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Decreto-Legge 10 gennaio 2006, n. 4
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
(GU n. 8 del 11-1-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
finalizzate ad ottimizzare l'organizzazione ed il funzionamento in taluni
settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Strumenti di semplificazione e qualita', nonche' di monitoraggio e valutazione
della regolazione
1. L'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione, anche ai sensi della legge 28
novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato.
I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.
Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto
della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorita'
regionali e locali e delle associazioni di categoria.
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione
per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di
riassetto e di qualita' della regolazione per l'anno successivo. Il piano,
sentito il Consiglio di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e
trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli
obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso
delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del
riassetto e della qualita' della regolazione;
b) puo' richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del
Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate
relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi
del piano di azione annuale di cui al comma 2, anche avvalendosi degli strumenti
di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione,
anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di
comunicazione e di formazione;
d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio
successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della
loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;
e) individua forme e modalita' stabili di consultazione con le organizzazioni
rappresentative degli interessi della societa' civile, anche prevedendo, ove
possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attivita' e
coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
4. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal
Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione, dandone comunicazione al
Comitato.
5. Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualita' della
regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto
e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione,
consultazione, nonche' alla individuazione di livelli minimi essenziali di
semplificazione dell'attivita' di impresa che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri
burocratici che lo Stato e le regioni possono imporre in ciascun settore di
attivita'.
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui
all'articolo 3, comma 6duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata:
«Commissione per la semplificazione e la qualita' della regolazione». I
componenti di tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento
delle proprie competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione si
avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ci si puo' avvalere anche del Consiglio
di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, e in tale caso non va acquisito il relativo parere previsto
dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione
organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e' incrementata di una
unita' da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi
l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unita' nella
dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed e' altresi' costituita presso la
stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un
contingente di quindici unita', individuate nell'ambito delle amministrazioni
pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 6-duodecies, dopo le parole «da un numero massimo di», la parola:
«venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo le parole: «dirigenti
delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, esperti nelle
materie economiche e statistiche»;
b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le
professionalita' amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono
rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel
limite numerico complessivo di trenta unita'. A tale fine si provvede tramite
comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture gia' operanti
per finalita' analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie.».
8. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione
dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione
delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di
consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema
informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di
Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
9. Per l'implementazione del sistema informatico e per la definizione delle
linee guida di cui al comma 8, nonche' per lo svolgimento delle ulteriori
attivita' di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti con
riguardo alla attuazione del programma di Governo e per i conseguenti aspetti di
comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'attuazione del
programma di Governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta
dal Capo del Dipartimento degli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto componenti scelti tra
le categorie di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80. Il Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non piu'
di sei unita' di personale, scelte anche tra estranei alla pubblica
amministrazione.
10. La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della segreteria tecnica di
cui al comma 9 e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne
disciplina altresi' l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello
stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
11. Per l'attuazione del comma 7 e' autorizzata la spesa massima di euro 600.000
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' autorizzata la spesa massima di 650.000
euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di
cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai rispettivi ordinamenti»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tra persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,».
Art. 3.
Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori
ruolo
1. Al fine di un piu' efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in
servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato
in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle
Forze armate e alle Forze di Polizia, e' trasferito, su domanda da presentarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei
ruoli delle Amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30
settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica
complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianita' di servizio nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo
delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o di fuori ruolo
presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in
misura pari alle unita' di personale trasferito e, conseguentemente, sono
trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico.
Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le procedure di
trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione
organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e
alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 11 luglio 2003, e successive
modificazioni.
3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili
in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione
di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo
inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con
precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo
determinato nelle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure
di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita',
inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».
2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo
per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure
inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa valutazione
circa l'opportunita' di attivazione di contratti con le agenzie di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di
esternalizzazione e appalto dei servizi.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».
Art. 5.
Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali,
possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i
contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla
copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie
della Croce rossa italiana, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche.
Alla compen-sazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di
finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte
mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato
dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 6.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilita'
1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni
dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la
cecita', la sordita', nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e
dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede,
forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e' previsto un
accertamento legale.
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si
applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»
sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5,
della medesima legge.».
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti
che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di
comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento
della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le
menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di
revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli
interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora
non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
Art. 7.
Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12
marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle
disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare
semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del
personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative
effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni.
Art. 8.
Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito
1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformita'
a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nelle risoluzioni
53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale
del Microcredito, e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per
il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.
Art. 9.
Agevolazione della mobilita' volontaria
1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di
mobilita' e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche
amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica puo' istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario,
una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
Art. 10.
