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Regione Liguria 
Legge Regionale 19 marzo 2002, n.13 

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 3 aprile 2002 e su GU n. 2 del 11-1-2003))

Il consiglio regionale ha approvato. La Corte costituzionale si e' pronunciata con sentenza n. 17 del 28 gennaio-6 febbraio 2002

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1.
Modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12
1. Alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), modificata con la legge regionale 21 aprile 1995, n. 32, e con la deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 agosto 2000, sono apportate le modificazioni e le integrazioni indicate nei seguenti commi.
2. La rubrica dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente:
"(Classificazione delle aree protette regionali e altre forme di tutela del territorio).".
3. Al comma 1 dell'art. 3, dopo la parola "destinazione" sono inserite le seguenti parole: "e in conformita' alle norme quadro della legge 6 dicembre 1991, n. 394".
Dopo il comma 1 del medesimo articolo e' inserito il seguente: 
"1-bis. In adesione alle Linee guida per le categorie di gestione delle aree protette elaborate dall'IUCN - The World Conservation Union e al fine di tutelare e valorizzaze piu' estese parti di territorio regionale, e' altresi' individuato il paesaggio protetto . 
In tali ambiti, il cui elevato pregio ambientale e' testimonianza di civilta' quale equilibrata interazione tra natura e attivita' umane tradizionali, le azioni di conservazione attiva si integrano con lo sviluppo delle attivita' compatibili e dei servizi per la fruizione, in un quadro di pianificazione e gestione unitario e sinergico con il parco naturale regionale.".
4. Il comma 4 dell'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"4. Il piano puo' prevedere una nuova diversa perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto vincolando, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.".
5. Il comma 5 dell'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"5. I confini di cui al comma 4 sono resi definitivi con l'entrata in vigore del piano.".
6. Il comma 1 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente:
"1. Il piano definisce l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in parco naturale regionale e paesaggio protetto, prevedendo forme di uso e tutela e indicando vincoli e proposizioni appropriati ai diversi pregi e caratteristiche ambientali, con riferimento, per il parco naturale regionale, ad ogni singola parte di seguito chiamata fascia di protezione.".
7. Al comma 6-bis dell'art. 47 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le restanti parti di territorio sono transitoriamente classificate paesaggio protetto e ad esse si applicano le norme di cui all'art. 42 e al comma 3 del presente articolo.".
8. Il comma 8 dell'art. 47 e' soppresso.

Art. 2.
Normativa del paesaggio protetto
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale approva gli obiettivi e gli indirizzi per la tutela e per la pianificazione del paesaggio protetto, al fine di promuovere una tutela attiva in attuazione degli obiettivi fondamentali della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, e del Piano territoriale di coordinamento paesistico della Liguria, prevedendo in particolare:
a) la definizione quantitativa e qualitativa e l'incentivazione delle attivita' e degli interventi che concorrono al mantenimento e al miglioramento dell'identita' del paesaggio e della qualita' dell'ambiente;
b) l'individuazione e il divieto delle attivita' e degli interventi che incidono negativamente sull'identita' del paesaggio e sulla qualita' dell'ambiente, ed in particolare il divieto di apertura di cave e miniere; il divieto di smaltimento di rifiuti; il divieto di introduzione di organismi geneticamente modificati sia vegetali che animali, in particolare in agricoltura e allevamento, compresi gli allevamenti ittici e le attivita' di trasformazione dei prodotti.


Art. 3.
Urgenza
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Genova, 19 marzo 2002
BIASOTTI