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Strumenti di programmazione negoziata: gli accordi di programma come strumento di finanziamento per gli interventi di bonifica°.
VALERIO SAVOIA*
Abstract
The new strategy for the development and the occupation is represented
from the “negotiated programming”, a complex of instruments inspires you to an
only philosophy of finalized participation to promote and to value the processes
of development of the Country. It consists in ulterior introduced criteria of
participation from the legislator beside the traditional instruments of economic
politics, to the aim to coordinate the action of the State and the powers that
influence in the development processes, and to join together the varieties of
interests that act to various territorial scale.
The present job is taken care of the instruments of negotiated programming
employs to you from the public Administrations, in particular comes dealt the
topic of the Agreements of Program, uses you like instrument of financing for
the participations of reclamation.
Leaving from one more general classification than such normative instruments all
are analyzed make that they lead to the realization of the Agreement of Program
and also the successes to you implementations to you.
Key words: Negotiated programming; Institutional understanding of
program; Agreement of Program Picture; Agreement of Program; Convention.
INDICE
INTRODUZIONE
§ 1 LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
§ 2 STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
§ 3 L’INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
§ 4 L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
4.1. L’APQ COME STRUMENTO ATTUATIVO DELL’IIP
4.2. ISTRUTTORIA E STIPULA DELL’ ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
4.3. LE SEZIONI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
4.4. IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELL’INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA E
DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO
4.5. IL PROCESSO, I SOGGETTI E GLI STRUMENTI DEL MONITORAGGIO
4.6. I CONTENUTI INFORMATIVI DEL MONITORAGGIO
§ 5 STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
§ 6 GLI ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
§ 7 L’ACCORDO DI PROGRAMMA
7.1. LA NORMA
7.2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELL’ART. 34 DEL D. LGS. N.
267/2000
7.3. IL PROCEDIMENTO PER LA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
7.4. NATURA GIURIDICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA:PROFILI E TUTELA GIURISDIZIONALE
§ 8 LE CONVENZIONI. DIFFERENZA CON L’ACCORDO DI PROGRAMMA
§ 9 LA RIFORMA DELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA
9.1 I PRINCIPALI ASPETTI DELLA RIFORMA DELLE IIP: LE INNOVAZIONI INTRODOTTE
§ 10 CASI PARTICOLARI DI “ACCORDO DI PROGRAMMA”
10.1. ACCORDI DI PROGRAMMA IN MATERIA DI AREE EX ESTRATTIVE MINERARIE
10.2. ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA BONIFICA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO
DI INTERESSE NAZIONALE DI CASALE MONFERRATO
§ 11 FINANZIAMENTI IN MATERIA DI AMIANTO
INTRODUZIONE
Il presente lavoro si occuperà degli strumenti di programmazione negoziata
impiegati dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare verrà trattato il tema
degli Accordi di Programma, utilizzati come strumento di finanziamento per gli
interventi di bonifica.
Partendo da una più generale classificazione di tali strumenti normativi,
saranno analizzate tutte le fasi che conducono alla realizzazione dell’Accordo
di Programma ed anche i successivi adempimenti.
Si farà, infine, riferimento all’applicazione dell’Accordo di Programma per la
bonifica ed il ripristino ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Casale
Monferrato.
Tale lavoro rappresenta un quadro parziale delle attività svolte dal redattore
durante lo stage conclusivo del Master MEMA, edizione 2006/2007, svolto nella
sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
presso la Direzione per la Qualità della Vita, nella divisione che cura la parte
amministrativa della redazione degli Accordi di Programma.
Oltre alle predette attività, lo studente ha approfondito, in particolare, il
tema del finanziamento degli interventi di bonifica sui 54 Siti di Interesse
Nazionale, analizzato la sezione dedicata al procedimento amministrativo in
materia di bonifiche all’interno del Decreto Legislativo n. 152/2006 ed
esaminato le tematiche legate al danno ambientale.
Lo stage ha fornito, inoltre, la possibilità di prendere parte a numerose
Conferenze dei Servizi, nonché di partecipare alla realizzazione del III Atto
Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e
la Regione Lazio, stipulato per finanziare gli interventi di bonifica delle
discariche sottoposte a procedura di infrazione comunitaria e comprese
all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Frosinone.
§ 1 LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
La nuova strategia per lo sviluppo e l’occupazione è rappresentata dalla “programmazione
negoziata”, un complesso di strumenti ispirati ad un’unica filosofia di
intervento finalizzata a promuovere e valorizzare i processi di sviluppo del
Paese. Essa consiste in ulteriori criteri di intervento introdotti dal
legislatore accanto ai tradizionali strumenti di politica economica, al fine di
coordinare l’azione dello Stato e dei poteri che influiscono nei processi di
sviluppo, e di raccordare le molteplicità di interessi che agiscono a diversa
scala territoriale. Il suo obiettivo primario è quello di creare le condizioni
favorevoli per lo sviluppo economico ed occupazionale.
L’inquadramento storico e istituzionale è fondamentale per trattare il tema
della “programmazione negoziata”.
Fino agli anni ottanta, lo Stato veniva descritto come “Ente originario”
nel quale si riconoscevano sfere di autonomia relative ad Enti, quali le
Regioni, le Province ed i Comuni. Il modello istituzionale era
rappresentato come una realtà gerarchica in cui lo Stato stabiliva le regole,
prendeva le decisioni, assumeva le delibere di Governo, dava istruzioni su come
attuarle, definiva i programmi, distribuiva le risorse e stabiliva gli obiettivi
per cui dovevano essere impiegate le stesse risorse. Prima di tutto veniva,
dunque, lo Stato attorno al quale ruotavano i sottostanti livelli di
amministrazione regionali e locali. Tale impostazione di tipo gerarchico era in
linea con il sistema delle fonti giuridiche che prevedono tre livelli
gerarchici:
I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di
revisione costituzionale);
II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie ( leggi, decreti legge
e decreti legislativi, leggi regionali);
III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del
governo, degli enti locali).
Agli inizi degli anni novanta sono avvenuti molti cambiamenti sul piano
politico, sociale e istituzionale che hanno portato all’affermarsi della
politica del federalismo, all’aumento delle capacità politiche e di governo
delle realtà locali, all’affermarsi delle istituzioni rappresentative dei
territori regionali e locali. Nella seconda metà degli anni ‘90 vengono emanate
le leggi Bassanini, fino ad arrivare, alla fine del 2001, alla legge
costituzionale n. 3, che ha approvato la riforma del titolo V della
Costituzione.
In questo contesto nasce l’idea della “programmazione negoziata”che si
sviluppa nel corso degli anni novanta.
Il testo vigente del Titolo V ( Le Regioni, le Province, i Comuni),
articolo 114 della Costituzione italiana risulta essere una sintesi della
nuova architettura istituzionale e di governo:
“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi dalla Costituzione”.
Si tratta di una questione nodale per capire gli scenari sul tema degli
Accordi di Programma Quadro. Da questo articolo si evince che la Repubblica
Italiana è la risultante della coesistenza di vari soggetti politici: lo Stato,
le Regioni e i Comuni.
Ciascuno di questi soggetti, infatti, è strutturato in questo sistema in modo
tale che sia rappresentativo di una parte della popolazione anche se nella
realtà lo Stato detiene la funzione costituzionale e dunque le regole
fondamentali; il Governo ha una competenza estesa su tutto il territorio
nazionale; la sovranità continua ad essere incardinata nel Parlamento, con tutto
ciò che questo comporta dal punto di vista della capacità politica e
decisionale.
Questa spinta a far emergere le realtà locali fa cambiare completamente il modo
con il quale questi livelli di governo si relazionano fra di loro.
Quando lo scenario era tendenzialmente gerarchico le relazioni tra i livelli di
governo, regionali e subregionali, si consideravano subordinati agli indirizzi
politici nazionali. Passando, invece, da uno schema gerarchico ad uno paritario,
dal punto di vista giuridico e politico è subentrata un’altra disciplina delle
relazioni tra gli enti.
Ha trovato applicazione quel principio di “leale collaborazione” che individua
lo strumento necessario di tipo giuridico nella forma dell’Accordo. L’Accordo è,
infatti, una modalità tecnica di condivisione e di definizione delle regole,
oltre che delle decisioni programmatorie e di attuazione, tipiche delle forme di
governo tendenzialmente federaliste o, comunque con livelli di governo locale
fortemente autonomi dal punto di vista politico. Da qui si deve partire quando
si parla degli strumenti della programmazione negoziata.
In questo scenario storico e politico va considerata anche l’Unione Europea, con
il suo peso nella politica del nostro Paese e soprattutto nelle Regioni
meridionali e nelle aree in ritardo di sviluppo, visto che fornisce in questo
momento storico la gran parte delle risorse di investimento per sviluppo
programmabili ad opera degli Enti locali, ovvero i Fondi Strutturali.
Nasce in questo scenario l’esigenza di dare una regola al principio di reale
collaborazione negli investimenti.
§ 2 STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
L’articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
costituisce la fonte giuridica della programmazione negoziata.
Tale norma, al fine di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità
di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse,
nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, istituisce i seguenti
strumenti di “programmazione negoziata”:
1) l’Intesa Istituzionale di Programma (di cui parleremo diffusamente più
avanti);
2) l’ Accordo di Programma Quadro (di cui parleremo diffusamente più
avanti);
3) il Patto Territoriale: ovvero l’Accordo, promosso da enti locali,
parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati relativo all’attuazione di
un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione
dello sviluppo locale. Questo Accordo è il risultato della concertazione e tocca
in maniera trasversale diversi segmenti socio-economici, con un’attenzione
costante ai bisogni ed alle esigenze delle parti interessate;
4) il Contratto di Programma: un contratto stipulato tra amministrazione
statale, grandi imprese, consorzi di piccole imprese, e rappresentanze di
distretti industriali, per la realizzazione di iniziative atte a generare
significative ricadute occupazionali, anche riferibili ad attività di ricerca e
di servizio a gestione consortile;
5) il Contratto d’area: è uno strumento operativo concordato tra
amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, ed eventuali altri soggetti interessati per realizzare azioni
finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare nuova occupazione in territori
circoscritti. Le sue finalità prioritarie consistono quindi nella realizzazione
di un ambiente
economico favorevole ad attirare iniziative imprenditoriali, e nella creazione
di nuova occupazione mediante lo stimolo agli investimenti.
Tutti questi strumenti implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a
carico delle amministrazioni statali e degli Enti pubblici territoriali.
La delibera CIPE del 21 marzo del 1997 ha dettato la disciplina di
dettaglio delle Intese Istituzionali di Programma, dei Patti Territoriali, dei
Contratti d'Area e dei Contratti di Programma, definendone finalità, oggetto,
soggetti coinvolti, modalità attuative e di finanziamento.
Questi strumenti sono applicabili in tutto il territorio nazionale e non solo
nelle aree sottoutilizzate. Solo a queste ultime, tuttavia, sono
destinati i fondi assegnati dal CIPE con proprie delibere.
Esaminiamo, in dettaglio, l’attuale disciplina della “programmazione
negoziata”, come risultante dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
dalla Delibera CIPE del 21 marzo 1997, in particolare l’Intesa
Istituzionale di Programma e l’Accordo di Programma Quadro.
§ 3 L’INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
L’articolo 2, comma 203, lettera a) della legge finanziaria n. 662 del
1996 definisce la Programmazione negoziata come “la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico
competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di
interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attività di competenza”.
