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Ordinanza  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 22 Marzo 2002

 

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3184).

 

(Pubblicata su GU n. 79 del 4-4-2002)

 

Il Ministro dell’Interno

delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre  2001,  che  delega  le  funzioni del coordinamento della protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre   2001,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2002,  lo stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia   nel   settore   dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali pericolosi,  bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e  dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

  Viste  le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri dell'8 novembre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1995;

  Viste   le   ordinanze   del  Ministero  dell'interno  delegato  al coordinamento  per  la  Protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del  3 luglio  1996,  n.  2557  del  30 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 104 del 7 maggio 1997,  n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  159  del 10 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana  n.  260  del  7 novembre  1997,  n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del  6 aprile  1998,  n.  2985  del  31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 132 dell'8 giugno 1999,  n.  3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  59  dell'11 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto  2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000;

  Vista  la  nota  n.  520/CD  dell'8 febbraio  2001  con la quale il commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia,  chiede integrazioni  e  modifiche alla citata ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000,  con  riferimento  alle  attivita'  in  materia di tutela delle acque;

  Considerato  che,  a  causa  del deficit idrico di alcuni territori della  regione  Puglia  con  fenomeni  di  abbassamento delle falde e conseguente salinizzazione delle stesse, nonche' a causa dei fenomeni di  desertificazione  conseguenti  alla  diminuita  piovosita'  degli ultimi  anni,  risulta strategico adottare misure di risparmio idrico sviluppando,   in  particolare,  il  riutilizzo  delle  acque  reflue depurate;

  Considerato  altresi'  che,  alla  luce  delle  nuove  disposizioni normative in materia di tutela delle acque, si debba procedere ad una piu'  puntuale  definizione  delle  competenze  gia'  attribuite e da attribuire al presidente della regione Puglia - commissario delegato;

  Atteso  che  il  perdurare  dello  stato di emergenza nella regione Puglia   richiede  ulteriori  tempi  per  consentire  al  commissario delegato   la  prosecuzione  delle  azioni  intraprese,  nonche'  per realizzare  una serie di interventi ritenuti urgenti ed indifferibili per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per    l'attuazione    del    sistema    idrico   integrato   e   per l'approvvigionamento   delle   acque   ad  uso  civile,  agricolo  ed industriale,   anche   mediante  il  riutilizzo  delle  acque  reflue depurate;

  Attesa  altresi', l'esigenza ai fini del superamento dello stato di emergenza  di  portare  a  termine  le  iniziative  nel settore della gestione   dei  rifiuti  urbani,  con  riferimento  particolare  alla realizzazione  del  sistema  del  recupero  energetico  dei  rifiuti, nonche'   del   completamento  della  rete  per  il  recupero  ed  il riutilizzo;

  Ritenuto  necessario,  quindi, integrare e modificare le precedenti ordinanze  per  consentire  il  superamento  dello stato di emergenza nella regione Puglia;

  Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

  Acquisita l'intesa della regione Puglia;

 

Dispone:

 

Art. 1.

  1. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato, attua gli   interventi   necessari   per   il   superamento  dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti inquinati  e  della  distribuzione  delle  acque  ad  uso agricolo ed industriale,  nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia fino alla cessazione dello stato di emergenza.

  2. Il  prefetto  di  Bari  - commissario delegato, opera, fino alla cessazione  dello  stato  di  emergenza,  per  il completamento degli interventi  dallo  stesso  avviati,  con  i poteri gia' conferiti con l'ordinanza   n.   3077  del  4 agosto  2000,  raccordandosi  con  il presidente della regione Puglia - commissario delegato.

 

Art. 2.

  1. Il  comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3077 dei 4 agosto 2000 e' soppresso e sostituito dal seguente: "5. Il commissario delegato - presidente  della  regione Puglia, definisce il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto  legislativo  5 febbraio  1977,  n.  22,  nonche' il piano di tutela  delle  acque  di  cui  all'art.  44  del  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

