Copyright © Ambiente Diritto.it
Legge 11 luglio 2002, n.140
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione. Testo del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92 coordinato con la legge di conversione.
(GU n. 162 del 12-7-2002)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1.
1.
Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina
relativa alle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 11 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia,
Ministro della salute
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 2736):
Presentato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della
salute (Sirchia) il 13
maggio
2002.
Assegnato
alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), in sede
referente, il 13 maggio 2002
con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XIV e
Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato
dalle commissioni riunite VIII e XII il 28, 30 maggio 2002.
Esaminato
in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 13 giugno 2002.
Senato
della Repubblica (atto n. 1501):
Assegnato
alla 13a commissione (Territorio), in sede referente, il 14 giugno 2002 con
pareri delle commissioni 1a, 5a, 8a, 10a, 12a, Giunta per gli affari delle
Comunita' europee e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato
dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza
dei presupposti di
costituzionalita'
il 18 giugno 2002.
Esaminato
dalla 13a commissione il 20, 27 giugno 2002.
Esaminato
in aula il 9 luglio 2002 e approvato il 10 luglio 2002.
Avvertenza:
Il
decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2002.
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il
testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale
alla pag. 42.
Avvertenza:
Il
testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali
modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art.
1.
Differimento termini ossigeno disciolto
1.
Il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal decreto-legge 13
aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993,
n. 185, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2003.
((
1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano
finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1. ))
Riferimenti
normativi:
-
Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185,
reca:
"Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della
direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque
di balneazione".
-
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 141, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
"4.
Per l'adempimento degli obblighi comunitari in
materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui
agli
articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita' istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui
all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel
caso
in cui queste non siano ancora operative, le province,
predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ed attuano un programma di
interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di
quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge
5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province
risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,
come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali,
su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri".
Art.
2.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.