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L’Italia ritorna al nucleare?
Alla Corte costituzionale l’«ardua» sentenza
Brevi considerazioni sul d.lgs. n. 31/2010, in attesa di responso della Consulta
ANTONIO DI MARTINO - ANTONIO SILEO
SOMMARIO: 1. Il decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 31 – 2. Il contrasto con le Regioni elettorale – 3. La
sentenza della Corte costituzionale n. 62/2005 – 4. La disciplina del decreto
legislativo (Strategia del Governo in materia nucleare, localizzazione dei siti,
Deposito nazionale e allocazione delle funzioni amministrative) – 5. Al di là
del giudizio di legittimità.
1. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
La “via italiana” del ritorno al nucleare si arricchisce di un ulteriore
(ritardatario1)
tassello.
È stato infatti, al fine2,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
che reca disposizioni per la “Disciplina della localizzazione, della
realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e
dei rifiuti radioattivi, nonché le misure compensative e le campagne informative
al pubblico, ai sensi dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
Il provvedimento – che attua la delega conferita all’esecutivo in forza
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (cosiddetta Legge Sviluppo) –
era stato licenziato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta
del 22 dicembre scorso, per l’acquisizione dei prescritti pareri. Il testo
finale del decreto legislativo ha poi subito una serie di correzioni e
integrazioni, finalizzate a recepire alcune osservazioni rivolte all’esecutivo,
nei rispettivi pareri, dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e
dal Consiglio di Stato.
Invece, nel momento in cui esce il presente contributo, non risulta ancora
formalmente acquisito il parere della Conferenza Unificata che, pure, secondo il
tenore letterale dell’articolo 25 della legge 99/09, avrebbe dovuto precedere i
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario3.
Il decreto legislativo consta di 35 articoli che attuano il generale riassetto
della disciplina sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia
elettro-nucleare e dei relativi impianti di produzione anche del combustibile e
dei rifiuti; nello specifico, vengono delineati le procedure autorizzative, i
requisiti degli operatori e una serie di adempimenti correlati4.
Il decreto definisce altresì un sistema di misure compensative a favore delle
amministrazioni locali (Comuni e Province), delle popolazioni e delle imprese
presenti nelle zone dove sorgeranno gli impianti nucleari: tali oneri saranno a
carico delle imprese coinvolte nella costruzione e nell’esercizio delle
centrali. È prevista, infine, la realizzazione di una campagna informativa
nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare.
Il cardine della nuova disciplina risiede nell’assunto secondo il quale “la
costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di
preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che
viene rilasciata, su istanza dell’operatore e previa intesa con la Conferenza
unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” (art.4).
Analogamente, l’articolo 27 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il
compito di rilasciare l’autorizzazione unica che affiderà (in via esclusiva)
alla società Sogin S.p.A. la realizzazione del Deposito nazionale destinato allo
smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi. L’iter
autorizzativo prevede una preliminare consultazione pubblica, mediante
espressione di una manifestazione d’interesse da parte delle Regioni interessate
e la ricerca di un’intesa con la Conferenza Unificata.
2. Il contrasto con le Regioni
L’approvazione del decreto legislativo cade in un momento di particolare
tensione nei rapporti tra governo e regioni.
È noto che ben undici Regioni5
hanno impugnato innanzi alla Corte costituzionale la delega contenuta
nell’articolo 25 della legge 99/09, vale a dire il presupposto logico-normativo
del decreto legislativo in questione6.
Le regioni ricorrenti lamentano il ruolo secondario che la disciplina in
argomento riconosce alla Conferenza Unificata (la mera espressione di un parere
non vincolante) in ordine alla definizione delle tipologie degli impianti di
produzione di energia, senza possibilità di interloquire attivamente in
merito alla loro localizzazione.
L’udienza dinanzi ai giudici della Consulta risulta iscritta al ruolo della
seduta del prossimo 22 giugno.
