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Testo coordinato del Decreto-Legge 31 gennaio
2005, n.7
Testo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005), coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.».
(GU n. 75 del 1-4-2005)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma
1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,
che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni per l'universita'
(( 1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per
la valutazione di compatibilita' finanziaria al Ministero per l'istruzione, l'universita'
e la ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il
trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di
quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno
di pari anzianita'.
2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori
universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla
copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3
luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la
proposta della commissione giudicatrice e' limitata ad un solo idoneo per ogni
posto bandito, individuato nel candidato giudicato piu' meritevole. ))
Riferimenti normativi:
- Il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) recita:
«105. A decorrere dall'anno 2005, le universita' adottano programmi triennali
del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a
tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine
stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della coerenza con le
risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite
del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.».
- La legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente «Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo», e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 6 luglio 1998, n. 155.
(( Art. 1-bis.
Contributi per le universita' e gli istituti superiori non statali
1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in favore delle
universita' e degli istituti superiori non statali di cui all'articolo 5 della
legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella C della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di
euro 8.646.470 per l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla tabella C della citata legge n. 311 del 2004. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita'
non statali legalmente riconosciute)
«Art. 5. - 1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in
favore delle universita' e degli istituti superiori non statali e' autorizzata
la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno
degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla libera Universita' degli studi di Urbino e' inoltre assegnata la somma
di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad
interventi per le opere di edilizia.
3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 e' determinata dalla
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per
l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si
provvede: a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Universita' non statali legalmente riconosciute (di cui almeno
32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Universita' degli studi
di Urbino)";
b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente
soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle
universita' non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Universita'
degli studi di Urbino".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il primo comma dell'art. 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.».
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), cosi' recita:
«Art. 5. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a
carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente,
ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata
ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno
1977. n. 394».
- Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) si veda
la nota all'art. 1.
(( Art. 1-ter.
Programmazione e valutazione delle Universita'
1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire
obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di
ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di
indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il
Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I
predetti programmi delle universita' individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi
essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da
sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi
a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che
indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma
determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in
ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati
sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di
ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle
universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo
2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e
dell'articolo 4. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 5, lettere a), b, c) e d), 6 e 7, degli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed
alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo
1997. n. 59»):
«Art. 2. (Programmazione del sistema universitario). - 1.-4. (Omissis).
5. L'istituzione e la soppressione di universita' previste dal decreto di cui al
comma 3, lettera e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che
disciplinano le modalita' attuative ed i tempi sulla base dei seguenti principi:
a) nuove universita' o istituti di istruzione universitaria statali si
costituiscono mediante:
1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di piu' facolta' e la
determinazione delle procedure per la costituzione degli organi accademici;
2) il trasferimento da altre universita' di strutture gia' esistenti,
subentrando la nuova universita' in tutti i rapporti giuridici inerenti al
funzionamento delle strutture trasferite;
b) nel caso di istituzione di nuove facolta' di cui alla lettera a), punto 1),
anche decentrate, le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate
temporaneamente da un apposito comitato costituito da cinque professori di
ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I predetti componenti il comitato
sono eletti dai professori di ruolo appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari afferenti alle predette facolta'. Le elezioni sono
indette ed espletate dagli atenei. I membri del comitato durano in carica fino
all'assegnazione alla facolta' di almeno cinque professori di ruolo, di cui tre
di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale
termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il comitato decade,
i suoi membri non possono essere rieletti e si procede ad una nuova elezione.
Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora abbiano optato per la nuova
facolta' almeno tre professori di prima fascia e due di seconda;
c) l'istituzione di nuove universita' o istituti di istruzione universitaria non
statali, legalmente riconosciuti, nonche' l'autorizzazione al rilascio di titoli
aventi valore legale avviene contestualmente all'approvazione dello statuto e
del regolamento didattico di ateneo, di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341. A tali universita' o istituti si applicano le
disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
d) nel caso di soppressione di ateneo e' garantito agli studenti il
completamento degli studi, al personale tecnico-amministrativo e al personale
docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede
universitaria.
6. Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella stessa o in altra sede di
universita' esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera
a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi
organi accademici e per l'avvio delle attivita'.
7. Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono
prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalita'
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge
5 agosto 1978. n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.».
«Art. 3. - 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori
delle universita' aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta
regionale o da un suo delegato, nonche' da un rappresentante degli studenti se
nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno
sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore
a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli
di amministrazione delle universita' della regione, riunita in seduta comune.
Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di
coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia
autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle universita' della provincia e
dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del
presente comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano
la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera c),
provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli
accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio,
di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di
utilizzazione delle strutture universitarie, nonche' al coordinamento con il
sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze
economiche e sociali del territorio.».
«Art. 4. - 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge 14 agosto 1982, n.
590, nonche' gli articoli da 1 a 6 e l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
245.
2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 1, commi 90, 91 e 92».
(( Art. 1-quater.
Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali
1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in
base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualita' dei
corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e' autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non
statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro
1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per l'anno 2007 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
(( Art. 1-quinquies.
Istituto musicale di Ceglie Messapico
1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'Istituto musicale di Ceglie
Messapico viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in
qualita' di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il
Ministero dell'istruzione, l'universita' e la ricerca ed il comune di Ceglie
Messapico saranno stabilite modalita' e termini del passaggio anche con
riferimento allo stabile e all'attuale personale.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.))
(( Art. 1-sexies.
Incarichi di presidenza
1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu' conferiti nuovi
incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi gia' conferiti.
I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza.
I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la
disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno
di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 997, n. 449, e
successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del personale delle
Pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in
via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato,
entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. ))
Riferimenti normativi:
- L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), recita:
«Art. 39 - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente
con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto
salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee,
secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro
il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del
personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore
all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997.
Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al
numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000
e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere
realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di
cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30
settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione
del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto
dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente,
separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono
al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle
amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa,
garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a
decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da
soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione
di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun
anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle
assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi
di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le
assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte
esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni
previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3
si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove
assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,
modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a
quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e
delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei
compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma
organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate,
le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una
relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate
o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai
programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e
qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte
all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con
cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita'
di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di
misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti
e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della
nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di
controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico- finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione
di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le
trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede
comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di
cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione
finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8
all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si
provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al
servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita'
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede
a destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per
disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni
regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai
territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale
in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma
delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella
circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando,
per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il
profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da
mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di
quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico
e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna
delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11,
commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al
comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno
dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree
funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare
in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree
predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del
comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti
sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e
modalita' di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede
alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche
funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4,
provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2,
comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 1,
comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle
aziende ospedaliere o delle unita' sanitarie locali interessate provvedono, non
oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole
unita' operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente
registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione
per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attivita'
di trapianto di organi e di midollo osseo nonche' le unita' spinali, in misura
tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano,
conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della
loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a
quando non sono esperite le suddette procedure e' fatto divieto di procedere
alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160
per mille, indicato dal citato art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unita'
sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia
inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unita'
operativa ospedaliera interessata.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro
approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali
presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali
e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e'
autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600
unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica
funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su
base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,
informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.
I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di
preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui
all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita'
complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta
rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e
specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per
le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e
11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita'
di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui
all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea in mansioni
superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio
dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da
assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere
inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le
corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante
ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori
rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono
essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo
parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio'
non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo
parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale
non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita'
di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano
i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione
programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per
l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i
propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il
personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e
20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove
assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai
processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le
universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente
articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita'
di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui
ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di
risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del
predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a
ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al
comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre
amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o
di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si
applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i
relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale
di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico
accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e
dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre
1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art.
1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18,
lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione
dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di
cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di
polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione
alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri,
nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni
di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso
che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici
con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane,
la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori
collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti,
nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della
prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente
intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma
25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei
poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dal decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma
62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.».
(( Art. 1-septies.
Organi di ordini professionali
1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli
organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la
rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli
nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali
da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici
componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i
consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa
a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede
con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione
del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e
territoriali. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 3, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di
talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti).
«3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio
1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure
elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto
dei principi definiti nei commi 1 e 2.».
- Il comma 18, dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il
servizio di mensa nelle scuole) come modificato dall'art. 6, comma 4, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di
ricerca scientifica e tecnologica) prevede:
«18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con
esclusivo riferimento alle attivita' professionali per il cui esercizio la
normativa vigente prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, e'
modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi
albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
a) determinazione nell'ambito consentito di attivita' professionale ai titolari
di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in
relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con
la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con
quanto disposto ai sensi della lettera a).».
(( Art. 1-octies.
Concorso riservato per dirigente scolastico
1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del
requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano
superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e
superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre
2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel
predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di
idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono
ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito
sono risultati idonei nelle graduatorie. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto direttoriale 17 dicembre 2002, reca: «Corso concorso selettivo di
formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola elementare
e media e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi,
riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per
almeno un triennio.».
(( Art. 1-novies.
Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti
1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) e' sostituito
dai seguenti: «C.11 Per ogni diploma di specializzazione o master universitario
di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si
riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3; C.11)-bis. Per ogni corso di
perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale,
coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti
punti 2; C.11-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai
precedenti punti C.11) e C.11-bis, ai fini della valutazioni del punteggio per
l'inserimento nelle graduatorie permanenti, e' possibile valutare ogni anno uno
solo dei titoli precedentemente indicati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico 2005/2006».
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del punto C.11) della Tabella allegata al decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.
