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Ratifica ed
esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione
sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato
nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.
(Pubblicata su GU n. 72 del 26-3-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1.
Il Presidente della
Repubblica e' autorizzato
a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione
sull'Organizzazione idrografica
internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza
tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.
ART. 2.
1.
Piena ed intera
esecuzione e' data
all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, in
conformita' con quanto disposto
dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.
ART. 3.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Tale proposta di emendamento risulta dalla
decisione n. 13 della XXV Conferenza, formulata come segue per quanto concerne
la Convenzione
Art. XXI della Convenzione
(testo francese)
DECISIONE N. 13 - EMENDAMENTO DELLA
CONVENZIONE (PRO 44)
E’ stato deciso di modificare come segue l’art.
XXI della Convenzione relativa all’Organizzazione Idrografica Internazionale:
Aggiungere il seguente nuovo paragrafo 4:
Ciascuna modifica della
Convenzione non entrata in vigore all’apertura della successiva sessione
ordinaria, è nulla salvo diversa decisione della Conferenza.