Nel frattempo, quasi a ulteriore riprova del clima di bagarre
istituzionale che si sta creando intorno al nucleare, è accaduto che le regioni
Puglia7, Basilicata8
e Campania9 abbiano
approvato discipline in contrasto con le indicazioni del legislatore nazionale,
ciascuna stabilendo che «in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro
localizzazione, il territorio regionale viene precluso all’installazione degli
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e
stoccaggio di combustibile nucleare, nonché a depositi di materiali e rifiuti
radioattivi».
Le normative regionali sono chiare: in mancanza di intesa10
con lo Stato, il nucleare è interdetto ai territori di Basilicata, Campania e
Puglia. Sul piano tecnico-normativo, le discipline in parola ricostruiscono il
rapporto Stato-Regione, nella materia de qua, in termini di “intesa c.d.
forte” e, quindi, non surrogabile da interventi sostitutivi statali nel caso di
mancato raggiungimento dell’accordo11
Nella seduta del Consiglio dei ministri tenutasi lo scorso 4 febbraio, il
governo ha deliberato di presentare ricorso avverso le leggi campana, lucana e
pugliese, asserendo – per bocca del Ministro Claudio Scajola – che tali
normative violino la competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117,
comma 1, Cost.) in materia di «sicurezza», «tutela della concorrenza» e «tutela
dell’ambiente»12.
Sono evidenti, a questo punto, le ragioni e le implicazioni del contrasto: le
regioni ritengono che la disciplina dell’energia elettro-nucleare non possa
prescindere da logiche di decisione, su base paritaria, con lo Stato; viceversa,
il governo nazionale ritiene che esista nella detta materia un preminente
interesse statale e che la leale collaborazione istituzionale non possa
spingersi sino al punto da creare logiche paralizzanti, di “ricerca
dell’accordo, a tutti costi”.
La quadratura del cerchio, dato l’attuale assetto del nostro sistema
istituzionale, non può che passare de iure condito attraverso il vaglio
della giurisdizione costituzionale.
È verosimile che l’oggetto dell’udienza del prossimo 22 giugno, che ad oggi
concerne la sola verifica di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 26
della legge 99/09, si ampli a ricomprendere anche altre fonti normative, statali
e regionali.
Nell’attesa del(l’articolato) responso dei giudici costituzionali, almeno ad
avviso di chi scrive, pare utile l’esame di alcuni tratti della disciplina
contenuta nel decreto legislativo 31/2010 onde verificare se, e in quale misura,
la normativa sia conforme ai precetti contenuti nel nuovo Titolo V della parte
seconda della Costituzione a proposito del riparto di competenze tra Stato e
Regioni, così come interpretati e applicati in questi anni dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale13.
3. La sentenza della Corte costituzionale n. 62/2005
La Consulta ha avuto modo, più volte, di pronunciarsi in materia di nucleare.
Tra i precedenti, viene ricordata sovente la sentenza n. 62 anno 200514
che la Corte ha reso sull’impugnativa delle leggi di Sardegna (legge n. 8/03),
Basilicata (legge n. 31/03) e Calabria (legge n. 26/03) che, tutte, avevano
dichiarato “denuclearizzato” i rispettivi territori regionali.
Tale decisione – va subito rammentato – concerneva la materia “tutela
dell’ambiente”, oggetto di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2
lett. s Cost.).
Oggi, il contrasto verte sulla “produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia”, una materia che viceversa è oggetto di legislazione concorrente
laddove «(…) spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato» (art. 117, comma 3 Cost.)15.
Né va dimenticato il precetto del successivo art. 118 che allo Stato attribuisce
l’esercizio di funzioni amministrative, sottraendolo agli altri livelli
istituzionali della Repubblica, alla sola condizione che esso sia giustificabile
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Va detto inoltre che, nella summenzionata materia energetica, da quando la
riforma costituzionale è stata varata16,
il giudice delle leggi non poche volte è stato chiamato a pronunciarsi17.
Fatta questa premessa metodologica, è utile richiamare alcuni principi e
criteri metodologici che i giudici della Consulta hanno enunciato nella
sentenza 62/05 e, in particolare, quei passaggi motivazionali (considerazioni
in diritto, n. 15-17) relativi al sistema delle garanzie costituzionali nei
rapporti Stato-Regioni.