143: «C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso
di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale,
coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti
punti 3.».
Art. 2.
Disposizioni per la ricerca
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la
garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o piu'
linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Societa'
(( Sincrotrone )) di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli
investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli
eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unita'
previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita'
previsionali per gli esercizi successivi.
2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della
infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene
integrato con un importo annuo (( pari a 14 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, )) a valere sul fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, (( come rideterminato dalla tabella C della legge 30
dicembre 2004, n. 311, )) con erogazione diretta alla Societa'
Sincrotrone di Trieste S.p.a.
(( 3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381, e' sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio direttivo
dell'Istituto e' composto dal Presidente e da quattro componenti di alta
qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui
due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno
designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: «(INFN)» sono inserite le seguenti: «il Consorzio per l'Area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione
con riferimento all'anno 2004. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2) della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio):
«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di
competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) omissis;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
- Il comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
(Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59) prevede:
«1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (C.N.R.), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre
1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30
maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2,
della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi
dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituto nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi
all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e
relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il titolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si veda la nota all'art.
1.
- Il comma 2, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004), come modificato dalla legge qui pubblicata recita:
«2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana
(ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), il Consorzio per l'area
di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento
per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive,
procede annualmente alla determinazione dal fabbisogno programmato per ciascun
ente».
(( Art. 2-bis.
Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonche' per lo
sviluppo economico e sociale del territorio
1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di euro
10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e di euro
2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal
presente comma, si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima
legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, pari a euro 65.000.000 per
l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro 23.755.000 per l'anno
2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si provvede: per l'anno 2004, quanto a
45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e
quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000 per il 2006
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 28 e 29 dell'art. 1, della legge 30 dicembre
2004, n. 311:
«28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo
sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005,
di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la
concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a
tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua,
in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli
enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei
contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche
in deroga delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino
impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la
procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di
assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione
del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita
attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto
decreto.».
- Gli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni recitano:
«Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in
coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni,
province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni
e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali
presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze
contenente le seguenti indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica
ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in
percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di
progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei
trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio
precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative
modalita' di trasmissione sono definiti con decreto dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o
gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra
quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro.
Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di
cui al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo.».
«Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
locale). - 1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie
locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione
dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo,
in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze
infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la
valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti
erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro.
Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di
cui al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.».
Art. 3.
Interventi per i beni e le attivita' culturali
1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo
sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi
del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno
2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli
esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli
stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la
conservazione o fruizione dei beni culturali (( e a favore delle attivita'
culturali e dello spettacolo.
2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e
lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico
spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulla quota
del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.». ))
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (( e
successive modificazioni.»; ))
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le
seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;
c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del
medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata
all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si
applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del (( regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
(( 3-bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via di opzione, il
regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la
completa funzionalita' sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i
due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilera'
sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;».
3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e'
ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla
meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso,
oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato».
3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis),
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per
trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro"».
3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 e' abrogato. Al
fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per
la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle
comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente
riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie
operanti nel settore, anche con riferimento alle modalita' tecniche per
l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilita' delle opere stesse.
Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e
delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformita' alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici
sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni
informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per
via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e
per i beni e le attivita' culturali, nonche' su quelli dei soggetti
sottoscrittori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori
oneri per la finanza pubblica. 3-septies. All'articolo 39 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono
abrogate. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 60, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
«4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e'
destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle
attivita' culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della
quota percentuale di cui al precedente periodo».
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2002, n. 72 (Interventi per
contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonche' a
sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo) convertito, con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per
contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a
sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo) prevede:
«Art. 3 (Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus
S.p.a."). - 1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui
all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi
finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento
prevista dall'art. 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio
in termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' approvato il programma degli interventi da finanziare con le
risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma puo' ricomprendere anche
interventi a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo. Il Ministro
per i beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione sugli
interventi realizzati ai sensi del presente comma.
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1,
tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus
S.p.a.", ed i Ministeri per i beni e le attivita' culturali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalita' per
la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. All'art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive
modificazioni, dopo le parole: "Ministro per i beni e le attivita' culturali",
sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti"».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attivita' produttive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2001, n. 299, S.O.
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
recante: «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
«3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e
sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di
cui al comma 4, scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari
settori delle attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute
della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione
delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un
rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla
Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione
cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla
promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari
esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi. Il trattamento
economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a
valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
maggio 1985, n. 104.
- L'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie
tecniche). - 1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819,
e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e
successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n.
153. I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971,
legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche
per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare
rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed
esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla
concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio
e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o
il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per
il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di
impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli
interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la
realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e
stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore
delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con
riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le
quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di
cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di
cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le
modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in
vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale
della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata
alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito
delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'art. 27,
confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui
fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello
Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi
organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o piu' istituti di
credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri
delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle
strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le
risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale,
intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della
quale si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al
30 settembre 2005, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito
cinematografico e teatrale S.p.a.».
- Si riporta il testo dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni:
«Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese). - 1. Fatte salve le risorse destinate
all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione
europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura
di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti
affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della
spesa.
2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal
1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente,
sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo' essere
inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione
contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel
secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in
misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle concessioni, i decreti
interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi
comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di
coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i
propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in
conto interessi nonche' alla concessione di incentivi per attivita' produttive
disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i
patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle agevolazioni previste dalla
legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando. Al fine di
assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo,
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e'
definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli
adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, recante:
«Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei
corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2002, n. 92.
- Il testo dell'art. 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante:
«Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, e' punito con
la multa da L. 100.000 a L. 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita
o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari
prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od
aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) abrogata;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra i
dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.».
- Il testo dell'art. 171-ter, commi 1 e 2, della citata legge 22 aprile 1941, n.
633, e' il seguente:
«1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge,
l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o
detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta
servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere
efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di
rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della
rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di
eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita'
amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art.
102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde
per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere
o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le
informazioni elettroniche stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a
trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte
di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal
diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti
dal comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante:
«Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere
dell'ingegno, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello
spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2004, n. 69, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21 maggio 2004, n.
128 (Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2004, n. 119), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«1. Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere
dell'ingegno.
1. (Comma abrogato).
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per
trarne profitto".
3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte
di essa;".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie
le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle
violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 171-ter della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con
le amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i prestatori di
servizi della societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le informazioni in proprio
possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle
condotte segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni
commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi
della societa' dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivita'
alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad
impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti
medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui
al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash
memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD
e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi
prezzi di listino al rivenditore".
9. All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato
allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1.
I predetti soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le
cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi
piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"».
- Il testo dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,
recante: «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
S.O., come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 39. - 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino
all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti
misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio:
0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente
per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi,
quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.
d) (lettera soppressa);
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29
euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacita' di
registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi,
quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso e'
aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale
audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore;
h-bis) (lettera soppressa).».
(( Art. 3-bis.
Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali
1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma e'
sostituito dal seguente:
«Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato
sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo,
istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non
aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle
manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe».
2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre
1998, n. 492, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «dieci», e dopo
le parole: «presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali» sono inserite le seguenti: «e le direzioni generali competenti».
3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «Capo del Dipartimento dello spettacolo» sono
sostituite dalle seguenti: «direttore generale competente»;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Il direttore generale
competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima
Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni».
4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «Del comitato fanno parte il Capo del
dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti».
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: «il
Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalla seguente:
«si».
6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre
2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al restauro della
Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al restauro del
borgo medioevale del comune di Carassai.
7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre
2003, n. 291, e' cosi' ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i fondi sono
assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'intervento di
realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualita' 2004 e
2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione
di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.
8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono essere
individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8» sono soppresse;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di cui all'articolo
11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti ministeriali,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400,».
9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la
valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n.
878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono
individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al
successivo comma 5-bis del contributo per le spese inerenti ai servizi di
prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di
Vigili del Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita'
applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173»;
b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: «il predetto importo» sino
alla fine del comma sono soppresse. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: «Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«Art. 27. (Organizzazione delle manifestazioni liriche). - Le manifestazioni
liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da
regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, di istituzioni musicali
ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro
ovvero che reimpiegano eventuali utili derivanti dalle manifestazioni
sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe.
Nelle localita' in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate
soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse
culturale.
Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilita'
della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione,
delle societa' cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui
all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da
enti pubblici.
L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, puo'
essere curata direttamente dagli enti promotori.».
- Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.
492, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18
novembre 1997, n 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto
legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e
decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 gennaio 1999, n. 16, S.O., come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
«2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore
funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a dieci,
presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta,
oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di
missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e le
direzioni generali competenti.».
- Il testo dell'art. 1, commi 61 e 68, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, legge 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n.
300), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove
membri, incluso il Direttore generale competente, che le presiede. Gli altri
componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorita' di Governo competente
per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza
Stato-citta'. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie
di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita'
di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalita' di
convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di
almeno cinque componenti. Il direttore generale competente puo' delegare, di
volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le
singole sedute delle commissioni.».
«68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla
determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello
spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore
comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonche' alla determinazione
delle modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle
associazioni di categoria, delle modalita' di convocazione e di funzionamento.
Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport
ed i direttori generali competenti.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, recante:
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19,
concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2004, n. 10, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 19. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo si provvede alle nomine degli organi di cui agli
articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come
modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi novanta giorni, la
Fondazione adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto
legislativo. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali nomina, a tal fine, un commissario.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante: «Disposizioni in materia di
interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la
ricerca e costituzione della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e
dello spettacolo - ARCUS S.p.a.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
ottobre 2003, n. 252.
