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L’Italia ritorna al nucleare?
Alla Corte costituzionale l’«ardua» sentenza
Brevi considerazioni sul d.lgs. n. 31/2010, in attesa di responso della Consulta
 

ANTONIO DI MARTINO - ANTONIO SILEO

 

 

SOMMARIO: 1. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 – 2. Il contrasto con le Regioni elettorale – 3. La sentenza della Corte costituzionale n. 62/2005 – 4. La disciplina del decreto legislativo (Strategia del Governo in materia nucleare, localizzazione dei siti, Deposito nazionale e allocazione delle funzioni amministrative) – 5. Al di là del giudizio di legittimità.



1. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31

La “via italiana” del ritorno al nucleare si arricchisce di un ulteriore (ritardatario1) tassello.
È stato infatti, al fine2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 che reca disposizioni per la “Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché le misure compensative e le campagne informative al pubblico, ai sensi dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
Il provvedimento – che attua la delega conferita all’esecutivo in forza dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (cosiddetta Legge Sviluppo) – era stato licenziato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 dicembre scorso, per l’acquisizione dei prescritti pareri. Il testo finale del decreto legislativo ha poi subito una serie di correzioni e integrazioni, finalizzate a recepire alcune osservazioni rivolte all’esecutivo, nei rispettivi pareri, dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e dal Consiglio di Stato.
Invece, nel momento in cui esce il presente contributo, non risulta ancora formalmente acquisito il parere della Conferenza Unificata che, pure, secondo il tenore letterale dell’articolo 25 della legge 99/09, avrebbe dovuto precedere i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario3.
Il decreto legislativo consta di 35 articoli che attuano il generale riassetto della disciplina sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettro-nucleare e dei relativi impianti di produzione anche del combustibile e dei rifiuti; nello specifico, vengono delineati le procedure autorizzative, i requisiti degli operatori e una serie di adempimenti correlati4.
Il decreto definisce altresì un sistema di misure compensative a favore delle amministrazioni locali (Comuni e Province), delle popolazioni e delle imprese presenti nelle zone dove sorgeranno gli impianti nucleari: tali oneri saranno a carico delle imprese coinvolte nella costruzione e nell’esercizio delle centrali. È prevista, infine, la realizzazione di una campagna informativa nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare.

Il cardine della nuova disciplina risiede nell’assunto secondo il quale “la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell’operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” (art.4).
Analogamente, l’articolo 27 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di rilasciare l’autorizzazione unica che affiderà (in via esclusiva) alla società Sogin S.p.A. la realizzazione del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi. L’iter autorizzativo prevede una preliminare consultazione pubblica, mediante espressione di una manifestazione d’interesse da parte delle Regioni interessate e la ricerca di un’intesa con la Conferenza Unificata.


