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Decreto
Ministeriale - 28 agosto 2001, n. 388
Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Regolamento
concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei
contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in
materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di
volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2001, n. 250)
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista
la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul
volontariato";
Visto
il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale";
Vista
la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica";
Visto,
in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997,
con il quale è stato istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto
l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione
di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di
contributi, a sostegno dell'attività istituzionale delle associazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della predetta legge
11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni,
di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attività di utilità sociale, nonchè per l'acquisto da parte
delle sole organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di beni da
donare a strutture sanitarie pubbliche;
Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentiti
i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanità;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del
comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota
n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di concessione
ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, in favore di associazioni di volontariato e di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto da
parte delle medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e, limitatamente
alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di
beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2.
Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo può costituire una
percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle
domande pervenute e ritenute ammissibili.
3.
Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge 21 novembre 2000, n. 342,
la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle
predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in
favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
Art.
2.
Soggetti
destinatari
1.
Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti
soggetti:
a)
le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle
forme previste dall'articolo 3 della legge 11agosto 1991, n. 266, iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;
b)
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo
decreto legislativo.
Art.
3.
Acquisti
finanziabili
1.
Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente
regolamento, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing,
da parte dei medesimi di:
a)
autoambulanze;
b)
beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro
caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali
trasformazioni;
c)
beni, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da
donare a strutture sanitarie pubbliche.
2.
Per un periodo di almeno tre dalla data del contratto di acquisto del bene o
dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del
contributo deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti
beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per
attività diverse da quelle indicate all'articolo 1 del presente regolamento o
ceduto a terzi.
3.
La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere
effettuate, prima dei tre anni dalla data di acquisto, solo in favore di
organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS).
4.
In tal caso il corrispettivo della vendita o della cessione non dovrà essere
superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il
contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano
ai beni di cui alla lettera c) del comma 1 acquistati da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale(ONLUS) e donati a strutture sanitarie pubbliche.
Art.
4.
Suddivisione
delle risorse disponibili
1.
Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate
all'attività istituzionale delle associazioni di volontariato e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2
del presente regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono così
suddivise:
a)
per l'esercizio 2000:
1)
nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
2)
nella misura del 20 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
b)
per gli esercizi 2001 e successivi:
1)
nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
2)
nella misura del 15 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
3) nella misura del 5 per cento per l'acquisto da parte di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di beni a donare strutture pubbliche.
2.
I contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2000 sono concessi
per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2001 fino al31 dicembre dello stesso
anno; i contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2001 e
successivi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31
dicembre di ciascun anno.
Art.
5.
Presentazione
delle domande
1.
La domanda di concessione del contributo dovrà essere trasmessa al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo
sociale e le politiche giovanili, via Veneto n. 56, 00187 Roma, unicamente
tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la
data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.
2.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a)
documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa
del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente
per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)
copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o del
bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;
c)
copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento;
d)
dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto
ed esclusivo del bene oggetto del contributo perle attività di utilità sociale
e circa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.
3.
La disposizione di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo non si
applica ai beni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3, acquistati da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) da donare a strutture
sanitarie pubbliche.
Art.
6.
Termini
di presentazione delle domande
1.
Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro il 31 dicembre
dell'anno cui sono stati effettuati gli acquisti.
2.
Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2000 le domande di concessione
del contributo devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento.
Art.
7.
Comunicazione
dell'esito dell'esame delle domande
l.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande,
di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali comunica, con decreto del
Capo del Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle
domande accolte con l'indicazione del contributo concesso.
Art.
8.
Erogazione
del contributo
1.
Il contributo concesso viene erogato tramite bonifico bancario o postale,
vaglia bancario o assegno circolare, entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione dell'accoglimento della domanda.
Art.
9.
Revoca
del contributo
1.
Il contributo concesso è revocato qualora l'associazione o l'organizzazione cui
sono stati assegnati non rispetti le prescrizioni del presente regolamento,
ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non
rispondano al vero.
Art.
10.
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
28 agosto 2001