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Legge 16 marzo 2001, n. 108

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 80)

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998"

 


Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si omette il testo della Convenzione)