Nell’occasione, i giudici costituzionali hanno asserito che (i grassetti sono
degli autori):
• “la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera s, Cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un
intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in
diversi siti, ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra
tutte le garanzie necessarie sul piano della protezione dell’ambiente e della
salute. È ben vero che tale competenza statale non esclude la concomitante
possibilità per le Regioni di intervenire, anche perseguendo finalità di tutela,
così nell’esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di
governo del territorio, ovviamente nel rispetto dei livelli minimi di tutela
apprestati dallo Stato e dell’esigenza di non impedire od ostacolare gli
interventi statali necessari per la soddisfazione di interessi unitari,
eccedenti l’ambito delle singole Regioni.”
• “del pari, l’attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio
sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere
disposta, in questo ambito, dalla legge statale, nell’esercizio della
competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s,
della Costituzione, e in base ai criteri generali dettati dall’art. 118, primo
comma, della Costituzione, vale a dire ai principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.”
• “(…) quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo
Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l’uso del
territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a
condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree,
l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di
governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro
lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori,
impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che
coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui
territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Il livello e gli
strumenti di tale collaborazione possono naturalmente essere diversi in
relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all’intensità delle
esigenze unitarie che devono essere soddisfatte.”
• “nella specie, i procedimenti configurati dal decreto legge impugnato
concernono sia la individuazione del sito in cui collocare il Deposito, e dunque
la scelta dell’area più idonea sotto il profilo tecnico e in relazione ad ogni
altra circostanza rilevante, sia la concreta localizzazione e la realizzazione
dell’impianto.
Sotto il primo profilo è corretto il coinvolgimento, che il decreto legge attua,
delle Regioni e delle autonomie locali nel loro insieme, attraverso la
Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, chiamata a cercare l’intesa
sulla individuazione del sito. Naturalmente, ove l’intesa non venga raggiunta,
lo Stato deve essere posto in condizioni di assicurare egualmente la
soddisfazione dell’interesse unitario coinvolto, di livello ultraregionale.”
• “quando però, una volta individuato il sito, si debba provvedere alla sua
“validazione”, alla specifica localizzazione e alla realizzazione
dell’impianto, l’interesse territoriale da prendere in considerazione e a
cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello
della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata. Non
basterebbe più, a questo livello, il semplice coinvolgimento della Conferenza
unificata, il cui intervento non può sostituire quello, costituzionalmente
necessario, della singola Regione interessata (…) E’ dunque necessario,
al fine di ricondurre tali previsioni a conformità alla Costituzione, che
siano previste forme di partecipazione al procedimento della Regione
interessata, fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere
previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con
adeguate garanzie procedimentali.”
4. La disciplina del decreto legislativo (Strategia del Governo in materia
nucleare, localizzazione dei siti, Deposito nazionale e allocazione delle
funzioni amministrative)
Gli obiettivi strategici in materia nucleare saranno delineati con un documento
programmatico, adottato dal Consiglio dei ministri entro tre mesi dall’entrata
in vigore del decreto (art. 3).
Sul punto e sulla Strategia in materia nucleare, più in generale, ci sia
consentita una notazione che potremmo definire di natura cronologica. A nostro,
modesto, avviso parrebbe strano che la suddetta strategia (relativa alla ripresa
delle attività necessarie per la produzione di energia da fonte elettronucleare)
venisse promulgata nelle more della definizione della «Strategia energetica
nazionale», prevista dall’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11218.
Proprio su tale articolo la Corte, chiamata in causa, proprio in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale
collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla
Regione Emilia-Romagna, si è espressa con la sentenza n. 339 anno 200919
dichiarando non fondate le questioni di legittimità poste dalle regioni.
Per quanto riguarda i criteri di localizzazione dei siti nucleari,
l’art.8 elenca una serie di elementi dai quali desumere l’idoneità delle aree
alla localizzazione degli impianti nucleari e rinvia a un successivo
provvedimento ministeriale l’individuazione dei parametri atti a far ritenere
tali aree idonee.