  2. Il  commissario  delegato  - presidente della regione Puglia, in particolare, provvede:

    a) a  completare  il  piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle  aree  inquinate,  adottato in osservanza dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  n.  3077 del 4 agosto 2000, con decreto commissariale n.  41  del  6 marzo  2001, anche in relazione alla definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;

    b) a   completare  la  realizzazione  del  sistema  impiantistico integrato  per  il  recupero  e  riutilizzo  dei  rifiuti urbani, con riferimento ai centri intercomunali per i materiali provenienti dalla raccolta  differenziata,  ed  eventuali  piazzole di stoccaggio, alle linee  di  selezione  dei  rifiuti  indifferenziati, agli impianti di compostaggio,  agli  impianti  di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;

    c) a  completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati  al  recupero e riutilizzo mediante localizzazione di nuovi impianti   di   titolarita'  pubblica  di  discarica  controllata  da utilizzare  anche  per  lo smaltimento dei sovvalli provenienti dagli impianti  di  cui  al precedente punto b). Comunque, nelle more della realizzazione  di tali nuovi impianti, il commissario delegato, entro il  31 ottobre  2002, puo' autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti, anche se privati;

    d) ad  assicurare  la  realizzazione  di  tutte le condizioni per addivenire, a regime, cessata l'emergenza, alla gestione unitaria per ambito  territoriale  ottimale  dei  rifiuti  urbani,  e,  nella fase d'emergenza,  anche  mediante  la  nomina  di "commissari ad acta" in sostituzione dei comuni interessati che non vi abbiano provveduto;

    e) a  determinare  i  criteri  per  il  calcolo  della tariffa di smaltimento  dei  rifiuti  urbani in discarica nel periodo di vigenza della  situazione  d'emergenza,  prevedendo,  tendenzialmente, per le discariche  in  esercizio,  un  congruo  contesto  temporale  per  la gestione   successiva   alla   chiusura   dell'impianto,   nonche'  a determinare,  sempre  durante  la  fase d'emergenza, i criteri per il calcolo  della  tariffa  delle  linee di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati e degli impianti di compostaggio;

    f) ad  espletare,  in  materia  di  bonifica di siti inquinati, i compiti  di  cui  all'art. 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo   1998,  cosi'  come  sostituiti  e  integrati  dall'art.  2 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;

    g) ad  espletare,  in materia di aree ad elevato rischio di crisi ambientale  di  Brindisi  e  di Taranto, i compiti di cui all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.

 

Art. 3.

  1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, sono sostituiti dai seguenti:

    "1. Le  competenze  di  cui  all'art.  13 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n. 22, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga   alla   legislazione  vigente,  dal  commissario  delegato  - presidente della regione Puglia.

    2. Le  approvazioni  dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli  27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti urbani, sono esercitate,  in  via  esclusiva,  anche  in  deroga alla legislazione vigente,  dal commissario delegato - presidente della regione Puglia.

L'approvazione   dei  progetti  da  parte  del  commissario  delegato sostituisce   ad   ogni   effetto  visti,  pareri,  autorizzazioni  e concessioni   di   organi   regionali,   provinciali   e  comunali  e costituisce,   ove   occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi.

  4. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia adegua,  durante la fase d'emergenza, la tariffa delle discariche per rifiuti  urbani  comunque in esercizio; la quota di tariffa destinata agli  oneri  finanziari  per  la gestione delle discariche successiva alla   loro   chiusura,   tendenzialmente  per  un  congruo  contesto temporale,  e'  versata  a  favore dell'autorita' d'ambito competente ovvero,  sino alla costituzione della stessa, a favore del comune sul cui territorio insiste l'impianto".

 

Art. 4.

  1. Il  commissario  delegato  -  presidente della regione Puglia, a seguito  di  procedure  di  gara comunitarie, anche con il contributo finanziario  commissariale  o  attraverso  procedure  di  finanza  di progetto,  stipula  contratti  per  la  realizzazione e/o gestione di impianti   a  titolarita'  pubblica  di  produzione  di  combustibile derivato dai rifiuti.

  2. Fermo  restando  l'obbligo del conferimento della frazione secca selezionata  dai  rifiuti  urbani indifferenziati, ovvero dei rifiuti urbani  residuali  rispetto a quelli della raccolta differenziata, il commissario  delegato  -  presidente  della  regione Puglia determina l'onere  del  conferimento, che deve tenere conto delle tariffe delle linee  di  selezione  del  rifiuto indifferenziato, degli impianti di produzione  del  combustibile derivato dai rifiuti, nonche' dei costi di trasporto, ponendolo a carico dei soggetti obbligati.

  3. Le  disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia  di  produzione  di  combustibile  derivato  da  rifiuti e di utilizzazione   dello  stesso,  ove  incompatibili  con  la  presente ordinanza, sono soppresse.

 

Art. 5.

