Sito giuridico ambientale
Legge
della Regione Umbria approvata il 21 maggio 2001
“Tutela sanitaria e ambientale
dall’esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”
(Finalità)
1. La regione
Umbria, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall’articolo 174,
paragrafo 2, del trattato CEE e dei principi fondamentali della legge 22
febbraio 2001, n. 36, detta norme a tutela della salute della popolazione dagli
effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.
2. I fini di cui
al comma 1 sono conseguiti disciplinando la localizzazione, la costruzione, la
modificazione ed il risanamento degli impianti che producono tali emissioni,
nonché mediante l’individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella
legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione.
Art. 2.
(Principio di
giustificazione)
1. Nella
pianificazione della localizzazione di nuovi impianti e comunque in sede di
rilascio delle autorizzazioni i gestori e i concessionari sono tenuti a
dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai
fini dell’operatività del servizio.
Art. 3
(Accesso ai dati ambientali)
1. La regione, le province, i
comuni, le unità sanitarie locali e l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale - ARPA garantiscono a chiunque l'accesso ai dati ambientali relativi
alla tutela dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi del D.Lgs. 24
febbraio 1997, n. 39.
Art. 4.
(Definizione delle aree sensibili e tutela
dell’ambiente e del paesaggio)
1. Le aree sensibili sono parti del territorio, all’interno delle
quali:
a) devono essere rispettati gli obiettivi
di qualità di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) punto 2 della legge n. 36/2001;
b) le amministrazioni comunali possono
prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con
tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici
disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova
realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell’area
stessa.
2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta
densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture
di tipo assistenziale, sanitario, educativo, ricreativo e sportivo.
3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrate dai comuni,
d’intesa con le province, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
4. I comuni possono altresì individuare
beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490 ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali la
installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.
(Competenze regionali)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della
legge n. 36/2001, con regolamento da adottare entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare
competente:
a) definisce le modalità e gli standard
per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e
dei programmi di sviluppo;
b) definisce le
modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti
oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico
- edilizia;
c) fissa i criteri per l’elaborazione e
l’attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di
telefonia mobile e di
radiodiffusione;
d) fissa i criteri e gli standard per la
creazione e l’aggiornamento del catasto regionale, di cui all’articolo 11,
degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di
radiodiffusione;
e) definisce i criteri e le modalità per
l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria
ed ambientale derivante dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
f) definisce i casi di sottoposizione alla
procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di cui al comma 1
dell’art. 12.
2. La Giunta regionale, sentite le
amministrazioni provinciali, propone al Ministero dell’ambiente il piano di
risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta kV, in caso di inerzia o inadempienza dei
gestori.
(Competenze delle province)
1. Alle province sono trasferite, in aggiunta
alle funzioni e compiti amministrativi di cui all’articolo 70, comma 1,
lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 le seguenti funzioni:
a) approvazione dei piani di risanamento
degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV anche
nell’ipotesi di mancanza di proposta da parte dei gestori;
b) definizione dei tracciati degli
elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV, con le relative
fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo
predisposti dai gestori degli impianti;
c) attività di
controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esse
trasferiti.
Art. 7.
(Competenze dei comuni)
1. Ai comuni sono trasferite le
seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni per
l’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile
e di radiodiffusione;
b) identificazione, d’intesa con la provincia
competente per territorio, delle aree sensibili di cui all’art. 4);
c) approvazione dei piani di risanamento per
gli impianti di cui al punto a);
d) individuazione dei siti di istallazione
per gli impianti di cui al punto a), tenuto conto dei relativi piani di rete e
programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità
indipendenti;
e) attività di
controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi
trasferiti.
Art. 8.
(Competenze dell'ARPA)
1. L'ARPA provvede a:
a) fornire alla regione il supporto
tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 5;
b) fornire a province e comuni pareri
tecnico-scientifici nell’ambito delle procedure autorizzative per la
costruzione, modifica ed esercizio degli elettrodotti e degli impianti
radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nonché per
l’approvazione dei relativi piani di risanamento;
c) svolgere, anche su segnalazione degli enti
pubblici, delle unità sanitarie locali e dei cittadini, azioni di vigilanza
ambientale sugli elettrodotti e impianti radioelettrici, di telefonia mobile e
di radiodiffusione, effettuando i controlli tecnici per la verifica del
rispetto degli standard fissati dalla presente legge;
d) impiantare ed aggiornare, con il concorso
del Servizio informativo territoriale della regione - SITER, il catasto
regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia
mobile e di radiodiffusione.
2. La regione e gli enti locali
territoriali si avvalgono dell’ARPA per tutti gli adempimenti connessi
all’articolo 14 della legge n. 36/2001 e alla presente legge.
Art. 9.
(Competenze delle unità sanitarie locali)
1. Le unità sanitarie locali svolgono
attività di prevenzione e vigilanza per la tutela della salute della
popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Le unità sanitarie locali concorrono
all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti
dell'elettromagnetismo sulla salute, nonché all’azione di informazione ed
educazione della popolazione sulla tutela sanitaria dall’esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 10.
