AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Politica energetica europea: la Commissione ci riprova
European Energy policy: The Commission retries
MANUELA MISCHITELLI*
Abstract
In September 2007, European
Commission presented the third energy package to further liberalise the EU’s
energy market. But it produced controversial reactions so that the market
remains again concentrated and nationally fragmented.
The most critical point is the ownership unbundling between production and
transmission arms of large integrated energy firms. The Commission believes
actual legal separation inappropriate to the creation of a competitive market.
The European proposals provide also the strengthening of multi-level cooperation
and a uniform regulation of powers and role of national regulators. The
Commission proposes the creation of an European Agency for the cooperation of
Energy Regulators capable of controlling the market and plannig infrastructure
investment.
Keywords: : Third energy package, Unbundling, Agency for the cooperation of
Energy Regulators
Mai come in questi anni si è compreso che la costruzione di un’Unione europea
politicamente ed economicamente indipendente passa inevitabilmente per il nodo
energetico.
Diversi avvenimenti hanno reso evidente la debolezza di alcuni Paesi il cui
approvvigionamento energetico dipende in via esclusiva dalle importazioni
estere. Nonostante le direttive e le decisioni che le istituzioni europee hanno
adottato nell’arco degli ultimi dieci anni, il mercato interno risulta ancora
frazionato in dimensioni nazionali e legato a dinamiche monopolistiche. Per
quanto riguarda il gas naturale, la stessa Commissione, nella relazione
pubblicata nei primi mesi dell’anno, ha lamentato la scarsa attuazione data
dagli Stati membri al secondo pacchetto energetico per l’energia e il gas.
Alcuni Stati, tra cui la Danimarca, il Lussemburgo e i Paesi Bassi avrebbero
adeguato la legislazione nazionale alle disposizioni comunitarie, mentre in
altri Paesi, tra cui la Germania e il Regno Unito, le raccomandazioni della
Commissione avrebbero determinato progressi parziali; in alcuni casi, infine,
l’istituzione è dovuta ricorrere a vere e proprie azioni legali1.
Ma la Commissione continua a puntare in alto e a credere nell’opportunità di
un’urgente liberalizzazione del settore. Quando ancora non si può dire recepito
il secondo pacchetto energetico, essa rilancia con un terzo piano contenente
proposte ancora più ambiziose e radicali. Per questo motivo, nonostante sia
stato approvato nel settembre 2007, il terzo pacchetto energetico non trova
ancora consensi diffusi, ma solleva anzi dubbi e reticenze.
Esso è costituito da un regolamento per l’istituzione di un’agenzia per la
cooperazione delle autorità di regolazione nazionale, due direttive attraverso
le quali si modificano alcune disposizioni delle direttive del 2003 e del 2004
per il settore dell’energia elettrica e del gas e due regolamenti attraverso i
quali si emendano alcune parti dei regolamenti 1775/2005 e 1228/20032.
Al centro delle polemiche risulta essere il cosiddetto unbundling, la
separazione a livello proprietario delle imprese che operano nel settore della
produzione e dell’importazione, da quelle che gestiscono il trasporto e la
vendita del gas naturale. Ciò costituisce la tappa finale di un processo avviato
nel 1998, diretto all’abbattimento graduale delle società a integrazione
verticale: già nel primo pacchetto energetico veniva disposta una separazione
meramente contabile, che nel secondo pacchetto diventava legale e funzionale3.
Quest’ultima, tuttavia, risultava ancora insufficiente, in quanto non eliminava
le distorsioni del mercato.
Difficilmente, infatti, si potrebbe assicurare a imprese terze un accesso non
discriminato alla rete, qualora gli operatori del trasmissione e quelli di
produzione del gas lavorino nella stessa società. Il gestore del sistema di
trasmissione tenderebbe a favorire le imprese affiliate, riservando loro un
trattamento migliore di quello offerto a imprese terze. Spesso a queste vengono
proposte tariffe maggiori e informazioni incomplete, cosicché viene loro
precluso qualunque l’ingresso al mercato che rimane sostanzialmente immobile e
monopolistico.
Gli operatori delle attività di trasmissione, inoltre, non hanno alcun interesse
a investire nel miglioramento delle infrastrutture e nell’estensione della rete,
poiché ciò potrebbe costituire un vantaggio per le imprese produttrici
concorrenti.
