Sito giuridico ambientale
(in Gazz. Uff., 14 dicembre, n. 291).
Nuovi
interventi in campo ambientale.
Testo aggiornato e coordinato con la Legge 23 marzo 2001, n. 93 (Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001)
Preambolo
(Omissis).
Art. 1.
Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi
aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione,
anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui
all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di
Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento
e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli
accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di
lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a
decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni
per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di
cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. 2. Alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse
destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale,
nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione
dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999. 3. Per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative
risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari,
i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le
modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei
limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti
dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 4. Sono considerati primi interventi di
bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali
e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i
comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale; c) Gela
e Priolo; d) Manfredonia; e) Brindisi; f) Taranto; g) Cengio e Saliceto; h) Piombino; i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato; m)
Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); n) Pitelli (La Spezia); o) Balangero; p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma
3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle
opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i
presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo
delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA) (1). 6. Gli enti
territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono
autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con
la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono
autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti
territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le
rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di
limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente. 7. Nel caso di cambio di destinazione dei
siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli
stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo
17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore
conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino
ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati
i criteri e le modalità della restituzione.
8. (Omissis) (2). 9. (Omissis)
(3). 10. Il decreto del Ministro
dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 11. (Omissis) (4). 12. (Omissis) (5). 13. (Omissis) (6). 14. (Omissis) (7). 15. (Omissis) (8). 16. (Omissis) (9). 17. (Omissis) (10). 18. All'onere di cui al comma 17 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente. 19. (Omissis)
(11). 20. (Omissis) (12). 21. (Omissis) (13). 22. (Omissis) (14). 23. Fino al 1º gennaio 2000 e salvo diverso
accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione
del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani
sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. (Omissis) (15). 25.
(Omissis) (16). 26. Al fine di
consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa
di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. 27. (Omissis) (17). 28. (Omissis) (18). (1) L'ANPA è stata soppressa dall'art. 38,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i suoi compiti trasferiti all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici.
(2) Modifica l'alinea del comma 1 dell'art. 17, d.lg. 5 febbraio 1997,
n. 22. (3) Aggiunge i commi 15-bis e
15-ter all'art. 17, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (4) Modifica il comma 11 dell'art. 17, d.lg. 5 febbraio 1997, n.
22. (5) Modifica la lett. a) del comma
5 dell'art. 22, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22.
(6) Modifica il comma 7 dell'art. 22, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (7) Modifica il comma 5 dell'art. 57, d.lg.
5 febbraio 1997, n. 22. (8) Modifica
il comma 3 dell'art. 44, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (9) Modifica il comma 3 dell'art. 11, d.lg.
5 febbraio 1997, n. 22. (10) Aggiunge
il comma 5-bis all'art. 26, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (11) Modifica il comma 4 dell'art. 30,
d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (12)
Aggiunge il comma 10-bis all'art. 41, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (13) Abroga la lett. c) del comma 2
dell'art. 42, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22.
(14) Modifica il comma 1 dell'art. 48, d.lg. 5 febbraio 1997, n.
22. (15) Modifica il comma 2 dell'art.
51, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (16)
Modifica il comma 1 dell'art. 51-bis, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (17) Modifica il comma 5 dell'art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n.
22. (18) Modifica il comma 1 dell'art.
49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 2. Interventi per la conservazione
della natura.
1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle
opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a
favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci
sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo
comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può
procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e
operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire
500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. 2. In relazione al particolare valore
ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni
ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle
opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune
di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di
vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad
adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle
amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi
a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai
sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti. 3. Restano salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 4. Le
somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in
danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai
responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per
essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il
ripristino naturalistico dei siti. 5.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei
comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali
dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese. 6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 7. Per
l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è
autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire
1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
8. (Omissis) (1). 9.
Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11,
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno
1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate
all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e
Lagonegrese. 10. (Omissis) (2). 11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30
giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare
l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo
obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini. 12. Il Ministro dell'ambiente promuove
entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed
internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle
acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque
internazionali. 13. Per l'istituzione,
l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31
dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di
lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere
dall'anno 2000. 14. La Consulta per la
difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai
competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare
relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il
supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette
marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita
la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da venti esperti
di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per
le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di
lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede
di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono
trasferiti, a decorrere dal 1º gennaio 1999, dal contingente integrativo
previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari
a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12,
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura
finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno
1999. 15. Una quota
dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo
5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il
cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2. 16. La Commissione di riserva, di cui
all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente
cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un
rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale
Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione
di riserva in qualità di membro. 17.
