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Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge Regionale n. 2 del 18-01-2006
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).
(B.U.R Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2006 - S.S. n. 1 del 23 gennaio 2006
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:
Artt. 1-5 (omisses)
ARTICOLO 6
(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilita' e
infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)
1. Per il superamento della situazione di emergenza e per la messa in
sicurezza del territorio regionale a seguito dell'evento alluvionale del 9
settembre 2005, per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 ottobre 2005,
l'Amministrazione regionale, attraverso la Protezione civile della Regione,
realizza, a titolo di compartecipazione finanziaria con lo Stato, interventi di
difesa del suolo, di ripristino del demanio idrico e di monitoraggio fisico
del territorio, nonche' di ristoro dei danni subiti, al fine della ripresa delle
attivita' produttive e delle normali condizioni di vita delle popolazioni.
2. Gli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 sono posti a carico del
Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge
regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi
di competenza regionale in materia di protezione civile).
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 2.1.230.2.116
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4130 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire l'incremento delle
condizioni di sicurezza dei cittadini nell'ambito del territorio regionale,
sostiene, a supporto e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali,
iniziative finalizzate all'integrazione delle azioni di salvaguardia dell'incolumita'
della popolazione regionale e del territorio, di competenza regionale e degli
enti locali, con le azioni di contrasto della criminalita', di competenza degli
organi dello Stato.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4 l'Amministrazione
regionale:
a) promuove e sostiene la stipulazione di accordi con lo Stato in materia di
sicurezza urbana e territoriale;
b) promuove e sostiene gli accordi tra gli enti locali, gli organi dello Stato e
altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in materia di
sicurezza urbana e territoriale;
c) sviluppa e incentiva
l'adeguamento tecnologico coordinato delle forze di polizia locale al fine
dell'integrazione operativa con le Forze dello Stato e dell'interconnessione con
la sala operativa regionale della Protezione civile, di cui all'articolo 28
della legge regionale 64/1986.
6. Con regolamento regionale proposto dall'Assessore alla protezione civile,
sentito l'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e alle autonomie
locali, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi
previsti dal comma 5.
7. Gli oneri conseguenti all'attuazione del comma 5 sono posti a carico del
Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge
regionale 64/1986, iscritto a carico dell'unita' previsionale di base
2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli
4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Il comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1
(Legge finanziaria 2005), e' sostituito dal seguente:
<<18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi sulla base di apposito
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale
7/2000.>>.
9. Gli oneri relativi all'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma
18, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 8, fanno carico
all'unita' previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
10. L'Amministrazione regionale promuove la metodologia di Agenda 21 mediante
iniziative di promozione e divulgazione dei contenuti, nonche' mediante
iniziative di formazione rivolte ai potenziali partner della comunita'
regionale.
11. Per le finalita' di cui al comma 10 e' autorizzata la spesa complessiva di
149.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 49.500
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a carico dell'unita' previsionale di
base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento al capitolo 2217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L'Amministrazione e' autorizzata a concedere a Legambiente Friuli Venezia
Giulia - onlus - un finanziamento per la redazione di uno studio di fattibilita'
propedeutico alla redazione del piano di conservazione e sviluppo (PCS) di un
Parco naturale regionale, utilizzando la procedura partecipata e l'approccio
scientifico e socio-economico, previsti a livello europeo, per la formazione dei
piani di gestione secondo i principi di Agenda 21.
13. Lo studio di fattibilita', condotto con la collaborazione dell'Ente parco di
riferimento, dovra' prevedere specifiche formazioni su Agenda 21 locale, sugli
strumenti di pianificazione di un'area protetta, con scambi di esperienze sia
nazionali che internazionali.
14. Per le finalita' previste dal comma 12 e' autorizzata la spesa complessiva
di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2006
e 2007, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2218 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi.
15. Per sovvenire alle esigenze del CISES di San Vito al Tagliamento, a fronte
del disavanzo di bilancio accertato alla data del 31 dicembre 2005,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo
straordinario di 300.000 euro.
16. Il contributo di cui al comma 15 e' concesso su presentazione di apposita
domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti detto disavanzo, alla
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
17. Per le finalita' previste dal comma 15 e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.1.1094
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2225 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Nelle more dell'emanazione delle norme tecniche nazionali di cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole),
l'Amministrazione regionale provvede:
a) ad effettuare, per il tramite dell'ARPA, controlli a campione sulle attivita'
di spandimento degli effluenti di allevamento sulla base di un apposito
programma approvato dalla Giunta regionale. Gli esiti dei controlli sono
comunicati ai Comuni di competenza;
b) a disciplinare le modalita' di comunicazione ai Comuni da parte dei legali
rappresentanti degli allevamenti zootecnici, dell'avvio dell'attivita' di
spandimento degli effluenti provenienti dall'allevamento stesso.
19. Per le finalita' di cui al comma 18, lettera b), la Giunta regionale con
proprio atto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplina:
a) i limiti temporali entro i quali le comunicazioni devono essere effettuate;
b) il contenuto specifico delle
singole comunicazioni;
c) la documentazione eventualmente da produrre a corredo della comunicazione
anche differenziata in relazione all'entita' dell'allevamento.
20. Per le finalita' di cui al comma 18, lettera a) e' autorizzata la spesa di
30.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base
3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al
capitolo 2256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata comunicazione comporta
l'irrogazione da parte dell'Amministrazione comunale di una sanzione
amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2500 euro.
22. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), le spese relative ai
rilievi, agli accertamenti e ai sopralluoghi necessari per effettuare
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e i controlli
previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, sono a
carico del gestore.
23. Il gestore, in relazione alle attivita' istruttorie e di controllo di cui al
comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 59/2005.
24. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata prima
dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 23, il gestore versa la
tariffa ad avvenuta entrata in vigore del decreto stesso, a pena di revoca del
provvedimento di autorizzazione.
