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Regione Friuli-Venezia Giulia

 Legge Regionale n. 2 del 18-01-2006

 

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).


(B.U.R Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 2006 - S.S. n. 1 del 23 gennaio 2006

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:

Artt. 1-5 (omisses)

ARTICOLO 6
(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)
1. Per il superamento della situazione di emergenza e per la messa in sicurezza del territorio regionale a seguito dell'evento alluvionale del 9 settembre 2005, per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 ottobre 2005, l'Amministrazione regionale, attraverso la Protezione civile della Regione, realizza, a titolo di compartecipazione finanziaria con lo Stato, interventi di difesa del suolo, di ripristino del demanio idrico e di monitoraggio fisico
del territorio, nonche' di ristoro dei danni subiti, al fine della ripresa delle attivita' produttive e delle normali condizioni di vita delle popolazioni.
2. Gli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire l'incremento delle condizioni di sicurezza dei cittadini nell'ambito del territorio regionale, sostiene, a supporto e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, iniziative finalizzate all'integrazione delle azioni di salvaguardia dell'incolumita' della popolazione regionale e del territorio, di competenza regionale e degli enti locali, con le azioni di contrasto della criminalita', di competenza degli organi dello Stato.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale:
a) promuove e sostiene la stipulazione di accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana e territoriale;
b) promuove e sostiene gli accordi tra gli enti locali, gli organi dello Stato e altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in materia di sicurezza urbana e territoriale;

c) sviluppa e incentiva l'adeguamento tecnologico coordinato delle forze di polizia locale al fine dell'integrazione operativa con le Forze dello Stato e dell'interconnessione con la sala operativa regionale della Protezione civile, di cui all'articolo 28 della legge regionale 64/1986.
6. Con regolamento regionale proposto dall'Assessore alla protezione civile, sentito l'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e alle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi previsti dal comma 5.
7. Gli oneri conseguenti all'attuazione del comma 5 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986, iscritto a carico dell'unita' previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Il comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e' sostituito dal seguente:
<<18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi sulla base di apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000.>>.
9. Gli oneri relativi all'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 18, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 8, fanno carico all'unita' previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L'Amministrazione regionale promuove la metodologia di Agenda 21 mediante iniziative di promozione e divulgazione dei contenuti, nonche' mediante iniziative di formazione rivolte ai potenziali partner della comunita' regionale.
11. Per le finalita' di cui al comma 10 e' autorizzata la spesa complessiva di 149.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 49.500 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L'Amministrazione e' autorizzata a concedere a Legambiente Friuli Venezia Giulia - onlus - un finanziamento per la redazione di uno studio di fattibilita' propedeutico alla redazione del piano di conservazione e sviluppo (PCS) di un Parco naturale regionale, utilizzando la procedura partecipata e l'approccio scientifico e socio-economico, previsti a livello europeo, per la formazione dei piani di gestione secondo i principi di Agenda 21.
13. Lo studio di fattibilita', condotto con la collaborazione dell'Ente parco di riferimento, dovra' prevedere specifiche formazioni su Agenda 21 locale, sugli strumenti di pianificazione di un'area protetta, con scambi di esperienze sia nazionali che internazionali.
14. Per le finalita' previste dal comma 12 e' autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Per sovvenire alle esigenze del CISES di San Vito al Tagliamento, a fronte del disavanzo di bilancio accertato alla data del 31 dicembre 2005, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro.
16. Il contributo di cui al comma 15 e' concesso su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti detto disavanzo, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Per le finalita' previste dal comma 15 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2225 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Nelle more dell'emanazione delle norme tecniche nazionali di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), l'Amministrazione regionale provvede:
a) ad effettuare, per il tramite dell'ARPA, controlli a campione sulle attivita' di spandimento degli effluenti di allevamento sulla base di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale. Gli esiti dei controlli sono comunicati ai Comuni di competenza;
b) a disciplinare le modalita' di comunicazione ai Comuni da parte dei legali rappresentanti degli allevamenti zootecnici, dell'avvio dell'attivita' di spandimento degli effluenti provenienti dall'allevamento stesso.
19. Per le finalita' di cui al comma 18, lettera b), la Giunta regionale con proprio atto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
a) i limiti temporali entro i quali le comunicazioni devono essere effettuate;

