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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2005, n. 3467
Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3467).
(GU n. 245 del 20-10-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL
MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di
protezione civile;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate
le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone, per un
periodo di diciotto mesi, la possibilita' di applicazione in alternativa alla
normativa precedente sulla medesima materia, nonche' le successive ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316, del 2 ottobre 2003, n. 3431, del
3 maggio 2005 e n. 3452, del 1° agosto 2005, con le quali sono state apportate
modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione
civile, del 14 settembre 2005, recante approvazione delle «Norme tecniche per le
costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
222, del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 159, nel quale si dispone
che le medesime norme tecniche entreranno in vigore nei trenta giorni successivi
alla pubblicazione del citato provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
Considerato, altresi', che la disciplina inerente alle norme tecniche per le
costruzioni in zona sismica prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, permarra'
in vigore fino all'8 ottobre 2005;
Ritenuto che, decorrendo l'entrata in vigore del predetto decreto dal 23 ottobre
2005 e cessando, alla data dell'8 ottobre 2005, la vigenza dell'ordinanza sopra
citata, si determina una lacuna giuridica nella disciplina delle norme tecniche
per le costruzioni;
Ritenuto, quindi, necessario prorogare il termine di vigenza dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, gia' prolungato con l'art. 6,
comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004, con
l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3431, del 3 maggio 2005, e successivamente con l'art. 6, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452, del 1° agosto 2005 e' prorogato
fino al 23 ottobre 2005 data di entrata in vigore del decreto in premessa
indicato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 ottobre 2005
Il Presidente: Berlusconi