25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle
attivita' istruttorie e di controllo di cui al comma 22 dell'attivita' dell'ARPA
e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima. Le
modalita' di erogazione e l'entita' degli importi dovuti all'ARPA sono
determinate da una convenzione.
26. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 23 sono
accertate e riscosse sull'unita' previsionale di base 3.2.804 dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 903 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi.
27. Per le finalita' di cui al comma 25 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro
per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.1.1230 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008
e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2223 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16
(Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di
difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole: <<e' costituita>> sono
inserite le seguenti: <<da personale assunto a tempo indeterminato,>>. Dopo le
parole: <<Comitato istituzionale,>> sono inserite le seguenti: <<anche
prescindendo dai limiti temporali e numerici previsti dalla normativa vigente>>.
Le parole: <<secondo le disposizioni vigenti presso gli enti di appartenenza>>
sono soppresse. Le parole: <<diritto privato di durata quinquennale
rinnovabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<lavoro
subordinato a tempo determinato>>.
29. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 16/2002 le parole:
<<, qualora non vi sia la possibilita' di avvalersi di personale in mobilita' da
altre pubbliche amministrazioni,>> sono soppresse.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 della legge
regionale 16/2002, come modificato dai commi 28 e 29, fanno carico all'unita'
previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Al comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
(Legge finanziaria 2000), dopo le parole: <<soggetti terzi>> sono inserite le
seguenti: <<pubblici e privati>> e, sono aggiunte, in fine, le parole: <<,
nonche' per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attivita' di vigilanza,
ricerca, indirizzo e studio in materia di attivita' estrattive>>.
32. Le spese relative agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 15, della
legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, possono essere disposte
tramite apertura di credito ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.
33. Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000,
come modificato dal comma 31, continuano a far carico all'unita' previsionale di
base 3.1.340.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai
capitoli 2260 e 2261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare studi e attivita'
connesse con l'analisi dello stato ambientale, la programmazione degli
interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale
ed idrogeologica del bacino idrografico del fiume Ledra.
35. I Comuni facenti parte del bacino idrografico stipulano un apposito accordo
di programma, al fine di disciplinare gli studi e le attivita' di cui al comma
34, nonche' le relative modalita' di svolgimento. All'accordo possono
partecipare anche altri enti territoriali interessati allo studio delle
tematiche ambientali, nonche' le Universita' degli Studi.
36. I finanziamenti di cui al comma 34 sono erogati con decreto del Direttore
del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, a
favore di un'Amministrazione comunale a tal fine individuata dall'accordo di
programma di cui al comma 35, a seguito di richiesta della stessa.
37. Per le finalita' previste dal comma 34 e' autorizzata la spesa di 50.000
euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.2.518
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2101 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al fine di contenere l'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a concedere ai Comuni appartenenti alle zone di piano individuate
dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005,
contributi annui costanti per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le
emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i
cicli semaforici.
39. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore
regionale all'ambiente e lavori pubblici, individua annualmente la percentuale
annua di contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli
interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
-Servizio tutela da inquinamento
atmosferico, acustico e ambientale, nei termini previsti dall'articolo 33 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con regolamento sono
disciplinati criteri e modalita' di concessione dei contributi.
40. Per le finalita' previste dal comma 38 e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere
complessivo di 300.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni
2006-2008, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2290 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per
gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle
corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi,
con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi
allegati.
41. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui
costanti al Consorzio Depurazione Laguna di San Giorgio di Nogaro per la
realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi e per un impianto di
trattamento dei fanghi di dragaggio della laguna di Marano e Grado, provenienti
dalle vasche di stoccaggio del Consorzio Aussa-Corno.
42. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore
regionale all'ambiente e lavori pubblici, individua la percentuale annua di
contributo sulla spesa ammissibile e la quota di finanziamento da destinare a
ciascun intervento. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate
alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture
civili e tutela acque da inquinamento, nei termini previsti dall'articolo 33
della legge regionale 7/2000. La concessione ed erogazione dei contributi verra'
disposta con le modalita' di cui alla legge regionale 31
maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
43. Per le finalita' previste dal comma 41 e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere
complessivo di 300.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni
2006-2008, a carico dell'unita' previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2601 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per
gli anni dal 2009 al 2020, fanno carico alle corrispondenti unita' previsionali
di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti
capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
44. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli Enti locali
contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione
ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della
diversita' biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni
funzionali tra unita' ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione.
45. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore
regionale all'ambiente e lavori pubblici, individua la percentuale annua di
contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli interventi
sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici -Servizio
disciplina gestione rifiuti, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge
regionale 7/2000. Con regolamento sono disciplinati criteri e modalita' di
concessione dei contributi.
46. Per le finalita' previste dal comma 44 e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere
complessivo di 300.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni
2006-2008, a carico dell'unita' previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2426 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per
gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unita' previsionali
di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti
capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
47. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33
(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le parole:
<<si avvale prioritariamente>> sono sostituite dalle seguenti: <<puo'
avvalersi>>.
48. In sede di prima applicazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma
78, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 4, comma 22,
della legge regionale 15/2005, e degli interventi di cui all'articolo 4, comma
17, della legge regionale 15/2005, sono ammissibili a contributo, a valere sui
fondi concessi per l'anno 2005, le spese sostenute nell'anno 2005 anche prima
della concessione, purche' dopo l'entrata in vigore delle leggi medesime. Le
disponibilita' residue possono essere utilizzate a fronte dell'attivita' per
l'anno 2006, fermi restando i criteri di utilizzo fissati
dal regolamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 15/2005; tale
opzione e' alternativa rispetto alla richiesta di finanziamento a valere sui
fondi stanziati per l'anno 2006 con il comma 123 - tabella D - sull'unita'
previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento al capitolo 3245 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24
(Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonche'
modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in
materia di edilizia residenziale pubblica), e' sostituito dal seguente:
<<3. La Regione attribuisce alle ATER le risorse di cui al precedente comma 2,
lettera c), in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto
dagli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale
7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica), e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione
dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con
deliberazione della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono destinati ad
interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.>>.
50. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3, della legge
regionale 24/1999, come sostituito dal comma 49 continuano a fare carico
all'unita' previsionale di base. 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 3242 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
51. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 26
febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), al fine dello scorrimento della
graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 15
aprile 2005, a fronte del bando approvato con decreto del Direttore centrale
ambiente e lavori pubblici ALP/1914-E/1/4/A del 25 ottobre 2004, e' autorizzato
il limite di impegno decennale di 315.480,79 euro a decorrere dall'anno 2006,
con l'onere complessivo di 946.442,37 euro relativo alle annualita' autorizzate
per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsionale di base
4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2006-2008, con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi; l'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal
2009 al 2015 fa carico alle corrispondenti unita' previsionali di base dei
bilanci per gli anni medesimi,
con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi
allegati.
52. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all'articolo
5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi
previsti negli edifici di proprieta' delle stesse. A detti interventi si
applicano le modalita' e i criteri fissati dall'articolo 5,
commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.
53. Per le finalita' di cui al comma 52, e' autorizzato il limite di impegno
decennale di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2006 e il limite di impegno
decennale di 130.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di
680.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni 2006-2008, a
carico dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualita'
autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a carico delle corrispondenti unita'
previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai
corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
54. Al fine di favorire l'avvio e l'inserimento equilibrato e sostenibile degli
interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile di cui all'articolo 4, commi
57, 58 e 59, della legge regionale 1/2005, l'Amministrazione regionale e'
autorizzata a concedere ai Comuni, nei cui territori siano localizzati gli
interventi previsti dalla citata disposizione di legge regionale, contributi in
conto capitale ed interessi previsti dalla citata medesima tipologia, con la
medesima durata ed alle medesime condizioni di quelli previsti dalla
disposizione di legge sopraccitata, esclusivamente per lavori di urbanizzazione
e di valorizzazione ambientale connessi con l'intervento di edilizia
sovvenzionata ecocompatibile.
55. Per le finalita' di cui al comma 54 e' autorizzato un limite d'impegno
quindicennale di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo
di 120.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2006 al
2008, a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.1007 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3307 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle
corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi,
con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi
allegati.
56. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6
(Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica), e' inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di cui al comma 2 concessi alle ATER possono essere
utilizzati anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e
interessi, dei mutui e dei prefinanziamenti stipulati dalle Aziende medesime.>>.
57. Le ATER possono utilizzare i contributi in conto capitale pluriennali
assegnati o da assegnare per gli anni 2004-2005 per la realizzazione di
interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, a sollievo degli oneri
di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui e dei prefinanziamenti
stipulati dalle Aziende medesime, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 bis, della
legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 56.
58. Gli oneri derivanti dal comma 57 continuano a far carico all'unita'
previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. E' revocata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro, suddivisa in ragione
di 7.926.931,93 euro per l'anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l'anno 2007 e di
10.546.906,34 euro per l'anno 2008, autorizzate rispettivamente, per l'anno
2006, dall'articolo 4, comma 36, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19
(Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006
ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e
dall'articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, e per gli anni 2007 e
2008 dall'articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, a carico
dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3278 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
60. In corrispondenza al disposto di cui al comma 59 e al fine di dare
sostanziale attuazione al combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 1,
primo periodo, della legge regionale 6/2003, come modificato dall'articolo 4,
comma 49, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge
finanziaria 2004), all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 11, comma 2, della
legge regionale 6/2003, e' autorizzata la spesa complessiva di 28.345.482,70
euro suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l'anno 2006, di 9.871.644,43
euro per l'anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l'anno 2008,
finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell'unita' previsionale di base
4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al
capitolo 3270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28
(Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere
di Panzano), le parole <<e <<Casa Mazzoli>>>> sono soppresse.
62. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1 bis, della
legge regionale 28/1995 come modificato dal comma 61 continuano a fare carico
all'unita' previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 3366 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
63. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad utilizzare i fondi assegnati
dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5,
comma 7 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici), per le necessita' relative all'acquisto di materiale hardware,
software, di pubblicazioni specialistiche e per la realizzazione di corsi di
formazione.
64. Le spese di cui al comma 63 possono essere disposte mediante apertura di
credito ad un dipendente in servizio presso la Direzione centrale ambiente e
lavori pubblici.
65. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 63 fanno carico all'unita'
previsionale di base 4.3.340.1.2111 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento al capitolo 2222 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. In relazione al disposto dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270
(Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e
pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio), l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a concedere alla Parrocchia di Sant'Egidio Abate in Camporosso
Valcanale, a sollievo delle spese gia' sostenute per l'esecuzione dei lavori di
recupero statico e funzionale di edifici da adibire a ricettivita' a basso costo
sul Monte Lussari e ad integrazione statale, un contributo straordinario
tendente a coprire la differenza tra l'importo di contributo statale assegnato
alla Parrocchia ai sensi della legge 270/1997 e quello effettivamente erogato
ai sensi della medesima legge statale.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 e'
presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. La concessione
del contributo avviene su presentazione della documentazione attestante
l'importo statale erogato ai sensi della legge 270/1997. Il contributo
straordinario di cui al comma 66 e' definitivamente determinato ed erogato con
il provvedimento di concessione.
