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Ordinanza 12 aprile 2002
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile - Disposizioni urgenti in materia di
protezione civile. (Ordinanza n. 3196).
(GU n. 92 del 19-4-2002)
Il
Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto
l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto
il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001,
che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione
civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2002,
concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della
citta' di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;
Vista
l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, recante "Disposizioni urgenti
per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di
Venezia";
Vista
la nota n. 13/2002 del 4 febbraio 2002, con la quale il sindaco di Venezia - Commissario
delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3170/2001, al fine di una migliore
attuazione degli interventi finalizzati al superamento della situazione
emergenziale in realizzazione al traffico acqueo nella laguna di Venezia, ha chiesto
alcune modifiche ed integrazioni al citato provvedimento;
Visto
il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 settembre 1996, n. 496, il quale prevede che il Dipartimento della protezione
civile predisponga programmi di interventi urgenti per fronteggiare situazioni di
emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla
salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia;
Vista
l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2621 del 1 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, recante "Interventi per
fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti
idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria
e Molise";
Vista
la nota n. 15-81 GAB. 12/A - 10 del 21 febbraio 2002 dell'Ufficio territoriale del
Governo di Caltanissetta con la quale il prefetto di Caltanissetta - Commissario
delegato per la realizzazione delle opere di protezione e consolidamento della
diga foranea del porto isola di Gela ha comunicato che, a seguito del recesso
dal contratto di appalto stipulato per i cennati interventi e stante l'esigenza
di completare le opere in corso di realizzazione, risulta necessario adottare misure
che contemplino l'accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28
gennaio 2002, concernente la proroga fino al 30 giugno 2002 dello stato di emergenza
in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica nel territorio
della provincia di Catania;
Vista
l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2001, recante "Interventi urgenti
di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi
eruttivi del vulcano Etna che il 13 luglio hanno colpito la provincia di
Catania";
Vista
la nota n. 3324/3324-01/20.2/GAB. del 23 gennaio 2002 dell'Ufficio territoriale
del governo di Catania con la quale, al fine di consentire la completa ripresa
delle attivita' produttive ed il totale ritorno alle normali condizioni di
vita, il prefetto di Catania ha richiesto la proroga dei termini previsti
dall'ordinanza n. 3145/2001;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12
luglio 2001, concernente la dichiarazione, fino al 31 luglio 2002, dello stato
di emergenza nel territorio della citta' di Napoli, in conseguenza del crollo
avvenuto il 25 giugno 2001 di un edificio adibito a civile abitazione sito alla
traversa San Severino n. 5;
Vista
l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3142 dell'11 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, recante "Interventi urgenti
nel comune di Napoli in conseguenza del crollo avvenuto il 25 giugno 2001 di un
edificio adibito a civile abitazione e sito nella traversa San Severino n.
5";
Vista
la nota n. 4163 del 5 dicembre 2001 dell'assessore alla protezione civile ed
alla difesa del territorio del comune di Napoli;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2002,
concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine
a situazioni conseguenti agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti
iniziati il 26 settembre 1997;
Vista
l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000, recante "Disposizioni urgenti
di protezione civile";
Vista
la nota n. 2676 del 26 novembre 2001 del sub-commissario delegato per
l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza
nel territorio della provincia di Rieti interessato dal sisma del 26 settembre
1997;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002,
concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in ordine
a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nei mesi
di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte,
Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e
province autonome di Trento e Bolzano;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 26 gennaio 2002,
concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in
ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi
nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori
delle regioni Veneto e Valle d'Aosta;
Viste
le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, recante "Interventi urgenti di
protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno
colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna", n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000,
recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre
2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio
della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto", n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, recante
"Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre
2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni
Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e n. 3095 del 23 novembre
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27
novembre 2000, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e
novembre 2000 ed altre misure di protezione civile";
Vista
la nota n. 101/802/10.3.1 del 17 gennaio 2001 del Dipartimento della presidenza
e gli affari giuridici della giunta regionale della regione Toscana;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002,
concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in
ordine a situazioni di crisi connesse ad emergenze ambientali dovute all'inquinamento
da sostanze nocive nei territori dei comuni di Asti e Cirie';
Vista
l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3129 del 30 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2001, recante "Disposizioni per
fronteggiare lo stato di emergenza ambientale nel territorio dei comuni di Asti
e Cirie', nonche' modifiche all'ordinanza 1 marzo 2001, n. 3110";
Vista
la nota n. 96884/01 del 22 novembre 2001 del comune di Asti;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002
concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in
ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;
Viste
le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del
7 luglio 1995, recante "Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza
idrica nella regione autonoma della Sardegna" e n. 2424 del 24 febbraio
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2
marzo 1996, recante "Integrazione all'ordinanza n. 2409 del 28 giugno
1995, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella
regione autonoma della Sardegna" e l'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3059 del 30 maggio
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del
6 giugno 2000, recante "Misure urgenti per alcuni comuni della provincia
di Catania che hanno subito danni per effetto dei fenomeni eruttivi dell'Etna, nonche'
ulteriori disposizioni di protezione civile";
Vista
la nota n. 174/E.I. del 5 marzo 2002, con la quale la regione autonoma della
Sardegna - presidente della giunta regionale – ufficio del commissario
governativo per l'emergenza idrica, ha rappresentato la necessita' di integrare
i poteri commissariali;
Vista
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3179 del 1 febbraio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7
febbraio 2002, recante "Interventi urgenti all'incendio verificatosi nella
notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 presso la struttura intermedia
riabilitativa di San Gregorio Magno (Salerno)";
Vista
la nota n. 618.20.2/GAB del 6 febbraio 2002 dell'Ufficio territoriale del
governo di Salerno;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con
il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento
idropotabile nel territorio della provincia di Agrigento, Catania, Enna,
Palermo e Trapani;
Viste
le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, recante "Interventi urgenti
di protezione civile", n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante
"interventi urgenti di protezione civile", n. 3160 del 27 novembre 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 1
dicembre 2001, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica
nelle provincie di Agrigento, Catania, Enna, Palermo e Trapani" e n. 3180
del 7 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 36 del 12 febbraio 2002, recante "Disposizioni urgenti per
fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico
e altre disposizioni di protezione civile";
Vista
la nota n. 640/E.I.66 del 25 febbraio 2002, con la quale il generale Roberto Jucci,
commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, ha
rappresentato l'esigenza di prorogare il termine per il completamento delle
attivita' amministrative e contabile connesse all'espletamento degli incarichi svolti
nella predetta qualita';
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002,
concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dello stato di emergenza in
relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e
dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16
dicembre 1999, verificatisi nel territorio della regione Campania;
Viste
le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante "Ulteriori
disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche
e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il
territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure
urgenti di protezione civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999,
recante "Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi
alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle
province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16
dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile", n. 3061 del 30 giugno
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6
luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" e n.
