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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3375).
(GU n. 221 del 20-9-2004)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge regionale Siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante
«Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002»;
Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge regionale, che demanda ai
prefetti territorialmente competenti la realizzazione, con i poteri di cui
all'art. 14 della legge n. 225/1992, di basi eliportuali che consentano
l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nelle isole Minori ove non sia
possibile il decollo e l'atterraggio di mezzi aerei;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3366 del 29
luglio 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate
alla realizzazione di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo
di mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e
Marettimo, in provincia di Trapani»;
Vista la nota del 30 luglio 2004 del Comando operativo di vertice interforze,
con la quale, in relazione alla realizzazione delle elisuperfici di emergenza
nell'isole Egadi da parte del Genio guastatori di Palermo, ha rappresentato la
necessità di implementare le risorse finanziarie previste nell'ordinanza di
protezione civile n. 3366 del 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003
e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale"»,
così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30
aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale"»,
che all'art. 1, comma 2, lettera d) prevede la realizzazione urgente, presso gli
aeroporti e le altre strutture di transito, di opere destinate a percorsi
speciali presso cui far affluire passeggeri, bagagli e merci provenienti da zone
a rischio;
Considerato che nell'aeroporto di Milano Malpensa e' necessario creare un
ampliamento del canale sanitario al fine di evitare situazioni di criticità,
come quelle già verificatesi agli inizi del 2004 con la SARS, per l'elevato
numero di passeggeri da sottoporre al controllo;
Considerato, altresì, che il progetto relativo all'ampliamento del canale
sanitario dell'aeroporto di Milano Malpensa, predisposto in attuazione delle
«linee guida per la realizzazione e utilizzo di un canale aeroportuale»
approvate in data 5 febbraio 2004 dal Gruppo permanente per la valutazione del
rischio ed il controllo della SARS, e' stato approvato da parte della III
sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 luglio 2004;
Considerato, inoltre, che e' necessario porre in essere interventi urgenti
indispensabili al superamento della situazione di criticità sulla base di quanto
rappresentato dal Ministero della salute con la nota del 12 luglio 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre
2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi
eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di
Campobasso;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza
concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni
Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29
novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003,
concernente: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai
gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle
summenzionate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare
l'indispensabile urgenza e continuità agli interventi di ricostruzione per il
comune di San Giuliano di Puglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002,
recante la dichiarazione di «grande evento"» per il semestre di presidenza
italiana della Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002,
recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di «grande
evento"» per il semestre di presidenza italiana della Unione europea adottata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio
2004, con il quale e' stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004, la
dichiarazione di «grande evento»" del semestre di presidenza italiana
dell'Unione europea;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24
aprile 2002, n. 3247 del 30 ottobre 2002, n. 3283 del 18 aprile 2003 e n. 3313
del 12 settembre 2003;
Considerato che il giorno 29 ottobre 2004, nella città di Roma, si celebrerà la
cerimonia della ratifica della Costituzione europea da parte dei Paesi
partecipanti;
Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario ed urgente
finalizzate a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in
condizioni di massima sicurezza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18
aprile 2003, recante: «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre
di presidenza italiana della Unione europea»;
Vista la nota n. 3129 del 7 maggio 2004 del Dipartimento lavori pubblici ed
acque della regione Calabria;
Vista la nota n. 3441 del 28 maggio 2004 del sindaco del comune di Mormanno in
provincia di Cosenza;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, recante:
«Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il
9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre
2003, recante: «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio
del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonché nel territorio
delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli
effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle
isole del comune di Lipari»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo
2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di
protezione civile»;
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che e' stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso nel territorio
del comune di Orvieto, località Tordimonte;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'adozione di tutte le iniziative di
carattere straordinario ed urgente finalizzate alla rimozione della situazione
di pericolo derivante dalla presenza del summenzionato ordigno nel territorio
della provincia di Terni;
Viste le note del prefetto di Terni del 20, 25 e 30 agosto 2004 e dell'8
settembre 2004, con le quali e' stata rappresentata l'esigenza di provvedere
alle operazioni di brillamento dell'ordigno bellico;
Vista la nota del 19 febbraio 2003, con la quale il sindaco del comune di Lucca
ha segnalato talune situazioni di rischio che potrebbero creare situazioni di
pericolo ad alcune abitazioni insistenti ai piedi della Rocca del Castello di
Nozzano interessato da una serie di dissesti idrogeologici, nonché la successiva
nota del 5 luglio 2004, con la quale, in relazione al grave dissesto sopra
citato ha trasmesso il decreto di approvazione del progetto per la messa in
sicurezza del Castello;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della
protezione civile nel territorio interessato dal sopra descritto dissesto;
Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad
evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della
citata legge n. 225/1992;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3366 del 29 luglio 2004, l'importo di
Euro 90.000,00 e' sostituito con l'importo di Euro 180.000,00.
Art. 2.
1. Nell'ambito della situazione emergenziale di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003,
citato in premessa ed alla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 2003, n. 3285, concernente «Disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione
internazionale», il presidente della società SEA dell'aeroporto di Milano
Malpensa, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato, e' autorizzato, in relazione al ricorrente contesto di somma urgenza,
a porre in essere, con oneri a proprio carico, tutte le iniziative finalizzate
all'adeguamento ed all'ampliamento del canale sanitario esistente, anche
provvedendo, ove ritenuto assolutamente necessario, in deroga agli articoli 20 e
24 della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e, comunque, nel rispetto dell'art.
7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37.
2. La SEA provvede alla necessaria manutenzione periodica dei locali e degli
impianti del canale sanitario, anche nei periodi di non operatività del
medesimo.
3. L'Ufficio di sanità marittima, aerea e di confine di Milano, in raccordo con
la competente direzione generale del Ministero della salute, sovrintende alla
realizzazione dell'opera per quanto riguarda gli aspetti sanitari, verificando
la conformità dei lavori alla normativa sanitaria vigente, nonché la congruità
degli stessi al progetto approvato dal Consiglio superiore della sanità il 7
luglio 2004.
Art. 3.
1. Relativamente alla realizzazione degli
interventi e delle opere di ricostruzione, anche infrastrutturali, per il comune
di San Giuliano, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualità di soggetto attuatore
previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 3279/2003, e successive
modifiche ed integrazioni, subentrando al provveditore regionale alle opere
pubbliche del Molise - Direttore del SIIT Campania-Molise.
Art. 4.
1. Per garantire il pieno assolvimento dei
compiti del Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato
nello svolgimento delle attività relative alla cerimonia della ratifica della
Costituzione europea da parte dei Paesi partecipanti, si applicano, fino al 31
ottobre 2004, gli articoli 1, commi 2, 3 e 5; 2, comma 7; 4, commi 1, 2, 3 e 4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni previste dal comma
1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315
del 2 ottobre 2003.
2. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei
Vigili del fuoco, della Polizia municipale, del comparto sanità, della Croce
rossa italiana e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, direttamente impegnato in attività connesse alle
finalità di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato, oltre i limiti previsti
dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente reso per un complessivo importo massimo di
euro 450.000,00 da ripartire con apposita decretazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile - Commissario delegato, da adottarsi sulla base di piani
di impiego del personale trasmessi al medesimo commissario delegato entro sette
giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
3. Il comune di Roma provvede alla realizzazione degli interventi e delle opere
necessari a garantire il regolare svolgimento della cerimonia di cui al comma 1,
avvalendosi, ove necessario, in aggiunta alle deroghe previste dalle ordinanze
n. 3199/2002, n. 3247/2002, n. 3283/2003 e n. 3313/2003 anche delle seguenti
deroghe: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 3, 4, 21 comma 1,
lettera b), 2, 4, 5; 22, 28, 32, 33, 39, 40, 45, 48; legge 11 febbraio 1994, n.
109, articoli 4, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29 nel rispetto dell'art. 7,
lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/97, e decreto del Presidente della
Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 9, 11, 13, 14, 15, 48, 49, 50,
78, 80; decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 30, art. 7, comma 2, lettera
a); 10, 15.
4. Il comune di Roma, per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui
al comma 3, e' autorizzato a modificare i piani di investimento disposti dal
consiglio comunale, in deroga alla normativa di settore, utilizzando le risorse
finanziarie previste o destinate ad altri interventi.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri concorre, sulla base di apposito rendiconto recante l'elenco
documentato delle spese sostenute dal comune di Roma, agli oneri necessari per
l'attuazione delle iniziative previste al comma 3 nel limite massimo di un
milione di euro.
6. Il commissario delegato ed il sindaco di Roma sono autorizzati a conseguire
sponsorizzazioni, per un importo massimo complessivo di cinquecentomila euro,
volte ad acquisire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi e
delle opere necessari per la celebrazione dell'evento.
7. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
settembre 2003, n. 3313, e successive modificazioni, le parole «15 milioni di
euro» sono sostituite con le parole «19,2 milioni di euro».
8. Sono confermati, fino al 31 dicembre 2004, i poteri conferiti al gen. B.
Umberto Pinotti - Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003. Per il perseguimento
delle finalità di cui all'ordinanza n. 3283/2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' assegnato al commissario delegato l'importo di euro 800.000,00.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni
di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile, così come
appositamente integrato dall'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
Art. 5.
1. Al fine di consentire il recupero funzionale
e l'agibilità' delle scuole elementari e medie del comune di Mormanno in
provincia di Cosenza, inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 9
settembre 1998, e' assegnato al medesimo comune l'importo di euro 337.144,54,
rivenienti dalle economie realizzatesi a valere sulle risorse di cui
all'ordinanza di protezione civile n. 2847 del 1998.
2. Il sindaco del comune di Mormanno riferisce al Dipartimento della protezione
civile, con propria relazione trimestrale, sulla progettazione e la
realizzazione degli interventi che dovranno essere affidati entro sessanta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ed
ultimati nei successivi dodici mesi.
Art. 6.
1. Il sindaco del comune di Lipari - Commissario
delegato, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3266 del 7 marzo 2003,
fornisce alle competenti autorità, entro trenta giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza, elementi di valutazione, di indicazione
e di proposta finalizzati all'emanazione entro i successivi trenta giorni di
disposizioni volte ad assicurare, nel rispetto prioritario delle esigenze
emergenziali, l'ordinato e programmato afflusso nelle isole Eolie di
imbarcazioni, diverse da quelle utilizzate per servizi pubblici di linea, per
servizi ed attività di interesse pubblico, adibite al trasporto di gruppi di
persone.
2. Il molo in località Ginostra - frazione di Stromboli riveste preminenti
finalità di protezione civile e di mobilità o di servizio in favore dei
cittadini ivi residenti o domiciliati ed il relativo utilizzo e' consentito
unicamente a mezzi pubblici o di interesse pubblico.
Art. 7.
1. Al fine di consentire l'adozione urgente
delle operazioni necessarie al brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto nel
territorio del comune di Orvieto, località Tordimonte, e' autorizzata in via
eccezionale la spesa di euro 5.400 a carico del Fondo della protezione civile.
Art. 8.
1. Per gli interventi di messa in sicurezza della Rocca del Castello di Nozzano, sito nella frazione di Rocca di Nozzano, e' assegnata al comune di Lucca la somma di euro 180.000,00 a carico del Fondo della protezione civile. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2004
Il Presidente: Berlusconi