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Decreto 27 marzo 2006
Ministero delle Attivitą Produttive. Pubblicazione del 21° Gruppo di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza approvate ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza dell'impiego del gas combustibile
(GU n. 89 del 15-4-2006- Suppl. Ordinario n.97)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas
combustibile;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli
impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447,
concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990;
Sentita l'apposita Commissione tecnica costituita per l'applicazione della legge
6 dicembre 1971, n. 1083;
Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre
1971, n. 1083, di approvare le norme tecniche specifiche per la sicurezza,
pubblicate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), in tabelle con la
denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le
regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli
apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile;
Considerato che le predette norme tecniche si estendono agli usi similari di cui
all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1081, e cioe' a quelli
analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici e da questi differiscono
perche' richiedono apparecchi o installazioni diverse;
Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti
secondo le norme tecniche CEI e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola
dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;
Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti alla
realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas combustibile;
Considerato che le predette tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di
norme tecniche volontarie, e pertanto, non costituendo regole tecniche ai sensi
della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, che ha abrogato e
sostituito la direttiva 83/189/CEE e successive modifiche, conferiscono ai
materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione
di conformita' alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della
sicurezza;
Considerato che costituiscono altresi' riferimento di buona tecnica per la
salvaguardia della sicurezza le norme tecniche emanate dagli organismi di
normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CEE,modificata
dalla direttiva 98/48/CE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza
equivalente, sia le norme tecniche mutuamente riconosciute equivalenti negli
Stati contraenti lo Spazio economico europeo;
Considerata la necessita', per la piu' ampia divulgazione possibile, di
pubblicare dette norme tecniche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, in allegato al decreto di approvazione, trattandosi di norme tecniche
finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, in
analogia alla pubblicazione delle corrispondenti norme oggetto di disciplina
comunitaria;
Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge
n. 128/1998 in data 26 novembre 2004 e la convenzione 21 novembre 2005 tra il
Ministero delle attivita' produttive e l'Ente nazionale italiano di unificazione
(UNI) concernente la pubblicazione delle norme tecniche di sicurezza nella
Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Sono approvate, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e
pubblicate in allegato al presente decreto, le seguenti norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza (21° gruppo):
1. UNI 9165:2004
Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio
minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione,
manutenzione e risanamento.
2. UNI 10582:1996
Prodotti di gomma. Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per tubi
flessibili di allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico. Requisiti.
3. UNI 11003:2002
Contatori di gas - Contatori di gas con pressione di misura non maggiore di 0,07
bar - Criteri di verifica.
4. UNI 11071:2003
Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e
affini - Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e
la manutenzione.
5. UNI 7129:2001
Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione, installazione e manutenzione.
6. UNI 11137-1:2004
Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per
il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1:
prescrizioni generali e requisiti per il gas della I e II famiglia.
Il presente decreto, con i relativi allegati, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2006
Il Ministro: Scajola
ALLEGATO omesso