68. Per le finalita' di cui al comma 66 e' autorizzata la spesa di 187.000 euro
per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 4.3.340.2.177 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008
e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3440 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Mereto
di Tomba un contributo per la realizzazione di opere di arredo urbano e per
interventi di manutenzione dell'illuminazione e dell'impiantistica pubblica.
70. La domanda per il contributo di cui al comma 69 e' presentata alla Direzione
centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa
dell'attivita' da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di
finanziamento.
71. Per le finalita' previste dal comma 69 e' autorizzata la spesa di 50.000
euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 4.3.340.2.177
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3382 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. Per le finalita' previste
dall'articolo 5, comma 75, della legge regionale 1/2005, e' concesso l'ulteriore
contributo di 40.000 euro a sostegno delle spese di ristrutturazione
dell'immobile di proprieta' adibito a palestra nel Comune di Gorizia.
73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 e'
presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una
relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Per
l'intervento di cui al comma 72 non trovano applicazione le disposizioni di cui
alla legge regionale 14/2002. Nel decreto di concessione sono stabilite le
modalita' di erogazione e rendicontazione.
74. Per le finalita' previste dal comma 72 e' autorizzata la spesa di 40.000
euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 4.3.340.2.177
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3442 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. I contributi concessi per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 35,
della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono
essere utilizzati a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e
interessi, dei mutui stipulati per la realizzazione degli interventi medesimi.
76. Gli oneri derivanti dal comma 75 continuano a far carico all'unita'
previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Al comma 91 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<Universita'
degli Studi di Udine>> sono aggiunte le seguenti: <<e di altri soggetti pubblici
e privati convenzionati con il Comune di San Daniele del Friuli che perseguono
finalita' di ricerca, sviluppo, innovazione e promozione del territorio.>>.
78. Al comma 91 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole
<<un contributo straordinario pluriennale di 220.000 euro per dieci anni>> sono
aggiunte le seguenti: <<a sostegno della spesa sia in conto capitale che in
conto interessi>>.
79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della
legge regionale 1/2005, come modificato dai commi 77 e 78, fanno carico
all'unita' previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 3402 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
80. Ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre
1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle
leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento
antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), come inseriti
rispettivamente dall'articolo 58 della legge regionale 40/1996, e dall'articolo
138, comma 23, della legge regionale 13/1998, le parole:
<<percentuale dell'ottanta per
cento>> sono sostituite dalle seguenti <<percentuale del 60 per cento>>.
81. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 39
ter della legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 80, fanno carico
all'unita' previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento ai capitoli 9508 e 9509 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
82. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di
manutenzione e sistemazione idraulica da attuare da parte delle Direzioni
provinciali dei lavori pubblici, la cui spesa e' autorizzata dalla Giunta
regionale a valere sugli stanziamenti delle unita' previsionali di base e dei
capitoli di competenza del Servizio idraulica, sono allocati sulle unita'
previsionali di base e sui capitoli delle Direzioni provinciali dei lavori
pubblici competenti con la procedura prevista dall'articolo 46, commi 3, 3 bis e
3 ter, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di
bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo
1988, n. 7).
83. Al fine della gestione delle spese di cui al comma 82, il Direttore
provinciale competente puo' autorizzare aperture di credito a favore di un
dipendente regionale.
84. In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale
7/1999, la quota di 3.356.969,85 euro non impegnata al 31 dicembre 2005, a
carico dell'unita' previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per
l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9549, limite 2, del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi, corrispondente a parte delle somme non utilizzate
al 31 dicembre 2004 e trasferite all'anno 2005, ai sensi dell'articolo 17, comma
12, e dell'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con il decreto
dell'Assessore regionale alle finanze 8 febbraio 2005, n. 17, non e' trasferita
nella competenza dell'esercizio 2006 e costituisce quota dell'avanzo vincolata
alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87.
85. In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 2, della legge regionale
7/1999, la quota di 145.231,58 euro non impegnata al 31 dicembre 2005 a carico
dell'unita' previsionale di base 4.5.340.2.645 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno
2005, con riferimento al capitolo 9620 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi, corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2004 e
trasferite all'anno 2005 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 2,
della legge regionale 7/1999, con il decreto dell'Assessore regionale alle
risorse economiche e finanziarie di data 8 febbraio 2005, n. 17, non e'
trasferita alla competenza dell'esercizio 2006 e costituisce quota dell'avanzo
vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87.
86. In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale
7/1999, la quota di 258.228,45 euro, relativa a competenza non impegnata al 31
dicembre 2005, a carico dell'unita' previsionale di base 4.5.340.2.644 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007
e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9549, limite 2, del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non e' trasferita nella
competenza dell'esercizio 2006 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla
copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87.
87. Le quote rinvenienti dall'applicazione dei commi 84, 85 e 86, per
complessivi 3.760.429,88 euro, sono vincolate alla copertura delle
autorizzazioni di spesa disposte con il comma 123, tabella D, a carico delle
seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con
riferimento ai capitoli dell'allegato documento tecnico a fianco di ciascuna
indicati: unita' previsionale di base 4.5.340.1.636 - capitolo 9422
e unita' previsionale di base 4.5.340.2.644 - capitoli 9500 e 9548.
88. Al comma 72 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole:
<<lavori di>> sono inserite le seguenti: <<nuova costruzione, >>.
89. Al comma 81 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole: <<di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge regionale 6/2003>> sono
sostituite dalle seguenti: <<di cui alle norme relative alla legge regionale
6/2003 ovvero alle norme relative alla legge regionale 75/1982>>.
90. Il Comune di Gemona del Friuli e' autorizzato ad utilizzare i finanziamenti
concessi in base all'articolo 5, comma 56, della legge regionale 4/2001,
all'articolo 5, comma 40, della legge regionale 1/2003, e all'articolo 4, comma
68, della legge regionale 1/2004, per altra destinazione, purche' coerente con
gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000.
91. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla conferma dei
contributi erogati e alla devoluzione degli stessi, con riferimento alle
finalita' di cui al comma 90, su conforme domanda del Comune interessato, da
presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
alla Direzione regionale ambiente e lavori pubblici.
92. Al comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2005, le parole:
<<comma 3>> sono sostituite dalle
seguenti: <<comma 22>>.
93. Al comma 148 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, sono aggiunte, in
fine, le parole: <<, nonche' operatori concessionari di aree demaniali
portuali.>>.
94. Al comma 149 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole:
<<messe direttamente a disposizione>> sono inserite le seguenti: <<degli
operatori concessionari di aree demaniali portuali nonche'>>.
95. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 148, della
legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 93, continuano a far carico
all'unita' previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
96. Al fine di potenziare i servizi a terra correlati alla gestione delle
autostrade del mare, anche attraverso la redazione di studi e progetti,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Azienda speciale per
il Porto di Monfalcone un contributo straordinario di 75.000 euro.
97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 e'
presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia,
mobilita' ed infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci - entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel
decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione
e di rendicontazione.
98. Per le finalita' previste dal comma 96 e' autorizzata la spesa di 75.000
euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 5.2.350.2.192
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3763 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni
dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia di cui all'articolo 38
(Partecipazione al capitale sociale di una societa' per azioni per il rilancio
dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia) della legge regionale
13/1998, sino alla concorrenza dell'importo di 50.000 euro.
100. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 13/1998, le parole: <<,
in misura non superiore al 40 per cento,>> sono soppresse.
101. Per le finalita' previste dal comma 99 e' autorizzata la spesa di 50.000
euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 5.4.270.2.861
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1301 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per lo
svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli Venezia
Giulia e la Croazia. I criteri e le modalita' di concessione ed erogazione di
tali contributi sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
30 della legge regionale 7/2000 e in ottemperanza alle vigenti disposizioni
comunitarie.
103. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 102 fanno carico
all'unita' previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento al capitolo 3911 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
104. Il comma 168 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 e' sostituito dal
seguente:
<<168. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle
associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel
territorio regionale per l'acquisto e il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai
fini della mobilita' e per il superamento delle barriere architettoniche di
soggetti diversamente abili.>>
105. Al comma 39 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23
(Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<a
societa', organismi universitari o di ricerca o professionisti singoli o
associati>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti individuati
dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14/2002, nonche' a societa',
organismi universitari o di ricerca>>.
106. Le spese per l'acquisizione di strumentazione, per l'attribuzione di
incarichi in materia di geologia applicata e di idrogeologia del suolo e
sottosuolo del territorio regionale, per la predisposizione e la redazione della
cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale,
di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme
sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della
legge 10 dicembre 1981, n. 741), possono essere disposte anche mediante apertura
di credito ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.
107. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 106 fanno carico
all'unita' previsionale di base 6.1.340.2.85 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno
2006, con riferimento ai capitoli 2220 e 2221 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
108. Al fine di attuare l'interconessione delle linee elettriche tra la valle
del Piave e l'alta val Tagliamento mediante la realizzazione di idoneo
elettrodotto, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune
di Forni di Sopra un contributo straordinario di 160.000 euro quale
compartecipazione economica per l'iniziativa da attuarsi da ENEL distribuzione
SpA.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 e'
presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia,
mobilita' ed infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale
regionale ed energia - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite
le modalita' di erogazione e di rendicontazione.
110. Per le finalita' previste dal comma 108 e' autorizzata la spesa di 160.000
euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 6.1.350.2.76
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1981 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad utilizzare il finanziamento
di cui all'articolo 7, comma 13, della legge regionale 1/2004, per le finalita'
previste dall'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.
112. Per gli stanziamenti gia' oggetto di formale impegno si provvede mediante
conferma dello stesso con riferimento alla finalita' di cui al comma 111, previa
deliberazione della Giunta regionale.
113. Al comma 144 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole
<<mediante conferimento di capitali,>> sono inserite le seguenti:
<<conferimenti in natura e trasferimenti di diritti,>>.
114. Al comma 144 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole:
<<realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali>> sono aggiunte le
seguenti: <<, nonche' ad altre societa' controllate dalla Regione, a condizione
che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare
societa' aventi le finalita' di cui sopra>>.
115. Al comma 147 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, le parole:
<<al capitolo 3671>> sono sostituite
dalle seguenti: <<ai capitoli 3671 e 3700>>.
116. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, nonche' gli altri
soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di
altre infrastrutture civili, sono tenuti a prevedere nel progetto la
realizzazione di opere destinate ad ospitare la rete in banda larga e le
necessarie e correlate apparecchiature, nonche' a garantire il diritto d'uso
alla Regione o al soggetto di cui all'articolo 4, comma 144, della legge
regionale 1/2005.
117. Eventuali deroghe possono essere motivatamente disposte dalla Direzione
centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di
trasporto.
118. L'Amministrazione regionale stabilisce con regolamento la disciplina
tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda
larga.
119. L'Amministrazione regionale, per le finalita' di cui al comma 118, e'
autorizzata ad affidare all'Universita' di Udine, Dipartimento di ingegneria
elettrica, gestionale e meccanica, l'incarico per la definizione di un
regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate
ad ospitare le reti di banda larga.
120. I soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono tenuti
al rispetto del regolamento nella progettazione e realizzazione di lavori
pubblici. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Regione.
121. I Comuni inseriscono nelle convenzioni per le lottizzazioni convenzionate e
nei titoli abilitativi edilizi, l'obbligo di osservare il regolamento di cui al
comma 118, ogni qualvolta risulti possibile dal punto di vista costruttivo.
122. Per le finalita' previste dal comma 119, e' destinata la spesa di 7.000
euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 52.2.350.1.1636
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9039 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
123. Per le finalita' previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei
capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate,
sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate, con riferimento
ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
Relativamente alle variazioni in
diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni
di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al
triennio gravano sulla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio
per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo
documento tecnico d'accompagnamento.
Art. 8
(omissis)
ARTICOLO 9
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. I canoni demaniali determinati ai sensi dell’articolo 57, comma 1, della
legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto
organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio
idrico), vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano fino al 31 dicembre 2006.
2. A partire dall’1 gennaio 2007 la decorrenza dell’entrata in vigore
dell’aggiornamento biennale dei canoni di cui all’articolo 57, comma 1, della
legge regionale 16/2002 e’ riferita all’anno solare.
3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
(Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), come modificato
dall’articolo 8, comma 106, della legge regionale 2/2000, sono aggiunte, in
fine, le parole: <<Ai fini dell’utilizzo dei beni gli enti sono
autorizzati a
dotare i beni stessi di servizi complementari e di supporto, purche’ non
prevalenti, all’espletamento delle attivita’ volte al perseguimento di
finalita’ di interesse pubblico, anche con affidamento a terzi o attraverso
altra forma di gestione mista pubblico-privato compreso il sistema del project
financing.>>.
4. All’articolo 6 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al secondo comma, come sostituito dall’articolo 12, comma 2, della legge
regionale 11/1999, le parole: <<lire 70 milioni>> sono sostituite
dalle
seguenti: <<75.000 euro>>;
b) al terzo comma, come sostituito dall’articolo 12, comma 3, della legge
regionale 11/1999, le parole: <<lire 70 milioni>> sono sostituite
dalle
seguenti: <<75.000 euro>>; le parole: <<lire 1
miliardo>> sono sostituite
dalle seguenti: <<1 milione di euro>> e le parole: <<importi
compresi tra lire
70 milioni ed 1 miliardo>> sono sostituite dalle seguenti:
<<importi compresi
tra 75.000 euro e 1 milione di euro>>.
5. Al comma 53 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2005, dopo le parole:
<<alle procedure>> sono aggiunte le seguenti: <<relative ai
beni non ancora
trasferiti alla societa’ di cui al comma 51, e>>.
6. Al fine di garantire la continuita’ operativa del Fondo per il recupero del
comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle
risorse ad esso destinate, nell’ambito della gestione affidata al commissario
straordinario istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge
regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del
coordinamento delle attivita’ di recupero del comprensorio minerario di Cave
del Predil e nomina di un commissario straordinario per l’attuazione di leggi
statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all’area. Modifiche alla
legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi
siti in Comune di Tarvisio, localita’ Cave del Predil e Riofreddo), come
modificato dall’articolo 7, comma 27, della legge regionale 23/2002,
all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/1999, come da ultimo
modificato dall’articolo 7, comma 13, della legge regionale 14/2003, le
parole: <<31 dicembre 2005>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre
2008>>.
7. Per la presentazione delle domande di acquisto degli alloggi di cui
all’articolo 65 (Alloggi di proprieta’ regionale destinati a particolari
categorie) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, da parte dei soggetti
nello stesso articolo indicati, si applica il termine previsto dalla vigente
normativa statale per le analoghe operazioni effettuate dallo Stato. Sono
fatte salve le domande di acquisto gia’ presentate entro i suddetti termini
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.
8. I canoni di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di
presentazione della domanda e quella di stipulazione del contratto di vendita
sono considerati quali anticipazioni sul prezzo di acquisto, relativamente
agli alloggi per i quali non abbia ancora avuto luogo la stipulazione dei
contratti di vendita.
9. Le entrate derivanti dalla vendita degli alloggi di cui al comma 7, sono
introitati all’unita’ previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio
per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi.
10. I canoni di locazione degli alloggi di cui al comma 7, dovuti dai soggetti
nello stesso comma indicati, sono determinati con applicazione della
disciplina prevista dal comma 8 ter, dell’articolo 5, del decreto legge 2
ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle
zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni
integrative del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41), convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, dalla legge 507/1995.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, sono introitate
all’unita’ previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell’entrata
del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006
con riferimento al capitolo 751 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
12. Le entrate rinvenienti dalle operazioni di cui all’articolo 7, comma 29,
della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005), previste
dall’articolo 1, tabella A1, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno
2006 sulla unita’ previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio
per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi, sono destinate alla copertura delle spese
autorizzate per l’anno 2006 che sono di seguito elencate:
(omissis)
13. L’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle
procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati
all’attivita’ di programmazione), come sostituito dall’articolo 16 della legge
regionale 27/1985, e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 23
(Attivita’ di ricerca e studio in materia di pianificazione e programmazione)
<<1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad avvalersi della
consulenza
di esperti di alta qualificazione nelle discipline inerenti all’attivita’ di
pianificazione e programmazione.
2. L’Amministrazione regionale inoltre puo’ partecipare a ovvero affidare o
promuovere lo svolgimento di studi, indagini e ricerche volte all’acquisizione
di conoscenze su aspetti e problemi determinati della realta’ sociale,
economica e territoriale della regione, di particolare rilevanza ai fini della
elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione
operativa, nonche’ della formazione degli strumenti di pianificazione
settoriale avvalendosi a tal fine della collaborazione di esperti, istituti e
centri di ricerca specializzati.
3. La raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati rilevanti per
migliorare la conoscenza dei fenomeni e delle problematiche di interesse
regionale, mediante rilevazioni dirette e sondaggi, puo’ essere realizzata
dall’Amministrazione regionale mediante servizi in economia ovvero essere
affidata a societa’, istituti o esperti specializzati.>>.
14. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 23,
della legge regionale 7/1981, come da ultimo sostituito dal comma 13, fanno
carico all’unita’ previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 886 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Il comma 1 dell’articolo 171 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5
(Legge finanziaria 1994), e’ sostituito dal seguente:
<<1. Nell’ambito dell’attivita’ statistica prevista dal regolamento di
organizzazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n.
18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di
riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421),
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a intervenire per:
a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l’acquisizione di
conoscenze in merito alla realta’ sociale, economica e territoriale della
regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti,
istituti e centri di ricerca;
b) l’acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall’ISTAT
e da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.>>.
16. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1
dell’articolo 171 della legge regionale 5/1994, come sostituito dal comma 15,
fanno carico all’unita’ previsionale di base 6.2.190.1.74 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1950 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11
(Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed
istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) e’
sostituito dal seguente:
<<2. Affluiscono altresi’ al bilancio del Consiglio regionale, per la
conseguente attribuzione al Co.Re.Com, le assegnazioni disposte dall’Autorita’
per l’esercizio delle funzioni delegate in conformita’ a quanto previsto dalle
convenzioni di cui all’articolo 7.>>.
18. Per le finalita’ previste dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale
11/2001, come sostituito dal comma 17, e’ iscritto lo stanziamento di
24.127,99 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base
6.2.260.1.5000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al
capitolo 4000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Corrispondentemente alla Tabella A1, approvata con l’articolo 1, comma 1, e’
prevista l’entrata di pari importo iscritta sull’unita’ previsionale di base
2.3.2000 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per
gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo
1010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L’Amministrazione regionale puo’ ricoprire i posti disponibili nell’ambito
della categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista
tecnico a indirizzo medico, veterinario e farmaceutico, utilizzando gli idonei
delle graduatorie di pubblici concorsi approvate dagli enti del Servizio
sanitario regionale, previa intesa con gli enti medesimi e purche’ sia
rispettato l’obbligo di scorrimento delle graduatorie. I candidati collocati
nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino
l’assunzione presso l’Amministrazione regionale.
20. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20
(Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali), come
da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 21/2005,
la parola: <<dieci>> e’ sostituita dalla seguente:
<<venticinque>>.
21. Gli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 19 e 20 fanno carico
all’unita’ previsionale di base 51.1.280.1.3501 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 3550, 3551 e 3561 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi; all’unita’ previsionale di base
51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai
capitoli 3552 e 3553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e
all’unita’ previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi.
22. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
(Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8/2005, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole: <<di categoria C>> sono sostituite
dalle
seguenti: <<fino alla categoria D>>;
b) alla lettera d) le parole: <<di categoria C>> sono sostituite
dalle
seguenti: <<fino alla categoria C>>;
c) alla lettera e) le parole: <<di categoria C>> sono sostituite
dalle
seguenti: <<fino alla categoria C>>.
23. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 52/1980 e’ sostituito dal
seguente:
<<2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono
assegnate le unita’ di cui al comma 1, lettere c) e d).>>.
24. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 52/1980, e’ inserito
il seguente:
<<2bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono
assegnate le unita’ di cui al comma 1, lettere c) e d), ed e’ assegnata una
sola unita’ di cui al comma 1, lettera b).>>.
25. Al comma 2 bis, secondo periodo, dell’articolo 9 della legge regionale 17
aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale),
dopo le parole: <<Presidenti delle Commissioni>> sono inserite le
seguenti:
<<e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento
interno
del Consiglio>>.
26. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 52/1980 e’ inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
1. Al fine di snellire e semplificare le procedure di rendicontazione, i beni
strumentali acquisiti dai soggetti beneficiari con i fondi di cui all’articolo
3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi
regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti
le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari) e all’articolo 8 della legge
regionale 28 ottobre 1980, n. 52 sono soggetti a inventario solo nel caso si
tratti di beni mobili soggetti a iscrizione nei pubblici registri ai sensi del
codice civile.
2. Con regolamento di esecuzione si provvede alla disciplina del trasferimento
dei beni risultanti dall’inventario di cui al comma 1 al patrimonio del
Consiglio regionale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma,
della legge regionale 52/1980.>>.
27. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere per l’analisi di
impatto della regolazione, nonche’ per lo sviluppo di programmi che promuovono
la qualita’ e la semplificazione amministrativa, spese relative ad acquisti di
beni e servizi, ivi inclusi gli interventi per la formazione professionale e
la consulenza a istituti, enti e societa’ o esperti particolarmente
qualificati in materia.
28. Per le finalita’ di cui al comma 27, e’ autorizzata la spesa complessiva
di 89.400 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l’anno 2006 e 29.700
euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico all’unita’
previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006,
con riferimento al capitolo 582 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 1 bis, della
legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l’attuazione della
normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione
della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), come inserito
dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 11/2000, fanno carico
all’unita’ previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9827 del documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi.
30. Nell’ambito dell’adeguamento delle procedure di Tesoreria regionale,
propedeutico all’introduzione dei titoli in forma informatizzata, i ruoli di
spesa fissa e gli ordini di accreditamento sono trasmessi in Tesoreria
regionale esclusivamente in forma cartacea.
31. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi
strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno
dell’impresa e dell’occupazione, nonche’ per la raccolta e l’impiego di
risorse collettive a favore dei settori produttivi), e’ inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
(Spese monitoraggio mercato finanziario)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere le spese relative
all’acquisizione di un prodotto informatico per il monitoraggio in tempo reale
sul mercato finanziario dei tassi di interesse, ai fini della loro valutazione
in relazione all’emissione dei prestiti obbligazionari di cui all’articolo 14
e per consentire operazioni di finanza derivata.
2. Gli impegni di spesa relativi agli oneri di cui al comma 1 sono assunti nel
limite dell’intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio
pluriennale.>>.
