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Regione Umbria
Legge Regionale n. 11 del 22-02-2005
«Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale».
(B.U.R. Umbria n. 11 del 9.3.2005 - S.O. n. 1)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
NORME GENERALI E CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
CAPO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nell’ambito delle attività di governo del territorio
volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla
sua utilizzazione ed alle trasformazioni, disciplina la pianificazione
urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, assicurando
il completamento del processo di conferimento di funzioni a province e comuni.
2. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali è
ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. La Regione persegue obiettivi di qualità nel governo del territorio,
attraverso l’attivazione di politiche di sviluppo sostenibile e la promozione di
una disciplina urbanistica di uso del suolo improntata a criteri di tutela e
valorizzazione delle risorse naturalistiche ed antropiche, con particolare
attenzione alla biodiversità, alla qualità dello spazio rurale, alla qualità
urbana e alla qualità paesaggistica del territorio.
CAPO II
CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
ARTICOLO 2
(Definizione e componenti del piano regolatore generale)
1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con
il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni
di cui all’articolo 8, stabilisce la disciplina urbanistica per la
valorizzazione e la trasformazione del territorio comunale, definendo le
condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile,
nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio
sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e
paesaggistica.
2. Il PRG è composto da:
a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi
della programmazione regionale e della pianificazione territoriale provinciale,
con particolare riferimento al Piano urbanistico territoriale (PUT) e al Piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), e tenendo conto delle
relazioni con altri territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il
governo dell’intero territorio comunale, provvedendo a:
1) identificare le componenti strutturali del territorio;
2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;
3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e
territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo
atti a caratterizzarne la sostenibilità;
4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione
considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile;
b) una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi relativi alle
azioni di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio,
considerate strategiche nella parte strutturale, nel rispetto degli scenari
qualitativi e quantitativi da quest’ultima definiti e con specifica attenzione
alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali degli
interventi.
3. Il comune predispone il PRG, parte strutturale, preferibilmente in forma
associata con i comuni limitrofi, anche avvalendosi di strutture tecniche
condivise.
4. Il PRG di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione,
atto a garantire le competenze necessarie rispetto alle valenze spaziali,
fisiche, sociali, culturali ed economiche del territorio e dell’insediamento.
ARTICOLO 3
(Parte strutturale del PRG)
1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un’idea
condivisa di sviluppo socio – economico e spaziale e mediante individuazione
fondiaria, le componenti strutturali del territorio e cioè:
a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti
naturali e assicurino il rispetto della biodiversità;
b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche,
idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati con
le modalità previste all’articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n.
2, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 dicembre 2003 n. 26;
c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni
agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle normative
di settore;
d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore
storico - culturale di cui all’articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 27, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all’articolo 33, comma
5 e le eventuali relative fasce di rispetto;
e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera
d);
f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete
ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli
elettrodotti e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e
radiodiffusione esistenti.
2. Il PRG, parte strutturale, illustra:
a) l’idea complessiva dello sviluppo socio-economico e spaziale della città e
del suo territorio posta a base del PRG, evidenziando la coerenza in rapporto
alle componenti strutturali di cui al comma 1 e prospettandone la realizzabilità
tramite azioni sul sistema ambientale, della mobilità, nonché su quello delle
dotazioni territoriali e funzionali dei servizi e delle attrezzature, nello
spazio rurale e nello spazio urbano;
b) il sistema delle funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di
progetto quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a
presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo
conto delle dotazioni, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, nonché
delle indicazioni del PTCP;
c) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio rurale, articolandole
in riferimento alle politiche di sviluppo, ad obiettivi di tutela e
valorizzazione delle risorse naturalistiche e antropiche e di valorizzazione del
paesaggio ed a quelli di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle
situazioni di degrado;
d) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio urbano articolandole in
quelle di tutela e valorizzazione dell’insediamento storico, in quelle di
mantenimento, miglioramento e riqualificazione dell’assetto funzionale e
morfologico dell’insediamento esistente e in quelle relative a nuovi
insediamenti la cui definizione urbanistica è affidata al PRG, parte operativa.
3. In particolare, il PRG, parte strutturale:
a) articola, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, il territorio
comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come porzioni del territorio
comunale, all’interno delle quali le componenti naturali, di tipo morfologico,
idrografico e vegetazionale, e le componenti antropiche, di tipo insediativo e
di uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali da attribuire a
ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili sotto il profilo
territoriale e paesaggistico; per essi indica il tipo di considerazione dei
diversi paesaggi, e delle relative componenti, che occorre avere nella
progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio
e dell’insediamento;
b) definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui
alla lettera a) ed eventualmente rinviando al PRG, parte operativa,
approfondimenti specifici, la disciplina di tutela e valorizzazione delle
componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché di
valorizzazione per i beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004 di cui alla stessa lett.
d);
c) indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui
alla lettera a), i criteri di conservazione e valorizzazione, mantenimento o
riqualificazione della città esistente, da assumere in sede di PRG, parte
operativa, per la definizione della disciplina delle componenti strutturali di
cui al comma 1, lettere d), e) ed f);
d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e
di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui
è necessario garantire l’efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di
ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da
perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali
detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG, parte
operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso meccanismi
compensativi di cui all’articolo 30;
e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità di
progetto;
f) individua e disciplina, eventualmente rinviando al PRG, parte operativa,
approfondimenti specifici, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione
delle risorse naturali, antropiche e paesaggistiche relative alle azioni nello
spazio rurale di cui al comma 2, lettera c);
g) individua, in continuità con l’insediamento esistente, aree che classifica
come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti di cui al comma 2,
lettera d), e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi
nella relativa disciplina urbanistica; tali criteri, relazionati in base a
quanto previsto al comma 2, lettera b), riguardano l’eventuale dimensionamento e
la programmazione nel tempo dell’uso insediativo delle aree agricole
utilizzabili, l’assetto funzionale e morfologico da perseguire, i meccanismi
perequativi e compensativi da attivare;
h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio ambientale e,
in particolare, indica, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree
destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;
i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all’inquinamento
acustico, elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell’atmosfera, eventuali
verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da
quest'ultimo interessato;
l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiori al dieci per cento
delle dimensioni da esso stabilite in materia di definizione fondiaria e di
capacità insediativa di cui alla lettera g), all’interno dei quali eventuali
modifiche del PRG, parte operativa, non costituiscono variante al PRG, parte
strutturale;
m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e programmi comunali
di settore, aventi incidenza sulle componenti strutturali, con particolare
riferimento a quelli relativi alla riduzione della vulnerabilità urbana.
4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli
altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e
ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce
ambiti di salvaguardia proporzionati all’interesse della infrastruttura,
all’interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo
dell’infrastruttura medesima. I diritti edificatori all’interno degli ambiti di
cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del
territorio comunale con le modalità di cui all’articolo 30.
ARTICOLO 4
(Parte operativa del PRG)
1. Il PRG, parte operativa, in applicazione del PRG, parte strutturale e
motivando la fattibilità delle previsioni in relazione ai documenti della
programmazione e di bilancio comunali:
a) definisce la disciplina dell’insediamento esistente e dell’insediamento di
progetto di cui all’articolo 3, comma 3, lettere c), d) e g);
b) integra il PRG, parte strutturale, nei casi da questo esplicitamente
previsti, relativamente alla disciplina delle componenti strutturali di cui
all'articolo 3, comma 3, lettere b) ed f).
2. In particolare il PRG, parte operativa:
a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all’interno degli
insediamenti esistenti, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), per i
quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera c), detta norme di conservazione,
trasformazione, uso e relative modalità d’attuazione;
b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e
delle aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree
destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;
c) individua e disciplina la viabilità, inclusa quella ciclopedonale, non
ricompresa nella parte strutturale, nel rispetto, in particolare dei requisiti
di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) della legge regionale 16 dicembre 1997, n.
