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Regione Friuli- Venezia Giulia. Legge Regionale n. 22 del 11-12-2003
Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive ( dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Sentenza n. 198 di 28 giugno 2004 della Corte Costituzionale).
(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2003)
Il Consiglio Regionale
ha approvato,
Il Presidente
della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Articolo
1
(Ambito di applicazione)
1. Avuto riguardo all’articolo 4, n.
12), dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione Friuli Venezia
Giulia potestà legislativa primaria in materia urbanistica e in armonia con le
competenze dello Stato di cui all’articolo 117 della Costituzione, al fine di
salvaguardare l’identità’ e l’integrità’ del territorio regionale, ferma
restando l’applicazione della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), non e’
ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari
titoli abilitativi previsti ovvero in difformità o con variazioni essenziali
rispetto a questi ultimi.
2. Ai fini di consentire l’oblazione penale degli illeciti edilizi, la domanda di definizione di tali illeciti, presentata dopo il 2 ottobre 2003 secondo le modalità previste da disposizioni statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. La domanda non e’ corredata dell’attestazione del versamento degli oneri concessori. La presentazione della documentazione prevista a corredo della domanda stessa comporta il rilascio da parte del Comune del certificato di definizione dell’illecito edilizio e il decorso del termine di ventiquattro mesi, senza l’adozione di un provvedimento negativo del Comune, equivale al suddetto certificato.
Articolo 2
(Deroga all’articolo 108 della legge regionale
52/1991)
1. In deroga all’articolo 108 della legge regionale 52/1991,
fatta salva la procedura prevista dall’articolo stesso, l’accertamento di
conformità e’ rilasciato per le istanze presentate entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e relative a interventi conformi
agli strumenti urbanistici o ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto
con gli strumenti urbanistici adottati, al momento della presentazione
dell’istanza.
Articolo 3
Sanatorie ai sensi della legge
47/1985 e dell’articolo 39 della legge 724/1994)
11. Restano escluse dal
divieto di cui all’articolo 1 le opere abusive che risultino ultimate entro il
31 dicembre 1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di
titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni
di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), e all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2. Per le domande di
sanatoria edilizia presentate ai sensi del comma 1 gli interessati possono
chiedere la revoca del diniego di sanatoria motivato esclusivamente da carenza
documentale. L’istanza di revoca deve essere presentata entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, corredata, a pena di nullità, di
tutta la documentazione mancante. Le istanze di sanatoria, non ancora definite
alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredate di tutta
la documentazione necessaria, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuto
pagamento dell’oblazione, sono procedibili agli effetti del conseguimento della
sanatoria.
3. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria o
autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 e dell’articolo 39
della legge 724/1994, viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o
agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da disposizioni di legge o
regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi e degli
infortuni.
Articolo 4
Entrata in vigore)
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge
regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
Data a Trieste, addi’ 11 dicembre
2003