AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Giurisprudenza
Rifiuti 2005
(Vedi anche le voci: inquinamento - acqua - aria - suolo - V.I.A....)
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97 (N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
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Rifiuti - Procedure semplificate - Messa in riserva, selezione e cernita di residui di pellame - Art. 33 D.L.vo n. 22/1997 - All. 1, DM 5/02/1998 punti 8.5 e 8.6. Per la messa in riserva, selezione e cernita di residui di pellame (attività comprese nell’allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 ai punti 8.5 e 8.6) è consentito il ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 33 del D.Lv. 22/1997 nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 del D.M. Pres. Postiglione Est. Teresi Imp. Benetti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 dicembre 2005 (C.c. 7 dicembre 2005), Sentenza n. 47277 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Riutilizzo o recupero di rifiuti - Nozione di rifiuto e normativa comunitaria - Ritagli di pelle - Fattispecie: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce - cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli polveri di lucidatura) contenenti cromo. Il riutilizzo o recupero di rifiuti (come sono nel caso in esame i ritagli di pelle, derivanti dalle lavorazioni primarie effettuate da altre imprese) costituisce comunque un'attività di gestione di rifiuti, ai sensi dell'allegato C del D. L.vo 22/92, come tale soggetta ad autorizzazione amministrativa, anche se la società che li acquista li utilizza come materia prima. Nei fatti, sottolinea la Corte di Giustizia, vi è l'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuti, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura; ed il ricorso alla argomentazione, relativa ai sottoprodotti, dev'essere circoscritto, quindi, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione (sentenza Palin Granit). Pres. Vitalone Est. Sarno Imp. Zuffellato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/12/2005 (C.c. 4/11/2005), Sentenza n. 47269 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Residui di consumo - Gestione dei rifiuti - Riutilizzo o recupero di rifiuti - Procedimento produttivo - «sottoprodotti» nozione - Accertamento della natura di un oggetto come rifiuto. In tema di gestione dei rifiuti, i residui di consumo, che non possono essere considerati «sottoprodotti» di un processo di fabbricazione o di estrazione idonei ad essere riutilizzati nel corso del processo produttivo, nel caso in cui essi siano utilizzati in altro procedimento produttivo,devono considerarsi rifiuti finché non costituiscano prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati. Sicché, l'accertamento della natura di un oggetto come rifiuto costituisce una "quaestio facti" demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici. (Sez. 3, Sentenza n. 31011 del 18/06/2002 Rv. 222390; Sez. 3, n. 7567, 27/6/1992, RV 190923). Pres. Vitalone Est. Sarno Imp. Zuffellato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/12/2005 (C.c. 4/11/2005), Sentenza n. 47269 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Regione Lombardia -
L.r. n. 94/1980 - Abbandono incontrollato di rifiuti - Qualificazione di
impianto di smaltimento in senso tecnico - Attività istruttoria - Necessità.
L’abbandono incontrollato di una quantità imprecisata di rifiuti non può ex se
dar luogo ad un “impianto di smaltimento” in senso tecnico ex art. 3, c. 1 L.r.
Lombardia n. 94 del 1980, a cui applicare la disciplina repressiva di cui alla
citata legge regionale. A tal fine è richiesta un’apposita attività istruttoria
dell’amministrazione procedente volta a riscontrare l’effettiva sussistenza
dell’attività ritenuta abusiva. Pres. Mariuzzo, Est. Morri - Comune di
Monzambano (Avv. Gianolio) c. Regione Lombardia (Avv.ti Bertoni e Antonini) e
Provincia di Mantova (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 19 dicembre 2005,
n. 1343 (vedi:
sentenza per esteso)
Rifiuti - Regione Lombardia - L.r. n. 94/1980 - Impianti di smaltimento
esistenti - Assenza di autorizzazione - Pericolo per l’ambiente o per la salute
- Specifica valutazione in ordine alla sua sussistenza - Necessità. Sia
l’art. 28 della L.r. Lombardia n. 94 del 1980, che il successivo art. 31,
riguardanti, rispettivamente, gli impianti esistenti alla data di entrata in
vigore della citata Legge regionale e l’attivazione, il mantenimento in funzione
o l’esercizio di un impianto di smaltimento in assenza di autorizzazione o in
contrasto con le prescrizioni della stessa, richiedono, ai fini del ripristino
dei luoghi, la presenza di rilevanti danni alla collettività o all'ambiente
(art. 28) o, in altri termini, un grave nocumento o pericolo per l'ambiente o la
salute pubblica (art. 31). Il periculum non va considerato in re ipsa per il
solo fatto dell’assenza della prescritta autorizzazione; l’ordinamento impone
infatti una specifica valutazione circa l’incompatibilità del nuovo assetto dei
luoghi con le esigenze di salvaguardia della collettività e dell’ambiente. Pres.
Mariuzzo, Est. Morri - Comune di Monzambano (Avv. Gianolio) c. Regione Lombardia
(Avv.ti Bertoni e Antonini) e Provincia di Mantova (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA,
Brescia - 19 dicembre 2005, n. 1343 (vedi:
sentenza per esteso)
Rifiuti - Regione Lombardia - L.r. n. 94/1980 - Discarica esistente non
autorizzata - Ordine di chiusura e di predisposizione di un progetto di bonifica
- In assenza del parere di cui all’art. 17 L.r. n. 94/1980 - Illegittimità.
E’ illegittima la delibera regionale che imponga la chiusura di una discarica e
la predisposizione di un progetto di bonifica e di recupero ambientale, quando
essa sia stata adottata senza l’acquisizione del parere del comitato tecnico di
esperti previsto dall’art. 17 della L.r. Lombardia n. 94 del 1980. Se è vero,
infatti, che per l’adozione di provvedimenti meramente sanzionatori non deve
essere necessariamente acquisito il parere predetto, non si può invece
condividere tale deduzione quando la valutazione si spinge fino
all’individuazione di eventuali rilevanti danni alla collettività o all'ambiente
(art. 28) o di un grave nocumento o pericolo per l'ambiente o la salute pubblica
(art. 31), al fine di affiancare la sanzione pecuniaria con la sanzione
accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. Tali giudizi presuppongono il
possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche sia in materia di rifiuti
che in materia di problematiche ambientali e igienico-sanitarie connesse, che
possono difettare ai tradizionali organi amministrativi della Regione. Pres.
Mariuzzo, Est. Morri - Comune di Monzambano (Avv. Gianolio) c. Regione Lombardia
(Avv.ti Bertoni e Antonini) e Provincia di Mantova (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA,
Brescia - 19 dicembre 2005, n. 1343 (vedi:
sentenza per esteso)
Rifiuti - Beni culturali e ambientali - Nozione di “rifiuto” - Questione di legittimita’ costituzionale - D.lgs. 5 febbraio 1977 n. 22 - Artt. 11 e 117 Cost.. La Corte, con ordinanza assunta all’udienza pubblica del 14 dicembre 2005, ha dichiarato non manifestamente infondata la eccezione di costituzionalità dell’art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con Legge 8 agosto 2002 n. 178, recante l’interpretazione autentica della nozione di “rifiuto” di cui al D.lgs. 5 febbraio 1977 n. 22, in relazione agli artt. 11 e 117 della Costituzione, per il potenziale contrasto con la definizione di “rifiuto” stabilita dalle disposizioni comunitarie. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 14 DICEMBRE 2005 R.G. 34034/05
Rifiuti - Ordinanza di bonifica - Art. 17 d. lgs. 22/97 - Riferimento all’art. 14 d. lgs. 22/97 - Incertezza - Qualificazione del potere esercitato - Potere tipico e nominato ex art. 17 - Competenza - Dirigenti - Residualità del potere ordinatorio atipico. In materia di rifiuti, l’ordinanza di bonifica che riporti in epigrafe il riferimento sia all’art. 14 che all’art. 17 del d. lgs. 22/97, va intesa, nell’incertezza, come espressione di un potere tipico e nominato, posto che l’esercizio di un potere ordinatorio atipico si prospetta per definizione come residuale; trovano quindi applicazione le comuni prescrizioni in tema di competenza per gli atti degli Enti territoriali e, in particolare, l’art. 107 del d. lgs. 267/00, il quale attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente (e tali non sono evidentemente gli atti emessi ex art. 17 d. lgs. 22/97). Pres. Zuballi, Est. Gabricci - Consorzio C. s.p.a. (Avv.ti De Gobbi e Bianchini) c. Comune di Legnago (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 dicembre 2005, n. 4243
Rifiuti - Discarica - Accordo di programma - Detenzione dell’area sine titulo - Istanza risarcitoria avanzata dal proprietario dell’aera - Gestore della discarica - Chiamata in garanzia degli enti locali interessati - Giurisdizione - Giudice amministrativo - Sussistenza. Spetta alla cognizione del Giudice amministrativo la domanda formulata dal gestore di una discarica per il conferimento di r.s.u. (delegato in virtù di mandato conferito con accordo di programma tra diversi comuni), volta ad essere manlevato, da parte degli enti locali interessati, dalle istanze risarcitorie avanzate nei suoi confronti dai proprietari dell’area requisita e successivamente detenuta sine titulo. Trattasi infatti di adempimenti discendenti dalla esecuzione di accordi tra PP.AA. (artt.11 e 15 L. 241/90); tale fattispecie è espressamente considerata nella lettera dell’ art. 7 della legge 205/00 rinovellato con la sentenza della Corte Costituzionale nr. 204/2004, come tuttora rientrante nella giurisdizione del G.A.; è inoltre indubbia la natura “autoritativa” del potere esercitato, che si riconduce alla materia della gestione dei rifiuti e della tutela ambientale, nonché la sussistenza del requisito dell’affidamento a terzi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - N. R. e altri (Avv. Saitta) c. Prefettura di Messina (Avv. Stato), Provincia Regionale di Messina (Avv. Carrara), Comune di Valdina (n.c.) e Ministero delle Finanze (Avv. Stato), riunito ad altro ricorso - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 13 dicembre 2005, n. 2421
Rifiuti - Gestione dei rifiuti urbani attribuito ai Comuni - Svolgimento "in regime di privativa" - Interruzione di rapporto interente allo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU. - Recupero dei rifiuti - Valenza autonoma nel ciclo di eliminazione dei rifiuti dall’ambiente. In materia di rifiuti, lo svolgimento "in regime di privativa" della gestione dei rifiuti urbani attribuito ai Comuni dall'art. 21, co. 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, non è abrogato dall'art. 23, l. n. 179/2002 ove stabilisce che “la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003”. Il recupero rappresenta, infatti, una sola fase della più complessa attività di gestione che si estende all’intero ciclo di smaltimento, come si evince dalla definizione dell’art. 6 del decreto legislativo, che attribuisce al recupero valenza autonoma nel ciclo di eliminazione dei rifiuti dall’ambiente. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Comune di Cervinara (avv.ti Lanocita, Paolino e Annunziata) c. Ecologia Falzarano s.r.l. (avv. Di Stasio) - (riforma Tar della Campania - Salerno, Sez. I del 21 ottobre 2003, sentenza n. 1275). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 NOVEMBRE 2005 (ud. 5/04/2005), Sentenza n. 6736
Rifiuti - Albo dei Gestori - Iscrizione - Efficacia temporale quinquennale - Decorrenza - Deliberazione favorevole della Sezione regionale dell’Albo sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa. L’efficacia temporale della iscrizione all’Albo dei Gestori dei rifiuti (che ha durata quinquennale) decorre dalla data della favorevole deliberazione della Sezione regionale dell’Albo - organo collegiale, composto, ai sensi del terzo comma dell’art. 30 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22, da quattro membri - sulle garanzie finanziarie prestate dall’impresa in favore dello Stato, a seguito della comunicazione della antecedente deliberazione di accoglimento dell’istanza di iscrizione all’Albo. Depone in tal senso, alla stregua degli ortodossi canoni interpretativi testuali e logico-sistematici, il complesso normativo di cui all’art. 30, quinto comma, del D. Lgs. 22/97 e agli artt. 12 e 14 del D.M. 406/98. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - S. s.r.l. (Avv. Caiulo) c. Autorità portuale di Brindisi (Avv.ti Paparella e Palieri) - T.A.R. PUGLIA, Lecce - 22 novembre 2005, n. 5235 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Discariche - Art. 17 D. Lgs. 36/2003 - Periodo transitorio - Discarica chiusa entro il termine di presentazione del piano di adeguamento - Presentazione del piano - Obbligo - Esclusione. La norma transitoria di cui all’ art. 17, comma 1^ D.lg. n. 36/2003 prevede, al 1^ comma, l’incondizionata possibilità per le discariche già autorizzate di continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate fino al 16.7.2005 (ora 31.12.2005). Al comma terzo si impone poi la presentazione di un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al decreto stesso, la cui mancata approvazione è sanzionata, al successivo quinto comma, con la prescrizione della chiusura della discarica per ordine dell’autorità. E’ pertanto evidente che una discarica, che abbia continuato l’attività transitoriamente ai sensi del primo comma citato e venga chiusa entro il termine per la presentazione del piano di adeguamento, non potrà ritenersi obbligata alla presentazione di un piano la cui mancata approvazione è sanzionata proprio con l’attivazione del procedimento di chiusura, vale a dire ciò che la discarica ha già autonomamente divisato di effettuare. Pres. Borea, Est. Settesoldi - E. s.r.l. (Avv. Persello) c. Provincia di udine (Avv. de Zorzi) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, 17 novembre 2005, n. 888 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Bonifica di un’area da rifiuti speciali tossici e nocivi - Eliminazione della situazione di pericolo imputabile ad altro soggetto o al precedente proprietario - Attuale proprietario dell'area - Ordinanza del sindaco contingibile e urgente - Legittimità - Natura - Carattere sanzionatorio - Esclusione. L'ordinanza con la quale il sindaco impone al proprietario dell'area di bonificarla in relazione a rifiuti speciali tossici e nocivi su essa giacenti, non ha carattere sanzionatorio, nel senso che non è diretta ad individuare e punire i soggetti ai quali è da attribuire la responsabilità civile e/o penale della situazione abusiva, ma solo ripristinatorio, per essere rivolta essenzialmente ad ottenere la rimozione dell'attuale stato di pericolo e a prevenire ulteriori danni all'ambiente circostante e alla salute pubblica. Pertanto, detta ordinanza può essere legittimamente indirizzata all'attuale proprietario dell'area, cioè a colui che si trova con quest'ultima in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché essa sia da imputarsi ad altro soggetto o al precedente proprietario ( v. C.d.S. Sez. V, 2 aprile 2001, n. 1904 e 2 aprile 2003 n. 1678). Invero, la ricerca dell'obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, risulta in genere incompatibile con l'intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr. C.d.S. Sez. V, 7 settembre 1991, n. 1137, che richiama il precedente della stessa Sezione 16 luglio 1960, n. 520). Pres. Farina - Est. Cerreto - GIANNINI ed altri (avv. Nasca) c. COMUNE di BARLETTA (avv. Palmiotti) ed altri (conferma TAR PUGLIA - BARI Sezione III 4178/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16 NOVEMBRE 2005 (C.C. 28.6.2005), Sentenza n. 6406 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Provvedimento contingibile ed urgente - Rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. In tema di rifiuti, è impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, da parte del soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi che possa essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, alla stregua, occorre ribadire, della natura ripristinatoria d'urgenza e non sanzionatoria del provvedimento contingibile. Di conseguenza appare allo stato irrilevante la circostanza che l’inquinamento in questione potrebbe essere di natura dolosa, essendo ciò ancora sub iudice. Pres. Farina - Est. Cerreto - GIANNINI ed altri (avv. Nasca) c. COMUNE di BARLETTA (avv. Palmiotti) ed altri (conferma TAR PUGLIA - BARI Sezione III 4178/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16 NOVEMBRE 2005 (C.C. 28.6.2005), Sentenza n. 6406 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Gestione illegale dei rifiuti - Nozione - Presupposti - Condotte sanzionate - Fattispecie: attività di intermediazione e commercio senza autorizzazioni. Il delitto previsto dall'art. 53 bis del D.Lgs. n. 22/1997 (introdotto dalla legge 23.3.2001, n. 93) riguarda chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, abbia allestito una vera e propria organizzazione professionale con cui gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. La gestione dei rifiuti e le altre condotte previste come illecito devono concretizzarsi in più operazioni ed intervenire attraverso allestimento di mezzi e attività continuative organizzate ed entrambi gli aspetti devono configurarsi cumulativamente (vedi Cass., Sez. III, 17.1.2002, Paggi). Le condotte sanzionate, si riferiscono a qualsiasi "gestione" dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) che sia svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia, sicché esse non possono intendersi ristrette dalla definizione di "gestione" delineata dall'art. 6, 1° comma - lett. d), del D.Lgs. n, 22/1997, né limitate ai soli casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni. (Pres. G. De Maio - Rel. A. Fiale - Imp. Carretta M. - Conferma ORDINANZA del 03/03/2005 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI VENEZIA). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/11/2005 (Ud 06/10/2005), Sentenza n. 40827 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Gestione abusiva di "ingenti quantitativi" di rifiuti - Nozione. Il termine "ingente" ha un chiaro significato semantico nel linguaggio comune e deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (le quali, singolarmente considerate, potrebbero avere ad oggetto anche quantità modeste) e non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione dei rifiuti (in senso conforme vedi Cass., Sez, Vi, 13,72004, n, 30373, P.M. in proc. Ostuni). (Pres. G. De Maio - Rel. A. Fiale - Imp. Carretta M. - Conferma ORDINANZA del 03/03/2005 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI VENEZIA). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/11/2005 (Ud 06/10/2005), Sentenza n. 40827 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Gestione abusiva - C.d. "profitto ingiusto" - Nozione - Punibilità penale - Dolo - Fattispecie. In tema di gestione abusiva dei rifiuti, il c.d. "profitto" non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato del mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura. Non è affatto necessario, però - ai fini della perfezione del reato - l'effettivo conseguimento di un vantaggio siffatto. Nella fattispecie in esame - tenuto conto che l'impresa che conferisce i fanghi normalmente paga i propri conferimenti - un'ipotesi di profitto può ragionevolmente ipotizzarsi non solo in un risparmio di costi nell'effettuazione dei conferimenti ad una ditta riutilizzatrice piuttosto che ad un'altra, ovvero ad un'impresa di gestione di una discarica, ma anche (e ciò, nella specie, assume valenza pregnante) nella stessa possibilità di effettuare conferimenti che non sarebbero possibili, ovvero richiederebbero costi maggiori, in considerazione dell'effettivo grado di pericolosità dei rifiuti che si intende conferire (onde il vantaggio connesso al mascheramento dei componenti effettivi dei rifiuti medesimi). La effettiva sussistenza del dolo non è questione da verificare in sede di cautela reale, però più che evidente deve ritenersi, allo stato (la stessa ordinanza impugnata palesa "la necessità di più approfondite stime" dei prezzi del conferimento dei fanghi nel regime di mercato), l'ipotizzabilità razionale anche dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. (Pres. G. De Maio - Rel. A. Fiale - Imp. Carretta M. - Conferma ORDINANZA del 03/03/2005 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI VENEZIA). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/11/2005 (Ud 06/10/2005), Sentenza n. 40827 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Termovalorizzatori - Impianto di smaltimento di rifiuti speciali - Autorizzazione - Conferenza dei servizi ex art. 27 D. Lgs. 22/97 - Enti locali interessati - Individuazione - Mancata convocazione di tutti i comuni confinanti con il territorio del Comune interessato all’impianto - Illegittimità. E’ illegittima la conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell’art. 27 d.lg. n. 22 del 1997 per l’autorizzazione e la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, nel caso in cui non siano stati convocati tutti i comuni limitrofi e confinanti con il territorio del Comune sede dell’impianto; gli “enti locali interessati” di cui all’art. 27 d.lg. cit. sono infatti quelli i cui interessi vengono coinvolti dalla decisione della Regione e quindi, non solo quelli nel cui territorio viene ubicato l’impianto, ma anche quelli la cui popolazione potrebbe subire danni dall’attuazione delle scelte delle aree interessate. Non può invocarsi in contrario, la possibilità di deroga al procedimento amministrativo in virtù dei poteri extra ordinem attribuiti al commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, atteso che il modulo della conferenza dei servizi ex artt. 27 e 28 D. Lgs. 22/97 non può intendersi derogabile, dovendosi ritenere principio generale dell’ordinamento e comunque di rilievo costituzionale. Pres. Zingales, Est. Boscarino - Legambiente, Comitato Regionale Siciliana (Avv.ti Asero Milazzo, Giudice e Cicero) c. Commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Avv. Stato) e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipart. Prot. Civ. (n.c.) - T.A.R. CATANIA, Sez. I - 20 ottobre 2005, ordinanza n. 1549 (vedi: ordinanza per esteso)
