AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
A.I.B.: Prontuario delle Sanzioni
A cura di Fulvio Conti Guglia
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
Cagionamento d’incendio. |
Reclusione da 3 a 7 anni (Art. 423 c.p.). |
Cagionamento di un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai
forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. |
Reclusione da quattro a dieci anni. (Art. 423 bis 1° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
Se l’incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al
rimboschimento, propri o altrui è cagionato per colpa. |
Reclusione da uno a cinque anni. (Art. 423 bis 2° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis
del c.p. se dall’incendio deriva
pericolo per edifici o danno su aree protette. |
Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. Le pene previste sono aumentate della metà. (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art.
423-bis del c.p.se
dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente |
Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. Le pene previste sono aumentate (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
Cagionamento di pericolo d’incendio allo scopo di
danneggiare la cosa altrui. |
Reclusione da 6 mesi a 2 anni (Art. 424 c.p.). Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423 c.p. con pena ridotta da 1/3 alla metà. (Art. 424 c.p. modificato con L. n. 275/2000). Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis (Art. 424 c.p., comma 3, introdotto dalla L. 353\2000) |
Incendio colposo considerato al di fuori delle ipotesi previste nel
secondo comma dell’articolo 423-bis, per il, cagionamento, per colpa, di
un incendio. |
Reclusione da 1 a 5 anni (Art. 449 c.p. modificato con L. n. 275/2000). |
Omissione colposa di collocazione ovvero rimozione o
danneggiamento di apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione degli incendi. |
Reclusione fino ad 1 anno e multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (Art. 451 c.p.). |
Rifiuto del proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, in occasione
di incendi nei boschi. |
Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a L. 600.000 (R.D.L. n. 3267/1923 art. 33). |
Violazione di norme di polizia Forestale. (L. 950/1967). |
Sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 (L. 950/1967 art. 3). |
Bruciatura di stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite
dai regolamenti locali o senza il rispetto delle distanze previste (R.D. 773/1931 T.U.P.S. art.59). |
Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (R.D. n. 773/1931 T.U.P.S. art. 17 bis 1). |
Violazione del divieto di mutare per quindici anni
la destinazione urbanistica di aree boscate o pascoli percorsi dal fuoco,
rispetto alla destinazione preesistente all'incendio; violazione del divieto
per dieci anni di realizzare edifici, strutture ed infrastrutture finalizzati
ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono altresì vietate per
cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute
con risorse finanziarie pubbliche. |
Demolizione delle opere realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie dall’incendio e ripristino dei luoghi a spese del responsabile. (Art. 10, comma 4 L. n. 353\2000). Ferme restando le conseguenze penali ed amministrative. |
Mancata indicazione del
vincolo di immutabilità di destinazione urbanistica negli atti (stipulati
entro quindici anni dall'incendio) di compravendita di aree ed
immobili situati in zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco.
|
Nullità dell'atto (Art. 10, comma 1 L. n. 353\2000). |
Violazione del divieto
di pascolo per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse
dal fuoco. |
Sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a L. 60.000 e non superiore a L. 120.000 (Art. 10 comma 3 L. n. 353\2000). |
Violazione del divieto
di caccia per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse
dal fuoco. |
Sanzione amministrativa non inferiore a L. 400.000 e non superiore a L. 800.000 (Art. 10 comma 3 L. n. 353\2000). |
Violazione del divieto,
nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di compiere tutte
le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di un incendio.
|
Sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso che il
responsabile appartengano alle categorie individuate dall'art. 7 c. 3 e 6
della L. n. 353\2000. Nel caso che il responsabile sia esercente
di attività turistiche, oltre alla sanzione è disposta la revoca della
licenza, autorizzazione, o provvedimento amministrativo che consente
l'esercizio dell'attività. (art. 10, commi 5, 6,7 L. n. 353\2000)
|
In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18 della L. n.349\1986, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al suolo. (art. 10, comma 8 L. n. 353\2000).
|
|
Normativa regione siciliana in attesa dell'adeguamento alla Legge quadro. |
|
Violazione del divieto di pascolo per 5 anni
nelle zone boscate percorse da incendi (L.R.S. n.
16/96). |
Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro in cui siano state compiute azioni vietate (L.R.S. 16\96 art. 37). |
Omissione da parte di Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato S.p.A., aziende esercenti le
ferrovie in concessione, Società di gestione delle autostrade, A.N.A.S. e province
regionali della pulizia di banchine e scarpate delle vie di comunicazione
di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
(L.R.S. 16/96). |
Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 per ogni 100 metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi. (L.R.S. 16/96 art. 42). |
Violazione dei regolamenti comunali sui fuochi
controllati in agricoltura (LRS n. 16/96). |
Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 per ogni ettaro o ogni frazione di ettaro incendiato (L.R.S. n. 16/96 art. 40). |
Praticare l'esercizio
venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei
terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da
incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente. (L.R.S. 33/1997, art 21 lett.
i). |
Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000. (L.R.S. 33/1997 art 32 p.8). |
www.AmbienteDiritto.it