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AmbienteDiritto
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 22 Marzo 2002
Disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati,
nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli
di depurazione nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3184).
(Pubblicata su GU n. 79 del 4-4-2002)
Il Ministro dell’Interno
delegato per il coordinamento della
protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega
le funzioni del coordinamento
della protezione civile di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro
dell'interno;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
dicembre 2001, con
il quale e'
stato prorogato, fino
al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio della
regione Puglia nel settore
dei rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinanti,
nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli
di depurazione;
Viste le ordinanze
del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1994 e del 4 gennaio
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 20 del 25 gennaio 1995;
Viste le ordinanze
del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per
la Protezione civile n. 2450 del
27 giugno 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio
1996, n. 2557
del 30 aprile 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.
159 del 10 luglio 1997, n. 2701
del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
n. 260 del 7 novembre 1997,
n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 80 del 6
aprile 1998, n. 2985 del
31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 132 dell'8 giugno 1999,
n. 3045 del 3 marzo 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.
59 dell'11 marzo 2000 e n. 3077
del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000;
Vista la nota
n. 520/CD dell'8 febbraio 2001 con la quale il commissario delegato
- presidente della
regione Puglia, chiede integrazioni e
modifiche alla citata ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, con
riferimento alle attivita'
in materia di tutela delle acque;
Considerato che, a
causa del deficit idrico di
alcuni territori della regione Puglia
con fenomeni di
abbassamento delle falde e conseguente salinizzazione delle stesse,
nonche' a causa dei fenomeni di
desertificazione
conseguenti alla diminuita
piovosita' degli ultimi anni,
risulta strategico adottare misure di risparmio idrico sviluppando, in
particolare, il riutilizzo
delle acque reflue depurate;
Considerato altresi' che,
alla luce delle
nuove disposizioni normative in
materia di tutela delle acque, si debba procedere ad una piu' puntuale
definizione delle competenze
gia' attribuite e da attribuire
al presidente della regione Puglia - commissario delegato;
Atteso che il
perdurare dello stato di emergenza nella regione Puglia richiede
ulteriori tempi per
consentire al commissario delegato la
prosecuzione delle azioni
intraprese, nonche' per realizzare una serie di interventi ritenuti urgenti ed indifferibili per il
ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del sistema idrico
integrato e per l'approvvigionamento delle
acque ad uso
civile, agricolo ed industriale, anche mediante il
riutilizzo delle acque
reflue depurate;
Attesa altresi', l'esigenza ai
fini del superamento dello stato di emergenza
di portare a
termine le iniziative
nel settore della gestione
dei rifiuti urbani,
con riferimento particolare
alla realizzazione del sistema
del recupero energetico
dei rifiuti, nonche' del
completamento della rete
per il recupero ed il riutilizzo;
Ritenuto necessario, quindi, integrare e modificare le precedenti
ordinanze per consentire il superamento
dello stato di emergenza nella regione Puglia;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato, attua gli interventi necessari per il
superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale
nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale
dei suoli, delle
falde e dei
sedimenti inquinati e della distribuzione delle acque
ad uso agricolo ed industriale, nonche' in materia di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia fino
alla cessazione dello stato di emergenza.
2. Il prefetto di
Bari - commissario delegato,
opera, fino alla cessazione dello stato
di emergenza, per
il completamento degli interventi
dallo stesso avviati,
con i poteri gia' conferiti con l'ordinanza n.
3077 del 4 agosto
2000, raccordandosi con
il presidente della regione Puglia - commissario delegato.
Art. 2.
1. Il comma 5 dell'art. 1
dell'ordinanza n. 3077 dei 4 agosto 2000 e' soppresso e sostituito dal
seguente: "5. Il commissario delegato - presidente della
regione Puglia, definisce il piano di gestione dei rifiuti e delle
bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto legislativo
5 febbraio 1977, n.
22, nonche' il piano di tutela delle
acque di cui
all'art. 44 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".
2. Il commissario delegato
- presidente della regione Puglia, in particolare, provvede:
a) a completare il
piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree
inquinate, adottato in
osservanza dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto
2000, con decreto commissariale n.