Rifiuti - Inquinamento atmosferico - Autorizzazione ex artt. 6 e 7 DPR 203/1988 - Non è assorbita dall’autorizzazione ex art. 27 D. Lgs. 22/97 - Fase di costruzione e fase di esercizio - Distinzione. L’autorizzazione preventiva all’impianto ex artt. 6 e 7 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 non è assorbita dall’articolo 27 del D. Lgs. 22/97: il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sottopone a preventivo controllo nella forma di una autorizzazione espressa e specifica l’inizio della “costruzione” di un nuovo impianto distinguendo tale momento da quello dell’attivazione dell’”esercizio” egualmente soggetto a controllo regionale; la legge non solo distingue nettamente la fase della “costruzione” da quella di “esercizio”, ma esige che l’autorizzazione per entrambe queste fasi sia anticipata dall’effettivo “inizio”, onde assicurare un controllo di compatibilità ambientale serio (Cassazione penale, sez. IV, 15 giugno 1994). Pres. Zingales, Est. Boscarino - Legambiente, Comitato Regionale Siciliana (Avv.ti Asero Milazzo, Giudice e Cicero) c. Commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Avv. Stato) e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipart. Prot. Civ. (n.c.) - T.A.R. CATANIA, Sez. I - 20 ottobre 2005, ordinanza n. 1549 (vedi: ordinanza per esteso)
Rifiuti - Impianti di smaltimento - Autorizzazione - Aree instabili ed alluvionali - Esclusione - D. Lgs. 36/2003. L’autorizzazione alla realizzazione di impianti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo numero 36 del 2003 non può di norma essere rilasciata in aree instabili od alluvionali, come riportato nell’allegato 1, sub 2.1, alla stessa legge. Pres. Zingales, Est. Boscarino - Legambiente, Comitato Regionale Siciliana (Avv.ti Asero Milazzo, Giudice e Cicero) c. Commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque (Avv. Stato) e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipart. Prot. Civ. (n.c.) - T.A.R. CATANIA, Sez. I - 20 ottobre 2005, ordinanza n. 1549 (vedi: ordinanza per esteso)
Rifiuti - Gestione di rifiuti - Potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti - Controllo da parte del giudice - Ambito - Individuazione. In tema di gestione dei rifiuti, la valutazione affidata al giudice penale sulle condizioni legittimanti la emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 non può riguardare le scelte di natura tecnica operate dal sindaco, atteso che il sindacato del giudice deve avere quali parametri le norme che giustificano l'esercizio del potere straordinario previsto per l'organo amministrativo, ma non può riferirsi alla correttezza sotto il profilo tecnico-discrezionale nell'esercizio del potere stesso. Presidente: Vitalone C. Estensore: Mancini F. Relatore: Mancini F. Imputato: Di Marco. P.M. Favalli M. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. L'Aquila, 4 Novembre 2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 4 ottobre 2005 (Ud. 13/07/2005) Sentenza n. 35640 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Art. 14 D. Lgs, 22/97 - Ordine di rimozione dei rifiuti - Responsabilità - Individuazione - Obbligo di prevenzione attiva - Esclusione. L’art. 14 comma 3° D. Lgs. n. 22/97 sancisce l’obbligo del proprietario e del titolare di diritti reali e personali di godimento del suolo di procedere alla rimozione di rifiuti il cui abbandono sia loro “imputabile a titolo di dolo o colpa” ; il presupposto di tale obbligo deve pertanto essere individuato in una condotta colposa o dolosa causalmente idonea a cagionare o, comunque, anche solo a favorire l’illegittimo abbandono dei rifiuti; la colpa necessaria per detta responsabilità deve essere valutata secondo i normali canoni di imputabilità senza alcun aggravamento ed obbligo di prevenzione attiva, di talchè non rientra nel dovere di diligenza incombente sulla ricorrente l’adozione di misure (installazione di recinzioni, utilizzazione di servizio di vigilanza armata 24 ore su 24, apposizione di cartelli di divieto) che, per il loro costo, la loro scarsa efficacia e la difficile praticabilità, non appaiono congrue rispetto al fine perseguito (ovvero impedire l’abbandono di rifiuti). Pres. d’Alessandro, Est. Francavilla - A.N.A.S. S.p.a. (Avv. Bucci) c. Comune di Calvi (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 28 settembre 2005, n. 15623
Rifiuti - Materiali inerti da demolizione - Art. 15 D.L. 138/2002 - Natura di rifiuto - Esclusione - Condizioni - Integrale e immediato reimpiego sul posto - Deposito in luogo diverso - Pericolo per l'ambiente - Natura di rifiuto - Sussistenza. Dall’interpretazione autentica della nozione di “rifiuto” contenuta nell’art. 15 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito con modificazioni in L. 8 agosto 2002 n. 178 discende che i materiali inerti derivanti dalla demolizione di un manufatto e reimpiegati al fine di realizzare una nuova costruzione non assumono la predetta natura di “rifiuto” soltanto se integralmente e immediatamente reimpiegati sul posto, mentre si determina un pericolo per l’ambiente se i materiali medesimi sono depositati altrove (cfr. Cass. Pen. , Sez. III, 25 giugno 2003 n. 37508) Pres. Trivellato, Est. Rocco - N.A. (Avv.ti Guaranti e Basile) c. Comune di San Bonifacio (Avv.ti Sala e Zambelli) riunito ad altro - T.A.R. VENETO, Sez. II - 16 settembre 2005, n. 3521
Rifiuti - Direttiva 75/442/CEE - Nozione di rifiuti - Residuo e sottoprodotto - Effluenti di allevamento utilizzati come fertilizzanti su terreni appartenenti a soggetti diversi dagli operatori economici che li hanno prodotti - Qualifica di rifiuto - Esclusione. Un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, qualora l’impresa non cerca di «disfarsene» ai sensi dell’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma intenda sfruttare o commercializzare a condizioni ad essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni della direttiva 75/442, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti, a condizione che tale riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione. A tali condizioni, gli effluenti di allevamento possono pertanto sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nell’ambito di una pratica legale di spargimento su terreni ben individuati e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento. Non occorre peraltro che tali effluenti d’allevamento siano utilizzati come fertilizzanti sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti. Infatti una sostanza può non essere considerata un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442 se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori economici anche diversi da chi l’ha prodotta. Pres. Rosas, rel. Puissochet - Commissione delle Comunità Europee c. Regno di Spagna - CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Sez. III - 8 settembre 2005, causa C-416/02 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Intervento ritardato del sindaco nella rimozione di rifiuti ex art. 14 D. Lgs. 22/1997 - Configurabilità del reato - Sussistenza. Risponde del reato di cui all'art. 328 cod. pen. il Sindaco che non dispone l'immediato intervento per la eliminazione di rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto prescrive l'art. 14 D. l.vo 5 febbraio 1997 n. 22, non avendo alcuna efficacia scriminante l'attesa dovuta alla preliminare individuazione da parte dell'ufficio tecnico dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti (conferma Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144). CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Inquinamento idrico - Deposito, abbandono o immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee - Rimozione immediata - Obbligo al sindaco - Sussiste - Avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi - Art. 14 D. L.vo n.22/1997 - Nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica abusiva e procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti - Scriminante - Esclusione - Fattispecie. Nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee l'art. 14 D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 fa obbligo al sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai soggetti obbligati - gli autori del deposito o dell'abbandono o dell'immissione in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area impegnata, ai quali la violazione sia imputabile anche a titolo di colpa - se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un certo termine, decorso inutilmente il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Dal tenore della norma si deduce che il sindaco deve comunque procedere alla rimozione o all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi qualora i soggetti obbligati non siano noti o immeditamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme anticipate. Sicché, deve escludersi, che la disposizione citata faccia obbligo al sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica al fine di ordinare il risanamento di questi. L'obbligo posto a carico del sindaco riguarda l'immediato intervento per l'eliminazione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, sostituendosi se necessario ai soggetti obbligati, non noti o inadempienti, con diritto di rivalersi su di loro per le spese anticipate. Pertanto, il fatto che il sindaco abbia preso i nominativi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica abusiva non lo esimeva dall'intervenire comunque e non lo scagiona dal reato contestato. Infine, non ha efficacia scriminante neppure la circostanza che si siano dovuti rispettare i tempi per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti, giacché il Comune avrebbe potuto provvedere con i mezzi ordinari a sua disposizione, trattandosi di un terreno non particolarmente esteso, per la pulizia del quale non era necessario l'intervento di un'impresa specializzata. (conferma Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144). CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Siti inquinati - Disciplina - Art. 14 e art. 17 D. Lgs. 22/97 - Operatività - Distinzione - Responsabilità del proprietario del sito inquinato - Limiti - Onere reale - Privilegio speciale immobiliare. L’art. 14 del D. Lgs. n. 22/1997 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e pone l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico dell’autore della violazione, con obbligo solidale del proprietario (o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area) solo se imputabili della violazione a titolo di dolo o colpa (sulla illegittimità di porre a carico del proprietario l’obbligo di recupero dei rifiuti, senza un accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità, vedi Cons. Stato, V, n. 136/2005 e n. 323/2005). La fattispecie del mero abbandono o deposito di rifiuto va distinta da una situazione di vero e proprio inquinamento di un determinato siti, che è invece disciplinata dall’art. 17 dello stesso decreto legislativo. Tale norma disciplina la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ponendone l’obbligo a carico dei responsabili dell’inquinamento (comma 2); demanda al Comune (comma 9), ove i responsabili non provvedano o non siano individuabili, la realizzazione d’ufficio dei relativi interventi; e dispone che detti interventi costituiscano onere reale sulle aree inquinate (comma 10), mentre la relativa spesa è assistita da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse oltre che da privilegio generale mobiliare (comma 11). In esecuzione di detti principi, il regolamento attuativo (d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997) prevede che la diffida ad eseguire i necessari interventi sia rivolta dal Comune, con propria ordinanza, al responsabile dell’inquinamento (art. 8, comma 2) e che l'ordinanza sia notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11, del d.lg. n. 22/1997 (art. 8, comma 3). Ciò significa che il proprietario, ove non sia responsabile della violazione, non ha l’obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare. Conseguentemente, l’ordinanza di messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificata al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal vincolo correlativo), ma non può imporre misure di bonifica, ulteriori rispetto alla messa in sicurezza, senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l’inquinamento del sito, che deve fondarsi su prove e non su mere presunzioni. Pres. Giovannini, Est. Chieppa - Comune di Mornago (Avv. Ravizzoli) c. Galstaff Multiresine spa (Avv.ti Malcovati, Salvi e Vaiano), Arch Coating Italia spa (Avv.ti Anglani, Branca e Pravettoni) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Sez. I , n. 5473/2004) -CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 17.5.2005), n. 4525 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Siti inquinati - Art. 17 D. Lgs. 22/97 - Spese di bonifica sostenute dal proprietario in esecuzione di ordinanze illegittime - Rivalsa contro l’amministrazione - Preclusione. Le spese sostenute per gli interventi di bonifica derivanti dall’esecutorietà di ordinanze poi dichiarate illegittime, non possono essere recuperate tramite azione di rivalsa nei confronti dell’amministrazione, atteso che, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 22/1997, i costi per le medesime attività, svolte dall’amministrazione, sarebbero ugualmente ricaduti indirettamente sulla società proprietaria attraverso il meccanismo dell’onere reale e del privilegio immobiliare. Il proprietario potrà invece rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento sulla base dell’accertamento di tale responsabilità, il cui onere non deve necessariamente ricadere sull’amministrazione. Pres. Giovannini, Est. Chieppa - Comune di Mornago (Avv. Ravizzoli) c. Galstaff Multiresine spa (Avv.ti Malcovati, Salvi e Vaiano), Arch Coating Italia spa (Avv.ti Anglani, Branca e Pravettoni) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Sez. I , n. 5473/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 17.5.2005), n. 4525 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Abbandono - Ordine di rimozione - Art. 14 c. 3, D. Lgs. 22/97 - Natura di ordinanza contingibile e urgente - Esclusione - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità. Il potere esercitato dall’autorità comunale, in base al precetto contenuto nell’art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 22/97, qualora venga violato il divieto di abbandono di rifiuti al suolo di cui al comma 1, riveste natura sanzionatoria di un illecito commesso, non presuppone necessariamente l’incombere di situazioni di pericolo o di urgenza (a differenza di quello previsto dall’art. 13), rientra tra le normali attribuzioni del comune in quanto tale e non costituisce, in definitiva, ordinanza contingibile ed urgente: di qui la necessità, al pari di quanto è di norma previsto per ogni provvedimento discrezionale destinato ad incidere negativamente su situazioni giuridiche dei privati, del preventivo avvio di procedimento, al fine di consentire al privato di apportare il proprio contributo ad un corretto esercizio del potere. Pres. ed Est. Borea - P.s.p.a. (Avv.ti Ponti e De Pauli) riun. ad M. (avv. Stella) c. Comune di Tarvisio (Avv. Placidi) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 1 settembre 2005, n. 750
Rifiuti - Deposito in discarica - Tributo speciale - Tributo statale - Artt. 44, comma 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7- Illegittimità costituzionale. L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), con devoluzione dello stesso alle regioni (comma 27) ed ha stabilito che l'ammontare dell'imposta è fissato, entro determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo (comma 29). Tale tributo è da considerarsi statale e non proprio della Regione, senza che rilevi, in contrario, la devoluzione del relativo gettito alle regioni, con la conseguenza che, salvi i casi previsti dalla legge statale, si deve ritenere preclusa la potestà delle Regioni di legiferare sui tributi esistenti e regolati da leggi statali. E' pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, l’art. 44, comma 3 della Legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, che attribuisce la determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della Giunta anziché alla legge regionale. Pres. Capotosti, Red. Quaranta - Pres. Cons. Ministri c. Regione Emilia-Romagna - CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 2005, Sentenza n. 335
Rifiuti - Autorità di Bacino - Costituzione - Obblighi precedentemente assunti dai Comuni - Successione in capo alle autorità di bacino - Esclusione. A seguito della costituzione delle Autorità di Bacino, le competenze in materia di gestione di rifiuti urbani sono passate a tali Autorità sovracomunali, senza però che quest’ultime siano succedute ai singoli Comuni negli obblighi precedentemente assunti (nell’esercizio delle competenze ad essi spettanti ratione temporis): le Autorità di Bacino non sono pertanto vincolate dalle pregresse scelte operate dai Comuni. Pres. Ravalli, Est. d’Arpe - D. s.r.l. (Avv.ti Romano, Morrone e Lazzari) c. Comune di Castellaneta (n.c.) - T.A.R PUGLIA, Lecce, Sez. I - 5 luglio 2005, n. 3605
Rifiuti - Inquinamento - Bonifica e ripristino ambientale o messa in sicurezza permanente - Soggetti responsabili - Adozione dell’ordinanza - Requisiti - Responsabile dell'inquinamento (mancata individuazione o non provveda e non provveda il proprietario) - Pericolo “concreto” ed ”attuale” - Proprietari del sito da bonificare - Intervento sostitutivo pubblico - D.M. n. 471/1999 - D. L.vo n. 22/1997. In tema di rifiuti, il responsabile dell'inquinamento deve provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, Decreto 25 ottobre 1999, n. 471, entro le quarantotto ore successive alla notifica dell'ordinanza. Se il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito inquinato né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente sono adottati dalla Regione o dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22». Sicché, deve ritenersi che la diffida comunale da indirizzarsi, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. n. 471/1999, al responsabile dell’inquinamento ed ai proprietari del sito da bonificare, non possa prescindere - stante la penosità, anche in termini economici, delle misure di messa in sicurezza (che, quantunque non vincolino direttamente i proprietari, a differenza del responsabile dell’inquinamento, ad un facere, nondimeno ne espongono il patrimonio ad un pati, ossia alla responsabilità derivante dall’obbligo di rifondere le spese di ripristino affrontate dal Comune, mercé il dovere d’intervento sostitutivo pubblico previsto dai commi 9, 10 ed 11 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997) - da un accurato accertamento preventivo dei requisiti di adozione dell’ordinanza, ossia della «presenza di … livelli di inquinamento … superiori ai valori di concentrazione limite accettabili» o «della situazione di pericolo di inquinamento». D’altronde, è lo stesso art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997 a richiedere, per l’adozione delle misure di bonifica e di ripristino, la sussistenza di un pericolo “concreto” ed ”attuale”. Pres. Santoro - Est. Carlotti - COMUNE DI VERCELLI (avv.ti Szegö e Contaldi) c. VARESE ed altri (avv.ti Manzi e Enoch) (riforma Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, sez. II sentenza n. 822 del 17.4.2003/3.6.2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 luglio 2005, (C.C. 28/01/2005), Sentenza n. 3677 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale o di messa in sicurezza permanente - Sussistenza dei presupposti giuridici - Necessità - Principio di proporzionalità. Non è legittima, per mancanza della sussistenza dei presupposti giuridici, l’adozione di un’ordinanza ex art. 8 del D.M. n. 471/1999, emanata sulla base della mera esistenza di un sospetto di inquinamento, del tutto privo delle indefettibili connotazioni di concretezza ed attualità richieste dalla D.Lgs. n. 22/1997. Tale provvedimento, si risolverebbe in un’eccessiva anticipazione della soglia di tutela, in radicale contrasto con il principio di proporzionalità ed, ancor prima, con la stessa lettera della norma primaria. Pres. Santoro - Est. Carlotti - COMUNE DI VERCELLI (avv.ti Szegö e Contaldi) c. VARESE ed altri (avv.ti Manzi e Enoch) (riforma T. A. R. Piemonte, sez. II sentenza n. 822 del 17.4.2003/3.6.2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 luglio 2005, (C.C. 28/01/2005), Sentenza n. 3677 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Inquinamento - Bonifica di un sito inquinato - Divieto di coltivazione di un’area adibita a vegetali destinati all’alimentazione umana od animale - Interdizione dell’uso agricolo del suolo fino al completamento dell’intervento di bonifica - Legittimità - Sussiste - Principio di precauzione. In tema di bonifica di un sito inquinato, è legittimo fino al completamento dell’intervento di bonifica e di ripristino ambientale il divieto di coltivazione di un’area adibita a vegetali destinati all’alimentazione umana od animale. In questi casi anche il “sospetto d’inquinamento” è più che sufficiente per l’interdizione dell’uso agricolo del suolo. Nella specie, correttamente il Comune ha ritenuto che la nota dell’ARPAP fosse sufficiente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) per l’irrogazione dei divieti temporanei di coltivazione e di commercializzazione dei prodotti vegetali provenienti dall’area di proprietà degli appellati. Pres. Santoro - Est. Carlotti - COMUNE DI VERCELLI (avv.ti Szegö e Contaldi) c. VARESE ed altri (avv.ti Manzi e Enoch) (riforma T. A. R. Piemonte, sez. II sentenza n. 822 del 17.4.2003/3.6.2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 luglio 2005, (C.C. 28/01/2005), Sentenza n. 3677 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Art. 14 D. Lgs. 22/97 - Proprietario dell’area interessata dall’illecito abbandono dei rifiuti - Accertamenti volti ad verificare la sussistenza della colpa o del dolo - Necessità. Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 22/97, l'ordine di smaltimento dei rifiuti illecitamente abbandonati o depositati sul suolo non può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario - o, comunque, al soggetto che abbia la disponibilità dell'area interessata -, stante che la responsabilità del proprietario insorge solo a fronte di comportamenti, dolosi o colposi, di (anche omissiva) corresponsabilità con l'autore dell'illecito abbandono di rifiuti. Ne deriva che, per pervenire all’ordine di rimozione dei rifiuti in capo al proprietario dell’area ove tali rifiuti siano stati rinvenuti, l’Amministrazione deve farsi carico di svolgere gli opportuni e congrui accertamenti del caso, intesi a verificare la sussistenza di fatti suscettivi di integrare le fattispecie di responsabilità dolosa o colposa a carico del proprietario stesso, esplicitandone compiutamente le ragioni. Pres. Adamo, Est. Lento - A. e altro (Avv. Alfano) c. Comune di Carini (Avv. Fonti) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 22 giugno 2005, n. 1041