La lettera b) del medesimo articolo esplicita la definizione dell’Intesa
Istituzionale di Programma, come “l’accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a
collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse
finanziarie disponibili, dei soggetti interessati, delle procedure
amministrative occorrenti per la realizzazione di un piano pluriennale di
interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli
interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello
Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici,
anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure o le
modalità previste all’art. 8 del DPR n. 367 del 1994”.
L’articolo 1.1 della suddetta delibera CIPE del 21 marzo 1997 fissa le
seguenti regole: “L’Intesa costituisce lo strumento con il quale sono
stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o
provincia autonoma gli obiettivi da conseguire e i settori nei quali è
indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti. Essa rappresenta
l’ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e giunta di ciascuna
Regione o Provincia Autonoma per favorire lo sviluppo, in coerenza con la
prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista.
Oggetto dell’Intesa è la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un
piano pluriennale di interventi di interesse comune e funzionalmente collegati
da realizzarsi nel territorio della singola Regione o Provincia Autonoma e nel
quadro della programmazione statale e regionale”.
Da questa disciplina ne deriva che l’Intesa è uno strumento che riguarda gli
esecutivi dello Stato e delle Regioni o delle Province Autonome. L’Intesa
riguarda, quindi, il Governo e le Giunte, questi sono i soggetti indicati
espressamente.
Si tratta di un dialogo a livello politico tra esecutivi, tra Ministri ed
Assessori, Ministri e Presidenti di Giunte regionali, su decisioni
programmatorie.
L’Intesa Istituzionale di Programma è, dunque, un Accordo politico tra esecutivi
e rientra, dal punto di vista della disciplina, tra gli atti di indirizzo
politico amministrativo, di cui agli articoli 3 e 14 del Decreto Legislativo
n. 165 del 2001. L’Intesa è un atto di orientamento, è un atto di
macro-programmazione, un atto di strategia e di indirizzo politico
amministrativo.
In pratica l’Intesa, che segue uno schema generale predefinito approvato
dalla Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 9 ottobre 1997 è
adattato di volta in volta alle singole specificità regionali. Essa è costituita
da:
a) un articolato;
b) un Allegato Tecnico all’Intesa Istituzionale di Programma.
Ciascuna Intesa è definita sulla base di un processo lungo e complesso di
concertazione e codecisione da parte dello Stato e della Regione, all’interno
del quale viene concordata la strategia di sviluppo regionale, che deve
individuare:
• gli obiettivi;
• le priorità, ovvero i settori nei quali è indispensabile l’azione congiunta;
• gli specifici Accordi di Programma Quadro - precisandone criteri, tempi e modi
per la sottoscrizione - attraverso i quali attuare
• i programmi d’intervento necessari a conseguire gli obiettivi
concordati;
• le risorse finanziarie disponibili;
• la previsione delle modalità di verifica periodica e di aggiornamento degli
obiettivi generali e degli strumenti attuativi (APQ).
Nella fase attuativa, il governo dell’Intesa è affidato a due appositi
organismi:
1) il Comitato istituzionale di gestione (CIG), rappresentativo del
livello politico, cui partecipano i Ministri o Sottosegretari e i rappresentanti
della Giunta regionale o della Provincia Autonoma, con il compito di governare i
processi;
2) il Comitato paritetico di attuazione (CPA), rappresentativo del
livello amministrativo, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni
interessate, con il compito di vigilare sul corretto svolgersi delle attività.
L’Intesa deve essere approvata dal CIPE, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, prima della sua sottoscrizione da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Presidente della Giunta regionale o della
Provincia Autonoma.
Dal 3 marzo 1999, data di sottoscrizione delle prime tre Intese Istituzionali di
Programma stipulate tra il Governo e le Regioni Lombardia, Toscana e Umbria, la
fase della stipula delle ulteriori intese con le restanti Regioni si è conclusa
nel primo semestre 2001.
Le Intese vengono finanziate annualmente con risorse del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS) determinate annualmente con le autorizzazioni iscritte
nella tabella D della legge finanziaria annuale, e successivamente ripartite tra
tutte le Regioni e Province Autonome con le apposite delibere del CIPE. Sono
“risorse aggiuntive”, complementari a quelle ordinarie, finalizzate al
riequilibrio economico e sociale di territori che presentano divari strutturali.
In questa prospettiva, le Intese costituiscono lo strumento di programmazione
delle risorse aggiuntive nazionali per la politica di sviluppo regionale.
§ 4 L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
4.1. L’APQ COME STRUMENTO ATTUATIVO DELL’IIP
Una particolare attenzione va posta all’Accordo di Programma Quadro
che rappresenta lo strumento attuativo dell’Intesa Istituzionale di Programma.
Come indicato all’articolo 2, comma 203, lettera c) della legge n. 662/1996,
l’Accordo di Programma Quadro (APQ) definisce un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati previsto nell’ambito
di una Intesa Istituzionale di Programma (IIP).
L’Accordo è stipulato tra Amministrazioni centrali, Regioni, Province Autonome
ed Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati interessati.
La normativa citata prevede che l’APQ debba indicare:
1. le attività e gli interventi da realizzare;
2. i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed interventi;
3. gli eventuali Accordi di Programma ai sensi dell’articolo 34 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
4. le eventuali Conferenze di Servizi o Convenzioni necessarie per l’attuazione
dell’Accordo;
5. gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi, o inadempienze;
6. i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti
partecipanti all’Accordo;
7. le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a
valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti
privati;
8. le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei
risultati.
Le disposizioni della norma sopra citata sono state recepite da uno schema tipo
di APQ definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione
con le Regioni.
Al fine di fornire elementi utili all’approfondimento degli APQ, da una parte
illustreremo i principali passaggi dell’istruttoria dell’Accordo e le
caratteristiche delle diverse sezioni dell’atto, dall’altra i contenuti
dell’attività di monitoraggio.
4.2. ISTRUTTORIA E STIPULA DELL’ ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Le principali fasi dell’istruttoria, tra loro temporalmente sovrapposte,
concernono:
1. l’analisi del programma di interventi;
2. l’analisi delle amministrazioni coinvolte;
3. l’analisi delle risorse finanziarie e delle schede-intervento.
1) La prima fase ha come finalità l’esame della proposta della Regione
riguardo agli obiettivi dell’Accordo e all’insieme degli interventi che si
intendono realizzare.
Una prima verifica riguarda la coerenza della proposta con quanto definito in
sede di Intesa Istituzionale di Programma, ovvero circa la previsione o meno
dell’indicazione dello stipulando APQ nell’Intesa medesima.
Tuttavia, recenti delibere CIPE consentono alle Regioni di scegliere in piena
autonomia, indipendentemente dalla previsione nell’ambito della precedente
IIP, i settori d’intervento relativi ai progetti da finanziare.
Una seconda verifica riguarda l’esame delle finalità dell’Accordo, in
particolare gli obiettivi da perseguire, il contributo dei singoli interventi al
raggiungimento degli stessi obiettivi e la loro coerenza con gli atti di
programmazione e le normative comunitarie, nazionali e regionali, ovvero con
precedenti finanziamenti pubblici.
In questa parte dell’istruttoria si intende assicurare che il programma di
interventi da finanziare sia in linea e quindi contribuisca positivamente
alla programmazione di settore di livello superiore e che allo stesso tempo
siano chiaramente definiti i suoi obiettivi.
E’ necessario, infatti, verificare che gli interventi da inserire nell’APQ siano
stati individuati nel rispetto della coerenza programmatica: per ogni
Amministrazione centrale e regionale la coerenza programmatica è stabilita
facendo riferimento ai criteri specificati nei propri Programmi operativi
comunitari, nazionali e regionali, o nei propri DOCUP (Documento Unico di
Programmazione), con un rafforzamento, per quanto riguarda la coerenza
programmatica, della rilevanza dei criteri generali comunitari aggiornati a
seguito della revisione di metà percorso del ciclo di programmazione comunitario
2000-2006. Ogni Amministrazione avrà la flessibilità di discostarsi, su
specifiche questioni, da tali criteri, dandone chiara motivazione, purché, se
Autonomie regionali, in coerenza con la propria programmazione regionale.
2) La seconda fase ha come finalità l’individuazione dei soggetti
interessati che parteciperanno alla definizione e alla stipula dell’Accordo
(Ministero dell’Economia e delle Finanze - Servizio per le Politiche di Sviluppo
Territoriale - istituzionalmente competente in materia di IIP e APQ; Regione
interessata; Amministrazioni Centrali di Settore, Enti a carattere nazionale o
regionale, ecc.). Occorre definire innanzitutto le tematiche affrontate
dall’Accordo e conseguentemente identificare gli Uffici nazionali e locali
competenti in materia di programmazione e di attuazione degli interventi in quel
determinato settore.
3) La terza fase ha come finalità la verifica delle risorse finanziarie
relativamente:
• alla provenienza (statale, regionale, Enti locali o privati);
• alla fonte normativa di finanziamento;
• all’ammontare, per importo ed anno di competenza.
Questa analisi finanziaria è importante soprattutto per gli APQ riguardanti le
Regioni del Centro Nord (non rientranti nell’obiettivo 1), considerato che per
quelle solo una parte del territorio è “area sottoutilizzata” e pertanto è
quindi necessario verificare che le risorse CIPE siano destinate a finanziare
interventi ricadenti nelle predette aree.
I dati relativi alla fonte di finanziamento debbono trovare corrispondenza
con quelli risultanti dalle “schede-intervento” allegate all’Accordo, al
fine di verificare che l’ammontare complessivo delle risorse lì indicate - per
importo e fonte - sia coerente con quanto riportato nel testo dell’Accordo e che
la disponibilità (competenza) per anno dei finanziamenti sia compatibile con la
complessiva distribuzione annuale del costo degli interventi.
Al termine dell’istruttoria viene attivata la procedura di firma
dell’Accordo, con la convocazione dei rappresentanti dei soggetti interessati.
4.3. LE SEZIONI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Così come in molteplici atti amministrativi, e come riscontrabile
nell’esempio riportato nell’allegato 1 e relativo al settore delle bonifiche,
l’Accordo è introdotto da una sezione “premesse”, nella quale vengono
riportati:
• i principali riferimenti normativi, tra i quali quelli concernenti la
programmazione negoziata, le delibere CIPE di finanziamento di interventi
infrastrutturali in aree sottoutilizzate, gli atti di approvazione dell’Intesa
Istituzionale di Programma;
• la legislazione di settore, a livello comunitario, nazionale e regionale;
• gli atti programmatori di settore a carattere nazionale e regionale, che
costituiscono il quadro di riferimento per il programma di interventi finanziati
con l’Accordo.
Segue l’articolato dell’Accordo, suddiviso in 3 sezioni
principali.
Nella prima sezione vengono sinteticamente illustrati gli obiettivi del
programma di interventi finanziato con l’Accordo e le sue caratteristiche,
elementi che verranno successivamente approfonditi nella Relazione tecnica.
Vengono normalmente inseriti anche riferimenti alla coerenza del programma con
la programmazione comunitaria e regionale di settore e ad eventuali successivi
Accordi che si prevedono di stipulare tra Amministrazione regionale ed Enti
pubblici e privati coinvolti nell’attuazione dell’Accordo.