2. Il contrasto con le Regioni

L’approvazione del decreto legislativo cade in un momento di particolare tensione nei rapporti tra governo e regioni.
È noto che ben undici Regioni5 hanno impugnato innanzi alla Corte costituzionale la delega contenuta nell’articolo 25 della legge 99/09, vale a dire il presupposto logico-normativo del decreto legislativo in questione6.
Le regioni ricorrenti lamentano il ruolo secondario che la disciplina in argomento riconosce alla Conferenza Unificata (la mera espressione di un parere non vincolante) in ordine alla definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia, senza possibilità di interloquire attivamente in merito alla loro localizzazione.
L’udienza dinanzi ai giudici della Consulta risulta iscritta al ruolo della seduta del prossimo 22 giugno.
Nel frattempo, quasi a ulteriore riprova del clima di bagarre istituzionale che si sta creando intorno al nucleare, è accaduto che le regioni Puglia7, Basilicata8 e Campania9 abbiano approvato discipline in contrasto con le indicazioni del legislatore nazionale, ciascuna stabilendo che «in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio regionale viene precluso all’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e stoccaggio di combustibile nucleare, nonché a depositi di materiali e rifiuti radioattivi».
Le normative regionali sono chiare: in mancanza di intesa10 con lo Stato, il nucleare è interdetto ai territori di Basilicata, Campania e Puglia. Sul piano tecnico-normativo, le discipline in parola ricostruiscono il rapporto Stato-Regione, nella materia de qua, in termini di “intesa c.d. forte” e, quindi, non surrogabile da interventi sostitutivi statali nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo11
Nella seduta del Consiglio dei ministri tenutasi lo scorso 4 febbraio, il governo ha deliberato di presentare ricorso avverso le leggi campana, lucana e pugliese, asserendo – per bocca del Ministro Claudio Scajola – che tali normative violino la competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, comma 1, Cost.) in materia di «sicurezza», «tutela della concorrenza» e «tutela dell’ambiente»12.
Sono evidenti, a questo punto, le ragioni e le implicazioni del contrasto: le regioni ritengono che la disciplina dell’energia elettro-nucleare non possa prescindere da logiche di decisione, su base paritaria, con lo Stato; viceversa, il governo nazionale ritiene che esista nella detta materia un preminente interesse statale e che la leale collaborazione istituzionale non possa spingersi sino al punto da creare logiche paralizzanti, di “ricerca dell’accordo, a tutti costi”.
La quadratura del cerchio, dato l’attuale assetto del nostro sistema istituzionale, non può che passare de iure condito attraverso il vaglio della giurisdizione costituzionale.
È verosimile che l’oggetto dell’udienza del prossimo 22 giugno, che ad oggi concerne la sola verifica di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 26 della legge 99/09, si ampli a ricomprendere anche altre fonti normative, statali e regionali.
Nell’attesa del(l’articolato) responso dei giudici costituzionali, almeno ad avviso di chi scrive, pare utile l’esame di alcuni tratti della disciplina contenuta nel decreto legislativo 31/2010 onde verificare se, e in quale misura, la normativa sia conforme ai precetti contenuti nel nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione a proposito del riparto di competenze tra Stato e Regioni, così come interpretati e applicati in questi anni dalla giurisprudenza della Corte costituzionale13.


3. La sentenza della Corte costituzionale n. 62/2005

La Consulta ha avuto modo, più volte, di pronunciarsi in materia di nucleare. Tra i precedenti, viene ricordata sovente la sentenza n. 62 anno 200514 che la Corte ha reso sull’impugnativa delle leggi di Sardegna (legge n. 8/03), Basilicata (legge n. 31/03) e Calabria (legge n. 26/03) che, tutte, avevano dichiarato “denuclearizzato” i rispettivi territori regionali.
Tale decisione – va subito rammentato – concerneva la materia “tutela dell’ambiente”, oggetto di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2 lett. s Cost.).
Oggi, il contrasto verte sulla “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia”, una materia che viceversa è oggetto di legislazione concorrente laddove «(…) spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, comma 3 Cost.)15.
Né va dimenticato il precetto del successivo art. 118 che allo Stato attribuisce l’esercizio di funzioni amministrative, sottraendolo agli altri livelli istituzionali della Repubblica, alla sola condizione che esso sia giustificabile sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Va detto inoltre che, nella summenzionata materia energetica, da quando la riforma costituzionale è stata varata16, il giudice delle leggi non poche volte è stato chiamato a pronunciarsi17.
Fatta questa premessa metodologica, è utile richiamare alcuni principi e criteri metodologici che i giudici della Consulta hanno enunciato nella sentenza 62/05 e, in particolare, quei passaggi motivazionali (considerazioni in diritto, n. 15-17) relativi al sistema delle garanzie costituzionali nei rapporti Stato-Regioni.
Nell’occasione, i giudici costituzionali hanno asserito che (i grassetti sono degli autori):
• “la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in diversi siti, ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra tutte le garanzie necessarie sul piano della protezione dell’ambiente e della salute. È ben vero che tale competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, anche perseguendo finalità di tutela, così nell’esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, ovviamente nel rispetto dei livelli minimi di tutela apprestati dallo Stato e dell’esigenza di non impedire od ostacolare gli interventi statali necessari per la soddisfazione di interessi unitari, eccedenti l’ambito delle singole Regioni.”
• “del pari, l’attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere disposta, in questo ambito, dalla legge statale, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, e in base ai criteri generali dettati dall’art. 118, primo comma, della Costituzione, vale a dire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.”
• “(…) quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l’uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Il livello e gli strumenti di tale collaborazione possono naturalmente essere diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all’intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte.”
• “nella specie, i procedimenti configurati dal decreto legge impugnato concernono sia la individuazione del sito in cui collocare il Deposito, e dunque la scelta dell’area più idonea sotto il profilo tecnico e in relazione ad ogni altra circostanza rilevante, sia la concreta localizzazione e la realizzazione dell’impianto.
Sotto il primo profilo è corretto il coinvolgimento, che il decreto legge attua, delle Regioni e delle autonomie locali nel loro insieme, attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, chiamata a cercare l’intesa sulla individuazione del sito. Naturalmente, ove l’intesa non venga raggiunta, lo Stato deve essere posto in condizioni di assicurare egualmente la soddisfazione dell’interesse unitario coinvolto, di livello ultraregionale.”
• “quando però, una volta individuato il sito, si debba provvedere alla sua “validazione”, alla specifica localizzazione e alla realizzazione dell’impianto, l’interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata. Non basterebbe più, a questo livello, il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non può sostituire quello, costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata (…) E’ dunque necessario, al fine di ricondurre tali previsioni a conformità alla Costituzione, che siano previste forme di partecipazione al procedimento della Regione interessata, fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali.”