(Omissis) (3). 18. Per l'espletamento
delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis, comma
6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad
incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale
"ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante
procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700
milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 19. Per la predisposizione di un programma nazionale di
individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonché di
studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne
comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200
milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente
può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di
associazioni ambientaliste. 20. Il
personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di
cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni
indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda,
nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle
relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante
organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un
numero di unità pari al predetto personale.
21. (Omissis) (4). 22.
(Omissis) (5). 23. (Omissis) (6). 24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (Omissis) (7); b) (Omissis) (8); c) (Omissis) (9); d) (Omissis) (10). 25. (Omissis) (11). 26. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui
all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito
dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle
procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge, nonché i soggetti inseriti
nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14
aprile 1994. 27. (Omissis) (12). 28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) (Omissis)
(13); b) (Omissis) (14); c) (Omissis) (15). 29. (Omissis) (16). 30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) (Omissis) (17);
b) (Omissis) (18). 31.
(Omissis) (19). 32. (Omissis)
(20). 33. (Omissis) (21). 34. (Omissis) (22). 35. L'affidamento della gestione di cui al
comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito
dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del
parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel
territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo
forestale dello Stato. 37. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali
territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste
dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad
enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste
riconosciute. (1) Modifica l'alinea
del comma 1 dell'art. 7, l. 6 dicembre 1991, n. 394. (2) Aggiunge la lett. ee-ter) al comma 1 dell'art. 36, l. 6
dicembre 1991, n. 394. (3) Modifica il
comma 7 dell'art. 19, l. 6 dicembre 1991, n. 394. (4) Modifica il comma 5 dell'art. 1, l. 6 dicembre 1991, n.
394. (5) Aggiunge l'art. 1-bis alla l.
6 dicembre 1991, n. 394. (6)
Sostituisce il comma 7 dell'art. 2, l. 6 dicembre 1991, n. 394. (7) Modifica il comma 5 dell'art. 9, l. 6
dicembre 1991, n. 394. (8) Modifica il
comma 6 dell'art. 9, l. 6 dicembre 1991, n. 394. (9) Modifica il comma 8 dell'art. 9, l. 6 dicembre 1991, n.
394. (10) Aggiunge il comma 8-bis
all'art. 9, l. 6 dicembre 1991, n. 394.
(11) Sostituisce il comma 11 dell'art. 9, l. 6 dicembre 1991, n.
394. (12) Aggiunge la lett. d-bis) al
comma 2 dell'art. 10, l. 6 dicembre 1991, n. 394. (13) Modifica il comma 2 dell'art. 11, l. 6 dicembre 1991, n.
394. (14) Aggiunge il comma 2-bis
all'art. 11, l. 6 dicembre 1991, n. 394.
(15) Modifica il comma 6 dell'art. 11, l. 6 dicembre 1991, n. 394. (16) Aggiunge l'art. 11-bis alla l. 6
dicembre 1991, n. 394. (17) Modifica
il comma 1 dell'art. 12, l. 6 dicembre 1991, n. 394. (18) Sostituisce il comma 3 dell'art. 12, l. 6 dicembre 1991, n.
394. (19) Modifica il comma 2
dell'art. 14, l. 6 dicembre 1991, n. 394.
(20) Modifica il comma 2 dell'art. 21, l. 6 dicembre 1991, n. 394. (21) Modifica il comma 6 dell'art. 22, l. 6
dicembre 1991, n. 394. (22)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 31, l. 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 3. Rifinanziamento degli interventi
previsti dalla legge 8 ottobre 1997 n. 344.
1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di
interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista
all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di
lire 1.800 milioni per l'anno 2000. 2.
Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e
dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall'articolo 2 della legge
8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno
2000. 3. Per la prosecuzione di
specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle
attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per
l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale,
previste dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la
spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema è integrato col
sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel
Mediterraneo. 4. Per la promozione e
l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di
specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero
dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi
specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro
della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti
delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità
organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione,
l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in
un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un
osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una
rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e
una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale. 6. Per le ulteriori finalità connesse alla
diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente è autorizzato il
limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per
l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 7. Per la predisposizione del progetto di
Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni
per l'anno 1998.
