in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il
recupero e l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione dei rifiuti
speciali nel territorio regionale, nonche' l'autosmaltimento dei propri rifiuti
da parte del produttore iniziale
dei rifiuti stessi in impianti a
tecnologia avanzata;
Atteso che continuano a sussistere nella Regione siciliana i
presupposti che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza
ambientale;
Ritenuto, quindi, necessario integrare le precedenti ordinanze per
consentire il superamento dell'emergenza nella Regione siciliana;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Acquisita l'intesa del presidente della Regione siciliana;
Dispone:
Art. 1.
1.
Sono confermati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i poteri gia'
conferiti al commissario delegato - presidente della Regione siciliana con
l'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come specificati nell'ordinanza
n. 3048 del 31 marzo 2000, nonche' con l'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e
con l'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, in materia di gestione dei rifiuti
urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia
di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione
nell'intero territorio della Regione siciliana.
Art. 2.
1.
Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 3048 del 31
maggio 2000, e' soppresso e cosi' sostituito: "3. Il commissario delegato
- presidente della Regione siciliana puo' avvalersi di un vice commissario per
le attivita' di cui alla presente ordinanza e successive e per la gestione
delle risorse finanziarie. Puo' avvalersi, inoltre, di sub commissari nominati
di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per
l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica e risanamento del
comune di Biancavilla si avvale, altresi', del sindaco quale
sub-commissario".
Art. 3.
1.
Il comma 1, lettera b) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
cosi' come modificato dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25
maggio 2001, e' soppresso e sostituito dal seguente: "1. Identifica in
ciascun ambito gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel
rispetto dei tempi e di quanto fissato dall'art. 24 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22".
2.
Al comma 1, lettera d) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
le parole "della frazione dei rifiuti urbani residuali" sono
soppresse e sostituite dalle seguenti "energetica della frazione residuale
dei rifiuti".
3.
Al comma 1, lettera e) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) dell'ordinanza n. 3048
del 31 marzo 2000 e dall'art. 4, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio
2001, le parole "il numero, che in riferimento al territorio regionale non
deve essere superiore a nove, e" sono soppresse e le parole "non
superiore al 50 per cento del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in
discarica" sono soppresse.
4.
Il comma 1, lettera f) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
cosi' come modificato dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 3136 del 25
maggio 2001, e' soppresso e sostituito dal seguente: "f) identifica il
numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti per il trattamento
della frazione residuale e di quelli di termovalorizzazione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati, tenuto conto, in via prioritaria, dell'offerta di
utilizzo dei rifiuti da parte di operatori
industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di
combustibili tradizionali";
5.
Al comma 1, lettera h) dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza n. 3048
del 31 marzo 2000, dopo la parola "avvenga" e' aggiunta la seguente
"preferibilmente" e le parole "del combustibile derivato dalla
frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati" sono
soppresse e sostituite dalle seguenti "dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".
6.
All'art. 2-bis dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come aggiunto
dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole
"di norma" sono soppresse e sostituite con la parola:
"preferibilmente"; le parole "cooperazione tra i comuni in ciascun
ambito territoriale ottimale" sono soppresse e sostituite con le parole
"cooperazione tra la provincia ed i comuni in ciascun ambito o sub-ambito
territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e".
7.
All'art. 2-bis dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come aggiunto
dall'art. 4, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' aggiunto il
seguente comma:
"2. Nel caso in cui la provincia ed i comuni appartenenti
all'ambito non giungano alla relativa aggregazione il commissario delegato -
presidente della Regione siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per
conto e nell'interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari
alla costituzione della societa' di ambito per la gestione integrata del servizio,
cui potra' affidare, tra l'altro, la proprieta' e la gestione degli impianti
pubblici comprensoriali, associando la provincia ed i comuni dell'ambito o del
sub-ambito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche ed
integrazioni".
Art. 4.
1.
Al comma 1, punto 1.1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3072 del 21
luglio 2000, gia' integrato dall'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000, le parole "della carta, plastica, vetro, metalli
ferrosi e non ferrosi,
legno e della frazione umida, al fine di
conseguire, entro il 31 dicembre 2001, l'obiettivo del 25 per cento di raccolta
differenziata" sono soppresse e sostituite dalle parole "al fine di
conseguire, entro il 31 dicembre 2003, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta
differenziata ed entro il 31 dicembre 2005, l'obiettivo del 25 per cento di
raccolta differenziata".
2.