b) il contenuto specifico delle singole comunicazioni;
c) la documentazione eventualmente da produrre a corredo della comunicazione anche differenziata in relazione all'entita' dell'allevamento.
20. Per le finalita' di cui al comma 18, lettera a) e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata comunicazione comporta l'irrogazione da parte dell'Amministrazione comunale di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2500 euro.
22. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), le spese relative ai rilievi, agli accertamenti e ai sopralluoghi necessari per effettuare l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e i controlli previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, sono a carico del gestore.
23. Il gestore, in relazione alle attivita' istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 59/2005.
24. Nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata prima dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 23, il gestore versa la tariffa ad avvenuta entrata in vigore del decreto stesso, a pena di revoca del provvedimento di autorizzazione.
25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle attivita' istruttorie e di controllo di cui al comma 22 dell'attivita' dell'ARPA e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima. Le modalita' di erogazione e l'entita' degli importi dovuti all'ARPA sono determinate da una convenzione.
26. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 23 sono accertate e riscosse sull'unita' previsionale di base 3.2.804 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 903 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Per le finalita' di cui al comma 25 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.1.1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2223 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole: <<e' costituita>> sono inserite le seguenti: <<da personale assunto a tempo indeterminato,>>. Dopo le parole: <<Comitato istituzionale,>> sono inserite le seguenti: <<anche prescindendo dai limiti temporali e numerici previsti dalla normativa vigente>>. Le parole: <<secondo le disposizioni vigenti presso gli enti di appartenenza>> sono soppresse. Le parole: <<diritto privato di durata quinquennale rinnovabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<lavoro
subordinato a tempo determinato>>.
29. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 16/2002 le parole:
<<, qualora non vi sia la possibilita' di avvalersi di personale in mobilita' da altre pubbliche amministrazioni,>> sono soppresse.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 16/2002, come modificato dai commi 28 e 29, fanno carico all'unita' previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Al comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole: <<soggetti terzi>> sono inserite le seguenti: <<pubblici e privati>> e, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonche' per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attivita' di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio in materia di attivita' estrattive>>.
32. Le spese relative agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.
33. Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, continuano a far carico all'unita' previsionale di base 3.1.340.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 2260 e 2261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare studi e attivita' connesse con l'analisi dello stato ambientale, la programmazione degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica del bacino idrografico del fiume Ledra.
35. I Comuni facenti parte del bacino idrografico stipulano un apposito accordo di programma, al fine di disciplinare gli studi e le attivita' di cui al comma 34, nonche' le relative modalita' di svolgimento. All'accordo possono partecipare anche altri enti territoriali interessati allo studio delle tematiche ambientali, nonche' le Universita' degli Studi.
36. I finanziamenti di cui al comma 34 sono erogati con decreto del Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, a favore di un'Amministrazione comunale a tal fine individuata dall'accordo di programma di cui al comma 35, a seguito di richiesta della stessa.
37. Per le finalita' previste dal comma 34 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al fine di contenere l'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni appartenenti alle zone di piano individuate dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005, contributi annui costanti per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici.
39. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, individua annualmente la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

-Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con regolamento sono disciplinati criteri e modalita' di concessione dei contributi.
40. Per le finalita' previste dal comma 38 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle
corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
41. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui costanti al Consorzio Depurazione Laguna di San Giorgio di Nogaro per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi e per un impianto di trattamento dei fanghi di dragaggio della laguna di Marano e Grado, provenienti dalle vasche di stoccaggio del Consorzio Aussa-Corno.
42. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile e la quota di finanziamento da destinare a ciascun intervento. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000. La concessione ed erogazione dei contributi verra' disposta con le modalita' di cui alla legge regionale 31
maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
43. Per le finalita' previste dal comma 41 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unita' previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020, fanno carico alle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
44. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli Enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversita' biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unita' ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione.
45. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici -Servizio disciplina gestione rifiuti, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000. Con regolamento sono disciplinati criteri e modalita' di concessione dei contributi.
46. Per le finalita' previste dal comma 44 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unita' previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2426 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
47. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le parole:
<<si avvale prioritariamente>> sono sostituite dalle seguenti: <<puo' avvalersi>>.
48. In sede di prima applicazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 78, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 4, comma 22, della legge regionale 15/2005, e degli interventi di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 15/2005, sono ammissibili a contributo, a valere sui fondi concessi per l'anno 2005, le spese sostenute nell'anno 2005 anche prima della concessione, purche' dopo l'entrata in vigore delle leggi medesime. Le disponibilita' residue possono essere utilizzate a fronte dell'attivita' per l'anno 2006, fermi restando i criteri di utilizzo fissati
dal regolamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 15/2005; tale opzione e' alternativa rispetto alla richiesta di finanziamento a valere sui fondi stanziati per l'anno 2006 con il comma 123 - tabella D - sull'unita' previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3245 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), e' sostituito dal seguente:
<<3. La Regione attribuisce alle ATER le risorse di cui al precedente comma 2, lettera c), in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.>>.
50. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 24/1999, come sostituito dal comma 49 continuano a fare carico all'unita' previsionale di base. 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), al fine dello scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 15 aprile 2005, a fronte del bando approvato con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici ALP/1914-E/1/4/A del 25 ottobre 2004, e' autorizzato il limite di impegno decennale di 315.480,79 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 946.442,37 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; l'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 fa carico alle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi,
con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
52. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi previsti negli edifici di proprieta' delle stesse. A detti interventi si applicano le modalita' e i criteri fissati dall'articolo 5,
commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.
53. Per le finalita' di cui al comma 52, e' autorizzato il limite di impegno decennale di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2006 e il limite di impegno decennale di 130.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 680.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualita'
autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a carico delle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
54. Al fine di favorire l'avvio e l'inserimento equilibrato e sostenibile degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile di cui all'articolo 4, commi 57, 58 e 59, della legge regionale 1/2005, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni, nei cui territori siano localizzati gli interventi previsti dalla citata disposizione di legge regionale, contributi in conto capitale ed interessi previsti dalla citata medesima tipologia, con la medesima durata ed alle medesime condizioni di quelli previsti dalla disposizione di legge sopraccitata, esclusivamente per lavori di urbanizzazione e di valorizzazione ambientale connessi con l'intervento di edilizia sovvenzionata ecocompatibile.
55. Per le finalita' di cui al comma 54 e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 120.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3307 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
56. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e' inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di cui al comma 2 concessi alle ATER possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui e dei prefinanziamenti stipulati dalle Aziende medesime.>>.
57. Le ATER possono utilizzare i contributi in conto capitale pluriennali assegnati o da assegnare per gli anni 2004-2005 per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui e dei prefinanziamenti stipulati dalle Aziende medesime, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 56.
58. Gli oneri derivanti dal comma 57 continuano a far carico all'unita' previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. E' revocata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro, suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l'anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l'anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l'anno 2008, autorizzate rispettivamente, per l'anno 2006, dall'articolo 4, comma 36, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e dall'articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, e per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3278 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. In corrispondenza al disposto di cui al comma 59 e al fine di dare sostanziale attuazione al combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2003, come modificato dall'articolo 4, comma 49, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, e' autorizzata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l'anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l'anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l'anno 2008,
finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28 (Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano), le parole <<e <<Casa Mazzoli>>>> sono soppresse.
62. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 28/1995 come modificato dal comma 61 continuano a fare carico all'unita' previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3366 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad utilizzare i fondi assegnati dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5, comma 7 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), per le necessita' relative all'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche e per la realizzazione di corsi di formazione.
64. Le spese di cui al comma 63 possono essere disposte mediante apertura di credito ad un dipendente in servizio presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
65. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 63 fanno carico all'unita' previsionale di base 4.3.340.1.2111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2222 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. In relazione al disposto dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla Parrocchia di Sant'Egidio Abate in Camporosso Valcanale, a sollievo delle spese gia' sostenute per l'esecuzione dei lavori di recupero statico e funzionale di edifici da adibire a ricettivita' a basso costo sul Monte Lussari e ad integrazione statale, un contributo straordinario tendente a coprire la differenza tra l'importo di contributo statale assegnato alla Parrocchia ai sensi della legge 270/1997 e quello effettivamente erogato
ai sensi della medesima legge statale.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 e' presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. La concessione del contributo avviene su presentazione della documentazione attestante l'importo statale erogato ai sensi della legge 270/1997. Il contributo straordinario di cui al comma 66 e' definitivamente determinato ed erogato con il provvedimento di concessione.
68. Per le finalita' di cui al comma 66 e' autorizzata la spesa di 187.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo per la realizzazione di opere di arredo urbano e per interventi di manutenzione dell'illuminazione e dell'impiantistica pubblica.
70. La domanda per il contributo di cui al comma 69 e' presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa dell'attivita' da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
71. Per le finalita' previste dal comma 69 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

72. Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 75, della legge regionale 1/2005, e' concesso l'ulteriore contributo di 40.000 euro a sostegno delle spese di ristrutturazione dell'immobile di proprieta' adibito a palestra nel Comune di Gorizia.
73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 e' presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Per l'intervento di cui al comma 72 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita' di erogazione e rendicontazione.
74. Per le finalita' previste dal comma 72 e' autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3442 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. I contributi concessi per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 35, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere utilizzati a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati per la realizzazione degli interventi medesimi.
76. Gli oneri derivanti dal comma 75 continuano a far carico all'unita' previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Al comma 91 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<Universita' degli Studi di Udine>> sono aggiunte le seguenti: <<e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati con il Comune di San Daniele del Friuli che perseguono finalita' di ricerca, sviluppo, innovazione e promozione del territorio.>>.
78. Al comma 91 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole <<un contributo straordinario pluriennale di 220.000 euro per dieci anni>> sono aggiunte le seguenti: <<a sostegno della spesa sia in conto capitale che in conto interessi>>.
79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge regionale 1/2005, come modificato dai commi 77 e 78, fanno carico all'unita' previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. Ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), come inseriti rispettivamente dall'articolo 58 della legge regionale 40/1996, e dall'articolo 138, comma 23, della legge regionale 13/1998, le parole:

<<percentuale dell'ottanta per cento>> sono sostituite dalle seguenti <<percentuale del 60 per cento>>.
81. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 39 ter della legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 80, fanno carico all'unita' previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 9508 e 9509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica da attuare da parte delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici, la cui spesa e' autorizzata dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti delle unita' previsionali di base e dei capitoli di competenza del Servizio idraulica, sono allocati sulle unita' previsionali di base e sui capitoli delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti con la procedura prevista dall'articolo 46, commi 3, 3 bis e 3 ter, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).
83. Al fine della gestione delle spese di cui al comma 82, il Direttore provinciale competente puo' autorizzare aperture di credito a favore di un dipendente regionale.
84. In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 3.356.969,85 euro non impegnata al 31 dicembre 2005, a carico dell'unita' previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9549, limite 2, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2004 e trasferite all'anno 2005, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, e dell'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell'Assessore regionale alle finanze 8 febbraio 2005, n. 17, non e' trasferita nella competenza dell'esercizio 2006 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87.
85. In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, la quota di 145.231,58 euro non impegnata al 31 dicembre 2005 a carico dell'unita' previsionale di base 4.5.340.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9620 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2004 e trasferite all'anno 2005 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di data 8 febbraio 2005, n. 17, non e' trasferita alla competenza dell'esercizio 2006 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87.
86. In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 258.228,45 euro, relativa a competenza non impegnata al 31 dicembre 2005, a carico dell'unita' previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9549, limite 2, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non e' trasferita nella competenza dell'esercizio 2006 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87.
87. Le quote rinvenienti dall'applicazione dei commi 84, 85 e 86, per complessivi 3.760.429,88 euro, sono vincolate alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 123, tabella D, a carico delle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli dell'allegato documento tecnico a fianco di ciascuna indicati: unita' previsionale di base 4.5.340.1.636 - capitolo 9422
e unita' previsionale di base 4.5.340.2.644 - capitoli 9500 e 9548.
88. Al comma 72 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole: <<lavori di>> sono inserite le seguenti: <<nuova costruzione, >>.
89. Al comma 81 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole: <<di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge regionale 6/2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alle norme relative alla legge regionale 6/2003 ovvero alle norme relative alla legge regionale 75/1982>>.
90. Il Comune di Gemona del Friuli e' autorizzato ad utilizzare i finanziamenti concessi in base all'articolo 5, comma 56, della legge regionale 4/2001, all'articolo 5, comma 40, della legge regionale 1/2003, e all'articolo 4, comma 68, della legge regionale 1/2004, per altra destinazione, purche' coerente con gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000.
91. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla conferma dei contributi erogati e alla devoluzione degli stessi, con riferimento alle finalita' di cui al comma 90, su conforme domanda del Comune interessato, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale ambiente e lavori pubblici.
92. Al comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2005, le parole:

