LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 98
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23
Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di
parchi e riserve naturali.
TESTO COORDINATO (aggiornato al Decr. Ass. Territorio
30 dicembre 1999)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
Nell'attesa dell'emanazione di una organica disciplina
urbanistica generale e della approvazione del piano urbanistico regionale, nonchè
dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la
Regione istituisce, nell'ambito di una politica diretta al riequilibrio
territoriale, parchi e riserve naturali, per concorrere, nel rispetto
dell'interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali,
alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e
dell'ambiente naturali, per consentire migliori condizioni di abitabilità
nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori
interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l'uso sociale e
pubblico dei beni stessi nonchè per scopi scientifici.
L'istituzione dei parchi e delle riserve deve essere
sostenuta da adeguati interventi finanziari e dovrà salvaguardare le attività
produttive e lavorative tradizionali.
Art. 2
Nozioni di parco e riserva naturale
Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio
naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche o gruppi di
esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.
In particolare possono essere istituiti in parchi
naturali quelle aree territoriali o marine di vaste dimensioni, che presentano
rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche,
paleontologiche, biologiche ed estetiche con particolare riguardo alla flora e
alla fauna, per provvedere alla conservazione delle caratteristiche stesse ai
fini scientifici, culturali, economico - sociali e dell'educazione e ricreazione
dei cittadini.
Possono essere istituiti in riserve naturali quei
territori e luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo e nelle
acque, che per ragione di interesse generale e specialmente di ordine
scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti all’incontrollato
intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di
garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.
Art. 3
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio
naturale
Istituzione e composizione
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 14/88)
E' istituito presso l'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale per la protezione del
patrimonio naturale in seguito indicato con l'espressione “Consiglio
regionale”, presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e
l'ambiente, e composto:
a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio
e l'ambiente, e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica
delI'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore
regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per
i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, o suo
delegato;
b) da sette docenti universitari nelle seguenti
discipline o facoltà: botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e
scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalità dalle
università dell'Isola;
c) da sei esperti designati rispettivamente dalle
sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World
wildlife found (W.W.F. - Fondo mondiale per la natura), dal Club alpino
italiano (C.A.I.), dalla Lega per l'ambiente, dalla Lega italiana per la
protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e dai Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);
d) da due esperti: un urbanista e un vulcanologo,
scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell'Istituto nazionale
di urbanistica e dall'Istituto internazionale di vulcanologia del Consiglio
nazionale delle ricerche (C.N.R.);
e) da tre esperti designati dalle tre principali
associazioni dei comuni;
f) da un esperto designato dall'Unione delle Province
di Italia (U.P.I.).
I componenti di cui alle lettere b, c, d, e ed f sono
scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della
salvaguardia della natura e dell'ambiente.
Le designazioni di cui alle lettere b, c e d devono
pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede
l’Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Il Consiglio regionale può essere costituito con i
membri designati, purchè in numero non inferiore a otto.
I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla
lettera a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola
volta.
I membri nominati nel corso del quinquennio in
sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei
sostituiti.
L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio
regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso
Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La segreteria è assicurata da un gruppo di lavoro
apposito costituito presso l'Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente.
Le funzioni di segretario sono espletate da un
dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente.
Il Consiglio regionale può articolarsi al suo interno
in commissioni di lavoro le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del
Consiglio medesimo.
Il presidente può chiamare a partecipare alle
adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente
qualificati sulle questioni all'ordine del giorno.
Ai componenti il Consiglio regionale spetta, per ogni
seduta del Consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il
trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonchè
gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la
spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni
successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 4
Compiti del Consiglio regionale
(modificato dall'art. 2 della L.R. 14/88)
Sono compiti del consiglio regionale:
a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle
riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano
urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in
correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento
per la protezione del patrimonio naturale;
b) esprimere pareri sui piani di coordinamento degli
enti parco di cui all'art. 18;
c) esprimere pareri sulle proposte di istituzione di
nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini,
nonchè sull'ampliamento di quelli esistenti;
d) controllare per ciascuna area protetta regionale
(parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e
l’osservanza delle norme di legge e di regolamento;
e) promuovere la formazione del personale tecnico,
scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;
f) svolgere attività di promozione e di indirizzo
della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni
e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
g) tenere la lista ufficiale delle aree protette,
indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di
cancellazione;
h) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati
dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente;
i) predisporre direttive vincolanti relative alla
valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di
opere e di manufatti da realizzarsi nei parchi e nelle riserve.
I poteri di vigilanza e di controllo del consiglio
vengono esercitati a mezzo di osservazioni e rilievi sui programmi di gestione
delle aree protette regionali.
Nell'ipotesi di inosservanza delle raccomandazioni del
consiglio, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può intervenire
con propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi
delle suddette aree, previo parere del consiglio stesso.
Il consiglio presenterà annualmente, entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per il tramite dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, una relazione all'Assemblea regionale
sull'attività degli enti parco.
Art. 5
Norme per la predisposizione del piano regionale
dei parchi e delle riserve naturali (1)
(sostituito dall'art. 3 della L.R. 14/88)
Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali
attribuisce ciascuna area da proteggere a una delle categorie della classificazione
di cui alla presente legge, con l'indicazione per ciascuna area protetta della
delimitazione di massima e del regime di protezione da adottare anche nelle
aree adiacenti.
Il piano è approvato con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente sentita la commissione legislativa
permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana.
Il piano è sottoposto a revisione ogni cinque anni.
Eventuali varianti possono essere predisposte ed approvate in osservanza delle
disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 6
Istituzione di parchi regionali e riserve naturali (2) (3)
(sostituito dall'art. 4 della L.R. 14/88)
In attuazione del piano regionale di cui all'articolo
5 si provvederà alla istituzione dei parchi e delle riserve con decreto
dell’Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del
Consiglio regionale.
I decreti di istituzione delle riserve sono emanati
entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di
cui all'articolo 5.
I decreti di cui al comma precedente conterranno la
delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione
dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle
indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la realizzazione dei
fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato
il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da
osservarsi. (4)
Il decreto di istituzione del parco è emanato
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del
Consiglio, regionale sentita la commissione legislativa permanente per
l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana.
Il predetto decreto provvede alla delimitazione del
territorio destinato a parco, alla suddivisione secondo le articolazioni
previste dall'articolo 8, alla disciplina delle attività esercitabili e dei
divieti operanti in ciascuna zona, alla costituzione dell'ente cui è affidata
la gestione del parco; fissa altresì la sede del parco e determina il
finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano di cui
all'articolo 5, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo
parere del Consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a
due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da
destinare a riserva naturale. (5) (6)
Art. 6 bis
Tabellazioni (18)
(aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14/88)
L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
predispone la tipologia delle tabellazioni, comprensiva della indicazione dei
divieti da adottare in tutte le aree del territorio della Regione sottoposte al
vincolo di cui al precedente articolo, nonchè in quelle individuate nel piano
regionale dei parchi e delle riserve naturali.
Alla tabellazione delle aree di cui al comma
precedente provvede l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Dopo l'emanazione dei decreti di istituzione dei parchi
e delle riserve provvedono rispettivamente l'Ente parco e l'ente gestore della
riserva.
Art. 7
Tipologia dei territori sottoposti a tutela
(sostituito dall'art. 6 della L.R. 14/88)
In via generale territori sottoposti a tutela sono
così tipologicamente distinti:
a) parco naturale per la conservazione di ambienti di
preesistente, valore naturalistico e per la fruizione sociale, ricreativa e
culturale;
b) riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.
Le riserve naturali vanno distinte in:
1) riserva naturale integrale, per la conservazione
dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi
a carattere scientifico;
2) riserva naturale orientata, per la conservazione
dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti interventi colturali,
agricoli e silvo - pastorali, purchè non in contrasto con la conservazione
dell'ambiente naturale;
3) riserva naturale speciale, per particolari e
delimitati compiti di conservazione biologica, biologico - forestale,
geologica, etnoantropologica;
4) riserva naturale genetica, per la conservazione del
patrimonio genetico delle popolazioni animali e vegetali della Regione.
Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva
sono individuate adeguate aree di protezione, pre - parco o pre - riserva, a
sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel
sistema di tutela ambientale.
In tali aree possono essere previste iniziative idonee
a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo
alle attività artigianali, silvo - pastorali, zootecniche e alla lavorazione
dei relativi prodotti, nonchè alle attività ricreative, turistiche e sportive.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI PARCHI REGIONALI
Art. 8
Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali (7) (8)
(sostituito dall'art. 7 della L.R. 14/88)
Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener
conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:
a) zona di riserva integrale (zona A), nella quale
l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei
suoi attributi naturali, tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che
nella loro interdipendenza.
In tali zone si identificano, di massima, ecosistemi
od ecotoni (o loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico,
presentanti una relativamente minima antropizzazione.
Per tali zone l'Ente parco procederà gradualmente
all'acquisizione delle relative aree;
b) zona di riserva generale (zona B), nella quale è
vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti,
eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere
consentite dall'ente gestore del parco le utilizzazioni agro - silvo -
pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie quali strade di accesso,
opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali.
Nelle predette zone si identificano, di massima,
ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di elevato pregio naturalistico e
paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A;
c) zone di protezione (zona C), nelle quali sono
ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del
terreno rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del
parco quali strutture turistico - ricettive, culturali, aree di parcheggio;
d) zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le
attività di cui al successivo articolo 10 sono consentite, purchè compatibili
con le finalità del parco. (25)
Art. 9
Costituzione dell'Ente parco.
Deliberazioni e controlli, patrimonio
(sostituito dall'art. 8 della L.R. 14/88)
e modificato dall'art. 10 della L.R. 71/95)
In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai
sensi degli articoli 6 e 27, è costituito,
con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Ente
parco, ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di
cui al comma precedente l'Ente parco adotta il proprio statuto contenente le
norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell'Ente
stesso.
Sono sottoposte a controllo di legittimità le
deliberazioni concernenti:
a) lo statuto dell'Ente;
b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31
ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all'articolo 24;
c) l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili;
d) l'organizzazione degli uffici e servizi, con la
specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il
trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non
può essere superiore a quello del personale della Regione Siciliana;
e) il piano territoriale del parco;
f) il regolamento del parco;
g) il programma di intervento;
h) il programma pluriennale economico-sociale;
i) i concorsi per il personale;
l) l'elezione del comitato esecutivo e la costituzione
della comunità del parco.
