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Decreto 19 novembre 2006, n. 301
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
(GU n. 300 del 28-12-2006)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 57, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto dal
decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle
carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, in
particolare l'articolo 4, comma 2, che prevede l'emanazione di un regolamento
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'interno per la disciplina del corso di formazione
iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica del 24 giugno 2004, con il quale, ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
sono stati individuati e quantificati i profili professionali del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo ordinamento del
Corpo forestale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256,
concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di
polizia;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo
forestale dello Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 9 agosto 2006;
Ritenuto di provvedere in conformita' alle considerazioni espresse dal Consiglio
di Stato con il predetto parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 2411/ris
del 7 novembre 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del corso
di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato, i criteri generali del tirocinio operativo, i
criteri per la formazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento
dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine
corso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' il seguente:
«Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il
Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei
ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire,
tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti
disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione
delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonche' delle
modalita' di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per
l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di
primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e
prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove
qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle
modalita' di accesso, di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo
dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di
ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del
Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti
giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il
termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700
milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».
- Il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' il seguente: «1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di
garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);».
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
e' il seguente: «2. Le modalita' di svolgimento del corso, i criteri generali
del tirocinio operativo, i criteri per la formazione del giudizio di idoneita'
per l'ammissione al secondo ciclo, le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono
determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
e' il seguente: «4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende piu'
profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa,
considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado
di responsabilita' ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3,
nonche' alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di
cui all'art. 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.».
Art. 2.
Svolgimento del corso
1. Il corso di formazione iniziale, della durata di due anni, si svolge
presso la Scuola superiore di polizia ed e' articolato in due cicli annuali
comprensivi del tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello
Stato, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le
altre prove previste dal piano di studio come obiettivi formativi del primo
ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneita' di cui all'articolo 11.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi
previsti dal piano di studio per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi
a sostenere l'esame finale.
Art. 3.
Piano di studio
1. Il piano di studio del corso, elaborato in coerenza, ove possibile, con
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e' stabilito con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore
della Scuola superiore di polizia, su proposta del Capo del competente Servizio
dell'Ispettorato generale.
2. Il piano di studio tiene conto dei compiti e delle funzioni del personale del
ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nonche' delle
specificita' di ciascun profilo professionale del ruolo, in relazione ai
requisiti culturali e alla tipologia della prestazione lavorativa.
3. Il piano di studio individua le finalita' qualificanti, le aree didattiche
del corso, le materie di insegnamento, i relativi programmi, i docenti ed il
numero di ore d'insegnamento, nonche' gli esami, le prove e gli obiettivi
formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso.
Art. 4.
Articolazione del percorso formativo
1. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla
ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attivita' culturali e
sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio o di applicazione
pratica costituiscono percorso formativo coerente con le finalita' fissate dal
piano di studio. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le
altre attivita' interne alla Scuola superiore di polizia.
2. Il corso si svolge in regime convittuale.
3. Le attivita' didattiche si svolgono, di massima, nelle ore antimeridiane e
pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono articolate in ore didattiche e
pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei
ore effettive settimanali. Per specifiche esigenze formative, le stesse
attivita', tuttavia, possono essere organizzate anche in orari e giornate
diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il
diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della
giornata festiva eventualmente non fruita.
4. Il percorso formativo e' sviluppato dal calendario settimanale delle
attivita', complessivamente non superiore alle quarantadue ore settimanali,
definito dal direttore del corso, di cui al successivo articolo 5, d'intesa con
il competente ufficio della Scuola superiore di polizia.
5. Durante i periodi di tirocinio o di applicazione pratica il calendario delle
attivita' dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione
per non piu' di otto ore giornaliere alle attivita' operative di particolare
interesse formativo, e' stabilito dal dirigente dell'ufficio o della struttura
presso cui si svolgono il tirocinio o l'applicazione, che ne informa il
direttore del corso. Il calendario settimanale delle attivita' costituisce per i
frequentatori orario di servizio.
6. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di
autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo del corso si articola in
moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo
dei contenuti previsti dal piano di studio. Al termine di ciascun modulo i
frequentatori possono essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui
esito concorre alla formazione della graduatoria finale di cui al successivo
articolo 18.
Art. 5.
Direttore del corso e sezioni didattiche
1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato, quale
direttore del corso, un dirigente del Corpo forestale dello Stato.
2. Il direttore del corso e' responsabile dell'articolazione del percorso
formativo e della gestione e dell'amministrazione dei frequentatori, cura i
rapporti con i docenti, la logistica, lo svolgimento delle attivita' di
addestramento e adotta le iniziative di organizzazione per il piu' efficace
espletamento del percorso formativo. A tali fini si avvale della segreteria del
corso, appositamente costituita, cui e' preposto un funzionario del ruolo
direttivo del Corpo forestale dello Stato.
3. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica, in relazione al
numero di frequentatori, il corso puo' essere ripartito in piu' sezioni
didattiche. A ciascuna sezione didattica e' preposto un funzionario del ruolo
direttivo del Corpo forestale dello Stato.
4. I funzionari preposti alle sezioni didattiche, svolgono compiti di
inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono all'acquisizione
agli atti di ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione dei
giudizi di idoneita'.
5. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato vengono nominati i
funzionari preposti alle sezioni didattiche, il funzionario preposto alla
segreteria del corso ed il personale ad essa addetto.
Art. 6.
Frequenza del corso
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le
dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attivita' didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita' previste
dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una
giornata didattica.
3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i
frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorita'
giudiziaria.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, i periodi di congedo straordinario o
aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita'
didattica.
5. L'assistenza sanitaria ed i provvedimenti medico-legali nei confronti dei
frequentatori del corso sono di competenza del medico della Polizia di Stato
responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola superiore di polizia. Le
modalita' organizzative del servizio e la quantificazione dei relativi oneri
saranno disciplinate dalla convenzione di cui al successivo articolo 19.
6. I frequentatori del corso giudicati temporaneamente non idonei ai compiti
d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad
attivita' didattiche compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato
di cui al precedente comma 5, con la natura della malattia da cui sono affetti.
7. I frequentatori del corso fruiscono del congedo ordinario durante i periodi
di sospensione dell'attivita' didattica previsti dal piano di studio.
8. Durante la frequenza del corso non e' ammessa la partecipazione ad attivita'
didattiche diverse da quelle previste dal calendario del piano di studio.
9. I frequentatori del corso hanno l'obbligo di rispettare il regolamento
vigente all'interno della Scuola superiore di polizia, ivi compreso l'uso, ove
prescritto, dell'uniforme del Corpo forestale dello Stato, assegnata ai
frequentatori medesimi.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155,
e' il seguente:
«2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata
determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente
da causa di servizio, ovvero da maternita', sono ammessi a partecipare al primo
corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero
successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
lavoratrici madri.».
Art. 7.
Tirocinio operativo
1. La durata del tirocinio operativo e' stabilita dal piano di studio.
2. Il tirocinio puo' essere effettuato in periodi diversi, anche non
consecutivi, presso strutture, uffici e reparti del Corpo forestale dello Stato,
operanti in aree differenziate di impiego.
Art. 8.
Criteri di svolgimento del tirocinio operativo
1. Le modalita' di applicazione dei frequentatori alle attivita' svolte dagli
uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da
funzionari affidatari.
2. I funzionari coordinatori sono individuati nei responsabili degli uffici del
Corpo forestale dello Stato o loro delegati sempre che appartenenti al ruolo
direttivo del Corpo medesimo.
3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio,
favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di
attivita' attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti con i
funzionari affidatari.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni
interne degli uffici cui vengono assegnati i frequentatori.
5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalita' di
organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di
attivita', i relativi aspetti amministrativi, nonche' i profili di gestione
delle risorse umane e materiali.
6. Il competente Servizio, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati,
assicura la supervisione sulle attivita' di tirocinio anche a mezzo del
direttore del corso.
7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei
compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del
dovere d'ufficio.
Art. 9.
Criteri di impiego operativo
1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attivita' operative
in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida dei funzionari
preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete
modalita' di svolgimento dei servizi.
2. In tali occasioni, prima e dopo l'impiego dei tirocinanti, vengono tenute dai
responsabili dei servizi apposite riunioni per illustrare gli aspetti
preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonche' per
esaminare le difficolta' operative di volta in volta incontrate e le soluzioni
prese per superarle.
Art. 10.
Note valutative del tirocinio
1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori delle strutture presso
le quali si e' svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni scritte
fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che li hanno impiegati nei
servizi operativi, redigono per ciascun frequentatore una nota valutativa su
impegno e comportamento dimostrati e la rimettono al direttore del corso.
Art. 11.
Attribuzione dei giudizi di idoneita'
1. Il giudizio d'idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo ed il giudizio
di idoneita' al servizio nel Corpo forestale dello Stato sono espressi, sentito
il comitato direttivo del corso di cui al successivo articolo 12, anche in
relazione alle risultanze degli atti d'ufficio, da un dirigente del Corpo
forestale dello Stato di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nominato
con decreto del Capo del Corpo medesimo.