3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 23 del 28 gennaio 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione
civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre
e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre
1999 verificatisi nel territorio della regione Campania";
Viste
le note n. 77/2002/SPC e n. 79/2002/SPC in data 24 gennaio 2002 dell'Ufficio
territoriale del governo di Avellino;
Vista
la nota n. 2091 in data 25 gennaio 2002 del comune di Sarno;
Vista
la nota n. 16276/Gab del 25 febbraio 2002 del presidente della regione
Campania;
Ritenuto
che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione
della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte
situazioni emergenziali, nonche' di proseguire la erogazione di benefici di
carattere sociale connessi alla precarieta' della sistemazione alloggiativa e
di facilitare il ritorno alle normali condizioni di vita disponendo misure
agevolative in favore dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra;
Ritenuto
necessario, altresi', al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dai predetti
eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno investito il territorio nazionale
ed in particolare le regioni Campania, Liguria e Toscana, poter disporre di una
rete di organi idonea a conseguire una capillare informazione in tempi reali per
poter successivamente adottare i necessari interventi a tutela degli interessi
pubblici coinvolti;
Ritenuto
inoltre di poter individuare nei comandanti di stazione territoriale dei Carabinieri
gli organi che, per diffusione sul territorio, possono assolvere adeguatamente
ai compiti di rilevamento dei dati necessari, con riferimento alle attivita' ed
agli adempimenti di protezione civile;
Considerato
che per tali compiti, da individuare in un protocollo elaborato dal Dipartimento
della protezione civile d'intesa con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri,
aggiuntivi a quelli istituzionalmente svolti, occorre riconoscere, nel periodo
di vigenza delle predette situazioni emergenziali in atto, emolumenti economici
addizionali;
Viste
le dichiarazioni d'emergenza determinate dalla straordinaria situazione di siccita',
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2
gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata
ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2
gennaio 2002, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in relazione
alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia, che
ha, tra l'altro, comportato l'aggravarsi delle problematiche inerenti all'approvvigionamento
idrico in numerose regioni d'Italia a fronte delle quali e' stata adottata
l'ordinanza n. 3180/2000;
Considerato
che il predetto grave stato di siccita' che ha colpito il territorio nazionale
e' suscettibile di favorire l'insorgenza di situazioni di pericolo causate dal
probabile propagarsi di incendi boschivi per cui si rende assolutamente
indispensabile assicurare un'adeguata azione di monitoraggio a scopo di prevenzione
sul territorio, altresi' rafforzando le capacita' della componente aerea del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo misure straordinarie a favore del
personale elicotterista;
Acquisita
l'intesa dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti;
Su
proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art.
1.
1.
Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3170/2001 e' cosi' sostituito:
"3.
Nell'esercizio delle competenze di cui al precedente comma il sindaco di Venezia
- commissario delegato, si avvale della collaborazione del magistrato delle acque
al quale conferisce specifici compiti attuativi nelle materie di cui alla
presente ordinanza, nonche' di un comitato consultivo, presieduto dal prefetto di
Venezia e composto da rappresentanti della capitaneria di porto, del comune di Venezia,
dell'ispettorato di porto, del magistrato delle acque, della questura di
Venezia, della soprintendenza per i beni e le attivita' culturali di Venezia,
della provincia di Venezia, della regione Veneto, del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e dei comuni interessati rientranti nell'ambito di intervento
di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 marzo 1963, n. 366".
Art. 2.
1.
All'art. 2 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente
comma:
"4.
Al medesimo fine, il commissario delegato provvede per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel regolamento provinciale per il coordinamento della
navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla provincia di Venezia,
laddove si prevede l'obbligo per i natanti a motore, dotati di motori di potenza
superiore al limite individuato, di essere muniti di appositi contrassegni
identificativi, rilasciati dagli uffici competenti, anche in via
d'urgenza".
Art. 3.
1.
L'art. 3 dell'ordinanza n. 3170/2001 e' sostituito dal seguente:
"1.
Fatte salve le responsabilita' penali ed amministrative e le conseguenti pene e
sanzioni previste dall'ordinamento vigente, relativamente alle infrazioni in
materia di transito e circolazione in caso di mancato rispetto dei limiti di velocita'
e delle disposizioni in materia di applicazione e funzionamento dei sistemi
elettronici di rilevamento della posizione e della velocita' dell'imbarcazione da
installare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, nonche' di
obbligo di dotazione dei prescritti contrassegni identificativi per i natanti a
motore, o di loro occultamento, e' immediatamente disposto dagli organi
accertatori il fermo amministrativo dell'imbarcazione per i periodi di seguito
indicati: sette giorni per la prima violazione; quattordici giorni per la seconda
violazione; ventuno giorni per la terza violazione; trenta giorni per la quarta
e successive violazioni".
Art. 4.
1.
All'art. 4 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente
comma:
"3.
Il commissario delegato per acquisire compiuta conoscenza delle situazioni di
stabilita' dei fabbricati prospicienti i rii interni ed esterni del centro storico
e delle isole della laguna, adotta specifiche idonee disposizioni di natura
regolamentare con i poteri del consiglio comunale, con efficacia correlata alla
durata della dichiarazione dello stato di emergenza".