In tal modo, la compagnia ad integrazione verticale bilancia gli interessi delle
diverse imprese affiliate, massimizzando il proprio guadagno e rafforzando la
propria posizione sul mercato nazionale. In questo contesto, le compagnie
rimangono libere di attuare qualsiasi tariffa; a fronte delle indagini svolte
dalla Commissione, infatti, si sono riscontrati continui aumenti tariffari nei
Paesi che avevano disposto una separazione meramente giuridica e funzionale
rispetto a quei Paesi che avevano già introdotto autonomamente una separazione
proprietaria4.
Per risolvere tali inconvenienti, la Commissione propone alle imprese due
alternative: una prevede la disaggregazione dei gestori di trasmissione
dall’impresa a integrazione verticale, l’altra la nomina di un gestore
indipendente del sistema di trasmissione che operi all’interno dell’impresa
integrata a baluardo dell’indipendenza dell’operatore di trasmissione affiliato.
Come si può notare dal grafico successivo la Germania vanta il maggior numero di
operatori nel settore del trasporto del gas naturale: di essi, solo uno risulta
essere indipendente da un’impresa verticalmente integrata. Nella maggior parte
dei Paesi, invece, opera un unico soggetto, spesso affiliato a un’impresa che
domina l’intera filiera del gas naturale5.
Fig 1: Operatori di trasmissione
integrati verticalmente o indipendenti a livello proprietario nel 2007.
Anche secondo l’ERGEG, l’insufficiente separazione tra le imprese è di grave
ostacolo alla creazione di un mercato europeo realmente competitivo6.
La regolamentazione del settore del trasporto del gas risulta, dunque,
strategica e urgente. A tal proposito nella nuova direttiva viene dedicata
un’intera parte ai compiti dei gestori del sistema di trasporto, di stoccaggio e
di gas naturale liquefatto.
Essi sono chiamati a non operare alcuna discriminazione nei confronti degli
utenti della rete che avvantaggi le imprese ad essi collegate; essi devono
garantire un sistema sicuro, pubblicare norme e tariffe trasparenti e non
discriminatorie e fornire informazioni dettagliate che possano facilitare
un’efficiente cooperazione tra i diversi operatori dei sistemi interconnessi.
Gli operatori devono stabilire norme e tariffe d’accesso trasparenti, che siano
riferibili agli effettivi costi sostenuti e pubblicare periodicamente
informazioni dettagliate, ex ante ed ex post, riguardo alle
previsioni e ai flussi in entrata e in uscita.
D’altronde, sono gli stessi Stati a dover controllare che le tariffe e le
metodologie di calcolo delle tariffe siano state approvate dall’autorità
nazionale di regolazione e che siano state rese pubbliche prima della loro
entrata in vigore.
La Commissione, inoltre ha raffinato le misure a tutela dei consumatori
stabilendo che essi abbiano diritto a un contratto con il proprio fornitore che
permetta loro di disporre gratuitamente dei propri dati di consumo e di accedere
mensilmente a tutte le informazioni a riguardo. L’intenzione è quella di
rafforzare la libertà del consumatore eliminando ogni ostacolo burocratico e
logistico. Già nel secondo pacchetto energetico si era disposto che ciascun
consumatore a partire dal luglio 2007 avrebbe potuto scegliere direttamente il
proprio fornitore. Ma secondo l’indagine condotta dall’ERGEG7
il numero di passaggi a nuovo fornitore è ancora troppo basso nella maggior
parte dei Paesi europei. La Spagna e il Regno Unito detengono i tassi più alti
di switching, riportando rispettivamente il 15% e il 18,4%, mentre il resto dei
Paesi non supera il 5%. In molti Stati membri, infine, la coesistenza del
mercato libero e regolato distorce l’analisi.
Prioritario risulta essere, inoltre, il rafforzamento dei poteri delle autorità
di regolazione a livello nazionale e l’istituzione di un meccanismo indipendente
per la cooperazione di tali organismi, la cosiddetta Agenzia per la cooperazione
delle autorità di regolazione nazionale8.
Nel terzo pacchetto energetico viene esposta una breve relazione sulla
situazione in cui vertono le autorità regolative nel territorio europeo; vi è
una pluralità di esperienze a carattere nazionale per cui il peso politico di
tali autorità varia da paese a paese: accanto a organismi indipendenti e dotati
di ampi poteri e risorse, ve ne sono altri creati recentemente e sottomessi
ancora a interessi politici e istituzionali.
Ci si prefigge, dunque, di obbligare gli Stati a rafforzare il potere di
controllo delle autorità di regolazione. Essi dovrebbero vigilare sul rispetto
delle norme relative all’accesso a terzi, agli obblighi di disaggregazione, ai
meccanismi di bilanciamento, alla gestione della congestione e
dell’interconnessione e monitorare i piani di investimento e di sviluppo della
rete per controllare la trasparenza e la concorrenzialità del mercato, nella
garanzia della tutela dei consumatori.