Le deliberazioni sono comunicate all'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente e diventano esecutive se entro trenta
giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento.
Nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni
le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione
degli atti integrativi.
Tutte le altre deliberazioni sono immediatamente esecutive
e sono inviate, dopo la pubblicazione, all'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente ai fini dell'esercizio della vigilanza.
Qualora gli organi dell'Ente parco omettano, sebbene
diffidati, o non siano in grado di compiere, atti obbligatori per legge, vi
provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di
commissari ad acta.
Non si fa luogo alla diffida di cui al precedente
comma nei casi di inosservanza dei termini previsti espressamente dalla
presente legge.
Il patrimonio dell'Ente parco è costituito:
a) dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi
compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;
b) dagli immobili derivanti da realizzazioni
dell'Ente;
c) dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili
a qualsiasi titolo acquisiti.
Le entrate dell'Ente parco sono costituite da:
a) redditi di beni costituenti il patrimonio
dell'Ente;
b) proventi dell'esercizio di attività ordinaria
dell'Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
c) dotazioni finanziarie che annualmente l'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente attribuisce per spese di impianto, di
esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
d) eventuali interventi finanziari derivanti da
assegnazione della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di
enti pubblici e soggetti privati.
L'Ente è tenuto, altresì, alla compilazione ed
aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili nonchè di
tutti i titoli, atti e scritture relativi al patrimonio ed alla sua
amministrazione.
Nelle more della predisposizione del bilancio di
previsione relativo al primo esercizio finanziario dell'Ente parco, l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente accredita all'Ente le somme previste
dal bilancio della Regione Siciliana per le finalità istitutive dei parchi
regionali, nonchè le somme assegnate al comitato di proposta e non utilizzate
alla data di costituzione degli organi del parco.
L'Ente parco provvederà alla rendicontazione delle
somme predette secondo le norme vigenti.
L'Ente parco può gestire direttamente o dare in
concessione attività economico - produttive e servizi che siano direttamente
connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
L'Ente parco agevola e promuove, con proprio contributo
da erogare ad enti nonchè ad associazioni e privati, attività ed iniziative,
anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del
parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.
L'Ente parco può altresì dare in concessione l'uso di
beni del suo patrimonio per finalità di fruizione culturale, turistica e
sportiva.
E' in ogni caso soggetto ad autorizzazione dell'Ente
parco lo svolgimento di attività relative alla fruizione turistica e sportiva da
esercitarsi nell'ambito delle zone A, B e C del parco.
Art. 9 bis
Organi dell'Ente Parco
(aggiunto dall'art. 9 della L.R. 14/88)
nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R.
71/95)
Sono organi dell'ente parco: il presidente, il
consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.
Il presidente è nominato con decreto del Presidente
della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone
che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente e che
siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.
Al presidente competono la legale rappresentanza
dell'ente, l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività e tutto quanto non
rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.
Al presidente compete una indennità di carica
stabilita con delibera della giunta di governo.
Il consiglio del parco è nominato con decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai
sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono,
in tutto o in parte, entro i confini del parco.
I componenti del consiglio possono nominare delegati
per singole sedute, per periodi di tempo determinati od anche a tempo
indeterminato.
Il consiglio del parco elegge nel proprio seno un
vicepresidente ed i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo. (19)
Il comitato esecutivo è composto dal presidente del
consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico - scientifico, dal
capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco e
da quattro componenti eletti dal consiglio del parco con voto limitato ad uno,
anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza
nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.
Con il medesimo decreto di nomina del consiglio del
parco l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nomina
del collegio dei revisori.
Esso è composto di tre membri: uno designato dal
medesimo assessore; uno dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze;
uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti
dell'ente parco.
Gli organi dell'ente durano in carica cinque anni e
possono essere confermati una sola volta.
I componenti degli organi nominati nel corso del
quinquennio in sostitutizone di altri durano in carica fino alla scadenza del
mandato dei sostituiti.
Ai componenti degli organi previsti nel presente
articolo competono indennità stabilite con delibera della Giunta di governo.
Art. 10
Regolamento del parco
(sostituito dall'art. 10 della L.R. 14/88)
Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale
di cui all'articolo 18, adotta il regolamento dell'Ente stesso che, nel
rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all'interno del
parco e in particolare:
a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di
qualsiasi genere;
b) lo svolgimento delle attività industriali,
commerciali e agro - silvo - pastorali;
c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con
qualsiasi mezzo di trasporto;
d) il soggiorno del pubblico;
e) le attività di ricerca scientifica, sportive,
ricreative ed educative;
f) la tutela delle caratteristiche naturali,
forestali, botaniche e faunistiche.
Il regolamento disciplina le modalità per la
presentazione e le procedure decisionali della valutazione di impatto
ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e manufatti da
realizzarsi nell'ambito del parco.
Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per
la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei
luoghi.
Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e
approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
dopo avere acquisito il parere del Consiglio regionale.
Art. 11
Comitato tecnico - scientifico
(sostituito dall'art. 11 della L.R. 14/88)
Il consiglio del parco si avvale di un comitato
tecnico - scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente e composto da:
a) un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo,
un ecologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un economista, un
urbanista esperto in pianificazione territoriale, un agronomo esperto in
materie agrarie e forestali, designati dai singoli consigli delle facoltà, per
le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni,
delle Università di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo
la sede dei predetti atenei in riferimento all'ambito territoriale nel quale
rientra il parco;
b) da sei esperti nelle materie di cui alla lettera a,
rispettivamente designati da: Italia nostra, W.W.F. - Fondo mondiale per la
natura, Club alpino italiano (C.A.I.), Lega per l'ambiente, Lega italiana per
la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);
c) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle
foreste, competente per territorio;
d) dal sovrintendente per i beni culturali ed
ambientali competente per territorio, o suo delegato.
Con il decreto di cui al precedente comma viene
altresì designato, tra i componenti lo stesso, il presidente del comitato.
I predetti componenti non devono essere titolari di
interessi in conflitto con le finalità del parco.
Art. 12
Funzioni e compiti del direttore del parco regionale
La direzione del parco è affidata ad un direttore,
nominato dal consiglio del parco previo concorso pubblico per titoli e secondo
le modalità stabilite nel regolamento del parco.
Il direttore è responsabile della conservazione del
parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del
parco. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio del parco
ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi del parco.
Nell'esercizio delle funzioni connesse alla
conservazione del parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono
all'interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere,
con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in
tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico -
scientifico. Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla
richiesta.
Art. 13
Personale dell'Ente parco (9)
(sostituito dall'art. 12 della L.R. 14/88)
L'Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si
avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale
della Regione Siciliana.
Al personale di vigilanza del parco, reclutato per
concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale appartenente Corpo forestale della Regione
Siciliana.
Art. 14
Compiti del consiglio del parco
(sostituito dall'art. 13 della L.R. 14/88)
e modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 34/96)
Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le
questioni generali dell'Ente:
a) statuto dell'Ente;
b) regolamento interno di funzionamento;
c) bilancio preventivo e consuntivo;
d) piano territoriale del parco di cui all'articolo
18;
e) programma pluriennale economico - sociale di cui
all'articolo 19;
f) programma triennale di intervento; (20)
g) regolamento del parco di cui all'articolo 10;
h) organizzazione degli uffici e servizi;
i) acquisizione e alienazione di beni immobili.
Il consiglio del parco si riunisce almeno due volte
l'anno.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza
di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 15
Compiti del comitato esecutivo
(sostituito dall'art. 14 della L.R. 14/88)
Il comitato esecutivo del parco:
a) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio
del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso
nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;
b) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione
del consiglio del parco;
c) esegue le deliberazioni del consiglio del parco;
d) cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini
della salvaguardia del parco;
e) bandisce i concorsi per i posti in organico,
approva le graduatorie e provvede alla immissione in ruolo dei vincitori;
f) rilascia le autorizzazioni e le concessioni
relative all'esercizio di attività funzionali alla fruizione culturale,
turistica e sportiva nell'ambito del parco;
g) esercita ogni altra competenza non attribuita al
consiglio del parco.
Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente
dell'Ente parco.
Art. 16
Compiti del comitato tecnico - scientifico
(sostituito dall'art. 15 della L.R. 14/88)
Il comitato tecnico - scientifico esprime parere, su
richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante
i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.
Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del
regolamento del parco di cui all'articolo 10 ed in particolare sulle materie
riguardanti:
a) assetto geomorfologico;
b) conservazione di ecosistemi;
c) introduzione di specie vegetali e animali estranee
e programmi di ripopolamento animale;
d) cattura e raccolta di animali, vegetali e minerali;
e) accesso e transito con veicoli a motore;
f) interventi di sistemazione forestale compresi gli
interventi antiparassitari e quelli per la prevenzione degli incendi;
g) viabilità interna del parco;
h) ristrutturazione e restauro dei fabbricati
esistenti di valore storico - architettonico - ambientale;
i) programmi di restauro ambientale.
Le deliberazioni relative alle materie di cui al
precedente comma, adottate in difformità del parere espresso dal comitato
tecnico - scientifico, sono sospese e sottoposte al controllo di merito
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo esercita
sentito il parere del Consiglio regionale, il quale dovrà pronunciarsi entro il
termine di novanta giorni.
Art. 17
Divieti di attività nei parchi regionali e nelle
riserve naturali
(sostituito dall'art. 16 della L.R. 14/88)
Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le
attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti
naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.
In particolare i divieti riguardano:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo
delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali,
nonchè l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano
alterare l'equilibrio naturale;
b) la modificazione del regime delle acque; (24)
c) lo svolgimento all'interno del parco e della
riserva di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco o dall'ente
gestore della riserva;
d) la coltivazione delle cave e l'esecuzione di
movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;
e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, di
esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
f) l'accensione di fuochi all'aperto.
Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte
con il decreto istitutivo del parco e della riserva e con il regolamento, nella
misura compatibile con le finalità del parco e della riserva.
Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali
restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse.
Art. 18
Piano territoriale (10)
(sostituito dall'art. 17 della L.R. 14/88)
Il comitato esecutivo del parco, entro tre mesi dalla
nomina dei componenti dell'organo, procede all'affidamento dell'incarico della
redazione del piano territoriale del parco medesimo, che deve essere effettuata
nel termine di mesi nove.
