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CIRCOLARE 12 luglio 2001 n. 2198
(in G.U. n. 183 dell'8
agosto 2001).
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARE 12
luglio 2001 n. 2198 - Oggetto: norme sul comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario
generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario
generale
All'Avvocatura generale dello Stato -Ufficio del
Segretario generale
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo (tramite i Ministeri vigilanti)
Ai Prefetti
Alle Regioni
All'U.P.I.
All'A.N.C.I.
All'U.N.C.E.M.
Alle Province
Ai Comuni (tramite le prefetture)
Alle Comunità montane (tramite U.N.C.E.M.)
Agli Enti pubblici non economici (tramite i
Ministeri vigilanti)
Alle Aziende del servizio sanitario nazionale
(tramite le regioni)
Alle Università
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(tramite i provveditorati di studi)
Alle Autorità di coordinamento e vigilanza
All'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo
dei segretari comunali e provinciali
Con Decreto 28 novembre
2000 di questo Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 2001, sono state emanate norme riguardanti il "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
Tale provvedimento
esplicita in modo chiaro i punti essenziali cui far riferimento ed attenersi
nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati e che il dipendente
pubblico deve assolvere quotidianamente.
L'inosservanza delle
suddette regole non è disgiunta da eventuali sanzioni nei confronti di coloro
che dovessero assumere comportamenti non consoni con gli "obblighi di
diligenza, lealtà e d'imparzialità, che qualificano il corretto svolgimento
della prestazione lavorativa" e, in proposito, il decreto ai commi 2 e 3
dell'art. 1 fa espresso rinvio a norme ad hoc.
Non vi è dubbio, infatti,
che una condotta che non si uniformi ai principi di buon andamento e di
imparzialità dell'Amministrazione costituisce la premessa ad inadempienze e
comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare e, talvolta, anche
penale.
Si tratta di doveri che
la Costituzione repubblicana ha chiaramente indicato all'art. 97 quale binario,
al di fuori del quale non vi può essere una amministrazione pubblica efficiente
nè produttiva di risultati.
L'art. 2 si sofferma sui
principi cardine che debbono guidare la condotta del pubblico dipendente.
Vanno sottolineate, a tal
proposito, le regole consistenti nei seguenti punti:
- rispettare la legge e
perseguire esclusivamente l'interesse pubblico;
- mantenere una posizione
di indipendenza nelle decisioni in linea con gli interessi pubblici da
perseguire;
- dedicare il tempo e le
energie necessarie all'adempimento dei compiti di ufficio, assumendo le
connesse responsabilità;
- utilizzare i beni
strumentali a disposizione soltanto in funzione delle attività che si devono
svolgere per l'ente pubblico;
- instaurare con i
cittadini un rapporto di fiducia, limitando gli adempimenti a loro carico ed a
carico delle imprese a ciò che è indispensabile, semplificando l'attività
amministrativa;
- osservare il rispetto
della ripartizione delle competenze fra Stato ed Enti territoriali.
In estrema sintesi, si
avverte l'esigenza di portare al massimo dell'espressione il principio della
legalità nello svolgimento della quotidiana attività amministrativa, fornendo
ai cittadini utenti, in forma singola o associata, servizi che per qualità e
quantità siano corrispondenti alla domanda. Il tutto nel quadro di rapporti che
debbono essere caratterizzati da disponibilità e correttezza, nel rispetto dell'esercizio
dei diritti di ciascuno.
Particolare attenzione è
dedicata dagli artt. 3 e seguenti agli aspetti negativi della prestazione
lavorativa riguardanti, tra l'altro, il divieto di accettare doni o altre
utilità, la mancanza di trasparenza negli interessi finanziari e nella
stipulazione dei contratti, il divieto di partecipare ad attività o decisioni
amministrative in cui siano coinvolti interessi propri o di svolgere attività,
rientranti nei compiti d'ufficio, dietro compenso o altra utilità da parte di
soggetti diversi dall'amministrazione.
Non vanno altresì
sottovalutati i doveri di comportamento all'esterno dell'ufficio sia per quanto
concerne l'utilizzo strumentale della propria posizione amministrativa per
conseguire illeciti vantaggi, che per quanto attiene i rapporti con il
pubblico, che devono essere caratterizzati da correttezza e completezza di
informazione, anche nell'interesse di una buona immagine dell'amministrazione.
Si richiama infine la
necessità di rendere operativo, in tutta la portata delle sue previsioni,
l'art. 13 del decreto che pone l'obbligo di fornire all'Ufficio di controllo
interno tutte le informazioni necessarie per una valutazione dei risultati
compiuti da ciascun settore amministrativo, con particolare riferimento alle
finalità dell'attività amministrativa ivi indicate (svolgimento di attività,
parità di trattamento dei cittadini e degli utenti, accesso agli uffici,
miglioramento di procedure e osservanza dei termini soggetti a prescrizione,
sollecita risposta a reclami ed istanze).
Nel rinviare, comunque,
ad una puntuale lettura del testo del provvedimento in esame, si invitano
codeste amministrazioni a verificare se siano stati emanati provvedimenti o
messi in atto comportamenti in contrasto con le suddette norme, segnalando
all'Ispettorato della Funzione pubblica situazioni meritevoli di attenzione,
anche a seguito di esposti, comunicazioni o altre forme di proteste pervenute
agli atti d'ufficio.
Roma, 12 luglio 2001
Il Ministro: Frattini