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Regione Marche
Legge Regionale n. 7 del 23-06-2006
Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 concernente: "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali"
(B.U.R. Marche n. 69 del 6 luglio
2006)
II Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale :
ARTICOLO 1
(Modifica dell’articolo 8 della l.r. 15/1994)
1. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per
l’istituzione e gestione delle aree protette naturali) è sostituito dai
seguenti:
“5. Dall’istituzione della singola area protetta e sino all’adozione del piano
del parco operano i divieti e le deroghe di cui all’articolo 11, commi 3 e 5,
della legge 394/1991, nonché le norme di salvaguardia disposte dall’atto
istitutivo. L’adozione, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del piano del parco
e delle relative varianti, determina l’applicazione delle misure di salvaguardia
connesse alle sue disposizioni. Nel periodo di applicazione delle misure di
salvaguardia sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
5 bis. In deroga a quanto previsto nel comma 5, ultimo periodo, in presenza di
un piano del parco preesistente, si applicano, nel periodo di vigenza delle
norme di salvaguardia, le norme più restrittive tra quelle contenute nel piano
del parco vigente e nel piano adottato.
5 ter. L’applicazione delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in
vigore del piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi diciotto mesi
dalla data di adozione ai sensi dell’articolo 15, comma 3.”.
ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 15 della l.r. 15/1994)
1. Il comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 15/1994 è sostituito dal
seguente:“7. Il piano del parco sostituisce i piani paesistici e territoriali;
esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli
in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei
confronti dei soggetti pubblici e privati.”.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 23 giugno 2006.