Nella seconda sezione vengono trattati gli aspetti finanziari. In
corrispondenza con le analisi descritte nel precedente paragrafo, vengono qui
riportati i dati relativi alla copertura finanziaria (per fonte di
finanziamento, importo ed anno di competenza) specificando, nel caso di
contributi assentiti da parte di amministrazioni centrali – ma non riferiti a
delibere CIPE – anche gli estremi dell’unità previsionale di base. Vengono
inoltre trattati gli aspetti relativi al trasferimento delle somme dalle
amministrazioni centrali a quella regionale e l’eventuale impegno della Regione
a garantire i finanziamenti provenienti da amministrazioni locali non firmatarie
dell’Accordo.
Nella terza ed ultima sezione, che comprende i restanti articoli,
vengono:
• regolati gli impegni ed i rapporti tra i soggetti che stipulano l’Accordo;
• individuati il Responsabile dell’Accordo ed i responsabili di interventi e
definiti i loro compiti;
• precisate le disposizioni generali, relative ad eventuali modifiche dell’atto,
alla successiva adesione di altri soggetti ed agli altri atti da effettuare a
conclusione dell’Accordo.
Infine, tra i documenti normalmente allegati all’Accordo c’è una Relazione
tecnica nella quale, come precedentemente illustrato, vengono rappresentate le
caratteristiche del programma di interventi.
In dettaglio, nella Relazione vengono descritte:
• la finalità e la strategia del programma di interventi;
• la sua coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale di
settore;
• le caratteristiche dei singoli interventi, dal punto di vista tecnico e
finanziario.
4.4. IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELL’INTESA ISTITUZIONALE DI
PROGRAMMA E DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO
L’ attività di monitoraggio, prevista con cadenza semestrale in tutte le
IIP ed APQ sottoscritti, è parte integrante del processo di attuazione delle
Intese e degli Accordi attuativi delle stesse. La centralità di questa attività
emerge sotto due differenti profili:
• la verifica in itinere del processo dello stato di attuazione degli
interventi;
• la definizione di eventuali azioni di rimodulazione e di integrazione
finalizzate a superare ostacoli attuativi ed a garantire il perseguimento degli
obiettivi generali dell’Intesa e dell’Accordo.
L’attività di monitoraggio si configura come un processo condiviso tra le parti
sottoscrittici, coordinato e “gestito”:
- a livello di singolo APQ, dal Soggetto Responsabile dell’attuazione
dell’Accordo (comunemente un Dirigente Generale dell’Amministrazione
Regionale o un comitato composto da rappresentanti dei soggetti sottoscrittori);
- a livello complessivo di Intesa dai Comitati preposti al governo dell’Intesa:
il Comitato Paritetico di Attuazione (CPA) e il Comitato
Istituzionale di Gestione (CIG).
4.5. IL PROCESSO, I SOGGETTI E GLI STRUMENTI DEL MONITORAGGIO
Come è stato sopra accennato, l’attività di monitoraggio dell’attuazione
degli Accordi viene svolta con cadenza semestrale, a Giugno ed a Dicembre di
ciascun anno solare.
I Comitati di Governo dell’Intesa si riuniscono anch’essi con cadenza
semestrale.
Pertanto il processo di monitoraggio si configura come un processo a due
livelli:
1. a livello di singolo Accordo, viene verificato lo stato di attuazione
procedurale, fisica e finanziaria degli interventi inclusi nei singoli
programmi nonché lo stato di avanzamento e l’individuazione di eventuali
criticità della realizzazione degli interventi;
2. a livello d’Intesa, si procede alla verifica complessiva
dell’avanzamento del programma di sviluppo.
Pertanto il monitoraggio dell’Intesa si basa sui monitoraggi dei singoli
Accordi.
Il supporto documentale al monitoraggio del singolo APQ e dell’Intesa, è
costituito da tre elementi:
1. le schede-intervento- compilate e aggiornate con cadenza semestrale;
2. la relazione di monitoraggio predisposta dal Soggetto responsabile
dell’Accordo;
3. i rapporti semestrali sullo stato di attuazione dell’Intesa
predisposti dal Comitato Paritetico di Attuazione per il Comitato Istituzionale
di Gestione.
La delibera CIPE n. 44 del 25 maggio 2000, allo scopo di uniformare la
procedura e la metodologia di rilevazione delle informazioni, ha disposto che ”tutti
gli interventi compresi negli Accordi di Programma Quadro attuativi di Intese
Istituzionali di Programma stipulate tra il Governo, le Regioni, le Province
Autonome, sottoscritti ai sensi dell’articolo 2 , comma 203, lettera c) della
legge 23 dicembre 1996, n.662, devono essere inseriti e gestiti tramite
l’applicazione informatica ……… che, utilizzando INTERNET come rete di
trasmissione, è accessibile, in modalità controllata tramite password, a tutti i
soggetti utilizzatori secondo le rispettive competenze”.
Alla delibera è stato allegato uno schema standard di scheda di rilevazione.
Le schede-intervento vengono predisposte per ciascun intervento
alla stipula dell’Accordo ed allegate allo stesso. Le
schede vengono poi aggiornate, con cadenza semestrale, dal Responsabile
d’intervento (si veda l’articolo 10 dello schema di APQ) e trasmesse al
responsabile dell’Accordo.
In sede di monitoraggio assieme alla scheda viene trasmessa una relazione
esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le
azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo,
finanziario o tecnico alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle
relative azioni correttive.
Il Soggetto Responsabile dell’Accordo coordina il processo di
monitoraggio sopra descritto e presenta al Comitato Paritetico di Attuazione una
relazione semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo evidenziando i
risultati e le azioni di verifica svolte.
Al Comitato Paritetico di Attuazione compete poi la predisposizione di un
rapporto semestrale sullo stato di attuazione dell’Intesa.
Le informazioni fornite dalle schede-intervento costituiscono un banca dati
estremamente ricca di contenuti: è infatti possibile, per ciascun singolo
intervento ed a livello di singolo Accordo o di Intesa, avere i dati riguardanti
le caratteristiche strutturali degli interventi, i cronoprogrammi ed i piani
finanziari ed economici che determinano il profilo programmatico di spesa,
verificando, con cadenza semestrale, la capacità dei soggetti attuatori di
mantenere gli impegni programmatici assunti (verifica degli impegni
programmatici).
L’elaborazione dei dati consente inoltre di confrontare tale profilo
programmatico con le informazioni sulla dinamica attuativa e finanziaria
dell’intervento, raffrontando il profilo di spesa con le rilevazioni sui costi
realizzati e su impegni, pagamenti e stato di avanzamento lavori (SAL)
(coerenza del profilo programmatico con l’attuazione procedurale, fisica e
finanziaria, confrontando costi, impegni, pagamenti e S.A.L.).
L’analisi delle informazioni consente inoltre ai soggetti sottoscrittori degli
Accordi, responsabili delle risorse finanziarie, di programmare i trasferimenti
delle stesse ai soggetti attuatori degli interventi, al fine di alimentare
coerentemente con il profilo programmatico le risorse necessarie all’attuazione.
Inoltre il monitoraggio consente l’attività di eventuale rimodulazione
dei programmi di intervento, allo scopo di accelerare la spesa e consentire nei
tempi programmati il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo condivisi.
Nella relazione del Soggetto Responsabile dell’Accordo vengono infatti
individuati i progetti non attivabili o non completabili e conseguentemente
dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini
dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca
e/o rimodulazione degli interventi.
Al Comitato Paritetico di Attuazione dell’Intesa compete poi di corredare
i rapporti semestrali, ove necessario, delle proposte in ordine alle iniziative
e misure idonee per la celere e completa realizzazione degli interventi compresi
nel programma triennale, ovvero in ordine alla revoca dei finanziamenti
assegnati e alla riprogrammazione degli interventi.
Al Comitato Istituzionale di Gestione compete in ultimo l’adozione delle
iniziative e dei provvedimenti idonei a garantire la celere e completa
realizzazione degli interventi, nonché la possibile riprogrammazione e
riallocazione delle risorse, sulla base delle proposte avanzate dal CPA.
4.6. I CONTENUTI INFORMATIVI DEL MONITORAGGIO
Come si può desumere dalla precedente descrizione del processo e dalla
lettura dell’esempio allegato (2), la scheda per il monitoraggio è composta da
differenti sezioni:
1. i dati identificativi dell’intervento;
2. il profilo temporale dei costi di realizzazione dell’intervento e
la loro quantificazione complessiva;
3. le fonti di copertura del costo di realizzazione, articolate per anno
di esercizio;
4. il cronoprogramma procedurale, che descrive il profilo temporale delle
attività amministrative propedeutiche all’esecuzione dell’intervento, le
attività di progettazione previste e i tempi dell’esecuzione dell’intervento
stesso;
5. i dati di realizzazione, che descrivono sinteticamente l’avanzamento
dell’intervento;
6. i dati di avanzamento contabile che descrivono i livelli raggiunti di
impegni, pagamenti, Stato di Avanzamento Lavori e le eventuali economie
realizzate.
Ad ogni monitoraggio, a seguito dell’aggiornamento delle informazioni, viene
proposto automaticamente dal sistema un scheda contenete, per le sezioni 2-3-4
il raffronto tra i dati originari e i dati dell’ultimo monitoraggio, la
sezione 1 è evidentemente immutabile, per le sezioni 5 e 6
vengono fornite le informazioni aggiornate.
Parallelamente alle schede i Soggetti responsabili dell’Accordo devono redigere
uno schema tipo di relazione di monitoraggio, al fine di uniformare la
metodologia di istruttoria e rendere più agevole ed efficace l’attività di
verifica e di eventuale riprogrammazione.
Lo schema tipo si articola in 3 sezioni principali:
• quadro analitico generale sull’andamento dell’Accordo di Programma Quadro;
• legenda degli interventi compresi nell’Accordo;
• quadro dei nuovi interventi.
La prima sezione è destinata alla descrizione dello stato di attuazione
complessivo dell’Accordo, corredato da informazioni relative al grado di
utilizzo degli input finanziari ed alle principali variazioni dei tempi e dei
costi programmati. Il contesto programmatico viene inoltre descritto
sinteticamente in questa sezione, al fine di evidenziare fattori esterni di
contesto emersi o prospettici, in grado di influenzare i processo di attuazione
nel suo complesso.
La sezione è dedicata ai singoli interventi programmati dall’accordo, mira a
fornire una visione sintetica delle principali variazioni nei tempi e nei costi
di attuazione e dello stato di avanzamento della stessa, illustrando
sinteticamente i fattori determinanti delle principali criticità evidenziate. Il
quadro dei costi e delle coperture finanziarie del programma viene poi
confrontato tra la versione iniziale e quella relativa al monitoraggio al fine
di evidenziare gli scostamenti. Le tabelle illustrative vengono estratte dalla
banca dati condivisa in cui sono implementate le schede intervento. Le schede
stesse vengono allegate alla relazione di monitoraggio. La sezione conclusiva
contiene gli elementi descrittivi necessari per le programmazione di ulteriori
interventi, in presenza di economie o di risorse aggiuntive. Tale sezione
presenta gli elementi del risultato meramente ricognitivo effettuato dal
Responsabile dell’Accordo, restando la competenza di proporre le eventuali
riprogrammazioni ai Comitati di Governo dell’Intesa e dei soggetti firmatari
dell’Accordo tramite la sottoscrizione dei necessari Atti Integrativi.