Segretari comunali e provinciali
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 3, le parole:
«di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' in posizione di
disponibilita' ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto» sono sostitute dalle seguenti: «in
disponibilita' ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267,».
2. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per i segretari
comunali e provinciali e' stabilita una disciplina distinta nell'ambito del
contratto collettivo di comparto. L'ARAN ammette alle trattative le
organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 43 e le
organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.».
Art. 11.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono
determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'am-bito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale. Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per
categoria o area, qualifica e profilo professionale.».
Art. 12.
Proroga delle assunzioni autorizzate
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente
della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006.
Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma
98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere
effettuate secondo le modalita' ed i criteri individuati nei decreti ivi
previsti.
Art. 13.
Contratti di collaborazione
1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative
nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito
specificati:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresi', corrispondere ad
obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita'
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni
altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni
definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per
l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
Art. 14.
Priorita' nelle assunzioni per l'anno 2006
1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la
lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro gia' prorogati
presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo indeterminato, da
destinare agli uffici con maggiori carenze di organico.».
Art. 15.
Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne'
eccedere il termine di cinque anni.».
Art. 16.
Reggenza di uffici dirigenziali non generali
1. Allo scopo di consentire la continuita' dell'azione amministrativa, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nel caso di temporanea
indisponibilita' di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali
di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2004, n. 173, puo' conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la reggenza di tali uffici a personale
particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come
individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri.
L'incarico di reggenza non puo' superare la durata di dodici mesi ed e'
rinnovabile una sola volta. All'incarico cosi' attribuito non si applica
l'articolo 2103 del codice civile; pertanto non si da' luogo all'attribuzione di
alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.
Art. 17.
Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti
1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento
tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, nonche' del Ministero dell'interno, e' istituito presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti
e delle risorse gia' stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle
informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarita' della circolazione
stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante
il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via
telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture
apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti
operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione
stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per
l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli
strumenti di connessione.
Art. 18.
Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a.
1. Cinecitta' Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma
1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film
finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' dei film gia' finanziati ai sensi dell'articolo 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Il negativo e le
copie delle opere filmiche di cui al presente comma, gia' depositate presso la
Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di
sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione
stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione
culturale.
2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 e' oggetto di apposita
convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali -
Direzione generale per il cinema e Cinecitta' Holding S.p.a., sentita la
Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono
versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, per le finalita' di cui al comma 3, lettera
a), del medesimo articolo.
4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di cui al
comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 19.
Ruolo organico dell'Autorita' garante della concorrenza e del marcato
1. Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni
in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e' integrato di sette unita' da assumere attraverso selezione
pubblica. L'Autorita' puo' altresi' assumere sette unita', aggiuntive rispetto a
quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con
contratto a tempo determinato e puo' fare ricorso agli istituti del comando e
del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.
Art. 20.
Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i termini per la copertura dei costi di
cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
prorogati alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo, al fine di stabilizzare e ridurre le tariffe elettriche.
2. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a., in conformita' agli indirizzi
stabiliti dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, puo' cedere, a condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130, i diritti di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi
di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite funzioni di
esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento dei crediti di cui al
comma 2, il diritto del Gestore del sistema elettrico S.p.a. ovvero dei relativi
aventi causa e' assistito da privilegio su tutti i beni del soggetto insolvente,
con prevalenza sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
le parole: «oneri di sistema» sono inserite le seguenti: «dovuti dall'insieme
degli utenti finali e raccolti dai soggetti a cio' abilitati ai sensi delle
disposizioni in materia adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas».
5. Le cessioni di cui al comma 2 sono opponibili ai competenti organi della
procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema elettrico S.p.a. e i
relativi contratti non possono essere sciolti.
6. I costi finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2 sono compresi
tra i costi di acquisto dell'energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle operazioni
poste in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a. ai sensi del presente
articolo, stabilisce la durata della proroga di cui al comma 1 e adotta ogni
altro opportuno provvedimento finalizzato a garantire le risorse necessarie a
soddisfare i diritti dei soggetti creditori, anche prevedendo la segmentazione
della componente tariffaria attualmente destinata alla copertura dei medesimi
costi.
8. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a. puo' versare a tutti o parte degli
aventi diritto, in via anticipata, tutto o parte dell'importo che e' tenuto a
riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano
essere restituiti, in tutto o in parte, per accertata carenza di titolo ovvero
per mancata produzione, la documentazione comprovante i predetti versamenti
costituisce titolo esecutivo per la restituzione delle somme versate e il
diritto alla restituzione al Gestore del sistema elettrico S.p.a. e' assistito
da privilegio che prevale sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di insolvenza dei
medesimi soggetti che abbiano ricevuto versamenti anticipati e di continuazione
della attivita' di impresa, i relativi contratti non possono essere sciolti dai
competenti organi della procedura.
9. Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande di cui al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 237, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, e' prorogato al 15 aprile 2006.
10. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli interventi di
cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, intendendosi applicabile l'ammontare
degli interventi nella misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 21.
Ambito delle attivita' di Stretto di Messina S.p.a.
1. La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui alla
legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, e' altresi'
autorizzata a svolgere, in Italia e all'estero, quale impresa di diritto comune
ed anche attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione,
progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di
trasporti e di opere connesse, nonche' ad assumere ed espletare, quale organismo
di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni
per l'appalto di infrastrutture di trasporti.
Art. 22.
Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi del
Consiglio superiore della magistratura
1. Ai fini del conferimento delle funzioni previste dall'articolo 2, comma
1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della legge 25
luglio 2005, n. 150, il Consiglio superiore della magistratura valuta, anche
sotto i profili del merito, delle attitudini e della capacita' organizzativa, lo
svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, degli
incarichi di capo o vice capo degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento, ovvero di incarichi non inferiori
a quelli di funzione dirigenziale di livello generale o equiparati, anche presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' quelli conferiti ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati ordinari che
hanno svolto, per almeno due anni, gli incarichi ivi previsti antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura
in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge
25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo
nell'ufficio di provenienza ovvero, a domanda, in altro posto libero per il
quale non sia stata avviata la procedura di copertura, senza distinzione di
funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo, tenuto conto dell'anzianita'
di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si applicano le disposizioni
dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo
6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. I magistrati destinati all'ufficio di
provenienza sono legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il
conferimento di funzioni di legittimita', semidirettive od direttive, trascorsi
sei mesi dalla data di immissione in servizio.
Art. 23.
Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «I dirigenti
dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni
di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle
qualifiche dirigenziali, dopo la concessazione dal servizio, d'ufficio o a
domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le
funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, fino all'eta' massima di settantacinque anni.».
2. Il quarto comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'
sostituito dal seguente:
«Un coadiutore temporaneo puo' essere nominato, per un periodo non inferiore ad
un mese, al notaio assente per servizio militare o, in luogo del delegato di cui
all'articolo 44, al notaio assente in permesso o temporaneamente impedito.
Competente per la nomina e' il presidente del consiglio notarile ovvero il
consiglio qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del
consiglio.».
3. E' abrogato il secondo comma dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983,
n. 17.
Art. 24.
Autorita' portuali
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, la stipula di una intesa con le regioni, le province
autonome e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, finalizzata a
definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di
esperti di cui al comma 1 ed a delineare l'iter procedimentale di raggiungimento
dell'intesa tra il Ministro e la regione interessata per la nomina del
presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra organi dello
Stato.».
Art. 25.
Modifiche all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «purche' muniti
di diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «ovvero, se in possesso di
diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a due anni».
Art. 26.
Disposizioni in materia di pari opportunita'
1. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui
all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1° marzo 2002, n. 39,
ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti esterni previsti
dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonche'
gli emolumenti accessori, determinati con decreto del Ministro competente, per
il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo
articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello stanziamento
di cui al comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n. 39 del 2002.
Art. 27.
Comitato atlantico italiano
1. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano,
incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla
legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, e'
assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro
annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
1. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da
sette a nove membri»;
b) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il
cui consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti
almeno due rappresentanti.».
Art. 30.
Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera
1. Al fine di rafforzare le capacita' di pattugliamento e sorveglianza
marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite
l'adeguamento della propria componente aeronavale, e' autorizzato un contributo
annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 31.
Sistema di trasporto ad impianti fissi
1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex
gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di
fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo
145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei
termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a
seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende
interessate entro il 31 agosto 2005.
Art. 32.
Carta nazionale dei servizi
1. Il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del
possesso della Carta d'identita' elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e prorogato
al 31 dicembre 2006 limitatamente alle richieste di emissione di Carta nazionale
dei servizi (CNS) da parte di cittadini non residenti nei comuni in cui e'
diffusa la Carta d'identita' elettronica (CIE).
Art. 33.
Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee
1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa
per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per
essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la
realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti
contemporanee».
Art. 34.
Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e' istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello
Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.
2. Alla nuova Direzione generale e' attribuito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale. A tale fine e' soppressa una unita' del contingente
previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
del 17 giugno 2003, n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di
livello dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei
dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
da individuarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale,
nonche' quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e
statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture
ministeriali, con le correlate attivita' di studio e ricerca ed a quelle per la
informazione e la comunicazione ambientale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa
del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli