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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3485).
(GU n. 16 del 20-1-2006)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale e' stato
istituito il «Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Vista la richiesta del Presidente della provincia autonoma di Bolzano, formulata
con nota del 13 ottobre 2005, con la quale si rappresenta la grave situazione di
rischio in atto alle pendici del Monte Croce in Val Badia che potrebbe creare
situazioni di grave pericolo ad alcune abitazioni della localita' San Leonardo
nel comune di Badia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2004, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della
citta' di Bari in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo
2005, n. 3420, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande
evento» nel territorio della citta' di Bari in occasione del XXIV Congresso
Eucaristico Nazionale;
Vista la nota del 27 settembre 2005 del sindaco di Bari;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
2005, n. 3410, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle
prospicienti aree marittime»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo
2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di
protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi
nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre
2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23
ottobre 2005»; Viste le note, del 13 dicembre 2005, del Presidente della regione
Puglia e del Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato
dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio economico
ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti
inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3
dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio
economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla
rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione»,
cosi' come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del
18 febbraio 2005; Vista la nota del 21 ottobre 2005 del Commissario delegato per
l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande
navigazione della laguna di Venezia;
Vista la nota del 26 ottobre 2005 del Presidente della regione Veneto con la
quale si esprime parere favorevole all'integrazione del Comitato tecnico
scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del
2003, con un rappresentante del comune di Mira;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre
2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art.
1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005
recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale
movimento franoso verificatosi in localita' Colle Grande nel territorio del
comune di San Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma
verificatosi l'8 ottobre 2005 nella Repubblica del Pakistan;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre
2005, n. 3470, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate
ad assicurare il soccorso della popolazione della Repubblica del Pakistan in
seguito al verificarsi del sisma dell'8 ottobre 2005, nonche' ad evitare
maggiori danni a persone o cose»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26
dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a
fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche'
le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n.
3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18
febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del
29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005, n. 3449 del 15 luglio 2005 e n. 3452
del 1° agosto 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005
recante la proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali
ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;
Vista la nota del 21 ottobre 2005 del Dirigente del Settore programmazione
interventi di protezione civile della regione Campania;
Vista la nota del 30 settembre 2005 del Presidente della regione Emilia Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999
relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni
di Cengio (Savona ) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi
socio-ambientale, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 gennaio 2005, con il quale il medesimo stato d'emergenza e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2006;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: «Interventi urgenti intesi a
fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi
socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente
nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in
provincia di Cuneo e del fiume Bormida»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005,
n. 3455, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a
fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale determinatasi nel
territorio dei comuni di Cengio e Saliceto»;
Vista la nota in data 8 novembre 2005 del Prefetto di Genova - Commissario
delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre
2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza
nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del
26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza
conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;
Viste le note dei Presidenti delle regioni Marche e Umbria, con le quali sono
state chieste alcune proroghe disposte con precedenti ordinanze di protezione
civile;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del
9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028
del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000,
n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3404 del 25
febbraio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, emanate per fronteggiare la
situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli
eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, con cui il
Presidente della provincia di Rieti e' stato nominato Commissario delegato per
il definitivo superamento della situazione di criticita' determinata dai
summenzionati eventi sismici;
Vista la nota del 12 ottobre 2005, con cui il Presidente della provincia di
Rieti - Commissario delegato ha rappresentato la necessita' di introdurre alcune
modifiche ed integrazioni alla sopra richiamata ordinanza n. 3452/2005;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, recante:
«Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002
i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna»;
Vista la nota del 13 settembre 2005 del Sindaco di Cortenova in provincia di
Lecco, con la quale e' stata rappresentata l'esigenza di continuare a concedere
contributi straordinari ai nuclei familiari che ancora non sono rientrati nelle
abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione, in conseguenza del grave
disagio subito dagli stessi;
Vista la nota del 17 ottobre 2005 della regione Lombardia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003,
n. 3303, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la
grave situazione di emergenza
socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato
dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21
ottobre 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti
franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo
2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare
la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16
luglio 2005, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici
con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di
Agrigento»;
Vista la nota del 16 novembre 2005 della Regione Siciliana - Dipartimento
regionale della protezione civile;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla
definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si
provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di
emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5,
comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004
recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in
sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina
(Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio
(Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e
Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del18 febbraio 2005
di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di
Muro Lucano nella regione Basilicata;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17622 dell'11
ottobre 2005 e la nota del direttore del settore infrastrutture dei Servizi
integrati infrastrutture e trasporti Sicilia-Calabria del 16 giugno 2005, prot.
16/ris;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005, n.
3498/2005, n. 3437/2005 e n. 3418/2005, per la messa in sicurezza delle grandi
dighe delle regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e
Toscana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo
2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di
emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza,
interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi
movimenti franosi;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29
aprile 2005, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti a gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti
franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del
1°dicembre 2005;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza
concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni
Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre
2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che
hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati
fino al 31 dicembre 2006;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29
novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375
del 20 settembre 2004 e n. 3469 del 13 ottobre 2005;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in
ragione della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle
distinte situazioni emergenziali, nonche' facilitare il ritorno alle normali
condizioni di vita, disponendo misure agevolative in favore dei soggetti
interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza della frana
in atto alle pendici del Monte Croce in Val Badia, che minaccia la popolazione
della localita' di San Leonardo nel comune di Badia, e' assegnata alla provincia
autonoma di Bolzano la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo per
interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre
2003, n. 326, del quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
Art. 2.
1. Per le indispensabili iniziative poste in essere in occasione delle
celebrazioni del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale tenutesi nella citta' di
Bari, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile
2004, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' autorizzato a trasferire al Sindaco di Bari l'importo di euro
130.700,00, a carico del Fondo della protezione civile, rispetto a
cui e' stata accertata la relativa disponibilita'.
Art. 3.
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3410 del 4 marzo 2005 e' soppresso il periodo «a valere sulle
risorse stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2004, n. 311».
2. In relazione all'attuale consistenza dell'impegno richiesto al consulente
giuridico, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004, e' soppresso il periodo
«collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico,».
3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, cessa alla
data di adozione della presente ordinanza.
4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3475 del 18 novembre 2005, le parole «di Bari» sono soppresse.
5. Il Commissario delegato - Prefetto Tommaso Blonda, per l'espletamento dei
compiti assegnatigli ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, e' autorizzato ad avvalersi di un
Comitato tecnico di supporto con funzioni consultive all'uopo costituito,
composto da sei unita' di personale individuate dal medesimo Commissario
delegato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
1. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno
del personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud est asiatico colpiti dagli
eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, l'indennita' operativa
prevista dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, e' elevata del 20%.
Art. 5.
1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre
2004, e' integrato con un rappresentante designato dal comune di Mira.
Art. 6.
1. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 29 settembre 2005, n. 3464, l'importo complessivo di euro 600.000,00
relativo ai contributi assegnati alla regione Abruzzo e' destinato per la
situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'11 marzo 2005, inerente alle eccezionali precipitazioni nevose che
hanno colpito il medesimo territorio regionale.
Art. 7.
1. In relazione all'eccezionale movimento franoso verificatosi in localita'
Colle Grande nel territorio del Comune di San Martino sulla Marrucina in
provincia di Chieti e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 febbraio 2005, al fine di procedere con ogni urgenza
all'espletamento delle necessarie iniziative dirette al superamento del predetto
contesto emergenziale e' assegnata alla regione Abruzzo la somma di euro
3.000.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi
dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui e' stata
accertata la relativa disponibilita', in deroga alle procedure da detta
normativa previste.
Art. 8.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 ottobre 2005, n. 3470, e' aggiunto il seguente comma: «3. Il
Dipartimento della protezione civile e', altresi', autorizzato a consentire
l'utilizzazione da parte delle Autorita' locali dei necessari beni e materiali
da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni
di vita della popolazione interessata, nonche' a rimborsare le spese sostenute,
d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del servizio
nazionale della protezione civile, individuate ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative
poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in
questione».
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di
liberalita' da destinare all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470.
3. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nella Repubblica del Pakistan
colpito dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza di protezione civile n.