§ 5 STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Negli ultimi anni è emersa in modo chiaro la tendenza del legislatore a
favorire la semplificazione dell’attività amministrativa attraverso mezzi idonei
a snellire le procedure di adozione di provvedimenti amministrativi.
Il legislatore, infatti, ha previsto strumenti di accelerazione sia della fase
istruttoria che di quella decisoria dell’azione amministrativa. Si pensi nel
primo caso alla figura della Conferenza di Servizi istruttoria prevista dall’art.
14, comma 2 della legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed
integrazioni, finalizzata a rendere più agevole l’acquisizione di interessi
pubblici coinvolti dal provvedimento amministrativo con riferimento alla fase
decisoria.
Per riassumere il quadro normativo concernente gli strumenti volti a dar vita a
forme di collaborazione tra i diversi apparati coinvolti dal procedimento
rammentiamo, di seguito:
1) la disposizione contenuta nell’art. 15 della legge n. 241/90 e sue successive
modifiche ed integrazioni, che testualmente recita: ”Le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro Accordi per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
2) Altra ipotesi particolare di Accordo di programma è quello previsto
dall’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U. sugli Enti locali).
3) Altro strumento di coordinamento dell’azione amministrativa è la
convenzione prevista dall’art. 30 del sopra cito testo unico.
Esaminiamo, ai fini di completezza, gli istituti sopra citati al fine di
coglierne i tratti comuni e differenziali.
§ 6 GLI ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del sopra citato decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico
sugli enti locali) e della legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed
integrazioni, la possibilità di ricorso da parte della Pubblica Amministrazione
allo strumento convenzionale per l’esercizio delle potestà pubbliche ha ricevuto
un notevole impulso nel quadro di una più ampia prospettiva di rinnovamento
dell’azione amministrativa, tendente sia nei rapporti con i privati che tra
pubbliche amministrazioni, a rendere fungibili strumenti autoritativi con
procedure e mezzi dell’azione consensuale e negoziale.
§ 7 L’ACCORDO DI PROGRAMMA
7.1. LA NORMA
Una figura giuridica che riguarda direttamente il coordinamento
nell’esercizio di potere amministrativo è rappresentato dall’Accordo di
Programma disciplinato dall’art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 ed esteso agli appalti pubblici dell’art. 1 della legge n. 549/95.
Si ricorda che la prima sezione degli APQ riporta l’indicazione degli eventuali
Accordi di Programma da stipulare a valle, alla cui sottoscrizione non partecipa
il Dicastero dell’Economia e delle Finanze.
La predetta norma recita:
“1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo
di Programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'Accordo di Programma, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, d.p.r.
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta
giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'Accordo di Programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni .
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del governo
nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di
due o più regioni finitime, la conclusione dell'Accordo di Programma è promossa
dalla presidenza del consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la
conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in
tal caso presieduto da un rappresentante della presidenza del consiglio dei
ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato all'accordo. La presidenza del consiglio dei ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli Accordi di
Programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di
intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i
casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge.”
L’Accordo di Programma, che autorevole dottrina qualifica come contratto di
diritto pubblico, ha lo scopo di coordinare l’azione di diversi soggetti
pubblici di volta in volta coinvolti, in virtù delle loro attribuzioni
istituzionali, nella realizzazione di opere, di interventi ovvero di programmi
di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici o, comunque, di due o più tra i soggetti
predetti.
La semplificazione realizzata con l’introduzione dell’Accordo di Programma si
risolve nel consentire l’acquisizione, in un unico contesto procedurale, delle
manifestazioni di volontà, di conoscenza, di giudizio dei soggetti (Comuni,
Province, Regioni, Amministrazioni statali o altre soggettività pubbliche), il
cui intervento coordinato sia richiesto in vista del fine specifico da
raggiungere, ma non comporta alcuna alterazione delle competenze attribuite
dalla legge agli organi deputati ad esprimere in via istituzionale la volontà
delle singole Amministrazioni, i quali soli sono legittimati, in via diretta o
tramite il soggetto che li rappresenta, ad esprimere quel «consenso unanime» nel
quale si sostanzia l’accordo medesimo.
L’oggetto di tale Accordo è definito mediante il riferimento alle attribuzioni
di più soggetti pubblici nella realizzazione di «opere, di interventi ovvero di
programmi di interventi».
E’ prevista, quindi, la necessità di consenso unanime del Presidente della
Regione, della Provincia, dei Sindaci nonché delle altre amministrazioni
interessate. Infatti, la legge testualmente recita: “L’Accordo, consistente
nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia e dei sindaci e della altre amministrazioni interessate, è approvato
con atto formale del presidente della regione e del presidente della provincia o
del sindaco...”.
La norma ha voluto rendere chiaro quello che, comunque, era desumibile dal
sistema, onde evitare speculazioni sul tema: il consenso unanime deve pervenire
non solo dalle amministrazioni statali interessate ma anche della altre
amministrazioni territoriali (Regioni, Province Comuni) implicate nel
procedimento.
7.2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DELL’ART. 34 DEL D.
LGS. N. 267/2000.
La conclusione dell’Accordo è promossa dal Presidente della Regione, dal
Presidente della Provincia o dal Sindaco per “assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento”. E’ evidente l’intento del legislatore di coordinare
l’attività di più soggetti pubblici ogni qualvolta essi vengono ad interagire
per la realizzazione di un’opera o di un progetto di interesse comune. Tutto ciò
in una prospettiva di maggiore efficienza e celerità dell’azione amministrativa.
I suindicati soggetti, dotati del potere di iniziativa, possono a loro volta,
invitare i rappresentanti di altri enti locali ovvero di altre amministrazioni
interessate. L’individuazione dell’organo con competenza primaria, dotato di
potere di iniziativa, deve seguire l’interesse principale o prevalente. Quanto
alla partecipazione di soggetti privati emerge una tesi secondo cui l’organo
promotore può invitare altri soggetti, sia pubblici che privati, il cui
contributo informale apporti chiarificazioni, o comunque strumenti
collaborativi, senza rilevanza per il consenso finale.
Resta fermo che destinatari degli Accordi di Programma possono essere solo le
amministrazioni pubbliche e non soggetti privati, i quali possono essere toccati
dall’Accordo solo incidentalmente.
Ne deriva che i privati, in quanto non portatori di diritti soggettivi nascenti
dall’accordo ma di meri interessi legittimi al corretto esercizio del potere
amministrativo possono impugnare gli accordi, o meglio gli atti di approvazione
degli stessi innanzi al giudice amministrativo secondo le regole ordinarie in
tema di giurisdizione di legittimità.
Quanto all’oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D. lgs. n. 267/2000, ricordiamo
che gli Accordi possono concernere «la definizione e l’attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni o
di altre pubbliche amministrazioni».
7.3. IL PROCEDIMENTO PER LA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA.
Il procedimento per la conclusione dell’Accordo di Programma, può essere
suddiviso in 4 fasi: quella della iniziativa, quella della istruttoria,
quella conclusiva e quella integrativa dell’efficacia. L’iniziativa
compete al titolare delle attribuzioni primarie o prevalenti (Regione, Provincia
o Comune) che nella persona del proprio organo apicale (Sindaco o Presidente),
convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le altre amministrazioni
interessate. L’istruttoria si svolge mediante la acquisizione dei diversi
interessi e dei dati necessari nel corso della conferenza istruttoria. Questa
conferenza ha la funzione di accertare l’esistenza dell’interesse di ciascun
soggetto partecipante a pervenire alla stipula dell’accordo. La conferenza non
si conclude con la conclusione formale dell’accordo, ma semplicemente con
l’espressione del consenso unanime di tutti i rappresentanti delle
amministrazioni. In mancanza dell’unanimità il procedimento non può proseguire e
l’accordo intervenuto senza l’assenso di tutte le amministrazioni interessate
deve ritenersi inefficace.
Terza fase del procedimento è quella della conclusione dell’Accordo la
quale avviene mediante l’adozione di un atto formale da parte dell’autorità che
l’ha promosso. Al termine del procedimento si pone una fase integrativa
dell’efficacia consistente nella pubblicazione dell’Accordo nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ prevista la vigilanza di un organo
collegiale (composto dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti)
sull’esecuzione dell’accordo. Sono inoltre contemplati interventi surrogatori in
casi di inadempienza e procedimenti di arbitrato per dirimere situazioni
contenziose (art. 34, comma 2).
7.4. NATURA GIURIDICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA:PROFILI E TUTELA
GIURISDIZIONALE.
L’Accordo di Programma ha un sostanziale effetto giuridico che é quello di
obbligare le parti stipulanti, l’una verso l’altra, ad ottemperare agli impegni
assunti con l’accordo stesso.
L’obbligatorietà dell’accordo é confermata dall’art. 34 del d. lgs. n.
267/2000, nella parte in cui prevede la possibilità per le amministrazioni
stipulanti di istituire forme di arbitrato, commissioni di vigilanza ed
interventi surrogatori. Emerge che l’inosservanza degli impegni assunti
costituisce inadempimento di obblighi vincolanti. In sostanza, i rimedi
all’inadempienza di un soggetto sono i seguenti: l’impugnazione degli atti
difformi alle prescrizioni dell’accordo viziati da eccesso di potere;
l’arbitrato se previsto; l’intervento sostitutivo, in seguito a verifiche della
commissione di vigilanza, se prevista. I privati in quanto esterni all’Accordo,
non possono far valere diritti soggettivi derivanti dallo stesso, ma solo
impugnare l’atto di adozione innanzi al giudice amministrativo in caso di
lesione di un interesse legittimo
§ 8 LE CONVENZIONI. DIFFERENZA CON L’ACCORDO DI PROGRAMMA.
Altro strumento di coordinamento dell’azione amministrativa previsto dal
legislatore, al fine di favorire l’espletamento più economico ed efficiente dei
compiti istituzionali da parte soprattutto dei piccoli Comuni e degli enti
locali, è costituito dalle “convenzioni”.
L’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sugli Enti Locali), disciplina la
convenzione come la forma di cooperazione tra Comuni e Province di più ampia
applicazione, utilizzabile sia per l’esercizio di servizi che di funzioni.
“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i
comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e
le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli
enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti.”
Il limite più evidente alle possibilità applicative dell’istituto, risiede nel
fatto che esso non dà vita ad un soggetto di diritto né ad una struttura
separata dagli enti partecipanti, per cui serve a realizzare non una gestione
comune ma il coordinamento di gestioni separate, sia pure con il concorso
finanziario e nel rispetto degli indirizzi di tutti. Di qui, l’esigenza che
nell’atto contrattuale,
sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, siano
chiaramente precisati non solo gli scopi, la durata, i rapporti finanziari, ma
anche le regole di gestione e le forme di consultazione.
Oltre alle convenzioni facoltative, sono previste anche convenzioni obbligatorie
imposte dallo Stato o dalle Regioni, nelle materie di rispettiva competenza,
«per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un’opera, previa stipula di un disciplinare» (art. 30, comma
3).