Nel dettaglio: entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del documento
recante la “Strategia del Governo in materia nucleare”20,
il Ministero dello sviluppo economico dovrà definire, di concerto con il
Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero per i beni e le attività culturali, nonché su proposta dell’Agenzia,
un articolato schema di parametri tecnici sulla base delle caratteristiche
indicate nel decreto, tra i quali: popolazione e fattori socio-economici;
qualità dell'aria; idrologia; valore paesaggistico e architettonico-storico;
sismo-tettonica; distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete
elettrica; rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio
circostante.
Lo schema di parametri sarà quindi sottoposto agli enti locali e agli altri
soggetti interessati per altri sessanta giorni (con pubblicazione della bozza
anche sui siti dei ministeri). Decorso anche tale termine, i parametri
definitivi - come emendati dall’Agenzia sulla base delle osservazioni presentate
dai soggetti auditi - saranno adottati dai ministeri.
I parametri per la localizzazione saranno anche soggetti al procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (art. 9 del decreto legislativo).
Sul punto, giova segnalare che, mentre la legge 99/09 demandava al legislatore
delegato la contestuale “definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti,
che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e
dell’ambiente” (così, art. 25, comma 2 lett. b), con la disposizione esaminata
vengono individuati soltanto gli elementi atti a qualificare come idonee le aree
destinate alla localizzazione degli impianti nucleari21.
I siti prescelti passeranno quindi all’intesa con le Regioni interessate – che
sono chiamate a esprimersi previa acquisizione del parere del Comune
interessato, e che potranno rilasciare l’intesa anche in deroga ai Piani
energetici regionali (?)22
– e, infine, alla Conferenza Unificata. Nel caso di mancata intesa, è prevista
l’istituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati
in misura paritaria dai tre ministeri e dalla regione (e, comunque, assicurando
la presenza di un rappresentante del comune interessato)23.
Qualora infine non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale o non
si pervenga alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla
costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, intergrato con la
partecipazione del presidente della Regione interessata (art.11).
Un meccanismo analogo è previsto dall’art. 27 del decreto in relazione alle
procedure di localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale
destinato allo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi.
Quanto infine alla titolarità delle funzioni amministrative, per entrambe le
fattispecie (Siti nucleari e Deposito nazionale) è previsto il rilascio di
un’autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico, previa
convocazione di apposite Conferenze dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e segg.
della legge n. 241/90.
Sebbene la legge delega parlasse di procedimento unico (art. 25, comma 2 lett. h
della legge 99/09), l’esecutivo ha articolato l’iter autorizzativo in due
procedimenti distinti: la certificazione dei siti e l’autorizzazione
dell’impianto vera e propria. Già in sede di primo commento allo schema di
decreto, alcuni avevano suggerito di riunificare i procedimenti, evitando così
la duplicazione delle tempistiche necessarie all’ottenimento dell’autorizzazione24.
5. Al di là del giudizio di legittimità
La disciplina – sopra sommariamente esposta, e senza alcuna pretesa di
esaustività – sembra venire incontro alle indicazioni di metodo formulate dalla
Corte costituzionale nella (differente, va ricordato, fattispecie decisa con la)
sentenza 62/05. La normativa approvata dall’esecutivo pare prevedere forme di
collaborazione istituzionale sufficientemente garantiste per le Regioni (a chi
scrive, in particolare, è apprezzabile la previsione di una composizione
paritaria in capo al Comitato interistituzionale incaricato di sopperire alla
mancata intesa con la Regione).
Né, di contro, in questa fattispecie, parrebbe riconoscibile alle Regioni il
potere (unilaterale) di interdire i propri territori ai siti nucleari, in
assenza di accordo con lo Stato, sic et simpliciter. Sarebbe innegabile
il rischio della paralisi decisionale e, con essa, il pregiudizio di interessi
di rilievo nazionale come, ad esempio, la diversificazione delle fonti di
energia.