32. Per le finalita’ previste dall’articolo 14 bis, comma 1, della legge
regionale 20/1999, come inserito dal comma 31, e’ autorizzata la spesa
complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base
52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al
capitolo 1211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Al comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 15/2005, le parole:
<<all’attivita’ di supporto prestata nonche’ al personale>> sono
sostituite
dalle seguenti: <<al personale e alla relativa attivita’>>.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 11, della
legge regionale 15/2005, come modificato dal comma 33, continuano a far carico
all’unita’ previsionale di base 52.2.260.1.1637 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9898 del documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi.
35. Alla chiusura dell’esercizio i funzionari delegati trasmettono alla
Direzione centrale risorse economiche e finanziarie i prospetti contenenti i
dati relativi a tutti gli ordini di accreditamento emessi a favore di ciascun
funzionario delegato, ai fini della verifica di concordanza con i dati
relativi ai pagamenti e della emissione dei modelli relativi al trasporto
degli ordini di accreditamento.
36. Al comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Legge finanziaria 2004), come sostituito dall’articolo 1, comma 13, della
legge regionale 1/2005, la parola <<legale>> e’ soppressa.
37. I contributi straordinari autorizzati con legge regionale 1/2005, e
rifinanziati dalla presente legge, sono erogati secondo le modalita’ gia’
previste per le iniziative dell’anno 2005 per gli importi indicati nei
capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al
bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006.
38. Alla legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione della
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti
solidi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 7
(Sanzioni)
1. Per le violazioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e
successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione il sistema
sanzionatorio ivi previsto nonche’ le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).>>;
b) l’articolo 8 e’ abrogato.
39. La documentazione richiesta a sostegno delle assegnazioni contributive
nell’ambito del regime europeo <<de minimis>>, per quanto concerne
il
dettaglio della quota gia’ ottenuta nell’ultimo triennio, puo’ essere
sostituita da una autocertificazione sintetica di non superamento del limite
qualora il beneficiario non abbia usufruito complessivamente, compreso il
contributo di cui e’ fatta richiesta, di importi superiori alla meta’ del
limite massimo consentito.
40. Al comma 25 dell’articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15
(Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7),
sono aggiunte, in fine, le parole: <<UPB 4.3.579 - capitolo 1534 -
67.406
euro>>.
41. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999,
n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e
modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), i capitoli 140, 141, 144,
3545, 3548, 3550, 3561, 3562, 3591, 9667, 9668 e 9670 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l’anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi, e’ inserito nell’elenco n. 1 <<Spese
obbligatorie>> annesso
al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
42. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i
capitoli 140, 141, 144, 582, 1211, 3550, 3551, 3552, 3553, 3561, 3562, 3591,
9667, 9668 e 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con
riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti
nell’elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento
tecnico
allegato ai bilanci sopra citati.
43. In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, primo periodo,
della legge regionale 7/1999, lo stanziamento non impegnato al 31 dicembre
2005, iscritto sull’unita’ previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del
bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1494 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi, viene trasferito nella competenza 2006
entro il limite massimo, ivi comprese le somme impegnate al 31 dicembre 2005
sul medesimo capitolo 1494, di quanto accertato al 31 dicembre 2005
sull’unita’ previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio
per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico
allegato ai bilanci sopra citati.
44. In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge
regionale 7/1999, i seguenti stanziamenti non impegnati al 31 dicembre 2005,
iscritti sulle unita’ previsionali di base del bilancio pluriennale per gli
anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del
documento tecnico a fianco di ciascuno indicati, non sono trasferiti nella
competenza dell’esercizio 2006 e costituiscono avanzo:
(omissis)
45. In deroga al disposto di cui all’articolo 29, comma 6, della legge
regionale 7/1999, sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito
nel medesimo comma 6 le somme impegnate a carico della unita’ previsionale di
base 53.4.340.1.1846 dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno 2005 con riferimento al capitolo 1145 del documento tecnico allegato al
bilancio medesimo.
46. Il comma 9 dell’articolo 17 della legge regionale 7/1999, e’ sostituito
dal seguente:
<<9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con ricorso al
mercato
finanziario sono trasferiti all’esercizio successivo, ai sensi del comma 2, in
relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1 della legge 326/2003.>>.
47. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 7/1999, e’ sostituito
dal seguente:
<<2. Al pagamento delle somme reclamate dai creditori o dai funzionari
delegati e iscritte ai sensi del comma 1 si provvede con mandato diretto o con
ordine di accreditamento sulla base degli atti che hanno dato origine
all’impegno.>>.
48. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 26 della legge regionale 7/1999, come
aggiunto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1/2000, e’ aggiunto
il seguente:
<<1 ter. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e’
autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, la modifica del
codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando
nell’ambito della classificazione economica il titolo, al fine di adeguarlo al
codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la
codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).>>.
49. Al comma 6 dell’articolo 29 della legge regionale 7/1999, sono aggiunte,
in fine, le parole: <<o dal funzionario delegato>>.
50. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 7/1999, e’ aggiunto
il seguente:
<<2 bis. Gli ordini di pagamento emessi sui ruoli di spesa fissa possono
essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.>>.
51. Dopo il comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 7/1999, e’ inserito
il seguente:
<<3 bis. Il controllo contabile sui mandati di pagamento e sui ruoli di
spesa
fissa si esercita accertando che i dati relativi ai codici gestionali
riportati sui titoli di spesa corrispondano a quelli previsti dai decreti
ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione
dell’articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.>>.
52. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno
dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unita’
previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate,
sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento
ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono
ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con
proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente
unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con
riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di
accompagnamento.
Artt. 10-11 (omisses)
ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2006.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 45, esplicano i loro effetti
dal 31 dicembre 2005.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come
legge della Regione.
Data a Trieste, addì 18 gennaio 2006.
Allegati
omessi