Il piano territoriale del parco definisce:
a) l'articolazione del relativo territorio in zone
differenziate secondo i criteri di cui all'articolo 8, nel rispetto dei confini
di riserva integrale e generale fissati dal decreto istitutivo del parco;
b) la viabilità carrozzabile e pedonale e gli spazi
destinati a parcheggio;
c) le attrezzature pubbliche o di uso pubblico a
servizio delle finalità del parco;
d) le aree di inedificabilità assoluta, anche al di
fuori della zona “A” del parco;
e) le aree destinate ad interventi di restauro
ambientale;
f) le aree a destinazione forestale od agricola, con
le relative norme di utilizzazione;
g) le infrastrutture a servizio dell'agricoltura e
della zootecnica, nelle zone in cui tali attività sono consentite;
h) nell'ambito delle zone “C”, le aree attrezzate per
la fruizione turistica e culturale e l'eventuale previsione di strutture
ricettive, commerciali e artigianali;
i) i divieti di attività nonchè le direttive e i
criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici
generali ed attuativi di competenza degli enti locali, con riferimento alle
zone “D”.
Gli strumenti urbanistici generali comunali che
comprendono le zone “D” del parco sono comunicati all'Ente parco il quale è
tenuto ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni. Decorso tale
termine il parere si intende reso favorevolmente.
Si applicano comunque le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Regione 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo dell'Ente
regionale Parco dell'Etna, nelle more dall'approvazione del piano territoriale.
Art. 19
Programma pluriennale economico - sociale dell'Ente
parco
(sostituito dall'art. 19 della L.R. 14/88)
Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli
stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti, l'Ente parco, sentito
il proprio comitato tecnico - scientifico, promuove iniziative atte a favorire
lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.
A tal fine, entro due anni dalla costituzione dei suoi
organi, tramite il proprio comitato esecutivo e sentiti i comuni interessati,
predispone un programma pluriennale economico - sociale per la promozione delle
attività compatibili nell'ambito del parco.
In particolare attraverso il programma l'Ente può:
a) concedere sovvenzioni a privati o enti locali;
b) predisporre attrezzature, servizi ed impianti di
carattere turistico - naturalistico da gestire in proprio o da concedere in
gestione con apposite convezioni a enti locali o privati residenti;
c) agevolare e promuovere attività agroturistiche e
ogni altra iniziativa, anche in forma cooperativa, atta a favorire, nel rispetto
delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle
attività locali connesse.
Il programma è approvato con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale
da esprimersi entro novanta giorni dalla ricezione del programma stesso.
Eventuali piani o programmi comunali o sovracomunali
devono essere compatibili con il programma pluriennale economico - sociale e
con le indicazioni contenute nel decreto istitutivo del parco.
La compatibilità di detti piani o programmi con il
programma pluriennale economico - sociale dell'Ente parco o, sino
all'approvazione di esso, con le finalità della presente legge, è accertata
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del
Consiglio regionale.
TITOLO III
NORME SULLE RISERVE NATURALI
Art. 20
Norme per la gestione delle riserve naturali
(sostituito dall'art. 20 della L.R. 14/88)
La gestione delle riserve naturali può essere affidata
alle province regionali, all'azienda regionale delle foreste demaniali, ad
associazioni naturalistiche, alle università, previo parere del Consiglio
regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia
dell'Assemblea regionale siciliana.
Ai fini della gestione delle riserve l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di
affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme
necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio
finanziario, quelle relative alla gestione previa relazione dell'ente gestore
sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per
quello successivo. (22)
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI E ALLE RISERVE NATURALI
Art. 21
Norme per l'acquisizione di beni e terreni
ricadenti nelle aree protette.
Espropri, utilizzazioni, indennizzi
(sostituito dall'art. 22 della L.R. 14/88
e modificato dall'art. 25, comma 10, della L.R. 16/96)
1. Per le finalità della presente legge, la Regione
può acquisire terreni e manufatti ricadenti nelle aree di riserva e pre -
riserva, mediante richiesta di vendita.
2. La medesima facoltà possono esercitare gli Enti
parco per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco e
pre - parco.
3. Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di
cui al comma precedente, l'acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla
base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori
unitari per ettaro fissati dalla normativa regionale vigente in materia di
interventi forestali.
4. ------------------------ (11)
5. I valori, così come determinati dai precedenti
commi, sono aumentati, nel caso di manufatti, del 30 per cento e, nel caso di
terreni, del 50 per cento.
6. Sui valori rivalutati ai sensi del precedente comma
saranno corrisposti gli interessi, nella misura pari al saggio legale annuo,
per il periodo intercorrente tra la data dell'atto di vendita e quella della
corresponsione della somma.
7. All'acquisizione dei beni di cui al primo comma può
provvedersi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalità previste
dalla legge citata e successive modificazioni.
8. In tale ipotesi i poteri spettanti alla Regione
sono esercitati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente; quelli
spettanti gli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal
presidente del parco previa delibera del comitato esecutivo ai sensi della
legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.
9. Gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree
di parco o di pre-parco, saranno destinati alla costituzione del patrimonio
dell'Ente parco; ove ricadano nelle aree di riserva o pre-riserva saranno
affidati all'ente gestore che li destinerà ad usi pubblici finalizzati alla
fruizione della riserva.
10. L'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente per le aree vincolate ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 22,
comma settimo, può, con decreto, disporne l'occupazione temporanea e
contestualmente fissare l'ammontare della relativa indennità sulla base della
valutazione dell'ufficio tecnico erariale.
11. Qualora le misure di salvaguardia comportino nelle
aree protette la sospensione o la limitazione di attività economiche nelle
stesse presenti, saranno previsti adeguati interventi a favore dei soggetti
interessati dalla riduzione delle predette attività.
12. Per il raggiungimento dei fini istituzionali
l'Ente parco e l'ente gestore della riserva possono disporre dei beni
costituenti patrimonio o demanio pubblico, e ricadenti nelle aree protette.
13. Gli enti titolari o gestori dei beni di cui al
precedente comma continuano ad esercitare le proprie competenze nel rispetto delle
regolamentazioni delle aree protette.
14. Quando per il perseguimento delle finalità
istituzionali del parco o della riserva si verifichino riduzioni dei redditi
agro - silvo - pastorali, l'Ente parco o l'ente gestore della riserva
provvederanno al conseguente indennizzo.
15. L'Ente parco o l'ente gestore della riserva
provvederanno altresì all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area
protetta, dalla fauna selvatica. Gli stessi enti determinano l'ammontare del
danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e
provvedono alla liquidazione dello stesso entro i successivi centoventi giorni.
16. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono
aumentate dell'importo relativo agli interessi maturati per il periodo di
ritardo registrato, calcolati nella misura pari al saggio legale annuo.
Art. 22
Norme di salvaguardia delle riserve
(sostituito dall'art. 23 della L.R. 14/88)
1. Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni
degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come
riserva e pre - riserva diventano inefficaci.
2. Nelle predette aree vigono le disposizioni
contenute nel regolamento di cui all'articolo 6, terzo comma.
3. Per le aree di pre - riserva, nel rispetto delle
destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonchè
nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro centottanta
giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto
approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di
utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
7, secondo e terzo comma.
4. I piani di cui al precedente comma hanno la stessa
efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e
pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani
particolareggiati medesimi, mentre la loro approvazione è demandata
all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo
12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo parere del Consiglio
regionale dell'urbanistica e del Consiglio regionale per la protezione del
patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli
strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli
strumenti medesimi.
5. L'emanazione del decreto istitutivo della riserva
comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori
relativi non siano stati iniziati.
6. Dopo la istituzione delle riserve i provvedimenti
di approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva e pre -
riserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell'amministrazione pubblica
competente che potrà rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nulla-osta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio
regionale.
7. Nelle aree per le quali sia intervenuta
l'apposizione del vincolo di cui all'articolo 6, nonchè nelle aree destinate a
riserva comprese nel piano di cui all'articolo 5 della presente legge, dalla
data di notifica ai comuni del piano stesso è sospesa l'esecuzione delle opere
pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei
progetti con la procedura di cui al precedente comma. (12)
8. Nelle aree di cui al settimo comma è vietato:
a) l'introduzione di specie estranee vegetali o
animali che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) la modificazione del regime delle acque;
c) l'accensione di fuochi all'aperto;
d) la coltivazione di cave e l'esecuzione di movimenti
di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole.
9. In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle
attività agro - silvo - pastorali compatibili con la tipologia di riserva
proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui
all'articolo 20, lettera a, b, c della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Art. 22 bis
Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione
dei parchi.
Deroghe
(aggiunto dall'art. 25 della L.R. 14/88)
Per la esecuzione di opere ed impianti necessari alla
diretta fruizione del parco e ricadenti nelle zone C di cui all'articolo 8,
possono essere ammesse singole deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo
15, lettera e, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del Consiglio
regionale.
Art. 23
Sanzioni amministrative (13)
(sostituito dall'art. 26 della L.R. 14/88
dall'art. 15 della L.R. 71/95
e dall'art. 28, comma 9, della L.R. 10/99)
1. Ferme restando le eventuali altre sanzioni di
settore per la violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime
delle acque e alterazione del patrimonio geo-pedologico, depauperamento della
fauna e della flora, introduzione di armi, esplosivi, o altri mezzi
distruttivi, abbandono di rifiuti e conservazione della biodiversità, nelle
zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale,
all'interno delle aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti
dei trasgressori le sanzioni di cui all'allegata tabella 1.
2. In materia edilizia, all'interno delle aree
delimitate di cui al comma 1 e fuori dai perimetri urbani, prevalgono le
sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto a
quelle previste nei regolamenti comunali.
3. Per la violazione di divieti stabiliti nei decreti
istitutivi del Parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei
decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel Piano
regionale dei parchi e delle riserve, non ricomprese nella Tabella di cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire
2.000.000.
4. I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro
spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto
eventualmente asportato nelle zone protette.
5. Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla
presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi
comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.
6. Alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni
commesse nell'ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente
dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorità
competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui al comma 6, nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi
dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per
l'ente parco.
8. Nel caso delle riserve naturali e delle aree
sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative, ferma restando la quota assegnata alla Provincia regionale
quale soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24
novembre 1989, n. 689, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della
Regione rubrica "Assessorato del territorio e dell'ambiente" sono
destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino
ambientale delle riserve, in relazione alle somme accertate con il rendiconto
generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di
competenza.
9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, determina con
proprio regolamento gli importi da corrispondere forfettariamente a titolo di
risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori.
10. Sono abrogati l'articolo 26 della legge regionale
9 agosto 1988, n. 14 e l'articolo 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, n.
71.
Art. 24
Programmi di intervento (20)
(sostituito dall'art. 27 della L.R. 14/88)
e integrato dall'art. 11 della L.R. 71/95)
Per la promozione ed il sostegno delle attività
agricole, zootecniche, silvo - pastorali, artigianali, turistiche e culturali,
l'Ente parco adotta programmi di intervento.
Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle
riserve gli enti gestori delle stesse possono proporre all'Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente misure di intervento tra quelle di cui al sesto
comma del presente articolo.
Sino all'istituzione dell'Ente parco, l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente formula programmi di intervento
relativi alle aree di cui all'articolo 30, nei territori destinati agli
istituendi parchi dei Nebrodi e delle Madonie.
Conservano validità ed efficacia i programmi di
intervento già predisposti dall'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente relativi al territorio del Parco dell'Etna.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
può altresì formulare programmi di intervento per le aree indicate nello schema
di piano regionale dei parchi e delle riserve.
I programmi di cui al presente articolo dovranno di
norma prevedere:
a) opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi
e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del
territorio del parco;
b) indennizzi a proprietari e imprenditori per
eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al
rispetto delle norme di cui all'articolo 17 e delle disposizioni contenute nel
decreto istitutivo del parco o nel regolamento della riserva;
c) contributi a favore di soggetti singoli o associati
o di cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori
di cui al primo comma.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato
per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul
quale gli enti parco devono modellare il proprio programma.
Art. 24 bis
Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso (20)
(aggiunto dall'art. 28 della L.R. 14/88)
Il consiglio dell'Ente parco, o l'ente gestore della riserva,
promuove, sentiti rispettivamente il comitato tecnico - scientifico e il
consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di
cui all'articolo 31 bis, la tutela ed il recupero del patrimonio sociale
tradizionale fisso esistente in qualunque zona del parco o della riserva e ne
regola la fruizione.
A tal fine i predetti enti dispongono, entro novanta
giorni dalla loro costituzione, un censimento del patrimonio tradizionale
esistente.
Rientrano nel patrimonio sociale tradizionale fisso,
oltre ai casali ed alle abitazioni montane, anche i sentieri, i manufatti e le
strutture tradizionali di ogni tipo.
Per il recupero di manufatti in precario stato di
conservazione i rispettivi proprietari, i quali dovranno attenersi alle
direttive dell'Ente parco o dell'ente gestore della riserva, potranno ottenere
contributi finalizzati al mantenimento delle caratteristiche tradizionali.
Al fine di consentire la pubblica fruizione di edifici
di particolare interesse l'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, potrà
stipulare convenzioni con i relativi proprietari.
I predetti enti potranno provvedere all'acquisizione,
secondo le modalità di cui all'articolo 21, ed al recupero di quegli immobili o
di quei manufatti non utilizzati, per i quali i proprietari non intendano essi
stessi procedere al recupero. Gli enti medesimi provvederanno altresì
all'acquisizione degli immobili e dei manufatti di interesse storico, artistico
ed etno - antropologico esistente all'interno del rispettivo territorio.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata
per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 8.500 milioni.
Limitatamente agli anni 1989 e 1990, la predetta spesa
sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47.
Art. 24 ter
Tecniche agricole e colturali tradizionali (20)
(aggiunto dall'art. 29 della L.R. 14/88)
Il consiglio dell'Ente parco, o l'ente gestore della
riserva, cura, d'intesa con i comuni, la trasmissione e l'utilizzo delle
conoscenze delle tecniche agricole, agricolo - biologiche e colturali
tradizionali specifiche nelle diverse zone del parco o della riserva e che
costituiscono elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi.
A tal fine i predetti enti promuovono di intesa con i
comuni singoli o associati, appositi corsi formativi per tutti coloro che
intendano avvalersene.
Lavoratori esperti o personale specializzato nella
esecuzione delle opere colturali tradizionali e agricole - biologiche potranno
stipulare convenzioni con detti enti allo scopo di intervenire nelle aree
rientranti nel territorio del parco o della riserva.
In applicazione del Regolamento CEE n. 1760 del 15
giugno 1987, gli Enti parco e gli enti gestori delle riserve promuoveranno tutte
le iniziative atte a favorire la conversione delle tecniche agricole e
colturali in uso nei territori dei parchi e delle riserve in tecniche agricole
e colturali biologiche e biodinamiche.
Ai proprietari di terreni, ricadenti entro i territori
dei parchi e delle riserve naturali, che mantengono colture tradizionali o che
utilizzano tecniche biologiche, gli enti gestori potranno erogare contributi,
previa presentazione di apposita documentazione, nella misura e con le modalità
fissate con il decreto di approvazione del regolamento del parco o della
riserva.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.
Per gli anni successivi la predetta spesa sarà
determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47.
Art. 24 quater
Patrimonio faunistico domestico (20)
(aggiunto dall'art. 30 della L.R. 14/88)
L'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove
iniziative atte a salvaguardare quelle specie o razze animali domestiche,
presenti nell'area protetta, che corrono il rischio di estinzione e che hanno
rilevanza storica e culturale.
A tale scopo i predetti enti potranno concedere ai
residenti nei comuni interessati, che documentino il possesso di esemplari di
tali specie, contributi per il loro mantenimento.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,
nel decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva,
stabilirà l'ammontare annuo e le modalità di erogazione dei contributi suddetti
da parte degli enti gestori.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 500 milioni.
Per gli anni successivi la spesa predetta sarà
determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47.
Art. 25
Procedura per i programmi di intervento (20) (23)
(sostituito dall'art. 31 della L.R. 14/88)
e dall'art. 12 della L.R. 71/95
e integrato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 34/96)
Il programma di cui all'articolo 24 è approvato con
decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere
del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Le iniziative di cui all'articolo 24 bis, 24 ter e 24
quater sono inserite nel programma di cui al precedente articolo 24.
Il programma di intervento ha validità triennale e
sostituisce il piano triennale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 3
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dell'articolo 18
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Art. 25 bis
Priorità di finanziamenti
(aggiunto dall'art. 32 della L.R. 14/88)
Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte,
entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti
regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed
opere:
a) recupero dei centri storici e dei nuclei abitati
anche al di fuori di essi, nonchè di edifici di particolare valore storico -
culturale;
b) recupero di edilizia rurale tradizionale;
c) opere igieniche ed idropotabili;
d) viabilità rurale e connessa alle attività
economiche tradizionali;
e) agri - turismo ed escursionismo naturalistico;
f) strutture turistico - ricettive, ricreative,
sportive, culturali.
Il programma pluriennale economico-sociale e i
programmi annuali di intervento possono prevedere la realizzazione di opere ed
interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori
dei comuni interessati al parco, anche al di fuori del perimetro del parco
stesso.
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 506/97)
Art. 26
Comitati di proposta
Al fine di pervenire alla istituzione dei parchi naturali
dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie, con la partecipazione delle popolazioni
locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati presenti
nel territorio, si costituisce, per ciascuna delle aree sopra indicate, un
comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che
contenga:
a) la descrizione analitica dei luoghi, con
particolare riguardo ai valori naturalistici, nonchè ai valori espressi dalle
trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane
tradizionali della zona;
b) la precisa individuazione del territorio da
destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'art. 8;
c) l'indicazione e la disciplina di massima delle
attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato, in
funzione degli obiettivi che si intendono perseguire;
d) indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la
conservazione e il restauro ambientale;
e) la previsione delle attività e delle iniziative
agricole, silvo - colturali, zootecniche, artigianali, industriali, turistiche
da promuovere o incentivare.
I comitati di proposta hanno altresì la facoltà di
assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali
dei territori degli istituendi parchi e a promuovere il turismo naturalistico e
l'agriturismo.
Ogni comitato istituisce un apposito servizio per
fornire agli interessati le informazioni relative alle finalità del parco e
all'andamento dei lavori del comitato stesso.
Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la
Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun comitato
un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli
incarichi affidati.
Art. 27
Modalità per l'istituzione dei parchi dell'Etna,
dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti
parco (14) (19)
(sostituito dall'art. 33 della L.R. 14/88)
La proposta di cui al precedente articolo è presentata
dai rispettivi comitati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
entro diciotto mesi dalla loro costituzione.
Trascorso detto termine, l'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un
commissario ad acta per l'esercizio, in via sostituiva, delle funzioni
attribuite ai comitati di proposta.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,
sentiti i comuni interessati, previo parere del Consiglio regionale sulla
proposta di cui al presente articolo e sulla accoglibilità delle osservazioni
presentate, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia
dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco
secondo le modalità di cui all'articolo 6.
Art. 27 bis
Gestione dell'Ente parco
(aggiunto dall'art. 34 della L.R. 14/88)
La gestione dell'Ente parco è assicurata
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che vi provvede a mezzo
di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti
superiori e i dirigenti dell'Amministrazione regionale, che esercita le
funzioni sino alla data di insediamento del presidente.
Il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 9 bis,
assume le funzioni di commissario straordinario sino all'insediamento del
consiglio del parco nonchè nei casi di decadenza o scioglimento del consiglio
stesso.
Le funzioni del direttore del parco, fino alla nomina
dello stesso, sono esercitate da un direttore del parco reggente nominato tra i
dirigenti o dirigenti superiori dell'Amministrazione regionale in servizio
presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Al commissario straordinario di cui al primo comma ed
al commissario di cui all'articolo 27 compete dalla data della nomina, in
aggiunta al trattamento di missione, il trattamento previsto dall'articolo 9
bis, quarto comma.
Al direttore del parco reggente compete, oltre al
trattamento di missione, una indennità la cui misura sarà determinata dalla
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la
spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1988.
Per gli anni successivi la predetta spesa sarà
determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47.
Art. 28
Pubblicità degli atti
(sostituito dall'art. 35 della L.R. 14/88)
Le proposte di cui all'articolo 4, lettera a, quelle
relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico - sociale
di cui all'articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante
pubblicazione degli atti presso i comuni interessati.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati,
enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare
osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e
che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente
preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa
approvazione.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge in materia di pubblicità e di accesso agli atti, si applicano le
disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana.
Art. 29
Composizione dei comitati
I comitati di proposta sono nominati entro il 30
dicembre 1981 con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente che ne fissa la sede e sono composti da:
a) tre rappresentanti per ciascuno dei comuni
interessati, eletti dai rispettivi consigli comunali di cui uno in
rappresentanza delle minoranze;
b) tre esperti designati dalla Università di Catania
per il parco dell'Etna, dall'Università di Palermo per il parco delle Madonie,
dall'Università di Messina per il parco dei Nebrodi;
c) quattro esperti designati dall'Associazione “Italia
nostra”, dalla Associazione italiana per il World Wildlife Fund, dal Club
Alpino Italiano e dalla Lega dell'ambiente;
d) un rappresentante dell'Azienda regionale delle
foreste demaniali;
e) un rappresentante delle associazioni naturalistiche
presenti nel territorio, ove esistano;
f) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio;
g) un rappresentante dell'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente.
Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente,
un vice presidente ed un segretario.
In caso di mancanza di designazione dei membri entro
tre mesi dalla richiesta, il comitato è costituito con quelli designati purchè
in numero non inferiore a sei.
Art. 30
Parco dell'Etna
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 e 27
e fino alla costituzione del parco nel territorio destinato all'istituendo
parco dell'Etna i divieti di attività di cui all'art. 17 sono immediatamente
operanti per le zone indicate con i numeri “1” e “2” nell'allegata planimetria
che costituisce parte integrante della presente legge.
Ai fini del rispetto dei suddetti divieti, la
vigilanza è esercitata dall'Azienda regionale delle foreste demaniali.
Le autorizzazioni previste per le attività consentite
nella zona “B”, alla stregua della previsione dell'art. 8, comma primo, lettera
b, della presente legge, sono date per la zona numero 2 di cui al primo comma
del presente articolo, fino alla costituzione degli organi del parco,
dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste demaniali di Catania.
Nella prima attuazione della presente legge possono
essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma
primo, lettera b, con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e
necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all'entrata in
vigore della presente legge.
L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
provvede alle deroghe con proprio decreto previo parere del consiglio
regionale.
Art. 31
Istituzione di riserve naturali (2) (3) (15)
(modificato dall'art. 36 della L.R. 14/88)
Nelle more della elaborazione del piano regionale di
cui al precedente art. 4 sono istituite nel territorio regionale con decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente le seguenti riserve:
Provincia di Palermo: Faggeta Madonia, comune di Isnello; Monte Quacella,
comune di Polizzi Generosa.
Provincia di Trapani: Isole dello Stagnone di Marsala, comune di Marsala;
Foce del fiume Belice e dune limitrofe, comune di Castelvetrano; Bosco di
Alcamo, comune di Alcamo.
Provincia di Agrigento: Isola di Lampedusa, zona di ovodeposizione
tartarughe, comune di Lampedusa; Foce del fiume Platani.
Provincia di Messina: zona Monte Soro (Monti Nebrodi), comuni di Cesarò e
Alcara Li Fusi; le montagne delle Felci e dei porri dell'isola Salina, dei
comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.
Provincia di Catania: Lago Trearie (Monti Nebrodi), comune Randazzo; Oasi
del Simeto; fiume “Fiumefreddo”, comuni di Fiumefreddo e di Calatabiano; La
Timpa, comune di Acireale. (16)
Provincia di Siracusa: Fiume Ciane, comune di Siracusa; Oasi Faunistica di
Vendicari, comune di Noto; Saline di Siracusa, comune di Siracusa, Cavagrande
del Cassibile, comune di Avola.
Provincia di Ragusa: Pino d'Aleppo; Macchia foresta del fiume Irminio.
Ai decreti di costituzione delle predette riserve sono
allegate le planimetrie con le relative delimitazioni.
Negli stessi decreti sono indicati i soggetti cui è
affidata la gestione.
Art. 31 bis
Istituzione e compiti dei consigli provinciali
scientifici
delle riserve e del patrimonio naturale
(aggiunto dall'art. 37 della L.R. 14/88)
Presso ogni provincia regionale è costituito un
consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, in seguito
indicato “Consiglio provinciale scientifico”.
Esso è composto:
a) dal presidente dell'Amministrazione provinciale, o
suo delegato, che lo presiede;
b) dall'assessore provinciale per l'ambiente ovvero
dall'assessore provinciale competente in materia;
c) dal soprintendente per i beni culturali ed
ambientali, o suo delegato;
d) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle
foreste, o suo delegato;
e) da sei docenti universitari esperti in materia di
gestione degli ambienti naturali: un botanico, uno zoologo, un geologo o
vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dalle
università dell'Isola;
f) da tre esperti scelti tra quelli designati dalle
sezioni provinciali di Italia nostra, W.W.F. - Fondo mondiale per la natura,
Club alpino italiano (C.A.I.), Lega per l'ambiente, Lega italiana per la
protezione degli uccelli (L.I.P.U.), Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.) ed
Ente fauna siciliana.
Partecipano ai lavori del consiglio provinciale
scientifico i direttori delle riserve.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente
amministrativo del ruolo organico della provincia.
I componenti sono nominati con delibera del consiglio
provinciale, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola
volta.
I componenti nominati nel corso del quinquennio in
sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei
sostituiti.
Ai componenti il consiglio provinciale scientifico
spetta per ogni seduta del consiglio stesso, in quanto dovuto, il trattamento
di missione previsto dalle disposizioni vigenti, nonchè la corresponsione di
gettoni di presenza.
Qualora entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge i consigli provinciali scientifici non siano stati
costituiti, vi provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente.
Il consiglio provinciale scientifico fornisce alle
strutture di gestione delle riserve ogni indicazione tecnica utile a conseguire
i fini istituzionali delle aree medesime e ad assicurare le conoscenze scientifiche
dei valori fondamentali delle aree protette.
In particolare, il consiglio provinciale scientifico:
a) elabora il piano di sistemazione di ciascuna
riserva, che dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel decreto istitutivo,
nonchè nel regolamento della medesima, ed a rispettare gli indirizzi espressi
dal Consiglio regionale;
b) svolge, oltre ai compiti ad esso attribuiti dai
decreti istitutivi delle riserve, qualsiasi altro compito ad esso affidato dal
Consiglio regionale;
c) predispone la relazione annuale sui problemi di
tutela ambientale connessi alla gestione delle singole riserve;
d) promuove, d'intesa con gli enti locali e le
istituzioni scolastiche, iniziative dirette ad una più larga conoscenza dei
valori naturalistici presenti nelle riserve, o in altre aree ricadenti
nell'ambito provinciale;
e) esprime, se richiesto, pareri su argomenti o
proposte dell'amministrazione provinciale.
Art. 32
Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni (21)
(sostituito dall'art. 38 della L.R. 14/88)
La Regione, al fine di favorire l'acquisizione da
parte delle province regionali e dei comuni di terreni destinati alla
formazione di parchi urbani e suburbani, anche attrezzati, può concedere
contributi per le spese di acquisizione, di impianto e di gestione.
TITOLO V
NORME PARTICOLARI PER LA ISTITUZIONE
DELLA RISERVA ORIENTATA DELLO “ZINGARO”
Art. 33
Riserva dello Zingaro (2)
Al fine di consentire la conservazione e la salvaguardia
del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico è istituita nel territorio
dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo la riserva naturale
orientata dello “Zingaro”.
La istituzione della riserva è finalizzata altresì
alla promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica,
nonchè alla ricreazione, alla cultura dei cittadini e all'uso sociale e
pubblico dei beni ambientali compresi nell'ambito della riserva, riguardati
anche quali beni culturali.
Il territorio della riserva è quello compreso
all'interno del perimetro indicato nella carta topografica I.G.M. allegata alla
presente legge e della quale costituisce parte integrante.
Per l'acquisizione al demanio della Regione dei
terreni e degli immobili compresi nel perimetro della riserva, ad eccezione dei
coltivi e degli immobili indicati nella carta topografica allegata alla
presente legge, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana opera
gli interventi di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 11 della
legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, in attuazione del programma previsto
dall'ultimo comma dell'art. 10 della stessa legge regionale.
Art. 34
Gestione della riserva
Alla gestione ed amministrazione della riserva provvede
la Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana. L'Azienda si avvale del
personale del Corpo forestale della Regione.
L'Azienda delle foreste demaniali può affidare la
gestione di alcuni manufatti ad associazioni naturalistiche di riconosciuto
valore e ad istituti universitari e di ricerche, previo parere vincolante del
consiglio regionale dei parchi.
Art. 35
Limiti e divieti di attività
Nei territori compresi entro il perimetro della riserva,
le previsioni degli strumenti urbanistici, adottati o approvati, diventano
inefficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nessuna
attività comportante trasformazioni urbanistiche o attività edilizie vi è
consentita fino a quando non siano state definite la zonizzazione e le
destinazioni d'uso e non sia stato approvato il regolamento di cui al
successivo art. 36.
Nelle more sono ammesse esclusivamente le opere di
ordinaria manutenzione degli immobili preesistenti, purchè munite di autorizzazione
rilasciata dai sindaci dei comuni interessati e dall'Azienda foreste demaniali.
L'entrata in vigore della presente legge comporta la
decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei
provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non rivestano
carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonchè
delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.
Le autorizzazioni relative ad opere già iniziate in
data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge sono soggette
al riesame dell'autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, in
relazione alle finalità della presente legge.
Chiunque può prendere visione, presso gli uffici
competenti, delle autorizzazioni e dei relativi atti di progetto per opere da
realizzare all'interno della riserva e può ricorrere contro il rilascio delle
autorizzazioni in quanto in contrasto con le destinazioni di uso e con le
prescrizioni contenute nella presente legge.
Art. 36
Regolamento della riserva
La zonizzazione e il regolamento della riserva sono
approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e
sono adottati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente.
Il regolamento della riserva deve essere finalizzato
alla migliore tutela dell'ambiente, dell'aspetto dei luoghi, della quiete, del
silenzio.
Detto regolamento deve essere sottoposto al preventivo
parere del consiglio regionale dei parchi.
Art. 37
Vigilanza (2)
Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il
perimetro della riserva sono affidate al Corpo forestale della Regione.
Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di visite
guidate, il funzionamento del centro visitatori, l'ordinato svolgimento del
turismo escursionistico e naturalista, la promozione di ogni utile forma di
propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.
Per l'espletamento dei compiti suddetti sono assegnati
alla riserva: un dirigente tecnico forestale, un assistente tecnico forestale,
un assistente amministrativo, un archivista dattilografo, sei guardie
forestali, un agente tecnico.
Il dirigente tecnico forestale è direttore della
riserva ed assume le attribuzioni di funzionario delegato.
Il direttore della riserva, scelto tra i dirigenti
tecnici del Corpo forestale della Regione Siciliana, è nominato dal consiglio
di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali, previo parere vincolante del
consiglio regionale dei parchi.
Il personale destinato alla riserva è assegnato dal
consiglio di amministrazione dell'Azienda su proposta del direttore della
riserva.
Il personale del Corpo forestale assegnato alla
riserva è tenuto a seguire seminari, visite di studio, stages in Italia
e all'estero in materia naturalistica, paesistica e di tecnica per la
conduzione di aree protette. Il periodo complessivo di frequenza dei corsi di
aggiornamento non deve essere inferiore a mesi sei nell'arco di ciascun quinquennio.
Art. 37 bis
Esercizio della vigilanza
(aggiunto dall'art. 39 della L.R. 14/88)
Le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 21
della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, si esercitano anche nelle aree
vincolate ai sensi dell'articolo 6, settimo comma, nonchè nelle aree potette.
Art. 38
Norme comuni alla riserva
Per la gestione della riserva si applicano anche le
norme relative alle sanzioni ed ai vincoli contenuti nella presente legge.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 39
Norme concernenti il personale di vigilanza
(sostituito dall'art. 40 della L.R. 14/88)
Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve
naturali sono riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti
del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all'articolo 3 della
legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.
Al medesimo personale si applicano le disposizioni
dell'articolo 42, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata,
per l'anno 1988, la spesa di lire 400 milioni.
Per gli anni successivi la spesa predetta sarà
determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47.
Art. 39 bis
Reclutamento del personale per la gestione delle
riserve
(aggiunto dall'art. 41 della L.R. 14/88)
Ferma restando l'utilizzazione del personale del Corpo
forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve
regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento
resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo
l'allegata tabella “B”.
Le province regionali, per l'espletamento dei compiti
connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie
dotazioni organiche.
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il personale assegnato
alle province regionali secondo l'allegata tabella “B” sarà ripartito tra le
singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in
ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le
qualifiche previste nell'allegata tabella “A”.
Art. 40
Personale tecnico (17)
(modificato dall'art. 42 della L.R. 14/88)
Il personale, di cui al ruolo tecnico della legge
regionale 4 agosto 1980, n. 78, può essere utilizzato altresì per le finalità
della presente legge.
La tabella annessa alla citata legge regionale 4
agosto 1980, n. 78, modificata dalla tabella H annessa alla legge regionale 29
ottobre 1985, n. 41, è integrata con le seguenti unità:
- n. 2 dirigenti tecnici botanici;
- n. 2 dirigenti tecnici zoologi;
- n. 2 dirigenti tecnici forestali;
- n. 2 dirigenti tecnici agrari;
- n. 1 dirigente tecnico ingegnere idraulico;
- n. 1 dirigente tecnico chimico.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai
sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47.
Art. 41
Norme finanziarie
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata,
per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di
cui lire 100 milioni per le finalità dell'art. 26, lire 100 milioni per le
finalità dell'art. 32 e lire 400 milioni per le finalità dell'art. 33.
All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle
disponibilità del capitolo 60753 del bilancio della Regione per l'anno
finanziario medesimo.
Art. 42
Norma finale (26)
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 maggio 1981.
D'ACQUISTO
TABELLA A
(di cui all'articolo 39 bis aggiunto dall'art. 41
della L.R.14/88)
ATTRIBUZIONI DELLE QUALIFICHE
DEL PERSONALE TECNICO - PROFESSIONALE
Dirigente tecnico con funzioni di direttore della
riserva:
a) è responsabile della conservazione della riserva ed
esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno della stessa
in conformità alle disposizioni di legge e al regolamento;
b) assicura l'attuazione delle indicazioni tecniche
fissate dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale per
la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, nonchè di quelle
indicate dal consiglio provinciale scientifico;
c) coordina le attività di fruizione della riserva,
anche se affidate a cooperative;
d) propone all'ente gestore le attività di studi,
ricerche, consulenze e di programmazione necessarie al raggiungimento delle
finalità istitutive della riserva;
e) predispone la relazione annuale sui risultati
conseguiti nella gestione della riserva e la richiesta per il successivo
fabbisogno.
Il dirigente tecnico con funzioni di direttore della
riserva deve possedere la laurea in scienze naturali o biologiche o agrarie o
forestali.
ATTRIBUZIONI DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DEI SERVIZI TECNICI DI SORVEGLIANZA
Ispettore dei servizi di sorveglianza:
a) è il capo del personale di sorveglianza ed è
responsabile verso il direttore del buon funzionamento del servizio;
b) formula, anche in collaborazione con i capi
servizio, proposte idonee a migliorare il servizio, ivi comprese le proposte di
richiamo, di punizione, di spostamento, nonchè quelle relative a visite mediche
di controllo fisico-attitudinali;
c) cura l'addestramento degli operatori su
disposizione del direttore e segue, insieme agli operatori interessati e in
raccordo con il direttore, le azioni giudiziarie;
d) controlla la dotazione e provvede alla regolare
tenuta e rifornimento del materiale relativo al servizio di sorveglianza;
e) esegue, in collaborazione con gli uffici
competenti, le ordinazioni e ne segue le forniture;
f) visita periodicamente i fabbricati dell'ente o in
uso allo stesso, ricadenti nell'ambito dell'area protetta, e segue la
situazione della fauna selvatica, riferendone al direttore ed inviando allo
stesso relazioni trimestrali;
g) tiene un registro giornaliero di servizio ed è
responsabile della tenuta e del buon funzionamento del materiale e delle
apparecchiature in dotazione;
h) esegue altresì le disposizioni di volta in volta
impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
L'ispettore dei servizi di sorveglianza deve possedere
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Capo servizio:
a) coordina il servizio, e ne è responsabile, degli
operatori addetti alla sorveglianza della zona cui è preposto;
b) collabora con i capi servizio delle altre zone e
propone all'ispettore tutte quelle modifiche o innovazioni opportune per il
migliore svolgimento del servizio;
c) controlla lo stato di manutenzione
dell'equipaggiamento e dei materiali in dotazione agli operatori della sua
zona;
d) visita periodicamente i fabbricati dell'ente dei
quali controlla la conservazione, insieme a quella degli arredi, dei materiali
e delle apparecchiature pertinenti che ricadono nella zona assegnata;
e) segnala immediatamente al direttore, per telefono e
per iscritto, le alterazioni ambientali e le altre infrazioni gravi;
f) svolge attività di informazione e di assistenza al
pubblico e cura, su direttive del direttore e con la collaborazione di questo,
l'organizzazione delle escursioni e visite guidate, nonchè il funzionamento dei
centri di informazione;
g) è addetto alla guida dei mezzi del parco per il
trasporto pubblico;
h) comunica alla competente stazione del Corpo di
soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;
i) compila regolarmente il registro di servizio e
invia all'ispettore dei servizi di sorveglianza relazioni trimestrali sulla
attività di cui alle precedenti lettere;
l) esegue altresì le disposizioni di volta in volta
impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
Il capo servizio deve possedere il diploma di scuola
secondaria di primo grado e la patente di guida D + K (certificato di abilitazione
professionale per il trasporto di persone su mezzi pubblici).
Operatore del servizio di sorveglianza:
a) sorveglia la zona, quando è opportuno in
collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei
regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni
o realizzazioni di opere di qualsiasi genere e gli atti distruttivi della flora
e della fauna, che deve contestare agli autori stendendo regolare verbale e
riferendone tempestivamente al capo servizio, o, in sua assenza, a chi lo
sostituisce;
b) fornisce informazioni e spiegazioni ai turisti
sulle caratteristiche dell'area protetta;
c) comunica alla competente stazione del Corpo di
soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;
d) è addetto alla guida di mezzi del parco;
e) svolge attività di manutenzione, e ne è
responsabile, dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle
attrezzature e delle apparecchiature, nonchè dei sentieri e della segnaletica;
f) compila regolarmente il libretto di servizio
secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;
g) esegue altresì le disposizioni di volta in volta
impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
L'operatore del servizio di sorveglianza deve
possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado e patente di guida D.
NOTE
Il personale dei servizi tecnici di sorveglianza per
le aree protette previsto dalla tabella A, il quale non potrà essere adibito a
svolgere mansioni di ufficio, è tenuto:
a) ad indossare, nell'espletamento del servizio,
apposita uniforme la cui foggia verrà stabilita con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente;
b) a prestare servizio nei giorni festivi, fermo restando
il diritto al giorno di riposo settimanale;
c) a coltivare e migliorare le conoscenze
naturalistiche e professionali mediante la partecipazione a corsi di
qualificazione e di aggiornamento predisposti, almeno ogni biennio,
dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti gli Enti parco
e gli enti gestori delle riserve, d'intesa con il Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio.
TABELLA B
(di cui all'articolo 39 bis aggiunto dall'art.
41 della L.R.14/88)
Parco dell'Etna 140
Parco delle Madonie 120
Parco dei Nebrodi 140
Province regionali 100
Totale 500
ALLEGATO - Parco dell'Etna. - Carta della zonizzazione
su basi naturalistiche [non
disponiblile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23]
ALLEGATO - Riserva naturale orientata dello Zingaro in
territorio di San Vito lo Capo e Castellammare del Golfo - Planimetria [non disponiblile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S.
9 maggio 1981, n. 23]
NOTE:
(1) Vedi Decr. Ass. Territorio 10/06/91:
"Approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve
naturali."
Si riporta i commi 2 e 3 dell'art. 9 della L.R. 71/95,
come modificato e integrato dall'art. 4 della L.R. 77/95:
"ART. 4
2. Il vincolo paesaggistico, di cui all'articolo 82,
comma 5, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio
1977, n. 616, così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di
conversione in legge del decreto 27 giugno 1985, n. 312, si applica nel
territorio della Regione Siciliana, alle riserve naturali e alle relative aree
di protezione o pre-riserva. Esso si applica, altresì, prima dell'emanazione
dei decreti istitutivi, alle aree destinate a riserva o a pre-riserva nel piano
di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive
modificazioni.
3. Nelle aree di pre-riserva di cui al comma 2, fino
all'approvazione, con le modalità specificate nel decreto costitutivo dell'area
protetta, della normativa d'uso definitiva di cui all'articolo 1 bis della
legge 8 agosto 1985, n. 431, non è comunque consentita la realizzazione di
opere che alterino in modo significativo il paesaggio della pre-riserva stessa
o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri degli ambienti naturali della
riserva."
(2) Vedi Decr. Ass. Territorio 9 maggio 1988:
"Zonizzazione di massima e regolamento concernente le modalità d'uso e
l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale dello “Zingaro”, modificato
dal D.A. 22 ottobre 1999.
