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Legge 11 marzo 2002, n. 40

 

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

(Pubblicata su GU n. 72 del 26-3-2002)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

ART. 1.

1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Emendamento  all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica  internazionale,  adottato  a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

 

ART. 2.

1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Emendamento  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.

 

ART. 3.

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 11 marzo 2002

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

                        

Traduzione non ufficiale

 

Tale proposta di emendamento risulta dalla decisione n. 13 della XXV Conferenza, formulata come segue per quanto concerne la Convenzione

 

Art. XXI della Convenzione

 

(testo francese)

DECISIONE N. 13 - EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE (PRO 44)

 

E’ stato deciso di modificare come segue l’art. XXI della Convenzione relativa all’Organizzazione Idrografica Internazionale:

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo 4:

   Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all’apertura della successiva sessione ordinaria, è nulla salvo diversa decisione della Conferenza.