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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3545).
(GU n. 233 del 6-10-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio
2006 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di
emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola
di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine; Vista l'ordinanza di protezione
civile del 16 aprile 2004, n. 3350, recante: «Disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale
determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree
marittime»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 20 aprile 2006, n. 3516 recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio
dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio
dell'isola di Lampedusa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005,
concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia
di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19
aprile 2006 recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande
evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare
svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica verificatasi nel
territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del
Simbrivio»;
Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3454 del 29 luglio 2005;
Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nel territorio dei
Comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio in data 24 luglio
2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con
il quale e' stato dichiarato fino al 31 dicembre 2008 lo stato d'emergenza nella
citta' di Roma nel settore del traffico e della mobilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi
nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato
dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia
colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25 gennaio 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003,
n. 3303, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la
grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di
L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza
del Sistema Gran Sasso»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo
2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare
la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16
luglio 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici
con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di
Agrigento»;
Visto l'art. 19, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28
luglio 2006, con il quale, allo scopo di assicurare ogni necessaria azione
finalizzata al conseguimento delle finalita' di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 concernente, tra l'altro, il
coordinamento dei grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata ad attribuire un incarico
di funzione dirigenziale di livello generale con funzioni vicarie, ex art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti
percentuali ivi previsti a personale altamente qualificato da assegnare al
Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto
2006, concernente la dichiarazione di «Grande evento» in relazione al
pellegrinaggio - incontro dei giovani italiani denominato «Agora' dei giovani
italiani» che si terra' a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e
settembre 2007;
Visto l'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485
del 22 dicembre 2005;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506
del 23 marzo 2006;
Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3520
del 2 maggio 2006;
Visti l'art. 6 e l'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28
luglio 2006;
Vista la nota del 19 settembre 2006 del presidente della regione Puglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio
2006, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 gennaio 2006, gli stati di
emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici
verificatisi nella regione Campania;
Vista la nota del 28 luglio 2006 del presidente della regione Campania -
Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno
2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di
emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali
della regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27
febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del
2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8
luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n.
3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390
del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18
febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art.
6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma
1, n. 3469 del 13 ottobre 2005 art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n.
3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493
in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006 art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006
art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006 art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006 art. 8,
n. 3529 del 2006 e n. 3536 del 2006 art. 8, recanti disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno
2006, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia in
ordine alla crisi socio-economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche e' stato, da ultimo,
prorogato fino al 31 gennaio 2007;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la
protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n.
2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998,
n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000,
n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003 e successive integrazioni;
Vista la nota del 21 settembre 2006, con cui il Commissario delegato presidente
della regione Puglia ha rappresentato la necessita' di disporre di ulteriori
risorse finanziarie al fine di porre in essere ogni utile azione di carattere
emergenziale per fronteggiare la situazione di elevato rischio di carattere
igienico - ambientale nell'area dei comuni della provincia di Lecce;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre
2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli
eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella
notte del 24 novembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre
2005, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi
sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del
24 novembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre
2004, n. 3385 recante «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici
che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24
novembre 2004»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2005,
n. 3413, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo
stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2005, n. 3469 recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 12;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520 recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 5;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 luglio 2006, n. 3536 recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 16;
Vista la nota del Commissario delegato prot. J1.2006.0002888, dell'11 luglio
2006 con la quale si chiedono alcune integrazioni alle precedenti ordinanze di
protezione civile emanate per fronteggiare l'evento sismico verificatosi in
provincia di Brescia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione alla complessita' degli interventi da realizzare per
fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 febbraio 2006, in relazione alla situazione determinatasi nel
territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine, il
Commissario delegato puo', ove ritenuto necessario, indire conferenze dei
servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la
conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede
di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la
determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11
febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta
regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione
statale o dall'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni
dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero
rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
decorso tale termine si intendono favorevoli.
3. In relazione alla necessita' di salvaguardare l'integrita' della vita delle
popolazioni, dell'ambiente e degli insediamenti ed alla connessa
improcrastinabilita' degli interventi di cui alle ordinanze n. 3350 del 16
aprile 2004, n. 3410 del 4 marzo 2005 e 3516 del 20 aprile 2006, il Commissario
delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli
interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.
4. Il comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3516 del 20 aprile 2006 e' cosi' sostituito: «5. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 4, si provvede a carico delle risorse
finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 6
dell'ordinanza di protezione civile n. 3350 del 16 aprile 2004».
Art. 2.
1. La Commissione generale di indirizzo prevista dall'art. 2, comma 4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile
2006 e' integrata con un rappresentante designato dai sindaci dei comuni
interessati dai percorsi di gara.
Art. 3.
1. Nell'ambito dei cinque contratti a tempo determinato previsti dall'art.
5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del
18 luglio 2002 il Commissario delegato puo' stipulare anche due contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto della circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 15
luglio 2004, n. 4.
Art. 4.
1. Per assicurare la tempestiva attuazione degli adempimenti di competenza
del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle situazioni
emergenziali in atto sul territorio nazionale citate in premessa il personale
scolastico in servizio presso il medesimo Dipartimento vi permane fino al 31
agosto 2007.