4. La disciplina del decreto legislativo (Strategia del Governo in materia nucleare, localizzazione dei siti, Deposito nazionale e allocazione delle funzioni amministrative)

Gli obiettivi strategici in materia nucleare saranno delineati con un documento programmatico, adottato dal Consiglio dei ministri entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto (art. 3).
Sul punto e sulla Strategia in materia nucleare, più in generale, ci sia consentita una notazione che potremmo definire di natura cronologica. A nostro, modesto, avviso parrebbe strano che la suddetta strategia (relativa alla ripresa delle attività necessarie per la produzione di energia da fonte elettronucleare) venisse promulgata nelle more della definizione della «Strategia energetica nazionale», prevista dall’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11218. Proprio su tale articolo la Corte, chiamata in causa, proprio in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, si è espressa con la sentenza n. 339 anno 200919 dichiarando non fondate le questioni di legittimità poste dalle regioni.
Per quanto riguarda i criteri di localizzazione dei siti nucleari, l’art.8 elenca una serie di elementi dai quali desumere l’idoneità delle aree alla localizzazione degli impianti nucleari e rinvia a un successivo provvedimento ministeriale l’individuazione dei parametri atti a far ritenere tali aree idonee.
Nel dettaglio: entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del documento recante la “Strategia del Governo in materia nucleare”20, il Ministero dello sviluppo economico dovrà definire, di concerto con il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché su proposta dell’Agenzia, un articolato schema di parametri tecnici sulla base delle caratteristiche indicate nel decreto, tra i quali: popolazione e fattori socio-economici; qualità dell'aria; idrologia; valore paesaggistico e architettonico-storico; sismo-tettonica; distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica; rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.
Lo schema di parametri sarà quindi sottoposto agli enti locali e agli altri soggetti interessati per altri sessanta giorni (con pubblicazione della bozza anche sui siti dei ministeri). Decorso anche tale termine, i parametri definitivi - come emendati dall’Agenzia sulla base delle osservazioni presentate dai soggetti auditi - saranno adottati dai ministeri.
I parametri per la localizzazione saranno anche soggetti al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (art. 9 del decreto legislativo).
Sul punto, giova segnalare che, mentre la legge 99/09 demandava al legislatore delegato la contestuale “definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente” (così, art. 25, comma 2 lett. b), con la disposizione esaminata vengono individuati soltanto gli elementi atti a qualificare come idonee le aree destinate alla localizzazione degli impianti nucleari21.
I siti prescelti passeranno quindi all’intesa con le Regioni interessate – che sono chiamate a esprimersi previa acquisizione del parere del Comune interessato, e che potranno rilasciare l’intesa anche in deroga ai Piani energetici regionali (?)22 – e, infine, alla Conferenza Unificata. Nel caso di mancata intesa, è prevista l’istituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in misura paritaria dai tre ministeri e dalla regione (e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante del comune interessato)23. Qualora infine non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale o non si pervenga alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, intergrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata (art.11).

Un meccanismo analogo è previsto dall’art. 27 del decreto in relazione alle procedure di localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi.