  1. I   presidenti   delle   province,   in   coordinamento  con  il sub-commissario   nominato   ai   sensi    dell'art.   2,   comma   1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, provvedono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla:

    definizione dei piani provinciali di raccolta differenziata della carta,  plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione  umida  dei  rifiuti urbani, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997;

    stipula  della  convenzione  con  il CONAI, per l'acquisizione da parte  di  quest'ultimo  dei  materiali  provenienti  dalla  raccolta differenziata  dei  rifiuti urbani, nonche' degli imballaggi primari, secondari  e  terziari, ivi compresi quelli marchiati "T" ed "F", per il  perseguimento  degli  obiettivi  di recupero e riciclaggio di cui all'art.   37,  primo  comma  del  decreto  legislativo  n.  22/1997, garantendo  l'omogeneita'  sul territorio regionale del contributo ai costi di raccolta differenziata comunale.

  2. Le  disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia  di raccolta differenziata, ove incompatibili con la presente ordinanza, sono soppresse.

 

Art. 6.

  1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole  "A  partire  dal  1 gennaio 2001" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1 giugno 2002"; l'ultimo periodo dello stesso  comma  iniziante  con  le  parole "I proventi" e' soppresso e sostituito  dal seguente: "I proventi derivanti da tale maggiorazione sono   versati   alle  amministrazioni  provinciali".  Tali  proventi dovranno  essere  obbligatoriamente  utilizzati per lo sviluppo delle attivita'  di  raccolta  differenziata,  secondo  i piani di raccolta differenziata di cui al precedente art. 5.

  2. All'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole  "il  commissario  delegato  presidente  della regione Puglia, provvede"  sono  soppresse  e  sostituite dalle parole: "i presidenti delle province, provvedono".

  3. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole  "il  commissario  delegato  presidente  della regione Puglia, stipula" sono soppresse e sostituite dalle parole "i presidenti delle province, stipulano".

  4. All'art.  7,  commi  1  e 2, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000,   le   parole:   "Ministero   dell'ambiente"  sono  soppresse  e sostituite  dalle  parole  "Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio";  nei  medesimi commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni relative alla ripartizione delle unita' di personale tra le attivita' di gestione dei rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque.

 

Art. 7.

  1. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia provvede,  ai  sensi  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche  ed  integrazioni,  all'avvio  dell'attuazione del servizio idrico integrato.

  2. Per  le  finalita'  di cui al precedente comma 1, il commissario delegato  -  presidente  della  regione  Puglia  predispone  il piano tecnico-finanziario  di  cui  all'art.  11,  comma  3, della legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

  3. Il  commissario  delegato - presidente della regione Puglia, che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, predispone il piano   di  tutela  delle  acque  di  cui  all'art.  44  del  decreto legislativo   11 maggio  1999,  n.  152  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  provvede  ad  elaborare  ed  attuare  il  programma di rilevamento  di  cui  all'art.  42  del citato decreto legislativo n. 152/1999.

  4. Il  commissario delegato - presidente della regione Puglia attua il  monitoraggio  richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque  destinate  al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee  alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre,  predispone  ed  attua  il  programma per la conoscenza e la verifica   dello   stato   qualitativo  e  quantitativo  delle  acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art.   43  del  decreto  legislativo  n.  152/1999  e  successive

modifiche ed integrazioni.

  5. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia individua,  sull'intero  territorio  regionale,  ogni possibilita' di riutilizzo  delle  acque  reflue  depurate,  predispone  un programma straordinario  degli  interventi  per la loro utilizzazione, fissa il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue.

  6. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione Puglia, predispone  ed  attua  il  programma  di  interventi  urgenti  di cui all'art. 141, comma 4 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. A tal fine il  commissario delegato individua progetta e, compatibilmente con le risorse  finanziarie  disponibili,  realizza  nell'intero  territorio regionale  gli  interventi  di  tutela della qualita' delle acque, di risanamento  ambientale  ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27,  31  e  32  del  decreto  legislativo  n.  152/1999  e successive modificazioni  ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per  il  riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la  conformita'  dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria  definiti  dal  Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.