(Comitato tecnico scientifico)
1. E’ istituito presso la Direzione alle
politiche territoriali, ambiente e infrastrutture della Giunta regionale, il
Comitato tecnico scientifico così composto:
a) un
rappresentante della Direzione politiche territoriali, ambiente e
infrastrutture, che lo presiede;
b) un
rappresentante della Direzione sanità e servizi sociali;
c) due esperti in materia di tutela
sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, e in tecnologie di risanamento, designati dalla Giunta
regionale;
d) un
rappresentante designato dall’ARPA;
e) un
rappresentante designato dal Comitato regionale per le comunicazioni – CORECOM;
f) un rappresentante designato congiuntamente
dalle associazioni nazionali operanti nel settore della tutela dall’esposizione
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, individuate dalla Giunta
regionale con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’art. 5;
g) un rappresentante
designato dall’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro –
ISPESL.
2. Il Comitato svolge azione di consulenza
nei confronti dell’amministrazione regionale nelle materie oggetto della
presente legge.
3.Il Comitato è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed il suo funzionamento è disciplinato da
apposito regolamento interno.
Art. 11.
(Catasto regionale)
1. È istituito, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera d) della legge 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti
fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l’ARPA
che lo gestisce in coordinamento con il SITER.
2. Ai fini dell’aggiornamento del catasto
i gestori degli impianti ed i concessionari sono tenuti a comunicare all’ARPA,
nel termine di trenta giorni dal fatto, l’attivazione di nuovi impianti, nonché
qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.
(Valutazione di impatto ambientale)
1. Gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di
radiodiffusione sono sottoposti alla procedura di verifica ai sensi dell’art. 4
della legge regionale 9 aprile 1998 n. 11 e successive modificazioni ed
integrazioni ovvero alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai
sensi dell’art. 5 della stessa legge, nei casi previsti dal regolamento di cui
all’art. 5.
2. Gli elettrodotti con tensione nominale superiore a cento kV di cui
alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 22, sono sottoposti alle procedure
previste dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.
(Fondo regionale)
1. È istituito nel bilancio regionale il
fondo regionale per la tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con il contributo finanziario dei
gestori e dei titolari di concessione degli impianti oggetto della presente
legge.
2. L’entità dei contributi, rapportata
alla potenza di emissione installata e le modalità di raccolta e di gestione
del fondo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale con
apposito regolamento.
3. Le risorse del fondo sono utilizzate
per il finanziamento delle azioni di prevenzione, controllo e vigilanza per
l’attuazione della presente legge, nonché per studi e ricerche sul
territorio preordinate alla
prevenzione e tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 14.
(Criteri e procedure)
1. Le modalità, i criteri ed i
procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento e
al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli
impianti, nonché per l’utilizzo del fondo per la tutela sanitaria e ambientale
dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono
definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di
procedimento amministrativo e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 15.
(Sanzioni amministrative)
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all’articolo 15, commi 1 e 2 della legge n. 36/2001 sono irrogate,
sulla base degli accertamenti effettuati dall’ARPA, dalle autorità individuate
dai decreti ministeriali richiamati dall’articolo 4, comma 2 della legge n.
36/2001 ovvero, in mancanza di tale individuazione, con le modalità di cui alla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.
2. Le sanzioni della sospensione e della
revoca di cui all’articolo 15, comma 4 della legge n. 36/2001 sono applicate
dalle province e dai comuni, per le rispettive competenze indicate agli
articoli 6 e 7.
3. Nella graduazione delle sanzioni di cui
ai commi 1 e 2 va tenuto conto della natura della violazione e del grado di
lesione portata alla tutela della salute e dell’ambiente.
Art. 16.
(Norma finanziaria)
1. Per l’esercizio 2001, agli oneri
finanziari derivanti dall’attuazione degli artt. 8 e 10, che ammontano a
complessive Lire 200.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti
nell’Unità Previsionale di Base 05.1.007 denominata “Progetti e ricerche in
materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile” del Bilancio di
previsione 2001.
2. I contributi di cui all’art. 13 sono
acquisiti nella parte entrate del bilancio di previsione 2001 alla Unità
Previsionale di Base 2.03.001 denominata “Trasferimenti correnti ad altri
soggetti” e nella parte spesa vanno ad alimentare il fondo, di cui allo stesso
articolo, allocato nella Unità Previsionale di Base 05.1.007 denominata
“Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione
civile”.
3.
La Giunta Regionale, a norma della vigente Legge regionale di
contabilità, è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti, sia in termini
di competenza che di cassa.
4. Per gli anni 2002 e successivi l’entità
della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria ai sensi dell’art. 27, comma 3, lettera c)
della legge regionale del 28 Febbraio 2000 n.13.
Art. 17.
(Norma transitoria)
1. La Giunta regionale con norme
regolamentari definisce entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, in via transitoria fino all’approvazione dei decreti di cui
all’articolo 4 della legge n. 36/2001, le disposizioni di prima applicazione
della presente legge, idonee a conseguire le finalità di cui all’articolo 1.
Art. 18.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati gli artt. 43, 44 e il
comma 1 dell’art. 52 della legge regionale 24 Marzo 2000, n. 27.