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
«3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con
compiti di definizione delle modalita' tecniche per l'inventariazione e la
formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove
tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con
regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi
e gli istituti di cui al comma 2 e possono essere costituiti istituti speciali
per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e
documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e
ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di
appartenenza.».
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1998, n. 400, le soprintendenze di cui
all'art. 30, comma 1, lettere, a) b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze
dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora
abbiano competenza su complessi di benidistinti da eccezionale valore
archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e'
allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico
di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
2004, n. 166, S.O., e' il seguente:
«5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi, individuato ai sensi
dell'art. 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e la verifica degli
investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
- Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante:
«Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni
relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1986, n. 295, e' il seguente:
«4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
- Il testo dell'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O., e' il seguente:
«10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di
coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma
7 del predetto art. 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per una
autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare anche i costi di
funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti
interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del
predetto fondo sara' destinata al finanziamento delle attivita' di raccordo,
indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e
verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.».
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310, recante:
«Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari",
con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli,
fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2003, e' il seguente:
«1. All'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei
limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo per le
spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal
personale del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco in occasione di pubblici
spettacoli, nonche' le modalita' applicative del beneficio salvo quanto previsto
dall'art. 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio
di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere
dall'anno 2004".».
- Il testo dell'art. 16, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 (Regolamento di organizzazione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali) recita:
«2. Il Direttore generale, in particolare: a) dispone interventi finanziari a
sostegno delle attivita' dello spettacolo;».
(( Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attivita' allo
scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu' larghe fasce
di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto non
avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno ed
efficace coordinamento delle attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al
fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la
riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture
artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi
artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.
3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni
lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in
ragione delle professionalita' e delle esigenze produttive delle fondazioni, con
particolare riferimento al personale dipendente che svolge le attivita' di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni o che svolge attivita' di lavoro autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono
sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non
esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono
derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.
5. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono
essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori al venti
per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo
nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel
rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi
aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla
stipulazione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro.
A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le
clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in
contrasto con i principi di cui al comma 4 e con il medesimo contratto
collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono ricontrattati tra le
parti. Sono comunque nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese,
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004 non formalmente qualificabili come
contratti integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati
anteriormente alla data dal 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente fino
all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro.
6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo
termine, il personale a tempo determinato non puo' superare il quindici per
cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere
personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e
senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con
bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola:«pubblici» e' sostituita
dalla seguente: «statali»;
b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da «o musicale» sino alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, i cui requisiti
professionali sono individuati dallo statuto»;
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola «collaboratori» sono inserite le
seguenti: «, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del
direttore artistico, »;
c-bis) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «e gli altri
scelti» sono sostituite dalle seguenti: «, un membro effettivo designato dall'autorita'
di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto»;
d) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della
fondazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero
gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che
regolano l'attivita' della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo
in perdita;
b) dispone in ogni caso lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della
fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una
perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del
patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'.».
8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, e' abrogato.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante:
«Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
1996, n. 161, e' il seguente:
«3. (Finalita' delle fondazioni). - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1
perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto
di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione
musicale della collettivita'.
2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente
alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio
storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale
o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi'
svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed
accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e
nel rispetto del vincolo di bilancio.».
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e' il seguente:
«Art. 23. (Corpi artistici). - 1. Il personale dipendente della fondazione puo'
svolgere attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e
professionale, con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione delle
fondazioni, e sempre che cio' non pregiudichi le esigenze produttive della
fondazione.
2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se
cio' non pregiudica il regolare svolgimento dell'attivita' della fondazione,
previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, ed in presenza di
espliciti impegni in ordine:
a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i
componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in
occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la
costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale
cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare
riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo
svolgimento continuo e programmato dell'attivita';
c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in
termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di
partecipazione ai proventi dell'attivita', anche in considerazione della
utilizzazione del nome della fondazione.
3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati
si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i),
65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione dei
fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non
puo' superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto
prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel Consiglio di
amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un
apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto
annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti statali
erogati per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con
riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso
nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del
Consiglio di amministrazione. La permanenza nel Consiglio di amministrazione dei
rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da
parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere
tale entita' dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto
scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella
misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere piu'
di una dichiarazione.».
- Il testo dell'art. 13, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di concerto con il direttore
artistico, i programmi di attivita' artistica da sottoporre alla deliberazione
del Consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del
vincolo di bilancio, l'attivita' di produzione artistica della fondazione e le
attivita' connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il Consiglio di amministrazione, il direttore
artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto;
e) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, come disposto
dall'art. 12, comma 7.
2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di specifica e comprovata
esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti
consimili; puo' nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme
restando le competenze del direttore artistico, della cui attivita' risponde
direttamente.».
- Il testo dell'art. 14, comma 1, del citato decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«1. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il
Collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro
effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro,
un membro effettivo designato dall'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo, e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.».
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e' il seguente:
«Art. 21. (Amministrazione straordinaria). - 1. L'autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro,
puo' disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione
quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attivita'
della fondazione;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al trenta per cento del
patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del
patrimonio di analoga gravita'. Per i primi due esercizi successivi alla
trasformazione la percentuale e' elevata al cinquanta per cento.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu' commissari
straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non
superiore a sei mesi, nonche' il compenso loro spettante. I commissari
straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad
accertare e rimuovere le irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al
perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la
liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la
dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla
legge agli enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilita'
contro i componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.».
Art. 4.
Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale
1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di gestione,
esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e
bibliografico nazionale, nonche' per l'incremento e la valorizzazione del
patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di
sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a
sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la spesa pari a 12 milioni
di euro per l'anno 2005.
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica (( laddove
)) necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al comma 1, con
salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre
2005, sono prorogate, (( nel rispetto del limite massimo di spesa di cui
al comma 1, )) le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n.
196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni
di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata
dalla Tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7
milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata
dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in
materia di promozione dell'occupazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
luglio 1997, n. 154, Supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 20 (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili). - 1. Per la
prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni
culturali e ambientali e' autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano
applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti
pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che
beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di
mobilita'. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori
socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento
previdenziale, puo' essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo
di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui
all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 541, come sostituito dall'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' posto a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei
limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'art. 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo
le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n. 95," sono inserite le seguenti: "anche
con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la costituzione di societa' miste di cui all'art. 4 del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, e per la realizzazione delle attivita' da affidare alle societa'
medesime, e' autorizzata per l'anno 1997, la spesa di lire 45 miliardi in favore
del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di lire 1,5
miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale. Al relativo onere si
fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 9 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
recante: «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, e' il seguente: «Art. 10 (Occupazione dei
soggetti gia' impegnati nei lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di creare
le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati
nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie
esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non
precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in
continuita' con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite societa' miste che abbiano ad
oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti
in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente
costituita, nella misura non inferiore al quaranta per cento, dai lavoratori
gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi,
ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al trenta per
cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andra'
rispettata per un periodo non inferiore a sessanta mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento
di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia
costituita nella misura non inferiore al quaranta per cento dai lavoratori gia'
impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi,
ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al trenta per
cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le societa' miste di cui al comma
1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a
maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche
sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in
deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza
pubblica nei confronti delle societa' di capitale, anche in forma cooperativa,
che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e
realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la
costituzione delle societa' miste, nonche' nei confronti delle agenzie di
promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' uguali, analoghe o
connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi
promossi, gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore
a sessanta mesi con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro,
consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
costituita nella misura non inferiore al quaranta per cento da lavoratori gia'
impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi
ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al trenta per
cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti
a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno
sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999.
Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validita' per tutta
la durata in essi prevista.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito nel settore previdenziale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, legge 28 novembre 1996, n. 608 (Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1996, n. 281, Supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili). - 1. Al
fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236, e'
incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina
sui lavori socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a
quella recata dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del
comma 2. Ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione e
l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia
di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto
strettamente necessario per la immediata operativita' dei progetti, puo'
ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche
in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto
dalla normativa in materia di lotta alla criminalita' organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili e'
tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del
medesimo articolo, nonche' dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la
commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite
sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i
quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga
comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche
necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in
considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale, modalita' straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai
lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico
familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine
previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede
all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme
dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai
soggetti promotori e gestori, nonche' ai soggetti utilizzabili nei progetti;
commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per
l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della orrispondenza tra la
capacita' dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e
si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di
settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori
espressamente individuati nel progetto medesimo. All'art. 14, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Ai fini
dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi
di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non
corrisponde l'esercizio della relativa attivita' professionale".
3. All'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, al comma 3; il terzo periodo
e' sostituito dal seguente: "Tale importo puo' non essere dovuto nei casi in cui
i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla
misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4 e'
sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di
alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del
progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere richiesto, a carico
del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili.
Il sussidio e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di
indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto, dai
soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti,
per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.".
4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il
finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di
occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio l993, n. 236, e'
incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per
l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1998. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al
periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti
di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di
competenza potranno esserlo in quello successivo.
Nell'ambito delle disponibilita', per l'anno 1995, un importo non inferiore al
quaranta per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei
lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate
per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'art. 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui
confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilita' ovvero di
disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1° dicembre 1994-31
maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano
piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti,
compete un sussidio nella misura pari al sessantaquattro per cento dell'importo
mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge
13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge
16 maggio l994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi
di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati
entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al
medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle
liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano
utilizzati in lavori socialmente utili e' corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del
settanta per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di
mobilita' ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non puo' essere
comunque superiore all'importo derivante dalla misura del sessantaquattro per
cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del
sessantaquattro per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del trenta per
cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo del sussidio
previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie
comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il
sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma
e all'art. 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio
1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al
completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti
lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere
assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio
previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione
non puo' superare dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e
provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni
circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i
lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 non ancora occupati in lavori
socialmente utili, a partecipare ad attivita' di selezione ed orientamento ai
sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale
periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione
alle attivita' predette, e' riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al
comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati
nei lavori socialmente utili alla data del 1° agosto 1995 il predetto sussidio
e' riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre
1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei
limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le
disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita', ivi compreso,
per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di
cui al comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi
imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il
predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente
utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti
di cassa integrazione o di mobilita', ai medesimi compete il sussidio di cui ai
commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non
superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che
questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorita' determinate dalla
commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle
risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano
alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi
lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS
l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del
trattamento di integrazione salariale e mobilita'. Dal giorno successivo la
scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la
sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima
provvede altresi' a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della
determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione
del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilita'.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati
entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorita' ai lavori socialmente utili
i lavoratori di cui al comma 5 ed all'art. 3. Per i progetti approvati dal 1°
agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori
anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto, e i lavoratori per i
quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario
di cassa integrazione e che non abbiano piu' diritto zll'indennita' di mobilita'.
Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il
sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente
alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'art.
14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3
del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui
all'art. 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori
socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per
l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilita', con esclusione dei
soggetti che abbiano gia' dichiarato detta disponibilita' in applicazione
dell'art. 27, comma 3, del decreto- legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo
di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la
medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato adibito ai predetti
lavori.
12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i
lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilita' di cui all'art. 6
della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da
parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e'
disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i
relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di mobilita'
fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia
vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci
dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perche' essi provvedano ad
impiegare direttamente questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed
agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'art. 9, comma
1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti nominativi vengono
altresi' comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla
Commissione regionale per l'impiego.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'art. 59
della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni,
non si applica l'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n, 274, e continua
per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 2 della legge 6 agosto
1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non
trova altresi' applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di
forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti
dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto
dall'art. 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le
assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul
collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in
lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in
lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere
dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti
iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per
lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno
1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per
l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilita' in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e
1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.
359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non
si applicano, per l'anno 1995, le modalita' e procedure di ripartizione previste
dal medesimo art. 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilita' in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di
previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per
lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'art. 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno
1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998,
sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a
carico del Fondo di cui al comma 4 e' pari, fino al 31 gennaio 1996, a L. 8.000
orarie per un massimo di cento ore mensili. Fermo restando il costo complessivo
del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati,
le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti,
i progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'art. 14, comma 4,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene
applicato dal 1° febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i
soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attivita' ordinaria delle
cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su
richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e
deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'art. 3 della citata
legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il trenta per cento o
il quindici per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le
cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi
precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano
gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma
possono presentare nuovi progetti quando almeno il cinquanta per cento dei
lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero
sia diventato socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare
ad attivita' di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle
sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo
di svolgimento delle predette attivita', che saranno tempestivamente comunicate
dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed
all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1° gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma
4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al
finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura
del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa
dei progetti gia' approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal
1° gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto
disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorita'
nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del
maggior bisogno e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei progetti.
Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al
quindici per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di
lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui
all'art. 25, comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come
modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione
salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le
risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle
regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del
presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente
utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della
disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i
relativi benefici accessori; l'erogazione puo' essere effettuata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per
i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i
servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1
dell'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa'
miste ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, anche con capitale sociale
non inferiore a 500 milioni di lire a condizione che il personale dipendente
delle predette societa' sia costituito nella misura del quaranta per cento da
lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella misura del quaranta per
cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle
predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative formate da
lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali
societa', in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti
soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di
statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi,
aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle
svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente
promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 400 miliardi per l'anno
1996. A tale fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui
quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui
autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le
somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli
elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS,
riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori
del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennita' di
mobilita' e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per eta', sesso,
professionalita' ed anzianita' contributiva, suddivisi per regione. Analoga
comunicazione e' resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennita' di mobilita' e di
disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre e',
altresi', fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di
integrazione salariale.».
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1993, n. 236 (Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167), e' il seguente:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma
8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al
finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo.».
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
- Il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente:
«Art. 9-ter. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente) - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il "Fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti
di natura corrente, di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui
ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze
delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica.».
Art. 5.
Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a
carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso
imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione
di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».
(( 1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250», sono inserite le seguenti: «, decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39,».
1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun
caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di
personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo.
1-quater. Al fine di agevolare la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, per consentire un piu' efficace e razionale utilizzo delle
risorse umane esistenti, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene
previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai
dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda
di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le
situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita'
richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare
al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del
servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
1-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' sostituito dal seguente:
«1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo
l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro».
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' sostituito dal seguente:
«2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono,
entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di
iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata
l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni
che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le
informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto
dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione
destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione
di bandire il concorso».
1-septies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel comma 4, le parole: «decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione
pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre
amministrazioni».
1-octies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza
per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione
pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per
verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si
applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273».
1-novies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha
esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173, nonche' dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, puo' essere destinato a pubbliche amministrazioni con
modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione
delle confederazioni sindacali rappresentative».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«4. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e
successive modificazioni ed integrazioni, legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30
maggio 1988, n. 186, legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al titolo 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono regolati da
contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli artt.
2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o
enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo
e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati
dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con
il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per
la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei
costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti
di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del gia' citato decreto legislativo n. 165
del 2001, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 30. - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento, nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene
previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai
dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda
di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le
situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita'
richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare
al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del
Servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del gia' citato decreto legislativo
n. 165 del 2001:
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le
procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto
dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive
modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita'
si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte
nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unita'
agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a
richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame
delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e
delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una
sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un
accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero
presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello
diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con
apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il
confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e
procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la
gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in
disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato
presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita'
pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale,
con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato,
per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita'
sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla
pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto
all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni.».
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita). - 1. Il personale in
disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli
enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco,
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui
al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del
personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego,
si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista.
La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino
al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di
lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto
previsto nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al
momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o
collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa
per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro
bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del
personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto.».
- Si riporta il testo dell'art. 34-bis del gia' citato decreto legislativo n.
165 del 2001, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale,
sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso
nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, provvedono, entro
quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in
disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi
di mobilita' previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.
Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli
appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate
dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'art. 34, comma 2,
nonche' collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni
normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di
cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici
nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre
amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le
posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi
del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del
personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le
amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in
mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1995, n. 273.».
- L'art. 4, comma 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 recita:
«2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente puo' essere trasferito,
previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base
dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le
amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione
degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei
compiti direttamente connessi con le attivita' istituzionali e dei servizi da
rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti
attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le
amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le
disposizioni e le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla base del personale in
servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni
caso alle amministrazioni e agli enti, finche' non provvedono alla
rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica
il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente
comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli
effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente
comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al
combinato disposto dell'art. 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla data del 30
novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di destinazione abbia avviato
alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi
di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti
personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art. 35,
comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive
dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
«5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del
demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e
vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. Le disposizioni
di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del
relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore
individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del
demanio puo' optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per
il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita
la predetta opzione e' assegnato ad altra agenzia fiscale o ad altra pubblica
amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 30 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici):
«2-bis. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta dall'Agenzia del
demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di
garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi
del presente articolo, nonche' degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il
personale in servizio presso la predetta Agenzia puo' esercitare l'opzione
irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il
passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, entro due
mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31
gennaio 2004. L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 5,
del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro
il predetto termine, non venga revocata. All'art. 3 del decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
(( Art. 5-bis.
Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto
dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto
secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti e' composto da un
dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del gia' citato decreto legislativo n. 165
del 2001:
«1. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
parere di un Comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e' presieduto da un
magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei
medesimi ruoli con le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto
scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del
lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giomi dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il Comitato dura in
carica tre anni. L'incarico non e' rinnovabile.».
- Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004,
n. 114 «Regolamento recante le modalita' di elezione del dirigente di prima
fascia delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, a
componente del Comitato dei garanti, a norma dell'art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2004, n. 104).
- Si riporta il testo dell'art. 23 del gia' citato decreto legislativo n. 165
del 2001:
«1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e'
istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda
fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la
eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione
di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari
ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di
responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili,
in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi
nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai
trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del
rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto
e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di
previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».
(( Art. 5-ter.
Modalita' di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo
di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' disciplinata dal bando di concorso
indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che puo' stabilire, in
considerazione delle specificita' del ruolo del personale dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' delle funzioni e dei compiti ad
essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o
professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni
professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonche' particolari
modalita' relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove
mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di
tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma
1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito
ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti
di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E'
comunque facolta' della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere
al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione
espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 28 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le
modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea
nonche' di uno dei segnenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario
rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie
istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento
disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere
ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea. Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private,
collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2
per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma
di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali
posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.».
(( Art. 5-quater.
Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137
1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137,
le parole: «sono collocati obbligatoriamente» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere collocati». ))
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici) cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con
il Dipartimento della funzione pubblica nelle attivita' di cui al comma 2, sono
nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per
la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
esperti, nominati con le modalita' di cui all'art. 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre
anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione,
dotati di elevata professionalita' nei settori della redazione di testi
normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme,
della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico
comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione,
dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle
norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli
del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme
dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non
possono superare il limite di nove unita'. Agli esperti e' corrisposto un
compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 32,
comma 4, della citata legge n. 400 del 1988.».
(( Art. 5-quinquies.
Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attivita' sportive.
1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del
direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore
generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di
presidente»;
b) al comma 5, dopo le parole: «non rinnovabile» sono inserite le seguenti: «ad
eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente
articolo». ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante:
«Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro
il doping», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2000, n. 294, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attivita' sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero
della sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata
«Commissione», che svolge le seguenti attivita':
a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione
delle stesse, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e di altri organismi
ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli
anti-doping ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le quali il
controllo sanitario e' effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1,
tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive
stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici
specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela
della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui
farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping
nelle attivita' sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con
le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il
doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle
attivita' sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte
le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le
amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le
federazioni sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di promozione
sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attivita' dei medici
specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di organizzazione e di
funzionamento della Commissione.
3. La Commissione e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del
direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore
generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3
sono indicati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; i componenti di
cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale
degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, e
restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile, ad eccezione
dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attivita'
della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro
il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
(( Art. 5-sexies.
Entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case
da gioco soggette a controllo pubblico
1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le
case da gioco soggette a controllo pubblico e' prorogata al 15 gennaio 2008.
Fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto
dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10
giugno 1991, e successive modificazioni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il titolo del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56:
«Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite.»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.).
- Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva 91/308/CE del Consiglio del 10
giugno 1991, e successive modificazioni (Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del
10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema fmanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite):
«Art. 31. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari
prevedano l'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando
allacciano rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un conto o
libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni.
2. L'identificazione e' altresi' richiesta per tutte le operazioni con clienti
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a
15000 ecu, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione
o con piu' operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora
l'importo non sia noto nel momento in cui e' avviata l'operazione, l'organismo
in questione procedera' all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto
e si constati che il limite e' raggiunto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei contratti assicurativi
conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtu' della direttiva
79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attivita' che rientrano nel campo
d'applicazione della stessa direttiva, non e' richiesta qualora l'importo dei
premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1000 ecu o, nel
caso di versamento di un premio unico, 2500 ecu. L'identificazione deve essere
effettuata, qualora successivamente il premio periodico da versare nel corso di
un anno venga(no) aumentato(i) e ecceda(no) il limite di 1000 ecu.
4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria
per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtu' di un contratto
di lavoro o dell'attivita' professionale dell'assicurato, a condizione che tali
contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia
di un prestito.
5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per
proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli
enti creditizi e finanziari adottano congrue misure per ottenere informazioni
sull'effettiva identita' delle persone per conto delle quali questi clienti
agiscono.
6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a procedere all'identificazione
anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui
sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.
7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti agli obblighi di
identificazione previste nel presente articolo, qualora il cliente sia anch'esso
un ente creditizio o finanziario cui si applichi la presente direttiva.
8. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per
quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e' soddisfatto quando e'
accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sara' addebitato ad un
conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo
di cui al paragrafo 1.».
Art. 6.
Commissari straordinari per le opere strategiche
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero
cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale
per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati
o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo
iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o
straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al
presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta' ((
metropolitana )) o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in
corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e
dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza
di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi»;
c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o
la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente (( determinate funzioni di stazione
appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi
specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di
risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario,
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero gia'
allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede
d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui
al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche
possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo
sgombero e ripiegamento anzidetti». ))
2. Dall'attuazione del presente articolo (( non devono derivare ))
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante disposizioni urgenti
per favorire l'occupazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997,
n. 119 come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con
apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse
dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a
general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione
quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o
proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione
dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i
provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei
provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al comma 1,
ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario
straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o
straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al
presidente della regione o della provincia, al sindaco della citta'
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in
corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e
dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza
di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari
straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori,
servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e
paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale,
nonche' dei principi generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere
motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o
la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante,
previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici
impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero gia' allestiti ed allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine
assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo
periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o
di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e
ripiegamento anzidetti.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo
della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso
per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui
all'art. 5, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali
sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori
pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami,
di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11
febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5
miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il
1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al
decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla
corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere
di cui al predetto comma 1.».
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni reca:
legge quadro in materia di lavori pubblici ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.
(( Art. 6-bis.
Disposizioni concernenti Trenitalia S.p.a.
1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.a., l'ammontare
delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente
normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno
e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla societa'
Trenitalia S.p.a., alle singole scadenze, le somme spettanti. ))
(( Art. 6-ter.
Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale di Genova
1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato un limite di impegno di
tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a
favore dell'Autorita' portuale di Genova.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in
2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36,
comma 2, della legge 10 agosto 2002, n. 166, utilizzando:
a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003;
b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001,
n. 301, S.O. e' il seguente:
53. Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano.
1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'art. 4 della legge 9 dicembre
1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a
caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti
al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di
Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione
alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro,
al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in
coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova
nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad
insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale
ambientalmente compatibili.
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per
azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il
comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e
congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra'
altresi' partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La
societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le
modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti
giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario,
garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il
consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate
nell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo
garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori
interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da
imposizioni fiscali.
- Il testo dell'art. 36, comma 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante:
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O. e' il seguente:
«2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione
delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge 30 novembre 1998, n.
413, e di quelle individuate dall'art. 1, comma 4, lettera d), della legge 9
dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno
quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per
l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.».
(( Art. 6-quater.
Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili
1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di
passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«60 per cento».
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un
euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e'
destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del
settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n 291.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal
comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo
speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. come modificata dal
decreto-legge qui pubblicato e' il seguente:
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri
sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione
per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso
il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con
lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale
del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle
persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di
misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali
stazioni ferroviarie.
- Il testo dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante:
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2004, n. 235 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 3 dicembre 2004, n. 291 (Gazzetta Ufficiale 4
dicembre 2004, n. 285) e' il seguente:
«Art. 1-ter. 1. E istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo, avente la finalita' di favorire il
mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del
settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da
riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui
al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da
processi di mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un contributo sulle
retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto
aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari
allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema
aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per
garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui prestazioni sono
erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono
definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni
sindacali nazionali e di categoria comparativamente piu' rappresentative.».
(( Art. 6-quinquies.
Norme in materia di servizio civile nazionale
1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguentimodifiche:
a) dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Sanzioni
amministrative). - 1. Gli enti di cuiall'articolo 3 sono tenuti a cooperare per
l'efficiente gestione delservizio civile e la corretta realizzazione dei
progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, inparticolare non
osservando le procedure e le norme previste per laselezione dei volontari,
ovvero violando quelle per le modalita' diimpiego dei volontari, o non
realizzando in tutto o in parte iprogetti ovvero ledendo la dignita' del
volontario si applicano una opiu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito auniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, condiffida a
proseguirne le attivita';
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti diservizio civile della
durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli
addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta
giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio
civile o dalleregioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente,
secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarieta' o
di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo
degli enti di servizio civile e' disposta solo in caso di particolare gravita'
delle condotte contestate edimpedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per
cinque anni»;
b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate leseguenti
modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: «compreso tra un minimo di trenta ed
un massimo di trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «di trenta ore,
ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I
criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;
b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre»;
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8(Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani selezionati dagli enti e
dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al
servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto
dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamante inviato al
volontario per la sottoscrizione.
2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal
responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in
conformita' all'articolo 9, comma 2, nonche' le norme di comportamento alle
quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni»;
e) il comna 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete
un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico
previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In
ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare.
La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e'
determinata con decreto del Presidente dcl Consiglio dei Ministri tenendo conto
delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile»;
f) il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome
di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai
volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio
civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare
volontario in ferma annuale»;
g) l'articolo 10 sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Doveri e incompatibilita). - 1. I soggetti impiegati in progetti di
servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate,
secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono
svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il
corretto espletamento del servizio.
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono
presentare ulteriore domanda»;
h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «non inferiore ad un mese» sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 80 ore». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
(Disciplina nel servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6
marzo 2001, n. 64), cosi' come modificato dalla presente legge;
«Art. 3 (Requisiti di ammissione e durata del servizio). - 1. Sono ammessi a
svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i
cittadini italiani, muniti di idoneita' fisica, che, alla data di presentazione
della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il
ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna
anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto
non colposo ovvero ad una pena anche di entita' inferiore per un delitto contro
la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti
riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici,
o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni dello Stato
interessate, la durata del servizio puo' essere prevista o articolata per un
periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di
impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in relazione alla natura
del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di trenta
ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore.
I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi
militari o alle forze di polizia.
6. (Comma abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, come modificato dalla presente legge;
«Art. 6 (Progetti). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'art. 5,
comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere
tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero,
sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi
dell'art. 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalita'
per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del
servizio nei limiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, nonche' i criteri e le
modalita' di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. 1 progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresi' particolari requisiti
fisici e di idoneita' per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001. n. 64, ovvero in base a quanto
previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale,
presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e
privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonche'
quelli di servizio civile all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed
approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono
attivita' nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul
loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di
priorita', i progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello
di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale
esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il
controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attivita' effettuata.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Trattamento economico e giuridico). - 1. L'attivita' svolta nell'ambito
dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di
collocamento o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile compete
un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico
previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In
ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare.