L’Accordo di Programma, invece, assume un rilievo di primo piano, sia per
l’ampiezza della disciplina riservata dalla legge (art. 34), sia per il
carattere di assoluta novità, quale istituto di applicazione generale
nell’amministrazione locale. Analogamente alla convenzione l’Accordo di
Programma rappresenta uno strumento di cooperazione in cui profili organizzativi
sono pressoché assenti; ciò che lo distingue dalla prima è la maggiore
estensione dei soggetti pubblici che possono essere coinvolti; non soltanto enti
locali, ma anche Amministrazioni statali e altre pubbliche istituzioni. E’
indubbio, però, che con esso è stato predisposto uno strumento flessibile, di
vaste applicazioni ed in grado di adeguarsi alle esigenze peculiari delle
singole situazioni.
§ 9 LA RIFORMA DELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA
La delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 ha previsto, al punto 3.7,
l’emanazione di una nuova disciplina finalizzata a “ rafforzare il
governo delle Intese Istituzionali di Programma ed in particolare il ruolo dei
Comitati istituiti nel loro ambito, al fine di garantire che, all’ulteriore
rafforzamento delle stesse Intese come strumento di programmazione economica
integrata, si accompagni l’efficace attuazione degli interventi ed al fine di
definire, tra l’altro, l’ambito di applicazione dell’art. 4, comma131, della
legge n. 350/2003 (finanziaria 2004)”.
In attuazione delle indicazioni contenute nella predetta delibera, il CIPE,
nella seduta del 22 marzo 2006, ha approvato il nuovo sistema di regole e
procedure degli APQ, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione della predetta
delibera sulla Gazzetta Ufficiale.
La revisione delle regole di funzionamento degli APQ, svolta dal “Tavolo”
composto dalle Regioni e dalle Amministrazioni centrali, è stata condotta con il
fine di semplificare le procedure e rafforzare la governance, in linea
con quanto previsto dalla citata delibera CIPE n. 20 del 2004.
La “riforma” ha tenuto conto: della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
concernente la riforma dello Stato in senso federalista; degli obiettivi fissati
dalle leggi finanziarie relativi all’accelerazione della spesa ed al
miglioramento della qualità degli investimenti pubblici; degli indirizzi di
medio termine nella prospettiva del nuovo ciclo di programmazione comunitaria
2007-2013 e dei documenti preparatori del Quadro Strategico Nazionale, che
affermano il principio dell’unitarietà della politica di coesione regionale,
nelle componenti nazionale e comunitaria (si fa, infatti, riferimento ad una
gestione integrata sia della programmazione sia dei fondi regionali
comunitari e nazionali).
9.1. I PRINCIPALI ASPETTI DELLA RIFORMA DELLE IIP: LE INNOVAZIONI
INTRODOTTE
A. Governance dell’intesa istituzionale di programma.
Sotto il profilo della governance, con le nuove regole sono stati istituiti
due organismi preposti alla gestione dell’IIP:
1) il “Tavolo dei sottoscrittori” istituito per ogni Accordo, composto
dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte
formulate dal Responsabile dell’APQ o dagli altri sottoscrittori e di assumere
le relative decisioni, riguardanti, in particolare:
• la riprogrammazione delle risorse ed economie (secondo la “vecchia” procedura
per questo tipo di operazioni si richiedeva il ricorso al Comitato Istituzionale
di Gestione delle Intese – CIG, di cui abbiamo parlato prima che, si rammenta, è
un Comitato con una rappresentanza a livello politico);
• la riattivazione o all’annullamento degli interventi;
• la modifica delle coperture finanziarie;
• il passaggio degli interventi dalla sezione dell’APQ, di nuova istituzione,
cd.
“programmatica” (in cui sono indicati gli interventi al momento privi di
copertura finanziaria) alla sezione “attuativa”;
• l’attribuzione di risorse premiali ai soggetti attuatori performanti, secondo
criteri prestabiliti.
2) un “Comitato Intesa Paritetico”, composto da rappresentanti politici e
dell'alta amministrazione, con il compito di esaminare unicamente gli aspetti di
rango superiore, quali l'andamento dell'Intesa, l'analisi dello sviluppo
regionale, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.
B. Programmazione degli interventi.
Il processo di programmazione degli interventi prevede 4 fasi con precise
scadenze temporali:
1. Informativa da parte delle Amministrazioni Centrali relativa alla loro
programmazione di medio periodo. Scadenza: 31 luglio
2. Assegnazione programmatica dei fondi da parte delle Regioni e comunicazione
delle Regioni alle competenti Amministrazioni centrali ed alla Segreteria del
CIPE del riparto programmatico per settori. Scadenza: 30 settembre.
3. Definizione del Quadro strategico e trasmissione ai soggetti sottoscrittori,
da parte della Regione, della proposta riguardante il Quadro Strategico
dell’Accordo di Programma Quadro e definizione del Quadro Strategico dell’APQ.
Scadenze 30 novembre e 31 gennaio.
4. Stipula Assegnazione dei fondi a specifici interventi concertati con le
Amministrazioni attraverso la programmazione in Accordi di Programma Quadro.
Entro 30 giorni prima della data di sottoscrizione le Amministrazioni, ciascuna
per le rispettive competenze istituzionali e finanziarie, propongono, sulla base
delle priorità del Quadro Strategico dell’Accordo, gli interventi per la
sezione “attuativa” e per la sezione “programmatica” e li
presentano ai sottoscrittori; seguono poi:
- Redazione dell’articolato e dell’Allegato tecnico e contestuale
inserimento delle schede informatiche nell’Applicativo Intese.
- Stipula degli Accordi di Programma Quadro entro le date concordate e comunque
non oltre il 31 luglio.
Un nuovo meccanismo previsto per avviare anticipatamente la concertazione
è il Quadro
Strategico dell’Accordo di Programma Quadro, un documento proposto dalla
Regione o dalla Provincia Autonoma e condiviso da tutti i soggetti
sottoscrittori, che definisce:
a. gli obiettivi che l’azione congiunta delle Amministrazioni centrali e
regionali intendono conseguire tramite gli interventi che verranno inseriti
nell’Accordo di Programma Quadro;
b. la strategia settoriale mediante la quale si intende conseguire i
predetti obiettivi;
c. la coerenza con le programmazioni di riferimento (comunitarie,
nazionali, regionali);
d. i criteri e le priorità da utilizzare per la selezione degli
interventi da inserire in Accordi di Programma Quadro;
e. il quadro finanziario, ovvero le risorse aggiuntive nazionali e
comunitarie, le risorse ordinarie statali e regionali coinvolte;
f. la data prevista per la stipula dell’Accordo di Programma Quadro e degli Atti
integrativi.
La condivisione del Quadro Strategico impegna le Amministrazioni coinvolte anche
per i successivi atti programmatici di competenza.
C. Stipula e aggiornamento dell’ApQ.
E’ stata semplificata la procedura di stipula, attraverso la previsione di una
parte programmatica dell’APQ in cui gli interventi vengono inseriti nell’Accordo
con modalità più snelle.
Al fine di rendere più agevoli le procedure per la sottoscrizione degli Accordi
Integrativi, che oggi costituiscono la maggior parte degli Accordi stipulati,
nell’APQ sono previste due differenti sezioni: una sezione “attuativa”, in cui
sono indicati gli interventi immediatamente attivabili con risorse certe, ed una
sezione “programmatica”, in cui sono indicati un insieme di interventi
“programmatici” da finanziare solo in un secondo momento, sulla base di future
disponibilità finanziarie, quali ad esempio quelle del Fondo Aree
Sottoutilizzate attribuite negli anni successivi alla stipula.
In altri termini potrà essere delineato un quadro programmatico dell’Accordo,
costituito da interventi non finanziati ma già istruiti, con l’impegno a
finanziarli con successive risorse. È una procedura che consente una
programmazione di carattere pluriennale, oggi limitata dal carattere
annuale degli stanziamenti del Fondo Aree Sottoutilizzate.
In tal modo occorreranno tempi estremamente ridotti per il passaggio alla
sezione “attuativa” che avverrà, su proposta della Regione o del Responsabile
dell’Accordo, dopo il formale assenso da parte dei soggetti sottoscrittori, in
quanto gli interventi da finanziare risulteranno già
preventivamente condivisi.
D. Risorse.
Le risorse destinate ad ogni Regione o Amministrazione centrale saranno
trasferite, nei limiti delle disponibilità, in tranche: la prima, pari al 20%
entro 60 giorni dalla di stipula; le successive, fino al restante 80%, sulla
base degli stati di avanzamento della spesa rilevati dal monitoraggio semestrale
sull’A.I..
E. Sanzioni e premialita’.
Le nuove regole prevedono il ricorso al criterio di attribuzione di quote
premiali legate al rispetto della tempistica prevista per gli
adempimenti prima illustrati (informativa alle Regioni circa la programmazione
ordinaria nazionale, trasmissione del riparto settoriale regionale,
concertazione del Quadro Strategico dell’APQ).
Sul fronte degli interventi, al fine di accelerarne l’attuazione e, quindi, la
spesa, è prevista la possibilità, per la Regione, di attribuire la premialità e
imporre sanzioni alle stazioni appaltanti.
Per questa fase la gestione della premialità è stata, quindi, demandata alle
Regioni e alle Province Autonome che potranno prevedere incentivi per le
stazioni appaltanti più efficienti sia nell’aggiudicare i lavori sia per il
raggiungimento di un obiettivo di costo realizzato pari al 35% del costo totale
entro il 31 dicembre del terzo anno dalla stipula degli Accordi di Programma
Quadro.
Per quanto concerne, invece, il meccanismo sanzionatorio, è previsto il
disimpegno della quota di finanziamento FAS qualora i lavori (o i servizi e le
forniture) non siano stati aggiudicati nell’arco dei tre anni successivi alla
pubblicazione delle delibera CIPE di riferimento, fatta salva la possibilità di
effettuare una riprogrammazione delle risorse a rischio.
§ 10 CASI PARTICOLARI DI “ACCORDO DI PROGRAMMA”
10.1. ACCORDI DI PROGRAMMA IN MATERIA DI AREE EX ESTRATTIVE MINERARIE
La legge n. 388 del 23/12/2000 Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) all’articolo
114, comma 20, ha stabilito che, con apposito decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dovesse essere indicato un elenco
di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie,
rientranti in un Piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale.
In attuazione del suddetto articolo, il 31 luglio 2003 è stato emanato un
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze (c.d. Decreto Bagnoli) che
individua un primo elenco di aree ex estrattive minerarie e stanzia
complessivamente 14.884.689,00 euro per la loro bonifica ed il loro recupero
ambientale.
Le risorse sono state trasferite a sette regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria,
Toscana, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia) secondo la ripartizione
indicata nel decreto medesimo e destinate ai singoli interventi localizzati
all’interno delle aree indicate nella tabella stessa. Il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio ha concordato con le Regioni e gli Enti Locali
interventi tesi a garantire il disinquinamento delle aree afferenti alle miniere
dismesse, le cui attività pregresse nel tempo hanno causato una contaminazione
diffusa, in un ottica di tutela sanitaria e ambientale.
I suddetti finanziamenti dovranno essere utilizzati secondo le modalità ed i
termini stabiliti dagli appositi Accordi di Programma fra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione competente, la
Provincia, i Comuni ed i soggetti pubblici e privati interessati. Nell’ambito di
tali Accordi sono stati inoltre definiti i singoli interventi da finanziare.
