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Decreto 26 luglio 2000.
Istituzione
della riserva naturale Vallone Calagna sopra Tortorici, ricadente nel
territorio del comune di Tortorici.
TITOLO I
NORME PER LA ZONA A
Art. 1
Divieti e deroghe
1.1 Nella zona A della riserva integrale sono consentiti esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore.
1.2 L'accesso alla zona A sarà
regolamentato dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di
fruizione.
TITOLO II
NORME PER LA ZONA B
Art. 2
Attività consentite
2.1 Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni
devono avere esclusiva destinazione d'uso finalizzata alla fruizione e
all'attività di gestione della riserva.
2.2 Nell'area di protezione della riserva
(preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito:
a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché
condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa
antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle
coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie
dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono
modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino
movimenti di terra, devono essere sottoposte a preventiva acquisizione
dell'avviso dell'ente gestore;
b) attuare opere di miglioramento fondiario non di tipo
strutturale e che non prevedano in alcun caso nuove costruzioni previo nulla
osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di
rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da
realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del
fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le istanze
dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che
è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti;
c) accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle
attività agro-silvo-pastorali;
d) esercitare le attività forestali e gli interventi di
prevenzione degli incendi previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art.
22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, da
sottoporre all'approvazione dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente,
previo parere del C.R.P.P.N.:
1) effettuare sugli immobili esistenti gli
interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale
n. 71/78. Gli interventi di cui alla lett. d) sono consentiti esclusivamente
per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere
del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo
e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati,
ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
2) effettuare eventuali mutazioni di
destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se
strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali
all'attività di gestione dell'area protetta, previa acquisizione dell'avviso dell'ente
gestore;
3) effettuare interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel
rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali,
previo acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
4) realizzare impianti di distribuzione a
rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.) previo nulla osta
dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del
C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a
tal fine tecniche di rinaturazione;
5) recintare le proprietà esclusivamente
con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impiego
di specie autoctone.
Art. 3
Divieti
3.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa
statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del
paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di
forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i
divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e
successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti,
fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa
cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali
tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla
osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il
parere del C.R.P.P.N. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni
nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes,
fatte salve le deroghe previste all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere
del C.R.P.P.N.;
b) impiantare serre;
c) esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di
smaltimento rifiuti;
e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali,
sorgenti;
f) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li
quido;
g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti
di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree
attrezzate;
m) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità
ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial,
motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
n) esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi
forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali
vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova,
tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal
presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo,
o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle
attività consentite dal presente regolamento, previa acquisizione dell'avviso
dell'ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili
spontanei potrà essere regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi,
quantità e specie;
p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali,
con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata
dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del
C.R.P.P.N.;
q) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto
definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e
vigilanza.
Art. 4
Colture agricole biologiche
4.1 E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di
tecniche biologiche nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche
agricole e colturali praticate, ai sensi dei Regolamenti comunitari nn. 2092/91
del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e
relative successive modifiche.
4.2 I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche
possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita
documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino
dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo
autorizzato ai sensi della vigente normativa.
4.3 L'ente gestore trasmette all'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica,
previo accertamento dei requisiti necessari.
Art. 5
Patrimonio faunistico domestico
5.1 Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti
nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano
rischi di estinzione.
5.2 L'areale di distribuzione delle
predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta.
L'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione
fissa.
5.3 L'ente gestore trasmette
all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di
contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei
requisiti necessari.
Art. 6
Indennizzi
6.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si
verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente gestore, al
quale devono essere inoltrate le relative richieste, provvede al conseguente
indennizzo.
6.2 L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati
all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui
all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.
TITOLO III
NORME COMUNI
Art. 7
Attività di ricerca scientifica
7.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di
ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente
gestore che può concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche,
nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere
comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.
Art. 8
Gestione della
fauna selvatica
8.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione
faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi
commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente,
sentito il C.R.P.P.N.
8.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici
e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare
dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed
ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria
che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di
allevamento.
8.3 L'ente gestore potrà predisporre piani
di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie
selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli
equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno
rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali
abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre
equilibri ecologici accertati dall'ente gestore.
Prelievi e abbattimenti selettivi devono
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza
dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente.
Gli abbattimenti nel caso di abnorme
sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo
autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti
territoriali venatori.
I singoli abbattimenti devono essere attuati
sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore.
8.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà
prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti
anche sulle altre specie.
8.5 L'ente gestore elaborerà, di concerto
con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla
base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali
catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi
scomparse deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti
positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per
decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni
autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.
Art. 9
Misure speciali
9.1 A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di
specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43
"habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato
di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità
dell'habitat, vietando tutte le attività che possono arrecare disturbo ed
interferire con la riproduzione.
Art. 10
Attività di controllo e sanzioni
10.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi
tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente
distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
10.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento
sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come
sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale del 24 aprile 1999 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n.20 del 30 aprile 1999).
10.3 L'accertamento e la contestazione
delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione
dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a
carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente
asportato.
10.4 L'ente gestore ingiunge al
trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente,
entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in
conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente
attuazione.
Art. 11
Norma finale
Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la
protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della
fauna.