La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto
delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni
generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio
civile.
4. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti,
per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa
ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti
e con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio
militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo
nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attivita' di servizio civile
e' fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a
favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte
delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del
Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale e' sospeso dall'attivita'
a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale,
alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo
stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua
ripresa e' corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a
carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai
sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in
aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa
e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, della
attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni
dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo
nazionale.
8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e
di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un
apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I
titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in
ferma annuale».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Formazione al servizio civile). - 1. La formazione ha una durata
complessiva non inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale
al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o
l'organizzazione di destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di
preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di
protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello
provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di
specifiche professionalita'. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza
Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'art. 5, comma 4, definisce i
contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento
generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, e' commisurata sia
alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo
iniziale di prestazione del servizio».
Art. 7.
Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre
disposizioni in materia di finanza locale
1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando
l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad
alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella
citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti:
«esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a)
e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;
2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono
soppresse;
3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente
legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle
condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo
e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei
predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno
2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005
e, in particolare, hanno effetto per gli atti
giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni
fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la
registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di
iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate
a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma
assicurano, complessivamente,»;
b) dopo l'allegato 2, sono inseriti (( gli allegati )) da 2-bis a
2-sexies (( allegati )) al presente decreto.
2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo,
nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le
modalita' telematiche (( di cui all'articolo 3, primo comma, numero
3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.
2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo
delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a
decorrere dall'anno 1993, non e' stato possibile attribuire ai comuni. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalita' di
presentazione delle dichiarazioni, nonche' il sistema di versamento e di impiego
delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attivita'
di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di
informazione al contribuente.
2-ter. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, le parole da: «Al fine di» fino a: «suddette anagrafi» sono sostituite
dalle seguenti: «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi
finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione
accertativa dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita'
di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
organizza le relative attivita' strumentali. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei suddetti servizi». ))
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo del comma 300 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge fmanziaria 2005), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione
governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'art. 17, nonche' alle
lettere a) e b) dell'art. 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,
dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse
ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata
al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati,
tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli
indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di
semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore
aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla
presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto
delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di
bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei
predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno
2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005
e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati,
per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private
autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e
per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per
le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni
di cui al presente comma assicurano, complessivamente, un maggiore gettito
annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 3 nonche' dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta di bollo):
«Art. 3. Modi di pagamento.
L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e
bollata di cui all'art. 4;
2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a
punzone;
3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o
ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;
3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con
l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito
contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.».
«Art. 4. Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche
da bollo e dei bolli a punzone. La carta bollata e' filigranata e reca impresso
il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta
dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da
bollo. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e
contenere cento linee per ogni foglio. Con decreto del Ministro delle finanze
sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della
carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita'
d'applicazione del visto per bollo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del
contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche
del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la
stessa Agenzia.».
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reca:
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 10. (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta e' dovuta dai soggetti
indicati nell'art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per
intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione
tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la
prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite
versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato
con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del
contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante
versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione
e' compreso il comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire
per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e'
superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli
anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento.
La commissione spettante al concessionario e' a carico del comune impositore ed
e' stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo
di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal
contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio
dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7,
su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili
il cui possesso e' iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere
dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il
soggetto interessato e' tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel
caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo
immobile puo' essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili
indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprieta' comune,
cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la
dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per
conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile, e sono
determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che
devono essere eventualmente allegati e le modalita' di presentazione, anche su
supporti magnetici, nonche' le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli
uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la
liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve
essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al
concessionario e sono stabilite le modalita' di registrazione, nonche' di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo di
consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti
conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche' per
agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione
ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di informazione ai contribuenti,
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative
attivita' strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
vengono disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei suddetti servizi,
prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a
carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro
delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da parte
dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel
periodo di durata del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo ammontare,
sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere
effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo e' stato
incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.».
(( Art. 7-bis.
Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia
1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia,
rispetto alla disponibilita' del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla
base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune
di Campione d'Italia viene assegnata annualmente a decorrere dall'anno 2005 la
somma di due milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni
di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. ))
(( Art. 7-ter.
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato
1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale
delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del
triennio 2005-2007, e' pari a 8 milioni di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e
quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( Art. 7-quater.
Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I
1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura
civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del
decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti
vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per
obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta
azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo
2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato
dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1
perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo
pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla
soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di
cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 641 del codice di procedura civile:
«Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono le condizioni previste
nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni
dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste
la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni [c.p.c. 642] con
l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione [c.p.c.
647, 650] a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si
procedera' a esecuzione forzata [c.p.c. 483].
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto sino a dieci
giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri
Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere
ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e'
di sessanta giorni, e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne'
superiore a centoventi.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia'
efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese
e le competenze e ne ingiunge il pagamento [c.p.c. 666]».
- Il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni dalla
legge 3 dicembre 1999, n. 453 (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284), reca
«Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e
per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del summenzionato decreto-legge
341/1999:
«Art. 2.1. - L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda
universitaria dei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza
sanitaria, con utenti, autorita' competenti e altre amministrazioni, nei
contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attivita'
assistenziali, nonche' nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi
destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro
tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con l'indizione di
nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del
contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni».
- Si riporta il testo dell'art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio
2004, n. 186:
«Art. 8-sexies (Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di
Roma). - 1. La successione prevista dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 1°
ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di
Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda
universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei
medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico
Umberto I».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del summenzionato decreto-legge n.
341/1999:
«3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nomina un commissario con il compito di accertare la massa
attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte
dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data
di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella
quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data. Per lo
svolgimento dell'attivita' del commissario e per il suo compenso e' autorizzata
la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le
relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6».
(( Art. 7-quinquies.
Tenuta delle liste elettorali
1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono
essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;
b) al sesto comma, le parole: «Le deliberazioni della commissione elettorale
comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)» sono sostituite dalle
seguenti: «Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)».
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 32. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, 1,
articoli 20 e 32, comma 2 ). - Alle liste elettorali, rettificate in conformita'
dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del
semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana;
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da
documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro
provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato
della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' il cancelliere o il funzionario
competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di
competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la
perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero,
quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La
certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza.
Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti
iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata comunicata la
notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di
pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e'
compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la
residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al
certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal
registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che hanno acquistato la
residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla
dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante la avvenuta
cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal
comune di nuova iscrizione anagrafica;
5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del
18° anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause
ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio
anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica
sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in
possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.
Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega
copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste
di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa al
prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.
La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli
anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate
presso di essa ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune.
Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta
a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il trentesimo giorno
anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre
il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di
cui al n. 1).
Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono
essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5) unitamente
all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono
depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese
successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il
sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo
comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla
commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente
dalla data della notificazione o dalla data del deposito.
La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla
loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono
notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalita' di cui
al comma precedente.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli
11, 20 e 29».
(( Art. 7-sexies.
Aggiornamento degli schedari consolari
1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per
l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione
dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari
consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro
2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 (Elenco aggiornato) del decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari
esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati
contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli
schedari consolari».
(( Art. 7-septies.
Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
1. E' assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005 ad una
societa' a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.a.,
al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di
Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite societa' di cui detengono
la totalita' del capitale sociale.
2. La societa' di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad
un piu' efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle
attivita' svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui
all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli
impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico
con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 si avvale
in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonche' degli enti e
societa' strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del
comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione delle infrastrutture
temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di
cui al comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del Comitato di
regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 285 del 2000,
e successive modificazioni, dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici
di cui all'articolo 2 della medesima legge. Sono a carico della societa' di cui
al comma 1 tutti gli oneri economici, compresi quelli relativi alle spese
aggiuntive di funzionamento dei soggetti operanti ed al contenzioso, inerenti
agli interventi per i quali venga esercitata la facolta' di avvalimento nonche'
alle occupazioni temporanee di cui al comma 4. La societa' di cui al comma 1,
limitatamente alla realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di
cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, e successive
modificazioni, puo' avvalersi della citata Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici.
4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia esercita
tale facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la
realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici
ovvero di enti pubblici e loro societa' strumentali, delle infrastrutture
temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui
all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici».
5. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 2- quater e' sostituito dal seguente:
«2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata, mediante
ordinanza che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di
occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto
definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione e'
preordinata. Le indennita' definitive di occupazione spettanti ai proprietari
sono determinate ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali e' notificato almeno
dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione
temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni, il
suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui e' sito il fondo. In
caso di irreperibilita' del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di
avvenuta notifica».
6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre
2000, n. 285, e successive modificazioni, di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti dalla normativa
comunitaria e, per gli appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i
termini sono ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di
qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata e' consentito anche nei
casi previsti dall'articolo 7 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993. Le varianti possono essere approvate anche in deroga ai limiti
previsti dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, ed in assenza delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non
vincolanti richiesti dalla stessa legge.
7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalita' di funzionamento
del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per coordinare
il proprio operato con quello della societa' di cui al comma 1.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni
di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante:
«Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242, e' il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Il
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e' la fondazione di diritto privato
costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in
adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del
Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seoul in
data 19 giugno 1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarita'
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li
esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta
olimpica assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale, senza
utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, ne' alcun altro
finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti del
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono
funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei
contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non
discriminazione in base alla nazionalita'.»