41 del 6 marzo 2001, anche in
relazione alla definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione
dei rifiuti urbani;
b) a completare la
realizzazione del sistema
impiantistico integrato per il
recupero e riutilizzo
dei rifiuti urbani, con riferimento
ai centri intercomunali per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, ed eventuali piazzole di stoccaggio, alle linee di
selezione dei rifiuti
indifferenziati, agli impianti di compostaggio, agli
impianti di produzione di
combustibile derivato dai rifiuti;
c) a completare il sistema di
smaltimento dei rifiuti urbani non destinati
al recupero e riutilizzo
mediante localizzazione di nuovi impianti
di titolarita' pubblica
di discarica controllata
da utilizzare anche per
lo smaltimento dei sovvalli provenienti dagli impianti di
cui al precedente punto b).
Comunque, nelle more della realizzazione
di tali nuovi impianti, il commissario delegato, entro il 31 ottobre
2002, puo' autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di
discarica controllata esistenti, anche se privati;
d) ad assicurare la
realizzazione di tutte le condizioni per addivenire, a
regime, cessata l'emergenza, alla gestione unitaria per ambito territoriale ottimale dei rifiuti
urbani, e, nella fase d'emergenza, anche
mediante la nomina
di "commissari ad acta" in sostituzione dei comuni interessati
che non vi abbiano provveduto;
e) a determinare i
criteri per il
calcolo della tariffa di smaltimento dei
rifiuti urbani in discarica nel
periodo di vigenza della
situazione d'emergenza, prevedendo,
tendenzialmente, per le discariche
in esercizio, un
congruo contesto temporale
per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto, nonche' a determinare, sempre
durante la fase d'emergenza, i criteri per il calcolo della
tariffa delle linee di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati
e degli impianti di compostaggio;
f) ad espletare, in
materia di bonifica di siti inquinati, i compiti di
cui all'art. 2, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo
1998, cosi' come
sostituiti e integrati
dall'art. 2 dell'ordinanza n.
3077 del 4 agosto 2000;
g) ad espletare, in materia di aree ad elevato rischio di
crisi ambientale di Brindisi
e di Taranto, i compiti di cui
all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.
Art. 3.
1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000,
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le competenze di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla
legislazione vigente, dal
commissario delegato - presidente della regione Puglia.
2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli
articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22/1997, concernenti gli impianti di smaltimento e
di recupero dei
rifiuti urbani, sono esercitate,
in via esclusiva, anche in
deroga alla legislazione vigente,
dal commissario delegato - presidente della regione Puglia.
L'approvazione dei progetti da
parte del commissario
delegato sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi.
4. Il commissario delegato
- presidente della
regione Puglia adegua, durante la fase d'emergenza, la tariffa
delle discariche per rifiuti
urbani comunque in esercizio; la
quota di tariffa destinata agli
oneri finanziari per
la gestione delle discariche successiva alla loro chiusura, tendenzialmente per un congruo
contesto temporale, e' versata
a favore dell'autorita' d'ambito
competente ovvero, sino alla
costituzione della stessa, a favore del comune sul cui territorio insiste
l'impianto".
Art. 4.
1. Il commissario delegato
- presidente della regione
Puglia, a seguito di procedure
di gara comunitarie, anche con
il contributo finanziario
commissariale o attraverso
procedure di finanza
di progetto, stipula contratti
per la realizzazione e/o gestione di impianti a titolarita' pubblica
di produzione di
combustibile derivato dai rifiuti.
2. Fermo restando l'obbligo del conferimento della frazione
secca selezionata dai rifiuti
urbani indifferenziati, ovvero dei rifiuti urbani residuali
rispetto a quelli della raccolta differenziata, il commissario delegato
- presidente della
regione Puglia determina l'onere
del conferimento, che deve
tenere conto delle tariffe delle linee
di selezione del
rifiuto indifferenziato, degli impianti di produzione del
combustibile derivato dai rifiuti, nonche' dei costi di trasporto,
ponendolo a carico dei soggetti obbligati.
3. Le disposizioni contenute
nelle ordinanze citate in premessa in materia
di produzione di
combustibile derivato da
rifiuti e di utilizzazione
dello stesso, ove
incompatibili con la
presente ordinanza, sono soppresse.