Art. 5.
1.
All'art. 5 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti commi:
"3.
Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il magistrato delle acque e'
autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego,
a stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella
stabilita per lo stato di emergenza nel limite massimo di 24 unita', da
assegnare al servizio di polizia lagunare.
4.
Il personale del Magistrato delle acque incaricato dell'espletamento dei
compiti di polizia lagunare, limitatamente agli accertamenti delle violazioni alle
norme contenute nella legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge le funzioni di cui
all'art. 27 della medesima legge n. 366/1963".
Art. 6.
1.
All'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente
comma:
"4.
Agli oneri di cui all'art. 5, comma 3, anche con riferimento all'acquisizione di
mezzi operativi, il magistrato delle acque provvedera' con imputazione sui fondi
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni,
integrazioni e rifinanziamenti, fino ad un importo massimo di Euro
650.000,00".
Art. 7.
1.
Il prefetto di Caltanissetta - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2621/1997,
per il completamento delle opere di protezione e consolidamento della diga
foranea del porto isola di Gela, procede all'affidamento urgente, anche a
trattativa privata, dei lavori, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla
normativa indicata nell'art. 7 della medesima ordinanza n. 2621/1997 nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 8.
1.
I termini indicati nell'art. 2, commi 1, 2 e 4, nell'art. 3, commi 1, 3, 5 e 7
e nell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, sono differiti
sino al termine dello stato di emergenza connesso ai fenomeni eruttivi del
vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno interessato la provincia di Catania.
2.
Agli oneri relativi all'art. 3 della ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001 si
provvede a carico dei finanziamenti a disposizione del commissario delegato - presidente
della provincia regionale di Catania.
3.
Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali,
nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute
all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali, non corrisposti
per effetto delle sospensioni disposte dall'ordinanza n. 3145/2001, decorre dal
1 luglio 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a quattro
volte il periodo di durata della sospensione.
Art. 9.
1.
Relativamente all'edificio adibito a civile abitazione sito nel comune di Napoli
- traversa San Severino n. 5, andato distrutto a seguito del crollo verificatosi
il 25 giugno 2001, i redditi delle singole unita' immobiliari non concorrono
alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'I.C.I. fino alla definitiva
ricostruzione delle stesse, ovvero sino alla durata dello stato di emergenza
connesso a tale evento.
Art. 10.
1.
Il termine di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000 e' prorogato
sino alla data di cessazione dello stato di emergenza determinatosi nel territorio
della provincia di Rieti a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997.
Art. 11.
1.
Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali,
non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dalle ordinanze numeri
3090/2000, 3092/2000 e 3095/2000, gia' previsto a partire 1 gennaio 2002,
decorre dal 10 dicembre 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione
pari a otto volte il periodo della durata della sospensione.
2.
La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, si
applica anche ai territori di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3095/2000
colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del mese di novembre
2000, fino al termine del relativo stato di emergenza, nel limite dei finanziamenti
gia' disponibili negli appositi capitoli dei bilanci regionali.
Art. 12.
1.
Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'ordinanza n. 3129
del 30 aprile 2001, il sindaco del comune di Asti - commissario delegato, e'
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,
alle seguenti disposizioni:
regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 5, art. 6, comma 2, ed articoli
7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge
7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni ed
integrazioni;
legge
11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18
novembre 1998, n. 415, art. 6 comma 5 e articoli 9, 10, comma 1-quater,
articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
decreto
legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49.
Art. 13.
1.
Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11
e 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali
di recepimento, provvede, entro il 31 dicembre 2002, alla costituzione
dell'Autorita' d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico finanziario di
cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sempreche' non vi provvedano
gli organi competenti; provvede, altresi', alle stesse condizioni e con le modalita'
temporali di cui al precedente comma, ed in deroga agli articoli 17 e 20 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, all'approvazione del piano stralcio di bacino
regionale per le risorse idriche previsto dai predetti articoli della legge 18
maggio 1989, n. 183.