Al comma 1, punto 1.8 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
dopo la parola "urbani" vanno aggiunte le parole "sempre che
tale frazione sia disponibile e sia verificata la sua compatibilita' con una
possibile destinazione agricola del compost prodotto o di impiego dello stesso
per fini di risanamento e/o di recupero ambientale".
3.
Il punto 1.14, comma 1, dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera h) dell'ordinanza n. 3048
del 31 marzo 2000, e' soppresso.
4.
Al comma 1, punto 1.15 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999,
le parole "di produzione del combustibile derivato dai rifiuti" sono
soppresse e sostituite dalle parole "di termoutilizzazione".
5.
Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, e' aggiunto
il punto "1.19 La realizzazione, a
livello anche interprovinciale, di impianti di termovalorizzazione con
produzione di energia e/o calore per l'utilizzazione della frazione residuale
dei rifiuti".
6.
Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e' aggiunto il
punto "1.20 La realizzazione degli interventi di protezione ambientale che
dovessero rendersi necessari per la costruzione degli impianti previsti dalla
presente ordinanza".
7.
Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come
sostituito dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, gia'
modificato dall'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3072 del 31 luglio 2000, le
parole: "31 dicembre 2001" sono soppresse e sostituite dalle parole:
"31 dicembre 2002" e
le parole: "31 luglio 2001" sono
soppresse e sostituite dalle parole: "31 luglio 2002".
8.
A comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come
sostituito dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, gia'
modificato dall'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, le
parole: "31 luglio 2001" sono soppresse e sostituite dalle parole:
"31 luglio 2002".
9.
Al comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto
dall'art. 4, comma 8 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole:
"31 luglio 2001" sono soppresse e sostituite con le parole: "31
luglio 2002".
Art. 5.
1.
L'art. 4 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera k) e l), dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo
2000, dall'art. 2, commi 4, 5, 6 e 15 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000
e dall'art. 4, punto 9 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e' soppresso e
cosi' sostituito:
"1. Il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l'utilizzo della
frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata,
prodotta nei comuni della Regione siciliana, con operatori industriali che si
impegnino, a far tempo dal 31 marzo 2004, a trattare in appositi impianti la
frazione residuale dei rifiuti e a utilizzarla in impianti di
termovalorizzazione con recupero di energia da realizzarsi in siti idonei
ovvero in propri impianti industriali, o di cui abbiano la disponibilita'
gestionale, esistenti nel territorio della regione, ivi compresi quelli per la
produzione di energia elettrica, in sostituzione totale o parziale di
combustibili ora impiegati. A tal fine il commissario delegato - presidente
della Regione siciliana individua gli operatori industriali in base a procedure
di evidenza pubblica, in deroga alle procedure di gara comunitaria,
selezionandoli tra quanti si impegnano ad utilizzare i rifiuti residuali, in
funzione delle migliori
condizioni economiche e di protezione
ambientale. Per l'eventuale quota residua di rifiuti, il commissario delegato -
presidente della Regione siciliana stipula, mediante procedure di gara
comunitarie, il cui bando e' definito dal commissario delegato stesso sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, convenzioni per la
durata massima di venti anni, per il conferimento di detta quota di rifiuti,
con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l'impiego di
tecnologie atte a garantire una idonea protezione
dell'ambiente, impianti dedicati di
termovalorizzazione, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2005. Per
consentire l'attuazione di entrambi i cicli sopra descritti, le medesime
convenzioni dispongono, per un periodo massimo di venti anni, il conferimento,
agli operatori convenzionati, dei rifiuti urbani residuali, al netto della
raccolta differenziata, prodotti nei comuni della Regione siciliana da essa
identificati.
2.
L'ENEL o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e' autorizzato
a stipulare e stipula, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle
convenzioni di conferimento dei rifiuti urbani ad impianti industriali
esistenti o ad impianti dedicati, di cui al precedente comma 1, convenzioni per
la cessione di energia elettrica, alle
condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalita' di
aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di avvio delle
procedure di individuazione dei soggetti cui conferire
i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno
essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che
non abbiano trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di
energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti urbani e assimilati prodotti
nei comuni della Regione siciliana al netto della raccolta differenziata.
3.
Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana dispone l'obbligo
a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio
comunale al netto della raccolta differenziata, fermo restando l'onere del
conferimento agli impianti, determinato in base alla tariffa definita nelle
convenzioni di cui al precedente comma 1 e del trasporto, a carico dei comuni
stessi, entro l'ambito territoriale di appartenenza.
4.
