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Legge 16
marzo 2001, n. 108
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2001 - Supplemento
Ordinario n. 80)
Art.
1.
1.
Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati,
fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.
Art.
2.
1.
Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto
disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.
Art.
3.
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire
1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e
2003 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitą
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
4.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si
omette il testo della Convenzione)