3470/2005, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale
indennita' operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di
missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario
festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
4. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attivita'
necessarie a fronteggiare gli eventi di cui al presente articolo il Dipartimento
della protezione civile puo' avvalersi di due unita' di personale con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata del contesto
emergenziale.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' autorizzato ad avvalersi di una unita' di personale appartenente
all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperto nelle attivita'
emergenziali di protezione civile, e di cui in premessa, in posizione di
comando. Il predetto personale continua a beneficiare del trattamento economico
previsto dal contratto collettivo di lavoro di appartenenza.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a
carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata la
relativa disponibilita'.
Art. 9.
1. In relazione al contesto esigenziale prospettato dalla regione Campania
con la nota del 21 ottobre 2005, protocollo n. 0867684, e per la realizzazione
dei necessari ed urgenti interventi di cui all'elenco alla stessa nota allegato
da porre in essere sulla base di un apposito programma per fronteggiare i gravi
dissesti idrogeologici in atto, ed al fine di evitare ulteriori situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone e a cose, e' assegnata alla medesima Regione
la somma di euro 3.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, del
quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
Art. 10.
1. Tenuto conto di quanto rappresentato dalla regione Emilia Romagna, con la
nota protocollo n. 81038/AMB/ASS/05 del 30 settembre 2005, e' assegnata
all'Agenzia interregionale per il fiume Po la somma di euro 3.500.000,00 a
carico del Fondo della protezione civile, per la realizzazione, sulla base di un
apposito programma, di interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza del
bacino del fiume Po.
Art. 11.
1. Il Prefetto di Genova - Commissario delegato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, ai fini del piu'
proficuo e tempestivo espletamento delle attivita' da porre in essere per il
superamento del contesto emergenziale inerente alla crisi socio-ambientale
dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei
comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e
del fiume Bormida, e' autorizzato ad avvalersi di cinque esperti nelle materie
tecniche, giuridiche e amministrative, in aggiunta a quelli previsti
dall'ordinanza di protezione civile n. 2986 del 1999 e successive modificazioni.
2. I compensi da corrispondere ai predetti esperti sono determinati nel
provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al Commissario
delegato.
Art. 12.
1. In relazione agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della
regione Umbria il 26 settembre 1997 e di cui al decreto del Presidente del
Consiglio del 23 dicembre 2004 citato in premessa, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
assegnare alla Comunita' delle Clarisse un contributo straordinario di euro
978.000,00, a carico del Fondo della protezione civile, per gli adempimenti
necessari alla ristrutturazione del Monastero di S. Agnese ubicato nella citta'
di Perugia, gravemente danneggiato dai predetti eventi sismici.
2. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390, e' prorogato fino 31 dicembre 2006, con
oneri posti a carico delle disponibilita' di cui all'art. 15 della legge n.
61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto
dal comma 8 del medesimo art. 15.
Art. 13.
1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2006, i poteri commissariali
conferiti al Presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto
2005.
2. Per l'espletamento delle attivita' necessarie al definitivo superamento del
contesto di criticita' nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli
eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, e di cui all'ordinanza di
protezione civile n. 3404/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il
Presidente della provincia di Rieti - Commissario delegato si avvale di una
struttura all'uopo istituita. A tal fine il Commissario delegato e' autorizzato
a stipulare contratti di consulenza con esperti nel limite di un'unita', nonche'
a reperire personale dipendente della regione e degli enti locali in posizione
di comando o distacco, nel limite massimo di quattro unita', cui potranno essere
corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in
materia.
3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 il Commissario delegato
provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili destinate alle spese di
funzionamento della struttura commissariale di cui al 1° e 2° piano stralcio
degli interventi approvato rispettivamente con delibere del sub-Commissario
pro-tempore rispettivamente n. 14 del 1° marzo 1999 e successive modifiche ed
integrazioni e n. 5 del 26 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e'
soppresso.
Art. 14.
1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, puo'
provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche
economica, in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 1
dell'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, che alla data
di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per
l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovra' essere commisurato alle
reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle
amministrazioni comunali con modalita' definite dalla regione e in misura
comunque non superiore a quello percepito; ai relativi oneri si provvede a
valere sulle economie realizzatesi nell'ambito delle risorse finanziarie
assegnate alla medesima regione Lombardia ai sensi dell'ordinanza di protezione
civile sopra citata.
