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Regione Puglia
Legge Regionale n. 23 del 01-08-2006
Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.
(B.U.R. Puglia n. 99 del 3 agosto
2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI, FINALITA' E STRUMENTI
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La Regione Puglia, con la presente legge, detta norme per promuovere
l'introduzione di criteri di eco-efficienza e sostenibilità ambientale nelle
procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, in
attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente
(articolo 3, numero 6), nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e
dello sviluppo sostenibile e dei principi di diritto comunitario e nazionale che
disciplinano gli appalti pubblici, in ossequio agli articoli 4 e 19 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio), e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le
società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di
manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo), e relative
circolari esplicative.
ARTICOLO 2
(Finalità)
1. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:
a) adozione della politica comunitaria del "green public procurement" (acquisti
verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi
pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili, che comportino,
altresì, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica, tenendo conto
dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del
servizio;
b) riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e servizi utilizzati dalle
amministrazioni pubbliche;
c) riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili, riduzione della
produzione di rifiuti, incentivazione e utilizzo di materiali recuperati o
riciclati post-consumo;
d) promozione della diffusione di tecnologie e tecniche eco-compatibili, di
sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di
etichettatura ecologica dei prodotti;
e) riduzione dei rischi ambientali mediante la progressiva limitazione,
sostituzione o eliminazione dell'acquisto di prodotti tossici, pericolosi o di
difficile smaltimento o comunque a significativo impatto ambientale;
f) promozione a livello regionale e locale di attività d'informazione e
sensibilizzazione alla problematica degli acquisti ecologici, di modelli di
consumo più responsabili nei confronti dell'ambiente da parte dei soggetti
pubblici, delle imprese e dei cittadini.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i
provvedimenti di propria competenza e, in particolare, promuove iniziative e
azioni nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la
stipula di apposite intese, accordi e convenzioni, organizza campagne
promozionali, convegni e ogni altra iniziativa di carattere divulgativo al fine
di favorire la conoscenza delle problematiche relative all'eco-compatibilità
della spesa pubblica.
ARTICOLO 3
(Ambito soggettivo di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, alle Province,
ai Comuni con popolazione residente non inferiore a 5 mila abitanti, alle
società a capitale prevalentemente pubblico da essi partecipati, ai
concessionari di pubblici servizi, nonché agli altri enti, istituti e aziende
dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio
regionale.
ARTICOLO 4
(Piano d'azione per gli acquisti verdi)
1. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui al d.m.
ambiente e tutela del territorio 203/2003 e relative circolari esplicative, le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 approvano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione di
durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per
l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e
servizi e volto a conseguire l'obiettivo di riconversione al termine del
triennio di almeno il 30 per cento delle proprie forniture.
2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni tengono
conto dei seguenti obiettivi generali:
a) ottimizzazione della resa del prodotto o servizio;
b) riduzione dell'uso di risorse naturali;
c) riduzione della produzione dei rifiuti;
d) riduzione dell'emissione di inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
3. Il Piano individua e seleziona i settori di intervento e il relativo ordine
di priorità, definisce gli obiettivi specifici da conseguire in ciascun settore
o categoria merceologica di intervento al termine del triennio.
4. Le amministrazioni provvedono con cadenza annuale al monitoraggio circa lo
stato di attuazione del Piano.
TITOLO II
INTRODUZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI NEI PUBBLICI APPALTI
ARTICOLO 5
(Clausole ambientali nei bandi e nei capitolati pubblici)
1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di
appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei bandi di
gara e nei capitolati d'oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi
specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle
procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli
obiettivi definiti nel Piano d'azione di cui all'articolo 4.
ARTICOLO 6
(Oggetto dell'appalto)
1. Nelle specifiche tecniche che concorrono a definire le caratteristiche
tecniche dell'oggetto del contratto d'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici
possono includere caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o
requisiti funzionali, quali un determinato metodo di produzione e/o gli effetti
ambientali specifici di gruppi di prodotti o servizi. Tali prestazioni o
requisiti devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di
determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni appaltanti di
aggiudicare la gara.
2. Ai fini di cui al comma 1 è possibile fare riferimento alle specifiche
dettagliate o parti di queste, quali definite dalle etichettature ecologiche
europee (Ecolabel), sovranazionali o nazionali, o da qualsiasi altra
ecoetichettatura anche privata conforme alla normativa comunitaria, purché:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture
o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura
siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c) le etichettature siano adottate mediante un processo cui possano partecipare
gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali e siano accessibili a tutte le parti interessate.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che per i prodotti o
servizi muniti di etichettatura ecologica si presume la conformità alle
specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri, ma deve essere altresì
consentita la possibilità di provare tale conformità con qualsiasi altro mezzo
di prova equivalente, quale la documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione valutativa di un organismo riconosciuto.
4. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa è possibile il ricorso a varianti che, nel rispetto delle condizioni
minime richieste per l'oggetto dell'appalto, integrino altresì nell'offerta
considerazioni ambientali, a condizione che tale possibilità sia espressamente
indicata nel bando o nel capitolato.
ARTICOLO 7
(Capacità tecniche dei concorrenti e misure di gestione ambientale)
1. Qualora la natura dell'appalto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici
possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica
dei concorrenti, le specifiche esperienze dell'impresa concorrente in campo
ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore
applicherà durante la realizzazione dell'appalto.
2. Nei casi di cui al comma 1, le
amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o
alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001).
Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o
ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le
misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.
ARTICOLO 8
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
1. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, le amministrazioni appaltanti possono prevedere considerazioni
ambientali tra i criteri di valutazione dell'offerta.
ARTICOLO 9
(Esecuzione dell'appalto)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni specifiche
fondate su considerazioni ambientali in ordine alle modalità di esecuzione
dell'appalto, purché compatibili con il diritto comunitario e purché siano
espressamente precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
ARTICOLO 10
(Disposizioni finali)
1. L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge costituisce
condizione preferenziale per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi
regionali destinati a consentire interventi in campo ambientale.
2. L'entità dei finanziamenti è commisurata al raggiungimento dell'obiettivo di
riconversione di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da bandi di gara e contratti
rispettivamente indetti e stipulati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)
1. L'onere riveniente dalla presente legge, pari a euro 15 mila, trova
copertura finanziaria sul capitolo di nuova istituzione finanziato dalle
economie, ai sensi dell'articolo 93 della legge regionale 16 novembre 2001, n.
28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio,
contabilità regionale e controlli), del capitolo residui di stanziamento n.
611067/2003 avente la seguente declaratoria "Iniziative regionali per la
promozione degli acquisti pubblici ecologici".
2. La spesa corrente di cui al comma 1, finalizzata all'avviamento della
presente legge, si sviluppa esclusivamente nell'esercizio finanziario 2006.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 agosto 2006
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