46, i parcheggi, le aree per i servizi e gli spazi verdi per parchi urbani e
territoriali;
d) individua e disciplina le parti dell’insediato esistente dove, in ragione
delle opere di urbanizzazione da migliorare o da completare, gli interventi
edilizi possono essere eseguiti direttamente, definendo i casi in cui il titolo
abilitativo è accompagnato da convenzione o atto d’obbligo;
e) individua e disciplina le parti dell’insediato esistente da riqualificare ed
eventuali aree libere insediabili ove prevede incrementi premiali dei diritti
edificatori ed eventuali ulteriori destinazioni d’uso purché compatibili, per
interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da
attuarsi in forma privata o mista pubblico-privata secondo le modalità di cui
all’articolo 28; l’entità dell’incremento premiale dei diritti edificatori è
contenuta in limiti tali che i diritti edificatori complessivi non comportino un
indice di utilizzazione territoriale maggiore di 1,5 mq/mq comprese le
volumetrie esistenti. A fronte di interessi pubblici da perseguire in termini di
maggiori dotazioni quali-quantitative delle attrezzature e degli spazi pubblici
o in termini di interventi di miglioramento della qualità ambientale, sono
ammissibili eventuali incrementi premiali dei diritti edificatori che eccedano i
limiti sopradetti, che possono essere esercitati anche al di fuori dell’ambito
interessato, in aree individuate e cedute dal comune con priorità tra quelle da
esso acquisite ai sensi del comma 5;
f) individua e disciplina, all’interno delle aree classificate dal PRG, parte
strutturale, come zona agricola, ai sensi all’articolo 3, comma 3, lettera g),
gli ambiti per nuovi insediamenti. L’estensione e capacità insediativa degli
ambiti per nuovi insediamenti è programmata nel tempo con il PRG, parte
operativa, e attraverso la redazione di successive varianti, anche in relazione
al piano dei servizi che ne valuta la fattibilità in relazione agli impianti
delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi
territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i
caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del
suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli indici
territoriali massimi, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le
possibili destinazioni d’uso e le altezze massime. Il PRG, parte operativa
prevede, all’interno delle stesse aree agricole gli ambiti da utilizzare con il
programma urbanistico di cui all’articolo 28, le quali assumono i diritti
edificatori solo al momento della loro inclusione nel programma nei limiti
dallo stesso stabiliti.
g) può definire, per le aree di cui alla lettera f), e ai soli fini della
modalità attuativa prevista all'articolo 27, le unità minime di intervento, la
configurazione planivolumetrica, i tipi insediativi urbanistico-edilizi, le
destinazioni d’uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni territoriali
e funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere di arredo urbano;
qualora non si proceda ai sensi del citato articolo 27, le definizioni di cui
sopra hanno valore esclusivamente indicativo;
h) detta la disciplina compensativa ai sensi dell’articolo 30 finalizzata al
perseguimento degli obiettivi fissati dal PRG, parte strutturale, per la
riduzione della vulnerabilità urbana di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d).
3. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato,
esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo nei
confronti della proprietà e degli altri diritti reali.
4. Il PRG, parte operativa, nell’individuare parti della città esistente o per
nuovi insediamenti da assoggettare a piano attuativo unitario, può ricomprendere,
ai fini della perequazione urbanistica, di cui all’articolo 29, ai
fini della compensazione di cui all’articolo 30, nonché ai fini del
soddisfacimento delle dotazioni territoriali e funzionali minime, nel medesimo
piano attuativo, anche aree non contigue e con diversa destinazione.
5. Il PRG, parte operativa, può stabilire, nelle aree da assoggettare a piano
attuativo, ad esclusione di quello previsto all'articolo 21, comma 1, lettere b)
e c), l’obbligo della cessione al comune di superfici fondiarie e relativi
diritti edificatori, in percentuale non inferiore al venti per cento e non
superiore al quaranta per cento del totale, i cui contenuti economici sono
definiti in sede di convenzione. Il comune utilizza le aree ed i diritti
suddetti per il soddisfacimento di esigenze di pubblica utilità, ivi compresa la
realizzazione di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di edilizia
pubblica per finalità sociali, le operazioni di compensazione di cui
all’articolo 30. In alternativa all’obbligo di cessione delle superfici
fondiarie e delle volumetrie, il comune può autorizzare, previa convenzione per
la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, i proprietari
delle aree stesse, in possesso di idonei requisiti, alla realizzazione di
alloggi con le caratteristiche dell’edilizia residenziale pubblica, entro i
limiti volumetrici stabiliti.
6. Il PRG, parte operativa, stabilisce metodi e criteri ai fini
dell’applicazione della perequazione urbanistica e delle compensazioni di cui
agli articoli 29 e 30.
ARTICOLO 5
(Piano comunale dei servizi)
1. Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all’articolo 62,
comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che
implementa il PRG, parte operativa.
2. Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi
pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali
dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché
per garantire la qualità e la efficienza dei servizi.
3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 prevedono le agevolazioni connesse
alla dotazione del PCS, concernenti anche l’attuazione e la modifica del PRG,
parte operativa, che possono riguardare aspetti procedurali, programmatici e
finanziari.
4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 stabiliscono le modalità per il
coinvolgimento dei soggetti privati, singoli o associati, alla definizione del
PCS.
ARTICOLO 6
(Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime)
1. La Regione, con le norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma 1,
lettere b) e c), in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o
per nuovi insediamenti, definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime
per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico,
destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad
assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità
urbanistica.
2. Le diverse situazioni insediative di cui al comma 1 sono individuate e
classificate tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le
distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in
grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da
applicare, anche in riferimento ai limiti di densità edilizia, altezza, distanza
tra i fabbricati, nonché ai rapporti tra insediamenti residenziali, produttivi e
per servizi.
TITOLO II
COPIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEL PRG
CAPO I
COPIANIFICAZIONE
ARTICOLO 7
(Copianificazione del PRG)
1. La copianificazione per la formazione del PRG, basata sulla condivisione
del sistema delle conoscenze e delle valutazioni:
a) costituisce il metodo per il governo del territorio, che mira a conseguire,
nell’attività di pianificazione, la convergenza delle decisioni dei soggetti
istituzionali coinvolti;
b) garantisce, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei singoli
soggetti istituzionali, la continuità ed organicità dell'azione di governo del
territorio.
ARTICOLO 8
(Sistema delle conoscenze e delle valutazioni)
1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale
della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della
definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in
un bilancio urbanistico-ambientale ed in un documento di valutazione.
2. Il quadro conoscitivo è l’insieme delle conoscenze necessarie ad evidenziare
le risorse del territorio per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al
patrimonio naturalistico e culturale, nonché a dimostrare la
sostenibilità sociale, economica ed ambientale, sia ecologica che culturale,
delle trasformazioni previste.
3. Sono elementi, fra gli altri, del quadro conoscitivo gli atti di
programmazione territoriale regionale, di pianificazione provinciale ed i piani
di settore, nonché quelli di incidenza territoriale, emanati da enti e
organizzazioni operanti nel territorio comunale e in quelli finitimi.
4. Nel quadro conoscitivo sono inseriti anche i programmi e le disposizioni
adottate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei diversi interessi
pubblici inerenti il territorio di riferimento.
5. Gli enti che partecipano all'attività di copianificazione contribuiscono alla
formazione del quadro conoscitivo apportandovi gli elementi in loro possesso,
incidenti sui fenomeni e sui processi oggetto di pianificazione.
6. Il comune cura l’elaborazione del quadro conoscitivo avvalendosi dei dati in
proprio possesso e di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5. A tal fine può convocare
un’apposita conferenza di servizi cui partecipano tutti gli enti e le
organizzazioni di cui al comma 3. Il comune cura l’aggiornamento continuo del
quadro conoscitivo.
7. l comune, contestualmente all'avvio del procedimento di PRG, provvede a
dotarsi di un bilancio urbanistico-ambientale, contenente la descrizione, anche
in riferimento agli scenari degli andamenti demografici, migrazionali ed
occupazionali, delle trasformazioni intercorse nell'arco degli ultimi dieci anni
nel territorio in oggetto, nonché degli esiti operativi e dello stato di
attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti
di propria competenza.
8. Il comune, sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico,
compie le valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di
assetto, uso e trasformazione del territorio, redigendo il documento di
valutazione di cui al comma 1.
ARTICOLO 9
(Documento programmatico)
1. Il comune, in coerenza con le valutazioni di cui all’articolo 8, approva
il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del
PRG, validi anche ai fini dell’eventuale accordo preliminare di
copianificazione di cui all’articolo 11.
2. Il documento programmatico è composto da:
a) una relazione contenente le indicazioni degli obiettivi generali e specifici
che si intendono perseguire con il piano, delle scelte strutturali per l'assetto
del territorio e delle azioni strategiche, anche con riferimento agli obiettivi
e indirizzi della programmazione regionale, della pianificazione provinciale e
dei piani di settore. La relazione contiene altresì le indicazioni del sistema
delle principali funzioni urbane e territoriali, esistenti e di progetto;
b) schemi grafici illustrativi che indicano la struttura territoriale e le
principali scelte e azioni strategiche per l’assetto del territorio, di cui alla
lettera a), con l’indicazione dell’incidenza sugli ambiti territoriali
contermini;
c) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico-ambientale ed il documento di
valutazione di cui all’articolo 8.
3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubblicità del documento
programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie forme di informazione
alla popolazione, agli enti o amministrazioni pubbliche, statali e regionali
interessati dall’esercizio delle funzioni di pianificazione, ai soggetti
titolari di pubblici servizi, ai soggetti portatori di interessi collettivi
qualificati, ai soggetti di rilevanza sociale ed economica presenti nel
territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province confinanti, appartenenti
ad altre regioni.
4. L’avviso fissa anche i termini, non inferiori a trenta giorni, per la
presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 3, delle valutazioni o
proposte in merito al documento programmatico. Il comune è tenuto a
valutare formalmente tali proposte in sede di adozione del PRG.
ARTICOLO 10
(Conferenza di copianificazione)
1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 9,
convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle valutazioni
o proposte di cui al comma 4 dello stesso articolo 9, la conferenza di
copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia
territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui territori sono
limitrofi a quelli del comune interessato. Il comune cura la segreteria e
l’organizzazione della conferenza. Alla conferenza sono invitati anche i comuni
e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.
2. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato
ad esprimere le valutazioni e la volontà dell’ente medesimo su tutte le
questioni oggetto della conferenza.