2. I giudizi di idoneita' devono essere motivati e sono espressi sulla base dei
seguenti parametri ed in relazione agli esiti del tirocinio operativo e dei
periodi di applicazione risultanti dalle note valutative ed informative di cui
al precedente articolo 10:
a) qualita' morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e
valori fondamentali quali la rettitudine, la lealta' e la correttezza;
b) doti di equilibrio: viene valutata la capacita' di controllare le reazioni
emotive;
c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attivita' formative e
l'attaccamento alle istituzioni;
d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari
e delle direttive impartite dai superiori;
e) senso di responsabilita': viene valutata l'attitudine ad assumere le
responsabilita' inerenti al proprio ruolo;
f) spirito di iniziativa e capacita' organizzativa e di risoluzione: vengono
valutate le capacita' di promuovere attivita' rispondenti alle esigenze, nonche'
la capacita' di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e
scegliere idonee soluzioni;
g) adattabilita' al lavoro di gruppo: viene valutata la capacita' di rapportarsi
positivamente con gli altri nell'espletamento delle attivita';
h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso,
l'interesse dimostrato, nonche' la capacita' di instaurare un corretto e
costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti
durante il corso; la valutazione tiene, altresi', conto dell'impegno e
rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni,
questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attivita'
attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;
j) qualita' fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato
durante il corso.
3. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un
punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
4. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non
inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in un solo parametro, viene
riportato il punteggio di 0.
Art. 12.
Comitato direttivo del corso presso la Scuola superiore di polizia
1. Il comitato direttivo del corso, costituito presso la Scuola superiore di
polizia nell'ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, e' organo di
consulenza del dirigente del Corpo forestale dello Stato competente per
l'attribuzione dei giudizi di idoneita'.
2. Fanno parte del comitato direttivo tre dirigenti preposti a Servizi
dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, un dirigente della
Scuola superiore di polizia, il direttore del corso e non meno di tre docenti
prescelti tra coloro che svolgono attivita' didattica nell'ambito del corso.
3 . Il comitato e' nominato con decreto del Capo del Corpo forestale dello
Stato, sentito il direttore della Scuola superiore di polizia.
4. Il comitato direttivo, convocato dal dirigente competente al rilascio dei
giudizi di idoneita', esprime parere non vincolante, risultante da apposito
verbale, per l'attribuzione dei giudizi d'idoneita' di cui al precedente
articolo 11, sulla base dei medesimi criteri ivi enunciati.
5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validita'
delle sedute e' richiesta la presenza di tutti i componenti.
6. Le attivita' di supporto sono assicurate da un funzionario del ruolo
direttivo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 13.
Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove
1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste dal
piano di studio del corso sono nominate con decreto del Capo del Corpo forestale
dello Stato, d'intesa con il direttore della Scuola superiore di polizia, su
proposta del responsabile del competente Servizio dell'Ispettorato generale del
Corpo medesimo.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze
organizzative, unico restando il presidente, in piu' sottocommissioni.
Art. 14.
Valutazione degli esami e delle prove
1. Gli esami e le altre prove previste dal piano di studio sono valutati con
un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una
votazione non inferiore a 18/30.
Art. 15.
Commissione giudicatrice dell'esame finale
1. La commissione giudicatrice dell'esame finale del corso e' nominata con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore
della Scuola superiore di polizia, su proposta del competente Servizio
dell'Ispettorato generale del Corpo medesimo.
2. La commissione e' composta da un dirigente del Corpo forestale dello Stato
con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da un
dirigente del Corpo medesimo, con funzioni di vice presidente, da un dirigente
della Scuola superiore di polizia e da un numero di componenti, non inferiore a
quattro, individuati tra i docenti del corso, di cui almeno uno scelto tra i
docenti esterni all'Amministrazione.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Corpo
forestale dello Stato.
4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o piu' componenti ed un
segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.
Art. 16.
Esame finale
1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere
interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel piano di studio.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno
essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove
d'esame, il termine per la consegna degli elaborati.
3. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta
complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato.
Art. 17.
Sessioni suppletive e straordinarie
1. I frequentatori del corso di formazione che per malattia o altro
giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella sessione ordinaria tutti
gli esami e le altre prove fissati dal piano di studio, ovvero che non li
abbiano superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione
suppletiva, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.
2. I frequentatori del corso che non superano, nella sessione ordinaria o in
quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano di
studio, sono dimessi dal corso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della
commissione d'esami, non si presentano ad una prova dell'esame finale vengono
considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal
presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame
finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi
entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.
5. Le prove gia' sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto
per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre
prove previsti dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della
Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola superiore di
polizia, con la natura della malattia da cui sono affetti.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e' il seguente:
«1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari forestali che:
a) - b) (omissis);
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli
obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;».
Art. 18.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo
attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal successivo comma
4.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal
piano di studio sostenuti durante il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal
piano di studio sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione
suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si
intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la valutazione ottenuta
nel giudizio di idoneita' al servizio nel Corpo forestale dello Stato conseguito
alla fine del secondo ciclo, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Art. 19.
Rapporti tra le Amministrazioni
1. Ai fini dell'organizzazione del corso i rapporti intercorrenti tra la
Scuola superiore di polizia ed il Corpo forestale dello Stato, ivi compresa la
definizione dei relativi oneri, saranno regolati da apposite convenzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 novembre 2006
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro
Il Ministro dell'interno
Amato
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2006 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 363