Nelle more dell'attivazione degli impianti di cui al comma 1, il commissario
delegato - presidente della Regione siciliana onde ridurre il quantitativo di
rifiuti da smaltire in discarica nonche' di favorire i processi di recupero e
riutilizzo degli stessi, dispone il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili prodotti dai comuni siciliani negli impianti e nelle strutture
esistenti. A tal fine il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
individua, a mezzo di procedure di evidenza pubblica, gli impianti esistenti
realizzati con contributi finanziari comunitari, statali e/o regionali, anche
nell'ambito degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, nonche',
sentite le province interessate, i comuni che in essi dovranno conferire i
propri rifiuti risultando conseguenzialmente vietato lo smaltimento in
discarica dei
rifiuti anzidetti; detti impianti godono
del medesimo regime di agevolazioni di cui al precedente comma 2. I titolari
degli impianti dovranno garantire la destinazione finale dei rifiuti trattati e
dei sovvalli.
Il
commissario delegato dispone altresi' le migliorie e/o gli adeguamenti, senza
che ne sia a suo carico onere alcuno, per gli impianti in questione e stipula
con i titolari degli stessi apposite convenzioni, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. Fino alla data di stipula delle
convenzioni di cui al precedente comma 1, l'onere del conferimento a carico dei
comuni e' da intendersi accettato in forma provvisoria con l'esplicita riserva
di un suo allineamento a quello risultante dalle procedure di cui sopra
nell'ambito territoriale di appartenenza, ove detto onere risultasse inferiore.
Il commissario delegato potra' altresi' requisire o espropriare gli impianti e
le strutture esistenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui prima
utilizzando allo scopo le risorse di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 2983 del
31 maggio 1999 e seguenti".
Art. 6.
1.
All'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto dall'art. 4,
comma 11 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' aggiunto il comma:
"5. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana e'
autorizzato a rinnovare per un massimo di ventiquattro mesi i contratti gia'
stipulati ai sensi del precedente
comma. In caso di rinuncia e/o di
cessazione dell'incarico potranno essere utilizzate le graduatorie approvate
per la stipula di contratti per il periodo rimanente".
2.
All'art. 6, comma 1-bis dell'ordinanza ministeriale n. 2983/1999, aggiunto
dall'art. 4, comma 12, dell'ordinanza ministeriale n. 3136/2001 le parole
"in deroga al regime delle competenze disciplinate dall'art. 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25
ottobre 1999, n. 471" sono sostituite con le parole "in caso di
inadempimenti degli uffici competenti".
Art. 7.
1.
Al comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto
dall'art. 2, comma 11 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e' aggiunto il
seguente periodo: "Nelle more della determinazione della tariffa, la
aliquota di essa occorrente per far fronte agli oneri per la gestione
successiva alla chiusura per almeno un trentennio e' fissata in 1,5 centesimi
di euro per ogni chilogrammo conferito, salvo eventuale conguaglio, tranne nei
casi in cui i predetti oneri finanziari per la gestione delle discariche dopo
la loro chiusura siano gia' previsti e messi in atto nella tariffa applicata
dai gestori delle discariche.".
2.
I comuni titolari di discariche pubbliche, al fine di assicurare l'unicita'
della responsabilita' nella loro conduzione, garantiscono che, dopo la chiusura
delle stesse, i loro gestori ne siano responsabili per la manutenzione,
sorveglianza e controllo per un congruo periodo temporale.
Art. 8.
1.
Il comma 1, dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come
sostituito dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001,
gia' sostituito dall'art. 2, comma 12 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000
e precedentemente modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u) dell'ordinanza n.
3048 del 31 marzo 2000, e' soppresso e sostituito con il seguente: "1. A
partire dal 1 gennaio 2001 e' applicato, al tributo speciale per il deposito e
smaltimento in discarica di rifiuti urbani ed assimilabili, un coefficiente di
maggiorazione pari all'uno per cento per ogni punto percentuale di raccolta
differenziata non realizzato rispetto agli obiettivi minimi previsti dalla
normativa vigente".
2.
Al comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto
dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, dopo le
parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "previo
conguaglio a cura ed onere dei comuni proprietari delle discariche".
3.
Il comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto
dall'art. 4, comma 15 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso.
Art. 9.
1.
All'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato
dall'art. 4, comma 17 e comma 18 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e
dall'art. 2, comma 14 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, cosi' come
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera w) dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo
2000, sono aggiunti i seguenti commi:
"9. L'ufficio del commissario delegato - presidente della
Regione siciliana si articola in strutture operative in analogia a quanto
previsto per la Regione siciliana dalla vigente normativa. A detto ufficio e'
preposto un dirigente che assume anche le funzioni di "Datore di
lavoro" di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni.
10. Al personale utilizzato dall'ufficio del commissario delegato
- presidente della Regione siciliana si applicano gli istituti contrattuali
vigenti nell'amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione
commissariale le indennita' accessorie e variabili, nella misura prevista dal
C.C.R.L. per i dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana.
11. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della
Regione siciliana resta a carico dei singoli rami di amministrazione di
provenienza del personale stesso, fermo restando l'obbligo del commissario
delegato - presidente della Regione siciliana di rimborsare, per il personale
con qualifica dirigenziale, la
retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato, determinate in sede di stipula del contratto
individuale con il commissario stesso e comunicate al competente ramo di
amministrazione.".
Art. 10.
1.
L'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, cosi' come modificato
dall'art. 4, comma 19 dell'ordinanza n.
3136 del 25 maggio 2001 e aggiunto dall'art. 4, comma 19, ultimo periodo
dell'ordinanza
n. 3136 del 25 maggio 2001 e' soppresso e
sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
nomina una commissione tecnico-scientifica composta, oltre che dal presidente,
da otto esperti, di cui tre designati dallo stesso Ministro, uno designato dal
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e
quattro designati dal commissario delegato - presidente della Regione
siciliana. Il presidente di detta commissione e' nominato dal Ministro
dell'ambiente e tutela del territorio sentito il presidente della Regione
siciliana. La commissione coadiuva il commissario delegato - presidente della
Regione siciliana e il vice commissario, nell'attuazione dei loro incombenti,
su richiesta degli stessi".
2.
La commissione scientifica di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 2983 del 31 maggio 1999, e successive modifiche ed
integrazioni cessa la propria attivita' dalla data di emanazione della presente
ordinanza.
3.
I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere al presidente ed ai componenti
della commissione di cui al precedente comma 1, sono determinati nel
provvedimento di nomina e gravano sui fondi assegnati al commissario delegato -
presidente della Regione siciliana.
Art. 11.
1.
Il comma 4 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, aggiunto
dall'art. 4, comma 22 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e' soppresso e
sostituito dal seguente: "4. Il commissario delegato - presidente della
Regione siciliana provvede a curare direttamente l'esecuzione e la gestione
economico finanziaria dei progetti numeri 37, 82, 84, 85, 86, 89 e 94, ammessi
a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
21 novembre 1996, n. 062/PERS/III, nonche' dei progetti n. 60 e 64, ammessi a
finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150/
GAB, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 67/1988. Le relative risorse
sono versate nella contabilita' speciale intestata al commissario delegato –
presidente della Regione siciliana, che potra' utilizzare le somme che
dovessero residuare dopo il pagamento delle obbligazioni assunte per la
realizzazione di interventi analoghi o di altri interventi di competenza della
gestione commissariale.".
Art. 12.
1.
All'art. 15 della ordinanza n. 2893 del 31 maggio 1999 sono aggiunte:
"legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10,
articoli 12 e 13; legge della Regione
siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, art. 55;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 14."
Art. 13.
1.
L'art. 4 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, cosi' come modificato e
integrato dall'art. 4, comma 25 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e'
soppresso e sostituito con il seguente:
"Art. 4. - 1. Il commissario delegato - presidente della
Regione siciliana, dispone un contributo a carico dei comuni che conferiscono i
rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di
termoutilizzazione della frazione residuali dei rifiuti e dispone la
realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturali nei siti
ove i suddetti impianti sono ubicati. Detto contributo e' stabilito nella
misura di 1.0 centesimi di euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli
impianti per la termoutilizzazione dei rifiuti.
2.
Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, realizza,
avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonche' dei poteri e delle deroghe
previste dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dalle successive ordinanze
a questa collegate, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione
ambientale degli
impianti di trattamento della frazione
residuale e di termoutilizzazione dei rifiuti".
3.
All'art. 5, commi 1, 2 e 4 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, cosi' come
integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001
le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sono sostituite
dalle parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
Art. 14.
1.
Il punto 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, aggiunto
dall'art. 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, e' soppresso
e sostituito dai seguenti:
"4. Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione
delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate, a soggetti pubblici o
privati, dai prefetti, anche in assenza del piano di cui all'art. 22 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base di comprovate esigenze
ambientali.
