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Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.157
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio
(GU n. 97 del 27-4-2006- Suppl.
Ordinario n.102)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega
al Governo per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti
emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: "conferite alle regioni" sono sostituite dalle
seguenti: "esercitate dallo Stato e dalle regioni";
b) al comma 7 le parole: "di cui ai" sono sostituite dalle seguenti: "esercitate
dalle regioni ai sensi dei".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per
la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2003, e convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003, e' il seguente:
"4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al
comma 1 ossono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della
loro entrata in vigore.".
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e
del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui
al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in
materia di tutela del patrimonio culturale). - 1. Le regioni, nonche' i comuni,
le citta' metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti
pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni
di tutela in conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto
manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non
appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonche' libri,
stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni
possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private,
nonche' su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro
materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo
Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di
coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione
con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate
dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del
presente codice.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3,
4, 5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il
potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In riferimento ai beni
paesaggistici la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli
immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1. La valorizzazione
consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita'
dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche
la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale.
In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresi' la
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o
degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati,
singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, le parole: "intende una parte omogenea" sono sostituite dalle seguenti:
"intendono parti" e dopo la parola: "caratteri" e' inserita la seguente:
"distintivi".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio).
- 1. Ai fini del presente
codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi
derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche
interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso
esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.".
Art. 4.
Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 134 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "gli immobili e le aree" la parola:
"comunque" e' soppressa e sono inserite le seguenti: "tipizzati, individuati e".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 134 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 134 (Beni paesaggistici). - 1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'art. 136, individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'art. 142;
c) gli immobili e le aree
tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
previsti dagli articoli 143 e 156.".
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano
che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale
fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste
dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio,
approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero
territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche,
individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrita'
dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualita' del paesaggio, i piani
paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e
previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle
morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio
compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del
minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio
paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia
dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree
agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonche' alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
d) all'individuazione di altri
interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello
sviluppo sostenibile.".
Art. 6.
Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 136 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo la parola: "tradizionale" sono inserite le seguenti:
", ivi comprese le zone di interesse archeologico".
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 136 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). - 1. Sono soggetti
alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi
comprese le zone di interesse archologico;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze.".
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 137 (Commissioni regionali). - 1. Ciascuna regione istituisce una o piu'
commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1
del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno
parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici
competenti per territorio, nonche' due dirigenti preposti agli uffici regionali
competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a
quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e
documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio,
eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle
universita' aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela
del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione
procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative
funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa
previgente per l'esercizio di competenze analoghe.".
Art. 8.
Sostituzione dell'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Su
richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici
territoriali interessati, la commissione di cui all'articolo 137 acquisisce le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e
provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo
ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli
immobili e delle aree di cui all'articolo 136 e propone la dichiarazione di
notevole interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle
caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli
immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del
territorio in cui ricadono o che siano
percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i
criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di
notevole interesse pubblico contengono una specifica disciplina di tutela,
nonche' l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e
delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano
paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto
di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta e'
formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari
di organi statali o
regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta
giorni.".
Art. 9.
Sostituzione dell'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 139 (Partecipazione al
procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. La proposta
di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata
dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e'
pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e' altresi'
comunicata alla citta' metropolitana e alla provincia interessata.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia
su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata,
nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della
regione e degli altri enti
pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da
assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti
di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicita' e'
sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136,
viene altresi' data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione
al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali,
identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla
data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui
all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma
1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e
documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta
pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare
osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla
comunicazione individuale di cui al comma 3.".
Art. 10.
Sostituzione dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di
conoscenza). - 1. La regione, sulla base della proposta della commissione,
esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale
inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza
dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree
indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo 136.
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico
contengono una specifica disciplina di tutela, nonche' l'eventuale indicazione
di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono,
che vanno a costituire
parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
ufficiale della regione.
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli
immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 sono
altresi' notificati al proprietario,
possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni interessati,
nonche' trascritti a cura della regione nei registri immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo
pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle
relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici dei comuni interessati.".