Rifiuti - Rifiuti speciali non pericolosi - Recupero ambientale - progetti - Approvazione - Regione Siciliana - Competenza - Province - DD.AA. 1053 e 1214 del 2003. Nella Regione Siciliana, la competenza per l’approvazione dei progetti di recupero ambientale, ove per l’intervento di recupero vengono impiegati rifiuti speciali non pericolosi, spetta alle province Regionali, come stabilito dai DD.AA. nn. 1053 del 22.9.2003 e 1214 del 27.10.2003. Pres. Adamo, Est. Giamportone - P.s.a.s. (Avv. Raimondi) c. Provincia Regionale di Palermo (Avv.ti Calandrino e Greco) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 giugno 2005, n. 1026
Rifiuti - Procedure semplificate - Mancata realizzazione delle prescrizioni tecniche - Revoca dell’ammissione - Illegittimità - Va previamente assegnato un termine per l’adeguamento. Ai sensi degli artt. 31-33 del D.L.vo n. 22 del 1997 e del D.M. 5.2.1998, l’Amministrazione non può revocare l’ammissione alle procedure semplificate per mancata realizzazione delle prescrizioni tecniche relative ai siti di messa in riserva, ma è tenuta previamente ad assegnare all’interessato un termine per l’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni tecniche stesse. Pres. Adamo, Est. Giamportone - P.s.a.s. (Avv. Raimondi) c. Provincia Regionale di Palermo (Avv.ti Calandrino e Greco) e Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 giugno 2005, n. 1026
Rifiuti - Inquinamento - Art. 17 D. lgs. 22/97 - Interventi di bonifica e ripristino ambientale - Proprietario dell’area - Costituzione di onere reale - Responsabilità solidale con l’autore dell’inquinamento - Va esclusa. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui all’art. 17 del D. Lgs. 22/97 vanno ordinati al solo responsabile dell’inquinamento; nei confronti del proprietario, cui va notificato il provvedimento, l'obbligo di bonifica configura un "onere reale" (art. 17. cc. 10 e 11) sulle aree inquinate, che, in quanto tale, grava sui beni direttamente e li segue indipendentemente dalla responsabilità patrimoniale generica del debitore della prestazione: le spese effettuate eventualmente d'ufficio dal Comune per interventi di bonifica, cui l'obbligato non abbia provveduto, sono assistite da privilegio speciale immobiliare e generale mobiliare. Tale regime normativo non comporta una obbligazione solidale del proprietario del terreno con il terzo che ha causato l’inquinamento. Pres.f.f. Potenza, Est. Spiezia - C.A. (Avv. Tamburini) c. Comune di Barberino in Mugello (Avv. Padoa), Provincia di Firenze (Avv.ti Maceri, Possenti e Gualtieri) - T.A.R. TOSCANA, sez. II - 16 giugno 2005, n. 2859
Rifiuti - Emergenza regionale nel settore dei rifiuti urbani - Poteri derogatori del Commissario. I poteri derogatori, del Commissario, fermo restando il necessario rispetto dei principi generali dell’ordinamento essi risultano disegnati in modo progressivamente più ampio ed incisivo dalle varie Ordinanze di Protezione civile (nn. 2450 del 1996, 2985 del 1999, 3045 del 2000, 3077 del 2000, e 3184 del 2002) succedutesi nel tempo al fine di fronteggiare la risalente situazione regionale di emergenza nel settore dei rifiuti urbani: di talchè può affermarsi che all’epoca dell’intervento in contestazione il Commissario delegato era tributario di margini operativi particolarmente ampi, potendo derogare - in sostanza - all’ordinario corpus normativo relativo all’affidamento di appalti di lavori o servizi. Nè, diversamente, vincoli rilevanti ai fini della perimetrazione dei poteri derogatori ora in rassegna possono farsi discendere dall’art. 4 comma 1 O.M. 22.3.2002 n. 3184 come modificato dall’O.p.c.m. n. 3271 del 2003 secondo cui “Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, a seguito di procedure di gara comunitarie, anche con il contributo finanziario commissariale o attraverso procedure di finanza di progetto, stipula contratti per la realizzazione e/o gestione di impianti a titolarità pubblica di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e/o di termovalorizzazione”. Conf. C.d.S. Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 - Cd.S. sez. IV, 30/05/2004 nn. 2810; 2808; 2807; 2805; 2804; C.d.S. sez. IV, 14/06/2005, Sentenza n. 3113. Pres. SALVATORE - Est. ANASTASI - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) ed altri Presidente p.t. della Regione Puglia (Avv. Gen. stato) ed altri (conferma T.A.R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2492). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 giugno 2005 (C.c. 1 febbraio 2005), Sentenza n. 3114
Rifiuti - Poteri del Commissario - Incompetenza sollevata dagli A.T.O. - Inammissibilità. Il motivo mediante il quale si deduce l’incompetenza del Commissario delegato il quale si è sostituito alle Autorità di gestione dei rifiuti urbani (formalmente costituite sin dal dicembre del 2002 tra i comuni, quali enti territoriali ordinariamente competenti), di ciascun A.T.O. pugliese con riferimento ai principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione, è inammissibile, non avendo le imprese ricorrenti nè titolo nè interesse per lamentare una lesione delle prerogative comunali in concreto prodotta dal fatto che il Commissario ha omessa la previa diffida o la previa consultazione degli enti prima di procedere in via sostitutiva. Conf. C.d.S. Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 - Cd.S. sez. IV, 30/05/2004 nn. 2810; 2808; 2807; 2805; 2804; C.d.S. sez. IV, 14/06/2005, Sentenza n. 3113. Pres. SALVATORE - Est. ANASTASI - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) ed altri Presidente p.t. della Regione Puglia (Avv. Gen. stato) ed altri (conferma T.A.R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2492). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 giugno 2005 (C.c. 1 febbraio 2005), Sentenza n. 3114
Rifiuti - Appalti - Gestione innovativa del servizio di smaltimento e trattamento - Poteri del Commissario - Criterio discretivo dell’accessorietà - Realizzazione di un impianto di discarica - Piano regionale di smaltimento rifiuti - Funzione strumentale - Inapplicabilità della normativa sull’appalto di lavori - Normativa sull’appalto di servizi - Applicabilità. In tema di rifiuti, l’oggetto primario e centrale dell’intervento commissariale attiene, in specie, al completamento del ciclo di gestione dei rifiuti e dunque all’aspetto gestionale, rispetto al quale le realizzazioni infrastrutturali assumono funzione ontologicamente subordinata: Sicché, il criterio discretivo dell’accessorietà divisato dal testo originario dell’art. 3 del D. L.vo n. 157 del 1995 ha affermato che la realizzazione di un impianto di discarica, nell’ambito del piano regionale di smaltimento rifiuti, ha funzione soltanto strumentale e valore marginale rispetto a quello relativo alla progettazione e gestione successiva, con conseguente inapplicabilità della normativa sull’appalto di lavori (C.D.S. Sez. V, 10.6.2002 n. 3207). Pertanto, deve concludersi nel senso che l’affidamento in controversia è suscettibile di inquadrarsi a legittimo titolo nella sistematica dell’appalto di servizi. Conf. C.d.S. Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 - Cd.S. sez. IV, 30/05/2004 nn. 2810; 2808; 2807; 2805; 2804; C.d.S. sez. IV, 14/06/2005, Sentenza n. 3113. Pres. SALVATORE - Est. ANASTASI - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) ed altri Presidente p.t. della Regione Puglia (Avv. Gen. stato) ed altri (conferma T.A.R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2492). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 giugno 2005 (C.c. 1 febbraio 2005), Sentenza n. 3114
Rifiuti - Appalti - Affidamento per l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio - Normativa applicabile - Individuazione - Nesso di strumentalità - Fattispecie: gestione di un sistema integrato dei rifiuti. Qualora un affidamento contempli l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione è configurabile l’ipotesi della concessione di lavori pubblici (C.d.S. Sez. V, 11.9.2000 n. 4795). Inoltre, in ambito concessorio non rileva la eventuale prevalenza quantitativa del profilo gestionale rispetto a quello infrastrutturale. Fattispecie: servizio di gestione di un sistema integrato dei rifiuti (oltre che di raccolta, di compostaggio, smaltimento, recupero e riutilizzo energetico) e costruzione degli (eventuali) impianti. Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente p.t. della Regione Puglia, n.q. di Commissario delegato per l’emergenza ambientale (Avvocatura Generale dello Stato) - (conferma T. A. R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2484). Conf. C.d.S. Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 - Cd.S. sez. IV, 30/05/2004 nn. 2810; 2808; 2807; 2805; 2804; C.d.S. sez. IV, 14/06/2005, Sentenza n. 3113. Pres. SALVATORE - Est. ANASTASI - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) ed altri Presidente p.t. della Regione Puglia (Avv. Gen. stato) ed altri (conferma T.A.R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2492). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 giugno 2005 (C.c. 1 febbraio 2005), Sentenza n. 3114
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Trasporto e raccolta dei rifiuti - Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti - Iscrizione - Necessità - Art. 12 Direttiva 75/442/CEE, modificata dalla Dir. 91/156/CEE - Inadempimento Stato italiano - Ambiente - Art. 30, c. 4, D.L.vo n.22/1997. La Repubblica italiana, permettendo alle imprese, in forza dell’art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha trasposto le direttive 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426: di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, e di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE. A. Rosas, pres. di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet rel., S. von Bahr, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. CORTE GIUSTIZIA COMUNITÀ EUROPEA Sez.III, 9 giugno 2005, Causa C-270/03
RIFIUTI - Materiali provenienti da demolizione edilizia - Riutilizzazione in opere di sottofondo stradale - Modalità e limiti. La riutilizzazione da parte del detentore dei materiali provenienti da demolizione edilizia in opere di sottofondo stradale senza l'adozione dei test di cessione in conformità al d.m. 5 febbraio 1998, li sottrae all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv. con l. 8 agosto 2002, n. 178, atteso che la riutilizzazione nello stesso o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo deve avvenire con modalità tali da non recare pregiudizio all'ambiente. Ced Cass., 2005, n. 232192. CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, 9 giugno 2005 n. 232192
Rifiuti - Gestione di particolari categorie di rifiuti - Beni durevoli - Regime di favore - Operatività - Preventiva stipula degli accordi di programma - Necessità. Il regime di favore di cui all’art. 44 del d. lgs. 22/97 (beni durevoli), teso a perseguire evidenti finalità di tutela dell’ambiente, è condizionato alla effettiva stipula degli accordi di cui al comma 2; infatti, solo la speciale disciplina e la previa verifica sottesa alla conclusione di tali intese giustificano la esclusione dal rispetto degli obblighi generali in tema di gestione rifiuti. Altrimenti opinando, l’operatività della normativa di tutela di interessi pubblici primari in materia di trattamento rifiuti sarebbe rimessa alla disponibilità dei soggetti passivi, in quanto condizionata dalla previa stipula di accordi con gli operatori privati del settore interessato. E. s.r.l. (Avv. Nadalini) c. Comune di Genova (Avv.ti Odone e De Paoli) Pres. Vivenzio, Est. Ponte - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 4 giugno 2005, n. 856
Rifiuti - “Rifiuti speciali" prodotti da terzi - Discarica abusiva - Configurabilità - Valutazione "in fatto", riservata al giudice del merito - Fondamento - Assenza di autorizzazione regionale - Raccolta e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi - Esclusione. In tema di rifiuti, il giudizio circa la ravvisabilità della discarica, piuttosto che di luogo semplicemente destinato a raccolta e smaltimento rifiuti, implica una valutazione tipicamente "in fatto", riservata quindi al giudice del merito e sottratta al vaglio di legittimità se motivata in maniera congrua e non manifestamente illogica. In specie, la realizzazione e comunque la gestione di una discarica (di veicoli a motore in assenza di autorizzazione regionale) integra il reato di realizzazione di discarica abusiva, piuttosto che quello di raccolta e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi. Pres. Postiglione - Rel. Grillo - P.M. Fraticelli - Imp. Argentieri (conferma Corte di Appello di Lecce) CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1 giugno 2005 (ud. 12 maggio 2005), Sentenza n. 20518 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Discarica abusiva - Gestione e smaltimento dei rifiuti - Elementi per configurare una discarica abusiva - Non occasionalità dell'accumulo - Effetti. In tema di gestione e smaltimento dei rifiuti, l'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 sanziona penalmente "chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata". La realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso diverse attività: attraverso, il vero e proprio allestimento a discarica di un'area, con il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc. (vedi Cass.: Sez. Unite 28.12.2004, Zaccarelli e, più di recente, Sez. III, 30.4.2002, Francese); ma anche il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti (vedi Cass., Sez. III: 10.1.2002, Garzia; 24.9.2001, Bistolfi; 11,10.2000, Cimini). La non occasionalità dell'accumulo, che risulta avere assunto, invece, evidenti caratteristiche di continuità, hanno portato correttamente ad escludere ogni possibilità di riconduzione della vicenda concreta alle previsioni dell'art. 50 del D.Lgs, n, 22/1997. Pres. Zumbo - Rel. Fiale - Ric. D'Agostino P.M. Patrone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 1° giugno 2005 (ud. 4 marzo 2005), Sentenza n. 21963 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Veicoli fuori uso - Definizione - Recupero e riciclaggio di materiali - Elementi di qualificazione a rifiuto dei veicoli fuori uso - D.Lgs. n. 209/2003 - D.Lgs. n. 22/1997. In materia di rifiuti, il D.Lgs. 24.6.2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) introduce in Italia una nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli a fine vita. Detto D.Lgs. non contiene norme più favorevoli (rispetto al D.Lgs. n. 22/1997) e, all'art. 3, considera il veicolo "fuori uso" un rifiuto sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in area privata. Pres. Zumbo - Rel. Fiale - Ric. D'Agostino P.M. Patrone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 1/06/2005 (ud. 4 marzo 2005), Sentenza n. 21963 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Deposito temporaneo - Definizione - Presupposti - Fattispecie: Carcasse di autoveicoli. Il “deposito temporaneo", definito dall' art. 6, comma 1 lett. m), del decreto Ronchi, consiste nel "raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti", purché ricorrano una serie di condizioni specificamente indicate dalla norma. Nella specie, è stato escluso il "deposito temporaneo", in quanto i rifiuti consistenti in carcasse di autoveicoli depositati su un’area di circa mq. 3.000, non risultavano prodotti in luogo, non sussistevano gli altri presupposti normativi e comunque il deposito temporaneo doveva essere effettuato sull'area a ciò abilitata e non altrove. Pres. Postiglione - Rel. Grillo - P.M. Fraticelli - Imp. Argentieri (conferma Corte di Appello di Lecce) CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1 giugno 2005 (ud. 12 maggio 2005), Sentenza n. 20518 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Gestione di discarica
in difetto di autorizzazione - Configurabilità - Deposito su un'area di un
ammasso informe e disomogeneo - Art. 51 d.lgs. n. 22/1997 - Sottoprodotto -
Qualificazione - Esclusione. Il deposito su un'area di un ammasso di blocchi
di cemento con armature, blocchi di marino, pezzi di tegole, terra, sassi, tubi
di plastica, gomme di automezzi, pali di legno e materiale ferroso vario,
trattandosi di un ammasso informe e disomogeneo, di varia provenienza, di per sé
non può qualificarsi come "sottoprodotto", anche, nel caso, che la concessione
edilizia assentita ai proprietari del terreno in questione preveda il
livellamento dello stesso mediante l'utilizzazione di terreno da riporto, e non
già di materiale inerte, in modo da costituire un adeguato strato di terreno da
coltivo. Sicché, ai fini della configurabilità del reato di gestione di
discarica in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51 d.lgs. 5 febbraio
1997 n. 22, il concetto di gestione deve essere inteso in senso ampio, in modo
da comprendere qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare
o a tollerare lo stato di fatto che costituisce reato (Cass., sez. III, 12
novembre 2003 - 8 gennaio 2004, n. 37; conti Cass., sez. III, 12 maggio - 29
luglio 1999, n. 1819). Pres. Papadia, Rel. Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005),
Sentenza n. 20499 (vedi:
sentenza per esteso)
Rifiuti - Realizzazione e gestione di una discarica abusiva - Materiali
provenienti da demolizioni edilizie - Rifiuti speciali - Art. 51 d.lgs. n. 22/97
- Configurabilità - Fondamento. Intorno alla nozione di discarica, i
materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali
(Cass., Sez. III, 12 luglio - 8 settembre 2004, n. 36062); pertanto la
destinazione di un’area a centro di raccolta di tali rifiuti e lo scarico
ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una
specifica organizzazione di persone e di mezzi, integra il reato di
realizzazione e gestione di una discarica abusiva, previsto dalla fattispecie di
cui all'art. 51, terzo comma, d.lgs. n. 22 del 1997, senza peraltro che sia
necessario il dolo specifico del fine di lucro o di guadagno. Cfr. anche Cass.,
sez. III, 16 gennaio - 26 febbraio 2004, n. 8424, che ha ribadito che i
materiali provenienti da attività di demolizione o scavo costituiscono rifiuti
speciali ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; conseguentemente lo
scarico degli stessi attraverso una condotta ripetuta, anche se non abituale e
protratta per lungo tempo, configura il reato di realizzazione di discarica non
autorizzata di cui all'art. 51 del citato d.lgs. n. 22/97. Pres. Papadia, Rel.
Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III,
1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005), Sentenza n. 20499 (vedi:
sentenza per esteso)
Rifiuti - "Sottoprodotti" - Nozione restrittiva di residuo di produzione equiparato a "sottoprodotto" - Esigenza conformità alla disciplina comunitaria - Nozione estensiva di rifiuto - Fondamento. In tema di rifiuti, non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni sullo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti (Corte di Giustizia sez. VI, 18 aprile 2002, n. C-9/00). Tuttavia, è stato a precisato, che occorre interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, e quindi occorre circoscrivere la fattispecie esclusa, relativa ai "sottoprodotti", alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia "solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione". In conclusione, la nozione restrittiva di residuo di produzione equiparato a "sottoprodotto" che - in contrapposizione a quella di residuo di produzione che rimane rifiuto - emerge dall'interpretazione del secondo comma dell'art. 14 cit., orientata dall'esigenza di conformità alla disciplina comunitaria, e che integra la fattispecie derogatoria prevista da tale disposizione. Pres. Papadia, Rel. Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005), Sentenza n. 20499 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - “Residuo di produzione” e “sottoprodotto” - Distinzione - Nozione di rifiuto - Sostanze e materie suscettibili di riutilizzazione economica - Esclusione - Principio di precauzione e prevenzione - Tutela ambientale - Trasformazione in assenza di nocività ambientale - Necessità. In tema di rifiuti, occorre essenzialmente distinguere tra "residuo di produzione", che è un rifiuto, pur suscettibile di eventuale utilizzazione previa trasformazione, e "sottoprodotto", che invece non lo è, fermo restando - come già in passato affermato dalla stessa Corte di giustizia (sez. VI, 25 giugno 1997, C-304/94, 330/94, 342/94 e 224/95) - che la nozione di rifiuti, ai sensi degli art. I della direttiva 75/442, nella sua versione originale, e della direttiva 78/319, non deve intendersi nel senso che essa esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Ed a tal fine - precisa la Corte di giustizia nella più recente citata decisione - in tanto è ravvisabile un "sottoprodotto" in quanto il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma "certo, senza previa trasformazione, ed avvenga nel corso del processo di produzione". Al presupposto della mancanza di pregiudizio per l'ambiente - comunque espressamente richiesto dalla lett. a) del secondo comma dell'art. 14 cit., ma implicitamente sotteso, per una necessaria interpretazione sistematica e complessiva della disposizione, anche nell'ipotesi della lett. b) del medesimo comma - si aggiunge una tipizzazione del materiale di risulta di un processo di produzione, tale da renderlo riconoscibile ex se come "sottoprodotto". Ciò che non nuoce all'ambiente e può essere inequivocabilmente ed immediatamente utilizzato come materia prima secondaria in un processo produttivo si sottrae alla disciplina dei rifiuti, che non avrebbe ragion d'essere; la quale invece trova piena applicazione in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere sì utilizzabile, ma solo eventualmente ovvero "previa trasformazione"; ciò che, proprio in ragione del principio di precauzione e prevenzione richiamato dalla Corte di giustizia, comporta l'applicazione della disciplina di controllo dei rifiuti. Pres. Papadia, Rel. Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005), Sentenza n. 20499 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Nozione di "sottoprodotto" - Limite - Pregiudizio all'ambiente - Primato del diritto comunitario in materia di rifiuti - Sussiste. La Corte di Giustizia, ha affermato il primato del diritto comunitario in materia di rifiuti (Cass., sez. III, 15 gennaio - 15 aprile 2003, n. 17656), ed ha elaborato la nozione di "sottoprodotto", ravvisabile in "situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione" (Cass., sez. III, 6 giugno - 31 luglio 2003, n. 32235), sempre che "non vi sia pregiudizio all'ambiente". Pres. Papadia, Rel. Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005), Sentenza n. 20499 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Art. 14 d.l. n. 138/2002, conv. in L. n. 178/2002 - Interpretazione estensiva - Esclusione se pregiudica all'ambiente. E’ da escludersi una interpretazione estensiva dell’art. 14 d.l. 8 luglio 2002 n. 138, conv. in legge 8 agosto 2002 n. 178, in caso vi sia pregiudizio all'ambiente. Pres. Papadia, Rel. Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005), Sentenza n. 20499 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" - Fattispecie derogatoria - D.L.gs. n. 22/1997 - L. n. 178/2002 - L . n. 443/2001 (non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie). L'art. 14 d.l. 8 luglio 2002 n. 138, conv. in legge 8 agosto 2002 n. 178, nel porre l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 stabilisce, al secondo comma, che non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lett. b) del primo comma della medesima disposizione, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del cit. d.lgs. n. 22 del 1997. Ossia l'art. 14 cit., che al primo comma precisa in positivo la nozione di rifiuto, delinea poi al secondo comma una fattispecie derogatoria (ossia ciò che rifiuto non è), la quale fuoriesce quindi dall'area dell'illecito penale, con una modalità definitoria non dissimile da quella dell'art. 1, comma 17, legge 21 dicembre 2001 n. 443; disposizione questa che, con una norma parimenti dichiarata di interpretazione autentica, già aveva precisato che non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie. Pres. Papadia, Rel. Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005), Sentenza n. 20499 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Residui di produzione - "Sottoprodotti" - Deroga - L. n. 178/2002 - Casi giurisprudenziali. In materia di rifiuti, non rientrano nella deroga di cui all'art. 14 d.l. 8 luglio 2002 n. 138, conv. in legge 8 agosto 2002 n. 178, i pneumatici usati dei quali il detentore si sia disfatto (Cass., sez. III, 19 gennaio - 9 febbraio 2005, n. 4702), né i residui di attività di demolizioni edili (Cass., sez. III, 12 ottobre - 1 dicembre 2004, n. 46680; Cass., sez. III, 16 gennaio - 26 febbraio 2004, n. 8424), né il residuo della lavorazione di agrumi (buccia e polpa) quand'anche eventualmente utilizzabile come concime (Cass., sez. III, 21 settembre - 11 novembre 2004, n. 43946), né le traversine di legno dismesse dall'ente ferroviario (Cass., sez. III, 14 aprile - 26 maggio 2004, n. 23988), né le acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto (Cass., sez. III, 11 marzo - 4 maggio 2004, n. 20679), né le acque di sentina (Cass., sez. III, 27 giugno - 9 ottobre 2003, n. 38567). Mentre, rientrano nella fattispecie derogatoria - e che quindi costituissero residui di produzione nel senso di "sottoprodotti" - la parte inorganica di petrolio grezzo che si concentra a seguito della diminuzione della componente organica per la sua trasformazione in combustibili pregiati (Cass., sez. III, 14 novembre 2003 - 3 febbraio 2004, n. 3978), le sostanze denominate "slops" nell'industria petrolifera (Cass., sez. III, 6 giugno - 31 luglio 2003, n. 32235, cit.), il materiale di scavo e sbancamento di strade (Cass., sez. III, 11 febbraio - 24 marzo 2003, n. 13114) e il materiale di demolizione di un preesistente muro (Cass., sez. III, 25 giugno - 2 ottobre 2003, n. 37508, cit.). Pres. Papadia, Rel. Amoroso - P.M. Patrono - Imp. Colli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 1° giugno 2005 (ud. 14/04/2005), Sentenza n. 20499 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Rimozione e recupero rifiuti - Bando di gara - Esclusione delle offerte che prevedono lo smaltimento in termovalorizzatori - Illegittimità - Corretta qualificazione - Recupero. E’ illegittima la clausola del bando per l’aggiudicazione del servizio di rimozione e recupero di rifiuti, nella quale vengano escluse le offerte che prevedano lo smaltimento finale in termovalorizzatori, atteso che il conferimento in termovalorizzatore è, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d. lgs. 22/97, un procedimento di recupero e non di smaltimento. Pres. Amoroso, Est De Piero - D. s.r.l. (Avv. Grimani) c. Provincia di Padova (Avv.ti Pata, Carboni e Voci) - T.A.R VENETO, Sez. I - 30 maggio 2005, n. 2238
Rifiuti - Reato di traffico illecito di rifiuti, ex art. 53 bis Divo 22/97 - Elemento obiettivo del concorso - Motivazione dell'ordinanza carente e non esaustiva - Effetti. La redazione di certificati falsi costituisce un apporto causale penalmente rilevante ai fini della consumazione del reato di traffico illecito di rifiuti, ex art. 53 bis Divo 22/97. In questi casi, sussiste, l'elemento obiettivo del concorso, poiché non è necessario un rapporto diretto con gli altri concorrenti nel reato. Tuttavia è necessaria, per la punibilità, la consapevolezza sulla condotta degli altri indagati. Nella specie, la motivazione dell'ordinanza è carente e, comunque, non esaustiva in quanto si tratterebbe non di certificati falsi ma, tutt'al più, di certificati errati, redatti in buona fede, inoltre, le analisi sono state realizzate senza gli strumenti tecnici necessari a valutare il parametro dello zolfo; elemento che risulta, invece, misurato nei certificati delle analisi redatti dall’indagato. Pres. Svignano - Est. Gentile - P.M. Izzocha - Imp. Abbaticchio (Annulla con rinvio per un nuovo esame Tribunale di Bari ordinanza del 02/02/05). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 27 maggio 2005 (Ud. 13 aprile 2005), Sentenza n. 19955 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Compartecipazione criminosa - Elementi - Fattispecie: redazione di certificati di trasporto di rifiuti (falsi/errati). Ai fini della realizzazione della compartecipazione criminosa, non è richiesto il previo concerto fra tutti i partecipanti, ma è indispensabile, invece, un individuale apporto materiale verso l'evento perseguito da tutti, con la consapevolezza della partecipazione altrui (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. VI Sent. N.1271 del 20/01/04 (ud 05/12/03) rv 228424; Cass. Sez. VI Sent. n. 9296 dell'01//09/95 (ud 27/02/95) rv 203077; Cass. Sez. IV Sent. n. 9590 del 14/09/91 (ud 04/03/91) rv 188207; Cass. Sez. I Sent. n. 8389 del 24/07/92 (ud 07/07/92) rv 191453; Cass. Sez. I Sent. n. 3168 del 25/02/89). Fattispecie: redazione di certificati di trasporto di rifiuti (falsi/errati). Pres. Svignano - Est. Gentile - P.M. Izzocha - Imp. Abbaticchio (Annulla con rinvio per un nuovo esame Tribunale di Bari ordinanza del 02/02/05). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 27 maggio 2005 (Ud. 13 aprile 2005), Sentenza n. 19955 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Discarica - Art. 17, c. 4, d.lgs. 36/2003 - Disposizioni transitorie - Discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del d. lgs. 36/2003 - Conferimento di rifiuti di nuova classificazione - Procedura di adeguamento - Necessità. Le disposizioni transitorie di cui all’art. 17, comma 4 del D. Lgs. 36/2003 distinguono tra le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto (che possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate), e “nuove discariche” (art. 17, comma 2), nelle quali, fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento (lett b) dei rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; ne consegue che una discarica preesistente, autorizzata secondo la vecchia classificazione di tipo II/b, è soggetta alla procedura di adeguamento (art. 17), necessaria per il conferimento delle nuove classificazioni introdotte dalla legge tra cui quella per rifiuti non pericolosi. Pres. f.f. ed Est. Potenza - R. s.p.a. (Avv.ti Fantigrossi, Grassi, Giampietro, D'Angiulli e Tagliaferro) c. Provincia di Massa Carrara (Avv.ti Chiti e Martini) e altro (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 27 maggio 2005, n. 2618
Rifiuti - Inquinamento atmosferico - Smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento - Assenza autorizzazione - Reati di cui agli artt. 51 c.1 lett. a D.L.vo 22/1997, 674 c.p. - Applicabilità - Fattispecie. In tema di smaltimento e gestione dei rifiuti, integrano le contravvenzioni previste dagli artt. 51 c.1 lett. a D.L.vo 22/1997, 674 c.p., lo smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento senza autorizzazione e provocando un'emissione di un fumo acre e molesto. Per la sussistenza del reato è sufficiente, quindi, l'idoneità del fatto alla produzione degli eventi negativi previsti dalla norma. Poiché si richiede che tali effetti siano cagionati contra legem, il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo all'esercizio di una determinata attività lavorativa; nei casi in cui la autorizzazione non sia richiesta, il Collegio ritiene si debba avere come punto di riferimento il criterio della "stretta tollerabilità" piuttosto che quello contenuto nella disposizione civilistica dell'art. 844 c.c., che consente immissione entro i limiti della "normale tollerabilità". Nella specie è stata ritenuta sussistente la responsabilità del titolare dell'azienda che aveva incaricato un suo dipendente allo smaltimento dei rifiuti. Pres. Postglione - Rel. Squassoni - Ric. Pandolfini - P.M Passacantando (conferma Tribunale di Genova, sentenza 16.12.2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 26 maggio 2005 (Ud. 21 aprile 2005), Sentenza n. 19898 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Riutilizzazione nel ciclo produttivo della sansa residuata dalla lavorazione delle olive - Senza alcun intervento preventivo di trattamento Natura di rifiuto - Esclusione. La riutilizzazione nel ciclo produttivo della sansa residuata dalla lavorazione delle olive senza alcun intervento preventivo di trattamento esclude la natura di rifiuto della stessa. Pres.Zumbo - Est. Franco- Imp. Toriello CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 17 maggio 2005 , Sentenza n. 18229
Rifiuti - Immissione di acque reflue industriali - Sostanze pericolose - Art. 59 3° c. D.lgs. n. 152/99 - Configurabilità - Fondamento. L'immissione (nel fiume Lambro) di acque reflue industriali integra la condotta contestata al capo C) della rubrica e prevista dal terzo comma dell'art. 59 d.lgs. n. 152/99: scarico di acque reflue industriali (di raffreddamento e meteoriche) contenenti sostanze pericolose. (Questa condotta scherma del tutto, sub specie di concorso apparente di norme (art. 15 c.p.) e quindi in ragione del principio di specialità, quella contestata al capo A della rubrica, nel senso che lo scarico di sostanze pericolose, già insito nella condotta di cui al capo C (scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose), non può poi essere isolato e costituire anche una distinta condotta autonomamente (ed ulteriormente) sanzionata dall'art. 51, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 22/97 (dismissione, senza autorizzazione, di rifiuti pericolosi): è integrato solo il reato previsto dall'art. 59, comma 3, d.lgs. n. 152/99 (più grave in ragione della più elevata pena detentiva: art. 16, comma 3, c.p.p.) e non anche il reato previsto dall'art. 51, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/97). Pres. U. Papadia - Est.G. Amoroso - Imp. Finotto - P.M I. Patrono. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione, III, 17 maggio 2005 (Ud.14/04/2005), Sentenza n. 18218 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Comunicazione preventiva di messa in esercizio dell'impianto - Controllo da parte delle competenti autorità - Necessità - Reati - Prescrizione - Termini - Artt. 51, commi 1 e 2, D. L.vo n. 22/1997. La comunicazione di messa in esercizio dell'impianto è temporalmente collegata all'esperimento dell'accertamento previsto dall'art. 8, ultimo comma, stesso d.P.R. n. 203/1988, il reato permane finche' il protrarsi dell'omissione impedisce tale accertamento. La comunicazione in questione, quindi, non può che essere preventiva, e cioè deve precedere l'attivazione del nuovo impianto, essendo peraltro finalizzata a provocare il controllo di cui all' art. 8 da parte delle competenti autorità. L'adempimento postumo del precetto, che porrebbe termine alla permanenza del reato secondo 1' orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non è contemplato dalla norma, che anzi non solo stabilisce la precedenza della comunicazione rispetto all'attivazione dell' impianto, ma pone altresì un ulteriore limite temporale invalicabile ("nel termine prescritto") per detto adempimento. Pres. Vitalone - Rel. Grillo - Ric. Salerno - P.M. Passacantando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 13 maggio 2005 (Ud. 23/03/ 2005), Sentenza n. 17840 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Nozione di rifiuto - Art. 14 L. 178/2002 - Applicazione - Poteri e limiti del giudice. L'art. 14 della legge 178/2002, benché modificativo dell'art. 6 lett. a) del D.Lgs. 22/1997, è vincolante per il giudice, in quanto introdotto con atto avente pari efficacia legislativa della norma precedente. Inoltre, benché abbia ristretto la nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della direttiva europea 75/442, come sostituito dalla direttiva 91/156, esso non può essere disapplicato dal giudice italiano, giacché dette direttive non sono self executing, avendo necessità di essere (fedelmente) recepite dagli ordinamenti nazionali per diventare efficaci verso questi ultimi. Il giudice nazionale, in caso di conflitto tra norma comunitaria e norma interna, in forza del principio di prevalenza del diritto comunitario, deve disapplicare (rectius non applicare) la norma interna, ma solo quando la norma comunitaria ha diretta efficacia nell'ordinamento nazionale, perché solo in tal caso la norma comunitaria si sostituisce automaticamente alla norma interna. Quando invece - come nel caso di specie - la norma comunitaria non è direttamente efficace, perché è condizionata all'emanazione di un provvedimento formale da parte dello Stato membro, e questo Stato abbia emanato una norma confliggente con quella comunitaria, il giudice italiano non ha altra strada che quella di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna confliggente. Presidente ZUMBO - Relatore ONORATO - Ric. MARETTI. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, del 13 maggio 2005 (Ud. 04/03/2005), Sentenza n. 17836 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Materiali non raggruppati nel luogo di produzione - Limiti quantitativi - Superamento - Deposito temporaneo - Esclusione - Stoccaggio (deposito preliminare) o deposito definitivo - Smaltimento illecito. I materiali non raggruppati nel luogo di produzione e che superano i limiti quantitativi previsti in norma non rientrano tra le operazioni di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 22/1997. Sicché si è in presenza o di stoccaggio (deposito preliminare) o di deposito definitivo, quindi di vero e proprio smaltimento. Nella fattispecie ricorre l'ipotesi in cui i produttori si erano già disfatti dei materiali, non l'ipotesi in cui i produttori intendevano riutilizzarli per la formazione di sottofondi stradali. Presidente ZUMBO - Relatore ONORATO - Ric. MARETTI. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, del 13 maggio 2005 (Ud. 04/03/2005), Sentenza n. 17836 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Norma comunitaria condizionata all'emanazione di un provvedimento formale da parte dello Stato membro - Applicabilità - Norma interna configgente - Questione di legittimità costituzionale. Anche in materia di rifiuti, quando la norma comunitaria non è direttamente efficace, perché è condizionata all'emanazione di un provvedimento formale da parte dello Stato membro, e questo Stato abbia emanato una norma confliggente con quella comunitaria, il giudice italiano non ha altra strada che quella di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna confliggente. Presidente ZUMBO - Relatore ONORATO - Ric. MARETTI. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, del 13 maggio 2005 (Ud. 04/03/2005), Sentenza n. 17836 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Art. 14 d. lgs. 22/97 - Proprietario - Mancata vigilanza sulla gestione dei rifiuti da parte dell’affittuario - Colpa - Configurabilità. L’articolo 14 del d. lgs. 22/97, esclude, in linea di principio, la responsabilità oggettiva del proprietario, e che perciò gli adempimenti concernenti il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo. Va ravvisata la colpa nei confronti del proprietario che si sia disinteressato, verso l’affttuario, di qualsiasi vigilanza ed intervento nella gestione dei rifiuti, posto che, in tal caso, l’abbandono incontrollato di rifiuti è la conseguenza dell’esercizio (secondo modalità illecite) di un’attività economica consentita dal proprietario, il quale ne trae vantaggio tramite la riscossione del canone. Pres. Ungari, Est. Lignani - G.S. (Avv. Marconi) c. Comune di Montecastelo di Vibio (Avv. Migliorini) - TAR UMBRIA - 11 maggio 2005, n. 263
Rifiuti - Abbandono - Art. 14 D.Lgs. 22/97 - Obbligo di rimozione a carico del proprietario - Illegittimità - Comune - Rimozione autoritativa dei rifiuti tramite propri dipendenti - Poteri comunali a tutela dell’igiene e della salute pubblica - Rientra. L’obbligo di rimozione dei rifiuti ex art. 14 del D. Lgs. n. 22 del 1997 presuppone l’accertamento di una condotta commissiva dolosa o colposa in ordine all’abbandono dei rifiuti stessi, che non è ravvisabile nell’omessa recinzione del fondo o nella discontinua vigilanza. Diversamente opinando, si introdurrebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del proprietario che il nostro ordinamento, salvo ipotesi eccezionali, notoriamente ripudia. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune, in simili ipotesi, ordini ai propri dipendenti di introdursi nella proprietà privata per la rimozione dei rifiuti, nell’esercizio dei suoi poteri a tutela dell’igiene, del decoro e della salute pubblica. Pres. Lignani, Est. Cardoni - P.C. e altro (Avv. Segarelli) c. Comune di Narni (Avv. Tarantino) e altro (n.c.) - T.A.R. UMBRIA - 5 maggio 2005, n. 217
Rifiuti - CDR - Combustibile da rifiuti - Qualificazione - Provenienza - Produzione di combustibile e di energia - CER - Riferimento ai soli rifiuti urbani - Esclusione. In materia di qualificazione di talune sostanze come combustibile da rifiuti, non vi è la necessità che il CDR provenga solo da rifiuti urbani, ciò è confermato anche dall’evoluzione successiva della legislazione: la L. 179/2002, ad esempio, ha inserito il CDR quale combustibile senza alcun riferimento esclusivo ai rifiuti urbani, ed il D.P,R. 254/2003 consente oggi l’utilizzazione dei rifiuti sanitari (speciali) per la produzione di combustibile e di energia. Anche in sede comunitaria, infine, la decisione 20/118/CE ha inserito espressamente nel CER la classe dei «rifiuti combustibili», senza alcun riferimento esclusivo ai rifiuti urbani. Pres. Zumbo - Est. Postiglione - P.M. Patrone - Imp. Dalena (Annulla l'ordinanza del 19/07/2004 con rinvio al Tribunale di Bari). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02-05-2005 (ud. 15-03-2005), Sentenza n. 16351 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Gestione di rifiuti - Autorizzazione espressa e autorizzazione semplificata - Finalità - Fondamento. In tema di rifiuti, l’autorizzazione espressa è certamente atto di maggior garanzia dell’autorizzazione semplificata, tuttavia ciò che conta è il contenuto, non la forma. Con l’autorizzazione espressa, la p.a. è in grado di stabilire in via preventiva ed in modo manifesto e specifico quali siano le prescrizioni tecniche da adottare sulla base della normativa tecnica esistente. Sicché, ove l’autorizzazione sia rispettosa di quella normativa tecnica, non vi è ragione di ritenere che essa non legittimi, per la sola forma dell’atto, l’esercizio di un’attività che potrebbe essere autorizzata in via semplificata. Pres. Zumbo - Est. Postiglione - P.M. Patrone - Imp. Dalena (Annulla l'ordinanza del 19/07/2004 con rinvio al Tribunale di Bari). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02-05-2005 (ud. 15-03-2005), Sentenza n. 16351 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Combustibile da rifiuti - CDR - Delega per il riordino della legislazione ambientale - Legge sui rifiuti - Applicabilità - Norme tecniche UNI-9903-1 (RDF di qualità elevata) - Esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti - Fondamento - L. 308/2004. In materia di qualificazione di talune sostanze come combustibile da rifiuti, il CDR, secondo il disposto dell’art. 29, lett. b) della L. 308/2004, contenente anche delega per il riordino della legislazione ambientale, è oggetto di una esclusione in via immediata ed oggettiva dal campo di applicazione della legge sui rifiuti e dal novero stesso dei rifiuti combustibili, se rispondente alle norme tecniche UNI-9903-1 (RDF di qualità elevata) e se destinato alla produzione di energia o a cementifici (come nel caso di specie). In questi casi, il giudice del rinvio dovrà verificare, prima ancora che la rispondenza dell’autorizzazione rilasciata (per la produzione di CDR) alle norme tecniche di compatibilità ambientale emanate con D.M. 5 maggio 1998 per il trattamento di «rifiuti», se le sostanze risultanti dall’attività di trattamento posto in essere presso l’azienda possano essere effettivamente qualificate come «rifiuti», o non invece come combustibile RDF di elevata qualità, rispondente alle norme UNI 9903-1, come tale escluso per legge dal campo di applicazione dell’intera disciplina sui rifiuti. Pres. Zumbo - Est. Postiglione - P.M. Patrone - Imp. Dalena (Annulla l'ordinanza del 19/07/2004 con rinvio al Tribunale di Bari). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02-05-2005 (ud. 15-03-2005), Sentenza n. 16351 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Regione Basilicata - l. 59/95, art. 1 - Impianti di smaltimento - Rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni - Divieto - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), come modificata dall'art. 46 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 (Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano), nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni, perché invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997; ed inoltre perché viola il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni. Pres. Contri, Red. Finocchiaro - Fenice s.p.a. (Avv. Minieri) c. Regione Basilicata (Avv. Giampietro) - CORTE COSTITUZIONALE - sent. 21 aprile 2005, n. 161 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Abbandono incontrollato di rifiuti ad opera di dipendente di società di capitali - Legale rappresentante - Responsabilità - Culpa in vigilando - Configurabilità - D.Lgs. n.22/1997. In tema di gestione dei rifiuti, in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ad opera dei dipendenti di una società di capitale, il legale rappresentante è responsabile, quantomeno per "culpa in vigilando", del reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione e gestione di discarica abusiva), salva la dimostrazione di una specifica causa di esonero della responsabilità, (Cass., Sez. 3, 26 giugno - 22 ottobre 2003 n. 39949). Pres. Teresi A. Est. Amoroso G. Rel. Amoroso G. Imp. Brizzi. P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Grosseto, 6 Maggio 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3, 18/04/2005 (Ud. 10/03/2005), Sentenza n. 14285 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Urbanistica e edilizia - Demolizioni edilizie - Rifiuti speciali - Autorizzazione - Necessità - Recupero dei materiali di risulta - Modalità - Art. 51 d.lgs. n. 22/1997. I materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali, a norma dell'art. 2, quarto comma, n. 3 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, (Cass., Sez. 3, 12 luglio - 8 settembre 2004 n. 36062). Pertanto la destinazione di un area a centro di raccolta di tali rifiuti e lo scarico ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e di mezzi, integra il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, previsto dalla fattispecie di cui all'art. 51 d.lgs. n. 22 del 1997, non essendo necessario il dolo specifico del fine di lucro o di guadagno. (Cfr. anche Cass., Sez. 3, 27 maggio - 9 luglio 2004, n. 30127, secondo cui i materiali provenienti da demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle opere di riempimento - previo preventivo "test di cessione" degli stessi, in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio all'ambiente; in assenza del menzionato test ogni recupero di tali materiali di risulta integra la contravvenzione di cui all'art. 51, comma primo, lett. a) d.lgs. n. 22 del 1997). Pres. Teresi A. Est. Amoroso G. Rel. Amoroso G. Imp. Brizzi. P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Grosseto, 6 Maggio 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3, 18/04/2005 (Ud. 10/03/2005), Sentenza n. 14285 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Discarica - Gestione - Prescrizioni - Destinatario - Può essere solo il soggetto titolare dell’autorizzazione. In base alle norme di cui al d.p.r. 915/1982 ed, in specie, all’art. 3 e all’art. 8, le prescrizioni inerenti la gestione della discarica costituiscono parte integrante dell’autorizzazione e, quindi, possono essere rivolte dalla Provincia esclusivamente nei confronti del soggetto titolare della stessa, non certo ad un terzo soggetto che abbia instaurato con il titolare dell’autorizzazione ulteriori e distinti rapporti contrattuali. Pres. Calvo, Est. Plaisant - A. s.p.a. (Avv.ti Siniscalco e Montanaro) c. Provincia di Biella (Avv. Scaparone) e CO.S.R.A.B. (Avv.ti Monti e Greppi) riun. ad altri - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 15 aprile 2005, n. 1030
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Realizzazione di impianti per smaltimento non autorizzato - Autorizzazione semplificata - Norme sulle emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/1988) - D.Lgs. 22/1997 - Autonomia della condotta - Violazioni sostanziali connesse all’esercizio dell’attività vietata. In tema di gestione dei rifiuti l’art. 51, lett. a), D.Lgs. 22/1997, punisce chiunque effettui un’attività di raccolta, trasporto, recupero etc. di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, tale norma incriminatrice fa esclusivo riferimento all’esercizio concreto di siffatte attività, e non anche ad attività prodromiche. Né è ammissibile, stante la natura contravvenzionale dell’illecito in discorso, perseguire condotte eventualmente apprezzabili sotto il profilo del tentativo. La stessa legge sui rifiuti, nella parte in cui disciplina l’autorizzazione semplificata (art. 31) richiama espressamente le norme sulle emissioni in atmosfera, (D.P.R. 203/1988), sancendone il dovuto rispetto ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione semplificata. Sicché, proprio nel corpo normativo del D.P.R. 203/88, l’art. 24 sanziona distintamente l’esercizio di un’attività comportante emissioni in difetto della prescritta autorizzazione, dalla semplice e prodromica realizzazione, non autorizzata, di un nuovo impianto a ciò destinato, il che conferma la piena autonomia di una condotta di tal genere (di natura eminentemente formale, che prescinde dall’inizio di un’attività industriale propriamente intesa) rispetto alle violazioni sostanziali connesse all’esercizio dell’attività vietata. Imp. Dami. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 14 aprile 2005
Rifiuti - Tariffa - Controversie inerenti il pagamento della tariffa - Giurisdizione - A.G.O. - Controversie inerenti la determinazione della tariffa - Giurisdizione - G.A. Appartengono alla cognizione del giudice ordinario, siccome attinenti a “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, le controversie nelle quali si agisca per il pagamento di tariffe dovute quale corrispettivo di un pubblico servizio; va, invece, individuata la giurisdizione in capo al giudice amministrativo nelle ipotesi in cui sia in contestazione la determinazione della tariffa: quest’ultima, infatti, è stabilita dalla P.A. mediante provvedimenti di natura discrezionale ed autoritativa, e costituiscono espressione di poteri pubblicistici a fronte dei quali la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo. (cfr. Cons. Stato, nr. 145/2005 cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 9.2.2005, nr. 2137). Pres. Ferrari, Est. Greco -Azienda servizi municipalizzati di Molfetta (Avv. Salvemini) c. Azienda municipalizzata igiene urbana di Trani (Avv. U. Operamolla), riun. ad altri - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - sentenza 6 aprile 2005, n. 1368
Rifiuti - Determinazione delle tariffe dei servizi pubblici - Controversia - G.A. - Fattispecie. Rientra nella determinazione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici, anche dopo la sentenza della C. Cost. del 6 luglio 2004 n. 205. Fattispecie: controllo sul “quadro costi”, (c.d. verifica di congruità) da parte della provincia, sulla cui base la tariffa di smaltimento rifiuti solidi urbani è determinata. Pres. Ferrari - Est. Greco. T.A.R. PUGLIA, BARI, Sez. I, 6 aprile 2005
Rifiuti - Commissariamento -
Giudizi di impugnazione dei provvedimenti commissariali - Regione - Intervento
in giudizio - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento. In materia di
rifiuti, le regioni, in quanto attributarie delle competenze (conferite
dall’art. 19 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) di contenuto pianificatorio e
regolamentare, nonché provvedimentale, sono legittimate ad intervenire nei
giudizi amministrativi di impugnazione dei provvedimenti commissariali. Il
commissariamento, infatti, connesso alla situazione di emergenza
socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti, determina solo un temporaneo
trasferimento di tali competenze, come delineato nel regime ordinario di
disciplina del settore; ma non rescinde l’afferenza dei provvedimenti assunti
dal commissario, soprattutto a contenuto pianificatorio, dalla sfera di
interesse pubblico alla migliore organizzazione dei servizi di gestione dei
rifiuti nel territorio regionale di cui è portatrice la regione. D’altro canto,
proprio la temporanea sottrazione agli enti locali territoriali delle competenze
istituzionali in materia di gestione dei rifiuti, connota un interesse peculiare
e più intenso della Regione alla più celere, regolare e puntuale attuazione dei
provvedimenti commissariali, in vista della più tempestiva fuoriuscita dal
regime dell’emergenza socio-economico-ambientale, e quindi della
“riappropriazione” di quelle competenze istituzionali. Pres. Ferrari, Est.