In ogni caso, il ricorso è uno solo dei tanti capi del nodo gordiano sul
nucleare. L’intrico poi non è solo sul piano della legge: come, infatti, non era
difficile prevedere che in diversi avrebbero promosso il ricorso all’istituto
referendario25, è
ancor più facile immaginare che non mancheranno fenomeni di opposizione o di
vero e proprio conflitto quando verranno resi noti i possibili siti.
Quel che poi è certo che i tempi si stanno (già) allungando; tra gli altri, i
mesi di ritardo per lo statuto dell’Agenzia per la sicurezza sono ormai quattro26.
Eppure, per ora, le Amministrazioni locali e popolazioni coinvolte non
c’entrano, per niente.
1 Il provvedimento
è stato approvato (v. infra) il 10 febbraio 2010 dal Consiglio dei Ministri e
firmato dal Capo dello Stato il 15 febbraio, ultimo giorno utile per la delega
prevista all’art. 25 comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
2 Pubblicata, dopo 21 giorni dalla firma, in G.U. n. 55 del 8
marzo 2009.
3 È accaduto, invece, che, il 27 gennaio, la Conferenza delle
Regioni abbia espresso parere negativo allo schema di decreto legislativo in
questione (contrarie solo Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia). Nella
stessa occasione, le Regioni hanno deciso di far saltare la seduta della
Conferenza Unificata per protestare contro il mancato sblocco da parte del CIPE
dei 20 miliardi del FAS - Fondo aree sottoutilizzate.
Nel frattempo, con deliberazione adottata nella riunione del Consiglio dei
Ministri del 22 gennaio 2010, il governo ha deciso di avvalersi della procedura
in via di urgenza che consente - a norma dell’articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281- di acquisire il parere de quo in un momento
successivo.
Sul punto, sia consentito richiamare un passo contenuto nel parere reso in
data 9 febbraio dai Magistrati di Palazzo Spada: “(…) La Sezione ritiene,
peraltro, di rendere ugualmente l’avviso ad essa richiesto, in considerazione
dell’imminente scadenza del termine per l’esercizio della delega da parte del
Governo, non senza sottolineare, però, che lo schema di decreto legislativo è
stato trasmesso a ridosso di detta scadenza sì da non consentire a questo
Consiglio di Stato di disporre integralmente dello spatium deliberandi, che il
legislatore ha inteso ad esso riservare in ragione della delicatezza e della
rilevanza della funzione consultiva affidatagli in subiecta materia.”
4 “È da sottolineare, peraltro, che, ancorché il legislatore
delegante menzioni espressamente, come finalità del provvedimento delegato, il
“riassetto normativo”delle disposizioni in materia di produzione di energia
elettrica nucleare, l’intervento in esame delinea, in realtà, una disciplina
rielaborata pressoché integralmente ex novo, giacché, come emerge dai criteri
direttivi dettati e come, del resto, chiaramente evidenziato dall’analisi di
impatto della regolamentazione redatta ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 2008,
n. 170, la normazione attualmente vigente risulta ormai superata, da un lato, in
quanto non in linea con le migliori pratiche adottate a livello comunitario ed
internazionale a tutela della salute della popolazione e dell’ambiente;
dall’altro, in ragione delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione
e segnatamente agli articoli 117, 118 e 120, che hanno delineato la suddivisione
delle competenze fra Stato e Regioni”: così, testualmente, il parere 9 febbraio
2010 del Consiglio di Stato.
5 Secondo l’art.127 comma 2 Cost., «la Regione, quando ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di legge».
La legge 99/09 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie ordinaria del
31 luglio 2009: pertanto, a questi effetti, il termine per l’impugnativa scadeva
il 29 settembre.
Ebbene, entro tale data, le regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna,
Liguria, Lazio, Marche, Umbria, Puglia e Basilicata (guidate, tutte, da
coalizioni di centrosinistra) hanno impugnato gli artt.25 e 26 della “legge
Sviluppo”.
Viceversa l’analogo ricorso (n. 91 del 2009 pubbl. su G.U. del 25/11/2009 n.
47), della regione Molise, amministrata dal centrodestra è datato 1, e risulta
depositato in data 9 ottobre, presso la cancelleria della Corte di appello di
Roma e depositato il 16 ottobre in cancelleria della Regione Molise.
