Decreto 11 ottobre 2002
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale".
(GU n. 271 del 19-11-2002)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" (ANPA);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento per
l'organizzazione dell'ANPA in strutture operative ed in particolare l'art. 8 che disciplina il sistema
informativo nazionale ambientale (SINA) e l'art. 9 che stabilisce le funzioni di indirizzo e
coordinamento tecnico-scientifico delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);
Visto il programma di sviluppo predisposto dall'ANPA ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'ambiente del 29 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'art. 38, il quale istituisce
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare,
l'art. 2, il quale stabilisce l'entita' del finanziamento da assegnare all'APAT e sino alla sua effettiva
operativita', all'ANPA e alle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. per l'anno 2001 e per l'anno 2002, per le
finalita' indicate dall'art. 1, comma 1, lettera b) e dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 406, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
Considerato che le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della citata legge n. 93 pari a L. 22.100
milioni per l'anno 2001, sono state gia' trasferite all'ANPA e pari ad Euro 8.831.412,97 per
l'esercizio finanziario 2002, verranno trasferite all'APAT e, sino alla sua effettiva operativita'
all'ANPA, per l'attuazione del presente decreto;
Considerato che le finalita' di tale finanziamento, individuate all'art. 2 della citata legge n. 93 del
2001 sono:
assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attivita'
informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali e provinciali secondo i progetti proposti dall'APAT e
sino alla sua effettiva operativita', dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la
struttura della funzionalita' delle agenzie regionali, provinciali e nazionali;
adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;
realizzare il coordinamento informativo ambientale ivi compresa la cartografia geologica e
geotematica, con sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio
idrogeologico;
Considerato che l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 93/2001 demanda all'APAT e, sino alla
sua effettiva operativita', all'ANPA il trasferimento alle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente, delle quote di risorse loro destinate;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente provvedimento fissa le modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all'art.
2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzati ad assicurare sull'intero territorio nazionale il piu'
efficace espletamento delle funzioni dell'ANPA, sino alla effettiva operativita' dell'APAT e, in
particolare, di quelle di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e provinciali,
secondo i seguenti criteri:
assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio delle attivita'
informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione dei progetti che dovranno essere
proposti dall'APAT, ovvero sino alla sua effettiva operativita', dall'ANPA, finalizzati a organizzare
come sistema integrato a rete la struttura della funzionalita' e delle agenzie regionali e nazionali;
adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;
realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia
geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del
rischio idrogeologico.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 del presente decreto, l'APAT, e sino alla
sua effettiva operativita', l'ANPA, attivera' un programma coerente con le indicazioni del
programma di sviluppo del SINA, contenente una serie di progetti caratterizzati da idonei requisiti
e specifiche tecnici, funzionali e operativi, secondo i criteri indicati negli articoli successivi, riferiti
ai seguenti aspetti:
linee progettuali;
modalita' di definizione del programma;
finanziamenti e modalita' di erogazione.
3. Il programma di cui al comma 2 sara' comunicato al Tavolo di coordinamento Stato, regioni per
il Sistema nazionale di osservazione e informazione ambientale.
Art. 2.
Linee progettuali
1. L'APAT e sino alla sua effettiva operativita', l'ANPA, per il conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998, si avvale principalmente dal
supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A., operanti nella struttura a rete costituita dai
progetti Centri tematici nazionali (CTN), che coprono una parte degli obiettivi di cui all'art. 1 del
presente decreto. Il piano di programmazione dei CTN va definito per l'anno 2002 in relazione agli
stanziamenti assegnati ed i relativi progetti andranno conclusi nel triennio 2002-2004.
2. Per il conseguimento delle ulteriori finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto l'APAT e sino
alla sua effettiva operativita' l'ANPA, si avvale principalmente del supporto delle AA.RR.P.A. e
delle AA.PP.P.A operanti preferibilmente a rete secondo le linee progettuali coerenti con i criteri
di cui al programma SINA e con i criteri di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, con
particolare riguardo a:
sviluppo e sperimentazione degli strumenti organizzativi e di gestione delle attivita' di controllo
relative alle principali matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, agenti fisici, conservazione
della natura);
realizzazione del sistema a rete per il monitoraggio delle componenti ambientali, che comprende
l'adeguamento delle metodiche e l'implementazione dei sistemi di qualita';
istituzione di una rete di laboratori di riferimento nell'ambito del sistema delle Agenzie.
Art. 3.
Specifiche tecniche ed economiche e criteri di valutazione
1. L'APAT e sino alla sua effettiva operativita', 1'ANPA predispone le specifiche tecniche ed
economiche nonche' le modalita' ed i termini per la presentazione delle proposte progettuali
elaborate alla luce delle linee stabilite al precedente art. 2, da parte delle AA.RR.P.A. e delle
AA.PP.P.A. e stabilisce i criteri di valutazione, che devono, comunque, perseguire i seguenti
obiettivi:
favorire l'allineamento di tutti i componenti del Sistema delle agenzie a uno standard operativo
minimo per quanto concerne le attivita' di monitoraggio, controllo e gestione delle informazioni,
anche al fine di colmare il significativo svantaggio del sud rispetto al nord del Paese;
favorire lo sviluppo di modalita' operative secondo una logica di rete integrata ed in tal senso
promuovere la presentazione di proposte progettuali da parte del sistema delle agenzie.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le specifiche tecniche ed
economiche e i criteri di valutazione sono trasmessi a AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. e al Tavolo di
coordinamento Stato, regioni per il Sistema nazionale di osservazione ed informazione
ambientale.
3. Nei successivi trenta giorni, l'APAT e sino alla sua effettiva operativita', l'ANPA, presenta in
seno al Consiglio nazionale delle Agenzie, le specifiche, le modalita' e i termini di presentazione
delle proposte e i criteri di valutazione di cui al precedente comma 1, ricevendo indicazioni
circa i soggetti AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A., singoli o associati, proponenti progetti., che comunque
garantiscono la coerenza di valutazione di cui al precedente comma 1. Tali indicazioni sono
comunicate alla Commissione cosi' come meglio individuata al seguente art. 4.
Art. 4.
Commissione di valutazione e monitoraggio
1. Per la selezione delle proposte progettuali presentate dalle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A.,
secondo quanto stabilito dal precedente art. 3, e' istituita presso l'APAT e sino alla sua effettiva
operativita' presso l'ANPA, la Commissione di valutazione e monitoraggio.
2. La Commissione e' composta da cinque membri di cui tre scelti tra il personale dell'APAT e
sino alla sua operativita' dell'ANPA e due (di cui uno con funzioni di presidente), designati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il presidente, nell'espletamento dell'attivita' della Commissione, puo' nominare un segretario
senza diritto di voto.
4. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi
diritto.
5. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
6. La Commissione di cui al presente articolo presta la propria attivita' a titolo gratuito.
Art. 5.
Ripartizione delle risorse finanziarie
1. I progetti valutati favorevolmente e finanziati nell'ambito delle risorse del presente decreto,
devono realizzarsi entro il biennio successivo dalla loro approvazione, ad eccezione del progetto
CTN che ha durata triennale.
2. I progetti di cui al comma 1, devono prevedere altresi' costi relativi alle diverse fasi di
realizzazione del progetto, cosi' come meglio indicati nelle relative specifiche tecniche ed
economiche.
3. Delle summenzionate risorse finanziarie, una quota pari ad Euro 10.050.000,00 viene destinata
alla realizzazione del progetto CTN, cosi' come individuato all'art. 2, comma 1 ed una quota pari a
Euro l0.195.110,44 alle altre linee progettuali di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3, ad esclusione dei progetti CTN, sono riservate, per
l'80% al finanziamento di progetti presentati dalle AA.RR.P.A. e dalle AA.PP.P.A., secondo le
modalita' individuate nell'art. 3, mentre il residuo 20% e' destinato al finanziamento di progetti
gestiti direttamente dall'APAT e sino alla sua effettiva operativita', dall'ANPA secondo specifiche e
criteri stabiliti dal direttore generale dell'APAT e sino alla sua effettiva operativita' dal direttore
dell'ANPA.
Art. 6.
Modalita' di erogazione e trasferimento dei finanziamenti
1. L'APAT e sino alla sua effettiva operativita', l'ANPA, per l'erogazione dei finanziamenti di cui al
precedente art. 5, stipula convenzioni con l'Agenzia titolare della proposta progettuale.
2. Nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da piu' Agenzie, una di esse assume
il ruolo di coordinatore del progetto medesimo ed e' con essa che viene stipulata la convenzione
che, tra l'altro, fissa la composizione delle compagini delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A titolari
del progetto e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate.
3. Il trasferimento dei finanziamenti avviene secondo le procedure tecnico amministrative stabilite
dal vigente regolamento dell'APAT e sino alla sua effettiva operativita' dell'ANPA.
4. I finanziamenti di cui sopra, erogati a fondo perduto, sono esclusi dal campo di applicazione
dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera "A" del decreto del Presidente della Repubblica n.
633/1972.
Art. 7.
Entrata in vigore
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 11 ottobre 2002
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 233