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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 2 del 10-02-2006
Modifiche e integrazioni alla L.R.
21.6.1996, n. 38: Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per
l’Appennino Parco d’Europa
(B.U.R. Abruzzo n. 12 del 22-2-2006)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche all’art. 5 della L.R. 38/1996
1. Il comma 4 dell’art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito:
«4. Il Comitato è così composto:
a) dal Direttore dell’Area Parchi, Territorio, Ambiente e Energia che lo
presiede, o da un suo delegato;
b) da due esperti, di cui uno botanico, l’altro zoologo, designati dal
Dipartimento di scienze ambientali dell’Università di L’Aquila, o da loro
delegati;
c) da due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, o da loro
delegati, designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale
operanti in Abruzzo, iscritte dell’elenco previsto dall’art. 13 della Legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia
di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione
della richiesta di designazione fatta dalla Regione, gli esperti vengono scelti
dal Componente la Giunta preposto ai parchi e alle riserve naturali nell’ambito
delle associazioni di protezione ambientale iscritte nell’elenco suddetto;
d) dal Dirigente del Servizio Amministrativo della Direzione Territorio o da un
suo delegato;
e) dal Dirigente del Servizio Aree protette della Regione o da un suo delegato;
f) dal Responsabile dell’Ispettorato regionale delle foreste del Settore Tutela
ambientale o da un suo delegato;
g) dai Responsabili degli uffici competenti delle Province designati dai
rispettivi Presidenti, che intervengono con diritto di voto solo per le proprie
competenze territoriali, o da loro delegati.»
2. Il comma 8 dell’art. 5 della L.R. 38/1996 è così sostituito:
«8. Le sedute sono valide con la presenza di cinque componenti.»
ARTICOLO 2
Modifiche all’art. 22 della L.R. 38/1996
1. Il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 38/1996 è così sostituito:
«3. L’Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue
varianti.»
2. Dopo il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 38/1996 sono inseriti i seguenti
commi:
«3bis - Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per
sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la
segreteria dei Comuni e delle Province interessate.
3ter - L’avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA,
a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei
termini previsti dal comma 3.
Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai
contenuti del Piano.
3quater - Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni
statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice
una conferenza di servizi per gli effetti dell’art. 14 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.
3quinquies - La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in
base all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in
via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l’approvazione.
3sexies - La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul
BURA.»
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 10 Febbraio 2006