2. I commi 3 e 5 dell'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3491 del 25
gennaio 2006 sono soppressi. Conseguentemente al personale di cui al comma 4 del
medesimo art. 13 compete il trattamento economico accessorio previsto dalla
vigente normativa ivi compreso il compenso per lavoro straordinario entro il
limite massimo di 70 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla
vigente legislazione.
3. All'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 le
parole «31 maggio 2006» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2006».
4. Al fine di assicurare l'operativita' del servizio e migliorare l'efficacia
delle attivita' connesse alle attuali competenze affidate al Dipartimento della
protezione civile dalla vigente normativa, al personale appartenente al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in servizio in posizione di comando presso il
predetto Dipartimento, si applicano i benefici di cui all'art. 6, comma 3
dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 del 2004.
5. All'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 le
parole «pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2007» sono soppresse.
6. Nelle more della riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile e
per le finalita' di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza di protezione
civile n. 3536 del 28 luglio 2006, nonche' del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 concernente, tra l'altro, il
coordinamento dei grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il capo del
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a costituire nell'ambito del
medesimo Dipartimento un'apposita struttura temporanea di missione, che opera
fino al 28 febbraio 2007 in sinergia con il Servizio pianificazione e gestione
grandi eventi, nonche' ad assegnare alla stessa le occorrenti risorse di
personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
7. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro
nell'ordinario di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3504 del 2006, il capo del Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 5.
1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative commissariali
evitando ogni possibile soluzione di continuita' ai sensi delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3303 del 18 luglio
2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e n. 3450 del 16 luglio 2005, citate in
premessa, l'ing. Angelo Balducci e' confermato nella qualita' di commissario
delegato negli incarichi previsti dall'art. 16 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3485 del 2005, nonche' a quelli affidati al medesimo in qualita' di
soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n.
3520 del 2006 citata in premessa.
Art. 6.
1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operativita' del
campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1,
dell'ordinanza n. 3061/2000, in localita' «Fontenovella» del comune di Lauro e'
prorogata fino al termine dello stato d'emergenza. Ai relativi oneri si provvede
a carico del Fondo per la protezione civile.
2. Il termine del 30 giugno 2006, previsto dall'art. 18, comma 1, dell'ordinanza
di protezione civile n. 3491 del 2006, e' differito fino al termine dello stato
d'emergenza.
Art. 7.
1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3341 del 2004 per il perseguimento degli obiettivi di
superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della
regione Campania provvede, al limitato fine di assicurare la tempestiva e
completa attuazione delle proprie determinazioni, ad esercitare in materia di
emergenza sanitaria ed igiene pubblica i poteri di ordinanza di cui agli
articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000,
all'uopo subentrando ai Sindaci nella titolarita' e nell'esercizio di tali
potesta' per la durata dello stato di emergenza.
2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle
iniziative loro affidate anche ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3529 del 2006, ai prefetti delle province della regione Campania, in
ragione dei maggiori compiti loro affidati, viene, in relazione all'effettivo
conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati, corrisposto un'indennita' di
risultato parametrata al 30% della retribuzione complessiva mensile in
godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con oneri a carico delle
risorse assegnate al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione
civile n. 3341 del 2004.
Art. 8.
1. Per consentire l'espletamento delle iniziative finalizzate alla
realizzazione in termini di massima sicurezza dell'esercitazione europea di
protezione civile Mesimex 2006 sul rischio vulcanico che si terra' nell'area
vesuviana dal 18 al 23 ottobre 2006 e' assegnato alla soprintendenza speciale
per il Polo museale napoletano un contributo straordinario fino ad Euro
218.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, che presenta le
occorrenti disponibilita', da destinare al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes,
sede nella quale avranno luogo parte delle iniziative correlate allo svolgimento
dell'esercitazione, per il ripristino della area interessata da un grave
dissesto.
Art. 9.
1. Al fine di consentire l'adozione, da parte del commissario delegato
Presidente della regione Puglia, di misure di carattere urgente finalizzate alla
rimozione della situazione di elevato rischio igienico-ambientale determinatasi
nei comuni della provincia di Lecce e' stanziata, a titolo di anticipazione, la
somma di euro 2 milioni da trasferirsi sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato medesimo, a carico del Fondo della protezione civile
subordinatamente ad apposita integrazione da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 10.
1. Al fine di addivenire al celere superamento del contesto emergenziale il
Commissario delegato nominato in relazione agli eventi sismici verificatisi nel
mese di novembre 2004 nella provincia di Brescia, e' autorizzato ad avvalersi
per lo svolgimento di attivita' tecniche, amministrative e contabili correlate
all'effettuazione degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza dei
manufatti colpiti dal sisma, anche mediante apposite convenzioni, di
amministrazioni pubbliche e di enti pubblici dotati delle relative specifiche
professionalita'.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato al fine di assicurare la tutela della
pubblica incolumita' a rimborsare agli enti locali le spese effettuate per la
salvaguardia della popolazione e realizzate sulla base di un apposito piano
predisposto dal Commissario delegato.
3. All'art. 12, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 13 ottobre 2005, n. 3469 le parole «quattro unita» sono soppresse e
sostituite dalle parole «sette unita». Il comma 3 del medesimo art. 12 e'
abrogato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nei
limiti delle disponibilita' esistenti sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato di cui al comma 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 settembre 2006
Il Presidente: Prodi