Art. 11.
Sostituzione dell'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Qualora la commissione non deliberi
entro i termini di cui all'articolo 138 o la regione non provveda nel termine di
cui all'articolo 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla
regione ed al Ministero l'avvio
della procedura di sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo,
ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione
provinciale, espleta l'istruttoria, formula la proposta e la invia
contestualmente ai Ministero, alla regione, nonche' ai comuni interessati
affinche'
questi ultimi provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e
provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 3 e
4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139,
comma 5, e provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni. Il decreto di dichiarazione di
notevole interesse
pubblico e' notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste
dall'articolo 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso del predetto
termine cessano gli effetti cui all'articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle proposte di
integrazione del contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico in precedenza emanati.".
Art. 12.
Sostituzione dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono comunque di interesse
paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per
le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di
protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle
universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore
del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6
settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti
urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone
diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di
attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente
realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera
c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata
in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici
includendoli in apposito elenco
reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento
motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il
provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste
dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la
disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.".
Art. 13.
Sostituzione dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano paesaggistico si
articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione,
nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1,
dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro
tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del
paesaggio, nonche' la comparazione con gli altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del
suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del
territorio compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle
aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli
interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree
significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di
valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli
interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle
quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera
c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142,
da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed
interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la
loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle
prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano
paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le
quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da
introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e
di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
3. Le regioni, il Ministero ed il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese
per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito
il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del
piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito
accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi
all'accordo il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso
inutilmente tale termine, il piano
e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce
altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai
sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al
comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il
parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresi'
prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non
oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e
157, nelle quali la
realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo accertamento,
nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della
loro conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento
urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali
la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata
all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai
sensi dell'articolo 145.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che
consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione
paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di
monitoraggio che verifichi l'effettiva
conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio
realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano
effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che
l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti
determini la reintroduzione
dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente
ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua
anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale
indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.".
Art. 14.
Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite
norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare
stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da
parte della giunta regionale o del consiglio regionale,
non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli
interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel
piano stesso.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo quanto disposto al
comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 144 (Pubblicita' e partecipazione). - 1. Nei procedimenti di approvazione
dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la
partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la
tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'.
A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a
fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della
giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili
e nelle aree di cui all'art. 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni
di tutela per essi previste nel piano stesso.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene
efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione.".
Art. 15.
Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: "nonche'
con" le parole: "gli strumenti" sono soppresse e sono inserite le seguenti: "i
piani, programmi e progetti";
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 145 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti
di pianificazione).
1. Il Ministero individua ai
sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela
del paesaggio, con finalita' di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di
pianificazione territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e
progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono
cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e
delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di
salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici
e sono altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene
alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due
anni dalla sua approvazione, i comuni, le citta' metropolitane, le province e
gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani
paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni
conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio,
risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei
valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprieta' derivanti
da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli
strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento
medesimo.".
Art. 16.
Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti
elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli
138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle
disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinche' ne sia accertata la compatibilita' paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione puo' delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato- regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti.
5. La domanda di autorizzazione
dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di
valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni
proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
6. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione,
verifica la conformita' dell'intervento alle prescrizioni contenute nei
provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e
ne accerta:
a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo
ed alle finalita' di tutela e miglioramento della qualita' del paesaggio
individuati dalla dichiarazione di
notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
b) la congruita' con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico. 7. L'amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 148 e valutata la compatibilita' paesaggistica dell'intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le necessarie integrazioni; in tale caso, il termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessita' di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi.
8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione competente assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e all'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere e' vincolante, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4.
9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla soprintendenza competente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed e' trasmessa in copia, senza indugio,alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
13. L'autorizzazione paesaggistica
e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo
la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di
rinunciare o di non avervi piu' interesse. Le sentenze e le ordinanze del
tribunale amministrativo regionale
possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso
l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo
grado.