Si riporta il testo dell'art. 69, commi 1/6, della
L.R. 16/96:
"ART. 69 - Vigilanza sulla riserva dello
“Zingaro”
1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il
perimetro della riserva dello “Zingaro” sono affidate al Corpo forestale della
Regione.
2. Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di
visite guidate, il funzionamento del centro visitatori, la promozione di ogni
utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della
natura.
3. Per l'espletamento dei compiti suddetti è
costituito un apposito ufficio alla cui direzione è preposto un dirigente
tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità.
4. Alla dotazione organica dell'ufficio di cui al
comma 3 si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste, secondo la vigente normativa.
5. Alle dirette dipendenze del direttore della riserva
è posto un contingente di sottufficiali e guardie del Corpo forestale della
Regione che sarà costituito a norma dell'articolo 66.
6. Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede
l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.
(3) In ordine alla costituzione delle riserve
naturali, sono stati emanati i seguenti DD.AA. Territorio:
D.A. 14/03/84: "Costituzione della riserva
naturale “Oasi faunistica di Vendicari”, ricadente nel comune di
Noto".Vedi successivo D.A. 28/04/95.
D.A. 14/03/84: "Costituzione della riserva naturale
“Faggeta Madonia”, ricadente nei comuni di Isnello, Castelbuono e Petralia
Sottana"
D.A. 14/03/84: "Costituzione della riserva
naturale “Foce del fiume Belice e dune limitrofe”, ricadente nei comuni di
Castelvetrano e Menfi"Vedi successivi DD.AA. 20/05/85 e 02/07/88.
D.A. 14/03/84: "Costituzione della riserva
naturale “Oasi del Simeto”, ricadente nel comune di Catania"
D.A. 14/03/84: "Costituzione della riserva
naturale “La Timpa”, ricadente nel comune di Acireale". Vedi, inoltre,
art. 85 della L.R. 16/96.
D.A. 14/03/84: "Costituzione della riserva
naturale “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”, ricadente nel comune di
Siracusa"
D.A. 14/03/84: "Costituzione della riserva
naturale “Le Montagne delle Felci e dei Porri”, ricadente nei comuni di Leni,
Malfa e S. Marina Salina"
D.A. 29/06/84: "Costituzione della riserva
naturale “Monte Quacella”, ricadente nel comune di Polizzi Generosa"
D.A. 29/06/84: "Costituzione della riserva
naturale “Fiume Fiumefreddo”, ricadente nei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano"
e successivo D.A. 30/12/99 (Approvazione del piano di sistemazione della
riserva)
D.A. 29/06/84: "Costituzione della riserva
naturale “Bosco di Alcamo”, ricadente nel comune di Alcamo"
D.A. 04/07/84: "Costituzione della riserva
naturale “Zona di ovodeposizione delle tartarughe”, ricadente nel comune di
Lampedusa e Linosa"
D.A. 04/07/84: "Costituzione della riserva
naturale “Isole dello Stagnone di Marsala”, ricadente nel comune di
Marsala"
D.A. 04/07/84: "Costituzione della riserva
naturale “Foce del fiume Platani”, ricadente nei comuni di Ribera e Cattolica
Eraclea.
D.A. 27/12/84: "Costituzione, ai sensi dell'art.
31 della l.r. 6 maggio 1981 n. 98, della riserva naturale Pineta di Vittoria,
ricadente nei comuni di Vittoria, Comiso e Ragusa" (per effetto dell'art. 36 della L.R. 14/88 la riserva
naturale "Pineta di Vittoria" è stata indicata "Pino
d'Aleppo")
D.A. 29/03/85: "Costituzione della riserva
naturale “Monte Soro”, ricadente nei comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi"
D.A. 30/03/85: "Costituzione della riserva
naturale “Lago Trearie”, ricadente nei comuni di Randazzo e Tortorici"
D.A. 07/06/85: "Costituzione della riserva
naturale “Macchia foresta del fiume Irminio”, ricadente nei comuni di Ragusa e
Scicli"
D.A. 13/07/90: "Costituzione della riserva naturale
“Cavagrande del Cassibile” ricadente nei comuni di Avola, Noto e Siracusa e
revoca di precedenti disposizioni
D.A. 11/05/95: "Istituzione della riserva
naturale Saline di Trapani e Paceco, ricadente nei territori dei comuni di
Trapani e Paceco."
D.A. 11/08/95: "Integrazione della convenzione di
affidamento in gestione della riserva naturale Saline di Trapani e
Paceco."
D.A. 16/05/95: "Istituzione della riserva
naturale integrale Grotta di Carburangeli, ricadente nel territorio del comune
di Carini"
D.A. 16/05/95: "Istituzione della riserva
naturale integrale Grotta Conza, ricadente nel territorio del comune di
Palermo"
D.A. 16/05/95: "Istituzione della riserva
naturale integrale Grotta di Entella, ricadente nel territorio del comune di
Contessa Entellina" e successivo D.A. 04/11/98: "Modifica dei confini
della riserva naturale Grotta di Entella, ricadente nel territorio del comune
di Contessa Entellina"
D.A. 16/05/95: "Istituzione della riserva
naturale integrale Monte Conca, ricadente nel territorio del comune di
Campofranco"
D.A. 16/05/95: "Istituzione della riserva
naturale integrale Macalube di Aragona, ricadente nel territorio del comune di
Aragona"
D.A. 16/05/95: "Istituzione della riserva
naturale integrale Isola di Capo Passero, ricadente nel territorio del comune
di Siracusa"
D.A. 16/05/95: "Istituzione della riserva
naturale integrale Grotta di Santa Ninfa, ricadente nel territorio del comune
di Santa Ninfa"
D.A. 16/05/95: "Istituzione della riserva
naturale orientata Isola di Lampedusa, ricadente nel territorio del comune di
Lampedusa e Linosa"
D.A. 06/10/95: "Istituzione della riserva
naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di
Palermo"
Inoltre, con l'art. 13 della L.R. 71/95 è stata
istituita la riserva naturale speciale del lago di Pergusa.
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Bosco della Favara e Bosco Granza, ricadente nel territorio dei comuni
di Aliminusa, Cerda, Sclafani Bagni e Montemaggiore Belsito"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Bosco di Malabotta, ricadente nel territorio dei comuni di Montalbano
Elicona, Roccella Valdemone, Malvagna, Francavilla di Sicilia e Tripi"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Isola di Alicudi, ricadente nel territorio del comune di Lipari"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari, ricadente nel
territorio del comune di Lipari"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva Isola
di Panarea e Scogli Viciniori, ricadente nel territorio del comune di
Lipari"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Monte Altesina, ricadente nel territorio dei comuni di Leonforte e
Nicosia"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Monte Carcaci, ricadente nel territorio dei comuni di Prizzi e
Castronovo di Sicilia"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Monte Cofano, ricadente nel territorio del comune di Custonaci"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco, ricadente nel territorio dei
comuni di Contessa Entellina, Giuliana e Sambuca di Sicilia"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, ricadente nel territorio
dei comuni di Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani, Burgio e Bivona"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande, ricadente nel
territorio dei comuni di Sortino, Ferla, Cassaro, Buscemi e Palazzolo
Acreide"
D.A. 25/07/97: "Istituzione della riserva
naturale Sughereta di Niscemi, ricadente nel territorio del comune di
Niscemi"
D.A. 01/09/97: "Istituzione della riserva
naturale Biviere di Gela, ricadente nel territorio del comune di Gela"
D.A. 01/09/97: "Istituzione della riserva
naturale Geologica di Contrada Scalera, ricadente nel territorio del comune di
Santa Caterina Villarmosa"
D.A. 01/09/97: "Istituzione della riserva
naturale Isola delle Femmine, ricadente nel territorio del comune di Isola
delle Femmine"
D.A. 01/09/97: "Istituzione della riserva naturale
Lago Sfondato, ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta"
D.A. 20/11/97: "Istituzione della riserva
naturale Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, ricadente nel territorio dei
comuni di Cefalà Diana e Villafrati"
D.A. 20/11/97: "Istituzione della riserva
naturale Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del
comune di Lipari"
D.A. 20/11/97: "Istituzione della riserva
naturale Isola di Ustica, ricadente nel territorio dell'isola di Ustica"
D.A. 20/11/97: "Istituzione della riserva
naturale Serre di Ciminna, ricadente nel territorio del comune di Ciminna"
D.A. 04/11/98: "Istituzione della riserva
naturale Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio, ricadente nel
territorio del comune di Melilli"
D.A. 04/11/98: "Istituzione della riserva
naturale Grotta Monello, ricadente nel territorio del comune di Siracusa"
D.A. 04/11/98: "Istituzione della riserva
naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel territorio del
comune di Acicastello"
D.A. 04/11/98: "Istituzione della riserva
naturale Grotta Palombara, ricadente nel territorio del comune di Melilli"
D.A. 04/11/98: "Istituzione della riserva
naturale Complesso Immacolatelle e Micio Conti, ricadente nel territorio del
comune di San Gregorio di Catania"
D.A. 04/11/98: "Istituzione della riserva
naturale Isola Bella, ricadente nel territorio del comune di Taormina"
D.A. 04/11/98: "Istituzione della riserva
naturale Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel territorio del comune di
Mazara del Vallo"
D.A. 10/12/98: "Istituzione della riserva
naturale Isola di Pantelleria, ricadente nel territorio del comune di
Pantelleria"
D.A. 10/12/98: "Istituzione della riserva
naturale Monte S. Calogero, ricadente nel territorio dei comuni di Termini
Imerese, Caccamo e Sciara"
D.A. 10/12/98: "Istituzione della riserva
naturale Fiumedinisi e Monte Scuderi, ricadente nel territorio dei comuni di S.
Lucia del Mela, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Itala, Alì, S. Pier Niceto e
Monforte S. Giorgio.
D.A. 10/12/98: "Istituzione della riserva
naturale Serre della Pizzuta, ricadente nel territorio del comune di Piana
degli Albanesi"
D.A. 10/12/98: "Istituzione della riserva
naturale Laghetti di Marinello, ricadente nel territorio del comune di
Patti"
D.A. 23/03/99: "Istituzione della riserva
naturale Bosco di S. Pietro, ricadente nei territori dei comuni di Mazzarrone e
Caltagirone"
D.A. 23/04/99: "Istituzione della riserva
naturale orientata La Timpa, ricadente nel territorio del comune di
Acireale"
D.A. 27/10/1999: "Istituzione della riserva
naturale Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale, ricadente nel
territorio dei comuni di Caltanissetta, Pietraperzia ed Enna"
(4) Si riporta il testo dell'art. 14 della L.R. 71/95:
"ART. 14 - Termine per l'emanazione dei provvedimenti
di avvio delle aree protette
1. Per ogni singola riserva il decreto di cui al terzo
comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come
sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, deve
essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge."