3. La conferenza ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito
agli obiettivi e alle scelte prospettate nel documento programmatico, nonché di
pervenire all’eventuale stipula dell’accordo preliminare di copianificazione, di
cui all’articolo 11.
4. Il comune convoca la prima riunione della conferenza almeno venti giorni
prima della data della stessa, trasmettendo agli enti convocati gli atti
relativi.
5. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima riunione. I
soggetti invitati possono presentare, entro tale termine, proposte scritte e
memorie, che il comune valuta in sede di adozione del PRG. Dei lavori della
conferenza è redatto apposito verbale.
6. La conferenza di copianificazione può concludersi con la proposta di variante
al PTCP, al PUT o ai piani di settore in accordo con gli enti competenti.
7. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono presentare
alla provincia, in sede di conferenza, una proposta di accordo preliminare di
copianificazione con i contenuti del PRG, parte strutturale, compatibili con le
previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore. Il comune, qualora la
provincia ritenga sufficienti i contenuti della proposta di cui sopra, per gli
aspetti di cui all’articolo 15, comma 3, adotta, prima della sottoscrizione
dell’accordo, il PRG, parte strutturale, provvedendo alle procedure di
pubblicazione di cui all’articolo 13 ed alle decisioni in merito alle
osservazioni presentate durante la fase di pubblicazione. La
sottoscrizione dell’accordo da parte del rappresentante del comune e della
provincia consente al comune di procedere alla definitiva approvazione del PRG,
parte strutturale in conformità all’accordo sottoscritto, senza attuare le
procedure di conferenza istituzionale previste all’articolo 15.
ARTICOLO 11
(Accordo preliminare di copianificazione)
1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi,
nonché quelli invitati ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e sulla base del
verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono concludere un
accordo preliminare di copianificazione sulla proposta del comune procedente in
merito alle scelte strategiche di assetto del territorio, nonché a quelle volte
a dar corso a specifiche politiche di settore. La sottoscrizione dell'accordo
preliminare avviene entro i dieci giorni successivi alla conclusione della
conferenza.
2. L’accordo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, è
ratificato dal comune procedente e assentito da parte degli altri enti che hanno
sottoscritto l’accordo, di cui è data notizia al comune procedente.
3. La ratifica da parte del comune procedente e l’assenso della Regione e della
provincia sono condizioni sufficienti ai fini dell’efficacia dell’accordo.
4. Il comune procedente, in sede di adozione del PRG, si adegua all’accordo
preliminare di copianificazione.
ARTICOLO 12
(Partecipazione dei privati)
1. I soggetti privati singoli o associati, durante le fasi di deposito e
pubblicazione del PRG, parte operativa, possono partecipare alla sua definizione
e a quelle delle relative varianti, proponendo i piani attuativi di cui
all’articolo 20 e seguenti o i programmi urbanistici di cui all’articolo 28, con
i contenuti richiesti per detti piani o programmi, accompagnati da atti
d’obbligo unilaterali relativi agli impegni anche economici dei proponenti in
materia di infrastrutture, di dotazioni territoriali e funzionali minime.
Qualora il comune accolga in sede di esame delle osservazioni tali proposte, il
loro contenuto si intende adottato anche come piano attuativo o programma
urbanistico, fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 11.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è
comunque fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di
procedure concorsuali di evidenza pubblica.
CAPO II
APPROVAZIONE DEL PRG E SUE VARIANTI
ARTICOLO 13
(Adozione della parte strutturale del PRG)
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell’accordo di cui
all’articolo 11, comma 2 o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della
conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, è adottato dal
consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali.
2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso
nel bollettino ufficiale della Regione (BUR), e l’affissione dello stesso
avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel BUR, all’albo pretorio,
nonché attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed eventuali
altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di
adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel
BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema informativo
territoriale (S.I.TER.) di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di inserzione
dell’avviso all’albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti
e del progetto di PRG depositati e, entro lo stesso termine, i soggetti
interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.
4. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può
prenderne visione ed estrarne copia.
5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi
repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.
6. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui all’articolo 14,
nonché sulle eventuali repliche, delibera il consiglio comunale entro
centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.
7. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche
conseguenti all’accoglimento di osservazioni e repliche, le misure di
salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.
8. L’accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non comporta la sua
ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.
9. Il parere di cui all’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in
merito alle previsioni del PRG, parte strutturale, è espresso dal comune in sede
di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini
geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione
sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti,
nonché di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b).
ARTICOLO 14
(Verifica di carattere igienico-sanitario)
1. Il comune, contestualmente all’affissione all’albo pretorio di cui
all’articolo 13, comma 2, trasmette il PRG alla ASL interessata
territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione
del PRG.
ARTICOLO 15
(Conferenza istituzionale per la formazione del PRG)
1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera
di cui all'articolo 13, comma 6, trasmette alla provincia competente la parte
strutturale del PRG adottato.
2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal
ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la conferenza istituzionale
tra gli enti di cui all’articolo 10, comma 1.
3. La provincia verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a
quanto stabilito nell’accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato,
nonché sotto il profilo della loro compatibilità con le previsioni del PUT, del
PTCP e dei piani di settore, vigenti al momento dell’adozione del PRG.
4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3,
decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG e all’accordo preliminare
di copianificazione, nonché sull’eventuale adeguamento del
PTCP, del PUT e dei piani di settore.
5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico
rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le valutazioni e la
volontà dell’ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.
6. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per
giustificati motivi e comunque per non più di sessanta giorni.
7. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro trenta giorni
dalla data di inizio.
8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo
definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente
le eventuali modifiche da apportare al PRG e all’accordo preliminare di
copianificazione, nonché l’eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani
di settore, nel rispetto della legislazione e comunque finalizzate
all’aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le
azioni di tutela di detti piani.
9. L’accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la necessità di
modificare l’accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo
stesso comma 8, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province
limitrofe, che hanno stipulato l’accordo preliminare di copianificazione, deve
essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali
enti. Gli adeguamenti del PUT, del PTCP e dei piani di settore, definiti in sede
di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro quarantacinque
giorni dal ricevimento dell’accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine
si intende non ratificata la modifica di detti piani.
10. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza e preso
atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 9, adotta il provvedimento finale
in conformità alle determinazioni contenute nell’accordo definitivo.
11. Qualora l’accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i partecipanti,
o in mancanza delle ratifiche di cui al comma 9, la provincia, sulla base degli
esiti della conferenza stessa delibera, dettando le eventuali prescrizioni in
merito al PRG, parte strutturale, necessarie ad assicurarne la coerenza con il
PUT, il PTCP e i piani di settore. Gli adempimenti di cui sopra sono effettuati
dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione della conferenza o decorsi
i termini di cui al comma 9.
12. L’accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui ai commi 10
e 11, sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli enti coinvolti nella
conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni
medesime.
ARTICOLO 16
(Approvazione della parte strutturale del PRG)
1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data di ricevimento delle deliberazioni della provincia di cui all’articolo 15,
commi 10 e 11, approva il PRG, parte strutturale, in conformità alle
determinazioni contenute in tali atti.
2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato
in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni
dall’approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della
deliberazione consiliare nel BUR. Il S.I.TER rende possibile la consultazione
della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e
telematici e implementa la propria banca dati.
3. Il PRG, parte strutturale, ha efficacia dal giorno successivo alla data di
pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione nel BUR.
ARTICOLO 17
(Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG)
1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale
con le procedure di deposito e pubblicazione previste all’articolo 13 e quelle
di verifica di carattere igienico-sanitario previste all’articolo 14, nel
rispetto delle previsioni contenute nella parte strutturale del PRG, delle
normative in materia, nonché della programmazione regionale e delle vigenti
previsioni della pianificazione provinciale e di settore.
2. Il parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché quello in
materia idraulica e idrogeologica, sono espressi dal comune in sede di adozione
del PRG, parte operativa, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle
indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, nonché agli studi di
microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle
normative vigenti.
3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13,
commi 7 e 8 e articolo 16, commi 2 e 3.
ARTICOLO 18
(Varianti del PRG)
1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste
dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Per i comuni con popolazioni
inferiore a diecimila abitanti, possono essere applicate le procedure previste
all’articolo 10, comma 7.
2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni
di strumenti di pianificazione provinciali o nell’ipotesi di recepimento, da
parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai
sensi dell’articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le
procedure previste all’articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo
16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.
3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti
di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o
necessarie per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese
quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di
piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici,
comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di
cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le
procedure previste agli articoli 13 e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e
sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la
provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria,
non convoca la conferenza istituzionale di cui all’articolo 15 o comunica di non
doverla attivare.
4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune,
ai sensi e con le procedure di cui all’articolo 17. Qualora le varianti
riguardino quanto previsto ai commi 2 e 3, i tempi di deposito e
pubblicazione previsti sono ridotti della metà.
5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di
servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le
conferenze medesime tengono luogo dell’adozione della variante ed
assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la
conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà
provvedimentale degli enti interessati si esprime nell’ambito della
conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di
deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge,
sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all’articolo 9,
comma 3 possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.
6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
esprime il parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché quello in
materia idraulica e idrogeologica.
7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto
all’articolo 16, commi 2 e 3.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti
al PRG approvato ai sensi della l.r. 31/1997.
9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a
nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonchè il
recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di
settore immediatamente applicabili.
ARTICOLO 19
(Assistenza per la formazione del PRG)
1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l’operatività del
PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le
indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A tal
fine la Regione organizza corsi di aggiornamento professionale, con il supporto
delle università, degli ordini e collegi professionali e degli organismi
scientifici operanti in materia urbanistica. La cartografia è fornita dalla
Regione, attraverso il S.I.TER., in formato numerico georeferenziato, ed il
comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli elaborati del PRG aggiornati,
come previsto agli articoli 16, comma 2, 17, comma 3, 18, comma 7 e 63, comma 1,
sempre con la stessa modalità.
TITOLO III
ATTUAZIONE DEL PRG
CAPO I
STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PRG
ARTICOLO 20
(Piano attuativo e modalità di intervento)
1. Il PRG è attuato mediante piani attuativi:
a) di iniziativa pubblica, se promosso da soggetti pubblici;
b) di iniziativa privata, se promosso da soggetti privati;
c) di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, con le norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma 1,
lettera e), disciplina le ipotesi in cui è obbligatoria la redazione del piano
attuativo.
ARTICOLO 21
(Piano attuativo di iniziativa pubblica)
1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a
dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, fermo restando quanto
previsto dal d.p.r. 327/2001 in materia di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, riguarda:
a) gli interventi di dettaglio delle previsioni del PRG;
b) le aree da acquisire per la costruzione di alloggi a carattere economico e
popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e delle disposizioni
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
c) le aree da acquisire per la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi
dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La formazione di tale
piano non è soggetta alla preventiva autorizzazione;
d) gli interventi di recupero;
e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque
denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione
necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte
operativa.
ARTICOLO 22
(Piano attuativo di iniziativa privata e mista)
1. Il piano attuativo di iniziativa privata o mista riguarda:
a) l’utilizzazione di aree a scopo edilizio;
b) gli interventi di recupero;
c) gli interventi concernenti le attività estrattive;
d) gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all’articolo 32,
comma 2, lettera i);
e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque
denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione
necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte
operativa.
2. I piani di cui al comma 1 promossi da soggetti misti, pubblici e privati,
producono gli effetti di cui all'articolo 21.
3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli
immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa,
possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita a un
comparto che costituisca un’entità funzionale. La proposta deve prevedere, in
ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in
maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini
planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari.
Il piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di
iniziativa pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è
attuata con convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a
carico dei privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l’eventuale
recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali.
4. Nel caso previsto al comma 3, qualora i proprietari proponenti rappresentino
almeno il settantacinque per cento del valore catastale degli immobili e della
superficie delle aree si procede per la realizzazione degli
interventi finalizzati all’attuazione dei piani attuativi con le modalità
previste all’articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
ARTICOLO 23
(Piano attuativo)
1. Il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG mediante:
a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di
interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture, ivi comprese
quelle di cui all’articolo 12 della l.r. 46/97;
b) la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti,
nonché la relativa articolazione per comparti o unità minime d'intervento;
c) l'individuazione delle proprietà interessate con l’eventuale indicazione di
quelle da espropriare o vincolare, attraverso idonea documentazione da
presentare a cura dei proprietari, in caso di piani attuativi d’iniziativa
privata o mista, o da accertare a cura del comune, in caso di piani attuativi di
iniziativa pubblica.
2. Il piano attuativo contiene:
a) l’analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità
degli elementi del territorio interessato;
b) la definizione degli interventi consentiti, delle loro caratteristiche
tecniche e le modalità di esecuzione.
3. Gli interventi previsti dal piano attuativo ricadenti in zone vincolate ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti di interesse
naturalistico, nelle aree contigue alle aree naturali protette, negli ambiti
interessati dai centri storici, nonché negli ambiti interessati dagli elementi
del paesaggio antico, dall’edificato civile di particolare rilievo
architettonico e paesistico, indicati agli articoli 13, 17, comma 3 e 29, della
l.r. 27/2000, devono rispettare i valori riconosciuti dal vincolo, i
provvedimenti di tutela vigenti, le peculiari caratteristiche dei siti ed
immobili interessati e le prescrizioni della normativa paesistica.
4. Il piano attuativo, nell’ipotesi che contenga previsioni di media e grande
struttura di vendita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto
1999, n. 24, deve indicare la localizzazione degli insediamenti e le relative
aree per dotazioni territoriali e funzionali di competenza.
ARTICOLO 24
(Adozione e approvazione del piano attuativo)
1. Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento
della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni.
2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l’incompletezza degli
elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con
apposito atto l’irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di
applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 9
aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l’irricevibilità
della domanda, consegna contemporaneamente all’interessato la dichiarazione di
cui all’articolo 5, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998, qualora ne
sussistano le condizioni.
3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici
comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di adozione è
dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano
attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell’applicazione
dell’art. 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004.
4. L’avviso dell’effettuato deposito è pubblicato nel BUR e successivamente è
affisso all’albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel
BUR. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.
5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR,
chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.
6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e
chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.
7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può
presentare repliche.
8. Il regolamento comunale può prevedere l’adozione da parte della Giunta
comunale dei piani attuativi.
9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della
relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate,
nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei
casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell’articolo 89
del d.p.r. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere
della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.
10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle
osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali
osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25.
11. Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della provincia, da
rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta,
limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al d.lgs. 42/2004 ed alle
aree o immobili di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 1/2004.
12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova
pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.
13. L’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme
ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire
entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione
dell’istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal
regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o
nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti
sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su
richiesta del proponente, ai fini dell’acquisizione di pareri o nullaosta una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14 quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità dell’amministrazione. In tal caso il termine di
novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta
giorni dalla data in cui l’amministrazione comunale ha assunto formalmente
l’impegno di procedere alla loro redazione; l’adozione avviene nei
successivi novanta giorni. L’approvazione del piano attuativo di iniziativa
pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del
termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.
16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte
operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle
procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all’articolo 17,
comma 1.
17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa,
entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa
nel BUR, dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. Qualora il piano attuativo
costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla
deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di
variante, per quanto previsto all’articolo 16,
commi 2 e 3.
ARTICOLO 25
(Verifica di carattere igienico-sanitario)
1. Il comune, contestualmente all’affissione all’albo pretorio di cui
all’articolo 24, comma 4, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata
territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e
per gli
effetti dell’articolo 20, comma 1, lettera f) della l. 833/1978.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione
del piano attuativo.
ARTICOLO 26
(Validità del piano attuativo)
1. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è
depositata nella segreteria comunale e notificata a ciascun proprietario degli
immobili compresi nel piano stesso.
2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d’iniziativa
pubblica o mista stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, entro il
quale il piano deve essere attuato, e può stabilire il termine entro il
quale il decreto di esproprio va eseguito, secondo quanto previsto dalle vigenti
normative.
3. La convenzione del piano attuativo, ove prevista, fissa il termine, non
superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata la realizzazione
delle opere di urbanizzazione.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, decorsi i termini stabiliti ai sensi
dei commi 2 e 3, il piano attuativo decade automaticamente per la parte non
attuata, rimanendo ferma, a tempo indeterminato, la possibilità di realizzare
gli interventi edilizi, condizionatamente all’esistenza delle opere di
urbanizzazione relative, con l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi
edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le
prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, fermo restando quanto indicato
all’articolo 33, comma 7 della l.r. 1/2004.
5. La parte di piano attuativo non attuata entro i termini stabiliti dai commi 2
e 3 può essere urbanizzata ed edificata previa approvazione di un nuovo piano
attuativo.
6. I piani attuativi approvati per le finalità della l. 167/1962, ivi compresi
quelli della legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica,
nonché dell'articolo 27 della l. 865/1971 hanno efficacia per il periodo
previsto dalle rispettive normative. La proroga del termine di cui all’articolo
9, comma 2 della l. 167/1962 è disposta dal comune interessato.
7. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo costituisce
titolo abilitativo per la realizzazione degli allacci e delle opere di
urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema
del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione di cui all’articolo
62, comma 1, lett. g) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate ai
sensi dell’articolo 24, comma 11.
ARTICOLO 27
(Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG)
1. Nelle aree individuate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell’articolo
4, comma 2, lettera g), è consentito l’intervento diretto a condizione che:
a) il progetto dell’intervento sia relativo all’intero comparto o all’unità
minima d’intervento, come definiti dal PRG, e contenga, obbligatoriamente, gli
elaborati previsti per il piano attuativo;
b) preliminarmente al titolo abilitativo, sia stipulata apposita convenzione di
cui all’articolo 62, comma 1, lett. g), o atto d’obbligo, con l’indicazione
delle opere di urbanizzazione da realizzare, come prevista per il piano
attuativo e corredata dello schema di sistemazione delle opere di
urbanizzazione.
ARTICOLO 28
(Attuazione del PRG tramite programma urbanistico)
1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG prevede, ai fini degli
interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana, la disciplina di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite
programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla
riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti
fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di
servizi e
infrastrutture.
2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi
relativi alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture, all’edilizia per la
residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle
barriere architettoniche. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite le norme
di tipo premiale, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e). L’incremento della
capacità edificatoria è commisurato ai benefici pubblici conseguiti a fronte
della cessione al comune, a titolo gratuito, di immobili, di infrastrutture,
servizi e spazi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali
minime, nonché a fronte della realizzazione di interventi di qualità urbanistica
e ambientale, anche in applicazione delle direttive di cui all’articolo 43 della
l.r. 1/2004, secondo le modalità stabilite dai criteri di valutazione di cui al
comma 4.
3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i
piani attuativi mediante l’adozione di un preliminare del programma urbanistico,
reso noto come previsto all’articolo 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte
operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree
non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque
presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del
PRG.
4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obbiettivi del
programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli
interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi
per
la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un
avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più
fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri
di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse
finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.
5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione
di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di
intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico.
6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico
definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed
integrate attraverso le opportune forme di concertazione con i proponenti ai
sensi dell’articolo 29 della direttiva CE n. 18/2004. Il programma urbanistico
definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal
preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di
almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici
previsti dal programma preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo,
che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli
articoli 23, 24, 29, 30 e 31.
7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello
progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l’assetto delle aree
interessate, nonché contiene i documenti di cui all’articolo 15, comma 5, del
regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le
risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione
con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.
8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma urbanistico
definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla
l.r. 13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche
conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.
9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della l.r. 31/1997,
può essere integrato con le indicazioni di cui all’articolo 4, comma 2, lett. e)
con atto del consiglio comunale.
ARTICOLO 29
(Perequazione urbanistica)
1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i
proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori
riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri
derivanti
dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali.
2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione
urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei
diritti edificatori in riferimento alle condizioni urbanistiche ed alle
situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili.
3. I piani attuativi e i programmi urbanistici attuano la perequazione,
disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare sulla base di
progetti unitari ed assicurando l’equità attraverso una ripartizione dei diritti
e degli oneri, indipendente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle
singole aree. A fini di cui sopra sono evidenziate le aree da cedere
gratuitamente al comune per la realizzazione dei servizi e delle
infrastrutture, nonché, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 5, le aree
dove concentrare l’utilizzazione dei diritti edificatori, individuando gli
edifici esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente compensare ai
sensi dell’articolo 30.
4. I comuni contermini possono stipulare accordi per attuare la perequazione in
ambiti intercomunali.
ARTICOLO 30
(Compensazioni)
1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l’utilizzazione dei
diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell’articolo 4,
comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di
acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco
per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di
eliminazione di detrattori ambientali.
2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e
sono deliberate dal comune.
ARTICOLO 31
(Piano attuativo con modifiche al PRG)
1. Il Piano attuativo può apportare al PRG, parte operativa, le seguenti
modifiche senza ricorrere alle procedure di varianti al PRG:
a) limitate modifiche delle perimetrazioni e della viabilità all’interno
dell’area interessata dal piano;
b) variazioni, non superiori al dieci per cento, in più o in meno, fra le
singole quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni previste,
relativamente a volumetrie, superfici, destinazioni d’uso e dotazioni
territoriali e funzionali minime, purché non incidano sul dimensionamento
complessivo dell’area interessata dal piano attuativo;
c) incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.
2. Le modifiche di cui al comma 1 non possono comportare l’apposizione di nuovi
vincoli preordinati all’esproprio.
CAPO II
NORME PER IL TERRITORIO AGRICOLO
ARTICOLO 32
(Finalità e definizioni)
1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l’uso dello spazio rurale
in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione
regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono
per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per l’integrità del
paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.
2. Ai fini dell’applicazione del presente capo, si assumono le seguenti
definizioni:
a) impresa agricola: è quella condotta dall’imprenditore agricolo sotto
qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice
civile, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del regolamento del
Consiglio della Comunità europea n. 1257 del 17 maggio 1999, con una adeguata
capacità di reddito;
b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad
attività produttive agricole e attività connesse;
c) edifici esistenti, ai fini dell’articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli
presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici
generali a usi agricoli, purché siano stati ultimati i lavori relativi alle
strutture
alla data del 13 novembre 1997;
d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la
superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;
e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni
piano del fabbricato, misurate all’esterno dei muri perimetrali, fatto salvo
quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del
comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della
l.r. 1/2004; nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi
di nuovi edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile
coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La
superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è
ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il
rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano
medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La
superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di
campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente
interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori
terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano
sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella
del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di
realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera
superficie utile coperta;
f) singolo edificio: si intende l’immobile nel suo complesso costituito anche da
più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come
organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia
costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in
contiguità con altre;
g) piano aziendale: è l’insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e
ambientale delle attività dell’impresa agricola, secondo criteri di
sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via
prioritaria l’utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la
realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell’impresa,
contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il
piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;
h) piano aziendale convenzionato, di cui all’articolo 34, comma 4: ferma
restando la definizione contenuta alla lettera g), esso ha valore di piano
attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, e
la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da
apposita convenzione;
i) progetto d’area per la valorizzazione del paesaggio: è un piano attuativo per
la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.
ARTICOLO 33
(Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni)
1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni
di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle
tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei
relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche
promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse
toponomastico rurale.
2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse
agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è
compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste
dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo
ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di
infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico,
fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all’articolo 20, comma 3 della l.r.
27/2000.
3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine
di ridurre l’impatto nel territorio agricolo, disciplinano:
a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2;
b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 2.
4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di
utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli
indici massimi stabiliti all'articolo 34, anche tenendo conto del sistema e
delle unità di paesaggio di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), ove
previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per
particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle
disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di
qualità.
5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con
specifica variante agli stessi, con le modalità previste all’articolo 18, commi
3 e 8 e all’articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti
beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli
indicati all’articolo 29 della l.r. 27/2000.
6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del
paesaggio, possono approvare progetti d’area di cui all’articolo 32, comma 2,
lettera i).
ARTICOLO 34
(Realizzazione di nuovi edifici)
1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi
agricoli, l’indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la
realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di
superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.
2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli
è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive
agricole necessari all’attività dell’impresa, con un indice di utilizzazione
territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per
ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non
comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie
utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione
al comune di un piano aziendale.
3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla
condizione che l’impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non
inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all’articolo
15, commi 1, 2 e 8 della l.r. 27/2000.
4. L’impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in
deroga all’indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che
comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri
di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi
previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il
piano è approvato dal comune, secondo le procedure previste dall’articolo 24,
previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell’intervento
previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell’impresa agricola.
L’approvazione non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 68, comma 2.
5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per
produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani
regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la
programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di
cui all’art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le
tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al
fine di favorirne l’inserimento nell’ambiente rurale.
6. L’altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è
fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.
7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla
costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di
asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti
dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall’intervento.
Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni
corrispondenti all’applicazione del relativo indice di utilizzazione
territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che
quella di tutti gli edifici dell’impresa agricola.
8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4
e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività
agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d’uso ventennale
decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei
modi previsti dalla legge.
9. L’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione
di nuovi edifici al servizio dell’impresa agricola è effettuata tenendo anche
conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni
ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza,
previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi
edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e
motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l’impatto ambientale che
l’eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.
10. Ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale, sono
considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti
sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune,
tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di
tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre
1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà,
o cambiamento di destinazione d’uso.
ARTICOLO 35
(Interventi relativi agli edifici esistenti)
1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già
esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo
di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile
coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento,
comprensivo dell’ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta
metri quadri. In caso di ampliamento, l’altezza massima della parte ampliata può
eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento
dell’altezza massima dell’edificio esistente.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in
applicazione della normativa previgente.
3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali cui al comma 1, nonché
gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente
articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici
sparsi nel territorio, ai sensi dell’articolo 33, comma 5.
4. Per gli edifici di cui all’articolo 33, comma 5 sono consentiti gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non
pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del
medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono
consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto
alle caratteristiche tipologiche e storico - architettoniche di ciascun edificio
e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a
seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche,
storiche ed architettoniche dell’edificio esistente, possono costituire un
organismo edilizio autonomo, purchè per l’edificio esistente sia già completato
il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza
non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari
dall’edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in
direzione dell’edificio medesimo.
5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono consentiti
gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed
urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la
riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione
urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione
degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del
fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di
tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall’insediamento
edilizio più vicino e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle
unità di paesaggio di cui all’articolo 3, comma 2 ove prevista dal PRG.
’eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai
fini delle riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque
effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, e di quanto previsto
all’articolo 27, comma 6 della l.r. 27/2000 o comunque in allontanamento.
6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a
residenza, da parte dell’impresa agricola, è consentita nell’ambito dell’azienda
previa presentazione al comune di piano aziendale.
7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4
possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso dell’intero
edificio, incluso l’eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività
extralberghiere, per residenze d’epoca, nonché per servizi connessi all’attività
agricola.
8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti
a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il
cambiamento di destinazione d’uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici
siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su
tre lati e purché ricadenti nelle aree dove sono già presenti insediamenti
edilizi di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e
limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per
ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria, da realizzare in un nico
edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già
eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d’uso in applicazione
della normativa previgente, ancorché oggetto di successivo trasferimento o
frazionamento di proprietà. E’ fatto salvo quanto previsto dalle normative in
materia di agriturismo.
9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della
destinazione d’uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi
di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati all’approvazione di un piano
attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 68,
comma 2.
10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al comma 9 valuta
l’entità dei manufatti da ricomprendere nell’intervento, in ragione degli
obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle
condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare
riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 ed alla
normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici
eventualmente presenti che rivestono interesse storico - architettonico, gli
elementi del paesaggio antico, nonché l’edificato civile di particolare rilievo
architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in
materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva
ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione
dell’edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di
ricostruzione.
11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d’uso, di cui al
comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo
abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e
trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni
necessari e corrispondenti all’applicazione dell’indice di utilizzazione
territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2
considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati
dall’intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell’applicazione
dell’indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di
proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.
TITOLO IV
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 36
(Funzioni conferite alle province)
1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:
a) l’adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia
ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi
dell’articolo 34, comma 4, secondo periodo del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267,
ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell’accordo;
b) l'emissione del parere vincolante preliminare all’approvazione dei piani
attuativi comunali, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli
articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui
all’articolo 4, comma 2 della l.r. 1/2004;
c) le funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159
e 167 del d.lgs 42/2004 attinenti le opere della provincia e gli elettrodotti
con tensione non superiore a centocinquanta Kv, purché integralmente ricadenti
nel territorio provinciale e con esclusione degli interventi riguardanti la rete
nazionale di trasporto dell’energia elettrica.
2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui
all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, la provincia può avvalersi delle
disposizioni di cui al decreto del Ministero per i Beni culturali e ambientali
26
settembre 1997 e di organi tecnici statali, regionali e provinciali. I proventi
delle sanzioni, limitatamente alle funzioni conferite ai sensi del comma 1, sono
incamerati dalla provincia competente e sono inseriti in apposito capitolo di
bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali.
3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti in materia ambientale di cui
al comma 1, lett. b) e c) e comma 2, verifica la compatibilità degli interventi
proposti ed accerta:
a) la congruità dell’intervento con i valori riconosciuti dal vincolo;
b) la conformità dell’intervento con le prescrizioni contenute nella
pianificazione paesistica.
4. La provincia invia semestralmente alla Regione una relazione informativa
sull’esercizio delle funzioni e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo.
ARTICOLO 37
(Funzioni conferite ai comuni)
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministratiative di cui agli
articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167 e 168 del d.lgs. 42/2004.
2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alle opere pubbliche, purché
integralmente ricadenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle relative
agli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Sono
escluse le opere di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, anche
in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, nonché sono escluse le opere della Regione e della provincia e quelle
relative a infrastrutture viarie regionali, sia stradali che ferroviarie.
3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l’emissione del parere di cui
all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché in materia idraulica ed
idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I
relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e
dall’articolo 4, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2004.
ARTICOLO 38
(Richiesta di atti)
1. La Regione può richiedere agli enti interessati copia degli strumenti
urbanistici, degli atti di pianificazione e degli atti relativi alle funzioni
conferite ai sensi della presente legge, nonché ogni altra notizia sull’attività
urbanistica ed edilizia.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il termine
perentorio di venti giorni dalla richiesta.
TITOLO V
MODIFICHE DI LEGGI
CAPO I
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, n. 9
ARTICOLO 39
(Modificazione dell’art. 10)
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 le
parole “- le proposte di variante agli strumenti urbanistici;” sono soppresse.
ARTICOLO 40
(Modificazione dell’art. 12)
1. Il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 9/1995 è
sostituito dal seguente: “L’approvazione delle varianti dello strumento
urbanistico generale comunale comporta la contemporanea modifica del Piano
dell’Area naturale protetta.”
CAPO II
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28
ARTICOLO 41
(Modificazioni e integrazioni dell’art. 16)
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
“La provincia trasmette la deliberazione di adozione e gli elaborati del
P.T.C.P. adottato in formato numerico georeferenziato alla Regione che provvede
alla pubblicazione dell’avviso nel BUR ed alla implementazione
della banca dati del Sistema Informativo Territoriale di cui alla legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 31.”.
2. Al comma 12 dell’articolo 16 della l.r. 28/1995, dopo il punto sono aggiunti
i seguenti periodi:
“La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato in formato
numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione,
alla Regione che provvede alla pubblicazione della
deliberazione nel BUR dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. Il SITER rende
possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante
strumenti informatici e telematici.”.
ARTICOLO 42
(Modificazione dell’art. 17)
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/1995 è sostituito dal seguente:
“4. Le varianti al PTCP concernenti la previsione di servizi o infrastrutture di
pubblico interesse, sono adottate dalla provincia e trasmesse alla Regione. Esse
sono approvate dalla provincia qualora la Regione, entro
quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non
convoca la Conferenza istituzionale di cui all’articolo 16, commi 7 e seguenti o
comunica di non doverla attivare.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/1995 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Le varianti del PTCP diverse da quelle previste al comma 4 sono adottate
e approvate con le forme e i termini previsti agli articoli 15 bis e 16.
4 ter. Le perimetrazioni delle aree interessate da provvedimenti di vincolo,
l’adeguamento a nuove disposizioni del PUT con carattere cogente o le previsioni
di piani di settore immediatamente applicabili, nonché nell’ipotesi di ratifica
di accordi definitivi per l’approvazione del PRG implementano il PTCP.”.
CAPO III
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997, N. 13
ARTICOLO 43
(Modificazione dell’articolo 6)
1. All’articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/1997 le parole “,
sentita la Commissione Consiliare competente,” sono soppresse.
ARTICOLO 44
(Sostituzione dell’articolo 7)
1. La rubrica e il testo dell’articolo 7 della l.r. n. 13/1997 sono
sostituiti dai seguenti:
“Art. 7.
(Attuazione dei programmi urbani complessi in variante agli strumenti
urbanistici generali)
1. Il comune, qualora per l’attuazione del programma urbano complesso finanziato
dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento urbanistico
generale, può proporre la sottoscrizione di un accordo di
programma ai sensi dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e delle relative disposizioni regionali.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti del programma urbano complesso sono
depositati e pubblicati in conformità alle normative regionali in materia di
strumenti urbanistici generali comunali.”.
CAPO IV
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 3
ARTICOLO 45
(Integrazione dell’articolo 110)
1. Al comma 1 dell’articolo 110 della legge regionale n. 3/1999, alla
lettera r) dopo la parola “1999” sono aggiunte le seguenti parole: “con una
adeguata capacità di reddito”.
CAPO V
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27
ARTICOLO 46
(Sostituzione dell’art. 9 della l.r. 27/2000)
1. La rubrica e il testo dell’articolo 9 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 27 è sostituito dal seguente:
“Art. 9.
(Rete Ecologica Regionale)
1.La Rete Ecologica Regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi
paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla
salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.
2. La Rete Ecologica Regionale è costituita da:
a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie
ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e
relativa fascia di permeabilità ecologica;
b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica
ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma
lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione
ecologica;
c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica,
reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione
ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate
dalle specie ombrello.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 aggiorna la carta n. 6
per le finalità di cui al presente articolo e all’articolo 10.”.
ARTICOLO 47
(Sostituzione dell’art. 10 della l.r. 27/2000)
1. La rubrica e il testo dell’articolo 10 della l.r. 27/2000 è sostituito
dal seguente:
“Art. 10.
(Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti)
1. Nelle zone di cui all’articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di
protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la
pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed
alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la
Rete Ecologica Regionale.
2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non
inferiore al rapporto1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le
specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG
formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e
all'adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di attuazione
degli interventi.
3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere
infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e
ferroviarie purché esse siano adeguate all’articolo 11, comma 2 della legge
regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.
4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa
spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e silvicolturali o
per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione
di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le
modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi possono essere
comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne
interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la
biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo
interventi di riambientazione.
5. Nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), il censimento delle
aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la
loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte
strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli
indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità
di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie
faunistiche.
6. La Regione nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) incentiva
la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le
aree di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le unità
regionali di connessione ecologica.”.
ARTICOLO 48
(Integrazioni dell’art. 28 della l.r. 27/2000)
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 27/2000, è aggiunto il seguente
periodo: “Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di
infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alle leggi 21
dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 2002, n. 166.”.
CAPO VI
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1
ARTICOLO 49
(Integrazioni dell’articolo 4)
1. All’articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 4 è aggiunto
il seguente:
“4 bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione
comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco
o suo delegato, senza diritto di voto.”.
ARTICOLO 50
(Istituzione dell’articolo 5 bis)
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 1/2004 è aggiunto il seguente
articolo:
“Art. 5bis
(Regolamento comunale per l’attività edilizia)
1. Il Comune disciplina con proprio regolamento l’attività edilizia ai sensi
della presente legge e della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 anche sulla
base delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo emanati dalla Regione.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione che
provvede alla sua pubblicazione nel BUR e, attraverso il Sistema Informativo
Territoriale (SITER), ne rende possibile la consultazione. Il regolamento entra
in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR.”
ARTICOLO 51
(Integrazione dell’articolo 8)
1. All’articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole
“presente titolo” sono aggiunte le seguenti parole: “, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 7,”.
2. All’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004 dopo la
parola “urbanistiche” è soppressa la virgola.
3. All’articolo 8, comma 1 della l.r. 1/2004 al termine della lettera e) il
punto è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:
“e) bis. le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione
ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed
aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire
la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto
all’articolo 7, commi 3 e 4.”
ARTICOLO 52
(Integrazione dell’art. 12)
1. All’articolo 12, comma 1, lett. d) della l.r. 1/2004, il punto al termine
del comma è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:
“d)bis. detta criteri per le norme regolamentari dell’attività edilizia di cui
all’art. 5bis.”.
ARTICOLO 53
(Modificazioni dell’articolo 20)
1. All’articolo 20, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004 le parole “non
modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia,” sono soppresse e dopo
la parola “costruire” sono aggiunte le seguenti parole: “e non
riconducibili all’elenco di cui all’articolo 13.”
ARTICOLO 54
(Integrazione dell’articolo 21)
1. All’articolo 21, comma 1 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente
periodo: “Lo sportello unico comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne
ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il nominativo del
Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990 e
successive modificazioni.”.
2. All’articolo 21, comma 8 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo:
“Contestualmente è presentata la ricevuta dell’avvenuta presentazione della
variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che
le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in assenza di tale
documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00.”
ARTICOLO 55
(Modificazione dell’art. 24)
1. All’art. 24 al comma 9 della legge regionale 1/2004 le parole: “,
attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER), “ sono soppresse e dopo
le parole “applicazione, e” sono aggiunte le seguenti parole: “, attraverso il
Sistema Informativo Territoriale (SITER),”.
ARTICOLO 56
(Modificazioni dell’art. 25)
1. All’art. 25 al comma 6 della legge regionale 1/2004 le parole: “,
attraverso il SITER,” sono soppresse e dopo le parole “applicazione, e” sono
aggiunte le seguenti parole: “, attraverso il SITER,”.
ARTICOLO 57
(Integrazione dell’articolo 32)
1. All’articolo 32 della l.r. 1/2004 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente
comma:
“3 bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato
completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o
volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell’area di sedime, purchè, sulla
base della valutazione del dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale, gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo
abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono comunicati con
la dichiarazione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale sono
allegati gli elaborati che rappresentano l’esatta consistenza delle opere.”.
ARTICOLO 58
(Modificazioni dell’art. 45)
1. All’art. 45 al comma 2 della legge regionale 1/2004 le parole “,
attraverso il SITER” sono soppresse e dopo le parole “applicazione e” sono
aggiunte le seguenti parole: “, attraverso il SITER,”.
CAPO VII
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21
ARTICOLO 59
(Modificazione dell’articolo 3)
1. All’articolo 3, comma 8 della l.r. 21/2004 le parole “comma 3” sono
sostituite dalle parole “commi 3 e 4”.
ARTICOLO 60
(Modificazioni dell’art. 15)
1. All’art. 15, comma 4, secondo periodo della legge regionale 21/2004 le
parole “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 2”.
ARTICOLO 61
(Integrazioni all’articolo 17)
1. All’articolo 17, comma 2 della legge regionale 21/2004 è aggiunto il
seguente periodo: “Nell’ipotesi di intervento per il quale la normativa non
prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è
subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e non
inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale, in relazione all’entità dell’intervento
medesimo.”.
TITOLO VI
NORME REGOLAMENTARI E DI INDIRIZZO
ARTICOLO 62
(Norme regolamentari e atti di indirizzo)
1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme
regolamentari attuative della presente legge, con riferimento:
a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, contenente
l’individuazione dei comuni che devono provvedere all’approvazione del piano
stesso, ai sensi dell’articolo 5;
b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti, di cui
all’articolo 6;
c) alle situazioni insediative di cui all’articolo 6, per le quali sono definiti
parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d’uso ammesse;
d) alla disciplina delle modalità dell’esercizio del potere sostitutivo
regionale, di cui all’articolo 65, commi 1 e 2;
e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano
attuativo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2;
f) agli elaborati del PRG;
g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione, di
cui all’art. 26, commi 3 e 7, per regolare i rapporti connessi alla sua
attuazione;
h) alle produzioni di cui all’articolo 34, comma 5.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità dell’applicazione
delle disposizioni contenute nella presente legge adotta atti di indirizzo
volti:
a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle
modalità e degli elementi integrativi di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4
nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico
ambientale e del documento di valutazione, di cui all’articolo 8;
b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità
ambientale degli interventi nell’ambito della pianificazione urbanistica
comunale;
c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all’art. 28, comma 7;
d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del
piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai
commi 2 e 4 dell’articolo 34;
e) all’individuazione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione
permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie utile coperta di cui
all’articolo 34 comma 2.
3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al
comma 2 si applicano, in quanto compatibili, al PRG approvato ai sensi del l.r.
31/1997 e alle relative varianti.
4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al
comma 2, sono emanate entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione operano le
corrispondenti normative vigenti.
TITOLO VII
RAPPORTO SULLA PIANIFICAZIONE E POTERI SOSTITUTIVI
ARTICOLO 63
(Informazioni)
1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti
urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici,
del PCS e loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in
formato numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini
della conoscenza e dell’aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del
territorio, della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in
attuazione degli indirizzi generali di programmazione, nonché dello svolgimento
di elaborazioni statistiche di dati per la programmazione territoriale.
2. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono gli strumenti
urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti è trasmessa alla
provincia competente dopo l’approvazione definitiva da parte del consiglio
comunale.
3. La Giunta regionale si avvale del S.I.TER ai fini dell’aggiornamento e della
elaborazione di dati territoriali di cui al comma 1.
ARTICOLO 64
(Rapporto sulla pianificazione territoriale)
1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini
della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla
pianificazione comunale, di cui all’articolo 63, comma 1, può individuare gli
obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto
annuale sulla pianificazione comunale.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, redige periodicamente
il rapporto sulle trasformazioni territoriali previste dalla pianificazione
comunale.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio delle autonomie locali il rapporto
sulla pianificazione territoriale, di cui ai commi 1 e 2, per le valutazioni
conseguenti e lo trasmette successivamente al Consiglio
regionale.
4. La Regione, qualora dal rapporto risulti che la pianificazione comunale
contenga previsioni in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di
programmazione regionale, di pianificazione paesistica e dei piani di
settore, invita il comune ad adottare, entro un termine congruo e comunque entro
centottanta giorni, i necessari provvedimenti per la modifica e l’aggiornamento
delle previsioni medesime. In caso di contrasto con le
disposizioni del PTCP la Regione invita la provincia a provvedere con le
modalità di cui all’articolo 65, commi 3 e 4. In mancanza di tali adempimenti la
Giunta regionale provvede in applicazione delle norme regolamentari di cui
all’articolo 62, comma 1, lettera d).
ARTICOLO 65
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di
approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito
di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie
locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi
inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario
nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in
variante allo strumento urbanistico generale.
2. In caso di inerzia di province e comuni nell’esercizio di funzioni
amministrative loro conferite dall’art. 22, comma 4 della l.r. 1/2004, nonché
dagli articoli 24, comma 11, 36 e 37 della presente legge, la Giunta
regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio
delle autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta
giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti
amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con
oneri a carico dell’ente inadempiente.
3. L’inutile decorso dei termini per l’approvazione del piano attuativo di cui
all’articolo 24, commi 13, 14 e 15 costituisce presupposto per la richiesta di
intervento sostitutivo alla provincia competente. A tal fine è data facoltà
all’interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al
Presidente della provincia il quale, previa comunicazione al Consiglio delle
Autonomie locali, invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni.
La provincia, in caso di ulteriore inerzia del comune, provvede, alla nomina di
un commissario ad acta entro i venti giorni successivi. Gli oneri derivanti
dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune
inadempiente.
4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui i comuni
omettano di recepire o deliberino in difformità dalle prescrizioni dettate dalla
provincia in applicazione dell’articolo 15, commi 11 e 12,
dell’articolo 67, comma 3 della presente legge e dell’articolo 30, comma 10
della l.r. 31/1997.
TITOLO VIII
NORME SPECIALI PER LE AREE TERREMOTATE
CAPO I
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE TERREMOTATE
ARTICOLO 66
(Recupero urbanistico-edilizio)
1. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza ministeriale n.
2694/1997, censiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti
urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti
pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni
principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che
per
effetto della crisi sismica dell’anno 1997 sono stati oggetto di sgombero
totale. I risultati del censimento sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune
e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.
2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa
delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a
presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta
ai fini dell’acquisto dell’edificio. Per le strutture di cui alla l.r. 12 agosto
1998, n. 30, articolo 9, comma 2 è allegato alla richiesta il versamento di un
terzo dell’importo previsto; per le altre strutture il valore di cessione è
stabilito sulla base della stima del valore dell’immobile, elaborata secondo
criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al
momento dell’acquisto, ai fini del calcolo del residuo importo da versare si
applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23,
articolo 56, comma 4.
