Sito giuridico ambientale
Delib. Autoritą Garante comunic. 15 novembre 2001, n. 435.
Approvazione del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.
(G.U.
n. 284 del 6.12.2001)
(Estratto)
Art. 21
(Condivisione
di infrastrutture e impianti). 1. I titolari di licenza di operatore di
rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono
impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso
in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti,
limitatamente alle attivitą oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti
previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle
frequenze.
2. In conformitą
a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine
di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e
tutela della salute umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale
condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle
licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili
nonchč piani di trasferimento anche graduali.
3. Le
amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari di licenza di
operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, proporzionalitą ed obiettivitą, nonchč nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.
4. Agli impianti
degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di
produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste
all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.
5. L'ubicazione e l'uso comune delle
infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti
interessate. Per eventuali controversie l'Autoritą provvede secondo quanto
previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.