  7. Il  commissario  delegato  - presidente della regione Puglia, in particolare,  progetta  e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza:

    a) le reti fognarie;

    b) i collettori;

    c) i sistemi di depurazione;

    d) i  sistemi  per  l'adeguamento  qualitativo, il collettamento, l'invaso,  la  distribuzione  e  il  riutilizzo  delle  acque  reflue provenienti  dai  depuratori,  avvalendosi  anche  delle reti irrigue esistenti  e  delle  strutture  dei  consorzi  di  irrigazione  e  di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue;

    e) gli   interventi   di   rinaturalizzazione  dei  corpi  idrici superficiali;

    f) gli   interventi   di   modificazione  artificiale  del  ciclo atmosferico  delle  acque  destinate  all'incremento  delle dotazioni idriche degli invasi naturali e artificiali che alimentano il sistema degli acquedotti a servizio della regione Puglia.

  8. Anche  nelle  more della definizione del programma di interventi di  cui  al  precedente comma 6, il commissario delegato – presidente della regione Puglia, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dalle  precedenti  e dalla presente ordinanza, subentra, in luogo del soggetto   attuatore   e/o   del   soggetto  titolare  dell'impianto, nell'affidamento   della   gestione,   delle   opere   di  fognatura, collettamento,  depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate, anche  a  fini  irrigui,  i cui lavori non siano ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia la causa.

  9. Il  commissario  delegato - presidente della regione Puglia, con le  medesime  modalita'  e  prerogative di cui al precedente comma 8,  provvede  all'affidamento  della  gestione  delle  opere realizzate a seguito  degli  interventi avviati dal Prefetto di Bari – commissario delegato.

  10. Il  commissario  delegato - presidente della regione Puglia, in particolare,  provvede  alla realizzazione e o al completamento degli interventi  gia'  previsti  nei  programmi  approvati  con  i decreti commissariali  n. 400/CD del 1 marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995,  all'adeguamento degli scarichi dei medesimi alle condizioni di massima  sicurezza  di cui al comma 1, lettera a) del successivo art. 8,   alla  connessione  dei  sistemi  di  depurazione,  compresi  nei programmi  approvati,  da  un  lato, con le reti fognarie comunali e, dall'altro,   ove  fattibile,  con  invasi  esistenti,  presenti  sul territorio  regionale,  nonche' all'affidamento della gestione con le medesime modalita' e prerogative di cui al precedente comma 8.

  11. Il  commissario delegato - presidente della regione Puglia puo' avvalersi delle amministrazioni locali quali soggetti attuatori degli interventi.

 

Art. 8.

  1. Al  fine  di assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale,  il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione Puglia:

    a) fissa  i  limiti  di  qualita'  degli  effluenti in uscita dai depuratori  esistenti  e da realizzare, in relazione al loro destino, al  fine di garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale,   sulla   base   dei   criteri   definiti   dal  Ministro dell'ambiente  e  della tutela del territorio, per il loro riutilizzo irriguo  e/o  industriale,  anche a seguito di operazioni di invaso e per  lo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo  n.  152/1999  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  si  applicano  allo  scarico definitivo degli impianti esistenti   e   da   realizzare  i  limiti  di  cui  alla  tabella  4 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo;

    b) nel caso di scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, puo' consentire di applicare la proroga ai termini di cui al  comma  3  del  citato art. 29 del decreto legislativo n. 152/1999 agli  scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti  di  depurazione  gia'  in esercizio, nonche' degli impianti realizzati  in  sostituzione,  in  contiguita'  o  in ampliamento dei medesimi,  a  condizione  che,  entro  trenta  giorni  dalla  data di emanazione  della  presente ordinanza, siano stati disposti, da parte del   soggetto   titolare   dell'impianto,   interventi   volti  alla diminuzione  dell'apporto  di  inquinanti  sul  suolo  o negli strati superficiali  del sottosuolo. Entro lo stesso termine, il commissario delegato  -  presidente  della  regione  Puglia  individua lo scarico definitivo  e  dispone  la  redazione  del  progetto  di  adeguamento

dell'impianto  che  consenta  di raggiungere i limiti allo scarico di cui  alla  precedente  lettera  a).  Tali  interventi  devono  essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi;

    c) nel caso di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, puo'  consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti,  anche  se  non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione  gia'  in esercizio, nonche' degli impianti realizzati in sostituzione,  in  contiguita'  o  in  ampliamento  dei  medesimi,  a condizione  che,  entro  trenta giorni dalla data di emanazione della presente  ordinanza,  siano  disposti  da parte del soggetto titolare

dell'impianto  interventi  intesi  alla  diminuzione  dell'apporto di inquinanti  nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Entro lo stesso termine,  il  commissario  delegato  presidente  della regione Puglia individua  lo  scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di  adeguamento  dell'impianto  che  consenta di raggiungere i limiti allo  scarico  di  cui  alla  precedente  lettera a). Tali interventi devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi;

    d) puo'  disporre  la  proroga  dei  termini,  di  cui al comma 6 dell'art.  30  del  citato  decreto  legislativo  n.  152/1999  degli scarichi  delle  acque meteoriche nel sottosuolo, escluse le acque di prima  pioggia in condizione che, entro novanta giorni dalla pioggia, il  titolare  di  detti scarichi presenti un progetto per un recapito conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/1999, che  tale  progetto  sia  definito  ed  impostato  in modo da esserne prevedibile  la  relizzazione entro i successivi dodici mesi e che lo

scarico  nel  sottosuolo,  pertanto,  possa  cessare comunque entro i successivi diciotto mesi;

    e) disporre  le  misure  necessarie a carico dei soggetti gestori per  migliorare  la  gestione dei depuratori costieri ed effettuare i relativi controlli per la salvaguardia delle acque di balneazione.

  2. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia dispone   il   censimento   dei  pozzi  di  emungimento  delle  acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che  possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.

 

Art. 9.

  1. Per  la  realizzazione  degli interventi previsti dalla presente ordinanza,  il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone l'accesso alle aree oggetto di indagini e ricerche necessarie

all'attivita'  di progettazione in deroga all'art. 16, comma 9, della legge   11 febbraio   1994,   n.   109   e  successive  modifiche  ed integrazioni.

  2. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al precedente comma 1, il commissario  delegato - presidente della regione Puglia provvede alle occupazioni  di  urgenza  ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, adottando il relativo decreto di occupazione e provvedendo alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

 

Art. 10.

  1. Per  lo  svolgimento  delle  attivita' di propria competenza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia puo', inoltre, avvalersi  di  societa' specializzate a totale capitale pubblico, con il  riconoscimento,  a  favore  delle medesime, dei costi sostenuti e documentati,  preventivamente  autorizzati  dal  commissario delegato stesso.

 

Art. 11.

  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui alla presente ordinanza nel settore della distribuzione delle acque ad uso agricolo e  industriale, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e   sotterranee  e  dei  cicli  di  depurazione  e  riutilizzo,  sono attribuiti  al commissario delegato - presidente della regione Puglia Euro 1.843.751,13 (L. 3.570 milioni) a valere sulle risorse assegnate per  le attivita' di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle  acque  interne  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  di  cui  al  decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre  2000,  nonche'  Euro 1.013.495,02 (L. 1.962.400.000) per attivita'  di monitoraggio e studio di cui all'art. 62, comma 14-bis, del decreto legislativo n. 152/1999 assegnate alla regione Puglia con decreto  direttoriale  n.  0787/TAI/DI/G/SP  del 13 novembre 2001 del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio - servizio per la  tutela  delle  acque  interne,  allo  stesso commissario delegato restano   attribuite   le  risorse  gia'  assegnate  per  complessivi Euro 61.166.572,84 (L. 118.435.000.000) a valere sul Fondo ex art. 19 del  decreto  legislativo  n.  96/1993,  assegnazione per l'anno 2001 (deliberazione C.I.P.E. n. 29/2001 dell'8 marzo 2001).

  2. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia:

    dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque  assegnate  o  destinate  alla  realizzazione  di  opere  di acquedotto,  fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo nella regione   Puglia,  nonche'  delle  risorse  derivanti  dall'ordinanza Presidente  del  Consiglio  dei Ministri dell'8 novembre 1994 e dalle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la protezione  civile  n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776 del  31 marzo  1998,  n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto 2000;

    attiva le procedure necessarie per assicurare il co-finanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

    avanza   istanze   di  finanziamento  su  programmi  nazionali  e comunitari;

    utilizza  le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere dal medesimo  appaltate  in  materia  di  tutela  delle acque, nonche' le economie  eventualmente trasferite dal prefetto di Bari – commissario delegato a chiusura delle opere di propria competenza.

  3. Per  la  realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 7,  punto f) della presente ordinanza, sono attribuiti al commissario delegato   -   presidente  della  regione  Puglia  Euro  3.615.198,29 (lire 7.000  milioni)  a  valere  sulle  risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale) cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).

 

Art. 12.

