Sito giuridico
ambientale
Contributi
per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano di cui alla legge n.
388/2000, art. 45, comma 36.
Art.
1.
1.
Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla realizzazione
dei seguenti obiettivi:
a)
contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico al fine di:
-
ridurre i fenomeni derivanti dalla obsolescenza tecnica e gli effetti negativi
sull'ambiente;
-
migliorare il grado di sicurezza delle macchine e le caratteristiche
ergonomiche;
-
ridurre i consumi di combustibile; ridurre i tassi di inquinamento gassoso ed
acustico;
-
ridurre i costi di manutenzione e di riparazione;
b)
contribuire allo svecchiamento delle attrezzature fisse relative alle strutture
produttive del settore primario anche al fine di aumentare la sicurezza dei
luoghi di lavoro e diminuire gli effetti negativi sull'ambiente; migliorare
l'utilizzazione delle risorse idriche.
Art.
2.
1.
Alle persone fisiche e giuridiche che acquistino macchine agricole di cui
all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature
agricole portate, semi-portate e attrezzature fisse, nuove di fabbrica, e ne
consegnino, per rottamazione, una che al momento della richiesta del contributo
risulti acquistata, immatricolata o fabbricata da più di dieci anni, è
riconosciuto un contributo statale del 10% sul prezzo di acquisto, desunto
dalla fattura di acquisto, al netto di IVA, sempre che sia previsto dal
venditore almeno un analogo sconto, sul prezzo di listino, IVA esclusa,
depositato, da parte del costruttore o dell'importatore, presso la Camera di
commercio competente per territorio e in vigore all'atto della stipula del
contratto di acquisto o, in assenza del contratto di acquisto, della emissione
della fattura di vendita.
2.
Il requisito decennale non è richiesto nel caso di acquisti finalizzati
all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626.
3.
Il contributo statale è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il
prezzo d'acquisto. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo
del contributo statale ed al netto dello sconto del venditore.
4.
Il contributo statale di cui al comma 1, per le macchine agricole per la difesa
delle colture, dal 1 luglio 2002, può ammontare ad un massimo:
a)
del 10% del prezzo di acquisto per le macchine dotate di certificazione
volontaria, che attesti le caratteristiche funzionali e la rispondenza ai
requisiti di sicurezza ambientale vigenti;
b)
dell'8% per le macchine non certificate.
Dal
1 gennaio 2003, il contributo statale per le macchine agricole per la difesa
delle colture non certificate può ammontare ad un massimo del 6% del prezzo di
acquisto.
Art.
3.
1.
Per le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, nonchè per le attrezzature agricole portate e
semi-portate, il contributo statale è corrisposto per la sostituzione di una
macchina con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo quanto
riportato nell'allegato A.
2.
Per le attrezzature fisse il contributo statale è concesso per la sostituzione
di un'attrezzatura con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo
quanto riportato nell'allegato A.
3.
Sono ammessi a contributo anche eventuali accessori, purchè montati o forniti
direttamente dalla ditta costruttrice e specificati in fattura.
4.
Per attrezzature fisse si intendono quelle che sono funzionali al ciclo
produttivo e all'ordinamento colturale dell'azienda agricola risultanti dalla
documentazione di iscrizione al registro delle imprese.
Restano
comunque escluse tutte quelle che possono godere degli incentivi finanziari
previsti dal regolamento (CE) 1257/99 - titolo II, capo VII, così come
disciplinati nei piani di sviluppo rurale regionali 2000-2006 e nei programmi
operativi 2000-2006 per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo 1.
Art.
4.
1.
Il contributo spetta per gli acquisti effettuati rispettivamente negli anni
2001, 2002 e 2003, nel limite dei rispettivi importi, purchè siano rispettati i
criteri del presente decreto e a condizione che:
a)
le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, consegnate per la rottamazione siano intestate, antecedentemente al 1
gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o
a familiari conviventi alla data di acquisto della stessa;
b)
le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, se non immatricolate, le macchine agricole operatrici
trainate, le attrezzature agricole portate, semi-portate e le attrezzature
fisse consegnate per la rottamazione risultino dichiarate di proprietà,
antecedentemente al 1 gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della
nuova attrezzatura o a familiari conviventi alla data di acquisto della
medesima. Sono assimilati ai familiari conviventi le persone fisiche componenti
di comunioni tacite o cointestazioni, che hanno proceduto alla regolarizzazione
in società semplice, ai sensi dell'art. 3, comma 75, della legge n. 662/1996, o
alla trasformazione in ditte individuali, ai sensi dell'art. 9-bis della legge
n. 140/1997;
c)
sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che le macchine agricole di
cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le attrezzature
agricole portate, semi-portate e le attrezzature fisse consegnate sono
destinate alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e
del contributo statale concesso.