4-bis. Al fine di garantire continuita' nel servizio pubblico di smaltimento
dei rifiuti urbani ed assimilati, nonche' al fine di prevenire interruzioni del
servizio pubblico, i comuni titolari di discariche gia' autorizzate, previo
intesa con i prefetti competenti per territorio, adottano tutti i necessari
provvedimenti straordinari atti a garantire comunque la continuita' del
servizio in favore dei comuni cosi' come identificati dai prefetti stessi. La
chiusura anticipata delle discariche attive e' di competenza esclusiva dei prefetti
che la dispongono solo dopo che sia assicurata la continuita' del servizio in
favore dei comuni che in esse conferivano i rifiuti.
4-ter. Rimane nella esclusiva competenza del commissario delegato
- presidente della Regione siciliana, l'autorizzazione allo smaltimento finale
delle scorie della termoutilizzazione, ivi compreso quello in discariche per
rifiuti speciali, nonche', ove necessario, alla loro costruzione e/o
gestione.".
2.
I commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, cosi' come
modificata dall'art. 4, comma 30, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001,
sono soppressi.
3.
L'art. 8 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e soppresso.
4.
Il comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 e' soppresso
e sostituito dal seguente: "Ai sub commissari nominati dal commissario
delegato - presidente della Regione siciliana compete il compenso forfettario
lordo e il trattamento di missione stabilito dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo
2001. Per il vice commissario di cui alla presente ordinanza, gia' nominato con
ordinanza commissariale n. 641 del 23 luglio 2001, detto compenso e' pari al
doppio della misura stabilita dal predetto decreto ministeriale n. 334/2001,
fermo restando l'identico trattamento di
missione".
Art. 15.
1.
Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 e' soppresso e
sostituito con il seguente: "2. Il commissario delegato - presidente della
Regione siciliana realizza le attivita' di monitoraggio previste dalla vigente
normativa per gli interventi di propria competenza".
2.
All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole
"Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle parole
"Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
3.
All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 dopo le parole:
"non ancora progettate," sono aggiunte le parole:
"gia' coperte da
finanziamento.".
4.
All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole
"previa intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
territorio" sono sostituite dalle parole "previa intesa del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio" e sono soppresse le parole
"Gli interventi sono realizzati d'intesa con il commissario delegato di
cui all'ordinanza n. 3108/2001".
5.
All'art. 2 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 sono aggiunti i seguenti
commi 10 e 11:
"10. Il commissario delegato - presidente della Regione
siciliana si avvale anche dell'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione
della spesa pubblica di cui all'art. 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6, al fine di individuare tutte le opere di fognatura, collettamento,
depurazione e riutilizzo, anche ai fini
irrigui, delle acque reflue, esistenti
sull'intero territorio regionale, o per le quali sia comunque gia' avvenuto
l'inserimento nei documenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche, nonche'
al fine di individuare lo stato di tutte le opere relative agli interventi di
cui all'ordinanza n. 2983/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.
11. Per le finalita' di cui al precedente comma 10, il commissario
delegato - presidente della Regione siciliana puo' assegnare all'osservatorio
per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica fino ad un massimo
di dieci unita' di personale appartenente alla pubblica amministrazione alle
medesime condizioni previste dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio
1999".
6.
All'art. 4, comma 33, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole:
"non oltre il termine del 31 marzo 2002" sono soppresse e sostituite
dalle parole: "non oltre il termine del 31 dicembre 2002".
7.
All'art. 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 i commi 2 e 3 sono
soppressi e sostituiti dai seguenti:
"2. L'approvazione dei progetti da parte del commissario
delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico comunale ed al P.A.R.F. e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibiita' dei lavori.
3.
Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree
interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per
le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e
provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione
in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.".
8.
All'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole:
"venti unita'" sono soppresse e sostituite dalle parole:
"quaranta unita'".
9.
All'art. 5, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole:
"venti unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con
contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della
retribuzione spettante al personale della Regione siciliana corrispondente al
livello ottavo, anzianita' pari a 0, e di tre esperti" sono soppresse e
sostituite dalle parole:
"cinque esperti"; dopo le
parole: "3 agosto 1998, n. 267" sono aggiunte le parole:
"ovvero, per professori, e ricercatori universitari, se piu' favorevole,
l'indennita' prevista dall'art. 10, comma 3-bis dell'ordinanza n. 2983/1999
come modificato dall'art. 4, comma 18, dell'ordinanza n. 3136/2001".
10. L'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001
e' soppresso.
11. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001
le parole: "con i competenti direttori generali del Ministero dell'ambiente"
sono sostituite con le parole: "con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio".