<<comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 22>>.
93. Al comma 148 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonche' operatori concessionari di aree demaniali portuali.>>.
94. Al comma 149 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<messe direttamente a disposizione>> sono inserite le seguenti: <<degli operatori concessionari di aree demaniali portuali nonche'>>.
95. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 148, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 93, continuano a far carico all'unita' previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96. Al fine di potenziare i servizi a terra correlati alla gestione delle autostrade del mare, anche attraverso la redazione di studi e progetti, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone un contributo straordinario di 75.000 euro.
97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 e' presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e di rendicontazione.
98. Per le finalita' previste dal comma 96 e' autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 5.2.350.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3763 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia di cui all'articolo 38 (Partecipazione al capitale sociale di una societa' per azioni per il rilancio dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia) della legge regionale 13/1998, sino alla concorrenza dell'importo di 50.000 euro.
100. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 13/1998, le parole: <<, in misura non superiore al 40 per cento,>> sono soppresse.
101. Per le finalita' previste dal comma 99 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 5.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia. I criteri e le modalita' di concessione ed erogazione di tali contributi sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 e in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie.
103. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 102 fanno carico all'unita' previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3911 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
104. Il comma 168 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 e' sostituito dal seguente:
<<168. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale per l'acquisto e il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilita' e per il superamento delle barriere architettoniche di soggetti diversamente abili.>>
105. Al comma 39 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<a societa', organismi universitari o di ricerca o professionisti singoli o associati>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti individuati dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14/2002, nonche' a societa', organismi universitari o di ricerca>>.
106. Le spese per l'acquisizione di strumentazione, per l'attribuzione di incarichi in materia di geologia applicata e di idrogeologia del suolo e sottosuolo del territorio regionale, per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale, di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), possono essere disposte anche mediante apertura di credito ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.
107. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 106 fanno carico all'unita' previsionale di base 6.1.340.2.85 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 2220 e 2221 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
108. Al fine di attuare l'interconessione delle linee elettriche tra la valle del Piave e l'alta val Tagliamento mediante la realizzazione di idoneo elettrodotto, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 160.000 euro quale compartecipazione economica per l'iniziativa da attuarsi da ENEL distribuzione SpA.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 e' presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita' di erogazione e di rendicontazione.
110. Per le finalita' previste dal comma 108 e' autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unita' previsionale di base 6.1.350.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad utilizzare il finanziamento di cui all'articolo 7, comma 13, della legge regionale 1/2004, per le finalita' previste dall'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.
112. Per gli stanziamenti gia' oggetto di formale impegno si provvede mediante conferma dello stesso con riferimento alla finalita' di cui al comma 111, previa deliberazione della Giunta regionale.
113. Al comma 144 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole <<mediante conferimento di capitali,>> sono inserite le seguenti:
<<conferimenti in natura e trasferimenti di diritti,>>.
114. Al comma 144 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonche' ad altre societa' controllate dalla Regione, a condizione che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare societa' aventi le finalita' di cui sopra>>.
115. Al comma 147 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, le parole:

<<al capitolo 3671>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai capitoli 3671 e 3700>>.
116. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, nonche' gli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili, sono tenuti a prevedere nel progetto la realizzazione di opere destinate ad ospitare la rete in banda larga e le necessarie e correlate apparecchiature, nonche' a garantire il diritto d'uso alla Regione o al soggetto di cui all'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.
117. Eventuali deroghe possono essere motivatamente disposte dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto.
118. L'Amministrazione regionale stabilisce con regolamento la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.
119. L'Amministrazione regionale, per le finalita' di cui al comma 118, e' autorizzata ad affidare all'Universita' di Udine, Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, l'incarico per la definizione di un regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.
120. I soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono tenuti al rispetto del regolamento nella progettazione e realizzazione di lavori pubblici. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Regione.
121. I Comuni inseriscono nelle convenzioni per le lottizzazioni convenzionate e nei titoli abilitativi edilizi, l'obbligo di osservare il regolamento di cui al comma 118, ogni qualvolta risulti possibile dal punto di vista costruttivo.
122. Per le finalita' previste dal comma 119, e' destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
123. Per le finalita' previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
 

Art. 8 (omissis)

ARTICOLO 9
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. I canoni demaniali determinati ai sensi dell’articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano fino al 31 dicembre 2006.
2. A partire dall’1 gennaio 2007 la decorrenza dell’entrata in vigore dell’aggiornamento biennale dei canoni di cui all’articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002 e’ riferita all’anno solare.
3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), come modificato dall’articolo 8, comma 106, della legge regionale 2/2000, sono aggiunte, in fine, le parole: <<Ai fini dell’utilizzo dei beni gli enti sono autorizzati a dotare i beni stessi di servizi complementari e di supporto, purche’ non prevalenti, all’espletamento delle attivita’ volte al perseguimento di finalita’ di interesse pubblico, anche con affidamento a terzi o attraverso altra forma di gestione mista pubblico-privato compreso il sistema del project
financing.>>.
4. All’articolo 6 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, come sostituito dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/1999, le parole: <<lire 70 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000 euro>>;
b) al terzo comma, come sostituito dall’articolo 12, comma 3, della legge regionale 11/1999, le parole: <<lire 70 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000 euro>>; le parole: <<lire 1 miliardo>> sono sostituite dalle seguenti: <<1 milione di euro>> e le parole: <<importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo>> sono sostituite dalle seguenti:
<<importi compresi tra 75.000 euro e 1 milione di euro>>.
5. Al comma 53 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <<alle procedure>> sono aggiunte le seguenti: <<relative ai beni non ancora trasferiti alla societa’ di cui al comma 51, e>>.
6. Al fine di garantire la continuita’ operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell’ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attivita’ di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l’attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all’area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, localita’ Cave del Predil e Riofreddo), come modificato dall’articolo 7, comma 27, della legge regionale 23/2002, all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/1999, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 13, della legge regionale 14/2003, le
parole: <<31 dicembre 2005>> sono sostituite dalle seguenti:

<<31 dicembre 2008>>.
7. Per la presentazione delle domande di acquisto degli alloggi di cui all’articolo 65 (Alloggi di proprieta’ regionale destinati a particolari categorie) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, da parte dei soggetti nello stesso articolo indicati, si applica il termine previsto dalla vigente normativa statale per le analoghe operazioni effettuate dallo Stato. Sono fatte salve le domande di acquisto gia’ presentate entro i suddetti termini anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.
8. I canoni di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di stipulazione del contratto di vendita sono considerati quali anticipazioni sul prezzo di acquisto, relativamente agli alloggi per i quali non abbia ancora avuto luogo la stipulazione dei contratti di vendita.
9. Le entrate derivanti dalla vendita degli alloggi di cui al comma 7, sono introitati all’unita’ previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. I canoni di locazione degli alloggi di cui al comma 7, dovuti dai soggetti nello stesso comma indicati, sono determinati con applicazione della disciplina prevista dal comma 8 ter, dell’articolo 5, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, dalla legge 507/1995.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, sono introitate all’unita’ previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Le entrate rinvenienti dalle operazioni di cui all’articolo 7, comma 29, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005), previste dall’articolo 1, tabella A1, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2006 sulla unita’ previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono destinate alla copertura delle spese autorizzate per l’anno 2006 che sono di seguito elencate:

(omissis)
13. L’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all’attivita’ di programmazione), come sostituito dall’articolo 16 della legge regionale 27/1985, e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 23 (Attivita’ di ricerca e studio in materia di pianificazione e programmazione)
<<1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad avvalersi della consulenza
di esperti di alta qualificazione nelle discipline inerenti all’attivita’ di pianificazione e programmazione.
2. L’Amministrazione regionale inoltre puo’ partecipare a ovvero affidare o promuovere lo svolgimento di studi, indagini e ricerche volte all’acquisizione di conoscenze su aspetti e problemi determinati della realta’ sociale, economica e territoriale della regione, di particolare rilevanza ai fini della elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa, nonche’ della formazione degli strumenti di pianificazione settoriale avvalendosi a tal fine della collaborazione di esperti, istituti e
centri di ricerca specializzati.
3. La raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati rilevanti per migliorare la conoscenza dei fenomeni e delle problematiche di interesse regionale, mediante rilevazioni dirette e sondaggi, puo’ essere realizzata dall’Amministrazione regionale mediante servizi in economia ovvero essere affidata a societa’, istituti o esperti specializzati.>>.
14. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 23, della legge regionale 7/1981, come da ultimo sostituito dal comma 13, fanno carico all’unita’ previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Il comma 1 dell’articolo 171 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e’ sostituito dal seguente:
<<1. Nell’ambito dell’attivita’ statistica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a intervenire per:

a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l’acquisizione di conoscenze in merito alla realta’ sociale, economica e territoriale della regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti, istituti e centri di ricerca;
b) l’acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall’ISTAT e da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.>>.
16. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 171 della legge regionale 5/1994, come sostituito dal comma 15, fanno carico all’unita’ previsionale di base 6.2.190.1.74 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1950 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) e’ sostituito dal seguente:
<<2. Affluiscono altresi’ al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com, le assegnazioni disposte dall’Autorita’ per l’esercizio delle funzioni delegate in conformita’ a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’articolo 7.>>.
18. Per le finalita’ previste dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/2001, come sostituito dal comma 17, e’ iscritto lo stanziamento di 24.127,99 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 6.2.260.1.5000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Corrispondentemente alla Tabella A1, approvata con l’articolo 1, comma 1, e’ prevista l’entrata di pari importo iscritta sull’unita’ previsionale di base 2.3.2000 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L’Amministrazione regionale puo’ ricoprire i posti disponibili nell’ambito della categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico a indirizzo medico, veterinario e farmaceutico, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate dagli enti del Servizio sanitario regionale, previa intesa con gli enti medesimi e purche’ sia rispettato l’obbligo di scorrimento delle graduatorie. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l’assunzione presso l’Amministrazione regionale.
20. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali), come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 21/2005, la parola: <<dieci>> e’ sostituita dalla seguente:
<<venticinque>>.
21. Gli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 19 e 20 fanno carico all’unita’ previsionale di base 51.1.280.1.3501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 3550, 3551 e 3561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; all’unita’ previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 3552 e 3553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e all’unita’ previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole: <<di categoria C>> sono sostituite dalle
seguenti: <<fino alla categoria D>>;
b) alla lettera d) le parole: <<di categoria C>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino alla categoria C>>;
c) alla lettera e) le parole: <<di categoria C>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino alla categoria C>>.
23. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 52/1980 e’ sostituito dal seguente:
<<2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unita’ di cui al comma 1, lettere c) e d).>>.
24. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 52/1980, e’ inserito il seguente:
<<2bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono assegnate le unita’ di cui al comma 1, lettere c) e d), ed e’ assegnata una sola unita’ di cui al comma 1, lettera b).>>.
25. Al comma 2 bis, secondo periodo, dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), dopo le parole: <<Presidenti delle Commissioni>> sono inserite le seguenti:
<<e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio>>.
26. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 52/1980 e’ inserito il seguente:

<<Art. 8 bis
1. Al fine di snellire e semplificare le procedure di rendicontazione, i beni strumentali acquisiti dai soggetti beneficiari con i fondi di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari) e all’articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 sono soggetti a inventario solo nel caso si tratti di beni mobili soggetti a iscrizione nei pubblici registri ai sensi del codice civile.
2. Con regolamento di esecuzione si provvede alla disciplina del trasferimento dei beni risultanti dall’inventario di cui al comma 1 al patrimonio del Consiglio regionale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della legge regionale 52/1980.>>.
27. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere per l’analisi di impatto della regolazione, nonche’ per lo sviluppo di programmi che promuovono la qualita’ e la semplificazione amministrativa, spese relative ad acquisti di beni e servizi, ivi inclusi gli interventi per la formazione professionale e la consulenza a istituti, enti e societa’ o esperti particolarmente qualificati in materia.
28. Per le finalita’ di cui al comma 27, e’ autorizzata la spesa complessiva di 89.400 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l’anno 2006 e 29.700 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico all’unita’ previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), come inserito dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 11/2000, fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9827 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. Nell’ambito dell’adeguamento delle procedure di Tesoreria regionale, propedeutico all’introduzione dei titoli in forma informatizzata, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento sono trasmessi in Tesoreria regionale esclusivamente in forma cartacea.
31. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonche’ per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), e’ inserito il seguente:

<<Art. 14 bis
(Spese monitoraggio mercato finanziario)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere le spese relative all’acquisizione di un prodotto informatico per il monitoraggio in tempo reale sul mercato finanziario dei tassi di interesse, ai fini della loro valutazione in relazione all’emissione dei prestiti obbligazionari di cui all’articolo 14 e per consentire operazioni di finanza derivata.
2. Gli impegni di spesa relativi agli oneri di cui al comma 1 sono assunti nel limite dell’intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.>>.
32. Per le finalita’ previste dall’articolo 14 bis, comma 1, della legge regionale 20/1999, come inserito dal comma 31, e’ autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Al comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 15/2005, le parole:

<<all’attivita’ di supporto prestata nonche’ al personale>> sono sostituite
dalle seguenti: <<al personale e alla relativa attivita’>>.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 11, della legge regionale 15/2005, come modificato dal comma 33, continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 52.2.260.1.1637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9898 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Alla chiusura dell’esercizio i funzionari delegati trasmettono alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie i prospetti contenenti i dati relativi a tutti gli ordini di accreditamento emessi a favore di ciascun funzionario delegato, ai fini della verifica di concordanza con i dati relativi ai pagamenti e della emissione dei modelli relativi al trasporto degli ordini di accreditamento.
36. Al comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come sostituito dall’articolo 1, comma 13, della legge regionale 1/2005, la parola <<legale>> e’ soppressa.
37. I contributi straordinari autorizzati con legge regionale 1/2005, e rifinanziati dalla presente legge, sono erogati secondo le modalita’ gia’ previste per le iniziative dell’anno 2005 per gli importi indicati nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006.
38. Alla legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 7 (Sanzioni)
1. Per le violazioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione il sistema sanzionatorio ivi previsto nonche’ le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).>>;

b) l’articolo 8 e’ abrogato.
39. La documentazione richiesta a sostegno delle assegnazioni contributive nell’ambito del regime europeo <<de minimis>>, per quanto concerne il dettaglio della quota gia’ ottenuta nell’ultimo triennio, puo’ essere sostituita da una autocertificazione sintetica di non superamento del limite qualora il beneficiario non abbia usufruito complessivamente, compreso il contributo di cui e’ fatta richiesta, di importi superiori alla meta’ del limite massimo consentito.
40. Al comma 25 dell’articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono aggiunte, in fine, le parole: <<UPB 4.3.579 - capitolo 1534 - 67.406 euro>>.
41. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), i capitoli 140, 141, 144, 3545, 3548, 3550, 3561, 3562, 3591, 9667, 9668 e 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e’ inserito nell’elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso
al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
42. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 140, 141, 144, 582, 1211, 3550, 3551, 3552, 3553, 3561, 3562, 3591, 9667, 9668 e 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell’elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
43. In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2005, iscritto sull’unita’ previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, viene trasferito nella competenza 2006 entro il limite massimo, ivi comprese le somme impegnate al 31 dicembre 2005 sul medesimo capitolo 1494, di quanto accertato al 31 dicembre 2005 sull’unita’ previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
44. In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, i seguenti stanziamenti non impegnati al 31 dicembre 2005, iscritti sulle unita’ previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuno indicati, non sono trasferiti nella competenza dell’esercizio 2006 e costituiscono avanzo:

(omissis)
45. In deroga al disposto di cui all’articolo 29, comma 6, della legge regionale 7/1999, sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel medesimo comma 6 le somme impegnate a carico della unita’ previsionale di base 53.4.340.1.1846 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 1145 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
46. Il comma 9 dell’articolo 17 della legge regionale 7/1999, e’ sostituito dal seguente:
<<9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con ricorso al mercato
finanziario sono trasferiti all’esercizio successivo, ai sensi del comma 2, in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 326/2003.>>.
47. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 7/1999, e’ sostituito dal seguente:
<<2. Al pagamento delle somme reclamate dai creditori o dai funzionari delegati e iscritte ai sensi del comma 1 si provvede con mandato diretto o con ordine di accreditamento sulla base degli atti che hanno dato origine all’impegno.>>.
48. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 26 della legge regionale 7/1999, come aggiunto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1/2000, e’ aggiunto il seguente:
<<1 ter. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e’ autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando nell’ambito della classificazione economica il titolo, al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).>>.
49. Al comma 6 dell’articolo 29 della legge regionale 7/1999, sono aggiunte, in fine, le parole: <<o dal funzionario delegato>>.
50. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 7/1999, e’ aggiunto il seguente:
<<2 bis. Gli ordini di pagamento emessi sui ruoli di spesa fissa possono essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.>>.
51. Dopo il comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 7/1999, e’ inserito il seguente:
<<3 bis. Il controllo contabile sui mandati di pagamento e sui ruoli di spesa fissa si esercita accertando che i dati relativi ai codici gestionali riportati sui titoli di spesa corrispondano a quelli previsti dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.>>.
52. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.


Artt. 10-11 (omisses)

ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2006.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 45, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2005.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 gennaio 2006.


Allegati omessi