  1. Il  prefetto  di  Bari  -  commissario  delegato  ai  sensi  del precedente  art. 1, comma 2, per la realizzazione degli interventi di propria   competenza  utilizza  le  risorse  rinvenienti  dai  quadri economici   dei   progetti.  A  tali  fini  ove  necessario,  dispone indistintamente   delle  economie  conseguite,  ivi  comprese  quelle rinvenienti dai ribassi d'asta.

  2. Per  la  realizzazione  dell'impianto  depurativo  del comune di Bisceglie, il prefetto di Bari - commissario delegato si avvale:

    delle  risorse individuate dal decreto del commissario delegato - presidente della regione Puglia n. 213/CD/A del 25 ottobre 2001, pari a Euro 3.661.162,95 (lire 7.089 milioni);

    di  Euro  516.342,23  (lire  1.000  milioni)  gia'  assegnate con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1997;

    di eventuale altro finanziamento regionale, ovvero delle economie rinvenienti dai ribassi d'asta.

  3. Il prefetto di Bari - commissario delegato, qualora si manifesti l'impossibilita'  di realizzare un intervento di propria competenza o si  renda  necessario  procedere  a  nuovo affidamento, ne dispone il trasferimento  al  presidente  della  regione  Puglia  -  commissario delegato, con le relative risorse finanziarie.

 

Art. 13.

  1. Il  commissario  delegato - presidente della regione Puglia, per il  supporto  alle attivita' commissariali, ivi comprese quelle volte al  superamento  della  fase  di  emergenza, si avvale di un comitato tecnico  consultivo,  che  ha  sede presso gli uffici del commissario medesimo;  il  comitato,  costituito  con   provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato d'intesa con il commissario  delegato  - Presidente della regione, e' composto da sei esperti,  tre  dei  quali  designati  dal  suddetto Ministro, uno dal Dipartimento della protezione civile e due dal commissario delegato.

  2. Nel medesimo provvedimento, tra i componenti del comitato stesso viene  individuato un coordinatore delle attivita', viene determinato il compenso spettante ai componenti del comitato e vengono fissate le

modalita'  di  corresponsione  delle  indennita' e dei rimborsi delle spese, che gravano sui fondi di pertinenza del commissario delegato.

 

Art. 14.

  1. Per   l'attuazione  della  presente  ordinanza,  il  commissario delegato - presidente della regione Puglia e' autorizzato, nei limiti necessari  per  la  realizzazione  e  gestione  degli  interventi  di emergenza  e  nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento giuridico,  a  derogare,  oltre  che  alle  norme indicate all'art. 4 dell'ordinanza  n.  2450  del  27 giugno  1996,  all'art. 2, comma 2, all'art.  6 ed all'art. 13 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999;

all'art. 2, comma 2 ed all'art. 6, comma 4 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo  2000;  all'art.  9 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, alle seguenti disposizioni:

    decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

    legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 4, 10, 11, 13 e 20;

    legge 22 dicembre 2000, n. 388 - articolo 141, comma 4;

    decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;

    decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;

    legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni ed integrazioni - articoli 25, 37-bis, 37-ter e 37-quater;

    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70;

    legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;

    leggi  regionali  n.  17  del 13 agosto 1993, n. 13 del 18 luglio 1996, n. 28 del 6 settembre 1999 e n. 20 del 27 maggio 2001.

  2. I  commissari delegati possono, altresi', adottare provvedimenti in  deroga  alle  norme  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,  strettamente  collegate all'applicazione  delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, oggetto di deroga nelle precedenti ordinanze gia' emanate.

  3. Sono soppressi:

    l'art. 2, punto 3, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998;

    i  commi  1  e  2,  cosi' come integrati dall'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza  n.  3045  del marzo 2000, e i commi 4 e 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999;

    l'art.  2,  comma 3, punto 3.2 e l'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000;

    l'art. 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;

    l'art. 8 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.

  4. Salva  l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in corso  di  emanazione,  rimangono  fermi  gli  effetti prodotti dalle determinazioni dei commissari delegati.

  5. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute nelle precedenti citate  ordinanze  che  non  risultino  in  contrasto con la presente ordinanza.

 

Art. 15.

  1. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e' estraneo ad ogni rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente ordinanza,   e   pertanto   eventuali  oneri  derivanti  da  ritardi, inadempienze  o  contenzioso  a  qualsiasi  titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: Scajola