14. Presso ogni amministrazione competente al rilasciodell'autorizzazione e'
istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente
consultabile, in cui e' indicata la ata di rilascio di ciascuna autorizzazione
paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la
precisazione se essa sia stata rilasciata in difformita' dal parere del
soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della
commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente
alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all'articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a
14 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' minerarie di ricerca
ed estrazione riguardanti i beni di cui all'articolo 134.
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si
applicano alle autorizzazioni per le attivita' di coltivazione di cave e
torbiere. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della
normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni
espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente
competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta
del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.".
Art. 17.
Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, le parole: "l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata
secondo le procedure previste all'articolo 26" sono sostituite dalle seguenti:
"si applica l'articolo 26".
Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 147 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali). - 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 146
riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi
gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene
rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale
a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte
di
amministrazioni statali, si applica l'art. 26.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il
Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono
individuate le modalita' di valutazione congiunta e preventiva della
localizzazione
delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a
tutela paesaggistica.".
Art. 18.
Sostituzione dell'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 148 (Commissioni locali per il paesaggio).
1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3.
2. Le commissioni, competenti per
ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento
paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle
autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le
modalita' di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In
tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, e' espresso dalle
soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalita'
stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.".
Art. 19.
Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettera a)" e le parole: "e dell'articolo 156, comma 4" sono soppresse.
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 149 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
- 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 5, lettera a), non e'
comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e
dall'art. 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che
non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in
base alla normativa in
materia.".
Art. 20.
Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "comma 4"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
b) alla lettera a) del comma 1, le parole: "pregiudicare il bene" sono
sostituite dalle seguenti: "recare pregiudizio al paesaggio";
c) al comma 2, dopo le parole:
"della proposta" le parole: "della Commissione" sono soppresse e dopo le parole:
"di cui all'articolo 138 o" le parole: "della proposta dell'organo ministeriale
prevista" sono soppresse; in fine, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 3";
d) al comma 3 le parole: "pianificazione paesaggistica" sono sostituite dalle
seguenti: "il piano paesaggistico", e dopo le parole: "preveda misure" sono
inserite le seguenti: "o interventi";
in fine, le parole: ", per non compromettere l'attuazione della pianificazione"
sono soppresse.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 150 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 150 (Inibizione o sospensione dei lavori). - 1. Indipendentemente
dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141,
ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'art. 139, comma 3, la regione
o il Ministero ha facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di
recare pregiudizio al paesaggio;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera
a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili
od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere
efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la
pubblicazione all'albo pretorio della proposta di cui all'art. 138 o all'art.
141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista
dall'art. 139, comma 3.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un
bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o
interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro
il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le
prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori.
4. I provvedimenti indicati ai
commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.".
Art. 21.
Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: "1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per
impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle
aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in
prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello
stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle
opere gia' realizzate o da realizzare, ha facolta' di prescrivere le distanze,
le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare
pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta al
Ministero, che la esercita previa consultazione della
regione.";
b) al comma 2 la parola: "Regione" e' sostituita dalla seguente:
"regione".
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 152 (Interventi soggetti a particolari prescrizioni). - 1. Nel caso di
aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e
civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136
ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica
delle opere gia' realizzate o da realizzare, ha facolta' di prescrivere le
distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad
evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta'
spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'art. 136, lettera c), o
all'art. 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le
competenti soprintendenze.".
Art. 22.
Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 3 dell'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, le parole: "o all'articolo 139, comma 1, lettera m)," sono sostituite dalle
seguenti: "o dall'articolo 142, comma 1, lettera m)," e dopo la parola:
"amministrazione" e' inserita la seguente: "competente".
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 154 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1. L'amministrazione
competente individuata dalla regione puo' ordinare che, nelle aree contemplate
dalle lettere c) e d) dell'art. 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il
cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con
quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di
cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'art. 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate
all'art. 136, lettera c), o dell'art. 142, comma 1, lettera m),
l'amministrazione competente consulta preventivamente le competenti
soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei
proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede
all'esecuzione d'ufficio.".
Art. 23.
Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 155 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "poteri sostitutivi" sono inserite le
seguenti: "da parte del Ministero".
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 155 (Vigilanza). - 1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici
tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
L'inottemperanza o la persistente
inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero.".
Art. 24.
Sostituzione dell'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 156 (Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici). -
1. Entro il 1° maggio 2008, le
regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, verificano la conformita' tra le
disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono
ai necessari
adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede
in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema
generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e
le procedure di
ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree
oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione
cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei
sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito dal comma 3
dell'articolo 143, possono stipulare intese per disciplinare lo svolgimento
congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa
e' stabilito il termine entro il quale
devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonche' il termine entro
il quale la regione approva il piano adeguato. Il contenuto del piano adeguato
forma oggetto di accordo preliminare tra il Ministero e la regione. Qualora
all'accordo preliminare non
consegua entro sessanta giorni l'approvazione da parte della regione il piano e'
approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l'intesa di cui al comma
3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul
contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4
e 5 dell'articolo 143.".
Art. 25.
Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) ed alla lettera
f) la parola: "della" e' sostituita dalla seguente: "delle";
b) dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente: "f-bis) i provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.".
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai
sensi della normativa previgente). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'art.
143, comma 6, dell'art. 144, comma 2 e dell'art. 156, comma 4, conservano
efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o
panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di
riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'art.
82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431.
2. Le disposizioni della presente
parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla
data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta
ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole
interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.".
Art. 26.
Sostituzione dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via transitoria). - 1. Fino alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore,
all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla
soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione
prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente
esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i
quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il
Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
2. L'amministrazione competente deve
produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli accertamenti
indicati dall'articolo 146, comma 6. L'autorizzazione e' rilasciata o negata
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e
costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o
degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla
data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni
di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, puo' annullarla,
con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione
della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e'
data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla
soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e'
presentata alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione
competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti
il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
5. Per i beni che alla data di
entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione
puo' essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e
12.".
Art. 27.
Sostituzione dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennita'
pecuniaria). - 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti
dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione
in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalita' operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa.
4. L'autorita' amministrativa
competente accerta la compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui
al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilita' paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto
dell'applicazione del comma 5, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37,
lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre
che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per
finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o
interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute
dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei
soggetti obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni
competenti.".
Art. 28.
Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, lettera a), le
parole: "ai sensi dell'articolo 136," sono soppresse;
b) al comma 1-ter le parole: "ripristinatorie o" sono soppresse.
Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da
essa.) (giurisprudenza di legittimita).
- 1. Chiunque, senza la
prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art.
20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1-bis. La pena e' della reclusione da
uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse
pubblico con
apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 ed
abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della
volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima
superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una
nuova costruzione con una volumetria superiore a mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'art. 167, qualora l'autorita' amministrativa competente accerti la
compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la
disposizione il cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in
difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001,
n. 380. 1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter
presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi.
L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni,
previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine
perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a
vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga a
condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna
viene ordinata larimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune del cui
territorio e' stata commessa la violazione.".
Art. 29.
Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 12, sono conclusi
dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate
entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della
domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della
compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita'
competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di
sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione
pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1,
comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della
compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.".
Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. L'art. 7, comma 1, del decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'art. 3 del decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a
coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano
iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro
statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b) e
c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420
del 2001. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e c), del
decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del
2001, si applicano anche a coloro i
quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non
ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale
o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni
e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di
inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita'
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle
domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30
aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente
comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per
il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita'
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e'
obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a
concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni
previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della
compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1 -quater, si applicano le
sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.".
Art. 30.
Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Il comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e' sostituito dal seguente: "3. La partecipazione alle commissioni previste
dal presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso
e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
"Art. 183 (Disposizioni finali). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 13,
45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo
ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5
e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e assicurata
nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da'
luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facolta'
previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di
bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato
in attuazione dell'art. 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il
Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
5. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del
presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
7. Il presente codice entra in
vigore il giorno 1° maggio 2004.".