Spagnoletti - Comune di Poggiorsini (Avv. Matassa) c. Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero dell’Interno e Commissario delegato per l’emergenza
socio-economico-ambientale nella Regione Puglia nel settore dei rifiuti (Avv.
Stato) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 5 aprile 2005, n. 1359 (vedi:
sentenza
per esteso)
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Bacino d’utenza - Commissario
straordinario - Provvedimento di localizzazione dei siti per impianti a
discarica - Impugnazione - Comuni compresi nel bacino d’utenza - Qualifica di
controinteressati - Inconfigurabilità. I comuni compresi nel bacino d’utenza
per la gestione dei rifiuti non sono qualificabili come controinteressati nel
ricorso avverso il provvedimento commissariale di localizzazione dei siti per
impianti a discarica, posto che la localizzazione riguarda impianti a servizio
di un bacino d’utenza cui sono destinati a esser convogliati tutti i rifiuti
urbani dei comuni che ne fanno parte, con una incidenza di effetti che travalica
il ristretto ambito del territorio comunale in cui ricadono gli impianti per i
nessi ambientali e socio-economici che la stessa istituzione del bacino d’utenza
e le dimensioni organizzatorie del servizio integrato di gestione dei rifiuti
comporta. Pres. Ferrari, Est. Spagnoletti - Comune di Poggiorsini (Avv. Matassa)
c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Commissario
delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia nel
settore dei rifiuti (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 5 aprile
2005, n. 1359 (vedi:
sentenza
per esteso)
Rifiuti - Gestione commissariale - Impianti destinati allo smaltimento
dei rifiuti - Localizzazione - Poteri commissariali ex ord. min. 3184/2002 -
Rientra. I poteri di localizzazione di nuovi impianti destinati allo
smaltimento dei rifiuti rientrano nella attribuzioni commissariali individuate
ai sensi dell’’ordinanza ministeriale n. 3184 del 2002 e non si pongono in
contrasto logico-giuridico con quelli pianificatori, posto che gli uni e gli
altri sono funzionalmente orientati proprio alla più rapida “fuoriuscita” dal
regime dell’emergenza; rientra nell’ambito dell’ampia discrezionalità del
commissario, inoltre, la valutazione circa la riserva all’Autorità di bacino
delle scelte localizzative relative ad impianti diversi da quelli principali.
Pres. Ferrari, Est. Spagnoletti - Comune di Poggiorsini (Avv. Matassa) c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Commissario
delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia nel
settore dei rifiuti (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 5 aprile
2005, n. 1359 (vedi:
sentenza
per esteso)
Rifiuti - V.I.A. - Localizzazione di discariche - Sottoposizione a
V.I.A. - Esclusione - Applicabilità agli interventi in “stato d’emergenza” -
Esclusione. La valutazione d’impatto ambientale di cui al d.P.R. 12 aprile
1996 non è riferita al procedimento di localizzazione, ma ai progetti di
discariche di capacità superiore a 100.000 mc e non trova applicazione, ai sensi
dell’art. 1 comma 8 del d.P.R. per gli interventi disposti nelle situazioni in
cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225. Pres. Ferrari, Est. Spagnoletti - Comune di
Poggiorsini (Avv. Matassa) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
dell’Interno e Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale
nella Regione Puglia nel settore dei rifiuti (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA,
Bari, Sez. I - 5 aprile 2005, n. 1359 (vedi:
sentenza
per esteso)
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Trasporto effettuato con mezzi diversi da quelli comunicati - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità. Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che deve ritenersi svolto in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo. Pres. Grillo C. - Est. Petti C. - Rel. Petti C. Imp. Rosafio. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla in parte con rinvio, App. Lecce, 30 Giugno 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 01/04/2005 (Ud. 09/03/2005), Sentenza n. 12374 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Scarto di agrumi in fermentazione (c.d. pastazzo di agrumi) - Gestione dei rifiuti - Residui di produzione - Scarti vegetali di agrumi in fermentazione - Disciplina degli ammendanti organici - Applicabilità - Esclusione - D.Lgs. n. 22 del 1997 - Applicabilità. Il cosiddetto "pastazzo di agrumi", composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, allorchè siano ancora presenti processi fermentativi non è qualificabile quale ammendante vegetale semplice utilizzabile in agricoltura ai sensi dell'Allegato IC della Legge 19 ottobre 1984 n. 748, come modificato dal D.M. amb. 25 marzo 1998, e rientra nella disciplina del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che per la esclusione dalle disposizioni sui rifiuti deve trattarsi di prodotto non fermentato. Presidente: Papadia U. Estensore: Teresi A. Relatore: Teresi A. Imputato: Fatta ed altro. P.M. Salzano F. (Conf.) - (Rigetta, Trib. Termini Imerese, 10 Giugno 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 01/04/2005, (Ud. 08/03/2005), Sentenza n. 12366 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Residui potatura alberi in discarica abusiva - Dirigente servizi tecnici comunali - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Responsabilità - Sussistenza - Fattispecie: scarico di rifiuti vegetali in discarica abusiva. Risponde del reato di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (realizzazione o gestione di discarica non autorizzata) il dirigente dei servizi tecnici comunali, tra cui quello relativo alla nettezza urbana, che dispone, o non impedisce pur avendone l'obbligo giuridico, il deposito dei residui di potatura e pulitura degli alberi in zona adibita a discarica abusiva. Fattispecie: cava abbandonata adibita a discarica abusiva ove venivano depositati in modo continuativo rifiuti non pericolosi di varia natura (materiale proveniente dalla demolizione di abitazioni, sterro, pneumatici, fusti vuoti in metallo, legno, rottami ferrosi ed altro). A siffatti rifiuti si aggiungevano i predetti residui di potatura e pulitura di alberi. Pres. Postiglione A. Est. Gentile M. Rel. Gentile M. Imp. Rizzo ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, App. Palermo, 10 Dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 01/04/2005 (ud. 24/02/2005), Sentenza n. 12356 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Scarico in discarica abusiva - Autorizzazione di fatto al deposito illecito - Deposito temporaneo - Esclusione - Dirigente servizi tecnici comunali - Obbligo giuridico d'impedire lo smaltimento illecito - Responsabilità - Sussistenza - Fattispecie: smaltimento illecito di residui di potatura e pulitura di alberi. In tema di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione di fatto al deposito illecito o, comunque, non l'aver impedito, quantunque si avesse l'obbligo giuridico, configura gli elementi costitutivi - obiettivi e soggettivi - della contravvenzione di cui all'art. 51, comma 3 D.L.vo 22/97. Fattispecie: smaltimento illecito di residui di potatura e pulitura di alberi. Pres. Postiglione A. Est. Gentile M. Rel. Gentile M. Imp. Rizzo ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, App. Palermo, 10 Dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 01/04/2005 (ud. 24/02/2005), Sentenza n. 12356 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Discarica abusiva - Amianto (onduline di eternit) - Reato di cui all'art. 51 D.Lgs. n. 22/1997 - Confisca dell'area - Proprietà da parte dell'autore del reato - Onere probatorio a carico dell'accusa - Fattispecie: discarica abusiva, abbruciamento di rifiuti, confisca. In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della adozione del provvedimento di confisca dell'area sulla quale risulta realizzata la discarica abusiva, la proprietà del suolo da parte dell'autore o del compartecipe del reato deve essere provata dall'accusa. Fattispecie: gestione di discarica abusiva in cui avveniva l'abbruciamento di rifiuti, anche di rifiuti speciali di vario genere (legnosi, ferrosi, plastici ecc.), residui vegetali freschi, imballaggi cartacei, come tali infiammabili, nonché vecchi elettrodomestici quali lavatrici, frigoriferi ed altro. Effettuati dei carotaggi ad una profondità media di cinque metri, si riscontrava la presenza di rifiuti di cantiere, di tipo plastico e ferroso nonché materiale bituminoso, cartaceo, carcasse di pneumatici, di cucine e bombole di gas nonché di onduline di eternit (contenenti quindi amianto) sfuse e non racchiuse negli appositi contenitori stagni, e, infine, vasche in eternit appoggiate sul terreno senza essere state ricoperte del necessario strato di terra. Pres. Savignano G. Est.: Petti C. Rel. Petti C. Imp. Renna. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.) (Annulla con rinvio,App.Cagliari s.d. Sassari, 28 Settembre 2004).CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 01/04/2005 (ud. 09/02/2005), Sentenza n. 12349 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Discarica abusiva - Confisca dell'area di proprietà di soggetto estraneo al reato - Illegittimità - Autore del reato o compartecipe - Titolo di proprietà - Visura catastale per dimostrare la proprietà - Inidoneità - Esibizione del titolo d'acquisto - Neccesità. Il documento prodotto di visura catastale per dimostrare la proprietà non è idoneo a provare il titolo di proprietà occorrendo l'esibizione del titolo d'acquisto. Nella fattispecie, tuttavia, si deve rilevare che si può disporre la confisca del suolo adibito a discarica abusiva solo se di proprietà dell'autore del reato o di un compartecipe. Di conseguenza, l'appartenenza dell'area all'autore del reato o a un compartecipe, costituendo un presupposto per l'applicabilità della confisca, deve essere provata dall'accusa. Sicché, trattandosi di bene immobile, l'appartenenza non può desumersi in base alla semplice detenzione, potendo essa derivare anche da un contratto d'affitto. Pres. Savignano G. Est.: Petti C. Rel. Petti C. Imp. Renna. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.) (Annulla con rinvio,App.Cagliari s.d. Sassari, 28 Settembre 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 01/04/2005 (ud. 09/02/2005), Sentenza n. 12349 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Gestione rifiuti - Attività di cava e di discarica - Istruttoria svolta dal Dirigente - Pareri acquisiti - Previsione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2003 e nel D.M. 13.3.2003 - Obbligo - Sussiste. I pareri acquisiti nel corso di un’istruttoria svolta dal Dirigente, (Vincolo idrogeologico, valutazione impatto ambientale...), sulla compatibilità tra l'attività di cava e di discarica comprensiva della ricomposizione ambientale, devono necessariamente tener conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e nel D.M. 13.3.2003 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Pres. Frascione - Est. Lamberti - Società Ligure Piemontese Laterizi s.p.a. (avv.ti Gerbi e Vaiano) c. Bove ed altri (avv.ti Dal Piaz e Contaldi). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 marzo 2005 (c.c. 26 ottobre 2004), sentenza n. 1359
Rifiuti - Stoccaggio senza autorizzazione pneumatici usati - Reati di cui agli artt. 6 c. 1, lett. m) e 51 c. 2 D.Lgs. n.22/1997 - Configurabilità - Natura di rifiuti - Sussiste - Presupposti - Compatibilità tra la normativa europea e la legge italiana. In tema di gestione dei rifiuti, lo stoccaggio senza autorizzazione pneumatici usati, configura il reato di cui agli artt. 6 comma 1, lett. m) e 51 comma 2 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in quanto questi rientrano nella nozione di “rifiuto”. Nella specie, i pneumatici usati sottoposti a sequestro, non dimostrano il loro integrale e potenziale riutilizzo, anzi è stato osservato che gli stessi, anziché costituire un sottoprodotto del processo di produzione, rappresentano, piuttosto, dei residui di consumo, sicché deve essere affermata, in ogni caso, la loro natura di rifiuti, dovendosi interpretare la normativa italiana, secondo quanto sancito nella decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee resa in data 11 novembre 2004, n. 457, che ha affrontato la compatibilità tra la normativa europea vigente in materia e la legge italiana. TRIBUNALE SASSARI, Sentenza 29 marzo 2005
Rifiuti - Impianto di smaltimento - Localizzazione - Area agricola - Preclusione - Inconfigurabilità. La destinazione agricola di un’area non preclude, di per sé, l’esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, a meno che lo strumento urbanistico non preveda apposite localizzazioni (cfr. Cons. St., sez. V, 18/3/2002, n. 1557) ovvero che sussistano particolari vincoli (cfr. Cons. St., sez. V, 15/6/2001, n. 3178). Pres. Coraggio, Est. Donadono - F.R. (Avv.ti NArdone e Ceceri) c. Azienda Sanitaria locale di Napoli 4 (Avv.ti Giullot, Di Biase e Peluso) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 24 marzo 2005, n. 2472
Rifiuti - Inquinamento atmosferico - Attività di recupero di conglomerato bituminoso - Emissioni in atmosfera - Idoneità a molestare in concreto - Rispetto dei limiti - Onere della prova - D.P.R. 203/1988 - Art. 674 c.p. - Art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997. Non è configurabile il reato di abusivo stoccaggio di rifiuti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997) in relazione all’asfalto triturato proveniente da lavori di asportazione e rifacimento di manti stradali, presso un esercente attività di produzione di conglomerato bituminoso, quando le caratteristiche del materiale e dell’attività ivi esercitata depongano univocamente nel senso del suo imminente ed integrale riutilizzo per la produzione ordinaria, senza necessità di ulteriori trattamenti e con la sola aggiunta di altre sostanze. Quanto al reato contravvenzionale del codice penale, non è configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p., quando le emissioni in atmosfera di polveri atti a molestare persone, provenienti dall’esercizio di un’attività produttiva regolarmente autorizzata, avvenga entro i limiti fissati dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico (D.P.R. 203/1988), perché l’espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce precisa indicazione della necessità che l’emissione avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore. Spetta all’imputato, una volta avutasi dimostrazione dell’idoneità a molestare in concreto, la prova del rispetto dei limiti anzidetti. Montinaro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 16 marzo 2005
Rifiuti - Tariffa - Autorità per la gestione dei rifiuti - Individuazione della tariffa di conferimento dovuta al concessionario - Giurisdizione - Tribunale amministrativo - Sussistenza. Il vaglio sulla legittimità degli atti con i quali l’Autorità per la gestione dei rifiuti, unilateralmente e nell’esercizio di un potere tecnico - discrezionale di natura pubblicistica, individua la tariffa dovuta al concessionario, spetta alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo, posto che non è individuabile una posizione di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo a che la p.a. operi nel rispetto della normativa primaria e secondaria di settore. Pres. Ravalli, Est. Manca - M. s.r.l. (Avv. Pellegrino) c. Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino Le/3 (Avv. Mormandi) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 15 marzo 2005, n. 1448
Rifiuti - Abbandono - Art. 14 D. Lgs. 22/97 - Curatore fallimentare - Responsabilità - Esclusione - Amministrazione - Esecuzione d’ufficio - Insinuazione nel passivo fallimentare. La giurisprudenza consolidata in materia di abbandono di rifiuti (art. 14, d.l.vo 22/1997) individua la responsabilità del proprietario dell’area soltanto se sia a lui imputabile la violazione di legge a titolo di dolo o colpa: al Curatore fallimentare non può pertanto essere imposto alcun obbligo per i rifiuti abbandonati sul terreno dell’azienda posta in liquidazione. L’obbligo di smaltimento trova infatti soggettiva individuazione in ragione del previo accertamento di responsabilità e della presupposta ricognizione di comportamenti (commissivi, ovvero meramente omissivi) che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico. L’Amministrazione competente, in difetto della ascrivibilità soggettiva della condotta preordinata allo scarico abusivo dei rifiuti, può, alla stregua di quanto stabilito dall’ultima parte del III comma dell’art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, procedere all’esecuzione d’ufficio “in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”, eventualmente mediante successiva insinuazione del relativo credito nel passivo fallimentare (come del resto previsto dal V comma dell’art. 18 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471). Pres. Bianchi, Est. Rotondo - Fall. E. s.p.a. (Avv. Pizzutelli) c. Comune di Ceprano (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Latina - 12 marzo 2005, n. 304
Rifiuti - Poteri del Commissario
delegato - L.R.Puglia n. 17/2000 - Ord. Minist. n. 3184/2002 - Applicazione.
