Copyright © Ambiente Diritto.it
Regione Veneto
Legge Regionale n. 15 del 04-08-2006
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia de agricoltura, foreste, economia montana e caccia
(B.U.R. Veneto n. 70 del 8 agosto
2006)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale
CAPO I
Disposizioni in materia di agricoltura
SEZIONE I
Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle
manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e
successive modificazioni
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina
delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica”.
1. Al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n.
16 come da ultimo modificato dal comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2004,
n. 33 le parole: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone
all’approvazione del Consiglio regionale un programma,” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la
competente commissione consiliare, un programma,”.
SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi
di sviluppo agricolo”
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
“Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999 n. 32
è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di
ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai
soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in
collaborazione con altre Regioni.”.
ARTICOLO 3
Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
“Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
1. Nella rubrica dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
le parole: “dei quadri tecnici” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le
parole: “dei quadri tecnici” sono soppresse”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori
agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla
normativa nazionale o comunitaria successivamente all’adozione della
programmazione formativa della Regione, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per la
realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate
anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema
agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale.
3 ter. La Giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione
dei finanziamenti, nell’individuazione della tipologia delle spese inerenti
l’organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento
nonché nella concessione dei relativi contributi, applica il regolamento (CE) n.
1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68 della
Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.
3 quater. Per i progetti di cui al comma 3 bis possono essere concesse, su
richiesta, successivamente all’inizio delle attività di formazione ed
aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o
garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione
finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell’importo
anticipato.”.
SEZIONE III
Modifica della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno
della gelsibachicoltura”
e successive modificazioni
ARTICOLO 4
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi
per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n.
1 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile
1995, n. 30 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore di istituti ed
enti pubblici dalla stessa individuati in funzione della specifica e comprovata
qualificazione in materia bachisericola:
a) finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo
sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite
convenzioni;
b) contributi, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta
ammissibile, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla
valorizzazione del settore gelsibachisericolo, con messa a disposizione dei
dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di
Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C
45/06).”.
SEZIONE IV
Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per
l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni
ARTICOLO 5
Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per
l’esercizio dell’attività agrituristica”.
1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9
come sostituito dal comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale 3 febbraio
1998, n. 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “o il possesso del titolo
specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole “e i soggetti in possesso del titolo
specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali”.
SEZIONE V
Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo
sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” e successive modificazioni
ARTICOLO 6
Modifiche dell’articolo 2 e dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile
1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le
parole: “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge
regionale 10 settembre 1981, n. 57” sono sostituite dalle seguenti:
“associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni”.
2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 è cosi sostituita:
“e) quattro rappresentanti delle associazioni riconosciute di cui al comma 1
dell’articolo 2, più rappresentative a livello regionale.”.
ARTICOLO 7
Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per
la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le
parole “vengono comunicati annualmente dalle associazioni” sono sostituite dalle
parole “vengono comunicati annualmente alle associazioni”.
ARTICOLO 8
Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per
la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
come sostituito dal comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio
1995, n. 6 è così sostituito:
“2. Ogni trasferimento di alveari riguardante i comuni del territorio veneto
deve essere comunicato al comune e alla Ulss di destinazione almeno dieci giorni
prima dell’effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario
rilasciato dall’Ulss di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il
contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e
attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona
non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata presunta della
transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine
della fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell’allegato
certificato sanitario deve essere conservata dall’interessato durante i
trasferimenti.”.
ARTICOLO 9
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per
la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
1. L’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato
dal comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 è così
sostituito:
“Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.
1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS
competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
“Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.
2. A seguito della denuncia, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici
delle associazioni, provvedono ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e,
se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria.”.
ARTICOLO 10
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per
la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
1. Nella rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
le parole: “Distanza degli alveari” sono sostituite dalle parole: “Distanza
degli apiari”.
2. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così
sostituito:
“5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice
civile.”.
3. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è
abrogato.
ARTICOLO 11
Inserimento dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito
il seguente:
“Art. 9 bis - Anagrafe degli alveari.
1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l’anagrafe degli alveari presenti sul
territorio regionale.
2. L’anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per
territorio.
3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione
e la tenuta dei registri di cui al comma 2.
4. Ai fini della costituzione dell’anagrafe, gli apicoltori provvedono alla
marcatura con contrassegni indelebili di tuttele arnie, secondo le specifiche
definite dalla Giunta regionale.”
SEZIONE VI
Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli
interventi in agricoltura”
e successive modificazioni
ARTICOLO 12
Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove
norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
come modificato dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 5, in fine è aggiunto il seguente periodo “Nel caso di organizzazioni
di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di
produzione fatturata non viene richiesto qualora l’organizzazione detenga almeno
650 apiari.”.
ARTICOLO 13
Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo l’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n, 40 è
inserito il seguente articolo:
“Art. 58 bis - Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione
tecnologica.
1. Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l’accesso al credito
delle imprese agricole, la Giunta regionale concede un aiuto integrativo per le
operazioni di finanziamento agevolato assistite dal fondo di rotazione di cui
all’articolo 58.
2. L’aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un importo non superiore
al venti per cento della spesa ammissibile e l’equivalente sovvenzione in conto
capitale complessivo dei due interventi non può in ogni caso eccedere il limite
massimo di cui all’articolo 19.
3. L’aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo spa e la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i
criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari”.
2. Al comma 1 dell’art. 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo
il numero “58”, è aggiunto il numero “58 bis”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli
stanziamenti, allocati all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle
imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di
competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in
termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 14
Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo l’articolo 58 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n, 40,
introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della presente legge, è inserito il
seguente articolo:
“Art. 58 ter - Fondo di rotazione per le agrienergie.
1. É istituito presso Veneto
Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo
di diffondere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola
o agroindustriale.
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese
agricole, forestali e le imprese industriali che esercitano la loro attività per
la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, mediante processi di
fermentazione o derivati da materie prime vegetali.
3. Per gli investimenti realizzati
utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell’aiuto
è pari al quaranta per cento della spesa ammissibile.
4. Gli investimenti che consentono l’autoapprovvigionamento in autosufficienza
di edifici pubblici, borghi rurali o agglomerati urbani possono beneficiare di
una maggiorazione d’intensità pari a dieci punti percentuali rispetto al tasso
di base del quaranta per cento della spesa ammissibile.
5. Il fondo di cui al comma 1, qualora sia dimostrata l’indispensabilità della
sovvenzione, può concedere aiuti agli investimenti realizzati a favore delle
energie rinnovabili di cui al presente articolo fino a concorrenza del cento per
cento della spesa ammissibile; in tal caso i relativi impianti non potranno
beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.
6. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle
tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese
agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle industriali.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce
i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto del regime degli
aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C
37/03.
8. Il fondo ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5 eroga a favore delle
imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso
entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle
vigenti disposizioni.
9. La restituzione delle quote finanziate decorre dall’annualità successiva a
quella di erogazione del beneficio.
10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità
confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da
impegnare a favore di ulteriori beneficiari.
11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai
beneficiari.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40,
dopo il numero “58 bis”, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 13 della
presente legge, è aggiunto il numero “58 ter”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli
stanziamenti, allocate all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle
imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di
competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in
termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
ARTICOLO 15
Modifica all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
1. Alla lettera “M3) Produzioni suine” dell’allegato B) della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come da ultimo modificato dall’articolo 15
della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, il numero minimo di associati
“150” è sostituito con il numero “30”.
CAPO II
Disposizioni in materia forestale
SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione
di boschi nella pianura veneta”
ARTICOLO 16
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per
la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2
maggio 2003, n. 13 è aggiunta la seguente lettera:
“e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di
produzione energetica e incrementare l’arboricoltura da legno.”.
ARTICOLO 17
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per
la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2
maggio 2003, n. 13 sono aggiunte la seguenti lettere:
“c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;
c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;
c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con
finalità di produzione energetica;”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13:
a) dopo le parole “gli interventi di cui alle lettere a), b) e c)” sono aggiunte
le seguenti parole “c bis), c ter) e c quater)”;
b) dopo le parole “dei soggetti di cui all’articolo 2” sono aggiunte le parole
“e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati”.
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è
abrogato.
ARTICOLO 18
Modifica dell’articolo 4 della regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la
realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2
maggio 2003, n. 13, le parole: “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno
il cinquanta per cento della superficie” sono sostituite dalle seguenti:
“copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della
superficie”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio
2003, n. 13 sono aggiunte le seguenti lettere:
“b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza
massima inferiore a venti metri lineari;
b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da
un’area di almeno mezzo ettaro accorpato;
b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di
produzione energetica, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro
accorpato.”.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai
progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato, alla data di entrata in
vigore della presente legge, il bando per la presentazione di domande di
ammissione a contributo.
ARTICOLO 19
Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per
la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13,
dopo le parole “quaranta ettari per intervento” sono aggiunte le parole “e
cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.”
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le
parole: “unitamente ad un progetto preliminare che definisca gli interventi”
sono sostituite dalle seguenti: “unitamente ad un progetto che definisca gli
interventi”.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le
parole: “alla predisposizione delle graduatorie, distinte per province, dei
progetti finanziabili” sono sostituite dalle seguenti: “alla predisposizione di
una graduatoria dei progetti finanziabili”.
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le
parole: “sulla base delle graduatorie approvate” sono sostituite dalle seguenti:
“sulla base della graduatoria approvata”.
ARTICOLO 20
Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per
la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003 , n.
13, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma
1 dell’articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell’articolo 14 della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e
successive modificazioni.”.
SEZIONE II
Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale
regionale” e successive modificazioni
ARTICOLO 21
Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge
forestale regionale”.
1. Dopo l’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è
inserito il seguente:
“Art. 23 bis - Promozione delle attività selvicolturali.
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la
professionalità, è istituito, presso la struttura regionale competente in
materia, l’albo delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in
ambito forestale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina
la tenuta dell’albo.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree
silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.”.
ARTICOLO 22
Modifica all’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge
forestale regionale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n.
52, le parole “sono attuati dall’Azienda regionale delle foreste” sono
sostituite con le parole “sono attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura
che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di
taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52,
le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale delle foreste” sono
sostituite con le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto
Agricoltura”.
SEZIONE III
Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta,
coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
ARTICOLO 23
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina
della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30,
dopo le parole “tartufaie coltivate o controllate” è aggiunta la parola
“riconosciute”.
ARTICOLO 24
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina
della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, ai fini del riconoscimento
regionale della tartufaia”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è
aggiunto il seguente comma:
“4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non
necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate
nell’istanza di riconoscimento di cui all’ articolo 5.”.
ARTICOLO 25
Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n.
30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n.
30 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all’articolo 3 non
necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate
nell’istanza di riconoscimento di cui all’articolo 5.
1 ter. La micorizzazione delle
piantine deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del venditore.”.
ARTICOLO 26
Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30,
la parola “quinquennale” è sostituita con la parola “decennale”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie già
riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è così
sostituito:
“6. La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione delle tartufaie
riconosciute; il registro è articolato su base provinciale.”.
4. Il registro di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno
1988, n. 30, così come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è istituito
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Le tartufaie riconosciute già iscritte all’albo previsto al comma 6
dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono iscritte
d’ufficio nel registro istituito dalla presente legge.
ARTICOLO 27
Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è
abrogato.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è
così sostituito:
“2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la
ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è
determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono
la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 9 della
legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, dopo le parole “vengono rilasciate” sono
aggiunte le parole “dall’ente gestore”.
ARTICOLO 28
Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28
giugno 1988, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:
“c bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine destinate a
tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione.”.
2. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del
parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo
avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
CAPO III
Modifica della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29 “Interventi a favore dei
territori montani e approvazione del progetto montagna” e successive
modificazioni
ARTICOLO 29
Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29
“Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto
montagna”.
1. L’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come
introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1989, n. 23 è così
sostituito:
“Art. 5 bis - Spese di funzionamento della Conferenza permanente per la
programmazione nelle aree montane.
1. Sono a carico della Regione le spese autorizzate dalla Giunta regionale per
il funzionamento della Conferenza permanente per la montagna di cui all’articolo
19 bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il
funzionamento delle Comunità montane”, che abbiano per oggetto gli oneri
sostenuti per le sue sedute, ospitalità e rappresentanza, nonché le spese per la
realizzazione delle manifestazioni e attività deliberate dalla Conferenza e per
gli incarichi per la redazione di pareri, studi e documenti riguardanti lo
sviluppo delle aree montane.
2. Le spese di cui al comma primo sono anticipate dalle Comunità montane o dall’U.N.C.E.M.
regionale. Il rimborso è disposto, entro i successivi sessanta giorni, con
decreto del dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste
ed economia montana su presentazione della relativa documentazione di spesa.”.
CAPO IV
Rideterminazione di termini in materia di pianificazione faunistico venatoria
ARTICOLO 30
Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano
faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni.
1. La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge
regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo
determinata dalla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, è rideterminata al 31
ottobre 2006.
CAPO V
Norma finale
ARTICOLO 31
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 4 agosto 2006