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Delib. Autoritą Garante comunic. 15 novembre 2001, n. 435.

 

Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.

(G.U. n. 284 del 6.12.2001)

 

 

 

 (Estratto)

 

Art. 21

(Condivisione di infrastrutture e impianti). 1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attivitą oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.

2. In conformitą a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonchč piani di trasferimento anche graduali.

3. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari di licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalitą ed obiettivitą, nonchč nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.

4. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

5. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per eventuali controversie l'Autoritą provvede secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.