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Regolamento (CEE) n.1526/1998
della Commissione del 16 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, modificato dal regolamento (CEE) n. 2469/96 [1], in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo per i beni culturali,considerando che è opportuno, al fine di eliminare pratiche amministrative inutili, prevedere una forma di "autorizzazione aperta" per l'esportazione temporanea di beni culturali al fine di utilizzarli e/o esporli in paesi terzi da parte di persone organizzazioni responsabili;
considerando
che gli Stati membri che intendono avvalersi di tali meccanismi devono averne la facoltà relativamente ai ben culturali, alle persone e alle organizzazioni di propria competenza;
che le condizioni da rispettare differiranno da uno Stato membro all'altro;
che gli Stati membri devono poter optare per l'utilizzo, oppure no, di autorizzazioni aperte e stabilire le condizioni da rispettare per il loro rilascio;
considerando
che è necessario definire le disposizioni relative alla forma di tali licenze in modo da facilitarne il riconoscimento e l'utilizzo in tutta la Comunità,
considerando
che le disposizioni dell'articolo 10 relative al transito comune non sono più necessarie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione è modificato come segue:
1. Per l'esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 3911/92, in appresso denominato "regolamento di base", e del presente regolamento:
- la licenza normale;
- la licenza aperta specifica;
- la licenza aperta generale.
2. L'utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti."
2) L'articolo 2 diviene articolo 1, paragrafo 3.
3) È inserito un nuovo articolo 2:
Articolo 2
1.La licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento di base.
Tuttavia, ogni Stato membro interessato può indicare se intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzare qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenti conformemente agliarticoli 10 e 13.
2. Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente, conformemente all'articolo 10.
3. Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un'altra istituzione conformemente all'articolo 13.
4. Uno Stato membro può revocare in qualsiasi momento una licenza aperta, specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciata non sono più soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasi misura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dell'utilizzo delle licenze aperte da essi stessi rilasciate."
SEZIONE II
La licenza normale
5) All'inizio dell'articolo 3 paragrafo 1 è inserito il seguente testo:"Le licenze normali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I."
6) È aggiunta una nuova sezione III, il testo dell'attuale articolo 10 è soppresso e l'attuale articolo 11 diviene articolo 17:
SEZIONE III
Licenze aperte
CAPITOLO 1
La licenza aperta specifica
Articolo 10
1.Una licenza aperta specifica può essere rilasciata per un bene culturale specifico suscettibile di essere esportato temporaneamente e periodicamente al di fuori della Comunità per essere utilizzato e/o esposto in un paese terzo. Il bene culturale deve essere di proprietà, o in legittimo possesso della specifica persona o ente che utilizzao espone tale bene.
2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che la persona o l'ente interessato affronto tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nella Comunità in buone condizioni e che il bene può essere descritto o contrassegnato in modo tale da non dare adito a dubbi, al momento della sua esportazione temporanea, in merito alla sua identificazione rispetto a quanto indicato nella licenza aperta specifica.
Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.
Articolo 11
1.La licenza è presentata a corredo di una dichiarazione scritta d'esportazione o, in altri casi, deve poter essere esibita su richiesta al fine di essere esaminata unitamente ai beni culturali.
2.L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.
Articolo 12
1.L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza di esportazione e che, qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione figuri un riferimento a tale licenza.
2. Qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, la licenza deve essere allegata all'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, ed accompagnare il bene all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Quando l'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell'esportatore odel suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.
CAPITOLO 2
Licenze aperte generali
Articolo 13
1.Possono essere rilasciate licenze aperte generali a musei o ad altre istituzioni per l'esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dalla Comunità per essere esposto in un paese terzo.
2. La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità preposte al rilascio hanno la certezza che l'istituzione interessata offre tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nella Comunità in buone condizioni. La licenza può essere utilizzata in tutti i casi di esportazione temporanea di qualsiasi combinazione di beni facenti parte della collezione permanente. Essa può essere utilizzata per coprire una serie di diverse combinazioni di beni culturali sia consecutivamente, sia simultaneamente.
3. Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.
Articolo 14
1.La licenza è presentata a corredo della dichiarazione di esportazione.
2.L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.
Articolo 15
1.L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che la licenza sia presentata unitamente ad un elenco dei beni culturali da esportare, descritti anche nella dichiarazione di esportazione. L'elenco è redatto su carta intestata dell'istituzione, e ogni pagina è firmata da una delle persone appartenenti all'istituzione e il cui nome figura nella licenza. Ciascuna pagina deve recare inoltre la medesima impronta del timbro dell'istituzione apposta sulla licenza. Nella casella 44 della dichiarazione di esportazione deve figurare un riferimento allalicenza.
2. La licenza è allegata all'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, ed accompagna il bene culturale all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Quando l'esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell'esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa adisposizione e può essere riutilizzata.
CAPITOLO 3
Formulari per le licenze
Articolo 16
1.Le licenze aperte specifiche sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato II.
2. Le licenze aperte generali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato III.
3. Il formulario della licenza è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità.
4. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 55 g/m2. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di colore azzurro in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
5. L'esemplare numero 2 della licenza, privo di fondo arabescato, è ad uso dell'esportatore. Il formulario da utilizzare per la domanda è stabilito dagli Stati membri interessati.
6. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari delle licenze oppure affidarla a ditte da loro autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o apposto con un timbro, destinato a individuarlo.
7. Spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione delle licenze. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmessi ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.
8. Le licenze devono essere compilate mediante un procedimento meccanico o elettronico. In casi eccezionali, esse possono tuttavia essere compilate, in stampatello, con una penna a sfera con inchiostro nero. Le licenze non devono contenere né aggiunte, né altre alterazioni."
7) È aggiunta una nuova sezione IV, contenente l'articolo 17:
SEZIONE IV
Disposizioni generali
8) L'attuale allegato diviene l'allegato I.
9) L'allegato I del presente regolamento viene inserito come allegato II.
10) L'allegato II del presente regolamento viene inserito come allegato III.Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1998.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.