Legge 31 ottobre 2002, n. 246
Testo Coordinato del Decreto-Legge 6 settembre 2002, n.194
Testo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 209 del 6 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 31 ottobre 2002, n. 246 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.". (GU n. 259 del 5-11-2002)
testo in vigore dal: 5-11-2002
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
(( 01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera i-ter), e' aggiunta la seguente:
"i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7";
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater)".
1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica spressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa
autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di
spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti
che eccedano le previsioni medesime. La";
b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti
della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto
raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni
di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli
organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze".
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti
degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione
dello Stato";
2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al
fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la
quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri
che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari".
3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato
dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di
indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il
coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo
precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base
dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze
puo' disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione
all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del
bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte
le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni
e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonche' delle spese relative agli interessi,
alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad
accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualita'
relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e
documentate esigenze e in conformita' alle indicazioni contenute nel citato atto di
indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla
loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono
trasmessi alle Camere. ))
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro vigilante, puo' disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle
spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi
costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano
sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio.
Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' reso indisponibile fino a diversa determinazione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'ottavo comma le parole: (( "di cui al terzo comma del precedente articolo
18.")), sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 11-quater, comma 2.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario,
nessuno impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del
bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere
atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente
conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre.".
6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui
si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e'
protratto di un anno.".
(( 6-bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non
impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell' ultimo quadrimestre dell'esercizio 1999,
possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003.
Le somme stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla
chiusura dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere
mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le somme
stanziate per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura
dell'esercizio medesimo, nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti in
bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.))
7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440.
Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro il terzo
esercizio finanziario successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario
successivo".
8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono
esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e
funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del
capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni
strumentali e logistiche, nonche' di rapporti sindacali, le attivita' di promozione e di attuazione delle politiche di
sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, e le attivita' di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici
delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.
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Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 11-ter e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' come modificati dal
presente articolo:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il
mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo
anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali
regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in
conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di
norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia
previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo
preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo
1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da
pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante
contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia
finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di
carattere localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno
compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori
spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre,
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti,
riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo
speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e
contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori
spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione
delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria,
come deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti
legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, con i relativi effetti
finanziari, nonche' le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater).".
"Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per
ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come
limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La
copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e'
determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis,
restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte
corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per
provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni
fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla
contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) (lettera abrogata);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa
che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa
corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e,
per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono
indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la
verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al
comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica
tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei
proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3
contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico
impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle
loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al
settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle
coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione
degli oneri.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della
spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di
spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo
provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine
della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione
individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e'
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
"Art. 20 (Impegni). - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi
assegnati in bilancio.
Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e
ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito
di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo
ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche
estendersi a piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la
necessita' o la convenienza.
Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono
imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi
pagamenti.
Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese
correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finche' il bilancio di previsione
dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro puo' anche essere dato
preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da
registrarsi alla Corte dei conti.
Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi
si applicano le disposizioni dell'art. 11-quater, comma 2.
Le spese di annualita' e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o piu' limiti
d'impegno.
Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli
interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli
impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per
tanti esercizi quante sono le annualita' da pagare.
Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in
bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata.
Decorsi i termini di impegnabilita', di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 20
luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'art. 33 della presente legge, gli stanziamenti da
iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle
effettive annualita' da pagare.
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le
spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale
data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nel mese di dicembre.".
- Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923, cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 36. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in
cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli
concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo
esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate
possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui
si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e'
protratto di un anno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di
pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati
entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31
dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio
da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.
(Comma abrogato).
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso,
con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati
oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa
afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.".
- Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 54 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile). - 1. Il comma 36 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e disciplinare, a
fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti
dalla stessa SACE, nonche' dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso
un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere
convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di
protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere
attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente
destinati alla realizzazione delle suddette attivita'. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle
operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalita' predette, confluiscono nei conti
correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo
rotativo di cui al richiamato art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere
utilizzate per le finalita' indicate nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge 24 maggio
1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo .
2. Al n. 1-bis) dell'art. 2948 del codice civile, introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge 12 agosto
1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico sono sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato .
3. Il fondo di cui all'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e' soppresso.
Le relative disponibilita' sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli
impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'art. 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.
4. Dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' inserito il
seguente:
"In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato puo' esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la
Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere .
5. A decorrere dal 1 gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli
del prestito nazionale rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n.
1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi, di cui
al precedente periodo, purche' non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a
vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o
formalita'. E' prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di
ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilita'.
6. Dopo il comma 3 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino
all'emanazione del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
nelle materie di cui all'art. 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente
relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente .
7. Il comma 3 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione
del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il
perseguimento delle finalita' degli enti originari, operando l'una prevalentemente
nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture, le
esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano .
8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'art. 36, legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. Alla fine del comma 6 dell'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole:
"nonche' dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 .
10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni
e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la
revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative
competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;
b) semplificazione dell'attivita' consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui
progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo
svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.
11. I decreti legislativi di cui al comma 10 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.
12. A decorrere dal 1 gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della
vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto
indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati
ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente nella Gazzetta
Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo
dell'indice sindacale e' soppressa.
13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati
aspecifiche finalita', ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o omunitarie,
al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui
solo per finalita' specifiche di interesse pubblico; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla
tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della
Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del
settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti
territoriali di cui al comma 1 dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni
deliberate.
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie
mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza
dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad
annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del
periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella
competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreche' l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.".
- La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del
personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni
generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni
generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni,
ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione
organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad
assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni
centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun
Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti medesimi.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante
"Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino
delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997:
"3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su
base piu' ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il
dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del
personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite
le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione
delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonche', a
richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di
collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalita' e
programmi stabiliti con i regolamenti di cui all'art. 2, comma 2.".
_______________________________
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.