Art. 5.
1. I presidenti delle
province, in coordinamento con il sub-commissario nominato
ai sensi dell'art. 2,
comma 1, dell'ordinanza n. 2985
del 31 maggio 1999, provvedono, entro tre mesi dalla pubblicazione della
presente ordinanza, alla:
definizione dei piani provinciali di raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non
ferrosi, legno e della frazione
umida dei rifiuti urbani, al fine del perseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997;
stipula della convenzione
con il CONAI, per l'acquisizione
da parte di quest'ultimo dei materiali
provenienti dalla raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, nonche' degli imballaggi primari, secondari e
terziari, ivi compresi quelli marchiati "T" ed "F",
per il perseguimento degli
obiettivi di recupero e
riciclaggio di cui all'art. 37, primo
comma del decreto
legislativo n. 22/1997, garantendo l'omogeneita' sul territorio regionale del contributo ai costi di raccolta
differenziata comunale.
2. Le disposizioni contenute
nelle ordinanze citate in premessa in materia
di raccolta differenziata, ove incompatibili con la presente ordinanza,
sono soppresse.
Art. 6.
1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "A
partire dal 1 gennaio 2001" sono soppresse e
sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1 giugno 2002"; l'ultimo
periodo dello stesso comma iniziante
con le parole "I proventi" e' soppresso e sostituito dal seguente: "I proventi derivanti da
tale maggiorazione sono versati alle
amministrazioni
provinciali". Tali proventi dovranno essere
obbligatoriamente utilizzati per
lo sviluppo delle attivita' di raccolta
differenziata, secondo i piani di raccolta differenziata di cui al
precedente art. 5.
2. All'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "il
commissario delegato presidente
della regione Puglia, provvede"
sono soppresse e
sostituite dalle parole: "i presidenti delle province,
provvedono".
3. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole "il
commissario delegato presidente
della regione Puglia, stipula" sono soppresse e sostituite dalle
parole "i presidenti delle province, stipulano".
4. All'art. 7, commi
1 e 2, dell'ordinanza n. 3077 del
4 agosto 2000, le parole:
"Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle parole "Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio"; nei
medesimi commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni relative alla
ripartizione delle unita' di personale tra le attivita' di gestione dei rifiuti
e bonifiche e di tutela delle acque.
Art. 7.
1. Il commissario delegato
- presidente della
regione Puglia provvede, ai
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed
integrazioni, all'avvio dell'attuazione del servizio idrico
integrato.
2. Per le finalita'
di cui al precedente comma 1, il commissario delegato -
presidente della regione
Puglia predispone il piano tecnico-finanziario di
cui all'art. 11,
comma 3, della legge n. 36/1994
e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia,
che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, predispone il piano di
tutela delle acque
di cui all'art. 44 del
decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni, provvede ad elaborare
ed attuare il
programma di rilevamento di cui
all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152/1999.
4. Il commissario delegato -
presidente della regione Puglia attua il
monitoraggio richiesto dalle
direttive comunitarie in materia di acque
destinate al consumo umano, di
acque di balneazione, di acque idonee
alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone
ed attua il
programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle
acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai
sensi all'art. 43 del
decreto legislativo n.
152/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Il commissario delegato
- presidente della
regione Puglia individua, sull'intero
territorio regionale, ogni possibilita' di riutilizzo delle
acque reflue depurate,
predispone un programma straordinario degli
interventi per la loro
utilizzazione, fissa il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque
reflue.
6. Il commissario delegato
- presidente della
regione Puglia, predispone
ed attua il
programma di interventi
urgenti di cui all'art. 141,
comma 4 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. A tal fine il commissario delegato individua progetta e,
compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, realizza
nell'intero territorio regionale gli
interventi di tutela della qualita' delle acque, di risanamento ambientale
ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31
e 32 del decreto legislativo
n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli
interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue
depurate, assicurando la
conformita' dei medesimi con i
criteri di sicurezza ambientale e sanitaria
definiti dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.