A ciascun intervento, descritto mediante apposite schede tecniche allegate
all’accordo, si applicano le procedure, i limiti di accettabilità e i criteri
stabiliti dal DM n. 471/99. In particolare le attività, in linea generale,
riguardano:
- l’elaborazione del Piano di caratterizzazione e dei primi interventi di Messa
in Sicurezza di Emergenza (MISE) e la sistematizzazione dei dati esistenti;
- la realizzazione delle attività di caratterizzazione e dei primi interventi di
MISE;
- l’analisi degli esiti delle attività di cui al precedente punto ed il
monitoraggio post-intervento;
- la progettazione di interventi di bonifica definitiva.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha predisposto una
bozza di articolato dell’Accordo di Programma in cui le regioni hanno
specificato gli interventi e hanno redatto schede tecniche contenenti una
dettagliata descrizione dell’area in oggetto, con l’intervento previsto, il
cronoprogramma delle attività, la tabella dei costi dei singoli interventi,
specificando nella fattispecie ciò che viene finanziato con risorse del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e ciò che viene finanziato
con le risorse degli Enti locali (Regione, Provincia, Comune).
Sono stati firmati i seguenti Accordi di Programma:
• Il 24 gennaio 2005 è stato firmato l’accordo tra il Ministero dell’Ambiente la
Regione Lombardia, le Province di Brescia,Bergamo e Sondrio, i Comuni di Bovegno,
Sellero, Gorno, Oneta, Oltre il Colle, Parre, Premolo e Lanzada.
L’accordo prevede la bonifica ed il recupero delle aree minerarie dismesse e
delle discariche mediante riempimento dei vuoti sotterranei per consolidamento,
sistemazione di impianti e recupero naturalistico delle sponde dei torrenti.
Il costo complessivo dell’accordo è di € 2.560.000,00, di cui € 2.400.000,00 a
valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio stanziate a favore della Regione
Lombardia nell’ambito del D.M. del 32 luglio 2003, e € 160.000,00 messi a
disposizione da Enti Locali e Soggetti Attuatori.
• In data 10 febbraio 2005 è stato firmato l’accordo tra il Ministero
dell’Ambiente, l’Assessorato della difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma
della Regione Sardegna, il Comune di Villaputzu ed il Comune di San Vito.
L’accordo prevede un quadro programmatico-finanziario finalizzato alla messa in
sicurezza di emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale e
recupero ai sensi del D.M.471/99 delle aree afferenti alla miniera dismessa di
“Baccu Locci”, che si estende sui territori dei Comuni di Villaputzu e di San
Vito.
Le risorse necessarie alla realizzazione dell’intervento sono state stimate in €
3.558.000,00, di cui € 1.100.000,00 finanziati dal Ministero dell’Ambiente sulla
base dell’Accordo di Programma e le restanti risorse a carico della Regione
Sardegna e del Comune di Villaputzu.
• In data 28 febbraio 2005 sono stati firmati due Accordi di Programma, relativi
rispettivamente al comprensorio minerario del Monte Amiata ed al Compendio ex
estrattivo delle Colline Metallifere ed area industriale ex metallurgica di
Scarlino, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la
Regione Toscana, l’ARPAT, la Provincia di Siena, la Provincia di
Grosseto, la Comunità Montana delle Colline Metallifere, la Comunità Montana Val
di Merse, il Comune di Abbadia San Salvatore, il Comune di Massa Marittima, il
Comune di Chiusdino, il Comune di Scarlino, il Comune di Follonica.
L’accordo prevede un quadro programmatico finanziario finalizzato alla messa in
sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale e
recupero ai sensi del DM n. 471/99 delle aree afferenti alle miniere di Ritorto
– Fontalcinaldo (Comune di Massa Marittima), di Cetine (Comune di Chiusdino),
Salciaia-Cassarello (Comuni di Scarlino-Follonica), Abbadia S. Salvatore
(Provincia di Siena).
Il costo complessivo dell’Accordo relativo alla bonifica dell’area di Abbadia
San Salvatore è di € 2.485.450,73 di cui € 1.400.000,00 a carico del Ministero
dell’Ambiente e € 1.085.450,73 a carico del Comune. Il costo complessivo
dell’accordo relativo all’area di Scarlino è di € 1.605.000,00 di cui €
205.000,00 a carico del bilancio regionale e € 1.400.000,00 stanziate dal
Ministero dell’Ambiente.
In particolare gli interventi all’interno del comprensorio minerario del Monte
Amiata e del compendio ex estrattivo delle Colline Metallifere (Miniera di
Ritorto-Fontalcinaldo, Miniera di Cetine, Miniera di Salciaia-Cassarello)
prevedono una serie di interventi mirati alla bonifica delle aree contaminate
dalla presenza di residui derivanti dalle pregresse attività
minero-metallurgiche, che consistono sostanzialmente in: asportazione dei
rifiuti costituiti dai materiali minero-metallurgici abbandonati sull’area e,
previa caratterizzazione, anche dei terreni risultati contaminati, demolizione
di manufatti contaminati, impermeabilizzazione di aree non diversamente
trattabili, controllo idraulico di tutta l’area oggetto della bonifica,
progettazione definitiva e realizzazione di interventi di messa in sicurezza
permanente che consentiranno di isolare in modo definitivo le fonti inquinanti
rispetto alle matrici ambientali circostanti.
• In data 15 aprile 2005 sono stati firmati due Accordi di Programma, relativi
rispettivamente al comprensorio ex estrattivo minerario dell’isola d’Elba e al
compendio ex estrattivo minerario del Cecina tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, la
Provincia di Pisa, il Comune di Volterra, il Comune di Pomarance, il Comune di
Castelnuovo Val di Cecina, il Comune di Montecatini Val di Cecina, il Comune di
Montescudaio, il Comune di Riparbella, il Comune di Guardistallo, Il Comune di
Cecina, il Comune di Rio Marina, il Comune di Porto Azzurro, il Comune di
Capoliveri, la Comunita’ Montana della Val di Cecina, l’Arpat, il Cnr, l’Icram.
L’Accordo prevede interventi all’interno dei comprensori minerari del Cecina e
dell’Elba mirati alla messa in sicurezza di emergenza con recinzione delle aree
interessate dalla contaminazione, asportazione del terreno contaminato e suo
smaltimento. E’ inoltre previsto l’isolamento idraulico dei livelli acquiferi
nei pozzi minerari, e interventi atti a salvaguardare l’equilibrio
idrogeologico.
Il costo complessivo degli interventi è di euro 1.400.000 per il Cecina, e di
euro 1.400.000 per l’Elba, stanziati per la RegioneToscana dal Ministero per
l’Ambiente e la Tutela del Territorio.
• Il 16 marzo 2005 è stato firmato un Accordo di programma tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Piemonte, la Provincia
di Verbano-Cusio-Ossola, i Comuni di Ceppo Morelli,Macugnaga, Valstrona e l’Arpa
Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi
minerari “Valle Anzasca e Valstrona”.
L’Accordo prevede un quadro programmatico-finanziario finalizzato alla messa in
sicurezza di emergenza, caratterizzazione, bonifica e recupero ambientale delle
aree afferenti alla Concessione mineraria Pestarena-Lavanchetto (Comune di Ceppo
Morelli e Macugnaga) e alla Concessione mineraria Campello Monti (Comune di
Valstrona). Le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi sono
stimate in € 400.000,00 per l’area mineraria “Valle Anzasca”e € 100.000,00 per
l’area mineraria “Valstrona”, finanziati dal Ministero dell’Ambiente. In
particolare, gli interventi all’interno delle aree minerarie “Valle Anzasca” e
“Valstrona” prevedono una serie di azioni di indagine e caratterizzazione che
permetteranno di definire lo stato ambientale delle aree, identificando
prioritariamente eventuali necessità di messa in sicurezza di emergenza, lo
stato di contaminazione delle matrici ambientali e l’identificazione di
problematiche idrogeologiche. Si procederà alla messa in sicurezza d’emergenza
consistente in: regimazione delle acque acide e contaminate da metalli
all’uscita dalle principali gallerie in prossimità del Torrente Gromolo (se
tecnicamente realizzabile), recinzione e stabilizzazione delle discariche di
rifiuti inerti presenti, rimozione di eventuali rifiuti solidi urbani ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs 22/97 (a carico del Comune), campagna geognostica,
caratterizzazione e monitoraggio ambientale; definizione di ipotesi progettuali
per il progetto preliminare e definitivo di bonifica.
• In data 16 dicembre 2005 è stato firmato un Accordo di programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine, il Comune Di Tarvisio, relativo
all’ area mineraria dismessa Miniera di Raibl a Cave del Predil in Comune di
Tarvisio (Udine). L’accordo prevede la bonifica della miniera e dei depositi
degli inerti provenienti dagli scavi dai quali si estraeva zinco e piombo e la
rinaturalizzazione dei luoghi. Il costo complessivo degli interventi è di €
1.000.000,00 finanziati dal Ministero dell’Ambiente sulla base dell’Accordo di
Programma.
• Il 18 novembre 2005 è stato firmato un accordo di programma tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Liguria, la Provincia di
Genova e il Comune di Sestri Levante per la bonifica ed il recupero ambientale
dei siti ex estrattivi della miniera di Libiola nel Comune di Sestri Levante (GE).
L’intervento prevede la messa in sicurezza di emergenza mediante regimazione
delle acque acide contaminate da metalli all’uscita delle principali gallerie in
prossimità del Torrente Gromolo,
recinzione e stabilizzazione delle discariche di inerti, rimozione dei rifiuti
RSU. Successivamente si procederà ad una campagna geognostica ai fini della
caratterizzazione e della definizione di progetti di bonifica. I costo
complessivo dell’accordo è di € 450.000,00 di cui € 250.000,00 a carico del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e € 200.000,00 a carico
della Regione Liguria.
• In data 22 febbraio 2006 è stato firmato un accordo di programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Commissario Delegato
per l’Emergenza dei Rifiuti e la Tutela delle Acque della Regione Siciliana,
l’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato
all’Industria della Regione Siciliana, la Provincia di Agrigento, la Provincia
di Caltanissetta, la Provincia di Enna, il Comune di Caltanissetta, il Comune di
Casteltermini, il Comune di Villarosa per la bonifica ed il recupero ambientale
dei siti ex estrattivi del comprensorio di miniere di zolfo nel distretto
minerario di Caltanissetta e della miniera di Trabonella. L’accordo prevede un
quadro programmatico finanziario finalizzato alla messa in sicurezza
d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale e recupero ai
sensi del DM n. 471/99 delle aree afferenti alle miniere di Respica
Candrilli-Vassallo nel Comune di Villarosa, di San Giovannello-Bartoccelli nel
Comune di Villarosa, di Cozzo Disi nel Comune di Casteltermini, di Trabonella
nel Comune di Caltanissetta. Gli interventi previsti sono: messa in sicurezza
consistente in segregazione di boccapozzi, rimozione e conferimento in discarica
autorizzata di manufatti in cemento-amianto; caratterizzazione mediante
esecuzione di perforazioni a carotaggio continuo e prelievo di campioni di acqua
e di terreno; progetto di bonifica consistente in estrazione di materiale,
emungimento dell’acqua, raccolta e smaltimento e recupero dal sito di eventuali
abbancamenti di rifiuti vari e conferimento degli stessi in discarica
autorizzata.
Il costo complessivo dell’accordo è di € 4.386.000,00 di cui € 2.000.000,00 a
valere sulle risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
di € 2.386.000,00 a carico della Regione Siciliana.
• Resta da firmare un Accordo di Programma con la Regione Siciliana per le
miniere saline dismesse nel Distretto minerario di Caltanissetta e le Miniere di
Zolfo nel Comune di Lercara Friddi
10.2. ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA BONIFICA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL
SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI CASALE MONFERRATO
In data 27 aprile 2006 è stato stipulato un Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Piemonte, la
Provincia di Alessandria e il Comune di Casale Monferrato per la realizzazione
coordinata degli interventi di risanamento e bonifica dall’amianto nell’area di
Casale Monferrato.
L’Accordo persegue l’obiettivo di ridurre gli effetti dell’inquinamento e del
rischio sanitario connessi alla presenza di rilevanti quantità di amianto
provenienti dallo stabilimento Eternit S.p.A., rilevati nell’area di Casale
Monferrato e dei Comuni dell’ex USL 76.
Esso è costituito da 13 interventi descritti in schede tecniche redatte ai sensi
della delibera CIPE del 23 dicembre 1993 (PTTA 1994-1996) e nell’ambito del
Progetto definitivo di bonifica, denominato “Intervento di bonifica di interesse
nazionale – Casale Monferrato. Progetto di bonifica”, approvato con decreto
interministeriale del 29 novembre 2004 ed è finanziato a valere sulle risorse
provenienti da varie linee di finanziamento.
Nel suddetto progetto di bonifica del 29 novembre 2004 sono stati puntualmente
indicati i siti da bonificare con presenza di amianto e sono state altresì
descritte le modalità di attuazione della bonifica, affidata ad una gestione
diretta dell’Amministrazione Pubblica, al fine di una uniforme applicazione
delle procedure di bonifica, di una efficace programmazione dei lavori e del
conseguente monitoraggio ambientale.
In particolare è previsto che la rimozione del c.d. polverino sia attuata con
risorse pubbliche, mentre gli interventi di rimozione delle coperture e di altri
manufatti nonché il loro smaltimento saranno assistiti da un contributo pubblico
pari a 30 euro al metro quadrato, così come stabilito dalla Regione Piemonte.
E’ stata, altresì, prevista una procedura aperta che consente di inserire
nel registro di censimento delle aree inquinate, ulteriori aree con analoghe
caratteristiche che, a seguito dell’esame istruttorio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con la Regione Piemonte
otterranno parere favorevole in sede di Conferenza dei Servizi decisoria ai
sensi dell’articolo 14 della Legge n. 241/90.
Il punto di forza del suddetto Accordo si rileva, infatti, nella sua
articolazione programmatica aperta, in linea con quanto previsto dal progetto di
bonifica finanziato a valere sulle risorse assentite dal Programma nazionale di
bonifica di cui al D.M. n. 468/2001.
In prima applicazione i fondi saranno utilizzati per la bonifica delle aree già
censite, con la previsione di destinare i finanziamenti che si renderanno
disponibili (revoche, economie, ribassi d’asta) agli ulteriori interventi di
bonifica che saranno individuati con le modalità sopra descritte.
L’Accordo, pertanto integra i diversi i strumenti di programmazione e di
finanziamento al fine di razionalizzare ed ottimizzare risorse finanziarie
precedentemente stanziate ed ancora disponibili fornendo le risorse e gli
strumenti necessari ad una corretta e definitiva azione di risanamento
ambientale del territorio a salvaguardia della salute dei cittadini.
Il costo complessivo degli interventi previsti dal presente Accordo è di €
28.973.232,04 di cui:
• € 10.329.137,98 Risorse MATT - PTTA
• € 11.671.925,92 Risorse MATT - Programma Nazionale di Bonifica
• € 2.582.284,50 Risorse MATT - Programma Stralcio
• € 4.389.883,64 Risorse Regione Piemonte
§ 11 FINANZIAMENTI IN MATERIA DI AMIANTO
11.1. FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITORIO
NAZIONALE INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO E AGLI INTERVENTI DI BONIFICA
URGENTE.
Il censimento di aree con presenza di amianto è stato affidato dal D.P.R.
08/08/94 alle Regioni. Poiché detto censimento è stato solo in parte attuato, al
fine di individuare in tempi brevi le aree contaminate da amianto, tra cui
quelle relative ai siti industriali dismessi, è stata approvata la Legge
23/03/200, n. 93 che ha disposto, all’art. 20 (censimento
dell’amianto e interventi urgenti):
“1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto
sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata
la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli
anni 2001 e 2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro dell’ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:
a) i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di
bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il
coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero
dell’ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura”.
Con D.M. n. 101 del 18/03/2003 è stato emanato il “Regolamento
per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio
nazionale interessate dalla presenza di amianto” così come previsto dall’art. 20
della legge 23 marzo 2001, n. 93. Il Decreto, nel disciplinare la materia, ha
individuato quattro categorie di ricerca e i dati fondamentali per poter mappare
i siti, gli strumenti per realizzare i censimenti, le modalità di trasmissione
dei risultati, l'attribuzione delle risorse per le attività, i soggetti preposti
alla definizione degli interventi di bonifica urgenti e i relativi criteri di
priorità e un repertorio di identificazione delle aziende iscritte agli albi
gestori rifiuti.
Le Regioni e le Province Autonome, in base all’art. 1, comma 2, hanno definito
una procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti da
applicare agli impianti industriali attivi e dimessi, agli edifici pubblici e
privati, alle aree in cui l’amianto è presente nell’ambiente naturale e a quelle
in cui la sua presenza è determinata da attività antropica. La procedura,
elaborata dal coordinamento interregionale Ambiente Sanità e trasmessa in data 4
maggio 2004 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, è stata
ratificata in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni il 29/07/04.
Detta procedura prevede l’attribuzione di un punteggio ad ogni situazione di
rischio, calcolato sulla base di classi di priorità e di indicatori specifici in
modo che più è elevato il punteggio, maggiore è la priorità di intervento.
La Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, con proprio decreto n. 771 del 12/06/2003, ha
impegnato gli stanziamenti legislativamente previsti per ciascuno degli anni
2001 e 2002 pari a complessivi €. 8.934.967,59, per la realizzazione
della mappatura e degli interventi di bonifica urgente.
Il 50% di detta somma è stata assegnata e trasferita, come previsto dall’art. 1,
comma 4, alle Regioni per la realizzazione della citata mappatura.
Per quanto riguarda il restante 50%, destinato al finanziamento degli interventi
di bonifica di particolare urgenza, previsti dall’art. 4, comma 2 (vedi
tabelle riportate), è stata trasferita ai rispettivi soggetti beneficiari
(Comuni), a titolo di anticipo, la prima tranche dei finanziamenti pari al 70%
dell’importo assentito. Il trasferimento del restante 30% sarà effettuato a
saldo, a condizione che sia stato speso almeno il 50% della somma già
anticipata.
D.M. 18.3.2003 n. 101 MAPPATURA AMIANTO.
Fondi legislativamente stanziati, pari a complessivi € 4.467.483,80 e ripartiti
tra le Regioni, per la realizzazione delle attività di mappatura.
ABRUZZO € 179.771,50
BASILICATA € 166.011,60
CALABRIA € 210.865,30
CAMPANIA € 261.481,90
EMILIA ROMAGNA € 270.721,40
FRIULI VENEZIA GIULIA € 165.296,90
LAZIO € 269.657,40
LIGURIA € 160.829,40
LOMBARDIA € 358.113,60
MARCHE € 177.180,40
MOLISE € 137.196,40
PIEMONTE € 290.788,60
PUGLIA € 261.169,00
SARDEGNA € 244.818,20
SICILIA € 304.637,80
TOSCANA € 267.557,70
UMBRIA € 162.750,40
VALLE D’AOSTA € 127.948,60
VENETO € 263.134,90
BOLZANO € 95.961,40
TRENTO € 90.600,40
TOTALE € 4.467.483,80
QUADRO DEI FINANZIAMENTI RICOMPRESI NEL D.M. 18.03.2003, N. 101.
FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI.
11.1. FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA MAPPATURA DELLE ZONE DEL
TERRITORIO NAZIONALE INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO E AGLI INTERVENTI DI
BONIFICA URGENTE.
Il censimento di aree con presenza di amianto è stato affidato dal D.P.R.
08/08/94 alle Regioni. Poiché detto censimento è stato solo in parte attuato, al
fine di individuare in tempi brevi le aree contaminate da amianto, tra cui
quelle relative ai siti industriali dismessi, è stata approvata la Legge
23/03/200, n. 93 che ha disposto, all’art. 20 (censimento dell’amianto e
interventi urgenti):
“ 1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto
sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata
la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli
anni 2001 e 2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Ministro dell’ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:
a) i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di
bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il
coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero
dell’ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura”.
Con D.M. n. 101 del 18/03/2003 è stato emanato il “Regolamento per
la realizzazione di mappatura delle zone del territorio nazionale
interessate dalla presenza di amianto” così come previsto dall’art. 20 della
legge 23 marzo 2001, n. 93. Il Decreto, nel disciplinare la materia, ha
individuato quattro categorie di ricerca e i dati fondamentali per poter mappare
i siti, gli strumenti per realizzare i censimenti e le modalità di trasmissione
dei risultati.
GLOSSARIO
ACCORDO DI PROGRAMMA
Strumento dell’azione amministrativa disciplinato dall’art. 34 del decreto
legislativo n. 267/2000 (T.U. sull’ordinamento degli Enti locali).
L’Accordo di Programma consente la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni,
di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più
tra i soggetti predetti. La conclusione dell’Accordo è promossa, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, dal Presidente della Regione o
dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
La disciplina prevista dall’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000 si applica a tutti
gli Accordi di Programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi
o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei
Comuni.
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
L’Accordo di Programma Quadro costituisce lo strumento attuativo dell’Intesa
istituzionale di Programma nei settori d’intervento previsti dalla medesima,
secondo le disposizioni dell’art. 2, comma 203, lettera c).
In particolare, l’Accordo indica:
- le attività e gli interventi da realizzare, con i tempi e le modalità di
attuazione;
- i soggetti responsabili ed i relativi impegni;
- le risorse finanziarie occorrenti, a valere sugli stanziamenti pubblici o
reperite tramite finanziamenti privati;
- le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei
risultati.
I promotori degli APQ sono lo Stato, la Regione e gli Enti pubblici e possono
essere stipulati anche da altri soggetti pubblici e privati interessati.
L’APQ viene sottoscritto dai responsabili amministrativi delle strutture
coinvolte e riporta, in allegato, le schede degli interventi con l’indicazione
puntuale delle caratteristiche dei progetti.
ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Accordo che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro ai
sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed
integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
Per detti Accordi si applicano le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2, 3
e 5 (Art. 11 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento - comma 2:
“Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”; comma 3 “Gli accordi
sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per
questi ultimi”; comma 5: “Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
AREE SOTTOUTILIZZATE
Il termine “aree sottoutilizzate” è stato introdotto dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) quale modifica del precedente termine
“aree depresse” .
La delimitazione delle aree sottoutilizzate (coincidente con quella già definita
per le aree depresse), sulla base dell’art. 27, comma 16 della Legge n. 488/1999
- Legge finanziaria 2000
comprende:
- le sei regioni Obiettivo 1 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna,
Sicilia);
- le regione Abruzzo in considerazione della scarsa durata, nel passato ciclo di
programmazione, del sostegno transitorio (phasing out) dall’obiettivo 1 a favore
di questo territorio;
- la regione Molise attualmente in regime di sostegno transitorio (phasing out)
dall’obiettivo 1;
- le aree del Centro-Nord destinatarie dei Fondi Comunitari nel presente ciclo
di programmazione 2000-2006 (Aree Obiettivo 2);
- le aree del Centro-Nord incluse nella precedente programmazione comunitaria e
beneficiarie quindi del regime di sostegno transitorio (phasing out dagli
obiettivi 2 e 5b);
- le zone beneficiarie di Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87.3 c) del Trattato
CE
CONTRATTO D'AREA
Il Contratto d'Area è uno strumento operativo attivato da Enti locali, Parti
sociali, altri soggetti interessati, con lo scopo di favorire l'occupazione in
una determinata area di dimensioni ridotte.
Riguarda soprattutto aree di crisi indicate dalla 263/93 , ma anche aree
rientranti negli obiettivi 1, 2, 5b. Il Contratto è sottoscritto anche dalle
amministrazioni pubbliche competenti per territorio.
Deve essere nominato un Responsabile unico fra gli Enti pubblici sottoscrittori,
con il compito di favorire l'esecuzione del Contratto.
La Regione, e lo Stato, devono assicurare la coerenza del Contratto con gli
strumenti della programmazione e con le disponibilità di risorse statali e
regionali.
CONTRATTO DI PROGRAMMA
Il Contratto di Programma è stato istituito per la prima volta con la Legge
64 del 1986. Ha successivamente seguito una complessa evoluzione normativa
caratterizzata da numerose stratificazioni amministrative.
La normativa di riferimento dei Contratti di Programma è oggi rappresentata
dalla Legge 488/92 per quanto riguarda la disciplina delle agevolazioni
concedibili, mentre le procedure e i criteri di istruttoria sono definiti dalla
delibera CIPE n°26 del 2002 (regionalizzazione della Programmazione negoziata) e
dai due Decreti del Ministero per le Attività Produttive del 12 novembre 2003,
contenente le procedure di istruttoria, e del 19 novembre 2003, contenente i
criteri di priorità per la selezione delle proposte.
Il Contratto di Programma può essere proposto dalle imprese di grandi
dimensioni, da consorzi di medie e piccole imprese e da rappresentanze di
distretti industriali. E' stipulato da questi soggetti con le amministrazioni
statali competenti per la realizzazione in aree definite di piani organici di
investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere
attività di ricerca e servizi a gestione consortile.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DOCUP)
Il Documento unico di programmazione è lo strumento in cui si articolano gli
interventi relativi alla programmazione delle zone che rientrano nell’obiettivo
2 per il periodo 2000-2006. I Docup sono quattordici, uno per ciascuna regione e
provincia autonoma del Centro Nord.
FONDI STRUTTURALI
I fondi strutturali sono uno degli strumenti finanziari con cui l’Unione
europea persegue la coesione e lo sviluppo economico e sociale in tutte le sue
regioni. L’obiettivo congiunto di questo sistema di azioni è quello di ridurre
il divario tra gli Stati (o regioni di Stati) in ritardo di sviluppo e quelli
più avanzati. I fondi comunitari per il 2000-2006 sono quattro:
• FSE: Fondo sociale europeo
• FESR: Fondo europeo per lo sviluppo regionale
• FEAOG: Fondo europeo per l’agricoltura, orientamento e garanzia
• SFOP: Strumento finanziario di orientamento per la pesca
Il FESR e il FEOGA perseguono obiettivi di natura territoriale.
Il FSE persegue invece un obiettivo di natura trasversale alle specifiche zone
territoriali dove intervengono il FESR e il FEOGA, in quanto finanzia
l'adeguamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e
occupazione.
FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS)
Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate è l’unione di due Fondi
intercomunicanti affidati ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle
Attività Produttive.
Tale assetto finanziario per la politica regionale per lo sviluppo è stato
adottato a partire dalla Legge finanziaria 2003 unificando in tal modo tutte le
risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate: per l'85% al Sud e per il
15% al Centro Nord.
I finanziamenti sono destinati agli interventi ricadenti nei territori definiti
“aree sottoutilizzate”
FONDO UNICO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS)
DISPOSIZIONI CIPE PER LA DESTINAZIONE:
Sono di competenza del Ministero Economia e Finanze
• Investimenti pubblici per il finanziamento delle intese istituzionali di
programma
• Autoimprenditorialità e autoimpiego
• Credito di imposta per gli investimenti
• Credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno
• Investimenti in campagne pubblicitarie localizzate
• Contratti di filiera agroalimentare
Completamento di iniziative di investimento pubblico avviate in vigenza
dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno
Sono di competenza del Ministero per le Attività Produttive
• Incentivi alle imprese per bandi Legge 488/1992
• Contratti di programma
• Patti territoriali
• Contratti d'area
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA (IIP)
L'intesa Istituzionale di Programma, momento di raccordo delle varie
tipologie negoziali poste in essere nell'ambito regionale, "…costituisce lo
strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta
di ciascuna Regione o Provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed i
settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti.
Essa rappresenta l’ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e
Giunta di ciascuna Regione e Provincia autonoma per favorire lo sviluppo, in
coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in
senso federalista".
La sottoscrizione dell’Intesa permette alle parti - Governo, Giunte delle
Regioni e delle Province autonome - di collaborare per l’attuazione di un piano
pluriennale di interventi di interesse comune e funzionalmente collegati da
realizzarsi nel territorio della singola Regione o Provincia autonoma e nel
quadro della programmazione statale e regionale.
MONITORAGGIO
Il complesso di procedure, tecniche e attività volte alla rilevazione e al
trattamento dei dati relativi allo stato di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale di un investimento.
OBIETTIVO 1
Ai sensi del Regolamento 1260/1999 del Consiglio, recante disposizioni
generali sui Fondi Strutturali, si identificano come Obiettivo 1 le aree in cui
il Pil pro-capite regionale, espresso in parità di potere d’acquisto, risulta
essere, sulla base della media degli ultimi tre anni disponibili inferiore al 75
per cento della media comunitaria.
Il riferimento per il presente ciclo di programmazione è ai dati del periodo
1994-1996.
I territori regionali che ne fanno attualmente parte sono: Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Per le Aree Obiettivo 1, in ragione dell'ammontare delle risorse finanziarie
destinate e della notevole estensione territoriale, vi è un significativo
coordinamento nazionale ed una integrazione - almeno formale - fra tutti i Fondi
Strutturali.
Il Governo Centrale, le Regioni e l'Unione Europea hanno concordato e negoziato
un documento strategico, il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), che contiene
il quadro finanziario e i criteri e indirizzi per le specifiche strategie da
attuare tramite i Programmi Operativi Regionali (POR) e Nazionali (PON),
finanziati congiuntamente dai Fondi Strutturali.
OBIETTIVO 2
Comprende, secondo le definizioni comunitarie del Regolamento 1269/1999,
aree in fase di mutazione economica nel settore industria e servizi; aree rurali
in fase di declino; zone urbane o dipendenti dalla pesca, in difficoltà o zone
ad esse contigue.
La definizione delle aree Obiettivo 2 è compiuta nell’ambito di un plafond di
popolazione prefissato per ciascuno degli Stati membri a livello comunitario.
All’interno di ciascuno Stato membro si procede alla ripartizione della
popolazione rispettando i criteri regolamentari di individuazione delle aree.
Nella presente fase di programmazione l’obiettivo 2 comprende aree e criteri di
selezione relativi a due obiettivi distinti - 2 e 5b- nel ciclo di
programmazione 1994-1999.
Riguarda aree del Centro Nord.
Le Regioni del Centro Nord definiscono la strategia da realizzare tramite i tre
principali Fondi Strutturali con tre diversi documenti programmatici,
rispettivamente sotto il coordinamento del Ministero per l'Economia e Finanze,
del Ministero del Lavoro e del Ministero per le attività agricole e forestali:
il Documento Unico di Programmazione (Docup), co-finanziato dal Fesr, il
Programma Operativo Regionale (POR), co-finanziato dal Fse e il Piano di
Sviluppo Rurale (PSR), co-finanziato dal Feoga.
PATTI TERRITORIALI
Il Patto territoriale è un accordo stipulato tra differenti soggetti locali
– imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, parti sociali e
altri soggetti pubblici – volto ad individuare obiettivi di sviluppo condivisi,
ed una batteria di interventi produttivi ed infrastrutturali tra loro integrati,
necessari per conseguirli. Lo strumento è stato regolamentato dalla L. n.
662/96, art. 2, comma 203, lett. d) che definisce il Patto un "accordo,
promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati
(…) relativo all’attuazione di un programma di interventi caratterizzati da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale".
Le competenze per la gestione dei Patti Territoriali che sono state recentemente
trasferite al Ministero delle Attività Produttive ed alle Regioni.
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
La Programmazione negoziata ha lo scopo “di regolare gli interventi che
coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano
attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse
finanziarie”. Gli strumenti di attuazione sono individuati in:
• Intesa Istituzionale di Programma, attuata mediante Accordo di Programma
Quadro
• Patto territoriale
• Contratto di programma
• Contratto di area.
La Programmazione negoziata è stata formulata con la legge 662 /1996, art. 203,
legge finanziaria per l'anno 1997. La stessa legge ha demandato al CIPE il
compito di regolamentare gli strumenti di attuazione della politica economica
nazionale, delegandone anche l'approvazione, nonché la ripartizione delle
risorse finanziarie pubbliche destinate allo sviluppo delle aree
sottoutilizzate.
RISORSE AGGIUNTIVE
Le risorse provenienti dai fondi strutturali comunitari, compresa la quota
di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse per le aree sottoutilizzate,
comprensive degli stanziamenti specificatamente destinati alle Intese (ex lege
n. 208/98), assegnate annualmente con legge finanziaria e ripartite dal CIPE con
propria delibera.
RISORSE ORDINARIE
Le risorse in conto capitale derivate dai bilanci ordinari, di fonte
statale, regionale o di altri enti.
RISORSE “PROGRAMMATE” (O ATTIVATE) NEGLI APQ
Il complesso delle risorse inserite nel quadro finanziario degli Accordi di
programma Quadro al momento della stipula, destinate al finanziamento di
progetti da realizzare in un arco di tempo pluriennale. Sono distinte in risorse
ordinarie dello Stato e di altri Enti, risorse aggiuntive, provenienti dai fondi
strutturali comunitarie/o dal Fondo (nazionale) per le aree sottoutilizzate
(FAS), risorse private.
Nota bibliografica
F. GRANATA – Strumenti di programmazione negoziata. Napoli, Liguori, 1999;
A. CONTIERI – Strumenti di programmazione negoziata: la con sensualità per lo
sviluppo: i principi. Napoli, Editoriale Scientifica, 2000;
M. CENTORRINO, G.F. LO PRESTI – Strumenti di sviluppo locale: la programmazione
negoziata: dalla nascita alle recenti evoluzioni. Bari, Palomar, 2005;
R. CUONZO – La programmazione negoziata nell’ordinamento giuridico. Padova,
CEDAM, 2007.
http://sirsi.infrastrutturetrasporti.it/pagein.php?pag=sis&value=Accordi;
www.dps.mef.gov.it/intese_apq.asp
° L’autore, assumendo ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni contenute nel presente lavoro, desidera ringraziare la dott.ssa Giulia Magaletti ed il dott. Alessandro Casadei della D.G. Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.