Art. 15.
1. Per il completamento delle attivita' inerenti al recupero del patrimonio
storico - artistico ed archeologico, danneggiato dagli eventi alluvionali che il
4 novembre 1966 hanno colpito la Citta' di Firenze, e' assegnato alla
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino un contributo
straordinario di euro 250.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, da
destinare al restauro e alla conservazione dell'«Ultima Cena» di Giorgio Vasari.
Art. 16.
1. Il Presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
subentra, in qualita' di Commissario delegato, in tutti gli incarichi affidati
al Direttore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio,
Abruzzo e Sardegna, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri rispettivamente n. 3303 del 18 luglio 2003, n. 3419 del 24 marzo 2005 e
n. 3450 del 16 luglio 2005 citate in premessa, nonche' negli incarichi affidati
in qualita' di soggetto attuatore.
Art. 17.
1. L'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 e' soppresso.
2. Al consulente giuridico di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, e' corrisposto
il compenso stabilito ai sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima ordinanza di
protezione civile.
Art. 18.
1. In relazione agli stati emergenziali di cui in premessa ed alla
necessita' di assicurare l'espletamento delle funzioni del Registro italiano
dighe rispetto ad interventi di carattere indifferibile, anche tenuto conto
degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legge n. 79/2004
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139/2004, e con le procedure ivi
previste, il Registro italiano dighe e' autorizzato ad effettuare assunzioni di
personale con contratto a tempo determinato entro il limite massimo di e
2.500.000; i relativi oneri sono posti a carico del medesimo Registro italiano
dighe.
2. Il dott. ing. Rosario De Francesco e' nominato Commissario delegato in
sostituzione del Direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato
infrastrutture e trasporti per le regioni Sicilia e Calabria di cui all'art. 1,
comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, e
provvede a porre in essere le iniziative per la messa in sicurezza delle dighe
di Pasquasia (Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe Enna) con i poteri
previsti dalla citata ordinanza n. 3418/2005.
Art. 19.
1. Considerata la necessita' di disporre con assoluta urgenza l'attuazione
degli interventi finalizzati ad avviare l'attivita' di ricostruzione presso il
sito individuato, e tenuto conto della necessita' di rimuovere le condizioni di
grave disagio in cui versa attualmente la popolazione della frazione di
Cavallerizzo interessata dal grave evento calamitoso, il soggetto attuatore -
Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna
nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, procede alle aggiudicazioni
dei lavori anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare,
eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati. E' in facolta'
del soggetto attuatore disporre per la corresponsione di premi di incentivazione
per accelerare l'esecuzione dei lavori.
2. Per il compimento delle attivita' finalizzate alla delocalizzazione ed alla
ricostruzione della frazione di Cavallerizzo, il Soggetto attuatore, ove
ritenuto indispensabile, e autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater,
quinquies, sexies, nonche' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate,
nel rispetto della previsione di cui all'art. 7, lettera c) della direttiva
comunitaria n. 93/37.
3. Per garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al Soggetto
attuatore nello svolgimento delle attivita' finalizzate al superamento
dell'emergenza, e' istituita apposita struttura di missione composta da cinque
unita', di cui due appartenenti al S.I.I.T. - settore infrastrutture Calabria e
Sicilia e tre appartenenti al SIIT - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e
Sardegna, nonche' da estranei alla pubblica amministrazione nel
numero massimo di tre unita' da assumersi con contratto a tempo determinato, ed
individuate con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della
professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.
4. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo, a fronte
dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attivita' da porre in
essere ai sensi della presente ordinanza, e' autorizzato a svolgere prestazioni
di lavoro straordinario, fino a un massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i
limiti fissati dalla normativa vigente.
Art. 20.
1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3469/2005,
citata in premessa, dopo le parole «posizione economica C2», e' aggiunto il
seguente periodo «nonche' di due unita' di personale appartenente all'area B -
posizione economica B3».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi