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Decreto
Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.
Disposizioni integrative e correttive del
nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22
marzo 2001, n. 85. (G.U. n. 36 del 12 febbraio 2002 - S. O. n. 28 - in vigore dal 1° gennaio 2003).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge
22 marzo 2001, n. 85, recante delega al Governo per la revisione del nuovo
codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15
gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per le politiche
comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. La
sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie
di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli
e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi
si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi:
di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico
veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la
fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli
effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli
indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al
Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i
più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo".
Art. 2.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche
sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche,
salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono
avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli
a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con
animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le
gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni
nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di
pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla
regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le
prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";
b) al comma 2, le parole: "quelle di
competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "le
altre";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le autorizzazioni relative
alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per
la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo
60, purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e
la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive
della federazione di competenza.";
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le
parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla
prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei
trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e
dei trasporti,";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate
necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma
3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può
concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel
programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate
necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo, le
parole: "L'autorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle
seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i
seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della
circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di
uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in
loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può
autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della
scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità
ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato
con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i
requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire
la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche
dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonchè le relative modalità di
svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche
o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i
quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia
municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato
ai sensi del comma 6-ter.";
h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari
esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità
dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se
trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.";
i) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma
8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro
cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque
ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.";
l) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da
uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla
stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione
non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone
l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta
la confisca dei veicoli dei partecipanti.".
Art. 3.
1. All'articolo 97 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Circolazione dei ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare,
devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione,
contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonchè quelli
della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica
l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale. Il titolare la
trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono
riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal
regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è individuato
nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una
scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo
titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui,
nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I
dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico
del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione
occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione
delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima
semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneità
tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
"7. Chiunque circola con un
ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore
sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore
munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno
di identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti
dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe
con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola
con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore
per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è
sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di
circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è
inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse.
13. L'intestatario che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della
targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di
polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è
soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5,
6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei
casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore,
fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia
assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della
confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.".
Art. 4.
1. All'articolo 100 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Ferma restando la sequenza
alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di
circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi
fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità
stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica
combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non
sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta
di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi
dell'articolo 102, comma 3.";
b) al comma 11, le parole: "commi 1,
2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9,
lettera b)".
Art. 5.
1. All'articolo 115 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita
dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purchè non
trasporti altre persone oltre al conducente;";
b) al comma 1, lettera d), numero 1),
prima della parola: "motoveicoli" è anteposta la seguente:
"ciclomotori,";
c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente
periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che
trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".
Art. 6.
1. All'articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per guidare un ciclomotore il
minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di
idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato
secondo le modalità di cui al comma 11-bis.";
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento
e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di
guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione
professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e
delle autoscuole di cui all'articolo 123.";
d) al comma 3, l'alinea, è sostituito dal
seguente:
"3. La patente di guida, conforme al
modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla
guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:";
e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa
la parola: ", comunque," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio
di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora
ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis.";
f) dopo il comma 11 è inserito il
seguente:
"11-bis. Gli aspiranti al
conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare
appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che
frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi,
le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei
corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore
responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di
organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i
programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.";
g) dopo il comma 13 è inserito il
seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo
titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro
duemilasessantacinque.";
h) il comma 14 è soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al
comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e
15".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 126 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 126-bis (Patente a punti). - 1.
All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti
punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme
per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V,
indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha
accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia,
entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei
medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da
parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della
scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se
la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata
identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica
o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio è
comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria
patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5
e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento,
organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve
essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli
abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i
programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del
punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il
limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il
titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui
all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo
201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si
sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".
Art. 8.
1. Al comma 9 dell'articolo 141 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti
dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità,
gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto
mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonchè con la confisca del veicolo con il quale
è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".
Art. 9.
1. All'articolo 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della sicurezza della
circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può
superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia
di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione
degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le
condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo
quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per
le strade extraurbane principali.".
Art. 10.
1. Il comma 6 dell'articolo 143 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
soppresso.
Art. 11.
1. All'articolo 152 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1
è inserito il seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i
motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizione.".
Art. 12.
1. All'articolo 153 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole
"i proiettori anabbaglianti:" sono inserite le seguenti: "in
autostrada;".
Art. 13.
1. All'articolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Quando la violazione è commessa dal conducente di un
autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la
revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quando si abbia motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il
più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o
di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e
modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento,
eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai
limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.";
e) al comma 6, le parole: "di cui al
comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,".
Art. 14.
1. Il comma 2 dell'articolo 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di
polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie
fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso
le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività
di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano
altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e
modalità stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle
quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi
possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto
nell'articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza.".
Art. 15.
1. All'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. I proventi di cui al comma 1,
spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura
dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera
x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
(CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e
per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per
cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla
sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio,
nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno
della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e
per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla
conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le
quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente
determinate.".
Art. 16.
1. All'articolo 226 del decreto legislativo
20 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse,
certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori,
macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico
del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di
un determinato veicolo," sono aggiunte le seguenti: "che comportano
decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis".
Art. 17.
Aggiornamento denominazioni
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle
denominazioni di uffici e strutture ministeriali già operati con il presente
decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni
di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute
disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo
seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e
Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e
Ministero dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e
Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca";
d) le denominazioni: "Ministro e
Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero della giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e
Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell'economia e delle finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e
Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero della salute";
g) le denominazioni: "Ministro e
Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e
Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali";
i) le denominazioni: "Ministro e
Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche
sociali";.
l) le denominazioni: "Ministro e
Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero dell'economia e delle finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i
problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti";
n) le denominazioni: "la o della
Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti:
"il o del Dipartimento per i trasporti terrestri";
o) le denominazioni: "ufficio o
uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
Art. 18.
Disposizioni finali e transitorie
1. I minori di età che alla data di
entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici
devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità,
nell'osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il
conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere
effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro l'anno
scolastico in corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore
il 1° gennaio 2004.
4. Alle patenti in corso di validità alla
data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito il punteggio di
venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo 7 del presente decreto.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente disposto
dall'articolo 18, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegato
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS
=====================================================================
|
Norma violata
|Punti
=====================================================================
Art. 141|Comma
8
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 1
periodo
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 2°
periodo
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142|Comma
8
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma
9
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143|Comma
11
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
12
|10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 13, con rif. al comma
5
|4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145|Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6,
8 e 9 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10, con rif. al comma
5
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
11
|5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto |
Art. 146|di sosta e di
fermata
|1
---------------------------------------------------------------------
|Comma
3
|4
---------------------------------------------------------------------
Art. 147|Comma
5
|3
---------------------------------------------------------------------
|Comma
6
|5
---------------------------------------------------------------------
Art. 148|Comma
15
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 1 periodo
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 2°
periodo
|5
---------------------------------------------------------------------
Art. 149|Comma
4
|3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, 2°
periodo
|5
---------------------------------------------------------------------
Art. 150|Comma
4
|1
---------------------------------------------------------------------
|Comma
5
|5
---------------------------------------------------------------------
Art. 152|Comma
3
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 153|Comma
10
|3
---------------------------------------------------------------------
|Comma
11
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154|Comma 7
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
8
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161|Comma
2
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
4
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 162|Comma
5
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164|Comma
8
|3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165|Comma
3
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167|Commi 2, 3, 5 e 6, con rif.
a:
|
---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore a
1t
|1
---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore a
2t
|2
---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore a
3t
|3
---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore a
3t
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
7
|3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168|Comma
7
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8
|10
---------------------------------------------------------------------
|Comma
9
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 169|Comma
7
|3
---------------------------------------------------------------------
|Comma
8
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
9
|2
---------------------------------------------------------------------
|Comma
10
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170|Comma
6
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171|Comma
2
|3
---------------------------------------------------------------------
Art. 172|Commi 8 e
9
|3
---------------------------------------------------------------------
Art. 173|Comma
3
|4
---------------------------------------------------------------------
Art. 174|Comma
7
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175|Comma
13
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 14, con rif. al comma 7, lettera
a) |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma
16
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176|Comma
19
|10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettera
b) |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e
d) |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma
21
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178|Comma
4
|1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179|Comma
9
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186|Comma
2
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187|Comma
4
|10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189|Comma
5
|4
---------------------------------------------------------------------
|Comma
6
|10
---------------------------------------------------------------------
|Comma
9
|2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191|Comma
4
|3
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.