2.
Per le finalita' di cui al precedente comma, in deroga alle disposizioni indicate
all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del
24 febbraio 1996, come modificato ed integrato dal successivo art. 14 della
presente ordinanza, il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario
delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, puo' anche avvalersi,
ove ritenuto necessario a ragione della ricorrente somma urgenza, di societa' speciali
a totale capitale pubblico ed enti pubblici nazionali e regionali.
3.
Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 - e' autorizzato, in via transitoria
e fino al 31 dicembre 2003, ad adottare specifici provvedimenti finalizzati
all'accelerazione del completamento delle opere pubbliche volte alla riduzione
dell'emergenza idrica ed in corso di realizzazione.
4.
I predetti provvedimenti, adottati in conformita' alle direttive comunitarie, nonche'
alle norme nazionali di applicazione delle stesse direttive, potranno autorizzare
la revisione dei contratti d'appalto in essere con riduzione dei tempi d'attuazione
degli interventi, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge n.
109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al successivo art. 14.
5.
Per la realizzazione di nuove opere dirette alla riduzione dell'emergenza idrica,
il presidente della regione – commissario delegato e' autorizzato a procedere
mediante affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.
Art. 14.
1.
L'elencazione delle norme indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 e' cosi' integrato:
decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 22, 23, 25, 26, 32, 42, 43, 44 e
47;
decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
legge
11 febbraio 1994, n. 109, articoli 13, 37-bis, 37-ter, 37-quater;
legge
5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i),
8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, comma 5, 19, comma 2, 20;
decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti collegate
all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89;
delibera
CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999;
delibera
CIPE 4 aprile 2001, direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe
dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 e successivi
adeguamenti ed integrazioni;
legge
7 agosto 1990, n. 241;
legge
regione autonoma della Sardegna 22 agosto 1990, n. 40;
decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 325;
decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 326;
decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 327;
decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 4, 5 e 6;
legge
regione autonoma della Sardegna 18 gennaio 2001, art. 31 e successive modifiche
ed integrazioni;
legge
18 maggio 1989, n. 183, articoli 17 e 20;
legge
28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;
decreto
Ministero ambiente n. 158 del 22 novembre 2001;
delibera
CIPE 22 gennaio 1999, n. 4;
delibera
CIPE 15 febbraio 2000, n. 14;
delibera
CIPE 21 dicembre 2000, n. 138;
decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, art. 58, per la parte in
cui abroga le norme vigenti al 31 dicembre 2001, in materia di occupazione
d'urgenza di immobili da espropriare per la realizzazione di opere e di
interventi di pubblica utilita'.
Art. 15.
1.
All'art. 1 dell'ordinanza n. 3179/2002 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente
comma:
"2.
Per l'attuazione dei propri compiti, il prefetto di Salerno - commissario delegato
puo' avvalersi, ove ritenuto necessario, di un comitato con funzioni di
supporto e consulenza tecnico-amministrativa composto, oltre che dal
commissario delegato, da pubblici dipendenti individuati dallo stesso commissario,
dotati di adeguate professionalita' e conoscenze. Gli oneri connessi al
funzionamento del comitato cosi' come quantificati dal prefetto di Salerno -
commissario delegato, sono posti a carico dei fondi previsti
dall'art. 2 della presente
ordinanza".
Art. 16.
1.
Il termine di trenta giorni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7
febbraio 2002 e' prorogato al 15 giugno 2002.
2.
In relazione alla situazione di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Palermo e Trapani, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 2001 citato in premessa, il gen. Roberto Jucci, gia'
commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, fino al subentro del
presidente della regione Siciliana - commissario delegato nella gestione delle
attivita' volte al superamento della situazione emergenziale, e comunque fino al
termine di cui al precedente comma 1, continua ad espletare tutte le attivita'
precedentemente avviate, provvedendo, in particolare, ai pagamenti relativi
agli interventi realizzati o in via di completamento, nonche' al proseguimento delle
procedure amministrative, contabili e di gara in corso di espletamento,
avvalendosi, ove necessario, anche con riferimento alla provvista di personale,
delle deroghe alla normativa vigente di cui alla medesima ordinanza n.