3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto
di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi
del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico
generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli
edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La
variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma
3 o 67, comma 3.
4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico,
prevedono:
a) di realizzare un’adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni
territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative,
attraverso apposita convenzione tra il comune e l’interessato o atto d’obbligo,
per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l’attuazione degli
interventi;
b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico,
ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico – sanitario,
acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;
c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo
le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici
interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.
5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al
comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo
per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo
di destinazione d’uso ai sensi all’articolo 34, comma 8 e di asservimento del
terreno ai sensi dell’articolo 35, comma 11.
6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono
confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale
possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche
delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall’approvazione
della variante.
7. L’atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro
trenta giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di
approvazione della variante e previo versamento dell’importo restante.
8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo
abilitativo a sanatoria, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di
pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della
variante. Il titolo abilitativo è rilasciato con le modalità ed oneri previsti
agli articoli 18 e 23, comma 6 della l.r. 21/2004 con il solo obbligo di
accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi
del presente articolo.
9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di
contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale
inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma
4, non risulti possibile l’inclusione nelle varianti di cui al presente
articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si
applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al
Titolo I della stessa l.r. 21/2004.
10. In caso di non inclusione degli edifici nelle varianti di cui al presente
articolo, la somma versata a titolo di anticipazione di cui al comma 2 è
restituita previa richiesta dell’interessato.
11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e
rimessa in pristino di cui all’articolo 48,comma 1 della legge regionale 21/2004
è prorogato al 31 dicembre 2006 e comunque successivamente al completamento dei
lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE
CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 67
(Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali)
1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati
alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati ai sensi e
con le modalità procedurali previste dalla l.r. 31/1997.
2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui
all’articolo 6 della l.r. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi
e con le modalità procedurali previste dalla stessa legge regionale.
3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti
urbanistici generali, non ancora adeguati alla l.r. 31/1997 o alla presente
legge, nei casi e con le modalità previsti all’articolo 30, comma 3 e seguenti
della l.r. 31/1997 medesima. Tali varianti parziali possono essere adottate ed
approvate anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a
mezzo di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti dall’articolo 19
della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La deliberazione comunale di
approvazione della variante è pubblicata nel BUR e dalla pubblicazione decorre
l’efficacia dell’atto. Alle varianti di cui all’articolo 30, comma 3, lettera d)
della l.r. 31/1997, connesse all’attuazione dei programmi di cui alla l.r.
13/1997, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità
edificatoria.
4. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della l.r. 31/1997, contenenti
previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui alla
presente legge, possono essere apportate varianti con le modalità previste per
l’approvazione della parte operativa medesima. Tali varianti sono adottate ed
approvate con le procedure di cui all’articolo 18 comma 3.
5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della l.r.
31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le
finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), aree agricole o già
destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli articoli
28, 29 e 30. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell’edificato
di cui all’articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000 e lo strumento urbanistico
per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui
all’articolo 18, comma 3.
ARTICOLO 68
(Norme transitorie inerenti il piano attuativo)
1. I comuni applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo primo,
nonché le norme regolamentari e gli atti di indirizzo emanate dalla Regione in
materia di piani attuativi, anche agli strumenti urbanistici generali vigenti e
loro varianti, nonché alle varianti approvate con le procedure previste dai
commi 3 e seguenti dell’articolo 30 della l.r. 31/1997 e dall’articolo 67, comma
3.
2. Ai piani attuativi, sino alla data di adozione dei PRG, parte strutturale, ai
sensi della l.r. 31/1997 o della presente legge, si applicano le norme
procedurali di approvazione previste dall’articolo 9, comma 5 della l.r.
26/1989.
3. I piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalle
normative vigenti alla data della loro adozione.
ARTICOLO 69
(Norme transitorie generali e finali)
1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n.
53 e alle norme della l.r. 31/1997, abrogate dall’articolo 73, devono intendersi
riferite alle disposizioni della presente legge.
2. Fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari,
degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla presente legge, si
applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme
nazionali e quelle regionali previgenti, abrogate ai sensi dell’articolo 73, in
quanto compatibili.
3. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma
1, lettera d), si applica il regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3, in
quanto compatibile.
4. Con l’entrata in vigore della presente legge, cessa l’applicabilità delle
disposizioni di cui alla l. 10/1977, in materia di piani pluriennali di
attuazione.
5. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime,
nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui all’art. 62,
comma 1, lettere b) e c), sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 in materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali
omogenee.
6. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 62, comma 1,
lettera b), costituiscono dotazioni territoriali e funzionali minime, per gli
strumenti urbanistici comunali e relativi interventi edilizi, gli standard
urbanistici di cui all’articolo 26 della l.r. 31/1997 e agli articoli 59, 60 e
61 della l.r. 27/2000.
7. Dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui al all’art. 62,
comma 1, lettere a), b) e c), tutte le normative che fanno rinvio o riferimento
alle zone omogenee del d.m. 1444/1968 devono intendersi riferite alle
corrispondenti situazioni insediative di cui alle stesse norme regolamentari.
8. La Regione, provvede a raccogliere in un unico testo l’intera legislazione
regionale in materia urbanistica.
9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme
per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti comunali purchè queste non prevedano indici di
densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi.
10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle
normative edilizie dei comuni e delle province.
11. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione
Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia
urbanistica, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente
disciplina nella normativa regionale, salvo quanto previsto al comma 2.
12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in base ai
requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all’art. 62, commi
1 e 2, entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel BUR. Trascorso
tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti trovano diretta
applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio
regionale.
ARTICOLO 70
(Adeguamenti del PRG)
1. Salvo quanto disposto all’articolo 67, comma 2, i comuni che non hanno
adottato il PRG ai sensi della l.r. 31/1997 adottano il PRG, in conformità alle
norme della presente legge, entro il 31 dicembre 2008.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 28, 29, 30 e 31 si applicano
anche ai piani regolatori generali approvati in base alla l.r. 31/1997.
CAPO II
INCENTIVI AI COMUNI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 71
(Incentivazione di forme associative fra i comuni)
1. La Giunta regionale:
a) promuove, mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari,
iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e
programmi di ambito sovracomunale;
b) promuove e sostiene, con le stesse modalità di cui alla lettera a), anche in
attuazione della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 la formazione di
uffici e servizi intercomunali per assolvere le funzioni in materia urbanistica;
c) concede contributi ai comuni per favorire la formazione dei PRG in forma
associata, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 tenendo conto della dimensione
demografica dei comuni, con priorità per quelli di minore popolazione.
2. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi ai comuni per
costituire il sistema informativo in raccordo con il S.I.TER..
3. Le pubblicazione sul BUR di cui agli articoli 13, comma 2, 16, comma 2, 18,
comma 7, 24, comma 17, nonché all’articolo 16, commi 2 e 12 della l.r. 28/1995 e
all’articolo 5 bis, comma 2 della l.r. 1/2004, sono gratuite.
ARTICOLO 72
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli oneri previsti all’articolo 19, comma 1 e
all’articolo 33, comma 1 è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 23.291,00
euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio
regionale, parte spesa, denominata “Interventi in materia di urbanistica e di
edilizia” (cap. 5825 n. i.).
2. Agli oneri previsti all’articolo 71 commi 1 e 2 si provvede con imputazione
alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa,
denominata “Interventi in materia di urbanistica e di edilizia” (cap. 5826 n.
i.).
3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede quanto a 3.291,00
euro con utilizzo delle disponibilità allocate nella unità previsionale di base
05.1.015 denominata “Interventi in materia di urbanistica” di cui alla legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (cap. 5815) e quanto a 20.000,00 euro con
riduzione delle disponibilità della unità previsionale di base 03.2.005 del
bilancio regionale 2005, parte spesa, denominata “Contributi per interventi di
edilizia abitativa e riqualificazione urbana” (cap. 7023).
4. Per gli anni 2006 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente
con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera
c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi,
sia in termini di competenza che di cassa.
TITOLO X
ABROGAZIONI
ARTICOLO 73
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 2 :
a) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;
b) la legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
c) la legge regionale 30 giugno 1976, n. 26;
d) la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14;
e) i commi 1 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25;
f) il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, come
modificato dall’articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;
g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, comma 1, 31, comma 2, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, comma 3 e 50 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;
h) il comma 3 dell’articolo 4, il comma 2 dell’articolo 20 e gli articoli 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;
i) l’articolo 42 della legge regionale n. 1/2004.
2. Il rinvio all’articolo 31, comma 2 della l.r. 31/1997, contenuto
nell’articolo 51, comma 1, lettera e) della stessa legge, va riferito
all’articolo 68, comma 2 della presente legge.
3. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 2, e 9 bis della legge
regionale 4 marzo 1980, n. 14, da ritenersi già implicitamente abrogati con le
leggi regionali 8 giugno 1984, n. 29, 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottobre 1997,
n. 31.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 22 febbraio 2005
LORENZETTI