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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3540).
(GU n. 190 del 17-8-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 in data 8
febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a
fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato
il territorio dei comuni di Asti e Cirie»;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491
in data 25 gennaio 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista la nota del 24 giugno 2006 con la quale il sindaco di Cirie' -
commissario delegato chiede la proroga dei poteri commissariali;
Vista la nota del 2 agosto 2006
della regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi
nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre
2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23
ottobre 2005» cosi' come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006, dall'art.
1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006 e dall'art. 5
dell'ordinanza n. 3536 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato
dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia
colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio
2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il
territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006
recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29
dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza
dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola», cosi' come integrata dall'art.
13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006;
Viste le ordinanze di protezione civile del 23 aprile 2002 n. 3198, del 21
agosto 2002 n. 3239, del 16 gennaio 2003 n. 3261, dell'11 novembre 2004 n. 3381,
adottate per fronteggiare contesti emergenziale ancora in atto nella laguna di
Orbetello;
Visto il decreto legislativo 12
aprile 2006, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale»;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'adeguamento degli impianti normativi
derogatori contenuti nelle citate ordinanze di protezione civile emanate per
fronteggiare l'emergenza nella laguna di Orbetello, rispetto alla normativa di
recepimento della legislazione comunitaria nelle materie di appalti di lavori,
servizi e forniture, nonche' in materia ambientale;
Vista la nota del 7 luglio 2006 del commissario delegato per il risanamento
ambientale della laguna di Orbetello;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Cirie' e' confermato, fino al 31 gennaio 2007,
nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione
civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma
urgenza, a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che
interessa il territorio del medesimo comune.
Art. 2.
1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle
iniziative di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3475 del 18 novembre
2005, recante i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23
ottobre 2005, cosi' come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3485 del 2005,
dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006, dall'art. 1 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3527 del 2006 e dall'art. 5
dell'ordinanza n. 3536 del 2006, e' corrisposto al prefetto di Bari -
commissario delegato un compenso mensile pari al 30% della retribuzione
complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con
oneri a carico delle risorse disponibili presso la contabilita' speciale
intestata al medesimo prefetto.
Art. 3.
1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il
giorno 3 luglio 2006 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri citato in premessa detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a
tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di rinegoziazione
dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari
attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella
medesima provincia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla popolazione residente nei
comuni individuati ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3536 del 28 luglio 2006.
3. Nell'ambito delle iniziative di
prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi che hanno
colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006,
il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e' autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in
favore dei nuclei familiari che abbiano subito la perdita di uno o piu'
componenti coinvolti nelle attivita' finalizzate a fronteggiare i predetti
eventi. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti
norme in materia di contabilita' generale dello Stato, e sono determinati,
tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica
fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il prefetto di
Vibo Valentia.
Art. 4.
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai
soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti,
ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai
soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel
campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti
nei comuni di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3536 del 28 luglio 2006, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto
per effetto degli eventi oggetto della dichiarazione dello stato d'emergenza del
7 luglio 2006 citata in premessa, e' corrisposta per il periodo di sospensione o
di riduzione dell'orario, un'indennita' pari al trattamento straordinario di
integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario,
nonche' l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche a favore dei lavoratori
che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative
per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente
alla famiglia. Tale indennita' e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni
lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare
ove spettanti.
3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli
eventi oggetto della presente ordinanza, e' sospesa fino al 31 dicembre 2006, ed
ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1. Le
relative indennita' sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 vengono corrisposte dall'INPS secondo le
procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di
lavoro o del lavoratore interessato. Per i periodi di paga gia' scaduti la
richiesta dovra' essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui
all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio
2006, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel
periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del
calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
6. Le istanze di cassa integrazione
straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della
presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e
debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini
del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e
possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilita'.
7. I lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza
di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, iscritti nelle liste di
mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della legge
19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30
giugno 2003.
8. I competenti istituti
previdenziali sono autorizzati a corrispondere una indennita' pari all'80% delle
retribuzioni in
godimento, ai lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 12, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, legittimati a
beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
9. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 8, non sono cumulabili tra loro, ne' con
quelli disposti con provvedimenti del commissario delegato.
10. Il commissario delegato provvede a certificare il possesso dei requisiti per
l'erogazione delle contribuzioni di cui al presente articolo.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31
dicembre 2006.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede per l'ammontare di
1.000.000,00 di euro a carico delle risorse finanziarie poste nella
disponibilita' del commissario delegato - presidente della regione Calabria e
per l'ammontare di 1.000.000,00 di euro a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 5.
1. La regione Calabria, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per le politiche di sviluppo, predispone, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, un programma pluriennale di
interventi, anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla
medesima regione sulla base del contratto multiregionale strategico approvato
con la delibera Cipe n. 84 del 2004, diretti a favorire la ripresa produttiva, e
gli interventi di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del
2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese danneggiate
ed alla realizzazione di nuove imprese nelle aree industriali interessate dagli
eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo
Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche con il concorso delle
risorse nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle
aree sottoutilizzate.
2. Alla realizzazione del programma
di cui al comma 1 provvede il commissario delegato - presidente della regione
Calabria, che si avvale, entro i limiti di vigenza dello stato di emergenza, dei
poteri allo stesso conferiti.
Art. 6.
1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate al recupero del
patrimonio storico-artistico ed archeologico, danneggiato dagli eventi
alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la citta' di Firenze, e'
assegnato alla soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino un
contributo straordinario di euro 200.000,00 a carico del Fondo della protezione
civile, da destinare al museo nazionale del Bargello per il restauro del «David»
di Donatello.
Art. 7.
1. Per consentire l'espletamento delle attivita' previste dall'ordinanza di
protezione civile n. 3487 del 2005 cosi' come modificata dall'art. 13
dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006, la regione Emilia Romagna
e' autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie
con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo
utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, i limiti di impegno ivi
previsti.
2. Il netto ricavo dei mutui di cui
al comma 1 e' trasferito sulla contabilita' speciale intestata al commissario
delegato - sindaco di Imola.
Art. 8.
1. Al fine di consentire al commissario delegato l'espletamento delle
attivita' previste dalle ordinanza di protezione civile n. 3198 del 23 aprile
2002, del 21 agosto 2002 n. 3239, del 16 gennaio 2003 n. 3261, dell'11 novembre
2004 n. 3381, adottate per fronteggiare l'emergenza in atto nella laguna di
Orbetello, le deroghe alle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni,
nel decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e nei pertinenti provvedimenti
applicativi, previste dalle ordinanze di protezione civile sopra
citate devono intendersi cosi' rettificate: decreto legislativo 163 del 2006,
articoli 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 32, 40, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 112,
118, 122, 126, 143 e 250; decreto legislativo 152/2006
articoli 99, 101, 105, 106, 110, 113, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 188, 189,
190, 193, 208 e 242.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2006
Il Presidente: Prodi