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, e'
il seguente:
«1. La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti
sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX
Giochi olimpici invernali «Torino 2006», di seguito denominati «Giochi
olimpici», di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione
Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresi',
la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici,
sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della
regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,
di cui all'articolo 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli
enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono
individuati altresi' i soggetti competenti alla realizzazione delle opere
connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni
per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno
sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e
sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici, di cui all'art. 2, svolge l'attivita' di monitoraggio sui tempi di
realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al
comma 1-bis».
- Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e' il seguente:
«1-bis. (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). - 1. Il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici e' la fondazione di diritto privato costituita
in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli
impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato
internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seoul in data 19
giugno 1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarita'
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li
esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta
olimpica assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale, senza
utilizzare le risorse finanziarie di cui all'art. 10, ne' alcun altro
finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti del
omitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono
funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei
contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non
discriminazione in base alla nazionalita».
- Il testo dell'art. 2 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' il
seguente:
«Art. 2. (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici). - 1. E' istituita
l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata
«Agenzia», con sede in Torino.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'attivita' dell'Agenzia e'
disciplinata dal diritto privato.
3. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia e' espletato ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 3 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia realizza il piano degli
interventi di cui alla presente legge, definito dal Comitato di regia di cui
all'art. 1, comma 1-bis, con le modalita' di cui all'art. 14-bis, in modo da
consentire la coordinata e tempestiva riuscita delle manifestazioni inerenti ai
Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza con le indicazioni del
Comitato organizzatore, relativamente alla predisposizione del predetto piano
degli interventi, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali
e sociali delle opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione delle
stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera ed
alla sua relativa copertura finanziaria. Il piano degli interventi tiene
altresi' conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle
infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo
caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e
sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei
villaggi olimpici.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi
relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati
nell'allegato 3, nonche' degli interventi relativi alla realizzazione delle
opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma
1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante. A tali fini, l'Agenzia
e' assimilata ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge
11 febbraio, 1994. n. 109, e successive modificazioni.
2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le procedure
espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte,
preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente
legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui
all'art. 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la
definitiva destinazione, l'Agenzia puo' delegare, previa convenzione e con
specificazione dell'ambito e delle modalita' della delega, l'esercizio delle
funzioni espropriative all'ente beneficiario finale.
2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facolta' di procedere
all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni
pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli
impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, come
definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria
ad integrare le finalita' delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a
soddisfarne le prevedibili esigenze future. L'Agenzia esercita tale facolta'
anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche
da parte del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici
e loro societa' strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli
allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo i
funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici.
2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata, mediante
ordinanza che determina altresi' in via provvisoria le indennita' di
occupazione, a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto
definitivo o della variante avente per oggetto l'opera cui l'occupazione e'
preordinata. Le indennita' definitive di occupazione spettanti ai proprietari
sono determinate ai sensi dell'art. 50 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali e' notificato almeno
dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione
temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci giorni, il
suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui e' sito il fondo. In
caso di irreperibilita' del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di
avvenuta notifica.
3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai
sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche
privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui
all'art. 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a
disposizione, le modalita' ed i tempi per la realizzazione delle opere nonche'
gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.
3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto
conto della tipologia dell'intervento e della capacita' organizzativa e
gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad
amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti
competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti e delle
infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui
agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione
appaltante prevedono altresi' le risorse finanziarie riconosciute all'ente
delegato per le attivita' connesse alla delega nei limiti della dotazione
finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle
spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'art. 10,
comma 2.
L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno
sulla base di studi di fattibilita', nel rispetto della direttiva 93/37/CEE del
14 giugno 1993, del Consiglio, e delle norme concernenti le verifiche antimafia;
gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia per le attivita'
inerenti agli interventi previsti dalla presente legge.
5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di opere riguardanti
impianti gestiti da privati concessionari, l'ente concedente, anche ai fini
dell'eventuale ridefinizione degli oneri per i servizi a carico del
concessionario.
6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici per
l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi.
7. L'Agenzia termina la propria attivita' il 31 dicembre 2006».
- Il testo dell'art. 7 della direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE, «Direttiva
del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori», pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199, abrogato
dall'art. 82 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, pubblicata nella
G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 134, e' il seguente:
«1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni
aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'art. 1, lettere e), f) e g),
adattate alla presente direttiva.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori
mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e
selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi
seguenti:
a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta, o
in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni
nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purche' le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni
aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura
negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a
29 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato
offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione
dell'appalto;
b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
messa a punto e non per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di
ricerca e di sviluppo;
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui
imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori
mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di
gara, nei casi seguenti:
a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata e' stata depositata in
esito ad una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere
presentata alla Commissione, su sua richiesta;
b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla
tutela dei diritti d'esclusiva, puo' essere affidata unicamente ad un
imprenditore determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante
da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non
e' compatibile con i tennini imposti dalle procedure aperte, ristrette o
negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare
l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici;
d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente
aggiudicato ne' nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a
seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale e' ivi
descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale
opera:
- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati
dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni
aggiudicatrici;
- oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori
complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale;
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di
base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito
secondo le procedure di cui al paragrafo 4.
La possibilita' di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da
quando si pone in concorrenza il primo appalto e l'importo totale previsto per
il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni
aggiudicatrici per l'applicazione dell'art.
6. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla
conclusione dell'appalto iniziale.
4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli
appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.».
- Il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge
quadro in materia di lavori pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 1994, n. 41, S.O., e' il seguente:
«1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista
ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita' dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla
risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.».
- Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302), e' il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui
costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1».
(( Art. 7-octies.
Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie
deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per
l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalita' stabilite dalla lettera
d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio
2006 la determinazione terra' conto della rivalutazione annuale sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT.
2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta sugli intrattenimenti e
all'imposta sulla pubblicita'. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali):
«Art. 62 (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari). - 1. I comuni
possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicita'
di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo
le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad
un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a
tariffa.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicita'
esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo
dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalita' di impiego dei mezzi pubblicitari e delle
modalita' e termini di pagamento del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualita'
tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del
territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che detta tariffa,
comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per
cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare
antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' con il canone;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari
installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa
tariffa, ne' superiore al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni
privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi
pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento puo' anche prevedere, con carattere di generalita', divieti,
limitazioni e agevolazioni.
4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della
prescritta autorizzazione, o installati in difformita' della stessa, o per i
quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonche' alla
immediata copertura della pubblicita' con essi effettuata, mediante contestuale
processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non
comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente
comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992».
- Si riporta il testo del comma 11-bis dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002
(legge finanziaria 2003), introdotto dal comma 470 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005):
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica). - 1. Le
disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e
le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche
costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2 - 11. (Omissis).
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita', in qualunque modo
realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalita' rispetto
all'evento sportivo direttamente organizzato».
(( Art. 7-novies.
Attivita' di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione
1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 53 (Incompatibilita', cumulo di
impieghi e incarichi) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di
quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali
lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di
cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma,
un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione
di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione».
(( Art. 7-decies.
Monopoli di Stato
1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera
f), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» la parola: «e» e'
soppressa, e dopo le parole: «agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, ivi
inclusa l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente del comma 97 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione
di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due
anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'art. 2, comma 6,
del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari
C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei
vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di
ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al
concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione
di continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia
e delle finanze, delle agenzie fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale corso-concorso
pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle
finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal
fine e per le ulteriori finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni
internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per
le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004».
(( Art. 7-undecies.
Reddito minimo di inserimento
1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2006».
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere
versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 80 (Disposizioni in materia di
politiche sociali) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per
l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002, ovvero fino alla conclusione
dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 30 aprile
2006, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti:
a) i comuni individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del
reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al
citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi
nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i
patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o
ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del
1998».
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 59 (Disposizioni in materia di
previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita) della legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»:
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Fondo per
le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di
lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000».
(( Art. 7-duodecies.
Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2005» sono sostituite
dalle parole: «31 dicembre 2005». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 137 dell'art. 3 (Disposizioni in materia di
oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2004), e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«137. Per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690
nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 36. L'intervento di cui all'art.
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire nell'anno 2004 nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31
dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'art. 118,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 47,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100 milioni di
euro per l'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004». In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro,
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre
2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge,
anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche
senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere
stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30
giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale
riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuovaconcessione. Il
lavoratore decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di
disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o sussidio, la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,
quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora
non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'. Il
lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento
previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi
erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di
lavoro, salvi i diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo
e nono periodo del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o
di formazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi
di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili con il presente comma».
(( Art. 7-terdecies.
Italia Lavoro Spa
1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio
delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione,
della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali
e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita
convenzione.
2. Per la promozione e la gestione di attivita' riconducibili agli ambiti di cui
al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di
Italia Lavoro Spa d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.
3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale
onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, recante «Riordino degli enti e delle societa' di promozione e
istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«3. Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le
partecipazioni azionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST, IG - Societa' per
l'imprenditoria giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le
quote di IPI, detenute dallo Stato o da societa' da questo controllate. La
partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti
dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2002):
«Art. 30 (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di
Italia Lavoro S.p.a., istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del
4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle
politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia
Lavoro S.p.a., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse
relativi a tali compiti».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 (Fondo per l'occupazione) del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante «Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma
8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al
finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo».
(( Art. 7-quaterdecies.
Norma di interpretazione autentica
1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel
senso che l'attivita' di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare
il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a
fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, e' riferita al
momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riportano i commi 18 e 19 dell'art. 1 della legge del 23 agosto 2004, n.
243, recante «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria»:
«18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti
per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' di cui all'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta' di settore di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano
gia' intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti
alle lettere a) e b) dello stesso comma 28».
