Sito giuridico ambientale
(Gazz. Uff., 31 gennaio, n. 24).
Norme per la semplificazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
Testo aggiornato e coordinato con la Legge
23 marzo 2001, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001)
Preambolo
(Omissis).
Art. 1.
Modello unico di dichiarazione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro dell'interno,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite norme finalizzate a:
a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di
dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che
stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica; b) fissare un termine per la
presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che
sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e
dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera a). 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al
termine di cui al comma 1, il modello unico di dichiarazione. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la
medesima procedura di cui al comma 1.
Art. 2.
Presentazione del modello unico di dichiarazione.
1. Il modello unico di dichiarazione è presentato alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio,
entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1. 2. La camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a
trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per
le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento
dei compiti previsti dalla presente legge, comprensivi degli oneri derivanti
dall'attuazione degli articoli 3 e 4.
4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra
dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 1. 5. Sui
dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche
amministrazioni è esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 3.
Raccolta statistica.
1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere
per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una
raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di
dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti
significativi di territorio. 2. La
raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4. 3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative
norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, utilizzando
i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.
Art. 4.
Controlli.
1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle
leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo
1, comma 1, nonché dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione
di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità
promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per
l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono
comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere. 3. Gli accordi di programma di cui al
presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su
istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché
dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati.
Art. 5.
Sistema di ecogestione e di audit ambientale.
1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6
luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,
n. 294, svolge altresì i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento
(CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993. 2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle
dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 216 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) le modalità di rilascio delle
dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit
ambientale; b) l'obbligo per i
soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita
domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della
legislazione vigente; c) le
condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di
utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del
fatturato dei soggetti richiedenti; d) le modalità ed i criteri per dare
comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la
pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state
rilasciate; e) le modalità per
l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle
amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo è avviato anche ad
istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o
utenti maggiormente rappresentative;
f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei
servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale. 4. Gli organismi di certificazione svolgono
altresì le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato
regolamento (CEE) n. 1836/93. 5. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la
conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria
interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso
le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni
procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già stabilite
dalla legislazione vigente.
Art. 6.
Disposizioni transitorie.
1. In attesa dell'emanazione del decreto di
cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di
prima applicazione della presente legge, è adottato, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative
norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di
presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi
periodici, è fissato al 30 aprile (1) dell'anno successivo a quello di
riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano
carattere non periodico (2).
2-bis. Qualora si renda necessario
apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed
integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette
modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data
del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è
fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
predetto decreto.
(1) Termine prorogato, per le
dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1996, al 31 luglio 1997
dall'art. 1, l. 3 luglio 1997, n. 207.
(2) Con d.p.c.m. 6 luglio 1995 è stato
approvato il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dal
presente art. 6. Tale modello è stato successivamente sostituito dal d.p.c.m.
21 marzo 1997.
Allegato 1
All. 0. Disposizioni transitorie. TABELLA
A (ARTICOLI 4, COMMA 1, E 6, COMMA 1)
Legge 10 maggio 1976, n. 319.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175. Decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.