7. Il commissario delegato
- presidente della regione Puglia, in particolare, progetta
e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza:
a) le reti fognarie;
b) i collettori;
c) i sistemi di depurazione;
d) i sistemi per
l'adeguamento qualitativo, il
collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo
delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi
anche delle reti irrigue esistenti e
delle strutture dei
consorzi di irrigazione
e di bonifica, definendo il
riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario
per l'utilizzo delle acque reflue;
e) gli interventi di
rinaturalizzazione dei corpi
idrici superficiali;
f) gli interventi di
modificazione artificiale del
ciclo atmosferico delle acque
destinate all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi
naturali e artificiali che alimentano il sistema degli acquedotti a servizio
della regione Puglia.
8. Anche nelle more della definizione del programma di
interventi di cui al
precedente comma 6, il commissario delegato – presidente della regione
Puglia, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dalle precedenti
e dalla presente ordinanza, subentra, in luogo del soggetto attuatore
e/o del soggetto titolare
dell'impianto, nell'affidamento
della gestione, delle
opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue
depurate, anche a fini
irrigui, i cui lavori non siano
ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio,
qualunque ne sia la causa.
9. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia,
con le medesime modalita'
e prerogative di cui al
precedente comma 8, provvede all'affidamento della gestione delle
opere realizzate a seguito
degli interventi avviati dal
Prefetto di Bari – commissario delegato.
10. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia,
in particolare, provvede alla realizzazione e o al completamento
degli interventi gia' previsti
nei programmi approvati
con i decreti commissariali n. 400/CD del 1 marzo 1995 e n. 1143/CD del
21 ottobre 1995, all'adeguamento degli
scarichi dei medesimi alle condizioni di massima sicurezza di cui al comma
1, lettera a) del successivo art. 8,
alla connessione dei
sistemi di depurazione, compresi nei programmi approvati,
da un lato, con le reti fognarie comunali e, dall'altro, ove
fattibile, con invasi
esistenti, presenti sul territorio regionale, nonche'
all'affidamento della gestione con le medesime modalita' e prerogative di cui
al precedente comma 8.
11. Il commissario delegato -
presidente della regione Puglia puo' avvalersi delle amministrazioni locali
quali soggetti attuatori degli interventi.
Art. 8.
1. Al fine di assicurare la migliore tutela
igienico-sanitaria ed ambientale,
il commissario delegato
- presidente della
regione Puglia:
a) fissa i limiti
di qualita' degli
effluenti in uscita dai depuratori
esistenti e da realizzare, in
relazione al loro destino, al fine di
garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, sulla
base dei criteri
definiti dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, per il loro riutilizzo irriguo e/o
industriale, anche a seguito di
operazioni di invaso e per lo scarico
dei reflui depurati in corpo idrico superficiale. Nel caso ricorrano le
condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 152/1999
e successive modifiche
ed integrazioni, si applicano
allo scarico definitivo degli
impianti esistenti e da
realizzare i limiti
di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 del citato decreto
legislativo;
b) nel caso di scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo,
puo' consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma
3 del citato art. 29 del decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti, anche se non debitamente
autorizzati, degli impianti di depurazione
gia' in esercizio, nonche' degli
impianti realizzati in sostituzione, in contiguita' o in
ampliamento dei medesimi, a condizione
che, entro trenta
giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza,
siano stati disposti, da parte del
soggetto titolare dell'impianto, interventi volti alla diminuzione dell'apporto di inquinanti
sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Entro lo stesso termine, il
commissario delegato - presidente
della regione Puglia
individua lo scarico definitivo
e dispone la
redazione del progetto
di adeguamento
dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti allo scarico di cui alla
precedente lettera a).
Tali interventi devono
essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un
completamento entro e non oltre ventiquattro mesi;
c) nel caso di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, puo' consentire di applicare la proroga ai
termini di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n.
152/1999 agli scarichi esistenti,
anche se non debitamente autorizzati, degli impianti
di depurazione gia' in esercizio, nonche' degli impianti
realizzati in sostituzione, in contiguita'
o in ampliamento dei medesimi,
a condizione che, entro
trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza,
siano disposti da parte del soggetto titolare
dell'impianto interventi intesi alla
diminuzione dell'apporto di inquinanti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Entro
lo stesso termine, il commissario
delegato presidente della regione Puglia individua lo
scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di adeguamento
dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti allo scarico
di cui alla precedente lettera a). Tali interventi devono essere
definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e
non oltre ventiquattro mesi;
d) puo' disporre la
proroga dei termini,
di cui al comma 6 dell'art. 30
del citato decreto
legislativo n. 152/1999
degli scarichi delle acque meteoriche nel sottosuolo, escluse le
acque di prima pioggia in condizione
che, entro novanta giorni dalla pioggia, il
titolare di detti scarichi presenti un progetto per un
recapito conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/1999, che tale
progetto sia definito
ed impostato in modo da esserne prevedibile la
relizzazione entro i successivi dodici mesi e che lo
scarico
nel sottosuolo, pertanto,
possa cessare comunque entro i successivi
diciotto mesi;
e) disporre le misure
necessarie a carico dei soggetti gestori per migliorare la gestione dei depuratori costieri ed
effettuare i relativi controlli per la salvaguardia delle acque di balneazione.
2. Il commissario delegato
- presidente della
regione Puglia dispone il
censimento dei pozzi
di emungimento delle
acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei
pozzi che possono essere via di
inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.
Art. 9.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della
regione Puglia dispone l'accesso alle aree oggetto di indagini e ricerche
necessarie
all'attivita' di progettazione in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Per le medesime
finalita' di cui
al precedente comma 1, il commissario
delegato - presidente della regione Puglia provvede alle occupazioni di
urgenza ed alle eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli
interventi, adottando il relativo decreto di occupazione e provvedendo alla
redazione dello stato di consistenza
e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola
presenza di due testimoni.
Art. 10.
1. Per lo svolgimento
delle attivita' di propria competenza,
il commissario delegato - presidente della regione Puglia puo', inoltre, avvalersi di
societa' specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato stesso.
Art. 11.
1. Per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza
nel settore della distribuzione delle acque ad uso agricolo e industriale, nonche' in materia di tutela
delle acque superficiali e
sotterranee e dei
cicli di depurazione
e riutilizzo, sono attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia Euro
1.843.751,13 (L. 3.570 milioni) a valere sulle risorse assegnate per le attivita' di monitoraggio e studio dal
servizio per la tutela delle acque interne
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di
cui al decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000,
nonche' Euro 1.013.495,02 (L.
1.962.400.000) per attivita' di
monitoraggio e studio di cui all'art. 62, comma 14-bis, del decreto legislativo
n. 152/1999 assegnate alla regione Puglia con decreto direttoriale n. 0787/TAI/DI/G/SP del 13 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - servizio per la tutela
delle acque interne,
allo stesso commissario delegato
restano attribuite le
risorse gia' assegnate
per complessivi Euro
61.166.572,84 (L. 118.435.000.000) a valere sul Fondo ex art. 19 del decreto
legislativo n. 96/1993,
assegnazione per l'anno 2001 (deliberazione C.I.P.E. n. 29/2001 dell'8
marzo 2001).
2. Per le medesime
finalita' di cui
al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della
regione Puglia:
dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate
o destinate alla
realizzazione di opere
di acquedotto, fognatura,
collettamento, depurazione e riutilizzo nella regione Puglia, nonche' delle
risorse derivanti dall'ordinanza Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 1994 e dalle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al
coordinamento per la protezione
civile n. 2450 del 27 giugno
1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29
ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998,
n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000 e n. 3077 del 4
agosto 2000;
attiva le procedure necessarie per assicurare il co-finanziamento comunitario
degli interventi previsti dalla presente ordinanza;
avanza istanze di
finanziamento su programmi
nazionali e comunitari;
utilizza
le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere dal medesimo appaltate
in materia di
tutela delle acque, nonche' le economie eventualmente trasferite dal prefetto di
Bari – commissario delegato a chiusura delle opere di propria competenza.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 7, comma 7, punto f) della
presente ordinanza, sono attribuiti al commissario delegato -
presidente della regione
Puglia Euro 3.615.198,29 (lire 7.000 milioni)
a valere sulle
risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale)
cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).
Art. 12.
1. Il prefetto di
Bari - commissario delegato ai
sensi del precedente art. 1, comma 2, per la realizzazione degli
interventi di propria competenza utilizza
le risorse rinvenienti
dai quadri economici dei
progetti. A tali
fini ove necessario,
dispone indistintamente
delle economie conseguite,
ivi comprese quelle rinvenienti dai ribassi d'asta.
2. Per la realizzazione dell'impianto depurativo del comune di Bisceglie, il prefetto di Bari
- commissario delegato si avvale:
delle risorse individuate dal
decreto del commissario delegato - presidente della regione Puglia n. 213/CD/A
del 25 ottobre 2001, pari a Euro 3.661.162,95 (lire 7.089 milioni);
di Euro 516.342,23
(lire 1.000 milioni)
gia' assegnate con decreto del
Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1997;
di eventuale altro finanziamento regionale, ovvero delle economie rinvenienti
dai ribassi d'asta.
3. Il prefetto di Bari - commissario delegato, qualora si manifesti l'impossibilita' di realizzare un intervento di propria
competenza o si renda necessario
procedere a nuovo affidamento, ne dispone il trasferimento al
presidente della regione
Puglia - commissario delegato, con le relative
risorse finanziarie.
Art. 13.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia,
per il supporto alle attivita' commissariali, ivi comprese
quelle volte al superamento della
fase di emergenza, si avvale di un comitato tecnico consultivo,
che ha sede presso gli uffici del commissario medesimo; il
comitato, costituito con provvedimento del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, adottato d'intesa con il commissario delegato
- Presidente della regione, e' composto da sei esperti, tre
dei quali designati
dal suddetto Ministro, uno dal Dipartimento
della protezione civile e due dal commissario delegato.
2. Nel medesimo provvedimento, tra i componenti del comitato stesso viene individuato un coordinatore delle attivita',
viene determinato il compenso spettante ai componenti del comitato e vengono
fissate le
modalita'
di corresponsione delle
indennita' e dei rimborsi delle spese, che gravano sui fondi di
pertinenza del commissario delegato.
Art. 14.
1. Per l'attuazione della
presente ordinanza, il
commissario delegato - presidente della regione Puglia e' autorizzato,
nei limiti necessari per la
realizzazione e gestione
degli interventi di emergenza e nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a
derogare, oltre che
alle norme indicate all'art. 4 dell'ordinanza n.
2450 del 27 giugno
1996, all'art. 2, comma 2, all'art. 6 ed all'art. 13 dell'ordinanza n. 2985 del
31 maggio 1999;
all'art. 2, comma 2 ed all'art. 6, comma 4
dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo
2000; all'art. 9 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, alle
seguenti disposizioni:
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 4, 10, 11, 13 e 20;
legge 22 dicembre 2000, n. 388 - articolo 141, comma 4;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;
decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;
legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni
ed integrazioni - articoli 25, 37-bis, 37-ter e 37-quater;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70;
legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;
leggi regionali n.
17 del 13 agosto 1993, n. 13 del
18 luglio 1996, n. 28 del 6 settembre 1999 e n. 20 del 27 maggio 2001.
2. I commissari delegati
possono, altresi', adottare provvedimenti in
deroga alle norme
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio
1994, n. 109, oggetto di deroga nelle precedenti ordinanze gia' emanate.
3. Sono soppressi:
l'art. 2, punto 3, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998;
i commi 1
e 2, cosi' come integrati dall'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza n.
3045 del marzo 2000, e i commi 4
e 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999;
l'art. 2, comma 3, punto 3.2 e l'art. 5, comma 5
dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000;
l'art. 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;
l'art. 8 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.
4. Salva l'efficacia di
provvedimenti giurisdizionali, anche se in corso di emanazione, rimangono
fermi gli effetti prodotti dalle determinazioni dei
commissari delegati.
5. Sono fatte salve
le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze
che non risultino
in contrasto con la presente ordinanza.
Art. 15.
1. Il Dipartimento della
protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito
dall'applicazione della presente ordinanza, e
pertanto eventuali oneri
derivanti da ritardi, inadempienze o
contenzioso a qualsiasi
titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.
La presente ordinanza
sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2002
Il Ministro: Scajola