«19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al
comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti
previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalle disposizioni di cui al comma 18».
(( Art. 7-quinquiesdecies.
Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell'ENPALS
1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e' composto da cinque membri di qualifica
non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e
delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente. ))
(( Art. 7-sexiesdecies.
Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse
1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse
comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui
all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state
approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001,
undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in
data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono
state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 -
alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilita' al
cofinanziamento dell'Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il 10
dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalita' di calcolo, nonche' le
modalita' e le procedure di erogazione dei predetti contributi, puo' essere
effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono
maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di investimenti
effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo
e' decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.
2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli
investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene
indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa,
fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti
dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo
articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6,
dello stesso decreto e' ridotto a sei mesi.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 2 dell'art. 1 (Interventi correttivi di finanza pubblica)
del decreto-legge del 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 recante «Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica»:
«2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle
imprese, nonche' dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione
negoziata, gia' disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati
per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi
bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
nonche' per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata.
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli
incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, e' ridotta di 750 milioni di euro
per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24
dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione
negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, e' ridotta di 250
milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla
contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per
essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le
erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'art. 1,
comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'art. 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17
febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700
milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attivita'
produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.
- Si riporta l'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni, recante «le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese»:
«Art. 5 (Presentazione delle domande di agevolazione).
- 1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e
vengono attribuite alle imprese di cui all'art. 2, comma 1 attraverso due bandi
di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta
entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle
banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano
l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad
una delle societa' di leasing di cui all'art. 1, comma 3, per il successivo
tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La domanda
di agevolazioni e' redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito
modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi
disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori.
Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e
dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di
inammissibilita' della domanda. L'impresa invia altresi' una copia fotostatica
del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilita' finanziarie
dell'anno cui si riferiscono le risorse, puo' modificare, con proprio decreto,
le predette modalita' di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le
disponibilita' medesime attraverso un unico bando.
2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente
sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande
precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del
presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia
fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.
3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che
richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni e
contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di
investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle
condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e,
fatto salvo il divieto specificato all'art. 2, comma 3, in relazione ad
eventuali agevolazioni di qualsiasi natura gia' concesse per il medesimo
programma, l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria
delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha
ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad
ottenere per i beni oggetto dello stesso programma per il quale vengono
richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie.
Il modulo contiene, inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale
importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti,
dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e
maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6.
4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate,
ne verifica la completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito
alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda
il cui modello e' incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del
calcolo degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento o
della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata
al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non e' considerata valida e
viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca
procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in
difformita' da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo
definito. L'impresa non puo' autonomamente modificare i dati o le documentazioni
rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura
dei termini di presentazione delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere
alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in
merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il
completamento degli accertamenti istruttori di cui all'art. 6, comma 1, entro il
termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima;
qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse
risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti
decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva, motivata comunicazione
all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri
di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al
presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla
societa' di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.
4-bis. A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma
agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta
del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto
appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria
e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento
marginale della Banca centrale europea, ovvero una fidejussione bancaria o una
polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta
cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione
bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri
fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato tenuto anche conto dell'entita' degli investimenti indicati
dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella
misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse
prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non
sia rispettata la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1), si procede
a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fidejussione o della
polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma
6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni,
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima,
maggiorata dei relativi interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la
fidejussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si
verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le
modalita' fissate con il richiamato decreto ministeriale.
- Si riportano i commi 1 e 6 dell'art. 9 (Documentazione di spesa) del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni,
recante «le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del
Paese»:
«1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la
societa' di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente
tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i
necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte
del programma agevolato».
«6. Per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a
tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla
documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono
essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di
circolare di cui all'art. 5, comma 1, attestanti la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni».
- Si riporta il comma 6 dell'art. 10 (Concessione definitiva delle agevolazioni)
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni,
recante «le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del
Paese»:
«6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanato
entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8;
trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5».
(( Art. 7-septiesdecies.
Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa
complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di
responsabilita' amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite
di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali
previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente».
))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 1 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse
le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve
essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e
2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie
e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente,
deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione
di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti
dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a totale partecipazione
pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al
presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla
Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli
organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati
comunque indispensabili ai sensi dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal
primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti
ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma
puo' essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato
provvedimento da parte del Ministero competente».
(( Art. 7-duodevicies.
Termini per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi
1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati
pericolosi gia' immessi sul mercato, purche' conformi alla previgente normativa,
e' prorogato di diciotto mesi.
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati
pericolosi presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla
previgente normativa, e' differito di dodici mesi. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20 (Disposizioni finali) dei decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 1999/45/CE
e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi»:
«3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi sei mesi
per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino
del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle gia' immesse sul
mercato, purche' conformi alla previgente normativa».
(( Art. 7-undevicies.
Disposizioni in materia di tessera sanitaria
1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 7, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della
mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria
con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non
costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione
della relativa ricetta medica ma costituisce anomaliada segnalare tra i dati di
cui al comma 8». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 50 (Disposizioni in materia di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione
di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero
progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei
farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i
dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente
i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche'
il codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla
esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni
specialistiche. In ogni caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non
puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per
intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori,
durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice
fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato
sulla ricetta, tale difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione
della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce
anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8».
(( Art. 7-vicies.
Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di
liberazione
1. Le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali,
costituitesi in confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d'intesa con
il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed
iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il
sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 3.100.000 per
l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( Art. 7-vicies semel.
Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2000, n.
335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e
successive modificazioni, la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla
seguente: «trenta». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 novembre 2000,
n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 (Misure
per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1. - 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire
nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli
animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri
etologicamente compatibili, il Ministero della sanita' intensifica la
sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la
encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina,
mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i
bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai trenta mesi;
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione
delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici
programmi d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti finanziari per i
centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e
per i posti di ispezione frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso
il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in
materia;
c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da
rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto
riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore ai dodici
mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in
base al principio della maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione.».
(( Art. 7-vicies bis.
Disposizioni in materia di acque potabili
1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante apparecchiature con sistema a
raggi ultravioletti, purche' specificatamente approvate dal Ministero della
salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della
sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e
batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai criteri di
valutazione della carica microbica totale ed al Ph, qualora venga addizionato
CO2. ))
Riferimenti normativi:
- Il regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per
il trattamento domestico di acque potabili, approvato con decreto 21 dicembre
1990, n. 443 del Ministro della sanita' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 29 gennaio 1991.
(( Art. 7-vicies ter.
Rilascio documentazione in formato elettronico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della richiesta, dal
visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18
febbraio 2002;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della
richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di
soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
del 13 giugno 2002;
c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico
di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identita' su supporto
cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del
rinnovo del documento, dalla carta d'identita' elettronica, classificata carta
valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che
non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla
predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi
(INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla
redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione
secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno. ))
Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, recante
«Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che
istituisce un modello uniforme per i visti.» e' pubblicato nella G.U.C.E. del 23
febbraio 2002, n. L 53, con entrata in vigore il 15 marzo 2002.
- Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, recante
«Regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.» e' pubblicato nella G.U.C.E.
del 15 giugno 2002, n. L 157, con entrata in vigore il 15 giugno 2002.
- Il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, recante
«Regolamento del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri.» e' pubblicato nella G.U.C.E. del 29 dicembre
2004, n. L 385, con entrata in vigore il 18 gennaio 2005.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 36 (L) - (Carta d'identita' e documenti elettronici). - 1. Le
caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita'
elettronica, del documento d'identita' elettronico e della carta nazionale dei
servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d'identita' e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in
ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
4. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono
essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per
la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie
e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei
servizi.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto cartaceo, puo' essere rinnovata
a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
(( Art. 7-vicies quater.
Disposizioni in materia di carte valori
1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da
parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono
tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro
produzione e spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento
dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono
determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare, in sede di prima
attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma
1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia' stanziate, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato
- dello stato diprevisione del medesimo Ministero.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di
attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle
stesse e' in facolta' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa di
stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con
soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte
valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica.
Gli accordi sono soggetti a ratifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.
4. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare ad avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo
unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione
dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi:
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, reca:
«Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato». Il titolo I di tale decreto concerne
«Rappresentanza, citazione in giudizio e foro dello Stato».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 417-bis del codice di procedura civile:
«Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'art. 413, limitatamente al
giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Per le amministrazioni statali o
ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la
disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello
Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o
aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici
dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione
pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la
gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato
trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli
atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione
interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono
utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno,
alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.».
- Il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401, abrogato dal presente articolo,
concerne: «Istituzione di una Giunta d'arte presso il Ministero delle finanze».
(( Art. 7-vicies quinquies.
Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici
1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice
costituzionale e a presidente o componente delle autorita' amministrative
indipendenti. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente del comma 5-bis dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1 - 5. (Omissis).
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'art. 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai
limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai
medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo
o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la
Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli
1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 7,
primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli
effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le
amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono
determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo
posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'art. 7, secondo comma,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da
parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione
di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita', non
richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal
comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione
di continuita'.
Il predetto personale e' collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la
Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
5-ter - 7. (Omissis).».
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari ad euro
29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per l'anno 2006, euro 45.436.965 per
l'anno 2007, euro 28.333.439 per l'anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere
dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»:
«Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a
carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente,
ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata
ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le
attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche,
relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di
investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di
impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma
8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario,
relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi
compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.».
- Per il titolo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si veda la nota all'art.
1.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Allegati (omisses)