6 Per notazioni minime si veda A. SILEO e A. DI MARTINO, Il
nucleare e il difficile rapporto tra Stato e Regioni, in AGIENERGIA 6 ottobre
2009.
7 Legge regionale Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni
in materia di energia nucleare”.
8 Legge regionale Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in
materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale”, in
particolare l’articolo 8.
9 Il riferimento è al comma 2 dell’art. 1 della Finanziaria
regionale: legge regionale Campania 21 gennaio 2010, n. 2 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge
Finanziaria anno 2010”.
10 L’intesa rappresenta “uno dei possibili strumenti di
realizzazione del principio di leale cooperazione, che - per giurisprudenza
ormai consolidata - si impone in tutti i casi in cui vi sia connessione,
intersezione o reciproca incisione tra attribuzioni costituzionali spettanti a
soggetti o organi diversi”: così, M. CECCHETTI, Le intese tra Stato e Regioni su
atti necessari. Come preservare il valore della "codecisione paritaria"
evitandone gli effetti perversi (nota a Corte cost., n. 27/2004), in Le Regioni
n. 4/2004.
Più in generale, sull’argomento, si vedano: A. COSTANZO, Aspetti problematici
delle intese fra Stato e Regioni, in Dir. soc., 1983, 447 e segg.; G. RIZZA, Le
intese costituzionali tra enti territoriali: tipologia, orientamenti della Corte
e spunti ricostruttivi, in Scritti sulle fonti normative e altri temi di vario
diritto in onore di V. Crisafulli, Padova, CEDAM, 1985; A. D’ATENA, Verso una
riconsiderazione della c.d. "collaborazione" tra Stato e Regioni?, in Giur.
cost., 1987, I, 3382 e segg.; G. MANFREDI, Le intese e gli accordi fra Stato e
Regioni in Italia, in G. Pastori (a cura di), Accordi e intese nell’ordinamento
regionale. Materiali per la riforma, Milano, Franco Angeli, 1993, 121 e segg.;
R. BIN, Le deboli istituzioni della leale cooperazione (nota breve alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 507 del 2002), in Giur. Cost., 2002; A. ANZON,
Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato
e Regioni (nota a sentenza Corte Cost. n. 303/2003), in www.giurcost.org ; S.
AGOSTA, Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte?
Spunti per una riflessione alla luce della più recente giurisprudenza
costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) novità, in www.federalismi.it,
n. 6/2004; E. BALBONI, P. RINALDI, Livelli essenziali, standard e leale
collaborazione (nota a sentenza n. 134/2006), in www.giurcost.org .
Anche la giurisprudenza costituzionale si è occupata, ripetutamente,
dell’istituto dell’intesa: ivi, l’assunto secondo cui “(…) lo strumento
dell’intesa si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto
dell’atto sottoposto a intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra,
attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il
raggiungimento di un accordo”. In tal senso, Corte costituzionale, 27 dicembre
1991, n. 482, in Giur. cost., 1991.
In argomento, si vedano anche le sentenze n.204/1993, n.116/94, n.31/2006 e
n.58/2007.
11 Nel lessico giuridico, infatti, suole distinguersi tra le
"intese deboli" e le "intese forti". Nella prima ipotesi, il raccordo tra le
parti è sostanzialmente suddiviso in due momenti: all’inizio, una vera e propria
trattativa finalizzata alla codecisione paritaria; a seguire, decorso
infruttuosamente il termine prestabilito, il potere di una delle parti di
decidere unilateralmente, sempreché la decisione sia adeguatamente motivata
circa il mancato raggiungimento dell’intesa e le ragioni che rendono doverosa
l’emanazione dell’atto.
Nell’ipotesi di intese c.d. "forti", si impone sempre una decisione condivisa e,
dunque, l’effettivo raggiungimento dell’accordo tra le parti, quale condizione
necessaria per l’adozione dell’atto.
12 «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione»: così, l’art.127, comma 1 Cost.