(5) Vedi Decr. Ass. Territorio 22/03/84:
"Apposizione del vincolo biennale, ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 98, sull'area del “Querceto di Isnello”, ricadente
nel comune di Isnello."
Vedi Decr. Ass. Territorio 29/06/84: "Apposizione
di un vincolo biennale su una fascia costiera dell'isola di Lampedusa"
(6) Si riporta il testo dell'art. 4, commi 2 e 3,
della L.R. 14/88:
"ART. 4
2. I vincoli biennali già apposti, ancorché scaduti,
sono prorogati per un biennio a far data dalla entrata in vigore della presente
legge.
3. Nelle aree sottoposte al vincolo di cui
all'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito
dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al nono capoverso
dell'articolo 23 della presente legge."
Si riporta, altresì, il testo dell'art. 2, comma 4,
della L.R. 15/91:
"ART. 2
4. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ancorché scaduti, sono prorogati di
un ulteriore biennio a far data dall'entrata in vigore della presente
legge."
(7) Si riporta il testo dell'art. 24, comma 6, della
L.R. 14/88:
"ART. 24
6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai
sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui
all'art. 27 della stessa legge e sino all'emanazione del decreto di istituzione
del parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è
subordinata al nulla-osta dell'assessore regionale per il territorio e
l'ambiente sentito il consiglio regionale."
(8) Si riporta il testo dell'art. 4 della L.R. 16/96:
"ART. 4 - Definizione di bosco
1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una
superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq. in cui sono
presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni
stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del
suolo non inferiore al 50 per cento.
2. Si considerano altresì boschi, sempreché di
dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e
ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da
frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
3. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini
pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate
a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da
specie forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione
del frutto."
Si riporta il testo dell'art. 10 della L.R. 16/96:
"ART. 10 - Attività edilizia
1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei
boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri
dal limite esterno dei medesimi.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani
regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni
nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità
edilizia territoriale massima di 0.30 mc/mq. Il comparto territoriale di
riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla
zona di rispetto.
3. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere
favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per
territorio, sentito altresì il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS per i
profili attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica.
4. I pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3,
sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
regionale per i beni culturali e ambientali.
5. All'interno dei parchi naturali la deroga al
divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce
forestali resta consentita nei soli limiti e con le procedure di cui
all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
6. All'interno delle riserve naturali non è consentita
la deroga al divieto di cui al comma 1.
7. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la
costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività
proprie dell'Amministrazione forestale.
8. In deroga al divieto di cui al comma 1 nei terreni
artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la
facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone
territoriali omogenee agricole.
9. Con riferimento ai boschi compresi entro i
perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma
restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto
1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le
costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
10. Le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni
caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497."
(9) Vedi Decr. Ass. Agricoltura 27/11/85:
"Istituzione, in Messina, di un ufficio speciale per la difesa e conservazione
del suolo e dell'ambiente naturale in territori montani ricadenti nella
provincia di Messina"
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 27/11/85:
"Istituzione, in Palermo, di un ufficio speciale per la difesa e
conservazione del suolo e dell'ambiente naturale in territori montani ricadenti
nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani"
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 27/11/85:
"Istituzione, in Catania, di un ufficio speciale per la difesa e
conservazione del suolo e dell'ambiente naturale in territori montani ricadenti
nelle province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa"
Si riporta il testo dell'art. 6 della L.R. 34/96:
"ART. 6 - Norma sul personale degli enti parco
1. Al personale dipendente degli enti parco, assunto
in data successiva al 28 febbraio 1995, a seguito di concorsi banditi
precedentemente a tale data, è applicato lo stesso trattamento giuridico ed
economico del personale già in servizio effettivo presso gli stessi enti alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio
1995, n. 11."
(10) Si riporta il testo dell'art. 17, u.c., della
L.R. 14/88:
"ART. 17
Si applicano comunque le disposizioni contenute nel
decreto del presidente della Regione 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo dell'ente
regionale parco dell'Etna, nelle more dell'approvazione del piano
territoriale."
(11) Comma abrogato dall'art. 25, comma 10, della
L.R. 16/96.
(12) Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, della
L.R. 71/95:
"ART. 9 - Norme interpretative
1. L'espressione “aree destinate a riserva”, di cui
all'articolo 22, comma settimo, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98,
così come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n.
14, si riferisce alle aree di riserva in senso proprio, e non anche alle aree
destinate a pre-riserva."
(13) Si riporta il testo dell'art. 14 della citata
L.R. 17/94, commi da 1 a 5:
"ART. 14 - Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio all'interno
delle zone dei parchi
1. Il direttore del parco, accertata, sulla base di
apposito rapporto redatto dal personale di vigilanza, la violazione delle
prescrizioni in materia edilizia all'interno delle zone "A"
"B" e "C" del parco, ne dà immediata comunicazione al
sindaco ed al presidente del parco.
2. Qualora il sindaco non adotti i provvedimenti di
propria competenza entro i termini di cui al comma 3 dell'articolo 1, vi
provvede, salvo le sanzioni nei confronti del sindaco di cui ai comma 3 e 4
dello stesso articolo, il presidente del parco entro i successivi sessanta
giorni.
3. Nelle zone di cui al comma 1, l'opera abusiva,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 3 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, è acquisita di
diritto al patrimonio dell'ente parco. La deliberazione di cui al comma 5 del
medesimo articolo è di competenza del consiglio del parco.
4. Si applicano nei confronti del direttore e del
presidente del parco le sanzioni previste dall'articolo 1.
5. Restano ferme le competenze del sindaco nelle zone
"D" del parco."
(14) Con D.P. Reg. Sic. del 17/03/87 è stato
istituito il Parco dell'Etna, mentre con D.A. Territorio 05/05/87 è stato istituito l'“Ente Parco Etna”.
Con Decr. Ass. del
Territorio 09/11/89 è stato istituito il Parco delle Madonie, modificato
dal D.A. Territorio 04/02/92.
Con Decr. Ass. del
Territorio 04/08/93 è stato istituito il Parco di Nebrodi.
Vedi Decr. Ass. Territorio 13/10/88: "Superfici dei
territori dei comuni ricadenti all'interno del perimetro dell'Ente Parco
Etna."
Vedi Decr. Ass. Territorio 06/02/90:
"Individuazione del numero dei rappresentanti per comune nel consiglio del
Parco delle Madonie."
(15) Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 5,
della L.R. 14/88:
"ART. 4
4. Le aree già destinate a riserva naturale con
decreti assessoriali emanati ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 98, qualora siano comprese entro i territori delimitati a parco
naturale, sono classificate nel decreto istitutivo del parco, emanato secondo
quanto previsto dalla presente legge, come zone di riserva integrale (zona A) o
di riserva generale (zona B).
5. I decreti di costituzione, affidamento e
regolamentazione delle riserve ricadenti entro i territori dei parchi cessano
di avere efficacia con la pubblicazione del decreto istitutivo del parco."
(16) Si
riporta il testo dell'art. 85 della L.R. 16/96:
"ART. 85 - Acquisizione di terreni devastati da frane
nella zona della Timpa di Acireale
1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge
regionale 7 giugno 1994, n. 24, sono estese ai terreni della zona della Timpa
di Acireale, devastati dalle frane provocate dall'alluvione del marzo 1995.
2. I proprietari interessati possono presentare
istanza di cessione dei terreni all'Amministrazione forestale entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I terreni di cui ai commi 1 e 2 sono accorpati
all'area della riserva naturale della Timpa di Acireale, istituita a norma
dell'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede
alla nuova delimitazione della riserva naturale della Timpa di Acireale e
all'affidamento in gestione della medesima all'AFDRS."
(17) Si riporta il testo dell'art. 5 della L.R. 46/95:
"ART. 5 - Personale tecnico regionale di cui alla
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98
1. Il personale tecnico regionale di cui all'articolo
40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 42
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, continua ad essere utilizzato
presso gli Enti Parco mediante normale provvedimento di comando, fino alla totale
copertura dei posti di pari qualifica previsti nelle piante organiche dei
medesimi enti. Gli oneri relativi rimangono a carico della Regione."
(18) Vedi Decr. Ass. 23/05/88 TERRITORIO:
"Modelli di tabellazione per le aree protette regionali"
(19) Si riporta i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8 della
L.R. 71/95:
"ART. 8
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge si provvede alla costituzione dei nuovi consigli dei parchi
dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.
3. Il consiglio del parco provvede alla nomina del
comitato esecutivo entro dieci giorni dal suo insediamento.
4. Dal comitato esecutivo decadono i componenti che
non rivestono più la qualifica di cui al comma 1, capoverso 1.
5. I componenti del comitato esecutivo non possono
esercitare il potere di delega di cui al precedente comma 1, capoverso 2."
(20) Vedi Decr. Ass. Territorio 15/06/96 :
"Schema di programma di intervento cui gli Enti parco debbono modellare i
propri programmi di intervento"
(21) Vedi Decr. Ass. Territorio 25/06/97:
"Criteri per la ripartizione di fondi e modalità di concessione di
contributi a province regionali e comuni ai sensi dell'art. 38 della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14."
(22) Vedi Decr. Ass. Territorio
20/11/97:"Affidamento della gestione della riserva Cavagrande del
Cassibile all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana
(23) Vedi Decr. Ass. Territorio 21/12/98:
"Approvazione del programma d'intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco
dell'Etna".
(24) Si riporta il testo dell'art. 71 della L.R.
10/99:
"ART. 71 - Interpretazione autentica. Modifica
del regime delle acque
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è così interpretata: “Per modifica del regime
delle acque si intende sia la modifica dei corsi di acque fluenti attraverso
sbarramenti o imbrigliamenti, sia la captazione di acque sorgive e sotterranee
necessarie alla conservazione degli ecosistemi”."
(25) In ordine ai limiti dell'attività estrattiva
all'interno dei parchi regionali vedi le disposizioni riportate nell'art. 3
della L.R. 25/99.
(26) Vedi, inoltre, gli artt. 4, 18, 21, 24, 43,
44, 45, 46, 47 e 48, della L.R. 14/88.
_________
vedi anche:
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 506/97 - (vedi art. 25 bis)