2.
nel caso in cui l'acquirente, a seguito di costituzione di nuova società, di
eredità, di donazioni tra vivi o altro atto, sia proprietario solo di una parte
del valore della macchina da rottamare, il contributo è corrisposto in analoga
percentuale.
Art.
5.
1.
Le macchine agricole ed attrezzature di cui all'art. 2, comma 1, da rottamare
devono essere consegnate dall'acquirente al venditore entro la data di consegna
della nuova macchina o attrezzatura. Entro quindici giorni dalla data di
consegna delle macchine ed attrezzature da rottamare, il venditore che le
prende in carico ha l'obbligo di demolirle, presso la propria sede se
autorizzato, o di consegnarle ad un demolitore autorizzato. Il bene, prima
della sua demolizione, deve essere sottoposto a "cancellazione
legale".
2.
Ai fini della cancellazione legale, di cui al comma 1, il proprietario del bene
da rottamare deve provvedere alla:
a)
cancellazione dai registri tenuti dagli uffici regionali ex UMA (Utenti motori
agricoli) o da quelli degli enti locali delegati dalle regioni, se ivi
iscritto;
b)
consegna al venditore, contestualmente al bene da rottamare, di una copia del
documento con il quale gli uffici prima menzionati attestano la cancellazione
del bene, "in quanto destinato alla demolizione";
c)
consegna al venditore dei documenti di circolazione e dell'eventuale targa, in
presenza di macchine agricole immatricolate o dotate di certificazione di
idoneità tecnica alla circolazione stradale;
d)
consegna al venditore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la proprietà del bene destinato alla rottamazione in tutti gli altri
casi non rientranti nelle precedenti lettere a), b) e c).
3.
Sempre ai fini della cancellazione legale di cui al comma 1, il venditore
provvede:
a)
alla presentazione dei documenti di cui alla lettera c), del comma 2,
all'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione. La
suddetta presentazione deve essere fatta nel rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3 dell'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b)
al rilascio, dopo aver assolto a quanto previsto al precedente comma, al
proprietario del bene consegnato per la demolizione, di un certificato dal
quale debbono risultare i dati di cui al comma 4 dell'art. 46 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art.
6.
1.
Le misure previste dal presente decreto devono essere conformi ai requisiti
fissati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore
agricolo al punto 4.1 (aiuti agli investimenti nelle aziende agricole).
2.
Il volume delle agevolazioni, espresso in percentuale del volume di
investimento, derivato dall'applicazione del presente decreto, è massimo del
10%, che, cumulato con altri eventuali aiuti al medesimo investimento, non può
comunque superare l'aliquota del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% in tutte
le altre zone. Le due aliquote citate sono aumentate rispettivamente al 55% ed
al 45% nel caso che si tratti di giovani imprenditori. L'aiuto è cumulabile con
gli interventi previsti da altre norme nazionali o regionali, purchè non
vengano superate le richiamate percentuali.
3.
Gli interventi previsti dal presente decreto, riguardando la razionalizzazione
e la meccanizzazione delle operazioni colturali sono ammesse per i seguenti
settori: ortofrutta, patate, cereali, florovivaismo, foraggio, lino e canapa,
oleaginose, olio di oliva, viticoltura, bieticoltura, tabacco. Nel settore
zootecnico gli interventi ammessi riguardano i seguenti settori: bovino da
carne, suino, ovino da carne, avicunicoli, struzzo, uova, bovino e bufalino da
latte (previa verifica dell'esistenza di sbocchi di mercato), ovicaprino da
latte, secondo quanto riportato nello specifico allegato della decisione
comunitaria relativa alla "estensione della programmazione negoziata
all'agricoltura e alla pesca", che fa riferimento all'aiuto di stato n.
729/2000, notificata con lettera prot. SG/2201D/286847 del 13 marzo 2001.
4.
Le aziende agricole che possono beneficiare dell'aiuto sono quelle che
dimostrino un reddito netto, calcolato secondo lo schema allegato C, che sia
uguale o superiore al valore del contributo concesso.
5.
Le aziende agricole che possono beneficiare degli aiuti sono quelle che
soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali, secondo quanto riportato in allegato D.
6.
Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente decreto gli
imprenditori agricoli che abbiano sufficiente capacità professionale.
La
capacità professionale è presunta per la persona che: abbia esercitato per
almeno due anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare
o lavoratore agricolo, oppure sia in possesso di un titolo di studio di livello
universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di
formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze
naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa
la formazione professionale) deve essere di almeno dieci anni.
La
capacità professionale è richiesta al legale rappresentante dell'impresa
agricola o alla persona preposta alla direzione dell'impresa stessa.
7.
I giovani agricoltori che presentano domanda possono raggiungere i requisiti di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo entro tre anni a decorrere dalla data
di acquisto della macchina agricola;
8.
Per i beneficiari non imprenditori agricoli, si applicano i limiti previsti dal
regolamento CE n. 69/01 del 12 gennaio 2001, riguardante gli aiuti "de
minimis". L'importo "de minimis" è fissato a 100.000 ecu, per
gli aiuti provenienti da qualunque fonte e nel quadro di qualunque regime,
ottenuti nell'arco di tre anni.
9.
Ciascun beneficiario non imprenditore agricolo può conseguire un aiuto massimo
complessivo pari a: 10% per gli investimenti fino a 400 milioni di lire, 5% per
gli investimenti eccedenti i 400 milioni di lire.
10.
Per l'accertamento dei requisiti sopra indicati, il beneficiario è tenuto a
presentare autocertificazione dalla quale risulti: il volume complessivo degli
investimenti; il valore delle altre eventuali agevolazioni.
Art.
7.
1.
Le macchine ed attrezzature agricole di cui al precedente art. 5, non possono
essere rimesse in circolazione o riutilizzate e sono consegnate ai centri
appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione,
del recupero di materiale e della rottamazione.
Art.
8.
1.
Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove, entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione inviata dal
venditore ed idonea per ottenere il recupero del contributo, rimborsano allo
stesso venditore la somma equivalente al contributo statale e beneficiano di un
credito di imposta di pari importo, utilizzabile secondo le disposizioni recate
dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Art.
9.
1.
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa
la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, per
ciascun acquirente beneficiario, la seguente documentazione, che deve essere ad
essi trasmessa dal venditore:
a)
copia della fattura di vendita, con la specificazione degli eventuali
accessori, di cui al comma 3 dell'art. 3;
b)
copia del documento di circolazione, o, se la macchina è sprovvista del
suddetto documento, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante la proprietà da parte del possessore, delle macchine agricole di cui
all'art. 5, comma 2;
c)
copia del documento attestante l'avvenuta cancellazione legale di cui all'art.
5, comma 2, lettera b);
d)
copia del documento di cessazione dalla circolazione per demolizione della
macchina agricola usata, rilasciata dall'ufficio provinciale del Ministero dei
trasporti e della navigazione, di cui all'art. 5, comma 3, lettera a);
e)
copia del certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4,
dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di cui al comma 3,
lettera b), dell'art. 5;
f)
autocertificazione dello stato di famiglia nel caso previsto all'art. 4, punto
a);
g)
copia della documentazione dell'avvenuto rimborso ai venditori;
h)
ogni altra dichiarazione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione;
i)
foto del mezzo sottoposto a rottamazione.
Art.
10.
1.
Ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie e
dell'effettuazione di eventuali controlli, i costruttori e gli importatori
interessati invieranno, con cadenza settimanale, a partire dal decimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto, copia degli elenchi,
loro trasmessi dai venditori secondo lo schema riportato nell'allegato B, con
relativo riepilogo dal quale sia possibile desumere i dati relativi ai
beneficiari e l'importo dello sconto effettuato per ognuno di essi ed in totale,
a mezzo fax (n. 06/484419) o e-mail (g.serino@politicheagricole.it) e
successiva raccomandata al Ministero delle politiche agricole e forestali -
direzione generale per le politiche strutturale e lo sviluppo rurale ex
divisione V.
2.
I venditori comunicheranno settimanalmente ai costruttori o importatori
interessati, a mezzo fax o posta elettronica e successiva raccomandata, gli
elenchi delle vendite effettuate corredate dalla relativa fattura e
dall'indicazione dell'importo del contributo.
3.
Il Ministero darà comunicazione degli elenchi sopra indicati alle regioni.
4.
Per ogni esercizio, raggiunta l'utilizzazione dell'80% dell'importo di cui al
comma 36 dell'art. 145 della legge n. 388/2000, sarà data immediata
comunicazione anche tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5.
Il Ministero autorizzerà l'utilizzazione del restante 20% con comunicazione ai
singoli venditori, e/o associazioni, in rapporto all'ordine cronologico dei
contratti stipulati e notificati al Ministero medesimo.
Art.
11.
1.
Il Ministero e le regioni vigileranno sulla corretta applicazione delle norme
previste dal presente decreto, anche attraverso l'effettuazione di controlli a
campione su minimo il 5% dei beneficiari.
Art.
12.
1.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono essere stabilite ulteriori disposizioni per
l'attuazione delle presenti norme.
(Allegati omessi)