Il conferimento di funzioni operato con la L.R. Puglia n. 17 del 2000, riguarda
l’attività di smaltimento dei rifiuti in regime ordinario e con riferimento al
mero livello provinciale. Invece, qualora si verte in una situazione di
emergenza che supera l’ambito provinciale e, oggetto di espressa dichiarazione
ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. 24 febbraio 1992 n. 225, trova disciplina,
nella differente regolamentazione dettata dall’Ordinanza ministeriale n. 3184
del 2002, recante “disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore
dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale … in Puglia”. Pres.
Frascione - Est. Allegretta - Comune di Nardò (avv. Sticchi Damiani) c.
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia (Avvocatura Generale
dello Stato) ed altro (respinge l’appello principale e dichiara improcedibile
l’appello incidentale Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione
staccata di Lecce, Sez. Isentenza n. 3647 in data 4 giugno 2003). CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 11 marzo 2005 (c.c. 21.05.2004), Sentenza n. 1033 (vedi:
sentenza per
esteso)
Rifiuti - Impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani - Poteri del Commissario delegato - Provvedimenti di
approvazione dei progetti e di autorizzazione - Artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 22/1997
- O.M. n. 3184/2002. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza
ministeriale n. 3184 citata, «le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni
di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sono esercitate, in
via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario
delegato - Presidente della Regione Puglia. L’approvazione dei progetti da parte
del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali». La
disposizione ha specifico riguardo ai provvedimenti di approvazione dei progetti
e di autorizzazione previsti dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997,
ai quali evidentemente deroga proprio nelle prescrizioni procedimentali da essi
contemplate, secondo il significato che spetta all’espressione “in via
esclusiva”, con cui è stabilito il modo in cui il Commissario deve esercitare i
relativi poteri. Significato, peraltro, reso ancora più chiaro dall’ultimo
periodo del comma, con il quale ogni intervento di organi regionali, provinciali
e comunali, di natura consultiva o provvedimentale, è sostituito dalla
determinazione commissariale. Pres. Frascione - Est. Allegretta - Comune di
Nardò (avv. Sticchi Damiani) c. Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in
Puglia (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (respinge l’appello principale
e dichiara improcedibile l’appello incidentale Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. Isentenza n. 3647 in
data 4 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 marzo 2005 (c.c.
21.05.2004), Sentenza n. 1033 (vedi:
sentenza per
esteso)
Rifiuti - Poteri del Commissario
delegato - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Ininfluenza.
E’orientamento giurisprudenziale, espresso con specifico riferimento
all’emergenza ambientale in Puglia, secondo cui la straordinarietà della
situazione che ha determinato il conferimento di poteri eccezionali e derogatori
al Commissario delegato impone l’adozione di provvedimenti altrettanto
straordinari, eccezionali ed urgenti “tali da escludere del tutto legittimamente
l’applicazione della normativa ordinaria ed in particolare dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, (omessa comunicazione dell’avvio del procedimento)
stante la necessità di provvedere urgentemente e senza alcun indugio per evitare
la compromissione di rilevantissimi interessi pubblici, quali l’igiene e la
salute pubblica altrimenti esposti a nocumento gravissimo” (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 29 luglio 2003 n. 4352). Pres. Frascione - Est. Allegretta - Comune di
Nardò (avv. Sticchi Damiani) c. Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in
Puglia (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (respinge l’appello principale
e dichiara improcedibile l’appello incidentale Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. Isentenza n. 3647 in
data 4 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 marzo 2005 (c.c.
21.05.2004), Sentenza n. 1033 (vedi:
sentenza per
esteso)
Rifiuti - Rifiuti radioattivi - Nucleare - Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi - Mancato rispetto dei tempi di dimezzamento fisico dei materiali - Reato di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 230/1995 - Configurabilità. In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato previsto dall'art. 137 D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 (violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi) il superamento dei limiti di tempo imposti dall'art. 30 del medesimo D.Lgs. n. 230 del 1995, nel testo modificato dal decreto n. 241 del 2000, per il dimezzamento fisico dei rifiuti o materiali contenenti radionuclidi. Pres. Vitalone C. Est.Teresi A. Rel. Teresi A. Imp. Cappadona. P.M. Izzo G. (Diff.), (Annulla senza rinvio, Trib. Palermo, 16 Marzo 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/03/2005 (Ud.10/02/2005), Sentenza n. 9506 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Ordinanza di bonifica - Soggetto passivo - Curatela fallimentare - Assenza di corresponsabilità nella determinazione dell’inquinamento - Illegittimità. In tema di rifiuti, va esclusa la corresponsabilità, anche meramente omissiva, del fallimento in relazione alle condotte poste in essere dall'impresa fallita. Il potere di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta infatti necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. E’ conseguentemente illegittima l’ordinanza di bonifica che individui quale soggetto passivo la curatela fallimentare, non potendo essere individuato un rapporto causale tra l’operato della curatela e la situazione di inquinamento posta in essere dall’impresa fallita. Pres. f.f. Salamone, Est. Guzzardi - Curatela Fall. E.S. s.r.l. (Avv. Pizzuto) c. Presidenza Regione Siciliana n.q. Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 10 marzo 2005, n. 398
Rifiuti - Impianti di smaltimento - Regione Puglia - Comune - Quadro economico del progetto - Costi socio-ambientali - Ripartizione - Bacino d’utenza - Tariffa - Gestione affidata a soggetti specializzati - Chiusura e bonifica dell’impianto - Onere a carico del fondo per i costi socio-ambientali - Esclusione. In tema di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, la normativa della Regione Puglia (L.R. Puglia n. 17 del 1993, come integrata dalla L.R. 18 luglio 1996 n. 13) va intesa nel senso che il Comune il cui territorio ospita l’impianto di smaltimento è abilitato ad inserire nel quadro economico del progetto una voce negativa, costituita dai costi socio-ambientali, perché sia ripartita tra i Comuni del bacino d’utenza attraverso la tariffa, per l’ammontare massimo indicato nell’art. 10, comma 3, ultimo periodo, l. n. 17 del 1993 (testo vigente); che detta posta negativa richiede una specifica approvazione da parte della Provincia; e che, in caso di esercizio affidato a soggetti specializzati, le spese per la chiusura dell’impianto e la bonifica dell’area da questo interessata non possono essere fronteggiate con le somme destinate a coprire i costi socio-ambientali e confluite nel previsto apposito fondo. Pres. Frascione, Est. Allegretta - Comune di Nardò (Avv. Sticchi Damiani) c. M.C. 2 s.r.l. (Avv. Portaluri) - (Conferma T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II, n. 1933/2003) - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - 8 marzo 2005 (C.C. 21 maggio 2004), Sentenza n. 938 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Rottami ferrosi provenienti da demolizioni di edifici - Riutilizzo dei beni - Nozione di rifiuto - Smaltimento non autorizzato - Cessione a terzi - Art. 14 L. 138 L. 178/2002 - Art. 51 c. 1 lett. a D.L.vo 22/1997. I rottami ferrosi provenienti da demolizioni di edifici rientrano nelle categorie riportate dall'allegato A con destinazione naturale all'abbandono. Tale conclusione non muta avendo come riferimento la nozione di rifiuto fornita dall'art. 14 L. 138 L. 178/2002 (interpretata alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia) in quanto, nella specie, il riutilizzo dei beni non avveniva nel corso del processo di produzione. Inoltre, l'illecita gestione dei rifiuti iniziava con la fase dello smaltimento non autorizzata e concerneva i beni effettivamente oggetto di combustione o ceduti a terzi anche se ancora materialmente non consegnati allo acquirente (nella specie il titolare possedeva una autorizzazione limitata al trasporto, alla raccolta e alla messa in riserva dei rifiuti derivanti da demolizione). Imp. Oliveri CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 8 marzo 2005, Sentenza n. 8844 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Abbandono - Art. 14 d.lgs. 22/97 - Titolare del fondo - Dovere di diligenza - Limiti. Il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo, ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 22/97, non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e di abbandonarvi dei rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalica gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nell’art. 14, senza ulteriori specificazioni. Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - Comune di Campi Bisenzio (Avv. Falorni) c. G.A. s.p.a. (Avv. Padoa - (Conferma T.A.R. TOSCANA, Sez. II, n. 619/2002) - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - 8 marzo 2005 (C.C. 19 ottobre 2004), Sentenza n. 935 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Smaltimento R.S.U. - Pubblico servizio - Controversia inerente crediti pecuniari - Diritto soggettivo - Giurisdizione - A.G.O.. La controversia inerente il pagamento di crediti pecuniari vantati nei confronti del Comune (in materia di pubblico servizio di smaltimento degli R.S.U.), e quindi a tutela di una posizione giuridica di diritto soggettivo, appartenente alla giurisdizione dell’A.G.O. Pres. Coraggio, Est. Corciulo - Consorzio obbligatorio intercomunale CE2 (Avv. Mirra) c. Comune di San Giorgio a Cremano - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 16 febbraio 2005, n. 1110
Rifiuti - Art. 17 d.lgs. 22/97 - Bonifica - Mancato accertamento della responsabilità dell’inquinamento - Interventi di bonifica - Realizzazione d’ufficio da parte del Comune - Proprietario dell’area - Comunicazione - Necessità - Ragione. L’art. 17, c. 9 del D. lgs. 22/97 prevede espressamente che, in caso di mancato accertamento della responsabilità dell’inquinamento, i necessari interventi siano effettuati d’ufficio dal Comune. Il proprietario dell’area deve comunque essere notiziato del provvedimento, tenuto conto che, su di lui, ancorché incolpevole, potrà comunque finire per gravare l’onere economico degli interventi. Peraltro, qualsiasi intervento deve essere preceduto da un’esaustiva verifica, da parte della competente pubblica amministrazione, in ordine all’effettivo stato del lamentato inquinamento, indispensabile anche al fine di un’indagine per l’addebito della responsabilità. Pres. Borea, Est. Settesoldi - A.B. (Avv. Frezza) c. Comune di Cormons (Avv. Pollino) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 12 febbraio 2005, n. 18
RIFIUTI - Pneumatici usati - Vendita per rigeneratura o ricopertura - Deroga alla nozione di rifiuto - Esclusione - L. n. 178/2002. I pneumatici usati dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perchè siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura non rientrano nella deroga alla nozione di rifiuto di cui all'art. 14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, atteso che i pneumatici sono in questo caso destinati ad una operazione di recupero quale individuata dalla lettera R5 dell'Allegato C del decreto n. 22 del 1997, circostanza che esclude l'applicabilità della citata normativa. S. e altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 09/02/2005 (Ud. 19/01/2004), Sentenza n. 4702
Rifiuti - Rifiuti di origini animali - Trasformazione e immissione sul mercato di rifiuti di origine animale - Laboratorio - Specifico riconoscimento da parte del Ministero della Sanità - Necessità - Materiale ad alto rischio - Poteri d’intervento contingibile ed urgente - Sussistenza - D.Lgs. n. 508/1992 - Dir. CEE n. 667/90 - art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833. In tema di trattamento di rifiuti di origini animali, la materia prima adoperata (estratto di cervello di coniglio mediante uso di acetone) non può qualificarsi altrimenti che “parte di animale”, la quale, siccome non presentata all’ispezione veterinaria post mortem in occasione della macellazione, costituisce “rifiuto di origine animale” e “materiale ad alto rischio”, a norma degli artt. 2, c. 1, 1) e 3, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508, recante disposizioni di attuazione della direttiva CEE n. 667/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale. Pertanto, il materiale suscettibile ad essere trasformato, secondo quanto prescrive il secondo comma del citato art. 3 D.Lgs. n. 508/92, può essere trattato soltanto in uno stabilimento munito di specifico riconoscimento da parte del Ministero della Sanità, nella specie, ovviamente, mancante. In una situazione siffatta, sussistono tutti i presupposti per l’esercizio dei poteri d’intervento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 32 L. 23 dicembre 1978 n. 833. Pres. Iannotta - Est. Allegretta - Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì (avv. Petronio e Di Giovanni) c Romagnolcarni soc. coop. a r.l. (avv.ti Fanzini e Foschi) ed altri (riforma Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. I 4 luglio 2002, sentenza n. 904). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 febbraio 2005 (cc. 17 febbraio 2004), Sentenza n. 339
Rifiuti - Abbandono di rifiuti -
Soggetti obbligati al ripristino - Proprietario dell’area - Responsabilità
solidale Configurabilità - Presupposti - Art. 14 D.Lgs. n.22/1997. In tema
di rifiuti la responsabilità solidale, del proprietario dell'area tra i
“soggetti obbligati” al ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 14 del D.Lgs.
5 febbraio 1997 n. 22, terzo comma, è espressamente condizionata
all’imputabilità, a titolo di dolo o colpa, della violazione del divieto di
abbandono. Pres. Iannotta - Est. Allegretta - Procaccini c. Comune di Urbino
(Annulla Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, 16 aprile 1999
sentenza n. 452). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 febbraio 2005 (cc. 26 marzo
2004), Sentenza n. 323 (vedi:
sentenza per
esteso)
Rifiuti - Smaltimento dei rifiuti - Abbandono illecito dei rifiuti -
Proprietario dell’area - Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e bonifica
dell’area - Imputabilità del proprietario - Presupposti - Accertamento della
responsabilità anche omissiva - Necessità. L'ordine di smaltimento dei
rifiuti non può essere rivolto al proprietario come tale, se non in quanto egli
debba ritenersi “obbligato” a causa di un comportamento - anche omissivo - di
corresponsabilità con l'autore dell'abbandono illecito dei rifiuti”. E questo in
considerazione della natura dell'ordine di smaltimento, configurato quale
sanzione avente carattere ripristinatorio, che presuppone l'accertamento della
responsabilità da illecito in capo al destinatario. Pres. Iannotta - Est.