3108/2001.
Art. 17.
1.
A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'attivita' istruttoria
relativa ai progetti degli interventi di cui all'art. 4, comma 3 dell'ordinanza
n. 3029/1999 e' svolta dalla struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2
dell'ordinanza n. 3174/02; i progetti relativi agli interventi di cui sopra
sono sottoposti al successivo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza
n. 2980/1999, la cui composizione e' integrata da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2.
All'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2002, il secondo periodo e'
soppresso.
3.
Il termine del 1 marzo 2002 previsto all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3174
del 16 gennaio 2002 e' differito al 1 maggio 2002.
4.
All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 le parole "e
con esclusione dell'ufficio compartimentale di Napoli per il quale si applicano
le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2001"
sono soppresse.
5.
Al fine di assicurare il necessario supporto all'ufficio compartimentale del
servizio idrografico e mareografico di Napoli, il capo del Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a disporre con propria determinazione l'assegnazione temporanea
di proprio personale tecnico da utilizzare esclusivamente in affiancamento alla
struttura ivi esistente per la sorveglianza della rete pluviometrica al
servizio del piano interprovinciale dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali
del 5 e 6 maggio 1998.
6.
Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a
Cancello e' disposta, a valere sui fondi dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3174/2002,
l'erogazione dell'importo di Euro 3.098.741,39 per l'anno 2002 per i fini di
cui al comma 5 dell'art. 5 della legge n. 226/1999.
7.
Per la gestione, fino al 30 giugno 2002, del campo base di protezione civile realizzato
ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in localita'
"Fontenovella" del comune di Lauro, e' assegnata al prefetto di Avellino
la somma di Euro 130.000,00 a valere sugli stanziamenti iscritti nella unita'
previsionale di base 13.2.1.3 (Cap. 974) del centro di responsabilita' 13, "Protezione
civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Art. 18.
1.
Per le attivita' di cui in premessa e' riconosciuto ai comandanti di stazione territoriale
dell'Arma dei carabinieri, nei territori delle regioni Campania, Liguria e
Toscana interessati da situazioni emergenziali connesse agli eventi alluvionali
e di dissesto idrogeologico, in ragione dell'impegno e delle responsabilita' conseguenti,
per la durata dello stato di emergenza, l'incremento, nella misura dell'80 per
cento, dell'emolumento loro attribuito in attuazione dell'art. 53 del decreto
Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254.
2.
Al relativo onere, valutato in Euro 720.762,00 si provvede a carico del fondo della
protezione civile. La relativa somma e' versata in conto entrate dello Stato
(capo 10, capitolo 3458) per la successiva riassegnazione dei fondi al centro
di responsabilita' n. 23 dell'Arma dei carabinieri - unita' previsionale di
base 23.1.1.1 sui capitoli 2626 e 2638, art. 2 e 2639, art. 2.
Art. 19.
1.
In considerazione delle particolari condizioni d'impiego e dell'impegno
straordinario richiesti al servizio elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per gli interventi derivanti dalle numerose situazioni d'emergenza in
atto sul territorio nazionale e di cui alle specificazioni e motivazioni contenute
in premessa, al personale del medesimo servizio e' riconosciuto per l'anno 2002
un compenso forfettario mensile aggiuntivo variabile da Euro 300,00 a Euro
700,00 in funzione dell'incarico ricoperto.
2.
Per le esigenze operative e tecnico-manutentive, il medesimo personale e' autorizzato
a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente rese, fino a 24
ore mensili oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.
3.
Al relativo onere, valutato in Euro 3.076.000,00, si provvede a carico del fondo
della protezione civile. La relativa somma e' versata in conto entrate dello
Stato per la successiva rassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base
del centro di responsabilita' "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e
difesa civile" del Ministero dell'interno.
La
presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
12 aprile 2002
Il
Ministro dell'interno: Scajola