Quanto infine alla titolarità delle funzioni amministrative, per entrambe le fattispecie (Siti nucleari e Deposito nazionale) è previsto il rilascio di un’autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico, previa convocazione di apposite Conferenze dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/90.
Sebbene la legge delega parlasse di procedimento unico (art. 25, comma 2 lett. h della legge 99/09), l’esecutivo ha articolato l’iter autorizzativo in due procedimenti distinti: la certificazione dei siti e l’autorizzazione dell’impianto vera e propria. Già in sede di primo commento allo schema di decreto, alcuni avevano suggerito di riunificare i procedimenti, evitando così la duplicazione delle tempistiche necessarie all’ottenimento dell’autorizzazione24.


5. Al di là del giudizio di legittimità

La disciplina – sopra sommariamente esposta, e senza alcuna pretesa di esaustività – sembra venire incontro alle indicazioni di metodo formulate dalla Corte costituzionale nella (differente, va ricordato, fattispecie decisa con la) sentenza 62/05. La normativa approvata dall’esecutivo pare prevedere forme di collaborazione istituzionale sufficientemente garantiste per le Regioni (a chi scrive, in particolare, è apprezzabile la previsione di una composizione paritaria in capo al Comitato interistituzionale incaricato di sopperire alla mancata intesa con la Regione).
Né, di contro, in questa fattispecie, parrebbe riconoscibile alle Regioni il potere (unilaterale) di interdire i propri territori ai siti nucleari, in assenza di accordo con lo Stato, sic et simpliciter. Sarebbe innegabile il rischio della paralisi decisionale e, con essa, il pregiudizio di interessi di rilievo nazionale come, ad esempio, la diversificazione delle fonti di energia.
In ogni caso, il ricorso è uno solo dei tanti capi del nodo gordiano sul nucleare. L’intrico poi non è solo sul piano della legge: come, infatti, non era difficile prevedere che in diversi avrebbero promosso il ricorso all’istituto referendario25, è ancor più facile immaginare che non mancheranno fenomeni di opposizione o di vero e proprio conflitto quando verranno resi noti i possibili siti.
Quel che poi è certo che i tempi si stanno (già) allungando; tra gli altri, i mesi di ritardo per lo statuto dell’Agenzia per la sicurezza sono ormai quattro26. Eppure, per ora, le Amministrazioni locali e popolazioni coinvolte non c’entrano, per niente.

 

1 Il provvedimento è stato approvato (v. infra) il 10 febbraio 2010 dal Consiglio dei Ministri e firmato dal Capo dello Stato il 15 febbraio, ultimo giorno utile per la delega prevista all’art. 25 comma 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
2 Pubblicata, dopo 21 giorni dalla firma, in G.U. n. 55 del 8 marzo 2009.
3 È accaduto, invece, che, il 27 gennaio, la Conferenza delle Regioni abbia espresso parere negativo allo schema di decreto legislativo in questione (contrarie solo Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia). Nella stessa occasione, le Regioni hanno deciso di far saltare la seduta della Conferenza Unificata per protestare contro il mancato sblocco da parte del CIPE dei 20 miliardi del FAS - Fondo aree sottoutilizzate.
Nel frattempo, con deliberazione adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2010, il governo ha deciso di avvalersi della procedura in via di urgenza che consente - a norma dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281- di acquisire il parere de quo in un momento successivo.
 Sul punto, sia consentito richiamare un passo contenuto nel parere reso in data 9 febbraio dai Magistrati di Palazzo Spada: “(…) La Sezione ritiene, peraltro, di rendere ugualmente l’avviso ad essa richiesto, in considerazione dell’imminente scadenza del termine per l’esercizio della delega da parte del Governo, non senza sottolineare, però, che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso a ridosso di detta scadenza sì da non consentire a questo Consiglio di Stato di disporre integralmente dello spatium deliberandi, che il legislatore ha inteso ad esso riservare in ragione della delicatezza e della rilevanza della funzione consultiva affidatagli in subiecta materia.”
4 “È da sottolineare, peraltro, che, ancorché il legislatore delegante menzioni espressamente, come finalità del provvedimento delegato, il “riassetto normativo”delle disposizioni in materia di produzione di energia elettrica nucleare, l’intervento in esame delinea, in realtà, una disciplina rielaborata pressoché integralmente ex novo, giacché, come emerge dai criteri direttivi dettati e come, del resto, chiaramente evidenziato dall’analisi di impatto della regolamentazione redatta ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, la normazione attualmente vigente risulta ormai superata, da un lato, in quanto non in linea con le migliori pratiche adottate a livello comunitario ed internazionale a tutela della salute della popolazione e dell’ambiente; dall’altro, in ragione delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione e segnatamente agli articoli 117, 118 e 120, che hanno delineato la suddivisione delle competenze fra Stato e Regioni”: così, testualmente, il parere 9 febbraio 2010 del Consiglio di Stato.
5 Secondo l’art.127 comma 2 Cost., «la Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di legge».
La legge 99/09 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie ordinaria del 31 luglio 2009: pertanto, a questi effetti, il termine per l’impugnativa scadeva il 29 settembre.
Ebbene, entro tale data, le regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Marche, Umbria, Puglia e Basilicata (guidate, tutte, da coalizioni di centrosinistra) hanno impugnato gli artt.25 e 26 della “legge Sviluppo”.
Viceversa l’analogo ricorso (n. 91 del 2009 pubbl. su G.U. del 25/11/2009 n. 47), della regione Molise, amministrata dal centrodestra è datato 1, e risulta depositato in data 9 ottobre, presso la cancelleria della Corte di appello di Roma e depositato il 16 ottobre in cancelleria della Regione Molise.
6 Per notazioni minime si veda A. SILEO e A. DI MARTINO, Il nucleare e il difficile rapporto tra Stato e Regioni, in AGIENERGIA 6 ottobre 2009.
7 Legge regionale Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni in materia di energia nucleare”.
8 Legge regionale Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale”, in particolare l’articolo 8.
9 Il riferimento è al comma 2 dell’art. 1 della Finanziaria regionale: legge regionale Campania 21 gennaio 2010, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge Finanziaria anno 2010”.
10 L’intesa rappresenta “uno dei possibili strumenti di realizzazione del principio di leale cooperazione, che - per giurisprudenza ormai consolidata - si impone in tutti i casi in cui vi sia connessione, intersezione o reciproca incisione tra attribuzioni costituzionali spettanti a soggetti o organi diversi”: così, M. CECCHETTI, Le intese tra Stato e Regioni su atti necessari. Come preservare il valore della "codecisione paritaria" evitandone gli effetti perversi (nota a Corte cost., n. 27/2004), in Le Regioni n. 4/2004.
Più in generale, sull’argomento, si vedano: A. COSTANZO, Aspetti problematici delle intese fra Stato e Regioni, in Dir. soc., 1983, 447 e segg.; G. RIZZA, Le intese costituzionali tra enti territoriali: tipologia, orientamenti della Corte e spunti ricostruttivi, in Scritti sulle fonti normative e altri temi di vario diritto in onore di V. Crisafulli, Padova, CEDAM, 1985; A. D’ATENA, Verso una riconsiderazione della c.d. "collaborazione" tra Stato e Regioni?, in Giur. cost., 1987, I, 3382 e segg.; G. MANFREDI, Le intese e gli accordi fra Stato e Regioni in Italia, in G. Pastori (a cura di), Accordi e intese nell’ordinamento regionale. Materiali per la riforma, Milano, Franco Angeli, 1993, 121 e segg.; R. BIN, Le deboli istituzioni della leale cooperazione (nota breve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 507 del 2002), in Giur. Cost., 2002; A. ANZON, Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni (nota a sentenza Corte Cost. n. 303/2003), in www.giurcost.org ; S. AGOSTA, Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una riflessione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) novità, in www.federalismi.it, n. 6/2004; E. BALBONI, P. RINALDI, Livelli essenziali, standard e leale collaborazione (nota a sentenza n. 134/2006), in www.giurcost.org .
