Sito giuridico ambientale
Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di protezione civile. (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2001)
Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: “e
di protezione civile”;
b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: “e
quella di protezione civile” e le parole: “e del capo IV”;
c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: “1.
Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del
funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate
dagli enti locali, tutela dell'ordine e ella sicurezza pubblica, difesa civile,
protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in
materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.”;
d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: “, ad
eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del
capo IV del titolo V del presente decreto legislativo”;
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, intitolato: “Agenzia di protezione civile” è soppresso;
g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: “Servizio
sismico nazionale”, sono aggiunte le seguenti: “e del servizio idrografico e
mareografico”.
Art. 2.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente: “6. A decorrere dalla data di
cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei
Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le
funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio
idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.”.
Art. 3.
Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353
1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole:
“dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata “Agenzia , ovvero,
fino alla effettiva operatività della stessa,”;
b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole:
“dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,”;
c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole:
“l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,”;
d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole:
“dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,”;
e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: “per
la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività
della stessa”;
f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole:
“dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,”.
Art. 4.
Riferimenti al Dipartimento protezione civile
1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già
prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti
nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della
protezione civile.
Art. 5.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di protezione civile
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro
da lui delegato, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale,
finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti
e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di
grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il
Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di
previsione e prevenzione dei rischi, nonchè i programmi nazionali di soccorso e
i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con
le regioni e gli enti locali.
3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale,
la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
ed il Comitato operativo della protezione civile.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui
delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove,
altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e
gli enti locali.
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della
protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali
e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento
delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il
prefetto, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione
civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti
i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere
dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 6.
Abrogazioni
1. Resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Art. 7.
Norma di salvaguardia
1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme
le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.