La Commissione stabilisce diverse fasi per l’istituzione di tale organismo; in
primo luogo bisogna stabilire procedure di cooperazione tra i diversi regolatori
nazionali perché attraverso lo scambio di informazioni e di pareri possano
concertare soluzioni comuni per problemi che interessino più stati membri; in
secondo luogo, l’istituendo organismo dovrà impegnarsi in un continuo dialogo
con la Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione in modo che,
attraverso la consultazione e il controllo, possa monitorare direttamente il
funzionamento del mercato. D’altra parte essa dovrà svolgere funzioni consultive
e preparatorie nei confronti della Commissione Europea.
La Commissione europea ha ribadito, inoltre, la necessità di istituire
un’autentica cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasmissione per
favorire una maggiore efficienza e un vero e proprio coordinamento
transfrontaliero, attraverso un quadro normativo chiaro ed esaustivo.
Fino a quel momento, le esperienze nel campo della cooperazione erano state
perlopiù di carattere volontario (ETSO e GTE) o avevano coinvolto organismi di
dimensione regionale e di natura tecnica come l’Unione per il coordinamento
della trasmissione di elettricità e la European Association for the
Streamlining of Energy Exchange-gas (EASEE-Gas).. Per colmare i limiti di
tali organismi, la Commissione ha promosso la definizione di codici tecnici e
commerciali e il rafforzamento dei poteri di controllo da parte delle autorità
di regolazione a livello nazionale ed europeo.
Ha disposto, dunque, l’istituzione di una Rete europea dei gestori dei sistemi
di trasporto del gas che garantisca una “gestione ottimale e un’evoluzione
tecnica soddisfacente della rete”, attraverso la ricerca e l’innovazione.
Nella sua nuova formulazione, il Regolamento comunitario 1775/2005 attribuisce
alla Rete Europea il compito di adottare codici tecnici e commerciali formulati
previa consultazione dei diversi stakeholders del mercato energetico e di
controllarne l’applicazione. Attualmente, esistono codici elaborati su scala
nazionale o raccomandati da parte di organizzazioni internazionali, mentre
rimangono ancora settori non regolamentati. Spesso si tratta di codici
giuridicamente non vincolanti o ineseguibili o estremamente tecnici e
difficilmente modificabili.
Grazie a un maggiore coordinamento nel settore, inoltre, si potrà dotare il
mercato di maggiore efficienza, poiché i singoli operatori, attraverso la
pianificazione a lungo termine, saranno in grado di rispondere adeguatamente
alla necessità del mercato europeo e di formulare piani di sviluppo adeguati;
attraverso proiezioni a medio e lungo periodo, essi potranno rilevare vecchie e
nuove esigenze riguardanti l’approvvigionamento europeo. La Rete dovrà
coordinare il proprio lavoro con quello degli organismi regionali, programmando
piani d'investimento decennale e un piano di lavoro annuale, attraverso
l’adozione di strumenti comuni e di piani di ricerca condivisi. Questi potranno
essere cornice per i programmi regionali d’investimento biennali.
A tal riguardo, lo stesso Consiglio europeo ha raccomandato la creazione di poli
di confronto transfrontaliero, attraverso cui riequilibrare le diverse forze del
mercato anche nei momenti di picchi della domanda.
Più dettagliatamente, il nuovo articolo 5 bis della direttiva del 2003, promuove
la solidarietà regionale e bilaterale tra gli Stati membri nel caso in cui uno o
più tra essi sia colpito da una crisi degli approvvigionamenti. Tra le misure
proposte vi sono lo sviluppo e l’ammodernamento delle interconnessioni delle
reti di gas, il coordinamento delle misure di emergenza e i piani di assistenza
reciproca. La Commissione, come organismo responsabile del processo di
integrazione di mercato unico e dell’applicazione dei trattati e del rispetto
del principio della concorrenza, supervisiona tale cooperazione e può adottare
orientamenti per migliorarne la realizzazione.
Per rispondere adeguatamente ai picchi della domanda di gas, è necessario
predisporre una sufficiente capacità d’importazione e di stoccaggio. Per questo,
già la direttiva del 2004 imponeva agli Stati membri il potenziamento degli
investimenti infrastrutturali, mentre le modifiche alla direttiva del 2003 e al
regolamento del 2005, proposte nel pacchetto energetico, prevedono che gli
operatori europei dei sistemi di trasmissione verifichino puntualmente
l’adeguatezza dei sistemi per le esigenze previste. Ovviamente, le
infrastrutture e la disponibilità dell’offerta devono assumere una dimensione
transfrontaliera ed europea.
Se la direttiva del 2003 ha imposto agli Stati membri degli obblighi generali di
monitoraggio, la direttiva 67 del 2004, invece, istituisce un gruppo di
coordinamento del gas chiamato a intervenire in caso di interruzione
dell’approvvigionamento. Tuttavia tali meccanismi hanno caratteristiche ancora
poco definite e non offrono un quadro dettagliato delle misure che dovrebbero
essere messe in essere in caso di emergenza e di crisi degli approvvigionamenti.
Nell’attesa, il pacchetto energetico rilancia nuove idee: a questo proposito nel
memorandum viene espressa l’esigenza di assicurare una maggiore trasparenza a
livello di scorte commerciali; così, ogni impianto di stoccaggio deve pubblicare
giornalmente la quantità di gas conservato in modo che la il sistema possa
rispondere prontamente alle esigenze future.
Gli Stati, inoltre, sono chiamati a cooperare a livello sia bilaterale sia
regionale per prevenire o risolvere eventuali crisi e interruzioni
nell’approvvigionamento.
Tra le altre proposte avanzate, si dispone che l’autorità di regolamentazione
debba vigilare sulla capacità di connessione delle reti nazionali per garantire
lo sviluppo di sistemi sicuri ed efficienti. Essa è chiamata a provvedere
affinché sia assicurata la remunerazione degli investimenti effettuati dagli
operatori della rete e siano correttamente elaborati comuni piani
d’investimento.
L’Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali svolgerebbe un compito di
supervisione delle attività delle autorità regolative, intervenendo presso la
Commissione nel caso in cui ritenga che i piani d’investimento elaborati non
assicurino un soddisfacente grado di efficienza del sistema. Lo sviluppo di una
rete europea degli operatori di sistemi di trasmissione potrebbe comportare il
superamento del modello nazionale a favore del progetto di costruzione di un
mercato unico.
Allo stesso modo si incrementerebbe il livello d’efficienza del mercato, poiché,
attraverso la cooperazione transfrontaliera e regionale, le crisi di un mercato
nazionale verrebbero assorbite e diluite in una dimensione più ampia.
La Commissione, invece, mira a modificare tale sistema, demolendo l’impianto
delle singole relazioni bilaterali a favore della costruzione di una politica
energetica comune.
In questo modo, i Paesi membri non dovranno provvedere a dotarsi di proprie
infrastrutture che li colleghino ai Paesi produttori, ma sarà la stessa
Commissione a supervisionare la realizzazione di opere che, attraverso gli
investimenti delle diverse imprese, garantiscano in modo omogeneo la sicurezza
dell’approvvigionamento energetico per l’intera Comunità. In questa prospettiva,
nei progetti presentati dalla Commissione, si prevede che attraverso i futuri
gasdotti e terminali di GNL, si permetta non solo il collegamento tra il Paese
di provenienza del gas e il Paese d’arrivo, bensì lo smistamento del gas dal
Paese di arrivo verso gli Stati vicini: così il Paese d’arrivo diventerebbe un
hub europeo.
In questo modo, le infrastrutture non dovranno essere considerate opere
strategiche a vantaggio dei mercati dei singoli Stati, bensì riconosciute come
opere aventi interesse europeo, poiché da esse dipende il futuro dell’intera
comunità di Stati membri e l’effettiva realizzazione del mercato unico.
* manu.mischi@fastwebnet.it
1 COM(2009)287
Rapporto sui progressi nella creazione di un mercato interno del gas e
dell’elettricità, Comunicazione della Commissione al Parlamento.
2 Proposta di un regolamento che modifichi il regolamento n.
1775/2005; Proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisca un’Agenzia per la cooperazione dei regolatori d’energia; Proposta di
una direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifichi la direttiva
2003/55/CE concernente norme comuni per il mercato interno nel gas naturale.
3 Direttiva 98/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce Norme comuni per il mercato interno del gas naturale, 1998. Direttiva
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, 2003.
4 COM (2006) n. 841, Prospettive del mercato interno del gas e
dell'elettricità.
5 COM(2009) 287 Rapporto sui progressi nella creazione di un
mercato interno del gas e dell’elettricità, Comunicazione della Commissione al
Parlamento.
6 ERGEG 2008, Esame dello stato della liberalizzazione e
dell’attuazione della regolamentazione energetica.
7 Idem.
8 Proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisca un’Agenzia per la cooperazione dei regolatori
d’energia.