Anche la giurisprudenza costituzionale si è occupata, ripetutamente, dell’istituto dell’intesa: ivi, l’assunto secondo cui “(…) lo strumento dell’intesa si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto sottoposto a intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo”. In tal senso, Corte costituzionale, 27 dicembre 1991, n. 482, in Giur. cost., 1991.
In argomento, si vedano anche le sentenze n.204/1993, n.116/94, n.31/2006 e n.58/2007.
11 Nel lessico giuridico, infatti, suole distinguersi tra le "intese deboli" e le "intese forti". Nella prima ipotesi, il raccordo tra le parti è sostanzialmente suddiviso in due momenti: all’inizio, una vera e propria trattativa finalizzata alla codecisione paritaria; a seguire, decorso infruttuosamente il termine prestabilito, il potere di una delle parti di decidere unilateralmente, sempreché la decisione sia adeguatamente motivata circa il mancato raggiungimento dell’intesa e le ragioni che rendono doverosa l’emanazione dell’atto.
Nell’ipotesi di intese c.d. "forti", si impone sempre una decisione condivisa e, dunque, l’effettivo raggiungimento dell’accordo tra le parti, quale condizione necessaria per l’adozione dell’atto.
12 «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione»: così, l’art.127, comma 1 Cost.
13 Sull’argomento, più diffusamente, L. AMMANNATI e A. SPINA, Il “ritorno” al nucleare. Il contesto regolatorio e l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, in Amministrazione in cammino (Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione), 2008.
14 Corte costituzionale, sent. 13 gennaio 2005, n. 62. Tra le molteplici note di commento alla decisione, si veda G. MANFREDI, La Corte Costituzionale, i rifiuti radioattivi e la sindrome Nimby, in Rivista giuridica dell’Ambiente, Fasc.3/4 (2005), pagg. 543-547.
15 Ad avviso delle regioni ricorrenti, infatti, le scelte sulla politica energetica nucleare del legislatore nazionale, poiché investono i territori e condizionano i poteri di scelta energetica delle singole regioni, non possono prescindere da momenti di confronto partecipativo con le stesse amministrazioni regionali, anche attraverso meccanismi di intesa (forte) da ricercarsi in sede di Conferenza Unificata.
16 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
17 Si veda, tra gli altri, R. DICKMANN La Corte costituzionale attua (ed integra) il Titolo V (Osservazioni a Corte Cost., 1° Ottobre 2003, N. 303), www.federalismi.it, 2003. F. DI PORTO, Tre sentenze della Corte costituzionale su energia e nuovo Titolo V della Costituzione, in Amministrazione in cammino (Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto dell’economia e di scienza dell’amministrazione), 2004; S. AGOSTA, La Corte costituzionale dà finalmente la… "scossa" alla materia delle intese tra Stato e Regioni? (Brevi note a margine di una recente pronuncia sul sistema elettrico nazionale), in www.forumcostituzionale.it, 2004. S. DA EMPOLI, A. STERPA, La Corte costituzionale e il federalismo energetico, in Federalismi.it, n. 3/2004;
18 Convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" pubblicata in G.U. n. 195 del 21 agosto 2008.
19 Corte costituzionale, sent. 16 dicembre 2009, n. 339.
20 La “Strategia del Governo in materia nucleare” rappresenta il «documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della Strategia energetica nazionale» (art.3 comma 2 del d.lgs. 31/2010)
21 Per tale profilo, quindi, la previsione non appare conforme al dettato della delega che chiedeva, quanto meno, di delineare, nello stesso e unico provvedimento, i livelli minimi di accettabilità di ciascuna delle caratteristiche ambientali e tecniche utili a far ritenere la sussistenza del requisito dell’idoneità di ciascuna area. In tal senso, si veda anche il parere 9 febbraio 2010 reso dal Consiglio di Stato.
22 Non possiamo non notare come la regione Basilicata, con la già citata legge n. 1/2010, abbia normato la propria indisponibilità ad accogliere il nucleare appunto in sede di approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.).
23 La composizione e le regole di funzionamento del Comitato interistituzionale sono state nel frattempo disciplinate con il Decreto Ministero dello sviluppo economico 23 dicembre 2009.
La prevista partecipazione in seno al comitato anche di un rappresentante del Comune interessato, risponde, tra le altre cose, a uno dei voti che il Consiglio di Stato aveva espresso nel suo parere allo schema di decreto legislativo.
24 D. MENEGON, Vademecum per il nucleare. Cosa va e cosa non va nel progetto del governo, in IBL Briefing Paper, n. 82 del 19 gennaio 2010.
25 A. DI MARTINO e A. SILEO, Nucleare, non si va avanti a strappi, Staffetta Quotidiana del 12 maggio 2009.
26 Il comma 15 dell’art 26 della legge 99/2009 prevedeva infatti che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, entro il 15 novembre quindi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sarebbe dovuto essere approvato lo statuto contenete i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della Agenzia in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
 

 



Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 22/01/2010

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