Allegretta - Procaccini c. Comune di Urbino (Annulla Tribunale Amministrativo
Regionale per le Marche, 16 aprile 1999 sentenza n. 452). CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 8 febbraio 2005 (cc. 26 marzo 2004), Sentenza n. 323 (vedi:
sentenza per
esteso)
Rifiuti - Fertilizzanti organici naturali - Spargimento sul suolo - Regolamentazione - Art. 118 Cost. - Principi di sussidiarietà e adeguatezza - Competenza - Comune - Sussistenza. La competenza in ordine alla regolamentazione della utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che era stata attribuita alla provincia ai sensi della L.r. Puglia 17/2000, va individuata in relazione ai principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all’art. 118 della Costituzione, come chiarito dalla sentenza della Corte Cost. n. 303/2003. Ne deriva che il regolamento comunale per lo spargimento dei fertilizzanti organici naturali, nella circostanza di mancato intervento della Regione e della Provincia, non costituisce deroga del disegno distributivo delle competenze delineato dall’art. 118, ma piuttosto estrinsecazione del ruolo dell’ente territoriale come normativamente definito dall’art. 3, II comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Pres. Cavallari, Est. Adamo - P.A.M. (Avv.ti Cecinato, Cecinato e Morelli) c. Comune di Leporino (Avv. De Feis) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 8 febbraio 2005, n. 484 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Ordine di smaltimento- Proprietario - Imputabilità a titolo di dolo o colpa - Necessità - Art. 14 d. lg. 22/97 - Sanzione - Natura - Carattere ripristinatorio. L’ordine di smaltimento di rifiuti abbandonati di cui all’art. 14 del d. lgs. 22/97 non può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque al soggetto che ha la disponibilità dell’area, in quanto la responsabilità del proprietario postula, giusta il citato disposto normativo, una imputabilità allo stesso “a titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti, sicché la suddetta responsabilità sorge esclusivamente allorché egli possa ritenersi obbligato in relazione a una sua corresponsabilità, anche omissiva, con l’autore dell’abbandono illecito dei rifiuti. Ciò perché l'ordine di smaltimento rifiuti riveste natura di sanzione avente carattere ripristinatorio, per cui esso presuppone appunto l'accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, non sussistendo viceversa alcun obbligo a carico del proprietario incolpevole. Pres. Coraggio, Est. Buonauro - Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica (Avv. Stato) c. Comune di Caivano - T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. I - 7 febbraio 2005, n. 840
Rifiuti - Pubblica Amministrazione - Inviti bonari al pagamento - Effetti - Limiti - Fattispecie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel processo tributario, nell'elenco tassativo degli "atti impugnabili" contenuto nell'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, non sono compresi gli inviti bonari al pagamento, in quanto la sfera del privato viene incisa autoritativamente soltanto per effetto di un provvedimento concretamente impositivo, e non anche di un atto che lo "preannunci" in caso di mancato spontaneo pagamento. (Nella specie, l'avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani impugnato dal contribuente, recante l'avvertimento che solo in caso d'inottemperanza sarebbe seguita l'iscrizione a ruolo, era un puro e semplice invito amichevole al pagamento del tributo). Chiapino c. Com. Casalborgone. CORTE DI CASSAZIONE Civile, sez. trib., 4 febbraio 2005, n. 2302
Rifiuti - Fluff - Natura - D. Lgs. 22/97 - Cod. CER 16.01.05 - Rifiuto speciale non pericoloso - Dec. 2001/118/CE - Revisione del Catasto Europeo dei Rifiuti - Nuova classificazione del fluff - Distinzione tra cod. 19.10.03 (Rifiuto speciale pericoloso) e cod. 19.10.04 (Rifiuto speciale non pericoloso) - Discarica - Autorizzazione al conferimento dell’attuale cod. 16.01.05 e del cod 19.10.04 - Profili di illegittimità - Esclusione. Il fluff derivante da autoveicoli è attualmente classificato, ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., come “rifiuto speciale non pericoloso” inserito nel codice CER 16.01.05 “Veicoli fuori uso - rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo - parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli”. La decisione 2001/118/CE del 16.01.2001, in sede di revisione del Catasto Europeo dei Rifiuti, anche in ragione della difficile caratterizzazione chimica del rifiuto in questione, ha riclassificato il “fluff” in due tipologie, sulla base dei dati di concentrazione delle sostanze pericolose, così individuate: 19.10.03 - fluff - frazione leggera contenente sostanze pericolose (rifiuto speciale pericoloso); 19.10.04 - fluff - frazione leggera diversa da quella di cui al punto 19.10.03 (rifiuto speciale non pericoloso). Conseguentemente non presenta profili di illegittimità la delibera di autorizzazione di una discarica ove sia consentito il solo conferimento di rifiuti non pericolosi, con la specificazione, in ordine al fluff, dell’ammissibilità in discarica dell’attuale codice CER 16.01.05 e della sola frazione non pericolosa classificabile come cod. CER 19.10.04 di cui alla decisione 2001/118/CE. Pres. Calvo, Est. Lotti - Legambiente Piemonte, Pro Natura, Italia Nostra e W.W.F. (Avv. Bisacca) c. Provincia di Torino (Avv.ti Gallo e Matone) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 4 febbraio 2005, n. 232
Rifiuti - Pubblica Amministrazione - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - Esecuzione del rapporto contrattuale con la p.a. - Domanda di risarcimento del danno subito dal gestore di un servizio pubblico - Giudice competente - G.A. - Sussiste - D.lg. n. 80/1998 - Art. 5 c. 1 L. n. 1034/1971. La cognizione giurisdizionale sulle controversie avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno subito dal gestore di un servizio pubblico (nella specie, smaltimento rifiuti solidi urbani) in conseguenza e durante l'esecuzione del rapporto contrattuale con la p.a. afferente il medesimo servizio, nel caso in cui detta domanda, pur avendo come "petitum" immediato il risarcimento dei danni, è volta ad accertare previamente l'inadempimento, da parte della p.a., di obblighi asseritamente strumentali rispetto all'esecuzione del rapporto contrattuale medesimo, di tal che la controversia attiene al rapporto di concessione visto nel suo momento funzionale, con la conseguenza che la richiesta risarcitoria, essendo intimamente connessa a tale accertamento, esula dalla giurisdizione del Giudice ordinario per rientrare in quella del Giudice amministrativo. TRIBUNALE BARI, 3 febbraio 2005
Rifiuti - Illecito sversamento di rifiuti - Proprietario dell’area - Responsabilità - Elemento soggettivo del dolo o della colpa - Ricorrenza - Necessità. Qualora vi sia un ripetuto riversamento, da parte di ignoti, di rifiuti in un sito non adibito legittimamente a discarica, il proprietario del fondo non può essere chiamato a rispondere dell'illecito abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su tale area, se non sia individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Pres. Adamo, Est. Lento - S.A. (Avv. Marano) c. Comune di Castellammare del Golfo (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 3 febbraio 2005, n. 120
Rifiuti - Classificazione dei rifiuti in urbani e speciali - Conseguenze - Pericolosità dei rifiuti - Sanzioni amministrative - Criteri di applicazione - Artt. 52, 12 e 7, D.L.vo n. 22/ 1997 - Artt. 18 e 14 L. n. 689/1981. La violazioni degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti , ex artt. 12, comma 1 e art. 7 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, oltre a classificare i rifiuti in urbani e speciali, in base alla loro origine, li suddivide, a seconda delle caratteristiche, in rifiuti non pericolosi e pericolosi, mentre l'art. 52, comma 2, con riferimento a questi due tipi di rifiuti, prevede slegate sanzioni per la violazione di detti obblighi. Sicché la separata previsione punitiva conseguente alla diversa classificazione di cui scaturisce la pericolosità e la non pericolosità dei rifiuti, rispetto ai quali siano mancate o siano state irregolari le registrazioni, configurano circostanze costitutive di due distinti illeciti. Pertanto, il principio fissato dagli art. 14 e 18 l. 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui la sanzione può essere inflitta solo per fatto preventivamente contestato, non consente l'irrogazione di pena per irregolarità attinenti a rifiuti di tipo diverso da quelli oggetto della contestazione, tenuto anche conto che detto principio è diretto ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato, e che l'esercizio delle relative facoltà, nella fase amministrativa prodromica all'ordinanza ingiunzione, esige che non sia mutato l'addebito in tutti gli elementi influenti per il suo inquadramento nell'una o nell'altra fattispecie punibile e per l'individuazione della sanzione applicabile. Soc. Solago c. Prov. Milano CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. I, 2 febbraio 2005, sentenza n. 2084
Rifiuti - Art. 14 d. lgs. 22/97 - Ordinanza di recupero, smaltimento e ripristino - Soggetto titolato all’obbligo - Grado della colpa richiesta - Mera colpa lieve - Mancata attivazione delle iniziative opportune ad evitare il deposito dei rifiuti - Responsabilità - Sussistenza. Il grado di colpa richiesto dall’art. 14, c. 3, del d. lgs. 22/97 al fine di individuare il soggetto titolato all’obbligo di recupero, smaltimento e ripristino, è quello della mera colpa lieve, con la conseguenza che la relativa ordinanza sindacale è correttamente rivolta al consorzio (titolare, con riferimento all’area interessata dall’abbandono dei rifiuti, di un complesso di poteri e di diritti in tutto assimilabili a quelli del titolare di diritti di consistenza reale) che non abbia tenuto una condotta connotata da quel minimum di diligenza che avrebbe consentito di evitare il deposito e l’accumulo indiscriminato dei rifiuti (Nella specie, il consorzio non aveva attivato alcuna iniziativa volta ad impedire l’accumulo pluridecennale di rifiuti, né aveva provveduto a sostituire i cartelli di divieto di accesso che erano stati nel tempo divelti). Pres. Cavallai, Est. Contessa - Consorzio speciale per la bonifica di Arneo (Avv. Vaglio Massa Stampacchia) c. Comune di Sava (Avv. Fanelli) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 2 febbraio 2005, n. 435
Rifiuti - Carcasse di veicoli - Smaltimento non autorizzato, di rifiuti in attesa di demolizione, pezzi di motore, rottami ferrosi ed oli esausti da autotrazione - Art. 51, comma I lett. a) e b), D. L.vo n. 22/1997 - Sussiste - Abbandono - Deposito temporaneo - Stoccaggio - Esclusione - Fattispecie. In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 51, comma I lett. a) e b), D. L.vo n. 22/1997, la raccolta e lo smaltimento senza autorizzazione, e quindi di gestione, di rifiuti speciali (pericolosi e non) provenienti da altri, considerato che lo “stoccaggio”, consistente nel deposito temporaneo effettuato non nel luogo di produzione del rifiuto, costituisce un'attività preliminare alle altre operazioni di smaltimento indicate nell'allegato “B” del decreto, che può essere effettuato solo sull’area a ciò adibita e dunque è soggetto anch’esso ad autorizzazione. (Fattispecie, l’imputato svolgeva l'attività di bracciante agricolo e le carcasse di veicoli e gli altri rifiuti, speciali e pericolosi, rinvenuti sulla propria area, attigua alla sua abitazione, non erano suoi, ma di parenti ed amici, ed erano ivi raccolti in attesa di essere smaltiti, escludendo, così, l’ipotesi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti propri (art. 50 D. Lgs. 22/1997), e quella di deposito temporaneo (art. 6, comma 1, lett. m, D. Lgs. 22/1997)). Andrisano, CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 1 febbraio 2005 , Sentenza n. 3333 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Rifiuti radioattivi -
L.R. Sardegna n. 8/2003 - L.R. Basilicata n. 31/2003 - L.R. Calabria n. 26/2003
- Dichiarazione di “Territorio denuclearizzato” - Preclusione al transito e alla
presenza sul territorio regionale di materiali nucleari - Illegittimità
costituzionale. Sono costituzionalmente illegittime la legge regionale della
Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio
denuclearizzato); la legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59); la legge
regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria
denuclearizzata. Misure di prevenzione dall’inquinamento proveniente da
materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei
cittadini). Pres. e Red. Onida - CORTE COSTITUZIONALE, sent. 29 gennaio 2005,
n. 62 (vedi:
sentenza per
esteso)
Rifiuti - Rifiuti radioattivi - D.L. 314/2003 - Artt. 1, c. 4 bis e art. 2,
c. 1, lett. f) - Mancata previsione della partecipazione della regione
interessata - Illegittimità costituzionale. Sono costituzionalmente
illegittimi l’art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314
(Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in
condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito con
modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non
prevede una forma di partecipazione della Regione interessata al procedimento di
“validazione” del sito; e l’art. 2, comma 1, lettera f, nella parte in cui non
prevede una forma di partecipazione della Regione interessata al procedimento di
approvazione dei progetti. Pres. e Red. Onida - CORTE COSTITUZIONALE, sent.
29 gennaio 2005, n. 62 (vedi:
sentenza per
esteso)
Rifiuti - Determinazione dell'effettiva superficie soggetta a T.a.r.s.u. - Misurazione dei locali - Potere istruttorio del Giudice - Sussiste - Fattispecie. Se il Comune e il contribuente non sono in grado di offrire una prova sufficiente che dimostri l’effettiva superficie soggetta a T.a.r.s.u., il giudice tributario può disporre la misurazione dei locali, esercitando così un potere istruttorio finalizzato all’accertamento della situazione di fatto sulla quale determinare il tributo da applicare. Nella specie, né il Comune né il contribuente hanno offerto una prova sufficiente dei loro assunti. CORTE DI CASSAZIONE civile, Sezione Tributaria 28 gennaio 2005, Sentenza n. 1792 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Attività di smaltimento o di recupero - Autovettura parzialmente demolita, priva di targa sul suolo pubblico - Qualifica di rifiuti speciali - Sussiste - Allegati B e C e artt. 14 e 50 d.lg. n.22/1997 - L. n. 178/2002. In tema di rifiuti, integra gli estremi dell'infrazione prevista dall'art. 14 e punita dall'art. 50 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, la sistemazione di un’autovettura parzialmente demolita e priva di targa sul suolo pubblico posto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. l, dello stesso decreto, sono considerati rifiuti speciali "i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti". Sicché, la volontà del detentore di mantenere il veicolo per sfruttarlo a fini diversi dalla circolazione (nella specie come pezzi di ricambio, deposito di attrezzi...) non basta a escludere che egli si sia "disfatto" del bene e, quindi, l'attribuzione a quest'ultimo della qualifica di rifiuto speciale. Infatti, l’interpretazione autentica della nozione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lett. a, del d.lg. cit. fornita dall'art. 14, d.l. 8 luglio 2002 n. 138, conv. dalla l. 8 agosto 2002 n. 178, ha definito il "disfarsi" come il "comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del d.lg. n. 22 del 1997", ed ha escluso l'esistenza dell'intenzione di disfarsi solo nell'ipotesi in cui i beni o sostanze e materiali residuali di produzione "possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente", ovvero "dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C". Roberti c. Com. Cagli. CORTE DI CASSAZIONE Civile, sez. I, 27 gennaio 2005, n. 1703
Rifiuti - Ordinanza di messa in sicurezza ambientale di un’area - Proprietario - Assenza di specifico accertamento di un comportamento doloso o colposo - Illegittimità - Art. 14 D. Lgs. 22/97 - Onere a carico dell’amministrazione di dimostrare il dolo o la colpa - Sussistenza. L’ordinanza che imponga la messa in sicurezza ambientale di un’area inquinata, in assenza di uno specifico accertamento del comportamento doloso o colposo da parte del proprietario dell'area inquinata ed in assenza di una corrispondente enunciazione a livello provvedimentale, viola il disposto dell'art. 14 del D.L.vo n. 22 del 1997, tenuto conto peraltro che l'onere posto a carico delle amministrazioni è di carattere positivo, vale a dire che spetta ad esse indicare i dati tali da dimostrare la sussistenza del comportamento doloso o colposo. Pres. Zuballi, Est. Springolo - Fall. R.P. s.n.c. (Avv. Lorigiola) c. Comune di Monselice (Avv. Testa) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 26 gennaio 2005, n. 227
Rifiuti - Smaltimento dei rifiuti - Abbandono - Deposito incontrollato - Immissione - Ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area - Condizioni - Fondamento - Fattispecie - Art. 14 c.1 e 2 e artt. 50 e 51 D.Lgs. n.22/1997. In tema di rifiuti, l’art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, prevede al 1° comma, il divieto dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e nel 2° comma, il divieto d'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Sicché, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La fattispecie normativa introduce una sanzione amministrativa, di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, a carico del responsabile del fatto, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione del divieto di abbandono di rifiuti sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. La norma, pertanto, esclude, in linea di principio, qualsiasi forma di responsabilità oggettiva del proprietario. Ne consegue che gli adempimenti concernenti il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2001 n. 1904). Nel caso di specie, invece, il ripristino dello stato dei luoghi viene posto illegittimamente a carico del proprietario dell'area interessata, senza che risulti lo svolgimento di alcuna valida attività istruttoria tesa ad accertarne la responsabilità dell’illecito (nonostante il proprietario avesse provveduto a munire l'area in questione di apposita recinzione, poi divelta da ignoti) ed in mancanza di qualsiasi motivazione circa la conseguente sussistenza dell’obbligo di smaltimento. Pres. Iannotta - Est. Allegretta - G.E.V.A. s.p.a. (avv.ti Curato e Romanelli) c. Comune di Grado (avv.ti Cavallo e Romoli) (annulla TAR Friuli Venezia Giulia, 29 settembre 2000, sentenza n. 692). CONSIGLIO DI STATO sez. V, 25 gennaio 2005 (c.c. 18 maggio 2004), sentenza n. 136 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Art. 14 D. Lgs. 22/97 - Ordinanze di rimozione e avvio a recupero dei rifiuti - Competenza - Dirigenti. Le ordinanze adottate in applicazione dell’art. 14 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, il cui 3° comma prevede la possibilità di adozione di apposita ordinanza per la rimozione e avvio al recupero di rifiuti abbandonati, sono attribuite alla competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Pres. Tosti, Est. Scano - E.C. s.r.l. (Avv.ti Sotgiu e Pintore) c. Comune di Olbia (Avv. Traina) e altri (n.c.) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 24 gennaio 2005, n. 104
Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Riutilizzazione nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo - Inapplicabilità dell’art.6, comma 1° lett. a) e b) Dlgv. 22/97 - Periculum in mora ravvisato in fase investigativa - Decreto di sequestro preventivo - Legittimità - Fattispecie: attività di cartiera con produzione di rifiuti non regolarmente trattati o di scarichi non autorizzati. In tema di gestione dei rifiuti, la disciplina di cui all’art.14 comma 2° lett. a) e b) DL 138/02 statuisce l’inapplicabilità dell’art.6, comma 1° lett. a) e b) Dlgv. 22/97 per i beni o sostanze e materiali residuali di produzione e di consumo, se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento; oppure, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C) del Decreto legislativo n.22/97. Tuttavia, è legittima, anche in fase delle investigazioni, l’emissione del decreto di sequestro preventivo, qualora il periculum in mora venga ravvisato nella necessità di evitare l’aggravamento o il perpetuarsi delle conseguenze del reato, individuate nella produzione di altri rifiuti non regolarmente trattati o di scarichi non autorizzati, con i connessi danni all’ambiente. Pres. Onorato - Est. Gentile - Ric. Gallotti e altri (conferma Tribunale del riesame di Roma). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez III, 20/01/05 Sentenza n. 201 (vedi: sentenza per esteso)
Rifiuti - Servizio di raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti -
Controversia - Canoni, indennità e altri corrispettivi - Giurisdizione - Giudice
ordinario - Sent. Corte Cost. n. 204/2004. La domanda di accertamento del
credito vantato per lo svolgimento del servizio di raccolta e conferimento a
discarica dei rifiuti solidi urbani, concernendo la materia di “indennità,
canoni ed altri corrispettivi” inerenti il servizio pubblico, rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario, giusta sentenza della Corte Costituzionale
n. 204/2004. Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - G. s.n.c. (Avv. Siravo) c.
Comune di Cancello Arnone (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 14
gennaio 2005, n. 143
Rifiuti - Ordine di smaltimento di rifiuti abbandonati - Proprietario -
Imputabilità a titolo di dolo o colpa - Necessità - Art. 14 D. Lgs. 22/97.
L’ordine di smaltimento di rifiuti abbandonati non può essere
indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque al soggetto che ha la
disponibilità dell’area, in quanto la responsabilità del proprietario postula,
giusta il disposto normativo di cui all’art. 14 del D. Lgs. 22/97, una
imputabilità allo stesso “a titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono e/o
di deposito incontrollato di rifiuti, sicché la suddetta responsabilità sorge
esclusivamente allorché egli possa ritenersi obbligato in relazione a una sua
corresponsabilità, anche omissiva, con l’autore dell’abbandono illecito dei
rifiuti. Pres. Coraggio, Est. Carpentieri - Presidente Regione Campania Commiss.
di Governo Emer.Idrog. (Avv. Stato) c. Comune di Caivano (Avv. Sartorio) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 14 gennaio 2005, n. 114
Rifiuti - Conferimento di rifiuti
solidi urbani - Somme dovute ad altro comune - Decreto ingiuntivo - Ricorso in
opposizione - Inammissibile per difetto di giurisdizione. In tema di
conferimento dei rifiuti, è inammissibile per difetto di giurisdizione il
ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo con il quale è stato ingiunto ad un
comune di pagare le somme dovute ad altro comune per il conferimento di rifiuti
solidi urbani (Corte Cost. del 2004 n. 204). Pres. Adamo - Est. Lento Comune di
Terrasini (avv. Macchiarella) c. Comune di Giardinello (avv. Coppolino). TAR
SICILIA Sez. II, 13 gennaio 2005 sentenza n. 8
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2011
- 2010
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2009
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2008
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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)