13 Sull’argomento, più diffusamente, L. AMMANNATI e A. SPINA,
Il “ritorno” al nucleare. Il contesto regolatorio e l’Agenzia per la Sicurezza
Nucleare, in Amministrazione in cammino (Rivista elettronica di diritto
pubblico, diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione), 2008.
14 Corte costituzionale, sent. 13 gennaio 2005, n. 62. Tra le
molteplici note di commento alla decisione, si veda G. MANFREDI, La Corte
Costituzionale, i rifiuti radioattivi e la sindrome Nimby, in Rivista giuridica
dell’Ambiente, Fasc.3/4 (2005), pagg. 543-547.
15 Ad avviso delle regioni ricorrenti, infatti, le scelte
sulla politica energetica nucleare del legislatore nazionale, poiché investono i
territori e condizionano i poteri di scelta energetica delle singole regioni,
non possono prescindere da momenti di confronto partecipativo con le stesse
amministrazioni regionali, anche attraverso meccanismi di intesa (forte) da
ricercarsi in sede di Conferenza Unificata.
16 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
17 Si veda, tra gli altri, R. DICKMANN La Corte costituzionale
attua (ed integra) il Titolo V (Osservazioni a Corte Cost., 1° Ottobre 2003, N.
303), www.federalismi.it, 2003. F. DI PORTO, Tre sentenze della Corte
costituzionale su energia e nuovo Titolo V della Costituzione, in
Amministrazione in cammino (Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto
dell’economia e di scienza dell’amministrazione), 2004; S. AGOSTA, La Corte
costituzionale dà finalmente la… "scossa" alla materia delle intese tra Stato e
Regioni? (Brevi note a margine di una recente pronuncia sul sistema elettrico
nazionale), in www.forumcostituzionale.it, 2004. S. DA EMPOLI, A. STERPA, La
Corte costituzionale e il federalismo energetico, in Federalismi.it, n. 3/2004;
18 Convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria" pubblicata in G.U. n. 195 del 21 agosto 2008.
19 Corte costituzionale, sent. 16 dicembre 2009, n. 339.
20 La “Strategia del Governo in materia nucleare” rappresenta
il «documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi
strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione
dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la
potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio
degli impianti nucleari da realizzare, gli interventi in materia di ricerca e
formazione, valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e
diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni
di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida
del processo di realizzazione. La Strategia nucleare costituisce parte
integrante della Strategia energetica nazionale» (art.3 comma 2 del d.lgs.
31/2010)
21 Per tale profilo, quindi, la previsione non appare conforme
al dettato della delega che chiedeva, quanto meno, di delineare, nello stesso e
unico provvedimento, i livelli minimi di accettabilità di ciascuna delle
caratteristiche ambientali e tecniche utili a far ritenere la sussistenza del
requisito dell’idoneità di ciascuna area. In tal senso, si veda anche il parere
9 febbraio 2010 reso dal Consiglio di Stato.
22 Non possiamo non notare come la regione Basilicata, con la
già citata legge n. 1/2010, abbia normato la propria indisponibilità ad
accogliere il nucleare appunto in sede di approvazione del Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.).
23 La composizione e le regole di funzionamento del Comitato
interistituzionale sono state nel frattempo disciplinate con il Decreto
Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2009.
La prevista partecipazione in seno al comitato anche di un rappresentante del
Comune interessato, risponde, tra le altre cose, a uno dei voti che il Consiglio
di Stato aveva espresso nel suo parere allo schema di decreto legislativo.
24 D. MENEGON, Vademecum per il nucleare. Cosa va e cosa non
va nel progetto del governo, in IBL Briefing Paper, n. 82 del 19 gennaio 2010.
25 A. DI MARTINO e A. SILEO, Nucleare, non si va avanti a
strappi, Staffetta Quotidiana del 12 maggio 2009.
26 Il comma 15 dell’art 26 della legge 99/2009 prevedeva
infatti che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, entro il
15 novembre quindi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
sarebbe dovuto essere approvato lo statuto contenete i criteri per
l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della
Agenzia in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it
il 22/01/2010