LEGISLAZIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 10 aprile 2000, prot. n. 2382
G.U.R.S. 2 giugno 2000, n. 26
Enti Parco - Immobili acquisiti da comuni in
dipendenza di programmi d'intervento di prima applicazione - Legge regionale n.
98/81.
All'Ente Parco dell'Etna
All'Ente Parco delle Madonie
All'Ente Parco dei Nedrodi
e p.c.
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo atti
Com'è noto, a norma degli artt. 24 e 25 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituiti dagli artt. 27 e 31 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, questo Assessorato ha approvato per le
finalità ivi richiamate alcuni programmi d'intervento volti all'attuazione di
iniziative dirette a garantire la valorizzazione e fruizione dei costituendi
parchi regionali, provvedendo altresì, a termini del 3° e 4° comma del
sopracitato disposto di cui all'art. 27, alla predisposizione stessa dei
programmi in sostituzione degli Enti Parco nelle more della loro compiuta
istituzione.
Nell'ambito di detti programmi d'intervento, riferiti
alla prima fase di applicazione dell'art. 27, sono state, tra le altre,
individuate varie iniziative, riguardanti tipologie di opere tra quelle
previste al comma 6, lett. A), del medesimo articolo (nella fattispecie
acquisizioni di immobili), da intraprendersi nei territori di alcuni comuni
ricompresi nelle aree destinate a Parco, disponendo, successivamente, a favore
degli stessi, l'erogazione delle relative provvidenze economiche correlate alla
misura finanziaria ex art. 27.
Le attività che sono discese dall'attuazione dei
programmi in questione hanno fatto emergere, recentemente, alcuni elementi di
problematicità concernenti la titolarità formale, la destinazione e l'utilizzo
dei beni immobili frutto delle realizzazioni operate dai suddetti comuni nelle
aree di Parco, avvalendosi dei finanziamenti di che trattasi.
A tal riguardo, sulla base degli apporti
interpretativi resi dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana,
si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni di principio intese a
uniformare ed eventualmente a ricondurre ad unitarietà di indirizzo l'azione
degli Enti Parco.
Giova innanzitutto ribadire che l'individuazione dei
comuni alla stregua di enti destinatari dei presidi finanziari ex art. 27, ed
attuatari delle relative previsioni acquisitive, è avvenuta in virtù del
presupposto della loro appartenenza alle istituende aree protette e nell'ambito
di programmi d'intervento formulati e determinati per preservare e valorizzare
le risorse e i beni inerenti il Parco, in vista del suo definitivo insediamento
ed assetto gestionale. E' muovendo da tale assunto che merita di essere
evidenziato il nesso di correlazione intercorrente tra realizzazioni derivanti
dall'impiego delle risorse in parola e loro destinazione alle già citate
finalità di valorizzazione e fruizione dell'area protetta.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la
competenza alla tutela, alla conservazione e alla migliore fruizione delle aree
protette è attribuzione cui l'Ente Parco, una volta costituito, è preposto
d'istituto e che lo stesso è tenuto a perseguire per la crescita e sviluppo dei
territori interessati, nel rispetto delle specificità che li denotano.
E' di tutta evidenza, pertanto, che è di interesse per
l'Ente Parco (referente a termini di legge, della generale disciplina di
pianificazione ed uso del territorio protetto) assicurare, in linea generale,
consona destinazione ed impiego, (secondo le proprie direttive e disposizioni)
agli immobili derivanti dalle realizzazioni di cui trattasi, in quanto
strumentali, in via previsionale, al parco medesimo.
Peraltro, riguardo alla possibilità per il Parco di
disporre l'utilizzo degli immobili in parola ha rilevanza il precetto di cui ai
commi 12 e 13 dell'art. 21 della legge regionale n. 98/81 e successive
modificazioni, in base al quale all'Ente Parco è attribuito, appunto, il potere
di disporre, per il raggiungimento dei fini istituzionali, dei beni
"costituenti patrimonio o demanio pubblico e ricadenti nelle aree protette".
Tra questi, è ovvio, restano ricompresi anche i beni
in discussione, non acquisiti al patrimonio dell'Ente Parco.
In merito alla questione inerente il titolo formale di
appartenenza delle realizzazioni effettuate dai comuni, vi è da ritenere che, nei
casi riguardati, non possa, di principio, trovare applicazione la previsione
normativa contemplata al 9° comma del citato art. 21, secondo cui gli
"immobili acquisiti", ove ricadano entro le aree di parco e
pre-parco, sono "destinati alla costituzione del patrimonio dell'Ente
Parco"; e ciò atteso che promotore dell'acquisizione è stato il comune e
non l'Ente Parco.
Quanto sopra, fa sì che non appaia, di diritto,
ravvisabile, a fronte della norma appena citata, il trasferimento della
categoria di immobili di cui trattasi al conto patrimoniale degli Enti Parco.
Ciò non esclude tuttavia che nei singoli casi, così
come fattivamente operato già da alcune istituzioni interessate, in dipendenza
delle previsioni e delle formulazioni dei singoli interventi, possano essere
rinvenuti, caso per caso, elementi probanti la prefigurazione di detto
trasferimento.
E' riservata pertanto agli Enti Parco nonché ai comuni
appartenenti al Parco ed intestatari di pregressi finanziamenti la facoltà di
valutare, nell'ambito di un costruttivo confronto, la sussistenza, in relazione
alle fattispecie concrete, dei presupposti e delle condizioni di disponibilità
che consentano di operare secondo le superiori indicazioni.
Con riferimento poi alle specifiche questioni
riguardanti le forme e le modalità più consone per pervenire, con il consenso
dei comuni interessati, al trasferimento degli immobili al patrimonio dell'Ente
Parco, si rileva, in conformità alle risultanze del consulto acquisito, che
l'istituto della delega (all'espletamento delle procedure espropriative) non
può in generale trovare applicazione se non in forza di una previsione
normativa che autorizzi la possibilità di un tale spostamento di competenze,
atteso, peraltro, che titolari dei finanziamenti regionali sono stati, nei casi
in esame, i comuni interessati.
Per cui si suggerisce di ricorrere, in ipotesi, per
dare concreta attuazione alle fattispecie concordate ed eventualmente ancora in
itinere alla soluzione di indicare, nel decreto di esproprio, l'Ente Parco
quale beneficiario finale del trasferimento medesimo.
In dipendenza da quanto sopra, gli Enti Parco in
indirizzo sono invitati ad assumere le iniziative ritenute più idonee, con
riguardo alle singole specificità, acchè di concerto con le amministrazioni
comunali possa pervenirsi a soluzioni che garantiscano l'ottimale
valorizzazione degli immobili acquisiti.
Gli Enti Parco sono infine tenuti a dare opportuna
diffusione della presente presso i comuni interessati.
L'Assessore:
MARTINO