Art. 4. Disposizioni varie.
1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le
seguenti modifiche: a) (Omissis)
(1); b) (Omissis) (2); c) (Omissis) (3). 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di
cui al comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. (Omissis) (4). 4. (Omissis) (5). 5.
(Omissis) (6). 6. (Omissis) (7). 7. (Omissis) (8). 8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale
dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero
dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6
miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la
realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza. 9. Per favorire lo sviluppo di attività
produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal
ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di
Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e
valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della
cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle
lavorazioni siderurgiche a caldo. 10.
Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è
stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei
trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorità
portuale di Genova e l'ILVA S.p.A. L'accordo di programma deve prevedere il
piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura
delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il
piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo
di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la
tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14
luglio 1998. 11. Per le finalità di
cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici
anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità
portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione. 12. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 13. (Omissis) (9). 14. (Omissis) (10). 15. La commissione scientifica di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi
dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, può essere
integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 16. (Omissis) (11). 17. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta
nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a
lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, nonché per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni. 18. Per il funzionamento del Comitato
nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività
connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del
Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla base della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione,
adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997,
n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca
finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio
nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro
studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa nel
limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998. 19. In attuazione del protocollo di intenti
del 1º marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996,
per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a
propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto
ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400
milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o
altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai
gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con
popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli di cui
all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n.
290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di
inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e
9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento,
all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione
elettrica/ibrida. 20. (Omissis)
(12). 21. Gli scarti derivanti dalla
lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione
presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti
alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione" di
cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate
sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli
preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso. 22. (Omissis) (13). 23. (Omissis) (14). 24. (Omissis) (15). 25. (Omissis) (16). 26. (Omissis) (17). 27. (Omissis) (18). 28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre
anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo
impatto ambientale. 29. (Omissis)
(19). 30. (Omissis) (20). 31. Il decreto di cui al comma 3
dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal
comma 30 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(1) Modifica il comma 2 dell'art. 5, l. 7 febbraio 1992, n. 150. (2) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 5, l. 7
febbraio 1992, n. 150. (3) Modifica il
comma 6 dell'art. 5, l. 7 febbraio 1992, n. 150. (4) Modifica il comma 8 dell'art. 2, l. 26 ottobre 1995, n.
447. (5) Modifica la lett. h) del
comma 1 dell'art. 3, l. 26 ottobre 1995, n. 447. (6) Modifica il comma 2 dell'art. 10, l. 26 ottobre 1995, n.
447. (7) Modifica il comma 4 dell'art.
10, l. 26 ottobre 1995, n. 447. (8)
Aggiunge il comma 1-quater all'art. 2, d.l. 20 settembre 1996, n. 486, conv. in
l. 18 novembre 1996, n. 582. (9)
Modifica il comma 6 dell'art. 6, l. 7 febbraio 1992, n. 150. (10) Modifica il comma 1 dell'art. 12-bis,
d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59. (11) Modifica il comma 1 dell'art. 8-bis, l. 7
febbraio 1992, n. 150. (12) Modifica il comma 2 dell'art. 15,
d.lg. 27 gennaio 1992, n. 95. (13)
Aggiunge il comma 1-bis all'art. 8, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (14) Modifica il comma 4 dell'art. 15,
d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (15)
Modifica il comma 2 dell'art. 38, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (16) Modifica il comma 6-bis dell'art. 51,
d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (17) Modifica
il comma 1 dell'art. 54, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22. (18) Aggiunge i commi 7-ter e 7-quater
all'art. 58, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22.
(19) Modifica il comma 2 dell'art. 1, l. 27 marzo 1992, n. 257. (20) Sostituisce il comma 3 dell'art. 14,
d.l. 29 dicembre 1995, n. 560, conv. in l. 26 febbraio 1996, n. 74.
Art. 5. Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ad eccezione dei
commi 17 e 26, pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600
milioni per l'anno 1999 ed a lire 178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente. 2. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 26, pari a lire 1.800 milioni
per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2, pari a lire 8.450 milioni
per l'anno 1998, a lire 10.850 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.350 milioni
a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno
1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno
2000, e dell'articolo 4, commi 17 e 18, pari a lire 465 milioni annue a
decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma
19, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo specialeº dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun
accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e
della navigazione la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire
3.600 milioni per l'anno 2000. 4. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.