12. All'art. 9, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001,
dopo le parole: "tutela delle acque" sono aggiunte le parole:
"eccetto quelle previste dalla misura
1.1.2 sottomisura 1.1.2 b del POR Sicilia 2000-2006,".
Art. 16.
1.
Il commissario delegato - presidente della regione siciliana provvede, ove
necessario, e sentito con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, all'aggiornamento del piano di priorita' degli interventi per
l'emergenza rifiuti (P.I.E.R.), di cui al decreto commissariale 25 luglio 2000,
al fine di corredarlo, completarlo e aggiornarlo anche in vista della
definizione, in termini di unita', ubicazione, capacita' e caratteristiche, dei
termoutilizzatori della frazione residuale
dei rifiuti.
Art. 17.
1.
Alla cessazione dello stato di emergenza, i beni e le attrezzature acquisiti
per l'attuazione delle finalita' previste dall'ordinanza n. 2983/ 1999 e
successive sono trasferiti alla regione siciliana, cui si intesteranno anche i
rapporti attivi e passivi in essere.
Art. 18.
1.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari
delegati e dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della
presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti
giurisdizionali. Sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in
contrasto con la presente ordinanza
Art. 19.
1.
Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato puo' derogare,
ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
alle seguenti norme e successive modifiche ed integrazioni:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, titolo VI, art. 331;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti,
51, 64, 71;
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17,
20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6,
commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11
e titolo II - Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive
modifiche ed integrazioni;
regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 13;
legge 10 giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59;
legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;
legge 18 dicembre 1973, n 836, art. 8, comma 1, periodo II;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli
81, 82, 101;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;
deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, punto
4.2.2;
legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,
l-sexies;
legge
8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali, ove necessario;
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, art. 7;
legge
9 giugno 1990, n. 142, articoli 22, 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla
legge della Regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991,
n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 24, comma 3, art.
58, commi 2, 3 e 5, art. 60;
legge
11 febbraio 1994, n. 109, modificata con decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,
convertito, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 14,
16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 32 e 34 e successive modificazioni
ed integrazioni;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 8, 9, 10,
22, 23, 24;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 20, comma 1, lett.
a), e) e g), 21, 22, comma 3, lettera e), 23;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 116;
legge 22 dicembre 2000, n. 388, art. 141, comma 4;
legge della Regione siciliana 19 marzo 1972, n. 19, art. 9, comma 1,
art. 21, commi 2, 3, 4 e 5, e successive modifiche e integrazioni;
legge della Regione siciliana 26 maggio 1973, n. 21, art. 21, e successive
modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 17 marzo 1975, n. 8, art. 16, e successive
modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78. art. 15, e successive
modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 18 giugno 1977, n. 39, articoli 1, 2,
3, 4, 5 e 11;
legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, articoli 11 e 12;
legge della Regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35, articoli 4 e 6,
e successive modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 21 e 55 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n.
70, art. 8;
legge della Regione siciliana 28 dicembre 1979, n. 256, art. 16;
legge della Regione siciliana 28 dicembre 1981, n. 181, art. 5;
legge della Regione siciliana 21 agosto 1984, n. 67, articoli 1, 2,
3, 4 e 8;
legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2,
3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 34, 36, 36-bis, 37, 38, 38-bis, 39, 40, 41, 42, comma 7, 42-bis,
commi 1 e 3, 42-ter, comma 12, 43, 44 e 45, e successive modifiche ed
integrazioni;
legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37;
legge della Regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9, art. 13, comma 3,
lettera f) e art. 21;
decreto del Presidente della Regione siciliana 6 marzo 1989;
legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, comma
3, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9,
10, 11 e 65, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15;
legge della Regione siciliana 10 settembre 1993, n. 25, articoli 154,
159 e 160, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 21 aprile 1995, n. 40;
legge della Regione siciliana 3 ottobre 1995, n. 71, art. 7;
legge della Regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7,
10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 31, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7,
9, 11, 14, 19 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, artt. 16 e 17;
legge della Regione siciliana 7 agosto 1997, n. 30, art. 47;
legge della Regione siciliana 16 ottobre 1997, n. 39, art. 8, e successive
modifiche ed integrazioni;
legge della Regione siciliana 30 marzo 1998, n. 5;
legge della Regione siciliana 31 agosto 1998, n. 14, art. 2;
legge della Regione siciliana 2 settembre 1998;
legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10, art. 17;
legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 12 e
13.
Art. 20.
1.
Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto
contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto
eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da
intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro
mezzi.
La
presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ministro: Scajola